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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 8937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8937 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6732/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 02.12.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 6732/2025
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Parte_1 C.F._1
LL e CE IC, elettivamente domiciliato presso il loro studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Palma Giovanni, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 22.03.2025 il ricorrente esponeva:
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta fino al 31.08.2024, giorno in cui veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo;
- che il rapporto di lavoro iniziava il 01.12.2012 alle dipendenze della Controparte_2
e veniva ceduto alla società convenuta, con decorrenza 01.07.2016, senza soluzione di
[...] continuità e con conservazione di tutti i diritti maturati;
- che la perava nel settore edile occupandosi della costruzione e Controparte_1 ristrutturazione di edifici pubblici e privati, nonché della realizzazione di opere edili in generale;
- che sin dall'inizio del rapporto lavorativo (01.12.2012) e per tutta la durata dello stesso di essere sempre stato inquadrato nel livello 3 del CCNL edilizia industria, con la qualifica di impiegato geometra, in virtù di contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
- di essere stato addetto alla progettazione, direzione e sorveglianza dei lavori e delle costruzioni a lui affidate dal sig. e/o da un suo delegato;
di aver effettuato valutazioni tecniche Parte_2 sulla fattibilità di progetti di edificazione o ristrutturazione;
di aver pianificato attività di tracciamento delle strade, divisione di fondi, misurazione e divisione di aree urbane;
di aver effettuato stime del valore di fondi e di aree urbane;
di aver realizzato valutazioni di impatto ambientale;
di essersi occupato della contabilità dei cantieri e dell'approvvigionamento dei materiali;
di essersi occupato della prevenzione e della sicurezza sul lavoro e, in quanto preposto, di essersi interfacciato con gli
Enti e gli Organi di controllo;
- di essere sempre stato retribuito come da buste paga;
- che non gli veniva corrisposta la 14^ mensilità negli anni 2014, 2015, 2016, 2021, 2023 e 2024;
- di aver goduto di due settimane di ferie all'anno, a ridosso del ferragosto;
- di essere stato licenziato per “mancanza di nuove commesse” ed “incollocabilità in posizioni equivalenti alla sua”, a mezzo raccomandata pervenuta il 13 agosto 2024, con decorrenza 31.08.2024;
- che non veniva rispettato il preavviso di 2 mesi previsto dal CCNL di riferimento per gli impiegati di livello 3 con più di 10 anni di servizio;
- che al momento del licenziamento, stava seguendo i lavori in corso del cantiere a lui affidato, relativo alla riqualificazione del piazzale antistante la stazione ferroviaria della città di Imola e che i lavori di tale cantiere non erano ancora ultimati;
- che impugnava il licenziamento con pec del 23 settembre 2024, perché illegittimo ed ingiustificato, chiedendo la specifica dei criteri di scelta e mettendo, altresì, a disposizione dell'azienda le proprie energie lavorative;
- che presso la società convenuta, prima del suo licenziamento, era stato assunto un altro impiegato con mansioni di geometra, tale Persona_1
- che esistevano, al momento del licenziamento, altre posizioni lavorative di pari, o inferiore, livello di inquadramento alla sua, alle quali poteva essere assegnato in alternativa al licenziamento, in considerazione del suo ultradecennale bagaglio lavorativo/professionale;
- che dopo il licenziamento la società convenuta assumeva alle proprie dipendenze altri dipendenti;
- che alla cessazione del rapporto di lavoro, non gli veniva pagata la 14^ mensilità del 2024, la retribuzione dei mesi di luglio ed agosto 2024, né i ratei ferie e permessi, la 13^ mensilità ed il TFR maturato;
- che la retribuzione utile ai fini del TFR ammontava ad € 2.417,11, come da ultima busta paga consegnatagli relativa al mese di giugno 2024;
- che stante la crisi occupazionale nazionale e l'età avanzata, dalla data del suo licenziamento non percepiva più reddito e non riusciva a trovare nuova occupazione, nonostante il suo assiduo e disperato impegno, soprattutto in considerazione del fatto di essere unica fonte di sostentamento della propria famiglia composta dalla coniuge e tre figli;
Tanto premesso, parte ricorrente deduceva che il licenziamento inflittogli dalla
[...] osse nullo/illegittimo/inefficace per manifesta insussistenza del fatto posto Controparte_1
a base del provvedimento di recesso e comunque per la infondatezza dello stesso;
eccepiva, altresì, la violazione dei principi di correttezza e buona fede, nonché la violazione dell'obbligo di repechage
e concludeva nel seguente modo: “-Previa declaratoria di inefficacia del licenziamento intimato dalla convenuta nei confronti del ricorrente con raccomandata notificata il 13 agosto 2024, perché comminato senza alcuna motivazione, condannare la in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Napoli alla via Scipione Rovito n.22, a reintegrare
e/o riammettere al lavoro e/o riassumere il sig. con conseguente prosecuzione Parte_1
e continuità giuridica del rapporto di lavoro a decorrere dal 01.09.2024 (data di decorrenza del licenziamento); - per l'effetto della declaratoria di inefficacia dell'impugnato licenziamento, condannare la società convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, tutte le retribuzioni medio-tempore maturate dalla data di licenziamento fino all'effettiva riammissione al lavoro avendo quale parametro di riferimento la retribuzione utile ai fini del TFR indicata nell'ultima busta paga consegnata al ricorrente di giugno 2024, allegata ed ammontante ad
€.2.417,11, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ciascuna singola scadenza all'effettivo soddisfo;
- Condannare, infine, la società convenuta a versare i contributi previdenziali omessi dal
01.09.2024 sino alla data di effettiva riammissione al lavoro del ricorrente;
In subordine - Previa declaratoria di nullità, inefficacia e comunque di illegittimità del licenziamento impugnato, condannare la alla riassunzione del ricorrente ovvero, in Controparte_1 alternativa, al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità, indennità maggiorata fino a 10 mensilità, tenuto conto del comportamento della convenuta e dell'anzianità di servizio del ricorrente superiore a 10 anni, avendo quale parametro di riferimento la retribuzione utile ai fini del TFR indicata nell'ultima busta paga consegnata al ricorrente di giugno 2024, allegata ed ammontante ad €.2.417,11, il tutto oltre accessori di legge;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione ai procuratori costituiti per dichiarazione di fatto anticipo;
- sentenza esecutiva come per legge”.
