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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/02/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 201/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 201/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Gemignani ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Capezzano Pianore (LU) in via Sarzanese n. 121 1°p.
APPELLANTE contro rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Quintavalli ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Barga (LU) in via Roma
n. 7
APPELLATO
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti: per parte appellante Parte_1
“si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello:
a) Voglia concedere la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza
RG 901/2023 del Tribunale di Lucca;
b) Previa integrazione dell'istruttoria con anche, se del caso, una nuova CTU ed in ogni caso con gli accertamenti d'ufficio già richiesti, voglia riformare integralmente la sentenza di primo grado, respingendo la domanda del ricorrente, siccome il riconoscimento di paternità non è nell'interesse del minore.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambe le fasi di giudizio.
c) Nella denegata ipotesi che la Corte ritenga di confermare la sentenza in punto di riconoscimento, si chiede la riforma della sentenza in punto di affido del minore e pertanto così si conclude: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello disporre
l'affidamento in via esclusiva alla madre ferma restando la statuizione sulle modalità degli incontri del minore con il padre con un calendario di avvicinamento il più possibile graduale, tenuto conto delle condizioni di , Per_1 ed in luogo idoneo e protetto alla presenza degli assistenti sociali”.
d) Sempre nella denegata ipotesi di cui sopra, si chiede altresì che il ricorrente venga condannato a corrispondere un assegno di mantenimento nella misura di € 350,00 rivalutabile secondo indice Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie
Il tutto con vittoria di spese.” per parte appellata CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze rigettare l'impugnazione avanzata dalla sig.ra avverso la sentenza del Tribunale di Luca n°901/2023, rep. Parte_1
1847/2023, emessa il 12.09.2023, e confermare tale sentenza con vittoria di spese
e compensi di questo grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale Ordinario di Lucca, con sentenza n. 901/2023, pubblicata il 14 settembre 2023, a definizione del giudizio di primo grado n. R.G. 570/2020 così disponeva:
“1) accoglie la domanda di riconoscimento del figlio minore da parte Persona_2 di Parte_2
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla relativa annotazione sull'atto di nascita del minore nato a [...] il Persona_2
31.08.2016 e alle ulteriori incombenze di legge;
3) dispone che il minore, a seguito del riconoscimento del padre, assuma il cognome osposto a quello della madre;
CP_1 4) dispone come in parte motiva quanto all'affidamento, collocamento e regime di visita del minore;
5) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il pagamento di una somma mensile pari ad euro 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Pone definitivamente a carico delle parti, in solido, tra loro le spese di ctu.
Si comunichi all'Ufficiale dello Stato civile territorialmente competente.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.”
Il Tribunale premetteva che con ricorso ex art. 250 c.c., chiedeva CP_1 che, con sentenza che tenesse luogo del consenso mancante della parte resistente, venisse accertato e dichiarato che è suo figlio legittimo, ordinando Persona_2 all'Ufficiale di stato civile di trascrivere la emananda sentenza nonché disporre l'aggiunzione del cognome a quello della madre. Il ricorrente chiedeva un CP_1 contributo di somma mensile di euro 200,00 oltre a quanto dovuto per le spese straordinarie. Si costituiva che non contestava lo status di padre Parte_1 biologico del ricorrente, opponendosi però al riconoscimento in quanto contrario all'interesse del minore e in denegata ipotesi chiedeva che l'avvicinamento tra il minore e il padre fosse graduale e che quest'ultimo venisse condannato al pagamento di un contributo al mantenimento pari ad euro 350,00 oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie e altresì al pagamento degli arretrati dalla nascita alla sentenza o, in ulteriore subordine, dal deposito della domanda giudiziale alla sentenza. La causa veniva istruita attraverso una ctu. Ciò premesso, il giudice accoglieva la domanda di riconoscimento, non essendo emerse circostanze contrarie all'interesse del minore dall'istruttoria espletata. In particolare, faceva proprie le conclusioni del ctu. Il giudice inoltre riteneva che le censure mosse dalla non inficiassero in alcun modo la validità delle Per_2 conclusioni a cui era pervenuto il perito in quanto le espressioni colloquiali dal medesimo utilizzate in occasioni di alcuni incontri non erano sintomatiche di un atteggiamento ostile nei confronti della resistente dovendo essere calate nel contesto delle operazioni peritali e di un tentativo del ctu di sollecitare entrambe le parti ad assumere un comportamento pienamente collaborativo. Non riteneva poi che nello svolgimento del suo incarico si fosse discostato dal principio informatore dell'attività peritale e cioè fornire al giudicante oggettivi elementi di valutazione sulla base delle sue competenze tecniche. Accolta la domanda di riconoscimento, il Collegio determinava nella somma di € 250,00 il mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie, poi ulteriormente disponendo: affidamento del minore ai servizi sociali per almeno un anno;
collocamento del minore presso la madre;
organizzazione di incontri assistiti padre figlio presso l'abitazione della nonna paterna, dove vive il padre, anche in sua presenza (N.D.R.della nonna), per almeno due mesi con predisposizione di un dettagliato calendario degli stessi che il giudice provvedeva ad illustrare richiamando interamente le indicazioni del ctu che suggeriva un regime di visite che seguisse un criterio di gradualità nella frequenza (N.D.R. v. pp.
