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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6138 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3649/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1 avv.ti Francesca Ruzzetta e Emilia Anna Kruk;
CONTRO
(P. I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, contumace;
Conclusioni: in motivazione
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha chiesto al Tribunale di condannare la S. a. c. Parte_1 Controparte_2
- convenuta nella qualità di gestore dell'aeroporto “Fontanarossa” di - a
[...] CP_1 corrispondergli una somma indicativamente pari ad euro 28.926,92, oltre interessi e rivalutazione, asseritamente dovuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito in conseguenza di un sinistro occorso nei locali dell'aerostazione in data 13 febbraio 2022, alle ore 10:00 circa.
A fondamento della propria domanda, l'attore ha prospettato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, si recava presso i bagni dell'aeroporto allorquando, “a causa del pavimento sporco e scivoloso”, cadeva rovinosamente al suolo riportando lesioni personali, tra cui il distacco del ponte mandibolare;
soccorso dal personale medico presente all'interno della struttura, questi lo invitava a recarsi presso il P. S. della città per essere sottoposto ai controlli del caso. Effettuato l'accesso presso il nosocomio Vittorio Emanuele di , il sig. veniva sottoposto agli accertamenti e CP_1 Parte_1 alle cure del caso, come da referto in atti, a seguito dei quali veniva dimesso con diagnosi “trauma contusivo distorsivo ginocchio e caviglia sn” ed una prognosi di sette giorni. Rientrato in patria,
l'attore si recava presso la Impamed di Lodz ove gli sono state rimosse le protesi alla mascella superiore;
successivamente, nel mese di maggio 2022 la suddetta clinica stilava preventivo per impianto ponte mandibolare quantificando una spesa complessiva pari ad euro 14.439,79.
Secondo la prospettazione di cui al libello introduttivo la responsabilità del sinistro e delle conseguenze pregiudizievoli derivatene va imputata, ex art. 2051 c. c., alla società convenuta per non avere adeguatamente manutenuto i luoghi ove si è verificato l'evento lesivo (“Nel caso di specie, il danno è stato causato da difetto di manutenzione da parte del gestore, il quale non ha provveduto alla pulizia dei locali creando quindi, fonte di pericolo per gli utenti”).
A sostegno della domanda, il danneggiato ha prodotto documentazione comprensiva di certificazioni mediche, svariate fatture ed il preventivo delle cure dentali asseritamente occorrenti.
La società convenuta, pur regolarmente chiamata in giudizio, non si è costituita e si è proceduto nella sua contumacia.
Chiesti ed assegnati i termini prodromici alla cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum, il sig. ha insistito in domanda;
con memoria ex art 183, co. 6, n. 2 c. p. c., ha Parte_1 chiesto ammettersi prove per testi e c. t. u. medico legale.
Con ordinanza resa in data 22 maggio 2024, sono state rigettate le richieste istruttorie formulate da parte attrice a motivo dell'insufficiente prospettazione, compiuta in seno al libello introduttivo e non integrata con il successivo deposito delle memorie ex art. 183, co. VI, c. p. c., del meccanismo di produzione dell'evento lesivo e del nesso causale tra res, “il pavimento sporco e scivoloso”, e danno.
All'udienza del 23 settembre 2025, sulle conclusioni di parte attrice di integrale riproposizione delle precedenti difese ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.
***
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va rilevato quanto segue.
Secondo le indicazioni che si ritraggono sul punto nella più recente giurisprudenza di legittimità, sì come avallate nel 2022 dalle SS. UU. della S. c. (sent. del 30 giugno 2022, n. 20943): I. “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua con-figurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso for-tuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”;
II. “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
III. “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043
c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”;
IV. “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intender-si però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”;
V. “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”;
VI. “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Da quanto (del tutto condivisibilmente) indicato dal Supremo Collegio, su colui il quale promuova un giudizio risarcitorio invocando a proprio suffragio la previsione di cui all'art. 2051 cit. incombe essenzialmente l'onere di operare una compiuta prospettazione del nesso eziologico;
adempiuto tale onere egli beneficia della natura oggettiva della responsabilità prevista dalla norma, competendo piuttosto al custode convenuto offrire la cd. prova liberatoria.
Orbene, è evidente che, dinanzi ad un quadro siffatto, l'adempimento dell'unico onere gravante sul danneggiato (vale a dire la prospettazione del nesso eziologico) debba avvenire in modo preciso e adeguato;
egli deve in altre parole operare una prospettazione del meccanismo produttivo dell'evento tale da consentire al giudice di affermare positivamente la sussistenza del nesso eziologico: fino a quando la prospettazione operata dall'attore non consenta realmente di ricostruire “come” la “cosa” abbia cagionato il danno, tale prospettazione risulterà insufficiente.
