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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/11/2025, n. 3013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3013 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8723/2023
TRIBUNALE BO
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 10/11/2025 ad ore 11.30 innanzi alla dott.ssa Anna Rita Ippolito, è comparsa:
l'avv. Sara Pini in sostituzione degli avv.ti De Simone e Nardocci, la quale dichiara che per errore sono stati attribuiti codici fiscali italiani ai ricorrenti;
precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento. Nessuno è comparso per il e non è presente il PM. Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare e fissa per le ore 12.30 la lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
Ad ore 12.30 nessuno è presente. Viene data lettura della sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. di cui all'allegato foglio, da considerarsi parte integrante del presente verbale che viene chiuso alle ore 12.40.
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BO
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 8723/2023 RG. promossa da:
nata in [...] il [...], Parte_1
, nato in [...] il [...], Parte_2
, nata in [...] il [...], Parte_3
, nata in [...] il [...], Parte_4
, nata in [...] il [...], Parte_5
, nato in [...] il [...], Parte_6
, nata in [...] il [...], Parte_7
nata in [...] il [...], Parte_8
nato in [...] il [...], Parte_9
nata in [...] il [...], Parte_10
, nata in [...] il [...], Parte_11
, nata in [...] il [...], Parte_12
, nato in [...] il [...], Parte_13
, nato in [...] il [...], Parte_14
RICORRENTI tutti rappresentati e difesi dall'avv. DE SIMONE RICCARDO e dall'avv. NARDOCCI FRANCESCO con domicilio eletto in VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 ROMA contro pagina 2 di 6
Controparte_1
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale Controparte_1 di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato il 23/06/2023, i ricorrenti, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] (doc.n.1) Persona_1 emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.n.3).
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati, in data 01/07/2024, a parte resistente che, in assenza di costituzione, deve dichiararsi contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria, in data 26/06/2024, anche al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, che non ha precisato le conclusioni.
All'udienza del 18/11/2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento della domanda.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
pagina 3 di 6 Altrettanto pacifica la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 4 d, decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica».
Le procure alle liti appaiono regolari.
In via sempre preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Corte di Cassazione, SS. UU., Sentenza n.25317 del 2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha, infatti, natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di Porto Alegre e di Curitiba deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti.
Più in generale è ormai noto che presso i consolati - quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Esaminando il merito, dalla documentazione riversata telematicamente in atti, è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
“
1. La vicenda portata all'attenzione di codesto Ill.mo Tribunale concerne il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in qualità di discendente in linea retta del sig. nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile (doc. 1). Persona_1 pagina 4 di 6 Il predetto si è sposato con la sig.ra (doc. 2) e non si è mai naturalizzato, come Persona_2 consta dalla relativa certificazione debitamente tradotta e apostillata (doc. 3).
2. Dalla predetta unione coniugale nasceva il sig. (doc. 4). Per_3
3. Dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra (doc. 5) nasceva la sig.ra Per_3 Parte_15 Per_ (doc. 6). Per_
4. La sig.ra si sposava con il sig. (doc. 7) e procreavano la sig.ra Persona_5 Per_6 (doc. 8), la sig.ra (doc. 9), il sig. (doc. 10), la sig.ra (doc. 11), la Parte_1 Parte_2 Per_7 sig.ra (doc. 12), la sig.ra (doc. 13), la sig.ra (doc. 14), il Parte_3 Parte_4 Parte_5 sig. (doc. 15) e la sig.ra (doc. 16). Pt_6 Parte_7
5. Quindi la sig.ra si univa in matrimonio con il sig. (doc. 17) e Per_6 Controparte_2 dalla loro unione nascevano la sig.ra (doc. 18) e il sig. (doc. 19). Pt_8 Parte_9
6. La sig.ra si sposava con il sig. (doc. 20) e dalla loro unione Parte_1 Persona_8 nasceva la sig.ra (doc. 21). Parte_10
7. Dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra (doc. 22) nasceva Parte_2 Persona_9 la sig.ra (doc. 23). Pt_11