4-5 della sentenza di primo grado). Prevedeva inoltre, al termine dell'affido ai servizi sociali, l'affidamento in via condivisa con collocamento presso l'abitazione della madre e proseguimento del calendario stabilito, invitando i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno personale e l'attivazione di un percorso di sostegno al ruolo genitoriale da genitore separato. Il Collegio accoglieva poi la domanda del ricorrente di aggiungere il proprio cognome posposto a quello della madre in quanto conforme agli interessi del minore potendo, data la tenera età, maturare il percorso che ha portato al suo riconoscimento paterno. Infine, dichiarava la inammissibilità della domanda di parte resistente di restituzione delle somme anticipate a titolo di mantenimento del figlio, esulando dall'ambito del procedimento speciale ed azionabile invece con l'ordinario giudizio di cognizione.
Così deciso, statuiva come da dispositivo soprariportato.
Impugna sulla base dei seguenti motivi: Parte_1
1) Mancata motivazione sulla reiezione delle istanze istruttorie
La sostiene che il giudice ha tenuto conto unicamente delle risultanze Per_2 della ctu aderendovi acriticamente e non motivando in ordine alle numerose censure mosse dalla stessa non solo nel metodo ma anche nel merito e neppure ha motivato in ordine al rigetto delle istanze istruttorie: in particolare a parte la richiesta di rinnovazione della perizia con la sostituzione del ctu, la ha Per_2 reiterato più volte al Tribunale istanze affinché fossero svolti accertamenti d'ufficio sul sulla sua famiglia e sul luogo di abitazione. In particolare, la CP_1 Per_2 si concentra sulle criticità della famiglia del quindi abitazione, problemi di CP_1 salute della madre e problemi di salute, economici e relazionali del padre, morto in corso di perizia per causa ignota. Dunque, alla luce di questo, la ritiene Per_2 che il Tribunale avrebbe dovuto demandare ai Servizi Sociali di accertarsi sull'ambiente e le condizioni familiari in cui si troverà inserito il figlio . Chiede Per_1 per questo motivo un necessario supplemento istruttorio e quindi insiste in tutte le istanze già avanzate in primo grado.
2) Errata valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento
Indici di valutazione necessari ai fini del giudizio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento sono ad esempio la mancanza di interesse del genitore dalla nascita e un comportamento gravemente violento ed immaturo.
Secondo parte appellante, il Tribunale non ha effettuato alcun accertamento delegandolo al ctu che già dopo il primo incontro ha immediatamente deciso che il riconoscimento era nell'interesse del minore mentre quello che emerge dalle risultanze probatorie è altro, non avendo, dunque, il ctu approfondito in maniera corretta l'indagine sulla situazione del CP_1
3) Sull'affidamento del minore ai Servizi Sociali per un anno, motivo: errata valutazione delle prove
Per tutti questi motivi contesta l'affidamento al Servizio sociale in quanto punitivo nei confronti della madre e totalmente ingiustificato.
4) Sulla somma stabilita per il mantenimento
Infine, la contesta la somma stabilita per il mantenimento considerato il Per_2 caro vita e il fatto che comunque nessuna somma è ancora pervenuta per il mantenimento di . Per_1
Si costituisce contestando tutto quanto ex adverso proposto ed in CP_1 particolare eccependo la tardività delle istanze di approfondimento dell'istruttoria avanzate dalla e comunque ritenendo sufficiente la ctu che è stata Per_2 disposta in primo grado alla quale il giudice ha aderito non solo riportando le conclusioni ma motivando e spiegando le ragioni del suo accoglimento. Ciò posto, in relazione al riconoscimento, il riporta la sua versione dei fatti partendo CP_1 anche dalla relazione peritale che ha tenuto conto della impreparazione di entrambi i genitori, attesa la giovane età e del fatto che la è stata aiutata dalla nonna Per_2 materna e dal padre biologico e che il si è occupato del bimbo e che non CP_1
l'ha riconosciuto inizialmente perché aveva preso coscienza del fatto che non era quello che voleva la Prosegue il affermando che il Tribunale ha Per_2 CP_1 effettuato un bilanciamento di interessi nel decidere di accogliere la domanda di riconoscimento e che il perito non ha deciso immediatamente che il era in CP_1 grado di fare il padre ma solamente all'esito di un approfondito lavoro fatto di più incontri. Contesta poi tutto quello che riguarda la sua situazione familiare che riconosce essere stata difficile;
egli è comunque consapevole del ruolo genitoriale che chiede di potere svolgere;
circa i messaggi riportati da controparte li ricollega ad un momento difficile caratterizzato da un clima agitato da entrambe le parti.
Circa la situazione lavorativa fa presente che in primo grado ha depositato le sue buste paga e poi che nella memoria conclusionale di aprile 2023 ha specificato di avere un contratto a tempo indeterminato presso una cooperativa di servizi. Inoltre, la situazione personale e relazionale del minore è stata valutata con scrupolo professionale dal ctu e comunque il on comprende in che modo l'invalidità CP_1 del bambino potrebbe ostare al riconoscimento.
Alla udienza del 21 giugno 2024 le parti concludevano e la Corte tratteneva la causa in decisione con termini abbreviati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che l'odierna appellante non ha censurato la parte della sentenza che ha dichiarato inammissibile la domanda di restituzione degli arretrati a titolo di mantenimento. Tale capo deve dunque considerarsi non devoluto alla cognizione della Corte di Appello di Firenze e passato in giudicato ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.. Sempre in via preliminare, si dà atto che l'odierna appellante ha rinunciato alla istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata in quanto erroneamente inserita nell'atto di appello come da dichiarazione di cui al 2 febbraio 2024 e, infine, che la produzione documentale
(relazione degli insegnanti del minore) di cui alla udienza del 21 giugno 2024 è da ritenersi irrilevante ai fini del decidere in quanto superata dalla relazione depositata dai Servizi Sociali che hanno provveduto ad incontrare gli insegnanti e di cui si dirà infra.
