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Decreto 16 aprile 2025
Decreto 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, decreto 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PADOVA
Giudice delle Successioni
Il giudice, nel procedimento n. RG 11280/2024,
rilevato che in data 01.10.2024 Il Controparte_1 depositava istanza PER LA NOMINA DI CURATORE ALL'EREDITA'
GIACENTE di;
CP_2
rilevato che, dalle allegazioni del ricorrente si evince che i legittimari: moglie e i tre Controparte_3 figli e Controparte_4 Controparte_5 [...]
hanno tutti formalmente rinunziato all'eredità CP_6 del Sig. con atto pubblico, Rep. n. 5741 e CP_2
Racc. n. 3990, del 5.12.2023 a cura del Notaio Per_1
(doc.3), e da certificato storico di famiglia (doc.
[...]
4), rilasciato dal Comune di , non risultato altri CP_1 eredi;
rilevato che gli istanti hanno chiarito che l'apertura della giacenza viene richiesta perché “la ditta individuale
concessionaria di negozio presso il CP_2 Pt_1
(doc.2), è debitrice nei confronti del per Controparte_1 la somma di Euro 10.038,30 a titolo di canoni di concessione non versata dal 01.07.2023 al 31.07.2024, come da dichiarazione ex art 635 c.p.c.”;
rilevato che su tali presupposti il ricorrente chiedeva la apertura della eredità giacente,
rilevato che il Giudice in data 16.10.2024 Invitava, pertanto, parte ricorrente a rivedere la propria istanza, precisando se vi fossero altri chiamati ed eventualmente indicandoli;
inoltre, di specificare l'eventuale presenza di beni da amministrare. Il Giudice precisava, inoltre, che in difetto di precisazioni entro 90 giorni, la presente procedura sarebbe stata da intendersi rinunciata e pertanto estinta;
rilevato che alla data odierna non è pervenuta alcuna risposta da parte del ricorrente;
ritenuto, pertanto, che la apertura richiesta non sia allo stato effettuabile perché l'art. 528 c.c. legittima tale apertura solo quando sussista un chiamato che non abbia accettato la eredità, e non sia nel possesso dei beni ereditari, mentre ai sensi dell'art. 586 c.c., in assenza di successibili l'eredità è vacante ed è devoluta allo Stato,
rilevato che ai sensi dell'art. 586 c.c., l'acquisto da parte dello Stato “opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia”;
rilevato che, in relazione all'istituto dell'eredità vacante, trova applicazione l'art. 1 commi 1008 e 1009 della legge 30.12.2020 che hanno affidato alla Controparte_7 anche la gestione e valorizzazione dei beni devoluti allo
Stato a seguito di eredità vacanti, nonché la disciplina del Decreto interministeriale del 22/06/2022 n. 128 - Min.
Economia e Finanze il cui art. 5 dispone che, ove ricorrano le condizioni di “eredità vacante”, non solo la cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, ma anche “il notaio, l'Amministrazione comunale
e l'Agenzia delle entrate, ove ne vengano a conoscenza per ragioni d'ufficio, devono comunicare all'Agenzia del demanio, entro i successivi trenta giorni e attraverso il sistema di rilevazione dei dati di cui all'articolo 6 dello stesso decreto, gli elementi identificativi dei beni devoluti allo Stato e ogni altra informazione rilevante, ai fini dell'identificazione dei beni stessi”; rilevato che, una volta ricevuta la comunicazione,
l'eredità viene acquisita direttamente dall' CP_7
mediante una procedura autonoma che non richiede la
[...] presenza del curatore, rendendo la sua figura di fatto non necessaria;
ritenuto che tali norme onerino l' Controparte_7 della procedura di liquidazione dei beni della eredità per pagarne i creditori e che la segnalazione della vacanza possa essere fatta direttamente dal ricorrente che è a conoscenza degli elementi identificativi dei beni devoluti allo Stato
(mentre la cancelleria non ne è a conoscenza).
Rilevato, peraltro, che quando la procedura di eredità giacente viene attivata a richiesta di parte e l'eredità risulta senza attivo o comunque senza liquidità, le spese della procedura (compresa la tassa di successione sui beni immobili, il compenso del curatore e il fondo spese sono a carico della parte richiedente, che le dovrà anticiparle fin da subito;
PQM
Rigetta allo stato la istanza.
