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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 08/05/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 828/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 828/2024
Oggi 08/05/2025, alle ore 11.10, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per , l'avv. S. Aversa, in sost. dell'avv. Parte_1
SCOGNAMIGLIO VITTORIO
Per , l'avv. M. Baroni, in sost. dell'avv. SIMONA DAMINELLI CP_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le rispettive conclusioni come da fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 08/05/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 828/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Scognamiglio Vittorio, domiciliata in Milano, via Enrico Toti n. 2 presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Alberto Toffoletto, CP_1 P.IVA_2
Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvio Duse sito in Crema, via Boldori n. 18
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “- accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in atti e argomentato in sede di perizia tecnica allegata sub doc. 6) che la ha illegittimamente addebitato CP_2
alla Attrice a vario titolo (commissioni e spese non pattuite, Commissioni di Massimo
Scoperto, corrispettivo di disponibilità creditizia, indennità di sconfinamento interessi passivi etc.) somme non dovute;
- accertare e dichiarare che il saldo del conto corrente n.
338002 ammonta ad € 97.268,60, e/o al maggiore o minore importo risultante all'esito dell'istruttoria e/o ritenuto di giustizia a favore della correntista e condannare la a CP_2
restituire la suddetta somma alla Attrice. - Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge”.
Per parte convenuta: “in via preliminare: - accertare e dichiarare la cessata materia del contendere, per essere intervenuto tra le parti un accordo transattivo;
- dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto ai rapporti di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio;
nel merito: - rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti;
in via istruttoria: - rigettare le istanze istruttorie avversarie;
in ogni caso: - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio al fine di ottenere la condanna Parte_1 Controparte_1
della convenuta alla restituzione dell'importo di euro 97.268,60. L'attrice deduceva l'intervenuto pagamento di importi non dovuti all'istituto di credito, in ragione dell'invalidità di plurime clausole dei negozi di conto corrente allegati nell'atto di citazione e dell'esistenza di addebiti non pattuiti nei contratti stipulati. Depositava nel procedimento una relazione econometrica redatta dal dott. Persona_1
Si costituiva in giudizio la quale, argomentato circa la fondatezza Controparte_1 delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata.
La domanda attorea deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che la documentazione prodotta in giudizio dall'attrice in data 2.5.2025 è inammissibile, in quanto depositata tardivamente. Ciò detto, si ricorda che “nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato”
(cfr. Cass. Civ., Sez. 1, ord. n. 35979 del 7.12.2022). Nel caso di specie non ha prodotto in giudizio alcun estratto conto, non Parte_1
ha formulato alcuna istanza istruttoria e la relazione econometrica redatta dal dott. Per_1
è inutilizzabile, poiché è stata predisposta dal difensore tecnico della parte
[...]
analizzando gli ignoti estratti conto. È opportuno precisare che l'omessa produzione in giudizio degli estratti conto rappresenta una scelta consapevole di in quanto il Parte_1
documento attoreo n. 6 denominato “allegati relazione” non menziona i documenti nn. 14 e
23 e nella relazione econometrica i documenti nn. 14 e 23 corrispondono proprio agli estratti conto esaminati dal dott. Persona_1
Non è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, giacché, in assenza degli estratti conto ovvero di altra documentazione idonea a dimostrare i movimenti dei conti correnti,
l'ausiliario del giudice non avrebbe potuto compiere alcun significativo accertamento.
Essendo indimostrati i movimenti dei conti correnti, l'accertamento giudiziale richiesto dall'attore non può essere effettuato. Di talché la domanda formulata deve essere rigettata.
In applicazione dei principi generali di economia e logica processuale, le altre questioni prospettate dalle parti sono assorbite, poiché inidonee a procurare alle stesse una qualsivoglia aggiuntiva concreta utilità.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- rigetta le domande formulate da Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in euro 8.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 08/05/2025
Il giudice
Daniele Moro
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 828/2024
Oggi 08/05/2025, alle ore 11.10, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per , l'avv. S. Aversa, in sost. dell'avv. Parte_1
SCOGNAMIGLIO VITTORIO
Per , l'avv. M. Baroni, in sost. dell'avv. SIMONA DAMINELLI CP_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le rispettive conclusioni come da fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 08/05/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 828/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Scognamiglio Vittorio, domiciliata in Milano, via Enrico Toti n. 2 presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Alberto Toffoletto, CP_1 P.IVA_2
Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvio Duse sito in Crema, via Boldori n. 18
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “- accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in atti e argomentato in sede di perizia tecnica allegata sub doc. 6) che la ha illegittimamente addebitato CP_2
alla Attrice a vario titolo (commissioni e spese non pattuite, Commissioni di Massimo
Scoperto, corrispettivo di disponibilità creditizia, indennità di sconfinamento interessi passivi etc.) somme non dovute;
- accertare e dichiarare che il saldo del conto corrente n.
338002 ammonta ad € 97.268,60, e/o al maggiore o minore importo risultante all'esito dell'istruttoria e/o ritenuto di giustizia a favore della correntista e condannare la a CP_2
restituire la suddetta somma alla Attrice. - Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge”.
Per parte convenuta: “in via preliminare: - accertare e dichiarare la cessata materia del contendere, per essere intervenuto tra le parti un accordo transattivo;
- dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto ai rapporti di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio;
nel merito: - rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti;
in via istruttoria: - rigettare le istanze istruttorie avversarie;
in ogni caso: - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio al fine di ottenere la condanna Parte_1 Controparte_1
della convenuta alla restituzione dell'importo di euro 97.268,60. L'attrice deduceva l'intervenuto pagamento di importi non dovuti all'istituto di credito, in ragione dell'invalidità di plurime clausole dei negozi di conto corrente allegati nell'atto di citazione e dell'esistenza di addebiti non pattuiti nei contratti stipulati. Depositava nel procedimento una relazione econometrica redatta dal dott. Persona_1
Si costituiva in giudizio la quale, argomentato circa la fondatezza Controparte_1 delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata.
La domanda attorea deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che la documentazione prodotta in giudizio dall'attrice in data 2.5.2025 è inammissibile, in quanto depositata tardivamente. Ciò detto, si ricorda che “nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato”
(cfr. Cass. Civ., Sez. 1, ord. n. 35979 del 7.12.2022). Nel caso di specie non ha prodotto in giudizio alcun estratto conto, non Parte_1
ha formulato alcuna istanza istruttoria e la relazione econometrica redatta dal dott. Per_1
è inutilizzabile, poiché è stata predisposta dal difensore tecnico della parte
[...]
analizzando gli ignoti estratti conto. È opportuno precisare che l'omessa produzione in giudizio degli estratti conto rappresenta una scelta consapevole di in quanto il Parte_1
documento attoreo n. 6 denominato “allegati relazione” non menziona i documenti nn. 14 e
23 e nella relazione econometrica i documenti nn. 14 e 23 corrispondono proprio agli estratti conto esaminati dal dott. Persona_1
Non è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, giacché, in assenza degli estratti conto ovvero di altra documentazione idonea a dimostrare i movimenti dei conti correnti,
l'ausiliario del giudice non avrebbe potuto compiere alcun significativo accertamento.
Essendo indimostrati i movimenti dei conti correnti, l'accertamento giudiziale richiesto dall'attore non può essere effettuato. Di talché la domanda formulata deve essere rigettata.
In applicazione dei principi generali di economia e logica processuale, le altre questioni prospettate dalle parti sono assorbite, poiché inidonee a procurare alle stesse una qualsivoglia aggiuntiva concreta utilità.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- rigetta le domande formulate da Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in euro 8.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 08/05/2025
Il giudice
Daniele Moro