Ciò posto, l'appello deve essere deciso come segue.
- Sull'accoglimento della domanda di riconoscimento ritiene che l'accoglimento della domanda di riconoscimento non Parte_1 sia stato supportato da un adeguato quadro probatorio avendo il primo giudice aderito acriticamente alle conclusioni del perito, ritenendo che le censure da lei mosse non inficiassero la validità delle conclusioni, senza pronunciarsi sulle istanze istruttorie e sugli ulteriori accertamenti richiesti neppure motivando in ordine alla loro necessità. Quanto asserito non corrisponde al vero. Una volta depositata la relazione del CTU, il Tribunale di Lucca ha ritenuto di avere a disposizione tutto il materiale necessario per trattenere la causa in decisione, ritenendo di non dover svolgere una ulteriore attività istruttoria e specificamente motivando tale decisione, come si legge nel provvedimento di scioglimento della riserva del 05.07.2021 nel quale viene rigettata l'istanza di sostituzione del CTU “in considerazione della esaustività della relazione peritale che pare congruamente motivata sulla base di approfonditi accertamenti”. La decisione di non proseguire nella istruttoria veniva poi ribadita anche alla udienza del 09.03.2022 a dimostrazione del fatto che, nel corso del giudizio di primo grado, il tema della esaustività e completezza della istruttoria svolta era stato, a differenza di quanto censurato, trattato in maniera approfondita dal giudice nel contraddittorio delle parti. Anche l'altra doglianza non può ritenersi fondata. Infatti, nella sentenza impugnata, il Tribunale di Lucca, ha, prima, riportato espressamente un lungo estratto delle conclusioni alle quali era giunto il Dott. e, poi, ha Persona_3 motivato sul perché le critiche alle modalità di indagine del CTU non potevano inficiare la validità di tali conclusioni.
La lamentela, sempre mossa della difesa della controparte, che il Tribunale di Lucca non ha promosso d'ufficio accertamenti sul sig. sulla sua famiglia e sul CP_1 suo luogo di abitazione è superata dal supplemento istruttorio disposto in questo grado di giudizio. Infatti, con l'ordinanza del 4 aprile 2024, a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 22 marzo 2024, questa Corte riteneva opportuno, per una migliore istruttoria e attesa la risalenza delle indagini peritali, invitare i
Servizi Sociali affidatari a compiere una indagine sul nucleo familiare della madre e del padre anche mediante accesso e descrizione delle rispettive abitazioni e a depositare relativa relazione oltre che comparire alla udienza fissata.
Venendo a esaminare il motivo di appello relativo alla inopportunità del riconoscimento da parte del padre biologico si rileva quanto segue. Parte appellante asserisce che il ctu ha errato nel valutare la rispondenza dell'accoglimento della domanda all'interesse del minore e di conseguenza parimenti in errore il primo giudice che vi ha aderito. È opportuno, dunque, esaminare le risultanze probatorie della perizia svolta dal dott. Dalla lettura integrale, la relazione svolta Per_3 risulta essere chiara, attenta e dettagliata. Preliminarmente, il ctu ha provveduto a stilare un calendario di incontri sia con la madre che con il padre
(congiuntamente e disgiuntamente) nonché ha disposto l'ascolto dei nonni materni e paterni. Dopo questi colloqui ha comunque ritenuto necessaria una valutazione ulteriore del “proprio in considerazione delle dichiarazioni rese dalla signora CP_1
” a differenza da quanto asserito dalla stessa per cui il perito Parte_1 avrebbe deciso dell'accoglimento della domanda già dopo il primo incontro con il v. p. 11, atto introduttivo). Ha così valutato le sue capacità, il suo quoziente CP_1 intellettivo e ha disposto una visita psichiatrica ritenendo che “la richiesta di maggiori accertamenti sembrava necessaria per approfondire le tematiche di personalità e le presunte reazioni del signor nei confronti del figlio, descritte CP_1 dalla madre”. Peraltro, lo stesso perito, una volta individuato la scelta del reattivo nel WAIS IV, ha sottoposto tale scelta alla approvazione dei CCTTPP che concordavano, anche in ordine al nome del professionista psichiatra da lui indicato, salvo poi, alla luce delle conclusioni dell'elaborato, muovere delle critiche a tale metodo. Entrando nel merito della questione, la si sofferma sulla Per_2 situazione personale e relazionale del emersa dalla ctu e di cui comunque CP_1 si prende atto. Il diritto del genitore al riconoscimento del figlio può venire meno in presenza di motivi gravi ed irreversibili tali da far ritenere che il riconoscimento stesso sia contrario allo sviluppo psicofisico del minore. Il vissuto di un individuo che ovviamente ne condiziona la crescita personale, comunque non lo definisce in maniera assoluta. Così facendo si sosterrebbe l'idea che nessuna persona ha la capacità di autodefinirsi e di emanciparsi dal proprio passato. È dunque necessario partire dalla situazione familiare del correttamente analizzata dal perito e CP_1 però non porla a fondamento assoluto di una decisione contraria al riconoscimento.
