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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/12/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 210/2024 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso l'avvocato Paolo Galli, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Doa e Mariantonietta Piras, in virtù di procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.1.2024 la signora ha adito questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo le meglio viste pronunce,
- accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o come meglio del CP_ provvedimento datato 9 febbraio 2019 con cui è stato accertato nei confronti della CP_ signora un indebito per Euro 3.716,04 nonché del provvedimento del 7 Pt_1 maggio 2020 con cui è stato accertato nei confronti della signora un indebito per Pt_1
Euro 7.824,10 e per l'effetto, ma in ogni caso,
pagina 1 - accertare che la signora non è debitrice nei confronti dell' convenuto Pt_1 CP_1 della complessiva somma di Euro 11.540,14 (o altra somma meglio vista) per i titoli oggetto del provvedimento di indebito e, conseguentemente, CP_
- annullare il provvedimento di indebito datato 9 febbraio 2019 e il CP_ provvedimento di indebito datato 7 maggio 2020 nonché, tenuto conto delle già effettuate trattenute sul trattamento pensionistico della signora in pagamento, Pt_1
- condannare l' odierno convenuto, in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a corrispondere e/o restituire alla signora quanto alla stessa già Pt_1 trattenuto sulla propria pensione in ragione dei predetti asseriti indebiti ovvero, se del caso, a rimodularne l'ammontare nonché
- accertare e dichiarare per le ragioni tutte di cui al presente ricorso, il diritto della signora alla ricostituzione della prestazione n. 04000309 cat. AS in Parte_1 considerazione della situazione reddituale effettiva dalla stessa dichiarata e, conseguentemente
- condannare l'odierno convenuto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della signora di somma pari ai ratei Parte_1 dell'assegno sociale così come riliquidato a fronte della domanda di ricostituzione reddituale dalla stessa presentata, dalla data di presentazione della domanda amministrativa (15 febbraio 2023) (o dalla data meglio vista) in poi, il tutto oltre interessi dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo.
Vinte le spese, diritti e onorari di causa e con distrazione in favore del sottoscritto patrono anticipatario”.
A fondamento del ricorso, ha esposto quanto segue.
Ha allegato che era percettrice, con decorrenza 1° agosto 2014, dell'assegno sociale n. 04018776 e che l' , con due provvedimenti rispettivamente datati 8 febbraio CP_1
2019 e 7 maggio 2020, le aveva comunicato la sussistenza di due asseriti indebiti, rispettivamente per euro 3.716,04 e per euro 7.824,10, derivanti, a dire dell' , dal CP_1 ricalcolo dell'assegno sociale a lei intestato.
L' aveva dunque avviato l'operazione di recupero dei suddetti importi. CP_1
La ricorrente ha quindi osservato come, presumibilmente, la ragione della suddetta pretesa restitutoria fosse determinata dalle condizioni da lei pattuite in sede di separazione dal proprio ex coniuge, signor (con il quale aveva contratto Persona_1 matrimonio concordatario in Genova il 9 luglio 1969), in forza delle quali alla ricorrente sarebbe spettata la corresponsione di un assegno di mantenimento di euro
300.
pagina 2 Sul punto, la ricorrente ha ulteriormente allegato di aver dovuto inopinatamente constatare, sin dal principio, e così dall'omologazione della separazione avvenuta il 12 maggio 2014, che alcuna corresponsione sarebbe mai intervenuta – così come in effetti mai era avvenuta - in suo favore a opera dell'ex coniuge.
Quest'ultimo, seguito sin dall'11 settembre 2013 dal Centro di Salute Mentale di
San IN e al quale era stato successivamente diagnosticato un disturbo dell'umore
NAS in cura con psicofarmaci, presentava infatti intensa pulsione al potus – comportamento aggressivo grave - con assunzione compulsiva di farmaci, ed era stato altresì sottoposto a un regime obbligato domiciliare dal 27 novembre 2013.
In seguito alla separazione personale, non avendo ella alcuna risorsa per provvedere autonomamente a sé stessa, la ricorrente era stata ospitata dapprima dal proprio figlio in Germania, e poi dalla figlia a Genova. Persona_2 Persona_3
Non potendo gravare ulteriormente sulle già precarie condizioni economiche dei propri figli, la ricorrente – le cui condizioni di indigenza e bisogno nel corso degli anni successivi alla separazione si erano ulteriormente accentuate - si era vista costretta a fare ritorno, a far data dal 13 giugno 2020, presso lo stabile sito in Pabillonis, Via
Torino 11, ove era collocata anche l'ex abitazione familiare.
Più precisamente, la casa coniugale, di comproprietà dei coniugi, è sita in Pabillonis, via Torino 11v all'interno 1, sito al piano terra. Inoltre, i coniugi sono proprietari di due modeste abitazioni site al primo piano del civico 11 di via Torino e di una mansarda al secondo piano.
