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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/11/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Prima Sezione nella persona del dott. Gaetano Savona;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1919 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da
C.F. rappresentato, giusta procura alle liti in Parte_1 C.F._1 atti, e difeso dall'avv. Alessandro Vascellari, presso il cui studio in Cagliari ha eletto domicilio;
attore
e
rappresentato, giusta procura alle liti in atti, e difeso dall'avv. Controparte_1
CA OT, presso il cui studio ha eletto domicilio;
attore in riassunzione
e contro
C.F. , e C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, rappresentati, giusta procura alle liti in atti, e difesi dall'avv. Francesco C.F._3
Sanna, presso il cui studio in Quartu Sant'Elena hanno eletto domicilio;
convenuti tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di “In via principale - per l'ipotesi in cui venga ritenuta Parte_1 infondata la domanda riproposta dal , dichiarare inefficace nei confronti del signor CP_1 [...]
, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., l'atto pubblico di donazione posto in Parte_1 essere dal signor in favore di e , in data 08.07.2014 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
(n. repertorio ), a firma del notaio dott. , avente ad oggetto i fabbricati P.IVA_1 Persona_1 per civile abitazione censiti nel catasto del Comune di Quartu Sant'Elena al foglio 33, particella
3599, subalterni 4 e 5, siti nel condominio di via Cecoslovacchia n. 23, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e compensi di avvocato per il presente giudizio, oltre spese generali iva
e cpa, come per legge. In via subordinata - accertato il diritto del a Controparte_1 proseguire il giudizio in sostituzione del ricorrente originario condannare, in caso di accoglimento della domanda di cui al ricorso in riassunzione in data 1.08.2023, i convenuti e Controparte_2
al pagamento dei compensi di avvocato e delle spese processuali maturate fino alla Controparte_3 data del 09.05.2023, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge”; nell'interesse del “In via preliminare 1) Accertare e dichiarare, Controparte_1 per le ragioni di cui alla superiore narrativa, la leggittimazione del , in Parte_2 persona del curatore Rag. , a proseguire il giudizio in sostituzione dell'attore Parte_3 originario, il signor;
In via principale 2) dichiarare inefficace nei confronti del Parte_1
a beneficio della massa di tutti i creditori concorrenti, ai sensi e per gli effetti di cui al CP_1 combinato disposto degli articoli 66 L. Fall. e 2901 c.c., l'atto pubblico di donazione posto in essere dal signor in favore di e , in data 08.07.2014 (n. Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 repertorio 119207/29247), avente ad oggetto i fabbricati per civile abitazione siti nel Comune di
Quartu Sant'Elena, nella via Cecoslovacchia n. 23 e censiti al catasto fabbricati al foglio 33, particella 3599, subalterni 4 e 5, con ogni conseguenza di legge;
3) con vittoria di spese e compensi di avvocato per il presente giudizio, oltre iva e cpa, come per legge ”; nell'interesse di e “a) In via preliminare accertare e dichiarare CP_2 Controparte_3
l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito in capo alla curatela fallimentare ai sensi dell'art.
2903 CC: b) Nel merito accertare e dichiarare la carenza di interesse alla riassunzione del giudizio in vece e nell'interesse dell'intervenuto creditore , avuto riguardo alle cause di Parte_1 prelazione in favore dell' in relazione ai crediti verso l'Erario. c) Controparte_4
In via principale e nel merito rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata, pertanto confermare l'efficacia dell'atto di donazione posto in essere dal signor in favore dei Controparte_1 conchiudenti, in data 08.07.2014 (n. repertorio 119207/29247), a firma del notaio dott. Per_1
, avente ad oggetto gli immobili come appresso individuati: - catasto al f. 33, mapp. 3599, sub
[...]
4, cat. A/2, classe 4, vani 3,5, condominio di via Cecoslovacchia n. 23, - catasto al f. CP_5
33, mapp. 3599, sub 5, cat. A/2, classe 4, vani 6, condominio di via Cecoslovacchia n. 23, Quartu
d) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari professionali, determinati secondo i parametri CP_5 stabiliti dal d.m. n. 55/2014”.