Non si ritiene che le dipendenze del padre, morto nelle more del procedimento, siano rilevanti ai fini del decidere così come neppure il quoziente intellettivo del
Dall'elaborato peritale è emersa invece una relazione altamente conflittuale CP_1 tra il e la entrambi all'epoca molto giovani e una carenza della CP_1 Per_2 funzione triadica in capo alla madre cioè la capacità di vedere il bambino in una relazione dove esiste un terzo. La sostiene, nelle censure mosse alla ctu, Per_2 che il perito si sia concentrato esclusivamente su tale funzione triadica mentre in realtà si ritiene che con questa affermazione sia stata solo evidenziata la forte resistenza della madre al riconoscimento e non una sua inadeguatezza quale figura genitoriale. Alla luce della relazione depositata dai servizi sociali in questo grado di giudizio, si ritiene che la ricostruzione prospettata dalla non sia più Per_2 aderente alla realtà: il ha cambiato casa, vive con la madre, svolge una CP_1 attività lavorativa a tempo indeterminato e, seppur non ha avuto contatti con il figlio, ha riferito di essere in attesa di una attivazione da parte dei servizi per gli incontri protetti, non opponendo alcun tipo di resistenza. I servizi hanno incontrato, separatamente, madre e padre per un primo colloquio conoscitivo e successivamente hanno proceduto alla visita domiciliare nelle rispettive abitazioni, ad un incontro con la neuropsichiatra responsabile Controparte_2 che ha ritenuto necessario, prima della attivazione degli incontri protetti, iniziare un percorso di sostegno personale e di coppia per entrambi i genitori ed inoltre hanno partecipato ad un incontro con la scuola frequentata da , in Per_1 particolare con la dirigente scolastica e l'insegnante coordinatrice di classe e successivamente con tutte le insegnanti di classe alla presenza della madre. Per quanto riguarda il minore, soffre di un disturbo del linguaggio espressivo di Per_1 tipo fonetico-fonologico con importanti difficoltà morfo-sintattiche cui, con la crescita, si è associata una difficoltà sul versante comportamentale di tipo impulsivo e oppositorio e difficoltà nella regolazione emotiva come attestato dalla dott.ssa (v. doc. 13, allegato ricorso in appello), con conseguente CP_2 riconoscimento di invalidità di cui alla legge n. 104/1992 e diritto ad un insegnante di sostegno. Dal colloquio con le insegnanti è emerso che il bambino è migliorato, riesce a relazionarsi in modo più adeguato con gli altri bambini. Alla udienza del
21 giugno 2024 era poi presente la dott.ssa del Servizio Sociale affidatario che Per_4 ha sottolineato la adeguatezza del quale figura genitoriale all'esito della CP_1 relazione soprarichiamata. Ciò posto questo Collegio ritiene sussistenti i presupposti per il riconoscimento attesa la rispondenza di quest'ultimo agli interessi del minore, a conferma di quanto già deciso dal primo giudice.
- Sull' affidamento del minore ai Servizi Sociali
L'odierna appellante sostiene che la decisione di affidare ai Servizi Sociali Per_1 per un anno sia stata dettata dal fatto che il ctu, nell'analizzare le funzioni genitoriali, abbia ritenuto la carente della funzione triadica cioè la Per_2 capacità di vedere il bambino in una relazione dove esiste un terzo. In realtà
l'affidamento ai Servizi è un provvedimento resosi opportuno nell'interesse superiore del minore che, anche stante la situazione sopra descritta, necessita di un graduale avvicinamento al padre che sia monitorato da professionisti, per garantire un adattamento che sia il meno destabilizzante possibile per . Esso Per_1 deve pertanto essere confermato. - Sulla somma stabilita per il mantenimento
Questo Collegio ritiene superata la censura relativa alla mancata corresponsione del mantenimento in quanto alla udienza del 22 marzo 2024 è emerso che non era stato fornito alla parte l'iban necessario al versamento che è stato poi prontamente depositato dal procuratore della e alla udienza del 21 giugno 2024 il Per_2 ha rappresentato di star corrispondendo il mantenimento. Ciò posto, si CP_1 ritiene che la somma disposta in primo grado non sia più congrua e rispondente alla situazione attuale. Lo stesso ha dato atto che nel giugno 2022 è stato CP_1 assunto a tempo indeterminato nella medesima azienda presso cui svolgeva già attività lavorativa (G. Fanin Soc. Cooperativa) e dunque, seppur rimanendo nel medesimo inquadramento come dallo stesso affermato, ha comunque acquisito una stabilità lavorativa, dapprima mancante, e peraltro non è onerato di un canone di locazione posto che la abitazione presso cui risiede con la madre è di proprietà di quest'ultima. Tali circostanze consentono di rideterminare la somma disposta dal Tribunale fissando il quantum in € 350,00 in accoglimento della domanda della appellante. L'obbligo di corrispondere il contributo al mantenimento nella misura sopra stabilita decorrerà dalla pubblicazione della presente sentenza atteso che i motivi che giustificano l'aumento sono da ricollegare a circostanze intervenute nelle more del procedimento.
L'appello deve essere quindi deciso come sopra dovendosi quindi anche confermare l'aggiunta del cognome l minore, posposto a quello della madre. CP_1
In ossequio al principio per cui il giudice di appello, quando riforma totalmente o parzialmente la sentenza di primo grado, dispone d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite, quale conseguenza della pronuncia di merito, rilevata la natura e il tenore della decisione nonché la parziale soccombenza reciproca, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
ACCOGLIE parzialmente l'appello come in atti proposto da e per Parte_1
l'effetto riforma la sentenza n. 901/2023 del Tribunale Ordinario di Lucca stabilendo in € 350, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza;
COMPENSA tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Firenze, 10 febbraio 2025 La Presidente rel.