Si costituiva la società convenuta deducendo che il licenziamento fosse legittimo e che i giustificati motivi oggettivi fossero comprovati dai LUL e dalla lunga scia di licenziamenti ed esodi.
La stessa evidenziava che incontrava un periodo di forte riduzione degli incarichi e degli appalti ottenuti che determinava l'interruzione dei rapporti di lavoro. Sulla invocata violazione dei principi di correttezza e buona fede, sottolineava che nell'arco di 120 giorni non venivano licenziati almeno 5 dipendenti in un'unica unità produttiva, infatti, i licenziamenti risultavano 3, graduali e tenendo conto della effettiva utilizzazione ed ottimizzazione delle risorse rispetto alle esigenze lavorative dell'azienda. Concludeva nel modo seguente: “Rigettare il ricorso in quanto infondato, inammissibile ed improcedibile;
Rigettare il ricorso, in ogni caso, per avere la Resistente dimostrato i giustificati motivi oggettivi di licenziamento;
Previa audizione dei testi, rigettare la domanda di condanna a versare i contributi previdenziali omessi dal 01.09.2024 sino alla data di effettiva riammissione al lavoro del ricorrente, perché dimostrato che il Sig. abbia svolto attività lavorativa presso Pt_1 terzi;
Rigettare altresì la domanda in subordine per avere la Resistente dimostrato i giustificati motivi oggettivi di licenziamento;
In ogni caso, tenuto conto della maggior somma pari ad €9.508,46 percepita dal Sig. in costanza di rapporto lavorativo, Vogli ail giudicante tenere conto di tale Pt_1 circostanza, dichiarando tale somma eventualmente da compensarsi con le avverse richieste;
Il tutto con condanna del Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente Avv. Giovanni Palma”
Espletata la prova testimoniale la causa veniva trattata in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e lette le note depositate nei termini assegnati, decisa con sentenza, nei limiti del petitum richiesto.
Quanto alla sussistenza del giustificato motivo oggettivo (in acronimo g.m.o.) addotto a fondamento del licenziamento impugnato, la decisione in ordine alla legittimità del recesso può essere assunta sulla base della difesa assunta dalla società, del motivo del licenziamento e della documentazione offerta in comunicazione.
Nella lettera di licenziamento si legge che, per mancanza di nuove commesse e assenza di posizioni equivalenti, l'attività lavorativa del ricorrente non può più essere proficuamente impiegata e utilizzata (cfr. atti).
La suprema Corte, con la sentenza n. 13015/2017, ha ritenuto che in caso di riorganizzazione aziendale, il datore di lavoro - al quale l'articolo 41 Cost., nei limiti di cui al comma 2, lascia la scelta della migliore combinazione dei fattori produttivi ai fini dell'incremento della produttività aziendale
- non è tenuto a dimostrare l'esistenza di sfavorevoli situazioni di mercato, trattandosi di necessità non richiesta dalla citata L. n. 604 del 1966, articolo 3. Diversamente, si dovrebbe ammettere la legittimità del licenziamento soltanto ove esso tenda ad evitare perdite di esercizio (e quindi, in prospettiva, a prevenire il rischio di fallimento dell'impresa) e non anche a migliorarne la produttività.
Ma una conclusione del genere non si ricava dalla L. n. 604 del 1966, articolo 3 cit., né dall'articolo
41 Cost.: infatti, la libertà di iniziativa economica privata non può ridursi ad un'attività improduttiva di redditi e, perciò, mirante ad una mera economicità di gestione. Ciò sarebbe in astratto concepibile per un ente pubblico economico che agisse in condizioni di monopolio e non per un'impresa privata attiva all'interno d'un regime di concorrenza, nel quale, in termini microeconomici e nel lungo periodo, se operante con il maggior costo unitario di produzione essa sarebbe destinata ad essere espulsa dal mercato (cfr., per tutte e da ultimo, Cass. n. 13516/16; Cass. n. 25201/16). Né, da ultimo, può' supporsi che il contemperamento fra gli opposti interessi possa risolversi bilanciando tra loro da un lato quello imprenditoriale ad un incremento di produttività e, potenzialmente, di redditività e, dall'altro, quello del dipendente a mantenere una data occupazione: un bilanciamento del genere presupporrebbe - a monte la risposta all'interrogativo su quale sia il limite consentito del saggio di profitto e come se ne determini l'andamento.
Nel caso in esame, il motivo riorganizzativo addotto da un lato (comprensivo del nesso causale) e l'impossibilità di reimpiego (cd repêchage) dall'altro costituiscono i requisiti della legittimità del licenziamento per motivi economici, in base al recente e consolidato orientamento della Corte di Cassazione, riaffermato anche nel vigore della modifica del testo dell'art. 18 l. n. 300 del 1970, introdotta dalla L. n. 92 del 2012, per cui il fatto costitutivo del giustificato motivo oggettivo
è rappresentato sia dalle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa sia dall'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (v. i precedenti richiamati nella motivazione della già cit. Cass. n. 35496/2022, ma anche in termini n. 30950/2022 e n. 33341/2022 pure cit.). Tale ricostruzione è stata avvallata dalla Corte costituzionale la quale, nella sentenza n. 125/2022, dopo avere ricordato che è onere del datore di lavoro dimostrare i presupposti legittimanti il licenziamento, alla luce della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 5 che completa e rafforza, sul versante processuale, la protezione del lavoratore contro i licenziamenti illegittimi, con riferimento al licenziamento intimato per "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" (L. n. 604 del 1966, art. 3), ha precisato che "Il fatto che è all'origine del licenziamento per giustificato motivo oggettivo include tali ragioni e, in via prioritaria, il nesso causale tra le scelte organizzative del datore di lavoro e il recesso dal contratto, che si configura come extrema ratio, per l'impossibilità di collocare altrove il lavoratore".
