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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 7864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7864 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 8828/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dr. AS PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, via Trionfale 164, presso lo studio dell'avv. Alessandra Buzzaccarini che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili in virtù di procura in atti convenuto all'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO rigetta la domanda;
spese interamente compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.3.2025 - esponendo di Parte_1 aver già ottenuto un decreto di omologa di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. (con il quale il giudice, in data 12.8.2024, aveva omologato la Ctu medica che aveva accertato che ella era in possesso del requisito medico per ottenere l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge n. 222/84 dalla data della visita di revisione disposta dall' il 14.7.2023) e di aver ricevuto i soli CP_1
ratei arretrati dalla data della revisione e fino al mese di novembre 2024 - ha convenuto in giudizio l' chiedendo la condanna dell' al pagamento dei CP_1 CP_1 ratei anche per il periodo successivo al novembre 2024. Costituendosi in giudizio, l ha fatto presente che la prestazione in esame CP_1
era per legge riconosciuta per un triennio ed era confermabile solo su istanza dell'interessato.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
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La pretesa della non è fondata. Pt_1
La revisione sanitaria dell'assegno ad opera dell' (del 19.7.2023) ha CP_1 riguardato una prestazione che aveva decorrenza 1.12.2021 e che “scadeva” nel triennio successivo (novembre 2024). Ciò perché “l'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno” (art. 1, comma 7, legge n. 222/1984).
Con la conseguenza che il decreto di omologa di a.t.p. (che ha accertato la sussistenza del requisito medico dalla data della visita di revisione) ha riguardato il ripristino della prestazione fino al termine del triennio (novembre 2024), ripristino che pacificamente è avvenuto.
Il triennio successivo al novembre 2024, invece, non può essere ricompreso nel decreto di omologa, perché quest'ultimo ha avuto ad oggetto solo la revisione sanitaria infratriennale (revisione prevista dall'art. 9 della legge n. 222/1984) e non anche una mancata conferma, quest'ultima mai attivata perché assente la relativa domanda da parte dell'interessata.
Per questi motivi
, la pretesa deve essere disattesa.
La particolarità della fattispecie consente la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Roma, 3.7.2025.
Il giudice
AS NI
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