Motivi della decisione
A) Con atto del 6.2.2019, ha citato in giudizio , e Parte_1 CP_1 CP_2
domandando ex art. 2901 c.c. la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto Controparte_3 pubblico di donazione, rogito rep. 119207/29247, trascritto il 31.7.2014, con il quale Per_1 CP_1 ha trasferito a la quota di un quarto della proprietà del fabbricato destinato
[...] Controparte_2 ad abitazione, ubicato in Quartu Sant'Elena, via Cecoslovacchia, distinti in catasto al foglio 33, mapp. 3599, sub. 5, e la quota di un quarto della proprietà del fabbricato destinato ad Controparte_3 abitazione, ubicato in Quartu Sant'Elena, via Cecoslovacchia, distinti in catasto al foglio 33, mapp.
3599, sub. 4.
Al riguardo, l'attore ha esposto di essere creditore nei confronti di della somma Controparte_1 di circa 29.000,00 euro in forza di sentenza del Tribunale di Cagliari n. 778 del 28.5.2015 (e conseguente precetto) e del decreto ingiuntivo n. 309 del 21.3.2016.
All'esito del tentativo infruttuoso di riscossione forzosa del credito mediante esecuzione mobiliare, l'attore ha appreso tramite ispezione ipotecaria, che ha ceduto a Controparte_1 CP_2
e il predetto immobile. Controparte_3
Ebbene, in ragione della sussistenza del credito, del depauperamento del patrimonio del debitore e della consapevolezza di di star ledendo le ragioni del creditore, Parte_4 ha domandato la revocatoria della predetta donazione. Parte_1
B) Con comparsa del 3.9.2019, si è costituito e ha dedotto quanto segue: Controparte_1
- l'atto di donazione contestato in questa sede, vedeva come donataria anche la sig.ra Per_2
coniuge di in regime di separazione dei beni con quest'ultimo, e aveva ad
[...] Controparte_1 oggetto la quota di un mezzo della proprietà degli immobili;
- la restante quota degli immobili era stata già donata alla figlia e a Controparte_6 CP_7 con atto dell'8.10.2007, quindi in data di poco successiva rispetto all'introduzione del
[...] giudizio, dall'esito non scontato, del giudizio da cui è poi scaturita la sentenza di condanna di CP_1
[...]
- l'atto di donazione oggi oggetto di domanda revocatoria è antecedente di circa un anno rispetto alla predetta sentenza;
- quanto sopra rileva in punto di elemento soggettivo del debitore disponente, che non è limitato alla mera consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni), ma assurge a volontà di danneggiare il creditore (c.d. animus nocendi);
- l'onere della prova dell'elemento soggettivo grava in capo all'attore, che nel caso di specie non l'ha assolto.
Con comparsa del 3.9.2019, e si sono costituiti, si sono associati CP_2 Controparte_3 alle difese di e hanno domandato il rigetto della domanda revocatoria. Controparte_1
C) La causa è stata dunque istruita con il deposito di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Con la prima memoria istruttoria, l'attore ha dedotto la piena consapevolezza (di per sé sufficiente, nel caso di specie, all'accoglimento della domanda revocatoria) e volontà di CP_1 di depauperare il proprio patrimonio in danno dei creditori, evidenziando, in particolare, come
[...] la contestazione alla base della sentenza di condanna dello stesso sia avvenuta nel 2005, mentre la prima donazione è avvenuta nel 2007.
poi, con le successive memorie istruttorie ha insistito nelle proprie Parte_1 allegazioni e domande. ha depositato soltanto la seconda memoria istruttoria, con la quale ha insistito Controparte_1 nell'allegazione secondo cui, nel caso di specie, non essendo il credito di insorto Parte_1 prima dell'atto dispositivo, la domanda revocatoria può essere accolta soltanto nell'ipotesi di sussistenza del c.d. consilium fraudis in capo al donante. Elemento che, nel caso di specie, non sussiste.
All'udienza del 9.5.2023, fissata per la precisazione delle conclusioni, il difensore di CP_1 ha dichiarato il fallimento dello stesso e, pertanto, il giudice ha dichiarato l'interruzione del
[...] processo.