Con riferimento all'obbligo di repêchage è stato anche osservato, che, trattandosi di prova negativa, il datore di lavoro ha l'onere di fornire la prova di fatti e circostanze esistenti di tipo indiziario o presuntivo idonei a dimostrare la veridicità di quanto allegato circa l'impossibilità di una collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale (cfr. Cass. 10435/2018). In sostanza, sul datore di lavoro incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso ossia l'effettiva sussistenza di una ragione inerente all'attività produttiva,
l'organizzazione o il funzionamento dell'azienda nonché l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte (cfr. Cass. n. 5592 del 2016, Cass. n. 12101 del 2016, Cass. n. 20436 del 2016, Cass. n. 160 del 2017, Cass. n. 9869 del 2017,
Cass. n. 24882 del 2017, Cass. n. 27792 del 2017).
Pertanto, la verifica del giudice circa la legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo si deve concentrare su tre elementi:
1. l'effettività delle ragioni poste dal datore di lavoro a giustificazione della decisione di ridimensionamento e riassetto organizzativo del personale, con la precisazione, tuttavia, che tale indagine deve essere limitata al dato oggettivo e non può estendersi ad un sindacato sull'opportunità della scelta fatta dal datore di lavoro, rispetto a cui l'imprenditore gode dell'autonomia garantita dall'art. 41 Cost (cfr. “In ipotesi di licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo, non compete al Giudice valutare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, che sono il precipitato di una libertà espressamente riconosciuta dalla Costituzione, bensì compete al giudice il controllo sulla effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall'imprenditore a giustificazione del recesso” Cassazione civile sez. lav., 07/01/2002,
n.88);
2. l'esistenza del nesso di causalità tra l'individuazione del posto da sopprimere rispetto al riassetto organizzativo;
3. l'inesistenza di soluzioni alternative al licenziamento.
Quanto ai primi due elementi valutativi, la Suprema Corte (v. ex multis Cass. n. 8661 del
28/03/2019 e ivi cit. Cass. 7 dicembre 2016, n. 25201) ha chiarito che il controllo giudiziale va eseguito sull'effettività del ridimensionamento e sul nesso causale tra la ragione addotta e la soppressione del posto di lavoro del dipendente licenziato, per cui costituisce limite al potere datoriale, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, quello identificato nella non pretestuosità della scelta organizzativa. In tale evenienza, il riscontro della pretestuosità del recesso può essere ricavato in sé dalla mancanza di effettività del motivo economico adotto e/o dalla mancanza del nesso causale tra l'accertata ragione inerente l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro come dichiarata dall'imprenditore, e l'intimato licenziamento in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all'operata ristrutturazione, con la conseguenza che ove manchi il motivo e/o manchi il nesso, indispensabile ad individuare il lavoratore colpito dal recesso, si disvela l'uso distorto del potere datoriale, emergendo una dissonanza che smentisce l'effettività della ragione addotta a fondamento di un licenziamento (Cass. 3 maggio 2017, n. 10699). Anche nella sentenza della Cass.
15 febbraio 2017, n. 4015 è correttamente evidenziato che "sebbene la decisione imprenditoriale di ridurre la dimensione occupazionale dell'azienda possa essere motivata anche da finalità che prescindano da situazioni sfavorevoli e che perseguano l'obiettivo dell'aumento della redditività dell'impresa, tuttavia è pur sempre necessario: - che la riorganizzazione aziendale sia effettiva;
- che la stessa si ricolleghi causalmente alla ragione dichiarata dall'imprenditore; - che il licenziamento si ponga in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all'operata ristrutturazione"; Cass. 31 maggio
2017, n. 13808 secondo cui: "La scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro non è, infatti, sindacabile nei suoi profili di congruità e di opportunità, in ossequio all'art. 41 Cost., se non attraverso il controllo sulla effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall'imprenditore a giustificazione del recesso".
In sostanza, il giustificato motivo oggettivo non può coincidere e non può esaurirsi nella scelta riorganizzativa insindacabilmente adottata da parte datoriale e concretamente realizzata perché quest'ultima necessita di presupposti giustificativi a monte che vanno ad integrare le ragioni che l'art. 3 della L. n. 604/1966. È, perciò, necessario che la ragione addotta a sostegno della attuata modifica organizzativa incida - dovendosi qualificare in termini di causa efficiente - proprio sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato, solo così potendosi verificare l'effettività delle ragioni addotte e, in ultima analisi, la non pretestuosità del recesso.
Va condiviso altresì l'assunto dei Giudici di legittimità (Cassazione civile sez. lav.,
14/11/2023, n.31660) secondo cui “'l'ineffettività della ragione economica comunque addotta incide sulla stessa legittimità del recesso "non per un sindacato su di un presupposto in astratto estraneo alla fattispecie del giustificato motivo oggettivo, bensì per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità o sulla pretestuosità della ragione addotta dall'imprenditore" (come osservato da questa Corte nella nota sentenza n. 25201 del 07/12/2016)”.
Premesse tali considerazioni, dalle stesse argomentazioni difensive della società, risulta evidente, l'ineffettività del motivo economico addotto nonché l'assenza del nesso casuale tra lo stesso e la specifica posizione lavorativa del ricorrente.