Isabella Mariani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 201/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Gemignani ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Capezzano Pianore (LU) in via Sarzanese n. 121 1°p.
APPELLANTE contro rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Quintavalli ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Barga (LU) in via Roma
n. 7
APPELLATO
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti: per parte appellante Parte_1
“si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello:
a) Voglia concedere la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza
RG 901/2023 del Tribunale di Lucca;
b) Previa integrazione dell'istruttoria con anche, se del caso, una nuova CTU ed in ogni caso con gli accertamenti d'ufficio già richiesti, voglia riformare integralmente la sentenza di primo grado, respingendo la domanda del ricorrente, siccome il riconoscimento di paternità non è nell'interesse del minore.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambe le fasi di giudizio.
c) Nella denegata ipotesi che la Corte ritenga di confermare la sentenza in punto di riconoscimento, si chiede la riforma della sentenza in punto di affido del minore e pertanto così si conclude: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello disporre
l'affidamento in via esclusiva alla madre ferma restando la statuizione sulle modalità degli incontri del minore con il padre con un calendario di avvicinamento il più possibile graduale, tenuto conto delle condizioni di , Per_1 ed in luogo idoneo e protetto alla presenza degli assistenti sociali”.
d) Sempre nella denegata ipotesi di cui sopra, si chiede altresì che il ricorrente venga condannato a corrispondere un assegno di mantenimento nella misura di € 350,00 rivalutabile secondo indice Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie
Il tutto con vittoria di spese.” per parte appellata CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze rigettare l'impugnazione avanzata dalla sig.ra avverso la sentenza del Tribunale di Luca n°901/2023, rep. Parte_1
1847/2023, emessa il 12.09.2023, e confermare tale sentenza con vittoria di spese
e compensi di questo grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale Ordinario di Lucca, con sentenza n. 901/2023, pubblicata il 14 settembre 2023, a definizione del giudizio di primo grado n. R.G. 570/2020 così disponeva:
“1) accoglie la domanda di riconoscimento del figlio minore da parte Persona_2 di Parte_2
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla relativa annotazione sull'atto di nascita del minore nato a [...] il Persona_2
31.08.2016 e alle ulteriori incombenze di legge;
3) dispone che il minore, a seguito del riconoscimento del padre, assuma il cognome osposto a quello della madre;
CP_1 4) dispone come in parte motiva quanto all'affidamento, collocamento e regime di visita del minore;
5) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il pagamento di una somma mensile pari ad euro 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Pone definitivamente a carico delle parti, in solido, tra loro le spese di ctu.
Si comunichi all'Ufficiale dello Stato civile territorialmente competente.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.”
Il Tribunale premetteva che con ricorso ex art. 250 c.c., chiedeva CP_1 che, con sentenza che tenesse luogo del consenso mancante della parte resistente, venisse accertato e dichiarato che è suo figlio legittimo, ordinando Persona_2 all'Ufficiale di stato civile di trascrivere la emananda sentenza nonché disporre l'aggiunzione del cognome a quello della madre. Il ricorrente chiedeva un CP_1 contributo di somma mensile di euro 200,00 oltre a quanto dovuto per le spese straordinarie. Si costituiva che non contestava lo status di padre Parte_1 biologico del ricorrente, opponendosi però al riconoscimento in quanto contrario all'interesse del minore e in denegata ipotesi chiedeva che l'avvicinamento tra il minore e il padre fosse graduale e che quest'ultimo venisse condannato al pagamento di un contributo al mantenimento pari ad euro 350,00 oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie e altresì al pagamento degli arretrati dalla nascita alla sentenza o, in ulteriore subordine, dal deposito della domanda giudiziale alla sentenza. La causa veniva istruita attraverso una ctu. Ciò premesso, il giudice accoglieva la domanda di riconoscimento, non essendo emerse circostanze contrarie all'interesse del minore dall'istruttoria espletata. In particolare, faceva proprie le conclusioni del ctu. Il giudice inoltre riteneva che le censure mosse dalla non inficiassero in alcun modo la validità delle Per_2 conclusioni a cui era pervenuto il perito in quanto le espressioni colloquiali dal medesimo utilizzate in occasioni di alcuni incontri non erano sintomatiche di un atteggiamento ostile nei confronti della resistente dovendo essere calate nel contesto delle operazioni peritali e di un tentativo del ctu di sollecitare entrambe le parti ad assumere un comportamento pienamente collaborativo. Non riteneva poi che nello svolgimento del suo incarico si fosse discostato dal principio informatore dell'attività peritale e cioè fornire al giudicante oggettivi elementi di valutazione sulla base delle sue competenze tecniche. Accolta la domanda di riconoscimento, il Collegio determinava nella somma di € 250,00 il mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie, poi ulteriormente disponendo: affidamento del minore ai servizi sociali per almeno un anno;
collocamento del minore presso la madre;
organizzazione di incontri assistiti padre figlio presso l'abitazione della nonna paterna, dove vive il padre, anche in sua presenza (N.D.R.della nonna), per almeno due mesi con predisposizione di un dettagliato calendario degli stessi che il giudice provvedeva ad illustrare richiamando interamente le indicazioni del ctu che suggeriva un regime di visite che seguisse un criterio di gradualità nella frequenza (N.D.R. v. pp.
