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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/03/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1867/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
SECONDA UNITA'OPERATIVA
In persona del giudice unico monocratico dott. sa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1867 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nel termine ex art. 127 ter CPC del 26.11.2024.
TRA
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale Parte_1
rapp. te p.t., con sede legale Milano, via San Prospero, 4 (P.I. ) e per essa P.IVA_1
la mandataria in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Controparte_1
Roma via Eufemiano 8 (P. Iva ), giusta procura del 12.01.2022 a rogito del P.IVA_2
Notaio (Rep. n. 7992) rappresentata e difesa dalla Persona_1 [...]
(P. IVA ) e per essa dall'avv. Concetta Controparte_2 P.IVA_3
pagina 1 di 9 Sorrentino giusta procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Roma largo Arrigo VII, 4. Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC Email_1
ATTRICE
E
Il (C.F.: ), in persona del Sindaco p.t., avv. Controparte_3 P.IVA_4 CP_4
rappresentato e difeso giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e
[...]
risposta dall'avv. Sigismondo Lettieri dell'avvocatura comunale, elettivamente domiciliato in Eboli (SA) c/o Sede Municipale alla Via M. Ripa, 49, il difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 cpc, di voler ricevere le comunicazioni presso l'indirizzo di posta elettronica Email_2
CONVENUTO
AVENTE AD OGGETTO
Appalto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 26.11.2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 01.03.2022 Parte_1
citava in giudizio il per sentirlo condannare al pagamento di euro Controparte_3
43.742,29 oltre interessi ex D. lgs 231/02.
Assumeva che, con contratto di cessione del 27.03.2020 la Nuova ISES Società
Cooperativa Sociale aveva ceduto a , secondo quanto previsto dalla Parte_1
pagina 2 di 9 Legge n. 130/99, i crediti vantati nei confronti del Comune di che, con successivo CP_3
atto di cessione di credito “Portafogli successivo” ritualmente notificato in data
06.04.2020 la cedente aveva ceduto le fatture richiamate nel ricorso de quo; che la cedente ISES Società Cooperativa Sociale eseguiva prestazioni riabilitative in regime di accreditamento in favore dei cittadini residenti nel comune di che l'onere CP_3
economico delle prestazioni rese ricadeva in capo al comune di residenza dei beneficiari ai sensi dall'art. 3 septies D. lgs. n. 502/1992 e della legge 328/2000; che in ragione della suddetta attività la cedente aveva maturato un credito verso il pari Controparte_3
ad € 43.742,29: che in data 14.07.2020 quale mandataria di Controparte_1
aveva inviato al debitore PEC di sollecito per ottenere il Parte_1
pagamento di quanto dovuto, senza che questi provvedesse al pagamento della somma dovuta. Di guisa che veniva adita l'autorità giudiziaria.
Il giudizio iscritto a ruolo veniva assegnato alla cognizione della II Sez. civile del
Tribunale di Salerno, sul ruolo della dot.sa Maria Stefania Picece con il n. RG
1867/2022.
Con comparsa di costituzione e risposta, a ministero dell'avv. , resisteva CP_5
alla domanda l'amministrazione comunale convenuta che impugnava e contestava le avverse deduzioni e richieste chiedendone rigetto stante l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Eccepiva il mancato accreditamento istituzionale di successivamente al CP_6
mancato accreditamento di;
la mancanza dell'autorizzazione di cui all' CP_7
art 8 – ter, dell'accreditamento e degli accordi contrattuali di cui all' art 8 quinques;
eccepiva il difetto di legittimazione passiva del ed il mancato Controparte_3
accreditamento istituzionale di e concludeva chiedendo Controparte_8
pagina 3 di 9 dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo al e, accertata Controparte_3
l'infondatezza delle avverse pretese rigettare la domanda della Parte_1
Riteneva, nel merito, che la pretesa non avesse ragion d'essere dal momento che la richiedente – come la sua cedente – non rientrava nell'ambito di quelle società
accreditate con la Regione per prestazioni sociosanitarie rese in favore dei pazienti e che, tale circostanza, era stata palesata ed evidenziata con svariate missive.
Instauratosi il contraddittorio le parti depositavano le memorie ex art. 183 cpc VI co.: la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata, per la precisazione delle conclusioni, alla udienza cartolare del 26.11.2024.
Queste precisate il giudizio restava trattenuto in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La agisce nei confronti del di in qualità di attuale Parte_1 CP_3 CP_3
titolare dei crediti nei confronti di detta Amministrazione, già vantati da Nuova ISES
Società Cooperativa Sociale., avendo concluso con l'originaria creditrice contratti di cessione versati in atti, unitamente alle fatture rappresentanti il credito.