8. La sig.ra si sposava con il sig. (doc. 24) e procreavano la sig.ra Per_7 Persona_10 Pt_1
(doc. 25) e il sig. (doc. 26). Pt_13
9. Dall'unione tra la sig.ra e il sig. nasceva il sig. (doc. Parte_7 Controparte_3 Pt_14 27)”.
I ricorrenti, in proprio hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti, in linea paterna, dell'avo italiano il quale, senza mai Persona_1 naturalizzarsi brasiliano, né aver rinunciato alla cittadinanza italiana - come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti - ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
Peraltro, dall'esame della documentazione in atti non figurano passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale e, pertanto, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dalle successive pronunce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata sopra trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
Irrilevanti le lievi modificazioni apportate alle generalità dell'avo, a seguito della traduzione in lingua portoghese, e della presumibile scarsa alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, nonché dei metodi di trascrizione delle certificazioni di identità personale: queste lievi divergenze non precludono di riconoscere chiaramente la discendenza dei ricorrenti dal loro capostipite.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta dai ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Del resto, il non si è costituito e non ha allegato fatti estintivi del diritto fatto CP_1 valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche pagina 5 di 6 fattispecie interruttiva.
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Persona_1
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Pt_16 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del . Controparte_1
ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che:
nata in [...] il [...], Parte_1
, nato in [...] il [...], Parte_2
, nata in [...] il [...], Parte_3
, nata in [...] il [...], Parte_4
, nata in [...] il [...], Parte_5
, nato in [...] il [...], Parte_6
, nata in [...] il [...], Parte_7
nata in [...] il [...], Parte_8
nato in [...] il [...], Parte_9
nata in [...] il [...], Parte_10
, nata in [...] il [...], Parte_11
, nata in [...] il [...], Parte_12
, nato in [...] il [...], Parte_13
, nato in [...] il [...], Parte_14 sono cittadini italiani iure sanguinis.
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Bologna, lì 18/11/2025 Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 6 di 6
TRIBUNALE BO
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 10/11/2025 ad ore 11.30 innanzi alla dott.ssa Anna Rita Ippolito, è comparsa:
l'avv. Sara Pini in sostituzione degli avv.ti De Simone e Nardocci, la quale dichiara che per errore sono stati attribuiti codici fiscali italiani ai ricorrenti;
precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento. Nessuno è comparso per il e non è presente il PM. Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare e fissa per le ore 12.30 la lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
Ad ore 12.30 nessuno è presente. Viene data lettura della sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. di cui all'allegato foglio, da considerarsi parte integrante del presente verbale che viene chiuso alle ore 12.40.
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BO
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 8723/2023 RG. promossa da:
nata in [...] il [...], Parte_1
, nato in [...] il [...], Parte_2
, nata in [...] il [...], Parte_3
, nata in [...] il [...], Parte_4
, nata in [...] il [...], Parte_5
, nato in [...] il [...], Parte_6
, nata in [...] il [...], Parte_7
nata in [...] il [...], Parte_8
nato in [...] il [...], Parte_9
nata in [...] il [...], Parte_10
, nata in [...] il [...], Parte_11
, nata in [...] il [...], Parte_12
, nato in [...] il [...], Parte_13
, nato in [...] il [...], Parte_14
RICORRENTI tutti rappresentati e difesi dall'avv. DE SIMONE RICCARDO e dall'avv. NARDOCCI FRANCESCO con domicilio eletto in VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 ROMA contro pagina 2 di 6
Controparte_1
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale Controparte_1 di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato il 23/06/2023, i ricorrenti, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] (doc.n.1) Persona_1 emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.n.3).
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati, in data 01/07/2024, a parte resistente che, in assenza di costituzione, deve dichiararsi contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria, in data 26/06/2024, anche al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, che non ha precisato le conclusioni.
All'udienza del 18/11/2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento della domanda.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
pagina 3 di 6 Altrettanto pacifica la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 4 d, decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica».
