Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2565 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. MARIA TERESA ONORATO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 4102/2019 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 1243/2019, resa dal Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento n.
3292/2015 in materia di: abitazione -uso, promossa da:
, cf. rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1
mandato a margine dell'atto di appello dall'avv. Antonio Abagnale presso il quale è
elettivamente domiciliato in Pompei alla via Carrara n. 96
APPELLANTE
1
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 4102/2019 R.G. – / Parte_1 Pt_2
[...]
, cf. rappresentato e difeso in virtù di mandato in Parte_2 C.F._2
calce alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Fedelmassimo Ricciardelli, presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Bovio n. 8
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 1243/2019, depositata il 20.05.2019 e resa dal Tribunale di Torre
Annunziata nel procedimento n. 3292/2015 - con la quale il Tribunale adito, aveva rigettato le domande di ed in accoglimento della domanda riconvenzionale della Parte_1
convenuta aveva ordinato all'attore di consentire a quest'ultima l'accesso alla Parte_2
scala comune, condannando l'attore alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta nella misura di 1/3 - ha interposto appello . Parte_1
2. Si è costituita in giudizio chiedendo la dichiarazione di inammissibilità ovvero CP_1
il rigetto dell'impugnazione e l'accoglimento dell'appello incidentale, con vittoria delle spese di lite.
3. E' stato acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta alcuna istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se il gravame sia stato proposto tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata depositata in data
20.05.2019; b) non è stata notificata;
c) l'atto di impugnazione è stato notificato in data
20.09.2019 a mediante invio di pec all'avv. Fedelmassimo Ricciardelli, Parte_2
procuratore costituito nel giudizio di primo grado.
Ne deriva che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc di sei mesi, dovendosi
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 4102/2019 R.G. – / Parte_1 Pt_2
[...] applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009,
atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso nel 2015 e dunque in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis,
Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784).
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione notificato il 27.05.2015 conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
al Tribunale di Torre Annunziata premettendo di essere proprietario Parte_2
dell'immobile in Pompei alla I Traversa Messigno n. 22, confinante ad ovest con l'immobile della convenuta, l'attore affermava che nell'anno 2011, in esecuzione di lavori di ristrutturazione al suo immobile, la convenuta aveva ampliato in maniera Parte_2
consistente il suo balcone al primo piano, lasciando un vuoto estremamente pericoloso tra le due balconate adiacenti. Aggiungeva l'attore che, sempre in occasione dei lavori di ristrutturazione innanzi detti, la convenuta aveva reso calpestabile il lastrico solare del casotto al piano terra sottostante al suo balcone e lo aveva munito di inferriata e di una scala per l'accesso, creando così un nuovo piano di calpestio in violazione del prospetto, delle vedute e della sua privacy;
infine, l'attore affermava che sul vialetto comune interposto tra gli immobili delle parti la Guida era solita, soprattutto nelle ore notturne, parcheggiare autoveicoli e motoveicoli, intralciando così in maniera sensibile la circolazione dei residenti e soprattutto dello stesso attore, affetto da invalidità.
Il affermava di aver più volte, senza successo, invitato in maniera bonaria la Parte_1
convenuta a ripristinare l'originario stato dei luoghi e a non intralciare il transito dei veicoli,
precisando di aver avviato anche regolare procedura di mediazione presso l'Organismo GEF
3
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 4102/2019 R.G. – / GUIDA Parte_1 LUCIA Consulting di Castellamare di Stabia, conclusasi però con esito negativo.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale adito di accertare e dichiarare Parte_1
l'illegittimità e pericolosità delle opere edili realizzate dalla convenuta, nonché l'illegittimo parcheggio esercitato sul viale comune, condannando al ripristino dell'originario Parte_2
stato dei luoghi, al risarcimento dei danni ed alla refusione delle spese di lite.
