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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 12/05/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n121/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
in persona del Giudice dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 17.4.2025 – pronuncia, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. R.G. 121/2025 tra le seguenti parti:
• rappresentato e difeso dall'Avv. BRUNO MARIA Parte_1
ANTONIETTA;
• contumace Controparte_1
Conclusioni
Come rassegante dalle parti agli atti e verbali di causa, che qui devono ritenersi per riportate e trascritte.
Ragioni in fatto ed in diritto ha notificato sfratto per morosità a per la sua Parte_1 Controparte_1 inadempienza al pagamento di alcuni canoni di locazione non abitativa.
All'udienza di convalida, ha dichiarato che parte conduttrice ha sanato la morosità.
Non disposto il rilascio, mutato il rito, la causa è proseguita per il rito ordinario delle locazioni.
Parte locatrice ha chiesto la risoluzione del contratto di locazione per inadempienza contrattuale.
Parte conduttrice è rimasta contumace e deve essere dichiarata, pertanto, la sua contumacia.
pagina1 di 2 In corso di causa, ha rinunciato alla domanda di risoluzione Parte_1 contrattuale e ha concluso chiedendo la sola condanna della controparte alle spese di lite.
La rinuncia alla domanda impone la liquidazione delle spese secondo criterio virtuale.
Considerata la fondatezza della domanda di intimazione di sfratto per inadempimento della controparte al pagamento del canone e la fondatezza della domanda di risoluzione contrattuale, poiché il pagamento dei canoni arretrati, nelle locazioni commerciali come quella alla base del predetto giudizio, ove non previsto il termine di grazia, non ha effetto ostativo sulla risoluzione del contratto (La Corte di Cassazione ha più volte affermato che, ai sensi dell'art. 1453, comma 3, del Codice Civile, il debitore non può adempiere validamente la propria obbligazione una volta iniziata la causa di risoluzione contrattuale, nel senso che la regolarizzazione tardiva della morosità non può eliminare l'inadempimento pregresso. Pertanto, il pagamento effettuato nelle fasi successive non preclude la possibilità di risolvere il contratto, poiché l'interruzione delle prestazioni corrispettive, cioè il mancato rispetto nei termini di pagamento, altera in modo sostanziale l'equilibrio delle obbligazioni reciproche tra le parti), il conduttore risulta parte soccombente e deve essere condannato al pagamento delle spese di lite
P.T.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, così decide:
1) dichiara la contumacia di Controparte_2
2) condanna al pagamento delle spese processuali Controparte_1 sostenute da che liquida in € 65,00 per esborsi ed € per Parte_1 compensi legali, che liquida in € 800,00, oltre spese forfettarie, IVA
e CAP.
11.5.2025 Pt_1
Il Giudice
Dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe
pagina2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
in persona del Giudice dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 17.4.2025 – pronuncia, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. R.G. 121/2025 tra le seguenti parti:
• rappresentato e difeso dall'Avv. BRUNO MARIA Parte_1
ANTONIETTA;
• contumace Controparte_1
Conclusioni
Come rassegante dalle parti agli atti e verbali di causa, che qui devono ritenersi per riportate e trascritte.
Ragioni in fatto ed in diritto ha notificato sfratto per morosità a per la sua Parte_1 Controparte_1 inadempienza al pagamento di alcuni canoni di locazione non abitativa.
All'udienza di convalida, ha dichiarato che parte conduttrice ha sanato la morosità.
Non disposto il rilascio, mutato il rito, la causa è proseguita per il rito ordinario delle locazioni.
Parte locatrice ha chiesto la risoluzione del contratto di locazione per inadempienza contrattuale.
Parte conduttrice è rimasta contumace e deve essere dichiarata, pertanto, la sua contumacia.
pagina1 di 2 In corso di causa, ha rinunciato alla domanda di risoluzione Parte_1 contrattuale e ha concluso chiedendo la sola condanna della controparte alle spese di lite.
La rinuncia alla domanda impone la liquidazione delle spese secondo criterio virtuale.
Considerata la fondatezza della domanda di intimazione di sfratto per inadempimento della controparte al pagamento del canone e la fondatezza della domanda di risoluzione contrattuale, poiché il pagamento dei canoni arretrati, nelle locazioni commerciali come quella alla base del predetto giudizio, ove non previsto il termine di grazia, non ha effetto ostativo sulla risoluzione del contratto (La Corte di Cassazione ha più volte affermato che, ai sensi dell'art. 1453, comma 3, del Codice Civile, il debitore non può adempiere validamente la propria obbligazione una volta iniziata la causa di risoluzione contrattuale, nel senso che la regolarizzazione tardiva della morosità non può eliminare l'inadempimento pregresso. Pertanto, il pagamento effettuato nelle fasi successive non preclude la possibilità di risolvere il contratto, poiché l'interruzione delle prestazioni corrispettive, cioè il mancato rispetto nei termini di pagamento, altera in modo sostanziale l'equilibrio delle obbligazioni reciproche tra le parti), il conduttore risulta parte soccombente e deve essere condannato al pagamento delle spese di lite
P.T.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, così decide:
1) dichiara la contumacia di Controparte_2
2) condanna al pagamento delle spese processuali Controparte_1 sostenute da che liquida in € 65,00 per esborsi ed € per Parte_1 compensi legali, che liquida in € 800,00, oltre spese forfettarie, IVA
e CAP.
11.5.2025 Pt_1
Il Giudice
Dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe
pagina2 di 2