Ed invero, nel caso di specie, la parte datoriale, ha dedotto la perdita di nuove commesse, limitandosi a produrre una diffida rivolta alla Controparte_3
relativa al pagamento di una fattura insoluta e a un chiarimento in merito a somme
[...] non contabilizzate, il cui esito non è stato chiarito né documentalmente né attraverso la prova testimoniale. Inoltre deposita delle fatture di vendita di mezzi del tutto generiche quanto alla prova dei motivi della vendita, e tali da non comprovare che la suddetta sia avvenuta a causa delle difficoltà economiche della convenuta. Analogamente parte convenuta asserisce che nel medesimo lasso temporale in cui è stato licenziato il ricorrente, anche altri dipendenti della società sono stati licenziati per mancanza di nuove commesse, riferendosi ai LUL prodotti, dal quale risulta però soli alcuni dipendenti licenziati nel 2024 ( , Persona_2 Persona_3 Controparte_4
a fronte di altri dipendenti non licenziati ( e un dipendente Persona_1 Persona_4 assunto il 13.02.2024, senza indicazione alcuna delle motivazioni della scelta Controparte_5 relativa al licenziamento del ricorrente, anziché di altri e della possibilità di ricollocarlo in altra posizione lavorativa. Inoltre dalla prova testimoniale della stessa parte convenuta è emerso che nell'anno
2023/2024 alla vi era un nuovo lavoratore ( cfr. dichiarazioni dle teste CP_1 Tes_1
“ per quanto riguarda le condizioni economiche in cui versa la posso dire che
[...] CP_1 fino a quando ho lavorato presso di loro, ossia 2021/22 la società lavorava regolarmente;
posso anche riferire che l'anno scorso nel 2024 ho visto sempre in deposito il figlio di Parte_2
, mentre prima del 2024 lo vedevo solo saltuariamente;
lo so perché l'ho visto in Persona_1
Pa deposito quando lavoravo per la e anche perché me lo hanno detto alcuni colleghi che faceva il Pa geometra. Per il resto nulla so, so solo che fin quando sono stato presso la , ho visto un bobcar e un camion bianco e le altre varie attrezzature ( martelli penumatici e altro) della . ADR CP_1
Nulla so sulla retribuzione del sig. ADR Dopo che ho dato le dimissioni dalla ( nel Pt_1 CP_1
2021/2022) sono stati assunti presso la due dipendenti, di cui non ricordo il nome, lo so CP_1 perché li vedevo nel deposito quando lavoravo per la LB e anche perché me lo riferì il sig Pt_2
quando diedi le dimissioni;
per lo stesso motivo, quando lavoravo nel medesimo deposito
[...]
Pa per la , nel 2023/2024 ho visto un altro operaio nuovo della , ma non ricordo il nome e CP_1 poi c'era che vedevo nel pomeriggio, in qualità di geometra della , lo Persona_1 CP_1 vedevo dietro la scrivania quando andavo al deposito;
in un primo periodo nel 2024 ho visto nel deposito sia che da settembre/agosto 2024 ma non ricordo Persona_1 Parte_1 esattamente, ho visto solo , ma non ci ho mai parlato. ADR Nulla so sulle commesse Persona_1 della nell'anno 2024”) CP_1
Parte convenuta, pertanto, non ha provato, come era suo onere, l'esistenza oggettiva della causa di giustificazione del recesso, il nesso causale tra questa e il licenziamento, l'opportunità che fosse proprio il ricorrente a dover essere licenziato e non altri, la incollocabilità di quest'ultimo in un'altra posizione lavorativa, limitandosi a deduzioni generiche e non provate sia documentalmente, sia attraverso la prova testi espletata, avendo anche rinunciato le parti al prosieguo dell'attività istruttoria.
I suddetti riscontri consentono di ritenere ineffettivo il motivo economico addotto e il nesso causale con la specifica posizione lavorativa del ricorrente ed assorbono ogni altra censura mossa dal ricorrente conducendo a configurare un evidente vizio che rende illegittimo il recesso a lui comminato, costituito dall'”insussistenza del fatto”.
In ordine alle conseguenze dell'illegittimità del recesso, essendo pacifica la mancanza del requisito dimensionale per l'applicazione dell'art. 18 della legge 300/70 e l'assunzione del ricorrente a far data dal 01.12.2012, essendo la cessione del contratto di lavoro del ricorrente dalla
[...]
alla avvenuta senza soluzione di continuità ( cfr. visura camerale da Controparte_2 CP_1 cui risulta che la non ha più di sei dipendenti e contratto di cessione di lavoro Controparte_1 del 30.06.2026 e busta paga del giugno del 2024 ) occorre fare applicazione dell'art. 8 della legge
604/66 nella versione vigente ratione temporis. Pertanto, la società convenuta va condannata alla riassunzione in servizio o in alternativa il risarcimento del danno.
A parere del Giudicante, tale importo va determinato in sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari a 2.097,11Euro come risulta dalla busta paga di giugno 2024), utilizzando il criterio del numero dei dipendenti occupati dalla società convenuta, delle dimensioni dell'impresa in questo caso ridotte e dell'anzianità di servizio del lavoratore che nel caso del ricorrente è di quasi dodici anni. Sull'importo risarcitorio, ove corrisposto dalla società in luogo della riassunzione, sono dovuti altresì gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo.
Privo di pregio la richiesta dell'indennità maggiorata fino a 10 mensilità, in quanto la società non ha più di 15 dipendenti prestatori di lavoro, come già rilevato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data
13.08.2024 e condanna la società convenuta alla riassunzione in servizio della ricorrente o in alternativa al risarcimento del danno, determinato in sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (€ 2.097,11 Euro ), oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo;
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in 2695 Euro, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione
Si comunichi.