Costituendosi in giudizio, contestava ogni avverso assunto;
con particolare Parte_2
riferimento al balcone, precisava che in origine l'accesso agli immobili delle parti in causa avveniva attraverso un'unica balconata comune alla quale si accedeva da una scala in muratura comune e che, in occasione dei lavori di ristrutturazione, ella stessa aveva provveduto alla creazione di un nuovo ed autonomo accesso attraverso un'altra scala in muratura di proprietà
esclusiva realizzata sul lato occidentale del suo fabbricato;
aggiungeva la convenuta che,
qualche tempo dopo, l'attore aveva chiuso l'originaria scala esterna comune senza consegnarle le chiavi di accesso, privandola sostanzialmente del diritto di accesso e di uso della balconata comune;
al fine di mantenere rapporti di buon vicinato, senza adire le vie legali, aveva dunque preferito concordare con il la divisione della balconata comune Parte_1
in due distinte porzioni che ognuno avrebbe provveduto a recintare per proprio conto, sicchè
le doglianze dell'attore in relazione al vuoto tra i balconi non avevano alcun fondamento,
trattandosi di una situazione conseguente alla mancata recinzione che lo stesso attore si era impegnato ad eseguire a propria cura e spese. In relazione poi alla scala realizzata per l'accesso al lastrico solare, la convenuta ne affermava la piena legittimità, essendo finalizzata all'acceso sul lastrico solare soltanto per sciorinare la biancheria, come in passato;
da ultimo, in relazione all'asserito intralcio alla circolazione in conseguenza del parcheggio abusivo sul viale comune, affermava che il parcheggio delle sue autovetture avveniva su due Parte_2
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 4102/2019 R.G. – / Parte_1 Pt_2
[...] porzioni di fondo di sua proprietà esclusiva;
in subordine, in via riconvenzionale, la convenuta chiedeva anzitutto che, in virtù dell'utilizzo in via esclusiva per oltre venticinque anni delle suddette porzioni di fondo, il Tribunale accertasse e dichiarasse l'intervenuta usucapione in suo favore delle due zonette di terreno ove era solita parcheggiare le auto;
infine, chiedeva la condanna dell'attore a rendere nuovamente comune la scala in muratura di cui il si Parte_1
era abusivamente appropriato.
Il giudizio veniva istruito a mezzo deposizioni testimoniali e infine deciso con la gravata sentenza che, accogliendo la domanda riconvenzionale della convenuta limitatamente alla scala di accesso comune, rigettava tutte le altre domande delle parti, compensando parzialmente tra loro le spese di lite e condannando l'attore alla refusione del residuo 1/3 delle spese in favore della convenuta.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Gaetano. Parte_1
6. Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione delle distanze e della privacy in conseguenza delle opere edili realizzate da sul lastrico solare del suo casotto, Parte_2
affermando che in conseguenza dell'innalzamento del piano di calpestio e dell'apposizione della recinzione, la convenuta abbia creato nuove vedute e prospetti;
in particolare, Parte_1
lamenta che dal lastrico sottostante sia possibile vedere e sentire ciò che accade nella
[...]
sua abitazione e che le sue condizioni di vita siano sensibilmente compromesse dai latrati notturni e dai bisogni fisiologici lasciati dall'animale sul piano di calpestio.
Il motivo è infondato e va disatteso.
In ordine alla dedotta violazione delle distanze ed alla creazione di nuovi prospetti, si osserva che, al di là di una generica descrizione dello stato dei luoghi, né l'atto di citazione in primo grado, né tanto meno l'atto di impugnazione offrono elementi adeguati a supportare le
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 4102/2019 R.G. – / Parte_1 Pt_2
[...] doglianze del . Parte_1
Ed infatti, seppur più volte ampiamente ribadite, le doglianze dell'appellante risultano generiche e non supportate da alcun elemento concreto che consenta di ritenere fondate le lamentate violazioni.
In particolare, non risulta indicata l'effettiva distanza tra il piano di calpestio ed il balcone al fine di verificarne l'eventuale illegittimità, tant'è che nello stesso atto di appello, a pag. 5, si legge dapprima che: “chi sta sul lastrico solare dell'appellata può sostare sotto il balcone del
sig. mezzo metro più giù” e successivamente si legge che: “essendo il lastrico Parte_1
solare adiacente e sottoposto a circa un metro più in basso”; peraltro, a detta ultima affermazione segue la nota: “(v. foto)” ma non è dato comprendere a quale foto faccia riferimento l'appellante, considerato che delle due foto contenute nella produzione di parte in primo grado, l'una relativa allo status quo ante e l'altra relativa allo stato dei luoghi dopo la ristrutturazione e dunque all'attualità, quest'ultima non consente in alcun modo di quantificare l'effettiva distanza tra il balcone dell'appellante ed il sottostante solaio dell'appellata.