La ricorrente, nel periodo in cui aveva fatto ritorno a Pabillonis, aveva risieduto nell'abitazione sita al primo piano;
tuttavia, in seguito a ulteriori episodi violenti, ella si era nuovamente allontanata dalla predetta abitazione, lasciando la Sardegna e stabilendosi nuovamente presso l'abitazione della propria figlia a Genova.
In tale precario quadro familiare, si era reso necessario rivedere le condizioni di separazione alla luce del fatto che il signor , in oltre otto anni, non avesse mai Per_1 corrisposto alcunché alla ricorrente.
I nuovi accordi di separazione, omologati dal Tribunale di Cagliari in data 20 gennaio 2023 prevedevano che la ricorrente avrebbe vissuto nell'appartamento, in comproprietà tra i coniugi, sito al primo piano dello stabile di via Torino 11 e che ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento (del resto come detto in oltre 8 anni il signor non aveva mai corrisposto nulla alla propria ex coniuge); gli Per_1 accordi prevedevano altresì che, relativamente agli altri beni immobili di proprietà comune (un altro appartamento al primo piano e una mansarda al secondo piano di via
pagina 3 Torino 1), locati dal signor a terzi, i canoni di locazione da quest'ultimo percepiti Per_1 avrebbero dovuto essere ripartiti con la ricorrente.
E tuttavia il signor non aveva mai corrisposto alla ricorrente alcunché a tale Per_1 titolo, né peraltro risultava che gli immobili fossero stati effettivamente locati a terzi.
Quest'ultimo, in ogni caso, disponeva di un reddito di soli euro 10.936,00 annui, derivante dall'erogazione di una pensione di vecchiaia , sicché l'entità del reddito CP_1 percepito era così modesta che sarebbe di fatto impossibile non solo imporre al signor la corresponsione di un assegno di mantenimento, ma, altresì, avuto riguardo Per_1 all'eventuale (e peraltro già accertata) mancata sua corresponsione, avviare una procedura di recupero forzoso in relazione a tutti gli arretrati mai corrisposti alla ricorrente.
A fronte di tale situazione, in data 15 febbraio 2023 la ricorrente aveva presentato, tramite il RO , domanda n. 20709542000059 volta alla “ricostituzione CP_2 reddituale per altro” dell'assegno sociale di cui alla pensione n. 04000309, finalizzata all'ottenimento del c.d. incremento al milione, in ragione dei redditi effettivamente percepiti.
E tuttavia l' aveva respinto la domanda, avendo erroneamente ritenuto che la CP_1 situazione di bisogno fosse conseguente ad un atto volontario della ricorrente, di rinuncia alla percezione di un reddito – quello derivante dall'assegno di mantenimento
- già riconosciuto e sempre percepito (v. il provvedimento di reiezione del 16.2.2023).
Tanto premesso in fatto, parte ricorrente ha affermato di versare in uno stato di bisogno, e quindi di possedere appieno il requisito richiesto dalla legge per poter accedere alla prestazione sociale di cui all'art. 3, comma 6 della legge n. 335/1995, e, inoltre, per ottenerne la susseguente ricostituzione.
Secondo parte ricorrente, una volta accertata la mancata percezione del reddito costituito dal citato assegno di mantenimento, l avrebbe dovuto riconoscere la CP_1 prestazione richiesta in misura piena, con conseguente revoca dei provvedimenti di indebito rispettivamente datati 9 febbraio 2019 e 7 maggio 2020 ed accoglimento della domanda di ricostituzione.
2. L' si è costituito in giudizio con articolate difese, contestando la domanda ed CP_1 invocandone il rigetto.
In particolare, l' convenuto ha fornito la seguente ricostruzione dei fatti di CP_1 causa.
In data 23.9.2014, l' aveva liquidato, in favore della ricorrente, l'assegno CP_1 sociale sulla base dei redditi da lei dichiarati (assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato pari ad euro 1.800,00) con la domanda n. 2030639900072.
pagina 4 In data 3.11.2018 aveva riliquidato la prestazione, in seguito all'elaborazione centralizzata del modello RED anno 2016 (in cui era stato dichiarato solo un reddito da terreni/fabbricati pari a euro 214,00), con conseguente credito di euro 2.374,08 a favore dell'assicurata.
Con lavorazione datata 8.2.2019 era stato ricalcolato il trattamento, acquisendo la somma di euro 1.800,00 a titolo di assegno di mantenimento, dichiarato nella domanda n. 2030639900072 per l'anno 2015 e 2016 e proiettata per gli anni 2017/2018/2019: era emerso, all'esito, un debito di euro 3.716,04 (pratica indebito n. 14856449).
