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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5172 /2022
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Arzignano (VI), Parte_1 C.F._1
Viale Kennedy n. 14, presso e nello studio dell'Avv. MAGNABOSCO GIANFRANCO del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione, a seguito della rinuncia al mandato dell'Avv. MARTA BALESTRO con dichiarazione dell'1.2.2024
Attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1
società elettivamente domiciliata in Milano (MI), Corso Porta Vittoria 28, presso e nello studio dell'Avv.
GIUNTONI GIORGIO del Foro di Milano, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Somministrazione
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda ed eccezione: non concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto che dovesse essere chiesta da controparte, considerata l'infondatezza della pretesa creditoria per i motivi esposti in atto di citazione ed essendo la presente opposizione fondata su prova scritta (doc. 2); accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta per le ragioni esposte nell'atto di citazione;
accertare e dichiarare intervenuta prescrizione ex art. 2984 cod. civ. dei crediti azionati da controparte per le ragioni esposte nell'atto di citazione;
revocare e/o annullare, e/o dichiararsi nullo ed inrito il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione;
accertare e dichiarare che, in ogni caso, nulla è dovuto dal sig. a Parte_1 Controparte_1 per le ragioni esposte nell'atto di citazione e per l'effetto dichiararsi nullo e di nessun effetto
[...] giuridico e comunque revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e competenze, con distrazione a favore del sottoscritto difensore che ha anticipato le prime e non ha percepito le seconde”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare: in via preliminare principale, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1308/2022 Tribunale di Vicenza (R.G. n. 3737/2022) non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito, in via principale, respingere le domande di parte opponente, nessuna esclusa, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto (Tribunale di Vicenza, n. 1308/2022, R.G. n. 3737/2022, del 13/07/2022); nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della svolta opposizione, accertare e dichiarare che:
- ha effettuato somministrazioni di energia elettrica presso l'utenza identificata dal POD n. Parte_2
IT001E00249026 nei periodi e per le quantità di materia prima indicate nelle fatture di consumo allegate al ricorso per decreto ingiuntivo;
- l'unica intestataria dell'utenza nel periodo in cui la stessa è stata abbinata ad era Parte_2 P_
;
[...] Parte_1
- le forniture sono state eseguite in esecuzione di un contratto di somministrazione regolarmente stipulato da con Controparte_3 Parte_2
- ha fatturato i consumi realmente fruiti dall'utente finale, applicando per il calcolo del Parte_2 corrispettivo la tariffa indicata nel contratto stipulato con l'utente finale,
pagina 2 di 7 - per le somministrazioni effettuate e non pagate ha maturato un credito pari ad € Parte_2
143.609,00;
- tale credito è stato ceduto a con contratto del 28/06/2017; Controparte_1
e per l'effetto condannare il sig. (C.F. ), in qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante e socio illimitatamente responsabile della cancellata di Controparte_2 Parte_1
(P.IVA ), al pagamento a favore di (P. IVA
[...] P.IVA_2 Controparte_1
, nella sua qualità di cessionaria della stessa della somma di € 143.609,00 o di P.IVA_1 Parte_2 quell'altra maggiore o minore che sarà riconosciuta di giustizia, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo ovvero, in subordine, al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c.c.; in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, interponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1308/2022 del 13.7.2022 con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva intimato il pagamento di € 143.609,00 a titolo di saldo di fatture inerenti all'erogazione di energia elettrica in favore della cessata di da parte di che avrebbe ceduto Controparte_2 Parte_1 Parte_2
il relativo credito alla società ingiungente Controparte_1
L'opponente eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della controparte per indeterminatezza, e quindi nullità, del contratto di cessione del credito, nonché la prescrizione del credito monitorio per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., non interrotto dalla diffida allegata dalla controparte perché mai ricevuta dal destinatario. Nel merito, esponeva che il contratto datato 18.12.2012 non aveva mai avuto esecuzione, non essendo state erogate le forniture di energia elettrica ivi previste;
che le fatture monitoriamente azionate recavano il 1.6.2013 quale data di attivazione del contratto, benchè fosse cessata in data 20.2.2013; che il contratto di Controparte_2
cessione del credito da non era comunque efficace nei confronti dell'asserito debitore Parte_2
ceduto, in quanto mai allo stesso notificato. chiedeva dunque l'accoglimento Parte_1
delle eccezioni di carattere preliminare sollevate, e in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi tardivamente in giudizio, replicava: che il contratto era stato Controparte_1
sottoscritto il 28.12.2012 e l'utenza era stata aperta il 1.6.2013 con POD n. IT001E00249026; che
[...]