Le procure alle liti appaiono regolari.
In via sempre preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Corte di Cassazione, SS. UU., Sentenza n.25317 del 2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha, infatti, natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di Porto Alegre e di Curitiba deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti.
Più in generale è ormai noto che presso i consolati - quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Esaminando il merito, dalla documentazione riversata telematicamente in atti, è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
“
1. La vicenda portata all'attenzione di codesto Ill.mo Tribunale concerne il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in qualità di discendente in linea retta del sig. nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile (doc. 1). Persona_1 pagina 4 di 6 Il predetto si è sposato con la sig.ra (doc. 2) e non si è mai naturalizzato, come Persona_2 consta dalla relativa certificazione debitamente tradotta e apostillata (doc. 3).
2. Dalla predetta unione coniugale nasceva il sig. (doc. 4). Per_3
3. Dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra (doc. 5) nasceva la sig.ra Per_3 Parte_15 Per_ (doc. 6). Per_
4. La sig.ra si sposava con il sig. (doc. 7) e procreavano la sig.ra Persona_5 Per_6 (doc. 8), la sig.ra (doc. 9), il sig. (doc. 10), la sig.ra (doc. 11), la Parte_1 Parte_2 Per_7 sig.ra (doc. 12), la sig.ra (doc. 13), la sig.ra (doc. 14), il Parte_3 Parte_4 Parte_5 sig. (doc. 15) e la sig.ra (doc. 16). Pt_6 Parte_7
5. Quindi la sig.ra si univa in matrimonio con il sig. (doc. 17) e Per_6 Controparte_2 dalla loro unione nascevano la sig.ra (doc. 18) e il sig. (doc. 19). Pt_8 Parte_9
6. La sig.ra si sposava con il sig. (doc. 20) e dalla loro unione Parte_1 Persona_8 nasceva la sig.ra (doc. 21). Parte_10
7. Dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra (doc. 22) nasceva Parte_2 Persona_9 la sig.ra (doc. 23). Pt_11
8. La sig.ra si sposava con il sig. (doc. 24) e procreavano la sig.ra Per_7 Persona_10 Pt_1
(doc. 25) e il sig. (doc. 26). Pt_13
9. Dall'unione tra la sig.ra e il sig. nasceva il sig. (doc. Parte_7 Controparte_3 Pt_14 27)”.
I ricorrenti, in proprio hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti, in linea paterna, dell'avo italiano il quale, senza mai Persona_1 naturalizzarsi brasiliano, né aver rinunciato alla cittadinanza italiana - come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti - ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
Peraltro, dall'esame della documentazione in atti non figurano passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale e, pertanto, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dalle successive pronunce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata sopra trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
Irrilevanti le lievi modificazioni apportate alle generalità dell'avo, a seguito della traduzione in lingua portoghese, e della presumibile scarsa alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, nonché dei metodi di trascrizione delle certificazioni di identità personale: queste lievi divergenze non precludono di riconoscere chiaramente la discendenza dei ricorrenti dal loro capostipite.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta dai ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Del resto, il non si è costituito e non ha allegato fatti estintivi del diritto fatto CP_1 valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche pagina 5 di 6 fattispecie interruttiva.
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Persona_1
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Pt_16 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del . Controparte_1
ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che:
nata in [...] il [...], Parte_1
, nato in [...] il [...], Parte_2
, nata in [...] il [...], Parte_3
, nata in [...] il [...], Parte_4
, nata in [...] il [...], Parte_5
, nato in [...] il [...], Parte_6
, nata in [...] il [...], Parte_7
nata in [...] il [...], Parte_8
nato in [...] il [...], Parte_9
nata in [...] il [...], Parte_10
, nata in [...] il [...], Parte_11
, nata in [...] il [...], Parte_12
, nato in [...] il [...], Parte_13
, nato in [...] il [...], Parte_14 sono cittadini italiani iure sanguinis.
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Bologna, lì 18/11/2025 Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 6 di 6