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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 613/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 613/2024 tra
+ altri Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 27 marzo 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. TOSCANO NICOLA ROBERTO per i ricorrenti, che dichiara di aderire ai conteggi della resistente.
Nonché, per parte resistente , l'avv. Controparte_1
MAINARDI SANDRO.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 613/2024 promossa da:
, Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , ,
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7 Controparte_8
, CP_9 CP_10 Controparte_11 CP_12 [...]
, , CP_13 Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16
, , , , Controparte_17 CP_18 Controparte_19 Controparte_20
, , Controparte_21 Controparte_22 Controparte_23 CP_24
, ,
[...] CP_25 CP_26 Parte_2 Parte_3
, , , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, e Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
(sostituito in prosecuzione dagli eredi , e Parte_16 Parte_17 Pt_18
[...]
Rappresentati e difesi dall'Avv. TOSCANO NICOLA ROBERTO e dall'Avv. FORTUNATO OLIMPIA
PARTI RICORRENTI contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MAINARDI SANDRO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: pausa mensa pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, tutti dipendenti della resistente e variamente con Controparte_1
mansioni di infermieri, collaboratori sanitaria, operatori sanitari e tecnici, con più ricorsi successivamente riuniti, rilevano che la parte datoriale non avrebbe loro riconosciuto il servizio alternativo alla mensa con riferimento alle giornate in cui hanno svolto il turno notturno, limitando, le disposizioni aziendali, il beneficio richiesto alle giornate in cui l'orario di lavoro comprende, in tutto o in parte, la fascia 12-15.
Dunque, concludevano per sentir «accertare e dichiarare il diritto di ogni ricorrente ad usufruire della mensa ovvero della relativa indennità sostitutiva, ai sensi degli artt. 29, CCNL integrativo 7.4.1999 come successivamente integrato e modificato,
44 CCNL Sanità Pubblica 1998/2001, 4 CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico
2008-2009), 43, comma 4, CCNL Sanità Pubblica 2019-2021 e art. 8 d.lgs. n. 66/2003 per ogni giorno di effettiva presenza in servizio durante i turni notturni di durata superiore alle 6 ore;
2. accertare e dichiarare il diritto di ogni ricorrente al risarcimento del danno da mancata fruizione della mensa, né direttamente né indirettamente con modalità sostitutive, per ogni giorno di effettivo servizio prestato alle dipendenze della di in una delle richiamate condizioni di orario (cfr. punto 2 della parte in CP_27 CP_1
fatto) legittimanti il diritto alla mensa per i periodi riportati in ricorso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con ogni più ampia riserva di agire per il prosieguo, in caso di persistente inattuazione del diritto anche nel corso dell'annualità corrente;
3. per l'effetto, condannare l' di a corrispondere, in favore di ciascuno degli CP_27 CP_1
istanti, a titolo risarcitorio, nella misura di € 4,13 per ogni giorno di lavoro effettivamente prestato per i periodi richiesti in ricorso».
Parte resistente, ritualmente evocata in giudizio, si costituiva eccependo, in via pregiudiziale, la prescrizione quinquennale dei crediti, nel merito che la normativa di settore non riconoscerebbe un diritto del dipendente, con la conseguenza che nessuna pretesa risarcitoria potrebbe ritenersi fondata.
Non necessitando istruttoria, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
pagina 3 di 9 A) Nel merito, i punti di fatto della presente controversia non sono in discussione.
Dunque, è pacifico che i ricorrenti abbiano svolto i turni allegati nei ricorsi e che non abbiano potuto godere del servizio mensa solo nelle giornate in cui hanno svolto il turno notturno (dalle 19:50 alle 7:15.
L'art. 29, comma 1, CCNI del 20 settembre 2001 dispone che «le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive».