in data 9.5.2016 aveva esercitato il recesso dal predetto contratto per morosità del cliente;
che Pt_2
non era mai stata inoltrata una richiesta di voltura nè di disalimentazione;
che l'eccezione di prescrizione era inammissibile perché controparte avrebbe dovuto indicare la diversa decorrenza per le pagina 3 di 7 quote di credito portate dalle varie fatture, in quanto elemento costitutivo della contestazione;
che comunque il quinquennio era stato interrotto con la spedizione di una diffida di pagamento in data
30.12.2019, per cui rimarrebbe al limite prescritta solo una parte del credito monitorio per € 22.188,25 portata dalle prime due fatture;
che era infondata anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, in quanto il secondo allegato al contratto di cessione conteneva l'elenco dei crediti ceduti;
che la notifica del suddetto contratto al debitore ceduto era avvenuta mediante una comunicazione del 2019
e comunque per il tramite della notifica del decreto ingiuntivo poi opposto nella presente sede.
[...]
chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del Controparte_1
provvedimento monitorio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, veniva rigettata l'istanza formulata ex art. 648 c.p.c. dalla società opposta per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., nelle quali in particolare riferiva che della fornitura avrebbe beneficiato - la quale Controparte_1 Parte_3
avrebbe chiesto a di perfezionare il contratto di somministrazione in data 19.9.2013, in Parte_2
quanto affittuaria dell'azienda di e amministrata presumibilmente da parenti Controparte_2
dell'opponente – quantomeno fino a quando il proprietario dell'immobile non ebbe a chiedere lo stacco dell'utenza in data 1.5.2016, la causa veniva istruita mediante ordine di esibizione alla società di distribuzione dell'energia elettrica E-Distribuzione S.p.A. dei dati di lettura del contatore rilevante ai fini di causa. Rigettate per contro le istanze di istruttoria orale e di espletamento di C.T.U. formulate dalle parti, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, rassegnate dalle parti come in epigrafe, dove la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, vanno in primo luogo esaminate le eccezioni preliminarmente formulate dall'opponente.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla controparte (invero da riqualificare nei termini, anziché di un'eccezione in rito, di un'eccezione di merito afferente, più che alla designazione del corretto contraddittore, alla titolarità sostanziale della posizione giuridica controversa) va rigettata, in quanto la cessione del credito monitorio da a risulta Parte_2 Controparte_1
pagina 4 di 7 adeguatamente documentata in causa mediante la produzione del relativo contratto e dell'elenco dei crediti ceduti allegato al contratto medesimo (cfr. doc. 1 fasc. mon. e doc. 7 D&M), il quale non necessita di essere notificato al debitore ceduto per essere allo stesso validamente opposto (dal secondo comma dell'art. 1264 c.c., infatti, si desume che la notificazione in questione incide unicamente sulla portata liberatoria o meno del pagamento effettuato dopo la cessione al creditore cedente).
L'eccezione di prescrizione va parimenti rigettata, in quanto il decorso del termine prescrizionale risulta interrotto dalla ricezione in data 30.12.2019 di una diffida di pagamento (doc. 3 fasc. mon.), che temporalmente si colloca oltre il quinquennio solo per quanto riguarda le due prime fatture, il cui relativo importo dovrà essere perciò solo decurtato dalla pretesa creditoria complessivamente azionata, determinando la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Passando ad esaminare il merito della controversia, si osserva che il primo e principale motivo di opposizione riguarda la mancata erogazione della fornitura di energia elettrica a beneficio di P_
, cessata già in data 20.2.2013 (doc. 2 attoreo).
[...] Controparte_3
A fronte di tale deduzione, ha sostenuto in un primo tempo, ossia in sede di Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta, che il rapporto di somministrazione presso il POD designato sarebbe continuato comunque con fatturazione a carico di , non avendo lo stesso Parte_1
comunicato alcuna volturazione o disalimentazione, per poi sostenere solo in un secondo momento, ossia in sede di seconda memoria istruttoria, che la società terza avrebbe affittato Parte_3
l'azienda di ma non avrebbe completato le formalità necessarie per il subentro nel Controparte_2
contratto di fornitura per cui è causa.
Orbene, al di là del fatto che la società opposta ha dedotto circostanze del tutto nuove quando ormai erano scadute le preclusioni assertive dettate dal codice di rito, è agevole osservare che è la stessa che smentisce la propria iniziale tesi difensiva documentando che – Controparte_1
diversamente da quanto sostenuto in un primo momento – già in data 31.1.2013 era stato comunicato a il mutamento del soggetto beneficiario dell'erogazione di energia elettrica presso il POD Parte_2
Parte designato, in forza del subentro di (doc. 10 ): la società opposta si è però solo limitata Parte_3
ad affermare di aver preso in carico tale comunicazione, senza dimostrare che il mancato prosieguo della pratica sarebbe addebitabile all'asserito omesso riscontro della controparte (con riguardo a tale pagina 5 di 7 circostanza viene formulato solo il capitolo di prova testimoniale n. 6, ma in termini del tutto generici, decontestualizzati e inconducenti).
Dunque, risulta che la negligenza nel non aver allineato le formalità contrattuali con l'identità sostanziale del soggetto che usufruiva dell'erogazione di energia elettrica presso gli stabilimenti di
Arzignano (VI) sia piuttosto imputabile alla società di erogazione, non all'ente somministrato. Di conseguenza, il pagamento delle forniture effettuate dal 2013 al 2016 non può essere richiesto all'odierno opponente, in quanto legale rappresentante di una società che, benchè abbia sottoscritto il contratto di somministrazione, è stata cancellata dal registro delle imprese ancor prima dell'inizio dell'esecuzione del rapporto di fornitura in questione, e che dunque non ha mai beneficiato delle relative forniture di energia elettrica, non avendo più esercitato l'attività produttiva cui le stesse erano funzionali. Anzi, risulta che tale attività produttiva sia stata assunta da una diversa società Pt_3
che aveva anche richiesto di diventare l'interlocutore contrattuale di non avendo
[...] Parte_5
ricevuto però alcuna congrua risposta (a quanto consta in causa). È dunque questa diversa società a porsi quale corretto contraddittore della pretesa creditoria dell'odierna convenuta, in quanto soggetto che ha usufruito della somministrazione di energia elettrica e che ha financo chiesto indirettamente di pagarne il relativo prezzo (a nulla rilevando, sul piano giuridico qui di interesse, l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela tra gli organi amministrativi della società a quo e della società ad quem, né il sopravvenuto fallimento di che non costituisce giusto motivo per far rivivere le Parte_3
obbligazioni di pagamento in capo ai soggetti danti causa della società in bonis).
Nessun diverso convincimento può maturare all'esito dell'esame della documentazione che è stata oggetto dell'ordine di esibizione disposto in corso di causa.
Stante la totale infondatezza della pretesa monitoria, quantomeno e soprattutto sotto il profilo soggettivo dal lato passivo dell'obbligazione, ritiene il giudicante di dover revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di Controparte_1
e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di trattazione della controversia, stante il solo deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. e della documentazione ex art. 210 c.p.c. da parte di un soggetto terzo, senza pagina 6 di 7 espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase decisoria, stante l'esiguità e ripetitività delle argomentazioni difensive svolte nella fase conclusiva del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1308/2022 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 13.7.2022;
2. condanna a rifondere in favore dell'Avv. Magnabosco Gianfranco, Parte_6
dichiaratosi antistatario, le spese di lite, liquidate in € 406,50 per esborsi e in € 11.163,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, 17 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 7 di 7
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Arzignano (VI), Parte_1 C.F._1
Viale Kennedy n. 14, presso e nello studio dell'Avv. MAGNABOSCO GIANFRANCO del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione, a seguito della rinuncia al mandato dell'Avv. MARTA BALESTRO con dichiarazione dell'1.2.2024
Attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1
società elettivamente domiciliata in Milano (MI), Corso Porta Vittoria 28, presso e nello studio dell'Avv.
