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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 8459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8459 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice NT AN, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 16/7/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 17439/2022 r.g.l., vertente
TRA
, con gli avv.ti MURI DOMENICA e GENNARO MOIRA Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. GRASSO SIMONA CP_1
RESISTENTE E
, con l'avv. GRASSO SIMONA CP_2
RESISTENTE
E
, in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA
ER HI
OGGETTO: lavoro domestico e crediti retributivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 24.5.2022, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo:
- accertarsi che ella ha svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze di dal 15.3.2018 al 17.5.2019 con qualifica di CP_4
1 “Badante” e orario di lavoro dalle ore 20:00 alle ore 08:30 per sette giorni alla settimana;
- accertarsi il proprio diritto di percepire le differenze retributive dovute a titolo di “lavoro ordinario, straordinario e festivo,…, di permessi, festività e ferie non godute, tredicesima mensilità”, di contributo una tantum e TFR;
- condannarsi, per l'effetto, le sig.re e al CP_4 CP_1 pagamento della somma complessiva di e 13.700,00, di cui € 994,37 a titolo di TFR, oltre accessori come per legge;
- condannarsi, altresì, le sig.re e alla CP_4 CP_1 regolarizzazione contributiva in relazione al lavoro svolto. La ricorrente ha esposto quanto segue:
- ella ha prestato la propria attività di lavoro in qualità di badante in favore della sig.ra a far data dal 15.3.2018 e fino al CP_4
17.5.2019;
- ella è stata assunta dalla stessa e da sua GL CP_4 CP_1 ed il rapporto di lavoro è cessato in forza di licenziamento comunicato oralmente dalla sig.ra ; CP_1
- il rapporto si è svolto senz'alcuna regolarizzazione;
- ella ha svolto mansioni di badante e di addetta alle pulizie domestiche, inquadrabili nel livello “AS” del CCNL “Colf e Badanti”, con orario di lavoro dalle ore 20:00 alle ore 08:30, per sette giorni alla settimana;
- durante il giorno, altre due persone, le sig.re e , si Pt_2 Pt_3 alternavano per prestare assistenza alla sig.ra la quale aveva CP_4 circa 87 anni e non era autonoma avendo subito la frattura di un femore;
- durante il periodo di lavoro, è stata sottoposta al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della sig.ra e di sua GL e non ha mai CP_4 percepito la retribuzione, non ha mai usufruito del vitto né percepito la relativa l'indennità sostitutiva e, inoltre, non ha mai percepito le indennità per ferie e permessi non goduti;
- il rapporto è terminato in data 17.5.2019 allorché, a seguito della
“giusta richiesta… di ricevere i compensi che le erano dovuti e che il rapporto fosse regolarizzato”, la sig.ra “con modi CP_1 aggressivi” le ha intimato verbalmente il licenziamento “senza darle alcun preavviso e imponendole di lasciare immediatamente la casa”. Ciò dedotto e considerato che il rapporto di lavoro intercorso fra le parti deve ritenersi di natura subordinata, che la ricorrente avrebbe dovuto
2 essere inquadrata nel livello “AS” del CCNL “Colf e Badanti” e che ella ha maturato le spettanze retributive meglio specificate nei conteggi allegati, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio nei confronti di e CP_4
, quest'ultima si è costituita in giudizio resistendo alla CP_1 domanda e facendo rilevare preliminarmente che la propria madre, sig.ra
, “è deceduta in Roma il 03.05.2020” e che il giudizio “avviato CP_4 dopo oltre due anni dalla data del decesso, avrebbe dovuto essere incardinato, impersonalmente, nei confronti degli eredi della Sig.ra CP_4
.
[...]
