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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/04/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 210/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 210/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CECCONI LETIZIA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. GIRIBALDI Controparte_1 C.F._2
GIACOMO ROSARIO
CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 quinquies cpc e trattenuta in decisione all'udienza del 16 aprile 2025:
Per l'attrice : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, accertare e dichiarare la totale ed esclusiva Parte_1 responsabilità ex art. 2043 c.c. del signor , e per l'effetto condannarlo al risarcimento Controparte_1
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni subite dalla signora e Parte_1 derivanti dalla condotta illecita posta in essere nella somma complessiva di €. 71.902,90 ovvero nella somma diversa minore o maggiore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge. In via istruttoria ammettere le prove richieste e non ammesse”;
per il convenuto : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza Controparte_1
disattesa e respinta, per le ragioni tutte di cui alla narrativa che precede ACCERTARE E
DICHIARARE Il deficit nella deambulazione lamentato dall'attrice non riconducibile in via esclusiva pagina 1 di 8 all'evento delittuoso del 19/07/2021; quindi e per l'effetto RITENERE E DICHIARARE Errata la determinazione del risarcimento preteso dall'attrice in conseguenza dell'evento delittuoso del
19/07/2021; conseguentemente RIDETERMINARE La misura del risarcimento medesimo preteso dall'attrice in conseguenza dell'evento delittuoso del 19/07/2021. Spese e compensi di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto notificato in data 23 gennaio 2024, citava dinanzi al Tribunale di Livorno il Parte_1
coniuge e deduceva che la mattina del 19 luglio 2021 verso le ore 7,30 Controparte_1
veniva aggredita dal coniuge, dal quale era separata di fatto, il quale la colpiva con due schiaffi, la faceva cadere a terra e la accoltellava al ginocchio sinistro, alla coscia destra, all'inguine sinistro ed all'addome, con una profondità tale da perforare l'intestino con conseguente peritonite stercoracea.
Deduceva che, a causa dell'aggressione, pativa lesioni personali e domandava in conclusione il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura di euro 76.902,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge.
Deduceva, infine, che l'aggressione dava luogo al procedimento penale, che si concludeva con la sentenza del Tribunale di Livorno n.362 del 12/07/22, che dichiarava colpevole dei Controparte_1
reati di maltrattamento in famiglia e tentato omicidio ai danni della parte civile e Parte_1 condannava il convenuto alla pena di anni 8 e mesi 4 di reclusione ed €. 2.000,00 di ammenda, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della parte civile nella misura che sarà liquidata dal Giudice civile, con previsione di una provvisionale liquidata in via equitativa in €. 5.000,00. La
Corte di Appello di Firenze con sentenza n.3760 del 21/07/23, in accoglimento del concordato prospettato ed in parziale riforma della sentenza n.362/22 del Tribunale di Livorno, rideterminava la pena in anni 5, confermando nel resto la sentenza impugnata.
II. Si costituiva in giudizio il convenuto , il quale contestava che il deficit Controparte_1 nella deambulazione lamentato dall'attrice non era riconducibile in via esclusiva all'evento delittuoso del 19/07/2021 e chiedeva che la liquidazione del danno fosse contenuta rispetto alla domanda dell'attrice.
III. La causa veniva istruita a mezzo delle prove orali e documentali offerte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 16 aprile 2025.
IV. Con ordinanza assunta all'udienza del 14 novembre 2024 il Giudice autorizzava il sequestro conservativo di beni immobili, beni mobili, crediti e strumenti finanziari del convenuto CP_1
pagina 2 di 8 nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento a garanzia e fino alla concorrenza del CP_1
credito di di euro 41.386,00. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'aggressione a mano armata ad opera di ai danni di è già Controparte_1 Parte_1 stata accertata nell'ambito del processo penale, che si è concluso con la sentenza del Tribunale di
Livorno n.362 del 12/07/22.
La sentenza spiega efficacia di giudicato nel presente giudizio civile ai sensi dell'art. 651 I e II comma cpc ed ha accertato, oltre al reato e la riconducibilità dello stesso al convenuto odierno, anche il diritto al risarcimento del danno.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 5660 del 09/03/2018: “La sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il giudice di merito, compiendo un nuovo accertamento sul titolo della responsabilità, aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno - conseguente al suicidio, avvenuto durante il ricovero ospedaliero e in mancanza di adeguate misure preventive adottate dalla struttura sanitaria, di un soggetto affetto da gravi disturbi psichiatrici con tendenze autolesive - rilevando che la sentenza penale di non doversi procedere per estinzione del reato prescritto aveva disposto condanna generica al risarcimento, sebbene da liquidarsi in sede civile)” Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8477 del 05/05/2020: “Nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto- reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli”.
