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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3265/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.to Roberto Parise
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente –
Avv.ti Carmela Filice, Roberto Annovazzi e Umberto Ferrato E
Email_2
E
Email_4
t Email_5
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.6.2022, parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_2 domandandone la condanna al pagamento della somma di € 4.455,11 trattenuta nella liquidazione dell'assegno n. 18027552 cat. IO (la cui decorrenza dall'1.1.2017 e l'importo complessivo pari ad €
21.176,44 è stato comunicato con missiva del 28.12.2021) per il recupero dell'indennità di malattia che secondo l'ente era stata indebitamente erogata (cfr. in atti le relative lettere d'indebito) con riferimento ai seguenti periodi: dal 16.1.2017 al 16.3.2017; dal 10.7.2017 al 9.8.2017; dal 16.4.2018 al 14.6.2018; dal 22.6.2018 al 22.8.2018.
Deduceva, sul punto, l'irripetibilità delle somme percepite a causa dell'errore imputabile all'Istituto previdenziale e tenuto conto della buona fede dell'istante, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava la domanda del ricorrente con varie CP_2 argomentazioni. In particolare, eccepiva che le trattenute eseguite avevano consentito il recupero di somme indebitamente erogate, stante l'incompatibilità esistente tra l'assegno di invalidità e l'indennità di malattia nel caso in cui esse appaiano dovute per lo stesso evento invalidante.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale e non essendo necessario espletare alcuna istruttoria, la causa viene decisa all'odierna udienza come segue.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente, va evidenziata, nell'ipotesi esaminata, l'inapplicabilità della disciplina prevista dall'art. 52 L. 88/89 come interpretato dall'art. 13 L. 412/1991, il quale prevede la non ripetibilità di somme indebitamente percepite a titolo di pensione da parte dell'interessato laddove abbia agito in buona fede (facendo salvo, appunto, solo il caso in cui ne venga dimostrato il dolo).
Tale normativa, com'è evidente, è infatti espressamente rivolta a disciplinare il settore dei rapporti previdenziali pensionistici (l'art. 52 fa appunto riferimento a «Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153») senza possibilità di applicazione analogica né estensiva, ostando a ciò il relativo carattere eccezionale della disposizione – in quanto derogatoria dell'art. 2033 c.c. (cfr. Cass. Sent. 19908/2004) – a qualunque altra prestazione previdenziale o assistenziale, a maggior ragione se avente carattere temporaneo, qual
è quella controversa in questa sede.
Nel merito, occorre poi premettere che, poiché in questo giudizio non è stata contestata da alcuna delle parti in causa né l'effettiva debenza né l'esatto ammontare delle prestazioni percepite dal ricorrente, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. appare superfluo, ai fini della presente decisione, considerare la prova degli elementi costitutivi del diritto di credito (Cass. n. 1562/2003) e, per l'effetto, i dati allegati devono ritenersi incontroversi (Cass. n. 4556/2004).
Il thema decidendum investe invece la presunta incompatibilità, prospettata dall' , CP_2 dell'indennità di malattia in precedenza versata alla parte ricorrente rispetto all'assegno ordinario di invalidità a questa successivamente riconosciuto – sebbene con decorrenza postergata – a fronte della riconosciuta medesima patologia invalidante.
Dal parere reso dalla Commissione Medica Locale in data 26.1.2022, in effetti, si evince che la patologia che ha dato origine all'assegno di invalidità è la «stessa» rispetto a quella che ha generato l'indennità di malattia.
L'argomentazione proposta dall'ente previdenziale appare, però, priva di pregio, atteso che l'indennità di malattia spetta in presenza di una infermità comportante incapacità lavorativa assoluta ma temporanea, mentre l'assegno di invalidità presuppone una capacità al lavoro ridotta in modo permanente a causa di una infermità o difetto fisico o mentale, ma ancora utilizzabile per lo svolgimento di una attività lavorativa compatibile con le residue risorse psicofisiche e attitudinali.
Ne consegue che le prestazioni sono correlate a due istituti differenti e che, in mancanza di diversa previsione normativa, sono da ritenersi cumulabili, ciò anche quando la forma morbosa certificata risulti riconducibile alla stessa patologia che ha dato causa alla concessione dell'assegno di invalidità come accaduto nel caso di specie.
A conforto di quanto affermato, si osservi che la Legge n. 222/1984 prevede, all'art. 2 c. 5,
l'incompatibilità tra la pensione ordinaria d'inabilità e i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione;
diversamente, la normativa non contempla alcun caso d'incompatibilità per quanto attiene all'assegno ordinario.
È evidente, pertanto, che laddove il legislatore ha inteso vietare il cumulo lo ha chiaramente enunciato;
viceversa, è da escludersi l'incumulabilità per i casi non espressamente previsti.
Di tanto si trae conferma pure dalla circolare n. 182/1997 richiamata da parte resistente nella sua memoria difensiva, poiché anch'essa riconosce in via di principio la cumulabilità delle due prestazioni.
Ne consegue che le trattenute effettuate sull'assegno d'invalidità civile per la pregressa percezione dell'indennità di malattia originata dalla medesima affezione non appaiono giustificate.
Va, dunque, riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di malattia per i periodi dal 16.1.2017 al 16.3.2017, dal 10.7.2017 al 9.8.2017, dal 16.4.2018 al 14.6.2018, dal 22.6.2018 al
22.8.2018, oltre interessi come per legge. Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella
Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.455,11 a titolo di CP_2
arretrati sull'assegno di invalidità in godimento, oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.200,00, oltre IVA e c.p.a. CP_2
come per legge, in favore dell'Erario.
Castrovillari, 23.12.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.to Roberto Parise
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente –
Avv.ti Carmela Filice, Roberto Annovazzi e Umberto Ferrato E
Email_2
E
Email_4
t Email_5
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.6.2022, parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_2 domandandone la condanna al pagamento della somma di € 4.455,11 trattenuta nella liquidazione dell'assegno n. 18027552 cat. IO (la cui decorrenza dall'1.1.2017 e l'importo complessivo pari ad €
21.176,44 è stato comunicato con missiva del 28.12.2021) per il recupero dell'indennità di malattia che secondo l'ente era stata indebitamente erogata (cfr. in atti le relative lettere d'indebito) con riferimento ai seguenti periodi: dal 16.1.2017 al 16.3.2017; dal 10.7.2017 al 9.8.2017; dal 16.4.2018 al 14.6.2018; dal 22.6.2018 al 22.8.2018.
Deduceva, sul punto, l'irripetibilità delle somme percepite a causa dell'errore imputabile all'Istituto previdenziale e tenuto conto della buona fede dell'istante, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava la domanda del ricorrente con varie CP_2 argomentazioni. In particolare, eccepiva che le trattenute eseguite avevano consentito il recupero di somme indebitamente erogate, stante l'incompatibilità esistente tra l'assegno di invalidità e l'indennità di malattia nel caso in cui esse appaiano dovute per lo stesso evento invalidante.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale e non essendo necessario espletare alcuna istruttoria, la causa viene decisa all'odierna udienza come segue.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente, va evidenziata, nell'ipotesi esaminata, l'inapplicabilità della disciplina prevista dall'art. 52 L. 88/89 come interpretato dall'art. 13 L. 412/1991, il quale prevede la non ripetibilità di somme indebitamente percepite a titolo di pensione da parte dell'interessato laddove abbia agito in buona fede (facendo salvo, appunto, solo il caso in cui ne venga dimostrato il dolo).
Tale normativa, com'è evidente, è infatti espressamente rivolta a disciplinare il settore dei rapporti previdenziali pensionistici (l'art. 52 fa appunto riferimento a «Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153») senza possibilità di applicazione analogica né estensiva, ostando a ciò il relativo carattere eccezionale della disposizione – in quanto derogatoria dell'art. 2033 c.c. (cfr. Cass. Sent. 19908/2004) – a qualunque altra prestazione previdenziale o assistenziale, a maggior ragione se avente carattere temporaneo, qual
è quella controversa in questa sede.
Nel merito, occorre poi premettere che, poiché in questo giudizio non è stata contestata da alcuna delle parti in causa né l'effettiva debenza né l'esatto ammontare delle prestazioni percepite dal ricorrente, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. appare superfluo, ai fini della presente decisione, considerare la prova degli elementi costitutivi del diritto di credito (Cass. n. 1562/2003) e, per l'effetto, i dati allegati devono ritenersi incontroversi (Cass. n. 4556/2004).
Il thema decidendum investe invece la presunta incompatibilità, prospettata dall' , CP_2 dell'indennità di malattia in precedenza versata alla parte ricorrente rispetto all'assegno ordinario di invalidità a questa successivamente riconosciuto – sebbene con decorrenza postergata – a fronte della riconosciuta medesima patologia invalidante.
Dal parere reso dalla Commissione Medica Locale in data 26.1.2022, in effetti, si evince che la patologia che ha dato origine all'assegno di invalidità è la «stessa» rispetto a quella che ha generato l'indennità di malattia.
L'argomentazione proposta dall'ente previdenziale appare, però, priva di pregio, atteso che l'indennità di malattia spetta in presenza di una infermità comportante incapacità lavorativa assoluta ma temporanea, mentre l'assegno di invalidità presuppone una capacità al lavoro ridotta in modo permanente a causa di una infermità o difetto fisico o mentale, ma ancora utilizzabile per lo svolgimento di una attività lavorativa compatibile con le residue risorse psicofisiche e attitudinali.
Ne consegue che le prestazioni sono correlate a due istituti differenti e che, in mancanza di diversa previsione normativa, sono da ritenersi cumulabili, ciò anche quando la forma morbosa certificata risulti riconducibile alla stessa patologia che ha dato causa alla concessione dell'assegno di invalidità come accaduto nel caso di specie.
A conforto di quanto affermato, si osservi che la Legge n. 222/1984 prevede, all'art. 2 c. 5,
l'incompatibilità tra la pensione ordinaria d'inabilità e i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione;
diversamente, la normativa non contempla alcun caso d'incompatibilità per quanto attiene all'assegno ordinario.
È evidente, pertanto, che laddove il legislatore ha inteso vietare il cumulo lo ha chiaramente enunciato;
viceversa, è da escludersi l'incumulabilità per i casi non espressamente previsti.
Di tanto si trae conferma pure dalla circolare n. 182/1997 richiamata da parte resistente nella sua memoria difensiva, poiché anch'essa riconosce in via di principio la cumulabilità delle due prestazioni.
Ne consegue che le trattenute effettuate sull'assegno d'invalidità civile per la pregressa percezione dell'indennità di malattia originata dalla medesima affezione non appaiono giustificate.
Va, dunque, riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di malattia per i periodi dal 16.1.2017 al 16.3.2017, dal 10.7.2017 al 9.8.2017, dal 16.4.2018 al 14.6.2018, dal 22.6.2018 al
22.8.2018, oltre interessi come per legge. Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella
Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.455,11 a titolo di CP_2
arretrati sull'assegno di invalidità in godimento, oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.200,00, oltre IVA e c.p.a. CP_2
come per legge, in favore dell'Erario.
Castrovillari, 23.12.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).