La convenuta amministrazione ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea ed il preliminare difetto di legittimazione passiva in quanto le fatture di riferimento riguardano prestazioni sanitarie eseguite da Nuova ISES da gennaio a settembre 2018
svolte, in assenza di autorizzazione, in regime di mancato accreditamento e in assenza di ogni qualsivoglia convenzione tra Nuova ISES e P.A.
Per quanto attiene il merito della domanda va evidenziata la circostanza che, vertendosi in tema di contrattazione con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 16 e 17 pagina 4 di 9 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, il contratto d'opera professionale con la P.A. deve rivestire, la forma scritta ad substantiam (Cassazione civile sez. II, 20/10/2023,
n.29237).
In effetti, in citazione non è menzionato, né tantomeno provato, il rapporto contrattuale dal quale tali fatture scaturiscono: né tantomeno risulta allegato in atti il contratto o la prova dell'avvenuto accreditamento della Nuova ISES.
In disparte la genericità della domanda, va in ogni caso evidenziato che a fronte delle contestazioni e delle eccezioni formulate dalla convenuta, nel corso del giudizio l'attrice non ha integrato la documentazione in particolare con la produzione dei contratti di fornitura.
Ciò posto, deve ritenersi che nulla risulta provato in merito alla decorrenza degli interessi oggetto della pretesa azionata che dovrebbero comunque riguardare prestazioni supportate da un titolo contrattuale.
A tale riguardo va evidenziato che tutti i contratti stipulati dalla Pubblica
Amministrazione, (anche quando agisca iure privatorum), richiedono la forma scritta ad substantiam, in base al cd. principio “formalistico”, non potendo a tal fine neppure la deliberazione dell'organo collegiale dell'Ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura (costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti,
da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere.
Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta ad substantiam è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di pagina 5 di 9 volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi, come ad esempio il pagamento dedotto dall'attrice, peraltro non documentato (giurisprudenza costante e pacifica sul punto, cfr. Cass. n.8950/06, n.8621/06, n.4635/06, n.13385/05, n. 21138/04,
n.14570/04, n. 5234/04, n. 7962/03, n. 15488/01).
Ciò in ottemperanza al disposto degli art. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, i quali appunto prescrivono, per ogni contratto stipulato dalla P.A., la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97
Cost.; pertanto, il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del privato fornitore e del titolare dell'organo attributivo del potere di rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto negoziale (Cass. n. 1702/06).
Inoltre, tale contratto deve essere consacrato in un unico documento, nel quale siano indicate le clausole disciplinanti il rapporto, salvo che - come in caso di contratti conclusi con imprese commerciali (art. 17 r.d. n. 2240 del 1923) - la legge non autorizzi espressamente la conclusione a distanza a mezzo di corrispondenza.
Sempre in linea di principio, è poi da escludere che la sussistenza di tale requisito formale possa essere ricavata aliunde, attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono (Cass. 22107/04), ovvero da comportamenti concludenti dell'amministrazione, consistenti, ad esempio, nella mancata contestazione delle prestazioni eseguite dalla controparte.
pagina 6 di 9 Pertanto, considerato che la volontà di obbligarsi della P.A. non può dedursi per implicito da singoli atti, dovendo essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide,
richieste dalla legge, ne deriva che, qualora non sopravvenga la formale stipulazione, il privato contraente non può neppure far valere una responsabilità per colpa della controparte, derivando l'invalidità del negozio da disposizioni generali, da presumersi note agli interessati, che escludono l'affidamento incolpevole della parte adempiente, fatta salva, ovviamente, l'azione di arricchimento in caso di provata utilitas della prestazione in favore della P.A. (Cass. n. 14099/04).
Dalla esibita documentazione si rileva che il ha, fin dal principio, assunto la CP_3
propria mancanza di legittimazione nonché la mancanza di accreditamento della struttura che ha materialmente svolto le prestazioni sociosanitarie di cui si discorre.
D'altro canto, la parte oggi attrice non ha assolto il suo onere probatorio laddove non risultano evidenziate e sorrette da idoneo ed adeguato supporto probatorio le proprie pretese.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda attorea proposta in via principale va rigettata, sia nella parte relativa al pagamento della somma richiesta a titolo di sorte capitale sia per gli importi domandati a titolo di interessi moratori e anatocistici e di risarcimento forfettario del danno da ritardo, stante il rapporto di accessorietà degli stessi con i crediti principali, rispetto ai quali è stata eccepita l'inopponibilità delle relative cessioni.
Alla luce delle anzidette considerazioni, la domanda di pagamento formulata dall'attrice non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 7 di 9 Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Stefania Picece, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 1867/2019, così
decide:
- Rigetta la domanda della Parte_1
- Condanna la in persona del legale rapp. te p.t., al pagamento, in Parte_1
favore del convenuto delle spese processuali liquidate in euro Controparte_3
6.700,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento.