Resta solo da liquidare il danno e a questo scopo è stata svolta la consulenza medico legale del CTU dott. come da relazione in data 8 gennaio 2025. Persona_1 pagina 3 di 8 Venendo alla liquidazione del danno non patrimoniale, causato dalla lesione sofferta del diritto della persona costituzionalmente garantito (diritto alla salute) e sopra accertata, vengono applicati i principi sanciti dalla sentenza della Corte di Cassazione a S.U. n. 26972 dell'11 novembre 2008, secondo cui il danno non patrimoniale, che viene di seguito liquidato nella sua interezza in base alle peculiarità del caso concreto, ricomprende in sé il danno alla salute, inteso come lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale (“danno biologico”), la sofferenza morale patita (“danno morale soggettivo”), il pregiudizio estetico e il danno alla vita di relazione (cd.
“fare a-reddituale”).
Ne consegue che, nel caso di specie e adeguando il risarcimento alle peculiarità del caso concreto, nella liquidazione del danno non patrimoniale, si tiene conto, in base a quanto provato in giudizio, in base alle allegazioni degli elementi di fatto della parte e delle presunzioni semplici ai sensi Parte_1 dell'art. 2729 cc, delle seguenti emergenze probatorie:
la relazione medico legale individua l'invalidità permanente nella misura del 18%;
l'invalidità temporanea nella misura del 100% per giorni 12;
l'invalidità temporanea nella misura del 75% per giorni 60;
l'invalidità temporanea nella misura del 50% per giorni 40;
l'invalidità temporanea nella misura del 25% per giorni 38;
dell'età della persona offesa al momento dell'infortunio anni 62;
della sofferenza morale connessa alla violenza dell'aggressione e agli interventi chirurgici e all'allettamento conseguente;
della sofferenza intima e psichica connessa al danno da reato e al conseguente terrore per la propria incolumità personale;
Il danno non patrimoniale viene liquidato con la valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc e ricorrendo alle Tabelle milanesi edizione 2024 secondo il principio giurisprudenziale sancito dalla sentenza n.12408 del 7 giugno 2011 a mente della quale “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici
pagina 4 di 8 giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la
S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e
2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito”.
A seguito delle peculiarità del caso concreto, evidenziate nei superiori paragrafi, vengono applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale le Tabelle milanesi citate ed il valore del punto di invalidità viene personalizzato, come da insegnamento della giurisprudenza di legittimità espresso, da titolo esemplificativo, dalla sentenza n.15733 del 27 luglio 2015, a mente della quale “in tema di risarcimento del danno alla persona, qualora da un intervento chirurgico di osteosintesi residuino postumi permanenti (nella specie, una zoppia per l'accorciamento dell'arto di cm. 5) più gravi di quelli che, per le modalità della frattura, sarebbero comunque derivati nel caso di esecuzione di intervento a regola d'arte (cm. 2), accertata la maggiore invalidità differenziale nella misura del 5 per cento, non è adeguata la liquidazione del danno effettuata in quella percentuale mediante ricorso alle tabelle predisposte dal
Tribunale di Milano, ove non si provveda alla personalizzazione del valore del punto di invalidità, che tenga conto delle conseguenze della maggiore zoppia sulla vita della paziente, ed in particolare delle sue difficoltà a deambulare in modo autonomo, dell'impedimento allo svolgimento del lavoro dinamico precedentemente espletato, oltre che dello sport praticato in epoca anteriore al sinistro, nonché del maggiore danno estetico causato dalla avvenuta esecuzione di un secondo intervento sul medesimo punto dell'arto”.
In applicazione delle citate Tabelle milanesi (edizione 5 giugno 2024), il danno da invalidità permanente viene liquidato nella misura di euro 68.500 (di cui euro 59.850,00 per invalidità totale, euro 1.200,00 per invalidità temporanea al 100%, euro 4.500,00 per invalidità temporanea al 75%, euro
2.000,00 per invalidità temporanea al 50% ed euro 950,00 euro per invalidità temporanea al 25%).
Viene anche liquidato il danno patrimoniale per un complessivo ammontare di euro 1.830,00, composto dalle spese mediche indicate dal CTU come congrue e necessarie a pagina 18 della relazione nella misura di euro 1.220,00, oltre ad euro 610,00 per la perizia privata redatta dal Dott. Per_2
pagina 5 di 8 Per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, nella liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale deve accordarsi anche, ai sensi degli art. 1223 cc e 2056 cc, la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT, come danno emergente, e gli interessi legali, come danno da lucro cessante.