Padova, il14/04/2025
Il giudice
Cinzia Balletti
Giudice delle Successioni
Il giudice, nel procedimento n. RG 11280/2024,
rilevato che in data 01.10.2024 Il Controparte_1 depositava istanza PER LA NOMINA DI CURATORE ALL'EREDITA'
GIACENTE di;
CP_2
rilevato che, dalle allegazioni del ricorrente si evince che i legittimari: moglie e i tre Controparte_3 figli e Controparte_4 Controparte_5 [...]
hanno tutti formalmente rinunziato all'eredità CP_6 del Sig. con atto pubblico, Rep. n. 5741 e CP_2
Racc. n. 3990, del 5.12.2023 a cura del Notaio Per_1
(doc.3), e da certificato storico di famiglia (doc.
[...]
4), rilasciato dal Comune di , non risultato altri CP_1 eredi;
rilevato che gli istanti hanno chiarito che l'apertura della giacenza viene richiesta perché “la ditta individuale
concessionaria di negozio presso il CP_2 Pt_1
(doc.2), è debitrice nei confronti del per Controparte_1 la somma di Euro 10.038,30 a titolo di canoni di concessione non versata dal 01.07.2023 al 31.07.2024, come da dichiarazione ex art 635 c.p.c.”;
rilevato che su tali presupposti il ricorrente chiedeva la apertura della eredità giacente,
rilevato che il Giudice in data 16.10.2024 Invitava, pertanto, parte ricorrente a rivedere la propria istanza, precisando se vi fossero altri chiamati ed eventualmente indicandoli;
inoltre, di specificare l'eventuale presenza di beni da amministrare. Il Giudice precisava, inoltre, che in difetto di precisazioni entro 90 giorni, la presente procedura sarebbe stata da intendersi rinunciata e pertanto estinta;
rilevato che alla data odierna non è pervenuta alcuna risposta da parte del ricorrente;
ritenuto, pertanto, che la apertura richiesta non sia allo stato effettuabile perché l'art. 528 c.c. legittima tale apertura solo quando sussista un chiamato che non abbia accettato la eredità, e non sia nel possesso dei beni ereditari, mentre ai sensi dell'art. 586 c.c., in assenza di successibili l'eredità è vacante ed è devoluta allo Stato,
rilevato che ai sensi dell'art. 586 c.c., l'acquisto da parte dello Stato “opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia”;
rilevato che, in relazione all'istituto dell'eredità vacante, trova applicazione l'art. 1 commi 1008 e 1009 della legge 30.12.2020 che hanno affidato alla Controparte_7 anche la gestione e valorizzazione dei beni devoluti allo
Stato a seguito di eredità vacanti, nonché la disciplina del Decreto interministeriale del 22/06/2022 n. 128 - Min.
Economia e Finanze il cui art. 5 dispone che, ove ricorrano le condizioni di “eredità vacante”, non solo la cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, ma anche “il notaio, l'Amministrazione comunale
e l'Agenzia delle entrate, ove ne vengano a conoscenza per ragioni d'ufficio, devono comunicare all'Agenzia del demanio, entro i successivi trenta giorni e attraverso il sistema di rilevazione dei dati di cui all'articolo 6 dello stesso decreto, gli elementi identificativi dei beni devoluti allo Stato e ogni altra informazione rilevante, ai fini dell'identificazione dei beni stessi”; rilevato che, una volta ricevuta la comunicazione,
l'eredità viene acquisita direttamente dall' CP_7
mediante una procedura autonoma che non richiede la
[...] presenza del curatore, rendendo la sua figura di fatto non necessaria;
ritenuto che tali norme onerino l' Controparte_7 della procedura di liquidazione dei beni della eredità per pagarne i creditori e che la segnalazione della vacanza possa essere fatta direttamente dal ricorrente che è a conoscenza degli elementi identificativi dei beni devoluti allo Stato
(mentre la cancelleria non ne è a conoscenza).
Rilevato, peraltro, che quando la procedura di eredità giacente viene attivata a richiesta di parte e l'eredità risulta senza attivo o comunque senza liquidità, le spese della procedura (compresa la tassa di successione sui beni immobili, il compenso del curatore e il fondo spese sono a carico della parte richiedente, che le dovrà anticiparle fin da subito;
PQM
Rigetta allo stato la istanza.
Padova, il14/04/2025
Il giudice
Cinzia Balletti