Così deciso in Salerno, lì 21 marzo 2025
Il giudice dott.sa Maria Stefania Picece
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
SECONDA UNITA'OPERATIVA
In persona del giudice unico monocratico dott. sa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1867 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nel termine ex art. 127 ter CPC del 26.11.2024.
TRA
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale Parte_1
rapp. te p.t., con sede legale Milano, via San Prospero, 4 (P.I. ) e per essa P.IVA_1
la mandataria in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Controparte_1
Roma via Eufemiano 8 (P. Iva ), giusta procura del 12.01.2022 a rogito del P.IVA_2
Notaio (Rep. n. 7992) rappresentata e difesa dalla Persona_1 [...]
(P. IVA ) e per essa dall'avv. Concetta Controparte_2 P.IVA_3
pagina 1 di 9 Sorrentino giusta procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Roma largo Arrigo VII, 4. Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC Email_1
ATTRICE
E
Il (C.F.: ), in persona del Sindaco p.t., avv. Controparte_3 P.IVA_4 CP_4
rappresentato e difeso giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e
[...]
risposta dall'avv. Sigismondo Lettieri dell'avvocatura comunale, elettivamente domiciliato in Eboli (SA) c/o Sede Municipale alla Via M. Ripa, 49, il difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 cpc, di voler ricevere le comunicazioni presso l'indirizzo di posta elettronica Email_2
CONVENUTO
AVENTE AD OGGETTO
Appalto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 26.11.2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 01.03.2022 Parte_1
citava in giudizio il per sentirlo condannare al pagamento di euro Controparte_3
43.742,29 oltre interessi ex D. lgs 231/02.
Assumeva che, con contratto di cessione del 27.03.2020 la Nuova ISES Società
Cooperativa Sociale aveva ceduto a , secondo quanto previsto dalla Parte_1
pagina 2 di 9 Legge n. 130/99, i crediti vantati nei confronti del Comune di che, con successivo CP_3
atto di cessione di credito “Portafogli successivo” ritualmente notificato in data
06.04.2020 la cedente aveva ceduto le fatture richiamate nel ricorso de quo; che la cedente ISES Società Cooperativa Sociale eseguiva prestazioni riabilitative in regime di accreditamento in favore dei cittadini residenti nel comune di che l'onere CP_3
economico delle prestazioni rese ricadeva in capo al comune di residenza dei beneficiari ai sensi dall'art. 3 septies D. lgs. n. 502/1992 e della legge 328/2000; che in ragione della suddetta attività la cedente aveva maturato un credito verso il pari Controparte_3
ad € 43.742,29: che in data 14.07.2020 quale mandataria di Controparte_1
aveva inviato al debitore PEC di sollecito per ottenere il Parte_1
pagamento di quanto dovuto, senza che questi provvedesse al pagamento della somma dovuta. Di guisa che veniva adita l'autorità giudiziaria.
Il giudizio iscritto a ruolo veniva assegnato alla cognizione della II Sez. civile del
Tribunale di Salerno, sul ruolo della dot.sa Maria Stefania Picece con il n. RG
1867/2022.
Con comparsa di costituzione e risposta, a ministero dell'avv. , resisteva CP_5
alla domanda l'amministrazione comunale convenuta che impugnava e contestava le avverse deduzioni e richieste chiedendone rigetto stante l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Eccepiva il mancato accreditamento istituzionale di successivamente al CP_6
mancato accreditamento di;
la mancanza dell'autorizzazione di cui all' CP_7
art 8 – ter, dell'accreditamento e degli accordi contrattuali di cui all' art 8 quinques;
eccepiva il difetto di legittimazione passiva del ed il mancato Controparte_3
accreditamento istituzionale di e concludeva chiedendo Controparte_8
pagina 3 di 9 dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo al e, accertata Controparte_3
l'infondatezza delle avverse pretese rigettare la domanda della Parte_1
Riteneva, nel merito, che la pretesa non avesse ragion d'essere dal momento che la richiedente – come la sua cedente – non rientrava nell'ambito di quelle società
accreditate con la Regione per prestazioni sociosanitarie rese in favore dei pazienti e che, tale circostanza, era stata palesata ed evidenziata con svariate missive.
Instauratosi il contraddittorio le parti depositavano le memorie ex art. 183 cpc VI co.: la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata, per la precisazione delle conclusioni, alla udienza cartolare del 26.11.2024.
Queste precisate il giudizio restava trattenuto in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La agisce nei confronti del di in qualità di attuale Parte_1 CP_3 CP_3
titolare dei crediti nei confronti di detta Amministrazione, già vantati da Nuova ISES
Società Cooperativa Sociale., avendo concluso con l'originaria creditrice contratti di cessione versati in atti, unitamente alle fatture rappresentanti il credito.
