Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 819
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti tributari

    La Corte rileva che l'intimazione di pagamento, se segue un atto impositivo divenuto definitivo, è sindacabile solo per vizi propri. Vengono esaminate le singole cartelle e le intimazioni pregresse. Alcune cartelle risultano non impugnate e le relative intimazioni sono state notificate entro i termini. Per altre cartelle, si rileva la prescrizione quinquennale tra la notifica di una precedente intimazione e quella oggetto del ricorso.

  • Accolto
    Prescrizione dei crediti tributari

    La Corte rileva che per le cartelle nn. 29620110036767356000, 29620120018077874000, 29620140026609374000, i crediti si sono prescritti a causa del decorso di oltre cinque anni tra la notifica di una precedente intimazione e quella oggetto del ricorso, o per mancata notifica di atti interruttivi successivi alla cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 819
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 819
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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