Una prospettazione precisa e adeguata si rende tanto più necessaria in quanto la “cosa” indicata quale
“causa” del danno sia inoffensiva, o comunque non particolarmente pericolosa;
inoltre, una prospettazione precisa e adeguata è la sola che mette realmente il convenuto in condizione di difendersi eventualmente prospettando a propria volta gli elementi dai quali desumere se e in che misura il danneggiato abbia concorso alla produzione del danno.
***
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
La domanda formulata da parte attrice va rigettata per insufficiente prospettazione del nesso eziologico tra la res ed il danno.
L'attore, infatti, ha omesso di allegare in modo preciso e adeguato la dinamica del sinistro, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento producendo determinati effetti, illustrando le ragioni per le quali, in un caso del genere, la causa del sinistro non vada, piuttosto, ascritta al comportamento colposo assorbente del danneggiato medesimo.
Egli si è, invece, limitato a prospettare il fatto della caduta ed il “pavimento sporco e scivoloso”, senza peraltro specificare quali sostanze si trovassero sul pavimento sì da renderlo sporco e scivoloso.
Ora, la sola circostanza che la pavimentazione del bagno dell'aeroporto fosse sporca e scivolosa non
è, sic et simpliciter, idonea a fondare il nesso di derivazione eziologica tra la res e il danno e, conseguentemente, una responsabilità della società convenuta ai sensi del disposto di cui all'art. 2051
c. c.: anche volendo ipotizzare la presenza di acqua - come detto non espressamente prospettata nel libello introduttivo - neanche tale circostanza sarebbe stata idonea, in assenza di ulteriori precisazioni,
a rappresentare in modo adeguato un nesso di derivazione eziologica tra la res e il danno e ciò per la ragione, di immediata evidenza, per cui rientra in una logica di normalità che la pavimentazione di un luogo adibito a servizi igienici possa essere bagnata e “scivolosa”.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza sicché parte attrice deve rifondere la convenuta delle spese di lite. Tali spese, quanto ai compensi di difesa, vanno liquidate, avuto riguardo alle quattro fasi espletate e ai corrispondenti parametri del d. m. 55/2014 (sì come aggiornati al d. m. 147/202) e con il massimo abbattimento avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate in euro 3.809,00.
P. t. m.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta la domanda di cui all'atto di citazione;
condanna a rifondere la Parte_1 CP_3
delle spese di lite, che liquida in euro 3.809,00, oltre c. p. c. e i. v. CP_2 Controparte_1
a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.
Catania, 22 dicembre 2025
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1 avv.ti Francesca Ruzzetta e Emilia Anna Kruk;
CONTRO
(P. I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, contumace;
Conclusioni: in motivazione
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha chiesto al Tribunale di condannare la S. a. c. Parte_1 Controparte_2
- convenuta nella qualità di gestore dell'aeroporto “Fontanarossa” di - a
[...] CP_1 corrispondergli una somma indicativamente pari ad euro 28.926,92, oltre interessi e rivalutazione, asseritamente dovuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito in conseguenza di un sinistro occorso nei locali dell'aerostazione in data 13 febbraio 2022, alle ore 10:00 circa.
A fondamento della propria domanda, l'attore ha prospettato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, si recava presso i bagni dell'aeroporto allorquando, “a causa del pavimento sporco e scivoloso”, cadeva rovinosamente al suolo riportando lesioni personali, tra cui il distacco del ponte mandibolare;
soccorso dal personale medico presente all'interno della struttura, questi lo invitava a recarsi presso il P. S. della città per essere sottoposto ai controlli del caso. Effettuato l'accesso presso il nosocomio Vittorio Emanuele di , il sig. veniva sottoposto agli accertamenti e CP_1 Parte_1 alle cure del caso, come da referto in atti, a seguito dei quali veniva dimesso con diagnosi “trauma contusivo distorsivo ginocchio e caviglia sn” ed una prognosi di sette giorni. Rientrato in patria,
l'attore si recava presso la Impamed di Lodz ove gli sono state rimosse le protesi alla mascella superiore;
successivamente, nel mese di maggio 2022 la suddetta clinica stilava preventivo per impianto ponte mandibolare quantificando una spesa complessiva pari ad euro 14.439,79.
Secondo la prospettazione di cui al libello introduttivo la responsabilità del sinistro e delle conseguenze pregiudizievoli derivatene va imputata, ex art. 2051 c. c., alla società convenuta per non avere adeguatamente manutenuto i luoghi ove si è verificato l'evento lesivo (“Nel caso di specie, il danno è stato causato da difetto di manutenzione da parte del gestore, il quale non ha provveduto alla pulizia dei locali creando quindi, fonte di pericolo per gli utenti”).
A sostegno della domanda, il danneggiato ha prodotto documentazione comprensiva di certificazioni mediche, svariate fatture ed il preventivo delle cure dentali asseritamente occorrenti.