In proposito, i vari testi escussi sul punto - alcuni dei quali hanno confermato l'innalzamento del solaio del casotto - non hanno offerto alcuna indicazione precisa sulle distanze, mentre soltanto ha dichiarato che: “si è ridotto lo spazio tra lastrico solare e Persona_1
balcone a circa 1 mt - 0,50 cm”; deposizione che non consente di acquisire all'istruttoria un dato certo, avendo indicato due misure diverse, una doppia dell'altra. Diversamente, il teste esecutore materiale delle opere edili, ha così affermato: “la sig.ra Testimone_1 Pt_2
non ha innalzato il solaio del casotto in quanto non abbiamo chiuso la finestra visibile nella
foto che mi viene esibita”; in tal modo, il teste ha contestato quanto dichiarato dai testi precedenti, facendo peraltro riferimento a una foto della quale non vi è traccia in atti. Infine,
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 4102/2019 R.G. – / Parte_1 Pt_2
[...] il teste , imprenditore edile esecutore dei lavori di ristrutturazione per conto Testimone_2
delle Guida, ha fra l'altro così testualmente affermato: “il solaio del casotto è sottoposto
all'incirca 1,50 – 1,60 mt al di sotto del solaio dei balconi”.
In presenza di deposizioni testimoniali imprecise e contraddittorie ed in assenza di una consulenza tecnica, anche di parte, dalla quale ricavare dati e misurazioni a supporto della domanda, la violazione delle norme sulle distanze e sulle vedute lamentata dall'attore odierno appellante appare sfornita di prova adeguata;
ciò posto, considerato che l'atto di citazione in primo grado e l'atto di impugnazione risultano estremamente generici e sostanzialmente carenti dal punto di vista probatorio - avendo i testi offerto deposizioni tra loro evidentemente contrastanti - la statuizione di rigetto resa sul punto dal giudice di prime cure deve ritenersi condivisibile e meritevole di conferma anche in questa sede.
7. Con il secondo motivo l'appellante sostiene che, diversamente da quanto affermato in sentenza, il vuoto tra il suo balcone e quello dell'appellata non sia stato creato al fine di tutelare i diritti della condomina proprietaria del piano sottostante - alla quale la convenuta Pt_3
aveva oscurato una luce - ma sia l'evidente conseguenza della mancata ultimazione dei lavori edili della in conseguenza dell'azione giudiziaria subita dalla , Pt_2 CP_2 Pt_3
ragion per cui l'appellante ritiene incomprensibile il rigetto della sua domanda e la soluzione proposta dal giudice di prime cure, consistente nel predisporre apposita recinzione a proprie cura e spese.
Il motivo va disatteso.
Stante l'assenza agli atti di adeguati rilievi fotografici e tecnici, l'originario stato dei luoghi non può che essere desunto dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado.
A tale proposito, il teste , fratello dell'odierno appellante, ha confermato Testimone_3
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 4102/2019 R.G. – / Parte_1 Pt_2
[...] l'originaria esistenza di un'unica balconata con accesso da una scala comune per raggiungere gli immobili delle parti in causa, precisando che per arrivare al suo appartamento l'appellata doveva necessariamente passare davanti all'abitazione dell'appellante. Il teste ha pure precisato che dopo la ristrutturazione eseguita nel 1976 da suo padre - che aveva richiesto senza successo un contributo economico ai danti causa della - il balcone era rimasto Pt_2
unico e senza alcuna divisione, tanto da consentire l'accesso anche ai vicini di casa. Dal canto suo, la teste , vicina di casa, ha confermato l'esistenza di un vuoto dove Testimone_4
prima vi era una scaletta che montava da una soletta, precisando però che il vuoto si era creato a seguito dei lavori eseguiti dalla Guida;
sul punto, il teste ha precisato Persona_1
invece che il vuoto esistente tra le balconate non esisteva prima dei lavori ed era occupato da una soletta con dei gradini perché il balcone della Guida era più basso di quello del , Parte_1
confermando che la rimozione del solaio che occludeva la finestra della condomina Pt_3
aveva dato origine alla creazione dello spazio vuoto.
Infine il teste , che ha confermato di aver eseguito una decina di anni prima Testimone_5
per conto di i lavori edili, ha così dichiarato: “ricordo che ho effettuato i lavori CP_1
anche sulla balconata della Guida, balcone che riconosco nella fotografia che sottoscrivo e
che la S.V. mi mostra (rilievo fotografico non rinvenuto in atti); non ricordo se il lavoro fu
fatto dalla in accordo con il proprietario dell'altra parte del balcone;
come si vede Pt_2
nella foto, il balcone della non si congiunge con l'altro perché fummo costretti a Pt_2
lasciare un vuoto per dare aria ad una luce sottostante, in parte visibile nella foto. Non
ricordo se, nell'occasione, il proprietario dell'altra parte di balcone provvide a realizzare
una recinzione alla parte del suo terrazzo”.