4-5 della sentenza di primo grado). Prevedeva inoltre, al termine dell'affido ai servizi sociali, l'affidamento in via condivisa con collocamento presso l'abitazione della madre e proseguimento del calendario stabilito, invitando i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno personale e l'attivazione di un percorso di sostegno al ruolo genitoriale da genitore separato. Il Collegio accoglieva poi la domanda del ricorrente di aggiungere il proprio cognome posposto a quello della madre in quanto conforme agli interessi del minore potendo, data la tenera età, maturare il percorso che ha portato al suo riconoscimento paterno. Infine, dichiarava la inammissibilità della domanda di parte resistente di restituzione delle somme anticipate a titolo di mantenimento del figlio, esulando dall'ambito del procedimento speciale ed azionabile invece con l'ordinario giudizio di cognizione.
Così deciso, statuiva come da dispositivo soprariportato.
Impugna sulla base dei seguenti motivi: Parte_1
1) Mancata motivazione sulla reiezione delle istanze istruttorie
La sostiene che il giudice ha tenuto conto unicamente delle risultanze Per_2 della ctu aderendovi acriticamente e non motivando in ordine alle numerose censure mosse dalla stessa non solo nel metodo ma anche nel merito e neppure ha motivato in ordine al rigetto delle istanze istruttorie: in particolare a parte la richiesta di rinnovazione della perizia con la sostituzione del ctu, la ha Per_2 reiterato più volte al Tribunale istanze affinché fossero svolti accertamenti d'ufficio sul sulla sua famiglia e sul luogo di abitazione. In particolare, la CP_1 Per_2 si concentra sulle criticità della famiglia del quindi abitazione, problemi di CP_1 salute della madre e problemi di salute, economici e relazionali del padre, morto in corso di perizia per causa ignota. Dunque, alla luce di questo, la ritiene Per_2 che il Tribunale avrebbe dovuto demandare ai Servizi Sociali di accertarsi sull'ambiente e le condizioni familiari in cui si troverà inserito il figlio . Chiede Per_1 per questo motivo un necessario supplemento istruttorio e quindi insiste in tutte le istanze già avanzate in primo grado.
2) Errata valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento
Indici di valutazione necessari ai fini del giudizio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento sono ad esempio la mancanza di interesse del genitore dalla nascita e un comportamento gravemente violento ed immaturo.
Secondo parte appellante, il Tribunale non ha effettuato alcun accertamento delegandolo al ctu che già dopo il primo incontro ha immediatamente deciso che il riconoscimento era nell'interesse del minore mentre quello che emerge dalle risultanze probatorie è altro, non avendo, dunque, il ctu approfondito in maniera corretta l'indagine sulla situazione del CP_1
3) Sull'affidamento del minore ai Servizi Sociali per un anno, motivo: errata valutazione delle prove
Per tutti questi motivi contesta l'affidamento al Servizio sociale in quanto punitivo nei confronti della madre e totalmente ingiustificato.
4) Sulla somma stabilita per il mantenimento
Infine, la contesta la somma stabilita per il mantenimento considerato il Per_2 caro vita e il fatto che comunque nessuna somma è ancora pervenuta per il mantenimento di . Per_1
Si costituisce contestando tutto quanto ex adverso proposto ed in CP_1 particolare eccependo la tardività delle istanze di approfondimento dell'istruttoria avanzate dalla e comunque ritenendo sufficiente la ctu che è stata Per_2 disposta in primo grado alla quale il giudice ha aderito non solo riportando le conclusioni ma motivando e spiegando le ragioni del suo accoglimento. Ciò posto, in relazione al riconoscimento, il riporta la sua versione dei fatti partendo CP_1 anche dalla relazione peritale che ha tenuto conto della impreparazione di entrambi i genitori, attesa la giovane età e del fatto che la è stata aiutata dalla nonna Per_2 materna e dal padre biologico e che il si è occupato del bimbo e che non CP_1
l'ha riconosciuto inizialmente perché aveva preso coscienza del fatto che non era quello che voleva la Prosegue il affermando che il Tribunale ha Per_2 CP_1 effettuato un bilanciamento di interessi nel decidere di accogliere la domanda di riconoscimento e che il perito non ha deciso immediatamente che il era in CP_1 grado di fare il padre ma solamente all'esito di un approfondito lavoro fatto di più incontri. Contesta poi tutto quello che riguarda la sua situazione familiare che riconosce essere stata difficile;
egli è comunque consapevole del ruolo genitoriale che chiede di potere svolgere;
circa i messaggi riportati da controparte li ricollega ad un momento difficile caratterizzato da un clima agitato da entrambe le parti.
Circa la situazione lavorativa fa presente che in primo grado ha depositato le sue buste paga e poi che nella memoria conclusionale di aprile 2023 ha specificato di avere un contratto a tempo indeterminato presso una cooperativa di servizi. Inoltre, la situazione personale e relazionale del minore è stata valutata con scrupolo professionale dal ctu e comunque il on comprende in che modo l'invalidità CP_1 del bambino potrebbe ostare al riconoscimento.
Alla udienza del 21 giugno 2024 le parti concludevano e la Corte tratteneva la causa in decisione con termini abbreviati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che l'odierna appellante non ha censurato la parte della sentenza che ha dichiarato inammissibile la domanda di restituzione degli arretrati a titolo di mantenimento. Tale capo deve dunque considerarsi non devoluto alla cognizione della Corte di Appello di Firenze e passato in giudicato ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.. Sempre in via preliminare, si dà atto che l'odierna appellante ha rinunciato alla istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata in quanto erroneamente inserita nell'atto di appello come da dichiarazione di cui al 2 febbraio 2024 e, infine, che la produzione documentale
(relazione degli insegnanti del minore) di cui alla udienza del 21 giugno 2024 è da ritenersi irrilevante ai fini del decidere in quanto superata dalla relazione depositata dai Servizi Sociali che hanno provveduto ad incontrare gli insegnanti e di cui si dirà infra.