Al netto di alcune oscillazioni nella giurisprudenza di merito (cfr., ad esempio,
Tribunale Messina sez. lav., 22/07/2023, n.1485: «Procedendo all'interpretazione delle richiamate disposizioni, nell'art. 29 intitolato “Mensa” la prima notazione attiene all'utilizzo, nel primo comma, del verbo “possono” che crea non pochi problemi interpretativi. Se, da un lato, è possibile interpretare la disposizione in esame come attributiva di una facoltà alle singole aziende di poter (o meno) istituire mense di servizio (in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), sembra doversi accertare il carattere di doverosità della garanzia dell'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive. L'istituzione di una mensa di servizio può, certamente, creare problemi di tipo economico ed organizzativo
e per questo motivo rimane una libera scelta delle singole (omissis) Non si può, tuttavia, riconoscere una discrezionalità in tal senso anche nell'erogazione del diritto di mensa con modalità sostitutive: fosse anche questo inciso una mera facoltà delle aziende non si spiegherebbe il secondo comma della norma che individua un diritto alla mensa per tutti i dipendenti, con i limiti contenuti nello stesso secondo comma»), si deve concordare con la difesa della parte resistente in ordine al fatto che, tanto l'istituzione del servizio di mensa, quanto la previsione di una modalità alternativa
(buono pasto) rientrino nella discrezionalità della parte datoriale, soluzione confermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte anche di recente (cfr.,
Cassazione civile sez. lav., 01/09/2023, n. 25622: «Il diritto a usufruire del buono pasto, trattandosi di beneficio di natura assistenziale legato all'organizzazione del lavoro, è condizionato al verificarsi delle condizioni previste dalla contrattazione
pagina 4 di 9 collettiva che nel comparto Sanità sono stabilite dall'art. 29 ccnl integrativo 2001 e coincidono con la particolare articolazione dell'orario di lavoro che attribuisce al lavoratore il diritto alla pausa ossia il prolungamento dell'attività lavorativa per un periodo superiore alle sei ore»), secondo la quale «la disposizione contrattuale citata indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili (v. Cass. n. 16736/2012); lo conferma, del resto, la disposta disapplicazione
(cfr. comma 5) del D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori».
B) Una simile ricostruzione, in ogni modo, perde di rilevanza nel momento in cui parte resistente ha deciso di provvedere a fornire un servizio mensa per i propri dipendenti, con ciò discrezionalmente riconoscendo un diritto, il quale, per espressa previsione contrattuale del co. 2 del citato art. 29, spetta a «tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario».
Ne deriva che, oggetto del presente giudizio risulta essere la possibilità, per la parte datoriale, di limitare il diritto che ha scelto di riconoscere, sempre fondando l'eventuale potere sulla natura discrezionale dell'attribuzione, ovvero la doverosità del riconoscimento a tutti i lavoratori in relazione all'orario di lavoro.
Il regolamento aziendale applicabile al caso di specie (quello del 2007, cfr., doc. 1, fasc. resistente), come anticipato, all'art. 1 dispone che «L'accesso alle mense aziendali è consentito solo per il pasto di mezzogiorno di tutti i giorni dalle ore 12.00 alle ore 15.00, a condizione che l'orario di lavoro del dipendente che vi accede termini
o inizi all'interno di tale fascia oraria» e, dunque, individua il correlativo diretto soltanto a quei dipendenti che svolgano la propria attività lavorativa (anche in turni) «nelle giornate in cui l'orario di lavoro inizi o termini all'interno della fascia oraria di apertura della mensa» (art. 2 del Regolamento).
pagina 5 di 9 Come detto, secondo la difesa dell' resistente, rientrerebbe Controparte_1
nella discrezionalità del datore di lavoro riconoscere il servizio di mensa e le modalità alternativa, discrezionalità che, oltretutto, dovrebbe calibrarsi proprio sul concetto di sostenibilità economica della previsione.
Dunque, nel caso di specie, secondo la resistente, la scelta operata
(discrezionale) andrebbe incontro proprio ad una valutazione di risorse disponibili da utilizzare per il beneficio, in piena correlazione con il dettato del co. Dell'art. 29 CCNL citato.
Sul punto, la già citata giurisprudenza della Suprema Corte, però, ricostruisce il contesto normativo in maniera difforme, valorizzando il momento discrezionale soltanto “a monte”, quindi nell'istituzione o meno del servizio di mensa o del beneficio alternativo, ritenendo, poi, che, una volta riconosciuto il diritto, sarebbe «escluso che
l'art. 29 del c.c.n.l. richieda che l'attività lavorativa sia prestata nelle fasce orarie
"normalmente" destinate alla consumazione del pasto rilevando che una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata chiaramente espressa, con
l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste (v. Cass. n. 5547/2021 cit.); da tali principi - ancor più recentemente ribaditi da Cass. n. 32113/2022 - si è desunto che il riferimento alla "particolare articolazione dell'orario", di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, non potesse vincolare la contrattazione decentrata nel senso di precludere la possibilità di riconoscere il diritto all'erogazione sostitutiva dei buoni pasto al di fuori dei casi in cui vi sia necessità per il lavoratore di trattenersi al lavoro in orario non solo antimeridiano ma anche pomeridiano e l'orario di lavoro venga a prolungarsi in modo incompatibile con l'ordinaria fruizione del pasto;
ed allora, ferma come detto la disponibilità delle risorse, non poteva l' restringere il campo degli CP_1
aventi diritto a buono mensa rispetto alle stesse previsioni di cui alla clausola contrattuale in esame (art. 29 c.c.n.l.) ed alla "particolare articolazione dell'orario" come interpretata da questa Corte nei termini sopra indicati» (Così Cassazione civile sez. lav.,
n. 25622/2023 cit.).
pagina 6 di 9 C) In definitiva, «in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto - in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio - è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, pervenendo in tal modo alla conclusione per cui la "particolare articolazione dell'orario di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del
Comparto sanità del 20 settembre 2001, comportano il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno» (ancora Cassazione civile n.25622/2023).
Sul punto, anche potendo concordare con la difesa della resistente, in ordine al complicato parallelo, ripetuto dalla giurisprudenza della Cassazione, tra la disposizione contrattuale e l'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, norma che, effettivamente, pare riguardare un diverso istituto (quello della pausa in senso stretto), cionondimeno la normativa di comparto è chiara nel limitare il momento discrezionale (tramite il verbo «possono») alla fase genetica del beneficio, salvo poi indicare espressamente lo stesso come un diritto di tutti i lavoratori, laddove ricorrano le condizioni indicate in termini di orario di lavoro.
La soluzione appare poi ragionevole, considerando che, ragionando diversamente, si attribuirebbe al datore la possibilità di operare un riconoscimento integrante una disparità di trattamento, alla luce del fatto che la contrattazione di comparto prevede orari differenziati quanto all'articolazione giornaliera, con la conseguenza che una parte di lavoratori verrebbe sicuramente discriminata non in ragione della tipologia di orario, ma solo della relativa collocazione.
pagina 7 di 9 Dalle considerazioni svolte ne deriva il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla modalità alternativa (in quanto nella fascia notturna non risultava attivo il servizio di mensa).
Per quanto concerne la quantificazione delle somme spettanti, trattandosi di posta risarcitoria (così espressamente qualificata dai ricorrenti in modo corretto, anche considerando il divieto di monetizzazione espressamente sancito), i ricorrenti chiedono il riconoscimento di un importo pari ad euro 4,13 moltiplicato per i giorni in cui hanno svolto (pacificamente e documentalmente) turni notturni.
Sul punto, parte resistente ha eccepito che, in realtà, pur disponendo del servizio mensa, i ricorrenti non sempre ne abbiano usufruito e la circostanza emerge documentalmente dagli atti depositati in causa (cfr., cartellini dei turni e buste paga in atti).
Alla luce di ciò, al fine della quantificazione del danno deve ritenersi congruo un meccanismo che consenta di parametrare l'importo sulla percentuale di fruizione del servizio mensa.
Considerando, al tempo stesso, la farraginosità di un metodo suddetto in termini puri, in via equitativa, può stabilirsi per tutti i ricorrenti una percentuale del
67% (i due terzi).
Dunque, a ciascun ricorrente dovrà essere riconosciuta, per i singoli periodi dedotti in ricorso, una somma pari ad euro 4,13 moltiplicata non per tutte le giornate in cui hanno svolto lavoro notturno, ma solo per il 67% delle stesse, oltre interessi e rivalutazione, prendendo come base i conteggi della parte resistente.
Trattandosi di pubblico impiego, è fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale, decorrente dall'iscrizione di ciascun ricorso
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con compensazione del 50%, giustificata dal solo parziale accoglimento e da precedenti difformi.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
1) accoglie in parte il ricorso e il diritto di ciascun ricorrente a godere del servizio sostitutivo di mensa per i turni notturni in relazione ai periodi indicati nei ricorsi;
2) per l'effetto condanna parte resistente a corrispondere a ciascun ricorrente, a titolo risarcitorio, un importo pari ad euro 4,13 moltiplicato per la percentuale dei turni notturni di ciascuno corrispondente al 67%, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla data di iscrizione del relativo ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) condanna parte resistente al pagamento le spese di lite, liquidate in euro 6.800 per onorari, euro 2.000 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, che dichiara da compensarsi in ragione del 50% e da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ove richiesto in atti.
Bologna il 27/03/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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