Napoli, il 02.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 02.12.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 6732/2025
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Parte_1 C.F._1
LL e CE IC, elettivamente domiciliato presso il loro studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Palma Giovanni, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 22.03.2025 il ricorrente esponeva:
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta fino al 31.08.2024, giorno in cui veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo;
- che il rapporto di lavoro iniziava il 01.12.2012 alle dipendenze della Controparte_2
e veniva ceduto alla società convenuta, con decorrenza 01.07.2016, senza soluzione di
[...] continuità e con conservazione di tutti i diritti maturati;
- che la perava nel settore edile occupandosi della costruzione e Controparte_1 ristrutturazione di edifici pubblici e privati, nonché della realizzazione di opere edili in generale;
- che sin dall'inizio del rapporto lavorativo (01.12.2012) e per tutta la durata dello stesso di essere sempre stato inquadrato nel livello 3 del CCNL edilizia industria, con la qualifica di impiegato geometra, in virtù di contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
- di essere stato addetto alla progettazione, direzione e sorveglianza dei lavori e delle costruzioni a lui affidate dal sig. e/o da un suo delegato;
di aver effettuato valutazioni tecniche Parte_2 sulla fattibilità di progetti di edificazione o ristrutturazione;
di aver pianificato attività di tracciamento delle strade, divisione di fondi, misurazione e divisione di aree urbane;
di aver effettuato stime del valore di fondi e di aree urbane;
di aver realizzato valutazioni di impatto ambientale;
di essersi occupato della contabilità dei cantieri e dell'approvvigionamento dei materiali;
di essersi occupato della prevenzione e della sicurezza sul lavoro e, in quanto preposto, di essersi interfacciato con gli
Enti e gli Organi di controllo;
- di essere sempre stato retribuito come da buste paga;
- che non gli veniva corrisposta la 14^ mensilità negli anni 2014, 2015, 2016, 2021, 2023 e 2024;
- di aver goduto di due settimane di ferie all'anno, a ridosso del ferragosto;
- di essere stato licenziato per “mancanza di nuove commesse” ed “incollocabilità in posizioni equivalenti alla sua”, a mezzo raccomandata pervenuta il 13 agosto 2024, con decorrenza 31.08.2024;
- che non veniva rispettato il preavviso di 2 mesi previsto dal CCNL di riferimento per gli impiegati di livello 3 con più di 10 anni di servizio;
- che al momento del licenziamento, stava seguendo i lavori in corso del cantiere a lui affidato, relativo alla riqualificazione del piazzale antistante la stazione ferroviaria della città di Imola e che i lavori di tale cantiere non erano ancora ultimati;
- che impugnava il licenziamento con pec del 23 settembre 2024, perché illegittimo ed ingiustificato, chiedendo la specifica dei criteri di scelta e mettendo, altresì, a disposizione dell'azienda le proprie energie lavorative;
- che presso la società convenuta, prima del suo licenziamento, era stato assunto un altro impiegato con mansioni di geometra, tale Persona_1
- che esistevano, al momento del licenziamento, altre posizioni lavorative di pari, o inferiore, livello di inquadramento alla sua, alle quali poteva essere assegnato in alternativa al licenziamento, in considerazione del suo ultradecennale bagaglio lavorativo/professionale;
- che dopo il licenziamento la società convenuta assumeva alle proprie dipendenze altri dipendenti;
- che alla cessazione del rapporto di lavoro, non gli veniva pagata la 14^ mensilità del 2024, la retribuzione dei mesi di luglio ed agosto 2024, né i ratei ferie e permessi, la 13^ mensilità ed il TFR maturato;
- che la retribuzione utile ai fini del TFR ammontava ad € 2.417,11, come da ultima busta paga consegnatagli relativa al mese di giugno 2024;
- che stante la crisi occupazionale nazionale e l'età avanzata, dalla data del suo licenziamento non percepiva più reddito e non riusciva a trovare nuova occupazione, nonostante il suo assiduo e disperato impegno, soprattutto in considerazione del fatto di essere unica fonte di sostentamento della propria famiglia composta dalla coniuge e tre figli;
Tanto premesso, parte ricorrente deduceva che il licenziamento inflittogli dalla
[...] osse nullo/illegittimo/inefficace per manifesta insussistenza del fatto posto Controparte_1
a base del provvedimento di recesso e comunque per la infondatezza dello stesso;
eccepiva, altresì, la violazione dei principi di correttezza e buona fede, nonché la violazione dell'obbligo di repechage
e concludeva nel seguente modo: “-Previa declaratoria di inefficacia del licenziamento intimato dalla convenuta nei confronti del ricorrente con raccomandata notificata il 13 agosto 2024, perché comminato senza alcuna motivazione, condannare la in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Napoli alla via Scipione Rovito n.22, a reintegrare
e/o riammettere al lavoro e/o riassumere il sig. con conseguente prosecuzione Parte_1
e continuità giuridica del rapporto di lavoro a decorrere dal 01.09.2024 (data di decorrenza del licenziamento); - per l'effetto della declaratoria di inefficacia dell'impugnato licenziamento, condannare la società convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, tutte le retribuzioni medio-tempore maturate dalla data di licenziamento fino all'effettiva riammissione al lavoro avendo quale parametro di riferimento la retribuzione utile ai fini del TFR indicata nell'ultima busta paga consegnata al ricorrente di giugno 2024, allegata ed ammontante ad
€.2.417,11, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ciascuna singola scadenza all'effettivo soddisfo;
- Condannare, infine, la società convenuta a versare i contributi previdenziali omessi dal
01.09.2024 sino alla data di effettiva riammissione al lavoro del ricorrente;
In subordine - Previa declaratoria di nullità, inefficacia e comunque di illegittimità del licenziamento impugnato, condannare la alla riassunzione del ricorrente ovvero, in Controparte_1 alternativa, al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità, indennità maggiorata fino a 10 mensilità, tenuto conto del comportamento della convenuta e dell'anzianità di servizio del ricorrente superiore a 10 anni, avendo quale parametro di riferimento la retribuzione utile ai fini del TFR indicata nell'ultima busta paga consegnata al ricorrente di giugno 2024, allegata ed ammontante ad €.2.417,11, il tutto oltre accessori di legge;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione ai procuratori costituiti per dichiarazione di fatto anticipo;
- sentenza esecutiva come per legge”.