Ciò posto, l'appello deve essere deciso come segue.
- Sull'accoglimento della domanda di riconoscimento ritiene che l'accoglimento della domanda di riconoscimento non Parte_1 sia stato supportato da un adeguato quadro probatorio avendo il primo giudice aderito acriticamente alle conclusioni del perito, ritenendo che le censure da lei mosse non inficiassero la validità delle conclusioni, senza pronunciarsi sulle istanze istruttorie e sugli ulteriori accertamenti richiesti neppure motivando in ordine alla loro necessità. Quanto asserito non corrisponde al vero. Una volta depositata la relazione del CTU, il Tribunale di Lucca ha ritenuto di avere a disposizione tutto il materiale necessario per trattenere la causa in decisione, ritenendo di non dover svolgere una ulteriore attività istruttoria e specificamente motivando tale decisione, come si legge nel provvedimento di scioglimento della riserva del 05.07.2021 nel quale viene rigettata l'istanza di sostituzione del CTU “in considerazione della esaustività della relazione peritale che pare congruamente motivata sulla base di approfonditi accertamenti”. La decisione di non proseguire nella istruttoria veniva poi ribadita anche alla udienza del 09.03.2022 a dimostrazione del fatto che, nel corso del giudizio di primo grado, il tema della esaustività e completezza della istruttoria svolta era stato, a differenza di quanto censurato, trattato in maniera approfondita dal giudice nel contraddittorio delle parti. Anche l'altra doglianza non può ritenersi fondata. Infatti, nella sentenza impugnata, il Tribunale di Lucca, ha, prima, riportato espressamente un lungo estratto delle conclusioni alle quali era giunto il Dott. e, poi, ha Persona_3 motivato sul perché le critiche alle modalità di indagine del CTU non potevano inficiare la validità di tali conclusioni.
La lamentela, sempre mossa della difesa della controparte, che il Tribunale di Lucca non ha promosso d'ufficio accertamenti sul sig. sulla sua famiglia e sul CP_1 suo luogo di abitazione è superata dal supplemento istruttorio disposto in questo grado di giudizio. Infatti, con l'ordinanza del 4 aprile 2024, a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 22 marzo 2024, questa Corte riteneva opportuno, per una migliore istruttoria e attesa la risalenza delle indagini peritali, invitare i
Servizi Sociali affidatari a compiere una indagine sul nucleo familiare della madre e del padre anche mediante accesso e descrizione delle rispettive abitazioni e a depositare relativa relazione oltre che comparire alla udienza fissata.
Venendo a esaminare il motivo di appello relativo alla inopportunità del riconoscimento da parte del padre biologico si rileva quanto segue. Parte appellante asserisce che il ctu ha errato nel valutare la rispondenza dell'accoglimento della domanda all'interesse del minore e di conseguenza parimenti in errore il primo giudice che vi ha aderito. È opportuno, dunque, esaminare le risultanze probatorie della perizia svolta dal dott. Dalla lettura integrale, la relazione svolta Per_3 risulta essere chiara, attenta e dettagliata. Preliminarmente, il ctu ha provveduto a stilare un calendario di incontri sia con la madre che con il padre
(congiuntamente e disgiuntamente) nonché ha disposto l'ascolto dei nonni materni e paterni. Dopo questi colloqui ha comunque ritenuto necessaria una valutazione ulteriore del “proprio in considerazione delle dichiarazioni rese dalla signora CP_1
” a differenza da quanto asserito dalla stessa per cui il perito Parte_1 avrebbe deciso dell'accoglimento della domanda già dopo il primo incontro con il v. p. 11, atto introduttivo). Ha così valutato le sue capacità, il suo quoziente CP_1 intellettivo e ha disposto una visita psichiatrica ritenendo che “la richiesta di maggiori accertamenti sembrava necessaria per approfondire le tematiche di personalità e le presunte reazioni del signor nei confronti del figlio, descritte CP_1 dalla madre”. Peraltro, lo stesso perito, una volta individuato la scelta del reattivo nel WAIS IV, ha sottoposto tale scelta alla approvazione dei CCTTPP che concordavano, anche in ordine al nome del professionista psichiatra da lui indicato, salvo poi, alla luce delle conclusioni dell'elaborato, muovere delle critiche a tale metodo. Entrando nel merito della questione, la si sofferma sulla Per_2 situazione personale e relazionale del emersa dalla ctu e di cui comunque CP_1 si prende atto. Il diritto del genitore al riconoscimento del figlio può venire meno in presenza di motivi gravi ed irreversibili tali da far ritenere che il riconoscimento stesso sia contrario allo sviluppo psicofisico del minore. Il vissuto di un individuo che ovviamente ne condiziona la crescita personale, comunque non lo definisce in maniera assoluta. Così facendo si sosterrebbe l'idea che nessuna persona ha la capacità di autodefinirsi e di emanciparsi dal proprio passato. È dunque necessario partire dalla situazione familiare del correttamente analizzata dal perito e CP_1 però non porla a fondamento assoluto di una decisione contraria al riconoscimento.