La determinazione delle due voci di danno viene operata in base a quanto statuito dalle seguenti ordinanze della Corte di Cassazione. Sez. 1 -, Ordinanza n. 8766 del 10/04/2018: “In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, oltre alla svalutazione monetaria(che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (quale lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso”; Sez. 3, Ordinanza n. 2979 del
01/02/2023: “In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso”.
Anche in caso di danno conseguente ad inadempimento contrattuale, configurandosi un debito di valuta come nell'illecito extracontrattuale, sono dovuti le voci della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi del lucro cessante (Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022: “in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli”).
pagina 6 di 8 Procedendo, quindi, all'aggiornamento della liquidazione del danno dalla data delle Tabelle milanesi del giorno 5 giugno 2024 alla data della sentenza, la complessiva somma di euro 70.330,00 viene prima devalutata fino al fatto (euro 61.316,48) e poi rivalutata all'attualità in base agli indici ISTAT fino ad euro 71.249,75 e vengono aggiunti gli interessi legali dal fatto del 19 luglio 2021 sulla somma rivalutata di anno in anno e ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla notifica della citazione del 23 gennaio 2024 alla sentenza nella misura di euro 14.999,31 fino alla liquidazione finale di euro
86.249,06.
Segue la condanna al pagamento degli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Controparte_1
spese di lite a favore di , spese che vengono liquidate nella misura di euro 100,00 per Parte_1
spese ed euro 10.000,00 per onorari di avvocato, ivi incluse le spese per il procedimento cautelare in corso di causa, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
L'attrice, pur essendo stata formalmente invitata all'udienza del 18 settembre 2024 a depositare la nota specifica delle spese anticipate, non ha provveduto e conseguentemente le spese anticipate vengono liquidate nella somma di euro 100,00.
Le spese di CTU, liquidate con decreto del 13 gennaio 2025, vengono definitivamente poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così Controparte_1
provvede:
accoglie la domanda e per l'effetto condanna a pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 86.249,06, oltre al pagamento degli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Controparte_1 Pt_1
la somma di euro 100,00 per spese anticipate ed euro 10.000,00 per onorari di avvocato, ivi
[...]
incluse le spese per il procedimento cautelare in corso di causa, oltre al rimborso delle spese generali,
IVA e CPA come per legge;
pagina 7 di 8 Pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.
Livorno, 17 aprile 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 210/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CECCONI LETIZIA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. GIRIBALDI Controparte_1 C.F._2
GIACOMO ROSARIO
CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 quinquies cpc e trattenuta in decisione all'udienza del 16 aprile 2025:
Per l'attrice : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, accertare e dichiarare la totale ed esclusiva Parte_1 responsabilità ex art. 2043 c.c. del signor , e per l'effetto condannarlo al risarcimento Controparte_1
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni subite dalla signora e Parte_1 derivanti dalla condotta illecita posta in essere nella somma complessiva di €. 71.902,90 ovvero nella somma diversa minore o maggiore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge. In via istruttoria ammettere le prove richieste e non ammesse”;
per il convenuto : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza Controparte_1
disattesa e respinta, per le ragioni tutte di cui alla narrativa che precede ACCERTARE E
DICHIARARE Il deficit nella deambulazione lamentato dall'attrice non riconducibile in via esclusiva pagina 1 di 8 all'evento delittuoso del 19/07/2021; quindi e per l'effetto RITENERE E DICHIARARE Errata la determinazione del risarcimento preteso dall'attrice in conseguenza dell'evento delittuoso del
19/07/2021; conseguentemente RIDETERMINARE La misura del risarcimento medesimo preteso dall'attrice in conseguenza dell'evento delittuoso del 19/07/2021. Spese e compensi di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto notificato in data 23 gennaio 2024, citava dinanzi al Tribunale di Livorno il Parte_1
coniuge e deduceva che la mattina del 19 luglio 2021 verso le ore 7,30 Controparte_1
veniva aggredita dal coniuge, dal quale era separata di fatto, il quale la colpiva con due schiaffi, la faceva cadere a terra e la accoltellava al ginocchio sinistro, alla coscia destra, all'inguine sinistro ed all'addome, con una profondità tale da perforare l'intestino con conseguente peritonite stercoracea.
Deduceva che, a causa dell'aggressione, pativa lesioni personali e domandava in conclusione il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura di euro 76.902,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge.