La società convenuta, pur regolarmente chiamata in giudizio, non si è costituita e si è proceduto nella sua contumacia.
Chiesti ed assegnati i termini prodromici alla cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum, il sig. ha insistito in domanda;
con memoria ex art 183, co. 6, n. 2 c. p. c., ha Parte_1 chiesto ammettersi prove per testi e c. t. u. medico legale.
Con ordinanza resa in data 22 maggio 2024, sono state rigettate le richieste istruttorie formulate da parte attrice a motivo dell'insufficiente prospettazione, compiuta in seno al libello introduttivo e non integrata con il successivo deposito delle memorie ex art. 183, co. VI, c. p. c., del meccanismo di produzione dell'evento lesivo e del nesso causale tra res, “il pavimento sporco e scivoloso”, e danno.
All'udienza del 23 settembre 2025, sulle conclusioni di parte attrice di integrale riproposizione delle precedenti difese ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.
***
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va rilevato quanto segue.
Secondo le indicazioni che si ritraggono sul punto nella più recente giurisprudenza di legittimità, sì come avallate nel 2022 dalle SS. UU. della S. c. (sent. del 30 giugno 2022, n. 20943): I. “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua con-figurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso for-tuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”;
II. “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
III. “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043
c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”;
IV. “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intender-si però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”;
V. “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”;
VI. “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Da quanto (del tutto condivisibilmente) indicato dal Supremo Collegio, su colui il quale promuova un giudizio risarcitorio invocando a proprio suffragio la previsione di cui all'art. 2051 cit. incombe essenzialmente l'onere di operare una compiuta prospettazione del nesso eziologico;
adempiuto tale onere egli beneficia della natura oggettiva della responsabilità prevista dalla norma, competendo piuttosto al custode convenuto offrire la cd. prova liberatoria.
Orbene, è evidente che, dinanzi ad un quadro siffatto, l'adempimento dell'unico onere gravante sul danneggiato (vale a dire la prospettazione del nesso eziologico) debba avvenire in modo preciso e adeguato;
egli deve in altre parole operare una prospettazione del meccanismo produttivo dell'evento tale da consentire al giudice di affermare positivamente la sussistenza del nesso eziologico: fino a quando la prospettazione operata dall'attore non consenta realmente di ricostruire “come” la “cosa” abbia cagionato il danno, tale prospettazione risulterà insufficiente.
Una prospettazione precisa e adeguata si rende tanto più necessaria in quanto la “cosa” indicata quale
“causa” del danno sia inoffensiva, o comunque non particolarmente pericolosa;
inoltre, una prospettazione precisa e adeguata è la sola che mette realmente il convenuto in condizione di difendersi eventualmente prospettando a propria volta gli elementi dai quali desumere se e in che misura il danneggiato abbia concorso alla produzione del danno.
***
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
La domanda formulata da parte attrice va rigettata per insufficiente prospettazione del nesso eziologico tra la res ed il danno.
L'attore, infatti, ha omesso di allegare in modo preciso e adeguato la dinamica del sinistro, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento producendo determinati effetti, illustrando le ragioni per le quali, in un caso del genere, la causa del sinistro non vada, piuttosto, ascritta al comportamento colposo assorbente del danneggiato medesimo.
Egli si è, invece, limitato a prospettare il fatto della caduta ed il “pavimento sporco e scivoloso”, senza peraltro specificare quali sostanze si trovassero sul pavimento sì da renderlo sporco e scivoloso.
Ora, la sola circostanza che la pavimentazione del bagno dell'aeroporto fosse sporca e scivolosa non
è, sic et simpliciter, idonea a fondare il nesso di derivazione eziologica tra la res e il danno e, conseguentemente, una responsabilità della società convenuta ai sensi del disposto di cui all'art. 2051
c. c.: anche volendo ipotizzare la presenza di acqua - come detto non espressamente prospettata nel libello introduttivo - neanche tale circostanza sarebbe stata idonea, in assenza di ulteriori precisazioni,
a rappresentare in modo adeguato un nesso di derivazione eziologica tra la res e il danno e ciò per la ragione, di immediata evidenza, per cui rientra in una logica di normalità che la pavimentazione di un luogo adibito a servizi igienici possa essere bagnata e “scivolosa”.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza sicché parte attrice deve rifondere la convenuta delle spese di lite. Tali spese, quanto ai compensi di difesa, vanno liquidate, avuto riguardo alle quattro fasi espletate e ai corrispondenti parametri del d. m. 55/2014 (sì come aggiornati al d. m. 147/202) e con il massimo abbattimento avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate in euro 3.809,00.
P. t. m.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta la domanda di cui all'atto di citazione;
condanna a rifondere la Parte_1 CP_3
delle spese di lite, che liquida in euro 3.809,00, oltre c. p. c. e i. v. CP_2 Controparte_1
a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.
Catania, 22 dicembre 2025
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo