Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Marcella Celesti Presidente
Dott. Di Stefano Valeria Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta con il n. 84/2022 R.G. promossa da da
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania presso l'ufficio dell'avvocatura dell , rappresentato e difeso dall'Avv. Pt_1
Valentina Schilirò giusta procura generale alle liti in atti appellante contro
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato in Belpasso presso lo studio dell'Avv. Pier Luigi Sava che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.1.2018 esponeva che con Controparte_1 provvedimento del 19.5.2016 l' gli aveva riconosciuto l'assegno di invalidità Pt_1
con decorrenza dal febbraio 2014 e gli arretrati al netto delle ritenute. Rilevata una discrepanza tra l'importo degli arretrati indicato nel TE08 e quelli di fatto liquidati, ricorreva al Tribunale di Catania affinchè condannasse l' al pagamento delle Pt_1
differenze.
Il Tribunale con sentenza n.5308/2021, pubblicata il 22.12.2021 accoglieva il ricorso. Uniformandosi ad un orientamento giurisprudenziale in tema di ritenute sugli emolumenti arretrati, il decidente riteneva che nell'ipotesi di somme corrisposte in ritardo fosse legittimo applicare non già il criterio della tassazione per cassa, ma quello di competenza che evita al contribuente il rischio di sopportare, al momento della percezione degli arretrati, un'aliquota maggiore rispetto a quella vigente nel periodo di maturazione del diritto. Poiché l' aveva assoggettato gli Pt_1
arretrati della pensione di invalidità al regime della tassazione separata nel periodo di percezione delle somme (secondo il principio “per cassa”) condannava l' a Pt_1
pagare le differenze calcolate applicando il criterio di “competenza”. Spese compensate.
Avverso la suddetta sentenza l' ha proposto appello al quale il Pt_1 CP_1
ha resistito.
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c all'esito dell'udienza del 23.1.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l' denunzia l'omessa pronunzia sull'eccezione, Pt_1
sollevata in corso di causa con note difensive, relativa alla dichiarazione del diritto alle detrazioni di imposta che, a suo giudizio, il contribuente ha mancato di presentare in sede amministrativa e in quella giudiziaria e che rappresentava condizione essenziale ai fini del riconoscimento del relativo diritto. La dichiarazione di voler fruire delle detrazioni con contestuale indicazione di quelle applicabili per ogni anno di riferimento, ex art. 23, comma 2, del Dpr n. 600/73, costituisce a giudizio dell'appellante, condizione di proponibilità della domanda giudiziaria diretta ad ottenere i ratei pensionistici arretrati. Evidenzia che il difetto di tale condizione di proponibilità del ricorso è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
2. L'appellante poi ribadisce quanto argomentato nel precedente grado riguardo all'applicazione del regime della tassazione separata per gli arretrati della pensione di invalidità richiamando la giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. n.
10887/2019) e l'art. 17, comma 1 lett. b) del TUIR a mente del quale sono soggetti a tassazione separata gli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente (e quindi anche pensioni) riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti …” . La ratio che legittima la tassazione separata nel periodo di percezione (in base al “principio di cassa) di emolumenti di competenza di periodi precedenti è rappresentata - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - proprio dall'idoneità di detta tassazione ad attenuare gli effetti che possono derivare dalla rigida applicazione del principio di cassa.
2.1 Sostiene di avere correttamente applicato l'aliquota minima dell'imposta (art. 17) pari al 23%. Secondo l'art. 21 del TUIR, infatti, agli arretrati deve essere applicata l'aliquota corrispondente alla metà del reddito netto complessivo di lavoro dipendente percepito dal lavoratore nel biennio precedente, ovvero l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altra anno, se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile, oppure ancora l'aliquota di tassazione minima in vigore nell'anno di corresponsione dell'emolumento arretrato, nel caso in cui non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni.
Sulla base di tali motivazioni l'appellante chiede che, in riforma della sentenza impugnata, venga dichiarata la legittimità delle ritenute da esso istituto operate.
3.L'appello è fondato.
La decisione impugnata è incentrata sulla tesi secondo la quale la tassazione sugli arretrati pensionistici segue il criterio della competenza e non il criterio della tassazione per cassa, con la conseguente condanna dell a pagare le differenze Pt_1
degli arretrati.