La convenuta amministrazione ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea ed il preliminare difetto di legittimazione passiva in quanto le fatture di riferimento riguardano prestazioni sanitarie eseguite da Nuova ISES da gennaio a settembre 2018
svolte, in assenza di autorizzazione, in regime di mancato accreditamento e in assenza di ogni qualsivoglia convenzione tra Nuova ISES e P.A.
Per quanto attiene il merito della domanda va evidenziata la circostanza che, vertendosi in tema di contrattazione con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 16 e 17 pagina 4 di 9 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, il contratto d'opera professionale con la P.A. deve rivestire, la forma scritta ad substantiam (Cassazione civile sez. II, 20/10/2023,
n.29237).
In effetti, in citazione non è menzionato, né tantomeno provato, il rapporto contrattuale dal quale tali fatture scaturiscono: né tantomeno risulta allegato in atti il contratto o la prova dell'avvenuto accreditamento della Nuova ISES.
In disparte la genericità della domanda, va in ogni caso evidenziato che a fronte delle contestazioni e delle eccezioni formulate dalla convenuta, nel corso del giudizio l'attrice non ha integrato la documentazione in particolare con la produzione dei contratti di fornitura.
Ciò posto, deve ritenersi che nulla risulta provato in merito alla decorrenza degli interessi oggetto della pretesa azionata che dovrebbero comunque riguardare prestazioni supportate da un titolo contrattuale.
A tale riguardo va evidenziato che tutti i contratti stipulati dalla Pubblica
Amministrazione, (anche quando agisca iure privatorum), richiedono la forma scritta ad substantiam, in base al cd. principio “formalistico”, non potendo a tal fine neppure la deliberazione dell'organo collegiale dell'Ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura (costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti,
da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere.
Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta ad substantiam è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di pagina 5 di 9 volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi, come ad esempio il pagamento dedotto dall'attrice, peraltro non documentato (giurisprudenza costante e pacifica sul punto, cfr. Cass. n.8950/06, n.8621/06, n.4635/06, n.13385/05, n. 21138/04,
n.14570/04, n. 5234/04, n. 7962/03, n. 15488/01).
Ciò in ottemperanza al disposto degli art. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, i quali appunto prescrivono, per ogni contratto stipulato dalla P.A., la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97
Cost.; pertanto, il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del privato fornitore e del titolare dell'organo attributivo del potere di rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto negoziale (Cass. n. 1702/06).
Inoltre, tale contratto deve essere consacrato in un unico documento, nel quale siano indicate le clausole disciplinanti il rapporto, salvo che - come in caso di contratti conclusi con imprese commerciali (art. 17 r.d. n. 2240 del 1923) - la legge non autorizzi espressamente la conclusione a distanza a mezzo di corrispondenza.
Sempre in linea di principio, è poi da escludere che la sussistenza di tale requisito formale possa essere ricavata aliunde, attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono (Cass. 22107/04), ovvero da comportamenti concludenti dell'amministrazione, consistenti, ad esempio, nella mancata contestazione delle prestazioni eseguite dalla controparte.
pagina 6 di 9 Pertanto, considerato che la volontà di obbligarsi della P.A. non può dedursi per implicito da singoli atti, dovendo essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide,
richieste dalla legge, ne deriva che, qualora non sopravvenga la formale stipulazione, il privato contraente non può neppure far valere una responsabilità per colpa della controparte, derivando l'invalidità del negozio da disposizioni generali, da presumersi note agli interessati, che escludono l'affidamento incolpevole della parte adempiente, fatta salva, ovviamente, l'azione di arricchimento in caso di provata utilitas della prestazione in favore della P.A. (Cass. n. 14099/04).
Dalla esibita documentazione si rileva che il ha, fin dal principio, assunto la CP_3
propria mancanza di legittimazione nonché la mancanza di accreditamento della struttura che ha materialmente svolto le prestazioni sociosanitarie di cui si discorre.
D'altro canto, la parte oggi attrice non ha assolto il suo onere probatorio laddove non risultano evidenziate e sorrette da idoneo ed adeguato supporto probatorio le proprie pretese.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda attorea proposta in via principale va rigettata, sia nella parte relativa al pagamento della somma richiesta a titolo di sorte capitale sia per gli importi domandati a titolo di interessi moratori e anatocistici e di risarcimento forfettario del danno da ritardo, stante il rapporto di accessorietà degli stessi con i crediti principali, rispetto ai quali è stata eccepita l'inopponibilità delle relative cessioni.
Alla luce delle anzidette considerazioni, la domanda di pagamento formulata dall'attrice non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 7 di 9 Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Stefania Picece, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 1867/2019, così
decide:
- Rigetta la domanda della Parte_1
- Condanna la in persona del legale rapp. te p.t., al pagamento, in Parte_1
favore del convenuto delle spese processuali liquidate in euro Controparte_3
6.700,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento.
Così deciso in Salerno, lì 21 marzo 2025
Il giudice dott.sa Maria Stefania Picece
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9