GIUNTONI GIORGIO del Foro di Milano, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Somministrazione
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda ed eccezione: non concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto che dovesse essere chiesta da controparte, considerata l'infondatezza della pretesa creditoria per i motivi esposti in atto di citazione ed essendo la presente opposizione fondata su prova scritta (doc. 2); accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta per le ragioni esposte nell'atto di citazione;
accertare e dichiarare intervenuta prescrizione ex art. 2984 cod. civ. dei crediti azionati da controparte per le ragioni esposte nell'atto di citazione;
revocare e/o annullare, e/o dichiararsi nullo ed inrito il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione;
accertare e dichiarare che, in ogni caso, nulla è dovuto dal sig. a Parte_1 Controparte_1 per le ragioni esposte nell'atto di citazione e per l'effetto dichiararsi nullo e di nessun effetto
[...] giuridico e comunque revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e competenze, con distrazione a favore del sottoscritto difensore che ha anticipato le prime e non ha percepito le seconde”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare: in via preliminare principale, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1308/2022 Tribunale di Vicenza (R.G. n. 3737/2022) non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito, in via principale, respingere le domande di parte opponente, nessuna esclusa, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto (Tribunale di Vicenza, n. 1308/2022, R.G. n. 3737/2022, del 13/07/2022); nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della svolta opposizione, accertare e dichiarare che:
- ha effettuato somministrazioni di energia elettrica presso l'utenza identificata dal POD n. Parte_2
IT001E00249026 nei periodi e per le quantità di materia prima indicate nelle fatture di consumo allegate al ricorso per decreto ingiuntivo;
- l'unica intestataria dell'utenza nel periodo in cui la stessa è stata abbinata ad era Parte_2 P_
;
[...] Parte_1
- le forniture sono state eseguite in esecuzione di un contratto di somministrazione regolarmente stipulato da con Controparte_3 Parte_2
- ha fatturato i consumi realmente fruiti dall'utente finale, applicando per il calcolo del Parte_2 corrispettivo la tariffa indicata nel contratto stipulato con l'utente finale,
pagina 2 di 7 - per le somministrazioni effettuate e non pagate ha maturato un credito pari ad € Parte_2
143.609,00;
- tale credito è stato ceduto a con contratto del 28/06/2017; Controparte_1
e per l'effetto condannare il sig. (C.F. ), in qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante e socio illimitatamente responsabile della cancellata di Controparte_2 Parte_1
(P.IVA ), al pagamento a favore di (P. IVA
[...] P.IVA_2 Controparte_1
, nella sua qualità di cessionaria della stessa della somma di € 143.609,00 o di P.IVA_1 Parte_2 quell'altra maggiore o minore che sarà riconosciuta di giustizia, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo ovvero, in subordine, al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c.c.; in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, interponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1308/2022 del 13.7.2022 con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva intimato il pagamento di € 143.609,00 a titolo di saldo di fatture inerenti all'erogazione di energia elettrica in favore della cessata di da parte di che avrebbe ceduto Controparte_2 Parte_1 Parte_2
il relativo credito alla società ingiungente Controparte_1
L'opponente eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della controparte per indeterminatezza, e quindi nullità, del contratto di cessione del credito, nonché la prescrizione del credito monitorio per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., non interrotto dalla diffida allegata dalla controparte perché mai ricevuta dal destinatario. Nel merito, esponeva che il contratto datato 18.12.2012 non aveva mai avuto esecuzione, non essendo state erogate le forniture di energia elettrica ivi previste;
che le fatture monitoriamente azionate recavano il 1.6.2013 quale data di attivazione del contratto, benchè fosse cessata in data 20.2.2013; che il contratto di Controparte_2
cessione del credito da non era comunque efficace nei confronti dell'asserito debitore Parte_2
ceduto, in quanto mai allo stesso notificato. chiedeva dunque l'accoglimento Parte_1
delle eccezioni di carattere preliminare sollevate, e in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi tardivamente in giudizio, replicava: che il contratto era stato Controparte_1
sottoscritto il 28.12.2012 e l'utenza era stata aperta il 1.6.2013 con POD n. IT001E00249026; che
[...]