Con memoria depositata il 2.8.2023, il ha riassunto la causa, Controparte_1 subentrando nell'azione revocatoria. si è costituito, ribadendo le proprie allegazioni e insistendo nelle sue Parte_1 domande nel caso in cui il Tribunale ritenesse infondata la domanda del . CP_1
e si sono costituiti, ribadendo le loro allegazioni e domande, CP_2 Controparte_3 nonché eccependo tuttavia anche la prescrizione dei diritti di credito in capo alla curatela fallimentare.
D) La domanda revocatoria, come coltivata dalla procedura fallimentare di è Controparte_1 fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
D.1) Deve in primo luogo dirsi che il ha piena legittimazione Controparte_1 alla riassunzione del giudizio e alla coltivazione della domanda, come del resto affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “Qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 legge fallimentare, accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio” (cass. 29420 del 2008).
Per contro, dovrà dichiararsi improcedibile la domanda di Parte_1
D.2) In secondo luogo, si rileva che non è fondata l'eccezione di prescrizione formulata dai convenuti e la procedura concorsuale, infatti, subentra nella posizione CP_2 Controparte_3 dell'attore, avvantaggiandosi delle iniziative giudiziarie assunte dallo stesso. Sicché deve escludersi la prescrizione del diritto a proporre la domanda revocatoria, sia perché al momento della proposizione della domanda da parte dell'attore la stessa non era maturata, sia perché, anche fosse maturata la prescrizione, non è stata eccepita nei confronti di Parte_1
D.3) Venendo al merito, la domanda risulta fondata.
Deve evidenziarsi, in primis, che il credito vantato dall'originario attore non è sorto con la sentenza o il decreto ingiuntivo (che sono meri atti che hanno ne hanno dichiarato l'esistenza), ma col fatto generatore pregresso, costituito da rapporti di lavoro (licenziamento illegittimo), precedente agli atti dispositivi sia del 2007 (pur estraneo al perimetro del presente giudizio) che del 2014.
Sicché, non può condividersi la tesi dei convenuti secondo cui l'elemento soggettivo che deve sorreggere la domanda revocatoria consiste nel consilium fraudis; viceversa, ai fini dell'accoglimento della domanda, è sufficiente la mera consapevolezza del debitore di star ledendo le ragioni dei creditori.
Consapevolezza che deve ritenersi pienamente provata, considerato che era a Controparte_1 conoscenza sia delle circostanze che hanno poi portato alla formazione dei titoli vantati dal sia Pt_1 della incapienza del suo residuo patrimonio (circostanza, questa, non contestata).
Trattandosi, poi, di atto di donazione, rimane irrilevante l'animus dei donatari.
Deve quindi procedersi alla revoca della donazione in questione in favore del
[...]
e alla declaratoria di improcedibilità della domanda di Controparte_1 Parte_1
E) Le spese seguono la soccombenza, pertanto e devono essere CP_2 Controparte_3 condannati a rifondere il delle spese del presente giudizio, come Controparte_1 liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e della sua bassa complessità.
Nulla deve disporsi circa le spese in favore di il quale dovrà rivolgersi al Parte_1
nei limiti in cui la procedura concorsuale si è avvantaggiata Controparte_1 dell'iniziativa giudiziale intrapresa dallo stesso, cioè nei limiti delle fasi processuali coltivate dal medesimo prima dell'apertura del fallimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara improcedibile la domanda di Parte_1
2) Revoca nei confronti del la donazione effettuata da Controparte_8 CP_1 in favore di e rogito rep. 119207/29247, trascritto
[...] CP_2 Controparte_3 Per_1 il 31.7.2014, relativa ai fabbricati destinati ad abitazione, ubicati in Quartu Sant'Elena, via
Cecoslovacchia, distinti in catasto al foglio 33, mapp. 3599, sub. 4 e 5;
3) Condanna e in solido a rifondere il Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 delle spese del presente giudizio, che si liquidano in 5.000,00 euro, oltre spese generali
[...] del 15% e accessori di legge;
4) Nulla sulle spese nei confronti di Parte_1
Cagliari, 7 novembre 2025
Il Giudice dott. Gaetano Savona