Ha, poi, eccepito anzitutto il difetto della propria legittimazione passiva non avendo mai coabitato con la madre e non essendo mai stata coinvolta nelle vicende descritte in ricorso e il difetto di allegazioni che caratterizza l'atto introduttivo del giudizio sottolineando come, peraltro, la sig.ra avesse chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato Pt_1 alle dipendenze della sola sig.ra . CP_4
Nel merito, ha fatto rilevare in special modo la condizione di autonomia della madre la quale, “Per lo svolgimento delle faccende domestiche,… si era sempre avvalsa dei servizi di una colf (AY UL regolarmente assunta da oltre trent'anni…), nonché, all'occorrenza, solo in caso di necessità delle prestazioni di un'infermiera ( Persona_1
)”, l'ospitalità concessa “per mero spirito di benevolenza” e solo in
[...] via provvisoria alla la cui situazione di difficoltà le era stata Pt_1 segnalata “in ambito parrocchiale e di associazioni di volontariato”, la sollecitazione a lasciare l'abitazione dopo che la si era sottoposta, a CP_4 maggio del 2019, ad un intervento chirurgico al femore “a causa della già diagnosticata necrosi” e dopo che era sorta la necessità dell'ingresso in casa di una badante che potesse assisterla “nel periodo di degenza e nella fase riabilitativa post-operatoria”. Ancora, la parte convenuta ha evidenziato le seguenti circostanze:
- è “poco credibile” la narrazione della ricorrente la quale, sebbene
“costretta… a… 'lavorare' per ben 14 mesi – 7 giorni su 7 – in assenza di qualsivoglia retribuzione, neanche per il vitto…”, nulla ha rivendicato in costanza di coabitazione;
- nel medesimo periodo dedotto in ricorso, risulta che la sig.ra Pt_1 abbia svolto diverse attività lavorative e, “Per qualche tempo”, anche a favore della “Comunità di S. Egidio”, attività certamente incompatibili con un “impegno di lavoro fisso e costante dalle ore 20.00 alle ore 8.30”;
3 - incorre in contraddizione la ricorrente quando prima afferma che
“durante il giorno, vi erano ben altre due persone di servizio (tra cui la storica colf)” e poi dichiara che svolgeva di notte l'attività di
“addetta alle pulizie!!!”. In subordine, si contesta la quantificazione delle somme perché eseguita
“su basi di calcolo errate”. All'udienza di prima comparizione delle parti, il 25.10.2022, il G.I., rilevato che la parte ricorrente ha chiesto, altresì, la condanna delle controparti alla “regolarizzazione contributiva in relazione ai contributi omessi in relazione al lavoro svolto”, richiamata, fra le altre pronunce, Cass., Sez. 6, 14853/2019, ha disposto integrarsi il contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale. L' , regolarmente intimato, si è costituito in giudizio chiedendo che CP_5 il Tribunale “condanni parte convenuta alla corresponsione di tutte le indennità omesse in danno di parte ricorrente, da calcolarsi sulla spettante retribuzione nonché sugli importi comunque calcolati e dichiarati come spettanti, il tutto con aggravio delle sanzioni di legge che l' calcolerà in sede amministrativa come da normativa vigente” e nei CP_5 limiti della prescrizione. All'udienza del 15.2.2023, il Tribunale, riscontrato che il procedimento notificatorio riguardante la sig.ra ex art. 140 c.p.c. si è CP_4 perfezionato in data 1.10.2022 “per effetto del mancato ritiro dell'atto entro il termine di 10 giorni dalla spedizione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 299 c.p.c., ha dichiarato il processo interrotto. In data 9.5.2023, la ricorrente ha depositato il ricorso per la riassunzione del processo nei confronti delle sig.re e CP_1 CP_2
, quali eredi di , formulando le seguenti conclusioni:
[...] CP_4
“- accertato che la Sig.ra ha svolto attività lavorativa di Parte_1 tipo subordinato alle dipendenze della Sig.ra e , nel CP_4 CP_1 periodo dal 15/03/2018 al 17/05/2019 con la qualifica di Badante della Sig.ra e con orario dalle 20,00 alle 08,30 per 7 giorni alla CP_4 settimana;
− accertate le differenze retributive dovute alla Sig.ra a Parte_1 titolo di lavoro ordinario, straordinario e festivo, effettuato dalla ricorrente, di permessi, festività e ferie non godute, tredicesima mensilità, e per TFR per l'effetto:
− condannare la Sig.ra e la Sig.ra in qualità di CP_1 CP_2 eredi di e la Sig.ra in proprio, al pagamento di tutte CP_4 CP_6 le retribuzioni dovute a titolo di lavoro ordinario, straordinario e festivo non pagate, di ferie e permessi non goduti, di contributo una tantum,
4 TFR, in favore della Sig.ra della somma complessiva di € Parte_1
13.700,00 di cui € 994,37 a titolo di TFR, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
− condannare la Sig.ra e la Sig.ra in qualità di CP_1 CP_2 eredi di e la Sig.ra in proprio, alla regolarizzazione CP_4 CP_6 contributiva in relazione ai contributi omessi in relazione al lavoro svolto”.