Deduceva, infine, che l'aggressione dava luogo al procedimento penale, che si concludeva con la sentenza del Tribunale di Livorno n.362 del 12/07/22, che dichiarava colpevole dei Controparte_1
reati di maltrattamento in famiglia e tentato omicidio ai danni della parte civile e Parte_1 condannava il convenuto alla pena di anni 8 e mesi 4 di reclusione ed €. 2.000,00 di ammenda, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della parte civile nella misura che sarà liquidata dal Giudice civile, con previsione di una provvisionale liquidata in via equitativa in €. 5.000,00. La
Corte di Appello di Firenze con sentenza n.3760 del 21/07/23, in accoglimento del concordato prospettato ed in parziale riforma della sentenza n.362/22 del Tribunale di Livorno, rideterminava la pena in anni 5, confermando nel resto la sentenza impugnata.
II. Si costituiva in giudizio il convenuto , il quale contestava che il deficit Controparte_1 nella deambulazione lamentato dall'attrice non era riconducibile in via esclusiva all'evento delittuoso del 19/07/2021 e chiedeva che la liquidazione del danno fosse contenuta rispetto alla domanda dell'attrice.
III. La causa veniva istruita a mezzo delle prove orali e documentali offerte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 16 aprile 2025.
IV. Con ordinanza assunta all'udienza del 14 novembre 2024 il Giudice autorizzava il sequestro conservativo di beni immobili, beni mobili, crediti e strumenti finanziari del convenuto CP_1
pagina 2 di 8 nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento a garanzia e fino alla concorrenza del CP_1
credito di di euro 41.386,00. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'aggressione a mano armata ad opera di ai danni di è già Controparte_1 Parte_1 stata accertata nell'ambito del processo penale, che si è concluso con la sentenza del Tribunale di
Livorno n.362 del 12/07/22.
La sentenza spiega efficacia di giudicato nel presente giudizio civile ai sensi dell'art. 651 I e II comma cpc ed ha accertato, oltre al reato e la riconducibilità dello stesso al convenuto odierno, anche il diritto al risarcimento del danno.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 5660 del 09/03/2018: “La sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il giudice di merito, compiendo un nuovo accertamento sul titolo della responsabilità, aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno - conseguente al suicidio, avvenuto durante il ricovero ospedaliero e in mancanza di adeguate misure preventive adottate dalla struttura sanitaria, di un soggetto affetto da gravi disturbi psichiatrici con tendenze autolesive - rilevando che la sentenza penale di non doversi procedere per estinzione del reato prescritto aveva disposto condanna generica al risarcimento, sebbene da liquidarsi in sede civile)” Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8477 del 05/05/2020: “Nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto- reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli”.
Resta solo da liquidare il danno e a questo scopo è stata svolta la consulenza medico legale del CTU dott. come da relazione in data 8 gennaio 2025. Persona_1 pagina 3 di 8 Venendo alla liquidazione del danno non patrimoniale, causato dalla lesione sofferta del diritto della persona costituzionalmente garantito (diritto alla salute) e sopra accertata, vengono applicati i principi sanciti dalla sentenza della Corte di Cassazione a S.U. n. 26972 dell'11 novembre 2008, secondo cui il danno non patrimoniale, che viene di seguito liquidato nella sua interezza in base alle peculiarità del caso concreto, ricomprende in sé il danno alla salute, inteso come lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale (“danno biologico”), la sofferenza morale patita (“danno morale soggettivo”), il pregiudizio estetico e il danno alla vita di relazione (cd.
“fare a-reddituale”).
Ne consegue che, nel caso di specie e adeguando il risarcimento alle peculiarità del caso concreto, nella liquidazione del danno non patrimoniale, si tiene conto, in base a quanto provato in giudizio, in base alle allegazioni degli elementi di fatto della parte e delle presunzioni semplici ai sensi Parte_1 dell'art. 2729 cc, delle seguenti emergenze probatorie:
la relazione medico legale individua l'invalidità permanente nella misura del 18%;
l'invalidità temporanea nella misura del 100% per giorni 12;
l'invalidità temporanea nella misura del 75% per giorni 60;
l'invalidità temporanea nella misura del 50% per giorni 40;
l'invalidità temporanea nella misura del 25% per giorni 38;
dell'età della persona offesa al momento dell'infortunio anni 62;
della sofferenza morale connessa alla violenza dell'aggressione e agli interventi chirurgici e all'allettamento conseguente;
della sofferenza intima e psichica connessa al danno da reato e al conseguente terrore per la propria incolumità personale;
Il danno non patrimoniale viene liquidato con la valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc e ricorrendo alle Tabelle milanesi edizione 2024 secondo il principio giurisprudenziale sancito dalla sentenza n.12408 del 7 giugno 2011 a mente della quale “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici
pagina 4 di 8 giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la
S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e
2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito”.
A seguito delle peculiarità del caso concreto, evidenziate nei superiori paragrafi, vengono applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale le Tabelle milanesi citate ed il valore del punto di invalidità viene personalizzato, come da insegnamento della giurisprudenza di legittimità espresso, da titolo esemplificativo, dalla sentenza n.15733 del 27 luglio 2015, a mente della quale “in tema di risarcimento del danno alla persona, qualora da un intervento chirurgico di osteosintesi residuino postumi permanenti (nella specie, una zoppia per l'accorciamento dell'arto di cm. 5) più gravi di quelli che, per le modalità della frattura, sarebbero comunque derivati nel caso di esecuzione di intervento a regola d'arte (cm. 2), accertata la maggiore invalidità differenziale nella misura del 5 per cento, non è adeguata la liquidazione del danno effettuata in quella percentuale mediante ricorso alle tabelle predisposte dal
Tribunale di Milano, ove non si provveda alla personalizzazione del valore del punto di invalidità, che tenga conto delle conseguenze della maggiore zoppia sulla vita della paziente, ed in particolare delle sue difficoltà a deambulare in modo autonomo, dell'impedimento allo svolgimento del lavoro dinamico precedentemente espletato, oltre che dello sport praticato in epoca anteriore al sinistro, nonché del maggiore danno estetico causato dalla avvenuta esecuzione di un secondo intervento sul medesimo punto dell'arto”.
In applicazione delle citate Tabelle milanesi (edizione 5 giugno 2024), il danno da invalidità permanente viene liquidato nella misura di euro 68.500 (di cui euro 59.850,00 per invalidità totale, euro 1.200,00 per invalidità temporanea al 100%, euro 4.500,00 per invalidità temporanea al 75%, euro
2.000,00 per invalidità temporanea al 50% ed euro 950,00 euro per invalidità temporanea al 25%).
Viene anche liquidato il danno patrimoniale per un complessivo ammontare di euro 1.830,00, composto dalle spese mediche indicate dal CTU come congrue e necessarie a pagina 18 della relazione nella misura di euro 1.220,00, oltre ad euro 610,00 per la perizia privata redatta dal Dott. Per_2
pagina 5 di 8 Per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, nella liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale deve accordarsi anche, ai sensi degli art. 1223 cc e 2056 cc, la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT, come danno emergente, e gli interessi legali, come danno da lucro cessante.
La determinazione delle due voci di danno viene operata in base a quanto statuito dalle seguenti ordinanze della Corte di Cassazione. Sez. 1 -, Ordinanza n. 8766 del 10/04/2018: “In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, oltre alla svalutazione monetaria(che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (quale lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso”; Sez. 3, Ordinanza n. 2979 del
01/02/2023: “In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso”.
Anche in caso di danno conseguente ad inadempimento contrattuale, configurandosi un debito di valuta come nell'illecito extracontrattuale, sono dovuti le voci della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi del lucro cessante (Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022: “in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli”).
pagina 6 di 8 Procedendo, quindi, all'aggiornamento della liquidazione del danno dalla data delle Tabelle milanesi del giorno 5 giugno 2024 alla data della sentenza, la complessiva somma di euro 70.330,00 viene prima devalutata fino al fatto (euro 61.316,48) e poi rivalutata all'attualità in base agli indici ISTAT fino ad euro 71.249,75 e vengono aggiunti gli interessi legali dal fatto del 19 luglio 2021 sulla somma rivalutata di anno in anno e ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla notifica della citazione del 23 gennaio 2024 alla sentenza nella misura di euro 14.999,31 fino alla liquidazione finale di euro
86.249,06.
Segue la condanna al pagamento degli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Controparte_1
spese di lite a favore di , spese che vengono liquidate nella misura di euro 100,00 per Parte_1
spese ed euro 10.000,00 per onorari di avvocato, ivi incluse le spese per il procedimento cautelare in corso di causa, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
L'attrice, pur essendo stata formalmente invitata all'udienza del 18 settembre 2024 a depositare la nota specifica delle spese anticipate, non ha provveduto e conseguentemente le spese anticipate vengono liquidate nella somma di euro 100,00.
Le spese di CTU, liquidate con decreto del 13 gennaio 2025, vengono definitivamente poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così Controparte_1
provvede:
accoglie la domanda e per l'effetto condanna a pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 86.249,06, oltre al pagamento degli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Controparte_1 Pt_1
la somma di euro 100,00 per spese anticipate ed euro 10.000,00 per onorari di avvocato, ivi
[...]
incluse le spese per il procedimento cautelare in corso di causa, oltre al rimborso delle spese generali,
IVA e CPA come per legge;
pagina 7 di 8 Pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.
Livorno, 17 aprile 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
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