Si costituiva la società convenuta deducendo che il licenziamento fosse legittimo e che i giustificati motivi oggettivi fossero comprovati dai LUL e dalla lunga scia di licenziamenti ed esodi.
La stessa evidenziava che incontrava un periodo di forte riduzione degli incarichi e degli appalti ottenuti che determinava l'interruzione dei rapporti di lavoro. Sulla invocata violazione dei principi di correttezza e buona fede, sottolineava che nell'arco di 120 giorni non venivano licenziati almeno 5 dipendenti in un'unica unità produttiva, infatti, i licenziamenti risultavano 3, graduali e tenendo conto della effettiva utilizzazione ed ottimizzazione delle risorse rispetto alle esigenze lavorative dell'azienda. Concludeva nel modo seguente: “Rigettare il ricorso in quanto infondato, inammissibile ed improcedibile;
Rigettare il ricorso, in ogni caso, per avere la Resistente dimostrato i giustificati motivi oggettivi di licenziamento;
Previa audizione dei testi, rigettare la domanda di condanna a versare i contributi previdenziali omessi dal 01.09.2024 sino alla data di effettiva riammissione al lavoro del ricorrente, perché dimostrato che il Sig. abbia svolto attività lavorativa presso Pt_1 terzi;
Rigettare altresì la domanda in subordine per avere la Resistente dimostrato i giustificati motivi oggettivi di licenziamento;
In ogni caso, tenuto conto della maggior somma pari ad €9.508,46 percepita dal Sig. in costanza di rapporto lavorativo, Vogli ail giudicante tenere conto di tale Pt_1 circostanza, dichiarando tale somma eventualmente da compensarsi con le avverse richieste;
Il tutto con condanna del Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente Avv. Giovanni Palma”
Espletata la prova testimoniale la causa veniva trattata in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e lette le note depositate nei termini assegnati, decisa con sentenza, nei limiti del petitum richiesto.
Quanto alla sussistenza del giustificato motivo oggettivo (in acronimo g.m.o.) addotto a fondamento del licenziamento impugnato, la decisione in ordine alla legittimità del recesso può essere assunta sulla base della difesa assunta dalla società, del motivo del licenziamento e della documentazione offerta in comunicazione.
Nella lettera di licenziamento si legge che, per mancanza di nuove commesse e assenza di posizioni equivalenti, l'attività lavorativa del ricorrente non può più essere proficuamente impiegata e utilizzata (cfr. atti).
La suprema Corte, con la sentenza n. 13015/2017, ha ritenuto che in caso di riorganizzazione aziendale, il datore di lavoro - al quale l'articolo 41 Cost., nei limiti di cui al comma 2, lascia la scelta della migliore combinazione dei fattori produttivi ai fini dell'incremento della produttività aziendale
- non è tenuto a dimostrare l'esistenza di sfavorevoli situazioni di mercato, trattandosi di necessità non richiesta dalla citata L. n. 604 del 1966, articolo 3. Diversamente, si dovrebbe ammettere la legittimità del licenziamento soltanto ove esso tenda ad evitare perdite di esercizio (e quindi, in prospettiva, a prevenire il rischio di fallimento dell'impresa) e non anche a migliorarne la produttività.
Ma una conclusione del genere non si ricava dalla L. n. 604 del 1966, articolo 3 cit., né dall'articolo
41 Cost.: infatti, la libertà di iniziativa economica privata non può ridursi ad un'attività improduttiva di redditi e, perciò, mirante ad una mera economicità di gestione. Ciò sarebbe in astratto concepibile per un ente pubblico economico che agisse in condizioni di monopolio e non per un'impresa privata attiva all'interno d'un regime di concorrenza, nel quale, in termini microeconomici e nel lungo periodo, se operante con il maggior costo unitario di produzione essa sarebbe destinata ad essere espulsa dal mercato (cfr., per tutte e da ultimo, Cass. n. 13516/16; Cass. n. 25201/16). Né, da ultimo, può' supporsi che il contemperamento fra gli opposti interessi possa risolversi bilanciando tra loro da un lato quello imprenditoriale ad un incremento di produttività e, potenzialmente, di redditività e, dall'altro, quello del dipendente a mantenere una data occupazione: un bilanciamento del genere presupporrebbe - a monte la risposta all'interrogativo su quale sia il limite consentito del saggio di profitto e come se ne determini l'andamento.
Nel caso in esame, il motivo riorganizzativo addotto da un lato (comprensivo del nesso causale) e l'impossibilità di reimpiego (cd repêchage) dall'altro costituiscono i requisiti della legittimità del licenziamento per motivi economici, in base al recente e consolidato orientamento della Corte di Cassazione, riaffermato anche nel vigore della modifica del testo dell'art. 18 l. n. 300 del 1970, introdotta dalla L. n. 92 del 2012, per cui il fatto costitutivo del giustificato motivo oggettivo
è rappresentato sia dalle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa sia dall'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (v. i precedenti richiamati nella motivazione della già cit. Cass. n. 35496/2022, ma anche in termini n. 30950/2022 e n. 33341/2022 pure cit.). Tale ricostruzione è stata avvallata dalla Corte costituzionale la quale, nella sentenza n. 125/2022, dopo avere ricordato che è onere del datore di lavoro dimostrare i presupposti legittimanti il licenziamento, alla luce della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 5 che completa e rafforza, sul versante processuale, la protezione del lavoratore contro i licenziamenti illegittimi, con riferimento al licenziamento intimato per "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" (L. n. 604 del 1966, art. 3), ha precisato che "Il fatto che è all'origine del licenziamento per giustificato motivo oggettivo include tali ragioni e, in via prioritaria, il nesso causale tra le scelte organizzative del datore di lavoro e il recesso dal contratto, che si configura come extrema ratio, per l'impossibilità di collocare altrove il lavoratore".