si è costituita nel giudizio riassunto contestando le pretese CP_2 economiche con le medesime argomentazioni difensive di cui alla memoria difensiva della sorella e facendo rilevare, oltretutto, che “le uniche CP_1 posizioni passive che possono essere trasmesse agli eredi non conviventi sono quelle che risultano giudizialmente accertate o in fase di accertamento al tempo della morte del datore di lavoro” per cui
“trattandosi di un asserito rapporto di lavoro domestico, l'erede non convivente non potrà essere chiamato in causa per rapporti e crediti da accertare”, secondo il principio enunciato dall'art. 38, comma 9, del CCNL applicabile. Quindi, la causa, istruita per via documentale e testimoniale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito specificati. Nella fattispecie, la ricorrente ha chiesto l'accertamento del rapporto di lavoro domestico svoltosi alle dipendenze della sig.ra nel periodo CP_4 dal 15.3.2018 al 17.5.2019, senz'alcuna regolarizzazione, dell'inquadramento nel livello “AS” del CCNL “Colf e Badanti” applicabile, dell'orario di lavoro osservato, dalle ore 20:00 alle ore 08:30 per sette giorni alla settimana (per totali 12 ore e 30 minuti a settimana) e delle spettanze maturate a titolo di retribuzione ordinaria, indennità sostitutiva di vitto e alloggio, ferie non godute, ratei di tredicesima mensilità anni 2018 e 2019 e TFR.
1. L'eccezione circa la modifica delle conclusioni rassegnate in sede di riassunzione, sollevata dal procuratore di all'udienza del CP_1
27.9.2023, va respinta. Si richiama, in proposito, quanto già osservato dal Tribunale all'esito della camera di consiglio dell'udienza, ovvero:
“…, premesso che l'atto di riassunzione del processo “non introduce un nuovo procedimento, avendo la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente” (Cass. Sez. 1, 6193/2020) cosicché restano ferme le conclusioni formulate nell'originario ricorso, rilevato tuttavia che dal complessivo esame di quest'ultimo emerge l'assunzione della ricorrente 'dalla Sig.ra e dalla GL di quest'ultima Sig.ra CP_4
5 l'esercizio del potere 'direttivo, gerarchico e disciplinare CP_1 della resistente e della GL della stessa Sig.ra e CP_4 CP_1
l'intimazione del licenziamento da parte di ' – punti nn. 1, 6 CP_1
e 9 delle premesse – cosicché la domanda di accertamento dell'attività lavorativa subordinata alle dipendenze sia di che di CP_4 CP_1
non si appalesa come domanda nuova (nelle 'CONCLUSIONI'
[...] dell'atto originario non compariva il nominativo di al fianco CP_1 di quello di , il quale però figurava al successivo punto ove era CP_4 stata formulata domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive ed alla regolarizzazione contributiva)”.
2. In ordine alla domanda di accertamento del rapporto di lavoro, giova premettere qualche accenno al quadro normativo di riferimento. Il lavoro domestico si caratterizza in quanto l'attività di lavoro subordinato viene espletata presso l'abitazione del datore di lavoro ed è finalizzata al soddisfacimento di bisogni personali o familiari di questi. La sua disciplina si rinviene negli artt. 2240-2246 c.c., nella L. 339/1958 (Per la tutela del rapporto di lavoro domestico), con riferimento agli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, nel D.P.R. 1403/71 (Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali) e nella contrattazione collettiva per i datori e prestatori aderenti alle organizzazioni nazionali stipulanti. Ai sensi dell'art. 1 L. 339/1958, “… S'intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche.”. Essi si suddividono in due categorie, i lavoratori con mansioni impiegatizie (precettori, maggiordomi, governanti, etc.) ed i lavoratori con mansioni operaie (cuochi, giardinieri, custodi, camerieri, etc.). Gli aspetti principali della disciplina legale consistono nella possibilità che la prestazione sia resa a tempo determinato, a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, nell'assunzione diretta del lavoratore con obbligo di comunicazione, anziché al Centro per l'impiego, all' che assicura la pluriefficacia CP_5 della comunicazione, nel riposo settimanale ed in quello notturno non inferiore ad otto ore consecutive, nel periodo di prova di 30 giorni per gli impiegati e di 8 giorni per i lavoratori che prestano opera manuale
6 specializzata o generica, nelle ferie annuali e nel TFR. Quanto agli aspetti retributivi, il trattamento economico è liberamente pattuito dalle parti nel rispetto dei parametri tariffari stabiliti dalla contrattazione collettiva;
il prestatore di lavoro ammesso alla coabitazione ha diritto anche al vitto e all'alloggio. Si applica, in materia di estinzione del rapporto, il principio di libera recedibilità (c.d. recesso ad nutum).
