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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/10/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 409/2025 R.G.L., promossa da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e , difesi e rappresentati Parte_9 Parte_10 Parte_11 dall'avv. Angelo Alberto Rabuffetti e dall'Avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo per procura in atti ricorrente contro
Controparte_1
in persona del Direttore Generale, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
ET CI ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. domiciliato presso i suoi Uffici siti in Varese alla Via Copelli, 6 resistente
Oggetto: ricostruzione carriera - riconoscimento e valutazione dell'anno 2013 con progressione stipendiale e riconoscimento delle differenze retributive maturate.
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
I ricorrenti in epigrafe indicati, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 10.3.2025, hanno esposto di essere docenti di ruolo assunti con contratto a tempo indeterminato presso il
[...]
e di avere svolto periodi di servizio pre-ruolo; hanno Controparte_1 dedotto che, nella ricostruzione della carriera ai fini dell'anzianità di servizio, veniva esclusa l'annualità 2013 sia ai fini economici, che giuridici, come disposta dal d.p.r. n.
1 122 del 4.9.2013 in materia di proroga del blocco della contrattazione degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti.
Rilevando l'illegittimità di tale esclusione, alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, e la conseguente erroneità del decreto di ricostruzione carriera, i ricorrenti hanno chiesto: “- previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto;
- Condannare il ad effettuare, sempre ai fini giuridici, Controparte_1 una nuova ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
- Condannare il al pagamento di tutte le differenze Controparte_1 retributive maturate e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi”.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha eccepito, Controparte_1 preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso, l'intervenuta prescrizione quinquennale dalla data di esigibilità delle somme richieste aventi natura retributiva, nonché l'infondatezza della domanda, ribadendo la corretta ricostruzione della carriera operata in virtù delle leggi vigenti, come da ultimo ritenuto dalla Corte di Cassazione.
All'esito dell'udienza odierna, svoltasi con collegamento da remoto, all'esito della discussione, la causa viene decida con la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda relativa al riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini giuridici è inammissibile per carenza di interesse ad agire. Il non contesta infatti tale CP_1 riconoscimento e la normativa sul blocco non lo prevede.
Il tema del presente giudizio, oggetto di ampio contenzioso, è stato definitivamente risolto a parere di questo Giudice, dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 13619/25 del 21 maggio 2025, che si richiama interamente anche ex art. 118 disp. Att. c.p.c., la quale ha statuito quanto segue: “L'art. 9, comma 23, del d. L n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, come prorogato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 122/2013, nel prevedere che per il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, determina una sterilizzazione delle annualità indicate che si proietta nel tempo anche successivo al periodo interessato dalla normativa di blocco, senza alcun limite temporale, destinata a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva condizionata dal preventivo reperimento delle risorse. La disciplina si differenzia da quella dettata per le progressioni di carriera in senso proprio e per i passaggi tra aree del personale non contrattualizzato, rispetto ai quali il legislatore ha previsto il solo
2 differimento degli effetti economici alle annualità successive al termine del blocco, mantenendo immediata la produzione degli effetti giuridici, poiché le progressioni orizzontali e verticali non conseguono alla sola maturazione di maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive o concorsuali nelle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito. Gli avanzamenti automatici del personale scolastico derivano invece da un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate esclusivamente all'anzianità di servizio, che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale. La sterilizzazione delle annualità, pur proiettandosi nel tempo, non determina sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dalla normativa di blocco, poiché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore che resta comunque garantita. La non utilita degli anni di servizio va limitata ai soli effetti economici e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico la mobilità, le selezioni interne e l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Nei casi di ricostruzione della carriera occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali, interessata dalla normativa di blocco, da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini giuridici, che non può risentire della sterilizzazione economica. L'annualità del 2013 concorre quindi a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”
Per tali motivazioni, anche la domanda relativa alla progressione economica e conseguente riconoscimento di differenze retributiva va respinta. La normativa sul punto è chiara, come la Suprema Corte ha evidenziato e come è stato ampiamente esposto nella memoria di costituzione del convenuto. CP_1
Le censure di violazione di principi costituzionali allegate da parte ricorrente non sono condivisibili in quanto il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione collettiva non è, nel quadro normativo che regola la materia in questione, né irragionevole, né sproporzionato.
Dal momento che l'intervento della Corte di Cassazione è recente e in considerazione anche della qualità delle parti, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso.
- spese di lite compensate.
Busto Arsizio, 09.10.2025
il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 409/2025 R.G.L., promossa da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e , difesi e rappresentati Parte_9 Parte_10 Parte_11 dall'avv. Angelo Alberto Rabuffetti e dall'Avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo per procura in atti ricorrente contro
Controparte_1
in persona del Direttore Generale, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
ET CI ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. domiciliato presso i suoi Uffici siti in Varese alla Via Copelli, 6 resistente
Oggetto: ricostruzione carriera - riconoscimento e valutazione dell'anno 2013 con progressione stipendiale e riconoscimento delle differenze retributive maturate.
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
I ricorrenti in epigrafe indicati, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 10.3.2025, hanno esposto di essere docenti di ruolo assunti con contratto a tempo indeterminato presso il
[...]
e di avere svolto periodi di servizio pre-ruolo; hanno Controparte_1 dedotto che, nella ricostruzione della carriera ai fini dell'anzianità di servizio, veniva esclusa l'annualità 2013 sia ai fini economici, che giuridici, come disposta dal d.p.r. n.
1 122 del 4.9.2013 in materia di proroga del blocco della contrattazione degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti.
Rilevando l'illegittimità di tale esclusione, alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, e la conseguente erroneità del decreto di ricostruzione carriera, i ricorrenti hanno chiesto: “- previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto;
- Condannare il ad effettuare, sempre ai fini giuridici, Controparte_1 una nuova ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
- Condannare il al pagamento di tutte le differenze Controparte_1 retributive maturate e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi”.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha eccepito, Controparte_1 preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso, l'intervenuta prescrizione quinquennale dalla data di esigibilità delle somme richieste aventi natura retributiva, nonché l'infondatezza della domanda, ribadendo la corretta ricostruzione della carriera operata in virtù delle leggi vigenti, come da ultimo ritenuto dalla Corte di Cassazione.
All'esito dell'udienza odierna, svoltasi con collegamento da remoto, all'esito della discussione, la causa viene decida con la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda relativa al riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini giuridici è inammissibile per carenza di interesse ad agire. Il non contesta infatti tale CP_1 riconoscimento e la normativa sul blocco non lo prevede.
Il tema del presente giudizio, oggetto di ampio contenzioso, è stato definitivamente risolto a parere di questo Giudice, dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 13619/25 del 21 maggio 2025, che si richiama interamente anche ex art. 118 disp. Att. c.p.c., la quale ha statuito quanto segue: “L'art. 9, comma 23, del d. L n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, come prorogato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 122/2013, nel prevedere che per il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, determina una sterilizzazione delle annualità indicate che si proietta nel tempo anche successivo al periodo interessato dalla normativa di blocco, senza alcun limite temporale, destinata a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva condizionata dal preventivo reperimento delle risorse. La disciplina si differenzia da quella dettata per le progressioni di carriera in senso proprio e per i passaggi tra aree del personale non contrattualizzato, rispetto ai quali il legislatore ha previsto il solo
2 differimento degli effetti economici alle annualità successive al termine del blocco, mantenendo immediata la produzione degli effetti giuridici, poiché le progressioni orizzontali e verticali non conseguono alla sola maturazione di maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive o concorsuali nelle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito. Gli avanzamenti automatici del personale scolastico derivano invece da un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate esclusivamente all'anzianità di servizio, che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale. La sterilizzazione delle annualità, pur proiettandosi nel tempo, non determina sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dalla normativa di blocco, poiché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore che resta comunque garantita. La non utilita degli anni di servizio va limitata ai soli effetti economici e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico la mobilità, le selezioni interne e l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Nei casi di ricostruzione della carriera occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali, interessata dalla normativa di blocco, da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini giuridici, che non può risentire della sterilizzazione economica. L'annualità del 2013 concorre quindi a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”
Per tali motivazioni, anche la domanda relativa alla progressione economica e conseguente riconoscimento di differenze retributiva va respinta. La normativa sul punto è chiara, come la Suprema Corte ha evidenziato e come è stato ampiamente esposto nella memoria di costituzione del convenuto. CP_1
Le censure di violazione di principi costituzionali allegate da parte ricorrente non sono condivisibili in quanto il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione collettiva non è, nel quadro normativo che regola la materia in questione, né irragionevole, né sproporzionato.
Dal momento che l'intervento della Corte di Cassazione è recente e in considerazione anche della qualità delle parti, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso.
- spese di lite compensate.
Busto Arsizio, 09.10.2025
il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
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