Il Tribunale si è discostato dagli orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia che, invece il Collegio ritiene condivisibili e ai quali intende uniformarsi. Ed invero, in relazione alle somme percepite a titolo di arretrati di pensione d'invalidità trova applicazione il “principio di cassa” (cfr. Cass. sez. L., sent.
24.3.2004, n. 5936, Cass. sez. L, sent. 13.5.1993, n 5468), con la conseguenza che tali somme devono essere assoggettate a tassazione secondo i criteri vigenti nel periodo d'imposta in cui si è verificato il relativo pagamento (anno 2016 nella fattispecie).
Al contempo gli emolumenti arretrati, relativi ad anni precedenti a quello di corresponsione, come anticipato, sono soggetti al regime della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), del Tuir (già art. 16), e ad essi deve essere applicata l'aliquota corrispondente alla metà del reddito netto complessivo di lavoro dipendente percepito dal lavoratore nel biennio precedente, ovvero l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno, se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile, oppure ancora l'aliquota di tassazione minima in vigore nell'anno di corresponsione dell'emolumento arretrato, nel caso in cui non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni.
Nel caso in esame la tassazione degli importi è stata operata dal sostituto applicando l'aliquota minima del 23%, secondo il combinato disposto degli artt. 21, comma 3, e 11 TUIR, essendo stata appurata la mancata percezione da parte del di redditi imponibili nell'arco del biennio precedente, e non potendosi CP_1
applicare il regime della “no tax area” che attiene a redditi di diversa natura.
La ratio del regime della tassazione separata va ravvisata -come ha sottolineato la
Cassazione (Cass. 10887/2019) che ha recepito le indicazioni dell'Agenzia delle
Entrate con la circolare ministeriale n. 23/E del 5 febbraio 1997- “nella volontà di
“attenuare gli effetti negativi che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio di cassa”, in ragione del quale i redditi vanno assoggettati ad imposizione nello stesso anno in cui sono pagati. L'obiettivo della disposizione è pertanto quello di evitare che, proprio la percezione dei redditi che comunque gli competono a giusta ragione, ma sono corrisposti in un momento successivo alla maturazione del credito, arrechi un pregiudizio al contribuente il quale, dato il sistema della progressività delle aliquote, si troverebbe costretto a sopportare ingiustamente
l'applicazione di un'aliquota (se del caso più) elevata, con conseguente lesione del principio di capacità contributiva”. 4. L' appellante ha dedotto altresì che, ai sensi dell'art. 11 del TUIR, Pt_1
l'imposta sugli arretrati è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste negli artt. 12 e 13, 15, 16 e 16 bis (L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis nonche' in altre disposizioni di legge).
Sul punto l'appellato replica che non è stato osservato il regime delle detrazioni di cui all'art. 21, comma 4, del TUIR n.917/86 e che nella fattispecie i ratei di pensione sarebbero rientrati nella “no tax area” in quanto le deduzioni operate anno per anno erano superiori all'imposta stessa. Anzi, aggiunge, per il pensionato, il complessivo importo di tali detrazioni per ciascun anno ammonta a € 8.174,00. Poiché il percepiva annualmente una pensione inferiore a € 8.174,00, ovvero alle CP_1
detrazioni di legge calcolate cumulativamente, l' non poteva operare ritenute Pt_1
Irpef sugli arretrati.
Va evidenziato al riguardo che tali allegazioni da parte appellata sono del tutto nuove ed indimostrate, non avendo il ricorrente formulato alcuna domanda di riconoscimento del diritto a detrazioni di cui all'art. 21 del TUIR n.917/1986, né avendo prodotto conteggi o documentazione da cui potersi evincere le detrazioni calcolate.
Appare palese anche la genericità dell'eccezione posto che l'appellato, nell'invocare il diritto alle detrazioni, si è limitato a riportare pedissequamente il testo dell'art. 21 comma 4 TUIR, senza allegare e dimostrare di possedere i requisiti per fruire dei predetti benefici ivi diversificatamente elencati;
inoltre risulta indimostrato il calcolo delle detrazioni annuali (€ 8.174,00) presuntivamente spettanti “a ciascun pensionato”.
5. All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa determinato in relazione alla somma a titolo di ritenuta operata dall'istituto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta l'originaria domanda di CP_1
.
[...] condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi processuali del grado, che liquida in € 1.278,00 quanto al primo grado e in
€.1.458,00 quanto al presente, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23.1.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott. Stefania Interdonato dott. Marcella Celesti