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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 819/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:10 in composizione monocratica:
CAPONETTO SALVATORE, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3592/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259022459547000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259022459547000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259022459547000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259022459547000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259022459547000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259022459547000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259022459547000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259022459547000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259022459547000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259022459547000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 279/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 in data 23/10/2025 depositava ricorso (R.g. n. 3592/25) contro l'Agenzia delle Entrate- Riscossione di Palermo avverso l'intimazione di pagamento n. 29620259022459547, notificata il 27/6/2025, esclusivamente in relazione a 6 cartelle di pagamento e precisamente alle cartelle nn.
29620110036767356000, 29620120018077874000, 29620130005658923000, 29620140026609374000,
29620160008998372000, 29620160073445958000, rispettivamente per TARI 2010, TARSU 2011, TARSU
2012, Diritto camerale 2010, Tassa auto 2010, Tassa auto 2011.
Il ricorrente eccepiva la prescrizione dei crediti tributari relativi alle predette cartelle di pagamento.
Chiedeva, pertanto, di annullare l'intimazione di pagamento impugnata e le predette cartelle di pagamento, con condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese del giudizio da distrarre in favore del difensore del ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che dichiarava di avere anticipato le spese e non avere percepito compensi.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione di Palermo si costituiva presentando controdeduzioni con cui chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta definitività del credito tributario e di ritenere legittima la procedura di riscossione, con vittoria di spese.
Sosteneva la regolare notifica delle cartelle prodromiche all'intimazione di pagamento nonchè la regolare notifica delle intimazioni di pagamento n. 29620239011673306000 e n. 29620159008749715000, che avevano preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento oggi in esame e non erano state impugnate, così come risultava da documentazione che produceva.
La Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva, preliminarmente, che l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito” ( Cfr.
Ord. Cass., Sez. 5, n. 37259 del 29/11/2021; nello stesso senso Ord. Cass., Sez. 5, n. 22108 del 5/8/2024).
Lo stesso principio è stato ribadito con ordinanza n. 23346/2024 del 27/9/2024, depositata il 29/8/2024 e dalla decisione n. 34416/ 2013 della stessa Corte, Sez. 5, richiamata nella predetta ordinanza nonché dall'ordinanza della stessa Corte n. 15695, depositata il 17/5/2022.
Ciò premesso, dalla documentazione prodotta dalla resistente emerge che 5 delle cartelle di pagamento impugnate con l'intimazione di pagamento sono state regolarmente notificate con deposito alla casa e invio di successiva di raccomandata informativa e solo una con consegna a vicino ( cartella n.
29620120018077874000) e invio di raccomandata informativa.
Dagli atti prodotti risulta, altresì, che sono state regolarmente notificate le intimazioni di pagamento n.29620239011673306000 mediante PEC del 28/6/2023 e n. 29620159008749715000 con deposito alla
Casa Comunale in data 28/12/2015 e compiuta giacenza il 10/1/2016. Sia le cartelle di pagamento che le predette intimazioni di pagamento non sono state impugnate. In particolare, si rileva che l'intimazione di pagamento n. 29620239011673306000 è relativa solo alle cartelle di pagamento 29620130005658923000, 29620160008998372000, 29620160073445958000. Pertanto per le predette cartelle deve escludersi che si sia verificata alcuna prescrizione, atteso che l'intimazione di pagamento n. 29620239011673306000 è stata notificata con PEC il 28/6/2023 e non impugnata.
L'intimazione di pagamento n. 29620159008749715000 è relativa alle cartelle di pagamento nn.
29620110036767356000, 29620120018077874000, i cui crediti si sono prescritti, atteso che tra la notifica della predetta intimazione, avvenuta per compiuta giacenza il 10/1/2016, e la notifica dell'intimazione oggi in esame, avvenuta il 27/6/2025, sono trascorsi oltre cinque anni per crediti tributari riguardanti Diritti camerali e Tarsu. Risulta, altresì, prescritto il credito tributario relativo alla cartella di pagamento n.
29620140026609374000 ( diritti camerali 2010) in quanto, dopo la notifica della predetta cartella avvenuta il 17/8/2016 con deposito alla casa comunale e invio di successiva raccomandata non risulta notificato alcun successivo atto interruttivo.
Pertanto il ricorso va parzialmente accolto in relazione alle cartelle di pagamento nn.
29620110036767356000, 29620120018077874000, 29620140026609374000, mentre va rigettato in relazione alle cartelle di pagamento nn. 29620130005658923000, 29620160008998372000,
29620160073445958000.
Le spese del giudizio vanno compensate, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso in relazione alle cartelle di pagamento nn. 29620110036767356000,
29620120018077874000, 29620140026609374000 e lo rigetta in relazione alle cartelle di pagamento nn.
29620130005658923000, 29620160008998372000, 29620160073445958000. Spese compensate. Così deciso in data 6/2/2026. Il Giuduice Salvatore Caponetto "firmato digitalmente"
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:10 in composizione monocratica:
CAPONETTO SALVATORE, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3592/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259022459547000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259022459547000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259022459547000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259022459547000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259022459547000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259022459547000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259022459547000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259022459547000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259022459547000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259022459547000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 279/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 in data 23/10/2025 depositava ricorso (R.g. n. 3592/25) contro l'Agenzia delle Entrate- Riscossione di Palermo avverso l'intimazione di pagamento n. 29620259022459547, notificata il 27/6/2025, esclusivamente in relazione a 6 cartelle di pagamento e precisamente alle cartelle nn.
29620110036767356000, 29620120018077874000, 29620130005658923000, 29620140026609374000,
29620160008998372000, 29620160073445958000, rispettivamente per TARI 2010, TARSU 2011, TARSU
2012, Diritto camerale 2010, Tassa auto 2010, Tassa auto 2011.
Il ricorrente eccepiva la prescrizione dei crediti tributari relativi alle predette cartelle di pagamento.
Chiedeva, pertanto, di annullare l'intimazione di pagamento impugnata e le predette cartelle di pagamento, con condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese del giudizio da distrarre in favore del difensore del ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che dichiarava di avere anticipato le spese e non avere percepito compensi.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione di Palermo si costituiva presentando controdeduzioni con cui chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta definitività del credito tributario e di ritenere legittima la procedura di riscossione, con vittoria di spese.
Sosteneva la regolare notifica delle cartelle prodromiche all'intimazione di pagamento nonchè la regolare notifica delle intimazioni di pagamento n. 29620239011673306000 e n. 29620159008749715000, che avevano preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento oggi in esame e non erano state impugnate, così come risultava da documentazione che produceva.
La Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva, preliminarmente, che l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito” ( Cfr.
Ord. Cass., Sez. 5, n. 37259 del 29/11/2021; nello stesso senso Ord. Cass., Sez. 5, n. 22108 del 5/8/2024).
Lo stesso principio è stato ribadito con ordinanza n. 23346/2024 del 27/9/2024, depositata il 29/8/2024 e dalla decisione n. 34416/ 2013 della stessa Corte, Sez. 5, richiamata nella predetta ordinanza nonché dall'ordinanza della stessa Corte n. 15695, depositata il 17/5/2022.
Ciò premesso, dalla documentazione prodotta dalla resistente emerge che 5 delle cartelle di pagamento impugnate con l'intimazione di pagamento sono state regolarmente notificate con deposito alla casa e invio di successiva di raccomandata informativa e solo una con consegna a vicino ( cartella n.
29620120018077874000) e invio di raccomandata informativa.
Dagli atti prodotti risulta, altresì, che sono state regolarmente notificate le intimazioni di pagamento n.29620239011673306000 mediante PEC del 28/6/2023 e n. 29620159008749715000 con deposito alla
Casa Comunale in data 28/12/2015 e compiuta giacenza il 10/1/2016. Sia le cartelle di pagamento che le predette intimazioni di pagamento non sono state impugnate. In particolare, si rileva che l'intimazione di pagamento n. 29620239011673306000 è relativa solo alle cartelle di pagamento 29620130005658923000, 29620160008998372000, 29620160073445958000. Pertanto per le predette cartelle deve escludersi che si sia verificata alcuna prescrizione, atteso che l'intimazione di pagamento n. 29620239011673306000 è stata notificata con PEC il 28/6/2023 e non impugnata.
L'intimazione di pagamento n. 29620159008749715000 è relativa alle cartelle di pagamento nn.
29620110036767356000, 29620120018077874000, i cui crediti si sono prescritti, atteso che tra la notifica della predetta intimazione, avvenuta per compiuta giacenza il 10/1/2016, e la notifica dell'intimazione oggi in esame, avvenuta il 27/6/2025, sono trascorsi oltre cinque anni per crediti tributari riguardanti Diritti camerali e Tarsu. Risulta, altresì, prescritto il credito tributario relativo alla cartella di pagamento n.
29620140026609374000 ( diritti camerali 2010) in quanto, dopo la notifica della predetta cartella avvenuta il 17/8/2016 con deposito alla casa comunale e invio di successiva raccomandata non risulta notificato alcun successivo atto interruttivo.
Pertanto il ricorso va parzialmente accolto in relazione alle cartelle di pagamento nn.
29620110036767356000, 29620120018077874000, 29620140026609374000, mentre va rigettato in relazione alle cartelle di pagamento nn. 29620130005658923000, 29620160008998372000,
29620160073445958000.
Le spese del giudizio vanno compensate, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso in relazione alle cartelle di pagamento nn. 29620110036767356000,
29620120018077874000, 29620140026609374000 e lo rigetta in relazione alle cartelle di pagamento nn.
29620130005658923000, 29620160008998372000, 29620160073445958000. Spese compensate. Così deciso in data 6/2/2026. Il Giuduice Salvatore Caponetto "firmato digitalmente"