3. Fatta questa puntualizzazione, l'espletata istruttoria orale non ha consentito di acquisire elementi a supporto degli assunti attorei. Sono stati sentiti quali testi la sig.ra , intimata Persona_2 dalla parte ricorrente, e le sig.re , Controparte_7 CP_8
e , intimate dalle controparti.
[...] Persona_1
Il primo teste, premesso di essere sorella della ricorrente e con lei convivente, ha dichiarato:
“Del rapporto di lavoro per cui è causa, posso dire che mia sorella ha iniziato a lavorare in qualità di badante notturna in favore di a
CP_4 marzo del 2018 ed ha lavorato fino ad aprile 2019; preciso che mia sorella era residente presso l'assistita che viveva da sola. Di giorno mia sorella svolgeva un'altra attività lavorativa, in qualità di addetta alle pulizie presso la clinica S. Egidio che si trova nei paraggi dell'abitazione della sig.ra che abitava vicino al Ministero
CP_4 dell'Istruzione, in v. Luigi Santini. Sono stata di giorno tante volte a casa della sig.ra insieme a mia
CP_4 sorella che era fuori per l'attività lavorativa presso la clinica di cui ho parlato dalle ore 07:00 fino alle ore 13:00, poi mia sorella rientrava a casa della ma era libera dal lavoro che iniziava alle ore 19:00 circa
CP_4 per terminare la mattina successiva. Mia sorella era impegnata lavorativamente per l'intera settimana. La sig.ra era anziana, aveva più di 80 anni, era mentalmente lucida
CP_4 ma fisicamente non autosufficiente, deambulava con l'aiuto di due bastoni. Durante la giornata era assistita da altre persone. Ho conosciuto , GL della che però non era quasi mai CP_1 CP_4 presente. Le direttive sul lavoro a mia sorella le dava direttamente la
CP_4
Io mi sono trattenuta a casa della anche oltre le ore 19:00, per CP_4 guardare insieme alla stessa la tv, per amicizia. CP_4
Sulla cessazione del rapporto di lavoro, posso dire che una sera la sig.ra si è sentita male ed ha chiamato sua GL , in quel CP_4 CP_1 momento era da sola a casa, mia sorella non era rientrata perché a sua volta si era sentita male, era con me ed eravamo per strada, abbiamo
7 subito un'aggressione da parte di un gruppo di persone ignote, volevano derubarci, non ci sono riusciti, abbiamo denunciato l'aggressione alla Polizia, eravamo sotto la metropolitana, linea A, alla fermata 'Manzoni'; siamo state al Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Camillo. Non Pt_4
è stato possibile avvisare la famiglia della sig.ra CP_4
Siamo state dimesse verso mezzanotte e dunque siamo andate nella casa dove abitavo io, in v. Fabio Rugliano n. 19. L'indomani mia sorella si è recata a casa della da sola, e la e
CP_4 CP_4 sua GL le hanno chiesto dove era stata il giorno prima. Il motivo alla base del licenziamento è stato quello. Preciso che la non aveva pagato mia sorella per il lavoro svolto e le
CP_4 ha detto che quando sarebbe morta le avrebbe lasciato la disponibilità della camera che occupava;
quanto riferisco l'ho appreso da mia sorella. Poi mia sorella mi ha detto che la GL della sig.ra aveva strappato
CP_4 il foglio sul quale aveva manifestato le sue volontà testamentarie. Mia sorella non ha ricevuto le sue spettanze, ha solo dormito a casa della
CP_4
ADR La sig.ra mi ha detto che doveva sottoporsi ad un intervento CP_4 all'anca, non c'era una data. ADR Sull'assunzione di mia sorella non so. Il giorno seguente l'episodio di cui ho parlato prima, mia sorella mi ha riferito di essere andata a casa della e di essere stata licenziata da CP_4
; la invece voleva trattenerla al lavoro, anche di giorno. CP_1 CP_4
Io non ero presente” (verbale udienza del 13.2.2024). Dalla deposizione testimoniale, per quanto sia ragionevole dubitare della effettiva imparzialità del teste in ragione dello stretto legame di parentela con l'odierna ricorrente (in linea collaterale di secondo grado), risulta che il rapporto di lavoro sia intercorso con la sig.ra essendo CP_4 costei (soltanto) che impartiva le direttive alla sorella, che quest'ultima la assisteva di notte, dalle “ore 19:00 circa” e fino al mattino successivo, per l'intera settimana, che la per quanto mentalmente lucida, CP_4 avesse problemi di deambulazione, che la stessa fosse assistita di giorno da altre persone e che il motivo del licenziamento fosse il mancato soccorso della che una sera aveva accusato un malore e aveva CP_4 dovuto richiedere l'intervento della GL poiché quella sera CP_1 la non era rientrata a casa. Pt_1
Il teste , premesso di aver frequentato come amica la Controparte_7 sig.ra negli ultimi tre anni prima che venisse a mancare, nell'anno CP_4
2020, ha dichiarato di aver visto a casa dell'amica la sig.ra che, Pt_1 però, “non faceva nulla”.
8 Il teste ha detto di sapere che la aveva accolto in casa la ricorrente CP_4
“per un breve periodo”. Il teste ha, poi, aggiunto che la le aveva chiesto se conoscesse Pt_1 qualcuno che aveva bisogno di una collaboratrice domestica, all'inizio dell'anno 2019 (“mi sembra”). Sulle condizioni in cui versava la sig.ra il testimone si è così CP_4 espressa:
“La era autosufficiente, non aveva badanti ma soltanto una persona CP_4 che andava a farle le pulizie ed a prepararle il pranzo e la cena;
era di nazionalità filippina, non ne ricordo il nome”. Sono stati, in particolare, confermati, dei capitoli della memoria difensiva di che le sono stati letti, i capitoli nn.: CP_1
- 1), riguardante l'autonomia della e l'intensa vita sociale dalla CP_4 stessa condotta (“tanto da guidare la macchina ed uscire spesso da sola o in compagnia delle amiche per frequentare un coro, andare ai concerti, cinema, tenere lezioni di lingua inglese, etc…”);
- 2), sul mese di agosto dell'anno 2018 che, come avveniva ogni estate, la trascorreva per intero “a Sperlonga presso l'Hotel 'Le CP_4
Fiorelle'”;
- 3), sulla segnalazione, nel mese di marzo 2018, in ambito parrocchiale e di volontariato, delle difficoltà in cui si trovava la sig.ra , “all'epoca senza fissa dimora”, e sulla decisione della Pt_1 di ospitarla in casa sua “senza richiedere alcun canone di CP_4 locazione né alcun servizio in suo favore”;
- 6), relativo all'attività di lavoro svolta dalla “anche per la Pt_1
Comunità di S. Egidio di Roma”; sul capitolo, la testimone ha dichiarato di aver lei stessa segnalato la ricorrente per tale attività e di ricordare che si è trattato della sostituzione di una persona “per un solo mese” poiché “avrebbe proseguito nell'attività se avesse soddisfatto le aspettative ma così non è stato” (“questo è quel che so”);
- 9), sul rifiuto da parte della di ogni forma di aiuto, anche da CP_4 parte della GL. Sulle circostanze dell'incidente occorso alla sig.ra che – in base a CP_4 quanto riportato nel cap. n. 10) della memoria difensiva di – CP_2 sarebbe caduta in casa senza ricevere alcun aiuto da parte della Pt_1 pur presente, la testimone ha dichiarato di averle apprese dalla sig.ra
(verbale udienza del 13.2.2024). CP_1
Il teste premesso di essere amica della sig.ra da molti anni CP_8 CP_4 nonché vicina di casa, si è limitata a dire d'aver saputo che l'amica
9 ospitava in casa una persona di cui non conosceva l'identità, negli anni dal 2018 al 2019, probabilmente, senza essere in grado di specificare meglio il periodo, fino a quando la stessa non è stata ricoverata “per un'operazione all'anca o al ginocchio” (“non ricordo bene”). Il teste, descrivendo l'amica come una persona “gentile”, ha dichiarato che si era offerta di aiutare la offrendole ospitalità senza ricevere Pt_1 nulla in cambio. Il teste ha proseguito confermando la condizione di autonomia della CP_4 che “badava personalmente alle faccende domestiche, c'era una signora che veniva a fare servizi in casa, si chiamava , forse anche da prima Per_3 rispetto agli anni… indicati”. La sig.ra – secondo il racconto fatto – si occupava di “riassettare la Per_3 casa, pulire i pavimenti, pulire cucina e bagno”. Dopo aver confermato i capitoli di cui alle memorie difensive delle parti resistenti e, segnatamente, i capitoli nn. 1), 2), 3), 8) e 9), si è soffermato sul cap. 10) della memoria difensiva di precisando: CP_2
“posso dire che la aveva chiamato me sul cellulare, io mi sono CP_4 subito recata a casa e lei ha faticato parecchio e lei stessa mi ha aperto la porta, era molto dolorante, in casa non c'era nessuno, poi subito è arrivata la GL , chiamata penso dalla stessa madre, la mia CP_1 amica mi ha riferito che era caduta in casa, non mi ricordo se mi abbia detto che era da sola o in compagnia;
quando sono arrivata a casa della erano le 20:00 circa” (verbale udienza del 4.6.2024). CP_4
L'ultimo teste escusso, , premesso di essere Persona_1
“infermiera dipendente di una società, AEBA, società di prestazioni infermieristiche, da due anni” e di aver precedentemente lavorato presso Nuova Villa Claudia, ha dichiarato:
“Conosco in quanto a casa della stessa lavorava una mia CP_2 amica, , di cui non ricordo il cognome;
faceva le pulizie. Per_4 Per_4
Sono stata poi contattata da la quale, rappresentandomi che CP_2 sua madre, di nome , aveva il problema che non riusciva ad CP_4 evacuare, mi ha chiesto assistenza e mi sono perciò recata a casa della madre, in zona Trastevere, a farle un clistere. Si è così creato un rapporto di amicizia e fiducia e sono stata chiamata altre volte, sempre per ragioni analoghe. Tutto ciò è iniziato dalla metà del 2017. Dall'anno 2018 in poi e fino alla sua morte, nel 2020, ci siamo frequentate molto più spesso in quanto mi è stato chiesto di far compagnia alla sig.ra , di accompagnarla a CP_4 teatro o a cinema o dalle amiche o ad espletare incombenti burocratici. Io davo a loro la disponibilità in base ai turni della clinica;
durante la
10 settimana, mi recavo dalla sig.ra 3 o 4 volte, in media facevo 4 o 5 CP_4 ore, fuori casa, a volte la dovevo aspettare quando andava a trovare le amiche e ci restavo insieme anche 7 ore. Tutte le domeniche poi andavamo a messa alla Chiesa S. Egidio e stavamo insieme fino alle 12.30, quindi dopo il pranzo consumato fuori, la lasciavo a casa. Sono stata anche 15 giorni a Sperlonga dove lei era in vacanza, in un albergo, nel 2018”. La testimone ha, poi, confermato, dei capitoli di cui alla memoria difensiva di , i capitoli nn. 1), 2), 3), per conoscenza CP_1 indiretta (“me lo ha raccontato la sig.ra ”), 8) e 9). CP_4
Quanto al cap. n. 10) della memoria difensiva di , la CP_2 circostanza le è stata riferita dalla stessa sig.ra (verbale udienza del CP_4
29.10.2024). All'udienza del 4.6.2024, i procuratori di parte ricorrente avevano chiesto di “sostituire il teste (il secondo dei tre testi Testimone_1 indicati in ricorso) perché “non più residente in Italia, con altro teste da indicarsi successivamente” ma il Tribunale ha respinto la richiesta osservando:
“considerato che, come ha chiarito Cass., Sez. 2, ord. 8929/2019, 'L'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., con una enunciazione che deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e la preclusione ex art. 244 c.p.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245 c.p.c., secondo il quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame…', considerato che nella fattispecie non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 257 c.p.c. (nella quale alcuno dei testimoni 'si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone')” (provvedimento adottato all'esito della camera di consiglio). Riguardo all'altro teste indicato dalla parte, , Testimone_2 nonostante diverse intimazioni senza successo (per l'udienza del 4.6.2024, del 29.10.2024 e del 25.3.2025; va detto che il teste era comparso all'udienza del 13.2.2024 ma ne era stata contestata l'esatta identificazione riportando l'atto introduttivo un diverso nominativo, ovvero “ , non accompagnato da generalità complete Persona_5 fatta salva l'indicazione della residenza in Roma cosicché il G.I. aveva assegnato alla parte ricorrente un termine per la regolarizzazione) e
11 nonostante sia stato disposto nei suoi confronti l'accompagnamento coattivo con provvedimento del 8.4.2025 (tuttavia, all'udienza di rinvio del 13.5.2025, si è dato atto che “in base all'annotazione di P.G. pervenuta in cancelleria vane sono risultate le ricerche del teste all'indirizzo di residenza anagrafica dal quale, secondo quanto riferito dal portiere dello stabile, il teste risulta mancare 'da ormai quasi un anno' cosicché non è stato possibile dare esecuzione all'ordinanza di accompagnamento coattivo…”), non è stato possibile acquisirne la deposizione. Quindi, all'udienza del 13.5.2025, il G.I., “considerato che il procedimento, iscritto a ruolo nell'anno 2022, ha subito diversi rinvii istruttori per consentire alla parte ricorrente di sentire il teste in questione”, ha dichiarato chiusa l'istruttoria e l'ha rinviata per la decisione. Dal compendio istruttorio, globalmente valutato, pur ritenuta scarsamente plausibile la versione dei fatti fornita dalle parti resistenti, ovvero che il rapporto di cui si tratta, lungi dal configurarsi quale rapporto contrattuale sinallagmatico oneroso, fosse stato istituito
“affectionis vel benevolentiae causa” e caratterizzato da finalità meramente solidaristica, non può ritenersi assolto l'onere della prova, che incombeva sulla ricorrente, circa la sussistenza di un rapporto di lavoro domestico in regime di convivenza instaurato con le sig.re CP_4
e .
[...] CP_1
L'unica deposizione favorevole è quella della sorella della ricorrente, rivelatasi peraltro in alcuni aspetti divergente (sull'orario di lavoro) e in altri contraddittoria (sulle direttive). Nessun elemento concreto è stato addotto a supporto dell'asserito assoggettamento della ricorrente alle direttive delle sig.re e di sua GL , CP_4 CP_1 assoggettamento che costituisce il quid proprii della subordinazione, ad un tempo suo connotato tipico ed elemento di discrimine rispetto al lavoro autonomo. Neppure è stato possibile rintracciare quegli altri criteri, complementari e sussidiari, che assurgono ad indici della natura subordinata del rapporto per l'ipotesi in cui sia impossibile individuare, in concreto, l'elemento predetto (ex plurimis, Cass. 12033/1992 che fa riferimento a criteri “… (quali la collaborazione, continuità della prestazione, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento, a cadenze fisse, di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza, in capo al lavoratore, di una sia pur minima struttura imprenditoriale), i quali, se, individualmente considerati, sono
12 privi di valore decisivo, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori da parte del giudice del merito.”). A fronte della deposizione della sorella, le dichiarazioni degli altri tre testi intimati dalle controparti hanno sconfessato il rapporto di lavoro subordinato.
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Per i motivi esposti, il ricorso non può essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella somma di
€ 2.694,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, da corrispondersi, separatamente, a e a e nella somma di € CP_1 CP_2
2.108,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, da corrispondersi all' . CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 CP_1 di , separatamente, di € 2.694,00, oltre IVA e CPA come CP_2 per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, e, in favore dell' , in persona del legale CP_5 rappresentante pro-tempore, di € 2.108,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022.
Così deciso in Roma il 16/7/2025
IL GIUDICE
NT AN
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