Versione
2 aprile 2005
2 aprile 2005
>
Versione
18 aprile 2017
18 aprile 2017
Art. 3-bis. (Sanzioni amministrative). 1. Gli enti di cui all'articolo 3 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione del servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti.
2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei volontari, ovvero violando quelle per le modalita' di impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la dignita' del volontario si applicano una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative:
a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi;
b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con diffida a proseguirne le attivita';
c) interdizione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile della durata di un anno;
d) cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile. ((2)) 3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque, dall'Ufficio nazionale per il servizio civile o dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravita' del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarieta' o di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile e' disposta solo in caso di particolare gravita' delle condotte contestate ed impedisce la reiscrizione dell'ente nell'albo per cinque anni.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40 ha disposto (con l'art. 26, comma 3) che "Ai fini dell'applicazione agli enti di servizio civile universale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 22, comma 2, il termine «progetto» contenuto nell' articolo 3-bis, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 , si intende riferito anche a «programmi di intervento»".
2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei volontari, ovvero violando quelle per le modalita' di impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la dignita' del volontario si applicano una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative:
a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi;
b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con diffida a proseguirne le attivita';
c) interdizione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile della durata di un anno;
d) cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile. ((2)) 3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque, dall'Ufficio nazionale per il servizio civile o dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravita' del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarieta' o di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile e' disposta solo in caso di particolare gravita' delle condotte contestate ed impedisce la reiscrizione dell'ente nell'albo per cinque anni.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40 ha disposto (con l'art. 26, comma 3) che "Ai fini dell'applicazione agli enti di servizio civile universale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 22, comma 2, il termine «progetto» contenuto nell' articolo 3-bis, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 , si intende riferito anche a «programmi di intervento»".
Giurisprudenza • 27
- 1. TAR Perugia, sez. I, sentenza 02/09/2019, n. 487Provvedimento: […] - del decreto-OMISSIS-con cui il Capo del dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha irrogato le seguenti sanzioni nei confronti della sede provinciale di Perugia -OMISSIS-1. la diffida per iscritto, ai sensi dell'art. 3 bis della legge n. 64 del 2001 e del punto 4.2, lett. a), d) e f) del D.M.-OMISSIS-; […] 1. la diffida per iscritto, ai sensi dell'art. 3 bis della legge n. 64/2001 e del punto 4.2, lett. a), d) e f), […] sulla base del principio di legalità sostanziale, la previsione dell'articolo 3 bis della legge n. 64 del 2001, specificando le sanzioni correlate alle violazioni in un contesto di crescente forza deterrente. […]Leggi di più...
- sanzione amministrativa·
- oscuramento dei dati personali·
- proporzionalità delle sanzioni·
- graduazione delle sanzioni·
- compensazione delle spese di lite·
- tutela della dignità del volontario·
- cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile·
- art. 3 bis legge n. 64 del 2001·
- decreto ministeriale 22 aprile 2015·
- servizio civile nazionale·
- violazione delle norme di servizio civile·
- regolamento sanzioni amministrative·
- difetto di motivazione