Dalle dichiarazioni testimoniali che precedono si evince che le maestranze incaricate delle
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 4102/2019 R.G. – / Parte_1 Pt_2
[...] opere edili erano state costrette a rimuovere la scaletta esistente che collegava le due porzioni di balcone non complanari poste a servizio degli appartamenti delle parti in causa al fine di non oscurare la luce sottostante, sicchè l'originaria unica balconata era stata divisa di fatto in due diverse ed autonome porzioni, che solo la Guida e non anche il aveva Parte_1
provveduto a recintare sul suo versante.
Ciò posto, considerato che le dichiarazioni testimoniali in atti non risultano concordanti sul punto, nel valorizzare maggiormente quelle degli esecutori materiali delle opere edili, si può
affermare che lo spazio tra le due diverse porzioni di balcone sia stato lasciato vuoto per non violare i diritti dei terzi, come già affermato dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, ragion per cui la doglianza dell'appellante va evidentemente disattesa.
8. Con il terzo motivo l'appellante lamenta il rigetto da parte del giudice di prime cure della domanda diretta al divieto di parcheggio sul vialetto comune e sulle zone adiacenti in conseguenza dell'indisciplinato parcheggio delle autovetture della Guida;
affermando di essere portatore di disabilità, l'appellante lamenta infatti che, in occasione dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla nel 2011, costei abbia ampliato l'area di sedime del suo Pt_2
fabbricato occupando una zona comune e restringendo il viale comune con la conseguenza che il parcheggio delle sue autovetture nelle zonette oggetto di causa impedisce l'ordinario flusso dei veicoli ed il transito di eventuali mezzi di soccorso.
Il motivo va disatteso.
In relazione al viale e alle due zonette di terreno adiacenti, la cui proprietà comune è stata affermata dal e mai contestata dalla Guida, si osserva che, nel rispetto delle Parte_1
prescrizioni di cui all'art. 1102 cc., l'utilizzo della cosa comune - anche se esercitato in maniera difforme o più intensa rispetto agli altri comunisti - deve ritenersi sempre ammesso
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 4102/2019 R.G. – / Parte_1 Pt_2
[...] purchè rispetti il duplice limite di mantenere inalterata la destinazione della cosa comune e di non impedire che gli altri comunisti possano farne uso secondo il loro diritto.
Nel caso di specie, sebbene l'appellante lamenti l'utilizzo esclusivo delle zone indicate sub A
e B della planimetria in atti ad opera della Guida e dei suoi familiari, anche in ordine alla suddetta circostanza le dichiarazioni testimoniali si sono rivelate contraddittorie tra loro;
ed infatti, il teste ha dichiarato che la ricostruzione del fabbricato sia Testimone_1 Pt_2
stata eseguita senza occupare ulteriori spazi e nel rispetto dei termini esistenti;
gli altri testimoni, pur confermando la prevalente occupazione delle due zonette con le vetture della
Guida, hanno ammesso di aver visto anche le autovetture dell'appellante parcheggiate sulle zone oggetto di contesa. Peraltro, se le maestranze hanno confermato l'agevole passaggio,
anche con mezzi ingombranti, sul viale centrale in presenza di auto parcheggiate, gli altri testi hanno dichiarato che la presenza di auto in sosta in quelle zone rende difficoltoso il transito.
Orbene, tenuto conto che la complessiva valutazione delle dichiarazioni dei testi non offre una prova certa in ordine all'effettivo impedimento alla libera circolazione dei veicoli a causa della sosta della auto sulle zone indicate sub A e B della planimetria in atti, anche la doglianza che precede va disattesa, in quanto sfornita di prova adeguata.
9. Con il quarto motivo l'appellante, nel sostenere che la domanda riconvenzionale diretta a rendere nuovamente comune la scala di accesso alla balconata sia un'azione di natura reale che, come tale, va necessariamente sottoposta alla procedura obbligatoria della mediazione,
chiede che, in riforma della sentenza impugnata, la Corte adita dichiari inammissibile ed improcedibile la domanda riconvenzionale accolta invece da giudice di prime cure.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Ed invero, nell'intento di fare chiarezza in subiecta materia, la Suprema Corte riunita a
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 4102/2019 R.G. – GAETANO / Parte_1 Pt_2 LUCIA Sezioni Unite ha affermato il seguente principio: “la mediazione obbligatoria ex art. 5 del
d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una
soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto
introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al
mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di
esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo”: ed ancora:
“la soluzione che volesse sottoporre la domanda riconvenzionale a mediazione obbligatoria
dovrebbe - per coerenza - essere estesa ad ogni altra domanda fatta valere in giudizio, diversa
ed ulteriore rispetto a quella inizialmente introdotta dall'attore; non solo, quindi, la domanda
riconvenzionale, ma anche la riconvenzionale a riconvenzionale (cd. reconventio
reconventionis), la domanda proposta da un convenuto verso l'altro, oppure da e contro terzi
interventori, volontari o su chiamata” (Cass. Sez. Un. 07.02.2024 n. 3452).
Nel comporre i diversi orientamenti giurisprudenziali formatisi sul tema, la Suprema Corte in adunanza plenaria ha dunque affermato che, qualora venga introdotta in giudizio una domanda riconvenzionale - ricompresa nelle materie sottoposte a mediazione obbligatoria e sulla quale non sia stata svolta la mediazione - non è affatto necessario proporre una nuova domanda di mediazione per soddisfare la condizione di procedibilità del giudizio, sia che si tratti di riconvenzionali “eccentriche”, ovvero non direttamente subordinate alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore, sia che si tratti di riconvenzionali “non eccentriche”, ossia di domande che dipendono dal titolo dedotto in giudizio o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione;
la soluzione adottata di recente dalla giurisprudenza di legittimità si giustifica in considerazione della duplice ratio posta a base dell'istituto della mediazione, diretta a deflazionare l'accesso giudiziale e ad incentivare sistema alternativi di
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 4102/2019 R.G. – / Parte_1 Pt_2
[...] risoluzione delle controversie ragion per cui, a processo intrapreso e pendente, la funzione tipica dell'istituto della mediazione risulta oramai venuta meno.
Peraltro, la giurisprudenza ha pure affermato che, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del Dlgs n.
28/2010, l'eventuale improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata dal giudice, non oltre la prima udienza sicchè, in difetto, non vi è più obbligo di disporre la mediazione neppure in appello, neanche nelle materie ove essa è obbligatoria, atteso che in grado di appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice (così Cass. ord. n. 22736 del
11.08.2021).
Le considerazioni che precedono consentono dunque il sicuro rigetto della doglianza innanzi indicata.
10. Da ultimo, va esaminato l'appello incidentale, con il quale l'appellata Parte_2
chiede, in riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento della domanda di usucapione delle due piccole zone di terreno adiacenti al viale comune, già rigettata in primo grado.
In proposito, l'appellante incidentale sostiene che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, la domanda di usucapione sia stata adeguatamente provata in giudizio,
avendo tutti i testi confermato il possesso continuato, pacifico ed ininterrotto dalla stessa esercitato sulle zone oggetto di contesa.
Il motivo è infondato e va disatteso.
Premesso che l'usucapione del bene comune da parte di uno dei comproprietari è
giuridicamente ammissibile, deve tuttavia rilevarsi che essa postula che il comproprietario goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 4102/2019 R.G. – / Parte_1 Pt_2
[...] evidenziare in modo univoco la volontà di possedere come dominus e non più come
condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (così Cass. 2781/17), né che il singolo condomino abbia compiuto atti di gestione consentiti al singolo proprietario; a tal fine è necessario dimostrare invece che il comproprietario preteso usucapiente ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale, cioè, da evidenziare, al di fuori di una possibile altrui tolleranza,
una inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva, impedendo agli altri ogni atto di godimento o di gestione (Cass. 09/06/2015, n. 11903).
Nel caso di specie le dichiarazioni testimoniali sul punto sono risultate contraddittorie;
se,
infatti, alcuni testi hanno confermato l'abituale parcheggio delle vetture della Guida sulle zone sub A e B della planimetria in atti, altri testi hanno smentito la circostanza, affermando di avere visto sostare in quelle zone anche le auto del . Parte_1
Ciò posto, in difetto di prova rigorosa dell'inequivoca volontà di possedere in via esclusiva le due piccole porzioni di terreno oggetto di contesa, anche l'appello incidentale va disatteso.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono, sia l'appello principale che l'appello incidentale risultano meritevoli di rigetto;
in considerazione della reciproca soccombenza, le spese del grado vanno interamente compensate tra le parti.
12. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante principale e l'appellante incidentale, in quanto soccombenti, sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
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La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello principale proposto da Parte_1
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[...] e sull'appello incidentale proposta da avverso la sentenza n. 1243/2019 CP_3 Parte_2
del Tribunale di Torre Annunziata, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così
definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello principale;
2- rigetta l'appello incidentale;
3- compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
4- dà atto che l'appellante principale e l'appellante incidentale sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge
24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, il 30.04.2025
Il giudice ausiliario estensore Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Maria Teresa Onorato
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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