in data 9.5.2016 aveva esercitato il recesso dal predetto contratto per morosità del cliente;
che Pt_2
non era mai stata inoltrata una richiesta di voltura nè di disalimentazione;
che l'eccezione di prescrizione era inammissibile perché controparte avrebbe dovuto indicare la diversa decorrenza per le pagina 3 di 7 quote di credito portate dalle varie fatture, in quanto elemento costitutivo della contestazione;
che comunque il quinquennio era stato interrotto con la spedizione di una diffida di pagamento in data
30.12.2019, per cui rimarrebbe al limite prescritta solo una parte del credito monitorio per € 22.188,25 portata dalle prime due fatture;
che era infondata anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, in quanto il secondo allegato al contratto di cessione conteneva l'elenco dei crediti ceduti;
che la notifica del suddetto contratto al debitore ceduto era avvenuta mediante una comunicazione del 2019
e comunque per il tramite della notifica del decreto ingiuntivo poi opposto nella presente sede.
[...]
chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del Controparte_1
provvedimento monitorio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, veniva rigettata l'istanza formulata ex art. 648 c.p.c. dalla società opposta per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., nelle quali in particolare riferiva che della fornitura avrebbe beneficiato - la quale Controparte_1 Parte_3
avrebbe chiesto a di perfezionare il contratto di somministrazione in data 19.9.2013, in Parte_2
quanto affittuaria dell'azienda di e amministrata presumibilmente da parenti Controparte_2
dell'opponente – quantomeno fino a quando il proprietario dell'immobile non ebbe a chiedere lo stacco dell'utenza in data 1.5.2016, la causa veniva istruita mediante ordine di esibizione alla società di distribuzione dell'energia elettrica E-Distribuzione S.p.A. dei dati di lettura del contatore rilevante ai fini di causa. Rigettate per contro le istanze di istruttoria orale e di espletamento di C.T.U. formulate dalle parti, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, rassegnate dalle parti come in epigrafe, dove la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, vanno in primo luogo esaminate le eccezioni preliminarmente formulate dall'opponente.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla controparte (invero da riqualificare nei termini, anziché di un'eccezione in rito, di un'eccezione di merito afferente, più che alla designazione del corretto contraddittore, alla titolarità sostanziale della posizione giuridica controversa) va rigettata, in quanto la cessione del credito monitorio da a risulta Parte_2 Controparte_1
pagina 4 di 7 adeguatamente documentata in causa mediante la produzione del relativo contratto e dell'elenco dei crediti ceduti allegato al contratto medesimo (cfr. doc. 1 fasc. mon. e doc. 7 D&M), il quale non necessita di essere notificato al debitore ceduto per essere allo stesso validamente opposto (dal secondo comma dell'art. 1264 c.c., infatti, si desume che la notificazione in questione incide unicamente sulla portata liberatoria o meno del pagamento effettuato dopo la cessione al creditore cedente).
L'eccezione di prescrizione va parimenti rigettata, in quanto il decorso del termine prescrizionale risulta interrotto dalla ricezione in data 30.12.2019 di una diffida di pagamento (doc. 3 fasc. mon.), che temporalmente si colloca oltre il quinquennio solo per quanto riguarda le due prime fatture, il cui relativo importo dovrà essere perciò solo decurtato dalla pretesa creditoria complessivamente azionata, determinando la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Passando ad esaminare il merito della controversia, si osserva che il primo e principale motivo di opposizione riguarda la mancata erogazione della fornitura di energia elettrica a beneficio di P_
, cessata già in data 20.2.2013 (doc. 2 attoreo).