Con provvedimento del 24.10.2019 era stata ricalcolata la prestazione, anche in questo caso con lavorazione centralizzata, sulla scorta dell'elaborazione del modello
RED anno 2017 (in cui veniva dichiarato solo un reddito da terreni/fabbricati pari a euro 284,00), con conseguente credito di euro 2.798,88.
In seguito alla domanda n. 2070836000080, l'ufficio, con provvedimento del
7.5.2020, aveva riliquidato il beneficio, alla luce dei redditi dichiarati dal 2015 al 2019
(nella domanda l'interessata dichiarava di aver percepito dal 2015 al 2019 a titolo di assegno di mantenimento la somma di euro 2.760,00 e redditi terreni/fabbricati pari a euro 240,00). Era emerso, per effetto del ricalcolo, un conguaglio a debito di euro
7.824,10 (pratica indebito n. 15636810).
Da ultimo, con provvedimento del 22.12.2022, la prestazione era stata ricalcolata, sempre a seguito di ricostituzione centralizzata a credito di euro 5.140,26, in seguito all'elaborazione modello RED anno 2020 (dichiarato solo un reddito da terreni/fabbricati per euro 284).
In definitiva, il primo indebito (n. 14856449) era scaturito a seguito dell'aggiornamento dei dati reddituali derivanti dall'assegno di mantenimento percepito dalla ricorrente, mentre il secondo (n. 15636810) era stato determinato sulla base delle varie dichiarazioni reddituali trasmesse dalla stessa ricorrente attraverso i vari canali
(domande di ricostituzione o campagne RED).
L' ha inoltre affermato che la ricorrente percepiva sia l'assegno sociale, sia la CP_1 relativa maggiorazione, senza che, già a decorrere dal 1° gennaio 2021, rilevasse l'assegno di mantenimento, il tutto per effetto dell'ultima ricostituzione da campagna
RED e non dei nuovi accordi di separazione omologati dal Tribunale di Cagliari in data
20 gennaio 2023.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e mediante prova per testimoni.
*******
4. Il ricorso è fondato, per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti.
pagina 5 4.1. Giova ricordare che, secondo la disciplina stabilita dall'articolo 3, comma 6, della Legge 335/1995, il diritto all'assegno sociale si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare, che viene desunto dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti, in quanto inferiori al limite massimo indicato dalla legge.
L'assegno sociale viene infatti corrisposto, per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (inizialmente 65 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge e adeguato nel tempo dal legislatore.
L'assegno sociale rappresenta, quindi, una prestazione avente natura assistenziale e, in quanto tale, è volta ad assicurare i mezzi necessari per vivere, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, alle persone anziane che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia.
Partendo dall'assunto per cui la condizione reddituale legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività, è stata affermata in più occasioni l'irrilevanza della rinuncia all'assegno di mantenimento del richiedente l'assegno sociale (v. Cass. civ., Sezione Lavoro, ordinanza n. 21573 del 20.7.2023; nella giurisprudenza di merito: App. Roma, sentenza n. 1964/2022; Trib. Napoli, sentenza n. 2991/2022; Trib. Napoli Nord, sentenza n. 8199/2016).
Ed ancora, è stata affermata l'irrilevanza di redditi potenziali non sfruttati dal richiedente (Corte di Appello di Roma Sent. 4219/2021).
Con specifico riguardo alla fattispecie in esame, è stato precisato che l'art. 3 della L.
n. 335 del 1995 assegna rilievo non alla mera titolarità dei redditi ma alla loro effettiva percezione, e che, di conseguenza, il reddito incompatibile con il riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale. (in tal senso Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 6570 del
18.3.2010).
In particolare, nel caso deciso dalla sentenza della S.C. da ultimo citata, la ricorrente si era vista rifiutare la prestazione dall'INPS perché titolare di un assegno di mantenimento riconosciutole in sede di separazione coniugale, ancorché i relativi importi non le fossero mai stati corrisposti a causa dell'accertata incapienza del coniuge, documentata dall'infruttuosa attivazione delle procedure di riscossione;
la
S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all'assegno sociale.
4.2. Applicando i sopra richiamati principi al caso di specie, dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente non ha mai percepito l'assegno di mantenimento, nonostante
pagina 6 tale fonte di reddito sia stata da lei indicata sia nella domanda di assegno sociale presentata in data 9.7.2014, sia nella successiva domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale presentata in data 21.11.2019.
Sul punto, si ritiene che la ricorrente abbia dato dimostrazione di tale mancata percezione sia attraverso la prova testimoniale, sia attraverso elementi di carattere presuntivo.
Riguardo alla prova testimoniale, la signora , figlia della ricorrente, Persona_3 ha chiaramente deposto in tal senso, affermando quanto segue: “so che gli accordi della separazione prevedevano un contributo da parte di mio padre, contributo che tuttavia non è mai stato corrisposto. Quindi, dalla separazione di fatto dei miei genitori, ho sempre provveduto io al mantenimento di mia mamma, insieme a mio fratello che risiede in Germania”.