Con riferimento all'obbligo di repêchage è stato anche osservato, che, trattandosi di prova negativa, il datore di lavoro ha l'onere di fornire la prova di fatti e circostanze esistenti di tipo indiziario o presuntivo idonei a dimostrare la veridicità di quanto allegato circa l'impossibilità di una collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale (cfr. Cass. 10435/2018). In sostanza, sul datore di lavoro incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso ossia l'effettiva sussistenza di una ragione inerente all'attività produttiva,
l'organizzazione o il funzionamento dell'azienda nonché l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte (cfr. Cass. n. 5592 del 2016, Cass. n. 12101 del 2016, Cass. n. 20436 del 2016, Cass. n. 160 del 2017, Cass. n. 9869 del 2017,
Cass. n. 24882 del 2017, Cass. n. 27792 del 2017).
Pertanto, la verifica del giudice circa la legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo si deve concentrare su tre elementi:
1. l'effettività delle ragioni poste dal datore di lavoro a giustificazione della decisione di ridimensionamento e riassetto organizzativo del personale, con la precisazione, tuttavia, che tale indagine deve essere limitata al dato oggettivo e non può estendersi ad un sindacato sull'opportunità della scelta fatta dal datore di lavoro, rispetto a cui l'imprenditore gode dell'autonomia garantita dall'art. 41 Cost (cfr. “In ipotesi di licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo, non compete al Giudice valutare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, che sono il precipitato di una libertà espressamente riconosciuta dalla Costituzione, bensì compete al giudice il controllo sulla effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall'imprenditore a giustificazione del recesso” Cassazione civile sez. lav., 07/01/2002,
n.88);
2. l'esistenza del nesso di causalità tra l'individuazione del posto da sopprimere rispetto al riassetto organizzativo;
3. l'inesistenza di soluzioni alternative al licenziamento.
Quanto ai primi due elementi valutativi, la Suprema Corte (v. ex multis Cass. n. 8661 del
28/03/2019 e ivi cit. Cass. 7 dicembre 2016, n. 25201) ha chiarito che il controllo giudiziale va eseguito sull'effettività del ridimensionamento e sul nesso causale tra la ragione addotta e la soppressione del posto di lavoro del dipendente licenziato, per cui costituisce limite al potere datoriale, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, quello identificato nella non pretestuosità della scelta organizzativa. In tale evenienza, il riscontro della pretestuosità del recesso può essere ricavato in sé dalla mancanza di effettività del motivo economico adotto e/o dalla mancanza del nesso causale tra l'accertata ragione inerente l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro come dichiarata dall'imprenditore, e l'intimato licenziamento in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all'operata ristrutturazione, con la conseguenza che ove manchi il motivo e/o manchi il nesso, indispensabile ad individuare il lavoratore colpito dal recesso, si disvela l'uso distorto del potere datoriale, emergendo una dissonanza che smentisce l'effettività della ragione addotta a fondamento di un licenziamento (Cass. 3 maggio 2017, n. 10699). Anche nella sentenza della Cass.
15 febbraio 2017, n. 4015 è correttamente evidenziato che "sebbene la decisione imprenditoriale di ridurre la dimensione occupazionale dell'azienda possa essere motivata anche da finalità che prescindano da situazioni sfavorevoli e che perseguano l'obiettivo dell'aumento della redditività dell'impresa, tuttavia è pur sempre necessario: - che la riorganizzazione aziendale sia effettiva;
- che la stessa si ricolleghi causalmente alla ragione dichiarata dall'imprenditore; - che il licenziamento si ponga in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all'operata ristrutturazione"; Cass. 31 maggio
2017, n. 13808 secondo cui: "La scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro non è, infatti, sindacabile nei suoi profili di congruità e di opportunità, in ossequio all'art. 41 Cost., se non attraverso il controllo sulla effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall'imprenditore a giustificazione del recesso".
In sostanza, il giustificato motivo oggettivo non può coincidere e non può esaurirsi nella scelta riorganizzativa insindacabilmente adottata da parte datoriale e concretamente realizzata perché quest'ultima necessita di presupposti giustificativi a monte che vanno ad integrare le ragioni che l'art. 3 della L. n. 604/1966. È, perciò, necessario che la ragione addotta a sostegno della attuata modifica organizzativa incida - dovendosi qualificare in termini di causa efficiente - proprio sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato, solo così potendosi verificare l'effettività delle ragioni addotte e, in ultima analisi, la non pretestuosità del recesso.
Va condiviso altresì l'assunto dei Giudici di legittimità (Cassazione civile sez. lav.,
14/11/2023, n.31660) secondo cui “'l'ineffettività della ragione economica comunque addotta incide sulla stessa legittimità del recesso "non per un sindacato su di un presupposto in astratto estraneo alla fattispecie del giustificato motivo oggettivo, bensì per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità o sulla pretestuosità della ragione addotta dall'imprenditore" (come osservato da questa Corte nella nota sentenza n. 25201 del 07/12/2016)”.
Premesse tali considerazioni, dalle stesse argomentazioni difensive della società, risulta evidente, l'ineffettività del motivo economico addotto nonché l'assenza del nesso casuale tra lo stesso e la specifica posizione lavorativa del ricorrente.
Ed invero, nel caso di specie, la parte datoriale, ha dedotto la perdita di nuove commesse, limitandosi a produrre una diffida rivolta alla Controparte_3
relativa al pagamento di una fattura insoluta e a un chiarimento in merito a somme
[...] non contabilizzate, il cui esito non è stato chiarito né documentalmente né attraverso la prova testimoniale. Inoltre deposita delle fatture di vendita di mezzi del tutto generiche quanto alla prova dei motivi della vendita, e tali da non comprovare che la suddetta sia avvenuta a causa delle difficoltà economiche della convenuta. Analogamente parte convenuta asserisce che nel medesimo lasso temporale in cui è stato licenziato il ricorrente, anche altri dipendenti della società sono stati licenziati per mancanza di nuove commesse, riferendosi ai LUL prodotti, dal quale risulta però soli alcuni dipendenti licenziati nel 2024 ( , Persona_2 Persona_3 Controparte_4
a fronte di altri dipendenti non licenziati ( e un dipendente Persona_1 Persona_4 assunto il 13.02.2024, senza indicazione alcuna delle motivazioni della scelta Controparte_5 relativa al licenziamento del ricorrente, anziché di altri e della possibilità di ricollocarlo in altra posizione lavorativa. Inoltre dalla prova testimoniale della stessa parte convenuta è emerso che nell'anno
2023/2024 alla vi era un nuovo lavoratore ( cfr. dichiarazioni dle teste CP_1 Tes_1
“ per quanto riguarda le condizioni economiche in cui versa la posso dire che
[...] CP_1 fino a quando ho lavorato presso di loro, ossia 2021/22 la società lavorava regolarmente;
posso anche riferire che l'anno scorso nel 2024 ho visto sempre in deposito il figlio di Parte_2
, mentre prima del 2024 lo vedevo solo saltuariamente;
lo so perché l'ho visto in Persona_1
Pa deposito quando lavoravo per la e anche perché me lo hanno detto alcuni colleghi che faceva il Pa geometra. Per il resto nulla so, so solo che fin quando sono stato presso la , ho visto un bobcar e un camion bianco e le altre varie attrezzature ( martelli penumatici e altro) della . ADR CP_1
Nulla so sulla retribuzione del sig. ADR Dopo che ho dato le dimissioni dalla ( nel Pt_1 CP_1
2021/2022) sono stati assunti presso la due dipendenti, di cui non ricordo il nome, lo so CP_1 perché li vedevo nel deposito quando lavoravo per la LB e anche perché me lo riferì il sig Pt_2
quando diedi le dimissioni;
per lo stesso motivo, quando lavoravo nel medesimo deposito
[...]
Pa per la , nel 2023/2024 ho visto un altro operaio nuovo della , ma non ricordo il nome e CP_1 poi c'era che vedevo nel pomeriggio, in qualità di geometra della , lo Persona_1 CP_1 vedevo dietro la scrivania quando andavo al deposito;
in un primo periodo nel 2024 ho visto nel deposito sia che da settembre/agosto 2024 ma non ricordo Persona_1 Parte_1 esattamente, ho visto solo , ma non ci ho mai parlato. ADR Nulla so sulle commesse Persona_1 della nell'anno 2024”) CP_1
Parte convenuta, pertanto, non ha provato, come era suo onere, l'esistenza oggettiva della causa di giustificazione del recesso, il nesso causale tra questa e il licenziamento, l'opportunità che fosse proprio il ricorrente a dover essere licenziato e non altri, la incollocabilità di quest'ultimo in un'altra posizione lavorativa, limitandosi a deduzioni generiche e non provate sia documentalmente, sia attraverso la prova testi espletata, avendo anche rinunciato le parti al prosieguo dell'attività istruttoria.
I suddetti riscontri consentono di ritenere ineffettivo il motivo economico addotto e il nesso causale con la specifica posizione lavorativa del ricorrente ed assorbono ogni altra censura mossa dal ricorrente conducendo a configurare un evidente vizio che rende illegittimo il recesso a lui comminato, costituito dall'”insussistenza del fatto”.
In ordine alle conseguenze dell'illegittimità del recesso, essendo pacifica la mancanza del requisito dimensionale per l'applicazione dell'art. 18 della legge 300/70 e l'assunzione del ricorrente a far data dal 01.12.2012, essendo la cessione del contratto di lavoro del ricorrente dalla
[...]
alla avvenuta senza soluzione di continuità ( cfr. visura camerale da Controparte_2 CP_1 cui risulta che la non ha più di sei dipendenti e contratto di cessione di lavoro Controparte_1 del 30.06.2026 e busta paga del giugno del 2024 ) occorre fare applicazione dell'art. 8 della legge
604/66 nella versione vigente ratione temporis. Pertanto, la società convenuta va condannata alla riassunzione in servizio o in alternativa il risarcimento del danno.
A parere del Giudicante, tale importo va determinato in sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari a 2.097,11Euro come risulta dalla busta paga di giugno 2024), utilizzando il criterio del numero dei dipendenti occupati dalla società convenuta, delle dimensioni dell'impresa in questo caso ridotte e dell'anzianità di servizio del lavoratore che nel caso del ricorrente è di quasi dodici anni. Sull'importo risarcitorio, ove corrisposto dalla società in luogo della riassunzione, sono dovuti altresì gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo.
Privo di pregio la richiesta dell'indennità maggiorata fino a 10 mensilità, in quanto la società non ha più di 15 dipendenti prestatori di lavoro, come già rilevato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data
13.08.2024 e condanna la società convenuta alla riassunzione in servizio della ricorrente o in alternativa al risarcimento del danno, determinato in sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (€ 2.097,11 Euro ), oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo;
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in 2695 Euro, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione
Si comunichi.
Napoli, il 02.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia