Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al protocollo relativo alla condizione giuridica dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al protocollo relativo alla condizione giuridica dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967.