La stessa testimone ha inoltre riferito che nel settembre 2013, a causa delle problematiche legate alla situazione familiare, sua madre, vittima di violenza domestica, è andata a vivere con lei a Genova.
Per quanto concerne gli elementi di tipo presuntivo, si osserva che il coniuge della ricorrente, a motivo delle sue condizioni personali e socioeconomiche, verosimilmente neppure avrebbe potuto corrispondere il suddetto assegno.
Come dimostrato dai documenti prodotti, il signor , seguito dal Centro di Per_1
Salute Mentale di San IN, dispone di un reddito di soli euro 10.936,00 annui derivanti dall'erogazione di una pensione di vecchiaia , mediante il quale appare CP_1 difficile far fronte all'esborso dell'assegno di mantenimento dovuto al coniuge.
Deve pertanto ritenersi che l'indicazione del reddito derivante dall'assegno di mantenimento sia dipesa da un errore della ricorrente - o del patronato che l'ha assistita
- nella compilazione delle due citate domande, verosimilmente dovuta al fatto che chi le ha compilate intendesse riferirsi ai redditi di cui la ricorrente era titolare, indipendentemente dall'effettiva percezione degli stessi.
A riprova di ciò vi è il fatto che nei modelli RED non è stata mai indicata la percezione dell'assegno di mantenimento (v. la voce F2).
Di conseguenza, devono essere accolte tanto la domanda di accertamento negativo del diritto dell' alla non ripetibilità della somma complessiva di euro 11.540,14, CP_1 richiesta in forza dei due citati indebiti, quanto la conseguente domanda di condanna dell' alla restituzione delle somme che l' , in forza dei due indebiti, avesse CP_1 CP_1 già recuperato mediante trattenute e/o compensazioni sul trattamento pensionistico in pagamento, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
pagina 7 4.3. Non è invece fondata la domanda avente ad oggetto la ricostituzione della prestazione.
Come risulta dalla “Comunicazione di Riliquidazione d'ufficio” del 22.12.2022 – nonostante, l'erroneo provvedimento di rigetto del 16.2.2023 ed a prescindere da esso - la ricorrente beneficia della prestazione, il cui importo è stato ricostituito attraverso il c.d. incremento al milione in ragione dei redditi da lei effettivamente percepiti, e ciò indipendentemente da una sua istanza.
Come si nota dall'esame di tale documento, per effetto della ricostituzione operata dall' , l'importo dell'assegno sociale è passato da euro 439,20 nell'anno 2020 ad CP_1 euro 629,58 a far data dall'anno 2021.
Attraverso la produzione dapprima dei cedolini di maggio, giugno e luglio 2024, e quindi di quelli del periodo antecedente, dal gennaio 2023 all'aprile 2024 – da ritenersi ammissibile, trattandosi di documenti sopravvenuti rispetto alla scadenza del termine fissato per la costituzione in giudizio, e comunque in ossequio al disposto dell'art. 421
c.p.c. – l' ha dimostrato di aver corrisposto la prestazione oggetto di causa. CP_1
La ricorrente, inoltre, neppure ha allegato la presenza di errori di calcolo commessi dall'Istituto allorquando ha provveduto alla riliquidazione nel dicembre 2022.
5. In considerazione della reciproca soccombenza, le spese processuali vengono compensate per un terzo, mentre l' , rimasto maggiormente soccombente, viene CP_1 condannato alla rifusione delle spese processuali residue, liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, applicata la vigente tabella per la materia previdenziale e tenuto conto del valore della causa, desumibile dal valore della somma oggetto dei due indebiti (scaglione da euro 5.200,01 sino ad euro 26.000,00).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
Si dispone, inoltre, la liquidazione dei compensi, per come sopra indicati, nella misura maggiorata del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, precisando che la predetta misura viene determinata in ragione del limitato numero degli allegati da consultare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che l' non ha diritto alla ripetizione nei confronti della CP_1 signora della somma complessiva di euro 11.540,14, di cui alle Parte_1 comunicazioni di riliquidazione d'ufficio dell'8.2.2019 e del 7.5.2020;
pagina 8 2) per l'effetto, condanna l' a restituire a tutte le somme che, in CP_1 Parte_1 forza dei due provvedimenti di riliquidazione d'ufficio indicati al punto precedente,
l' avesse già recuperato mediante trattenute e/o compensazioni sul trattamento CP_1 pensionistico in pagamento, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3) rigetta le altre domande proposte da Parte_1
4) compensa le spese di lite in ragione di un terzo e condanna l' alla rifusione CP_1 delle spese processuali residue (2/3), che liquida in euro 2.200,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Paolo Galli.
Cagliari, 10.12.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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