Non si ritiene che le dipendenze del padre, morto nelle more del procedimento, siano rilevanti ai fini del decidere così come neppure il quoziente intellettivo del
Dall'elaborato peritale è emersa invece una relazione altamente conflittuale CP_1 tra il e la entrambi all'epoca molto giovani e una carenza della CP_1 Per_2 funzione triadica in capo alla madre cioè la capacità di vedere il bambino in una relazione dove esiste un terzo. La sostiene, nelle censure mosse alla ctu, Per_2 che il perito si sia concentrato esclusivamente su tale funzione triadica mentre in realtà si ritiene che con questa affermazione sia stata solo evidenziata la forte resistenza della madre al riconoscimento e non una sua inadeguatezza quale figura genitoriale. Alla luce della relazione depositata dai servizi sociali in questo grado di giudizio, si ritiene che la ricostruzione prospettata dalla non sia più Per_2 aderente alla realtà: il ha cambiato casa, vive con la madre, svolge una CP_1 attività lavorativa a tempo indeterminato e, seppur non ha avuto contatti con il figlio, ha riferito di essere in attesa di una attivazione da parte dei servizi per gli incontri protetti, non opponendo alcun tipo di resistenza. I servizi hanno incontrato, separatamente, madre e padre per un primo colloquio conoscitivo e successivamente hanno proceduto alla visita domiciliare nelle rispettive abitazioni, ad un incontro con la neuropsichiatra responsabile Controparte_2 che ha ritenuto necessario, prima della attivazione degli incontri protetti, iniziare un percorso di sostegno personale e di coppia per entrambi i genitori ed inoltre hanno partecipato ad un incontro con la scuola frequentata da , in Per_1 particolare con la dirigente scolastica e l'insegnante coordinatrice di classe e successivamente con tutte le insegnanti di classe alla presenza della madre. Per quanto riguarda il minore, soffre di un disturbo del linguaggio espressivo di Per_1 tipo fonetico-fonologico con importanti difficoltà morfo-sintattiche cui, con la crescita, si è associata una difficoltà sul versante comportamentale di tipo impulsivo e oppositorio e difficoltà nella regolazione emotiva come attestato dalla dott.ssa (v. doc. 13, allegato ricorso in appello), con conseguente CP_2 riconoscimento di invalidità di cui alla legge n. 104/1992 e diritto ad un insegnante di sostegno. Dal colloquio con le insegnanti è emerso che il bambino è migliorato, riesce a relazionarsi in modo più adeguato con gli altri bambini. Alla udienza del
21 giugno 2024 era poi presente la dott.ssa del Servizio Sociale affidatario che Per_4 ha sottolineato la adeguatezza del quale figura genitoriale all'esito della CP_1 relazione soprarichiamata. Ciò posto questo Collegio ritiene sussistenti i presupposti per il riconoscimento attesa la rispondenza di quest'ultimo agli interessi del minore, a conferma di quanto già deciso dal primo giudice.
- Sull' affidamento del minore ai Servizi Sociali
L'odierna appellante sostiene che la decisione di affidare ai Servizi Sociali Per_1 per un anno sia stata dettata dal fatto che il ctu, nell'analizzare le funzioni genitoriali, abbia ritenuto la carente della funzione triadica cioè la Per_2 capacità di vedere il bambino in una relazione dove esiste un terzo. In realtà
l'affidamento ai Servizi è un provvedimento resosi opportuno nell'interesse superiore del minore che, anche stante la situazione sopra descritta, necessita di un graduale avvicinamento al padre che sia monitorato da professionisti, per garantire un adattamento che sia il meno destabilizzante possibile per . Esso Per_1 deve pertanto essere confermato. - Sulla somma stabilita per il mantenimento
Questo Collegio ritiene superata la censura relativa alla mancata corresponsione del mantenimento in quanto alla udienza del 22 marzo 2024 è emerso che non era stato fornito alla parte l'iban necessario al versamento che è stato poi prontamente depositato dal procuratore della e alla udienza del 21 giugno 2024 il Per_2 ha rappresentato di star corrispondendo il mantenimento. Ciò posto, si CP_1 ritiene che la somma disposta in primo grado non sia più congrua e rispondente alla situazione attuale. Lo stesso ha dato atto che nel giugno 2022 è stato CP_1 assunto a tempo indeterminato nella medesima azienda presso cui svolgeva già attività lavorativa (G. Fanin Soc. Cooperativa) e dunque, seppur rimanendo nel medesimo inquadramento come dallo stesso affermato, ha comunque acquisito una stabilità lavorativa, dapprima mancante, e peraltro non è onerato di un canone di locazione posto che la abitazione presso cui risiede con la madre è di proprietà di quest'ultima. Tali circostanze consentono di rideterminare la somma disposta dal Tribunale fissando il quantum in € 350,00 in accoglimento della domanda della appellante. L'obbligo di corrispondere il contributo al mantenimento nella misura sopra stabilita decorrerà dalla pubblicazione della presente sentenza atteso che i motivi che giustificano l'aumento sono da ricollegare a circostanze intervenute nelle more del procedimento.
L'appello deve essere quindi deciso come sopra dovendosi quindi anche confermare l'aggiunta del cognome l minore, posposto a quello della madre. CP_1
In ossequio al principio per cui il giudice di appello, quando riforma totalmente o parzialmente la sentenza di primo grado, dispone d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite, quale conseguenza della pronuncia di merito, rilevata la natura e il tenore della decisione nonché la parziale soccombenza reciproca, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
ACCOGLIE parzialmente l'appello come in atti proposto da e per Parte_1
l'effetto riforma la sentenza n. 901/2023 del Tribunale Ordinario di Lucca stabilendo in € 350, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza;
COMPENSA tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Firenze, 10 febbraio 2025 La Presidente rel.
Isabella Mariani