[...] Controparte_3
A fronte di tale deduzione, ha sostenuto in un primo tempo, ossia in sede di Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta, che il rapporto di somministrazione presso il POD designato sarebbe continuato comunque con fatturazione a carico di , non avendo lo stesso Parte_1
comunicato alcuna volturazione o disalimentazione, per poi sostenere solo in un secondo momento, ossia in sede di seconda memoria istruttoria, che la società terza avrebbe affittato Parte_3
l'azienda di ma non avrebbe completato le formalità necessarie per il subentro nel Controparte_2
contratto di fornitura per cui è causa.
Orbene, al di là del fatto che la società opposta ha dedotto circostanze del tutto nuove quando ormai erano scadute le preclusioni assertive dettate dal codice di rito, è agevole osservare che è la stessa che smentisce la propria iniziale tesi difensiva documentando che – Controparte_1
diversamente da quanto sostenuto in un primo momento – già in data 31.1.2013 era stato comunicato a il mutamento del soggetto beneficiario dell'erogazione di energia elettrica presso il POD Parte_2
Parte designato, in forza del subentro di (doc. 10 ): la società opposta si è però solo limitata Parte_3
ad affermare di aver preso in carico tale comunicazione, senza dimostrare che il mancato prosieguo della pratica sarebbe addebitabile all'asserito omesso riscontro della controparte (con riguardo a tale pagina 5 di 7 circostanza viene formulato solo il capitolo di prova testimoniale n. 6, ma in termini del tutto generici, decontestualizzati e inconducenti).
Dunque, risulta che la negligenza nel non aver allineato le formalità contrattuali con l'identità sostanziale del soggetto che usufruiva dell'erogazione di energia elettrica presso gli stabilimenti di
Arzignano (VI) sia piuttosto imputabile alla società di erogazione, non all'ente somministrato. Di conseguenza, il pagamento delle forniture effettuate dal 2013 al 2016 non può essere richiesto all'odierno opponente, in quanto legale rappresentante di una società che, benchè abbia sottoscritto il contratto di somministrazione, è stata cancellata dal registro delle imprese ancor prima dell'inizio dell'esecuzione del rapporto di fornitura in questione, e che dunque non ha mai beneficiato delle relative forniture di energia elettrica, non avendo più esercitato l'attività produttiva cui le stesse erano funzionali. Anzi, risulta che tale attività produttiva sia stata assunta da una diversa società Pt_3
che aveva anche richiesto di diventare l'interlocutore contrattuale di non avendo
[...] Parte_5
ricevuto però alcuna congrua risposta (a quanto consta in causa). È dunque questa diversa società a porsi quale corretto contraddittore della pretesa creditoria dell'odierna convenuta, in quanto soggetto che ha usufruito della somministrazione di energia elettrica e che ha financo chiesto indirettamente di pagarne il relativo prezzo (a nulla rilevando, sul piano giuridico qui di interesse, l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela tra gli organi amministrativi della società a quo e della società ad quem, né il sopravvenuto fallimento di che non costituisce giusto motivo per far rivivere le Parte_3
obbligazioni di pagamento in capo ai soggetti danti causa della società in bonis).
Nessun diverso convincimento può maturare all'esito dell'esame della documentazione che è stata oggetto dell'ordine di esibizione disposto in corso di causa.
Stante la totale infondatezza della pretesa monitoria, quantomeno e soprattutto sotto il profilo soggettivo dal lato passivo dell'obbligazione, ritiene il giudicante di dover revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di Controparte_1
e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di trattazione della controversia, stante il solo deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. e della documentazione ex art. 210 c.p.c. da parte di un soggetto terzo, senza pagina 6 di 7 espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase decisoria, stante l'esiguità e ripetitività delle argomentazioni difensive svolte nella fase conclusiva del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1308/2022 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 13.7.2022;
2. condanna a rifondere in favore dell'Avv. Magnabosco Gianfranco, Parte_6
dichiaratosi antistatario, le spese di lite, liquidate in € 406,50 per esborsi e in € 11.163,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, 17 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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