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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/11/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO Accertamento negativo del credito, ripetizione di indebito e risarcimento danni da inadempimento contrattuale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
IC LL, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies,
co. 3, c.p.c., come novellato l'art. 281 sexies c.p.c. dal d.l.vo n. 149/2022, sentita la discussione delle parti all'udienza dell'8.7.2025, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1382 dell'anno 2023
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6
Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
Parte_10 Parte_11 Parte_12
e, nella qualità di unici eredi di , , Persona_1 Parte_13
e , tutti rappresentati Parte_14 Parte_15
e difesi dagli avv.ti Mario Spinelli e Alessandra Spinelli, con studio in Bari, ed elettivamente domiciliati all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
RICORRENTI 2
avvocato, che si difende in proprio ed è altresì CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Giorgino e Michele
Gigliobianco, entrambi con studio in Andria, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo e il loro rispettivo domicilio digitale
CONVENUTO E CHIAMANTE IN CAUSA
avvocato, che si difende in proprio, con Controparte_2
studio in Trani, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTO E CHIAMANTE IN CAUSA
, in persona dei suoi legali rappresentanti Controparte_3
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Carbone,
con studio in Tricase (LE), ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CHIAMATA IN CAUSA IN GARANZIA (da CP_1
in persona di suo procuratore Controparte_4
speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Spina, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CHIAMATA IN CAUSA IN GARANZIA (da Controparte_2
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale della 3
predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex artt. 281 decies e segg. c.p.c. introduttivo del giudizio, depositato il 16.3.2023 e ritualmente notificato alle controparti unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, i ricorrenti hanno quivi convenuto gli avv.ti e , deducendo quanto segue. CP_1 CP_2
Essi sono tutti medici chirurghi, i quali hanno frequentato corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1983/1984 al
1990/1991, rientranti nelle previsioni della direttiva CEE 82/76
del 26.1.1982; quanto ai ricorrenti , tale era (medico Pt_13
specializzando) la dott.ssa , in luogo della quale essi Per_1
agiscono qui quali suoi eredi, essendo la stessa frattanto deceduta, il 25.7.2022. Detta direttiva, a modifica ed integrazione di precedenti direttive comunitarie, <
le attività di formazione dei corsi post laurea in medicina,
comuni a due o più stati membri, tanto con frequenza a tempo pieno che con frequenza a tempo ridotto, il diritto ad una remunerazione adeguata, indicando agli Stati membri la data del 31.12.1982 come termine ultimo per l'adeguamento della normativa nazionale all'obbligo di remunerazione>>. Lo Stato italiano ha in un primo tempo dato attuazione a tale direttiva con ritardo, con il d.l.vo n. 2571/1991, e parzialmente, prevedendo il diritto degli specializzandi alla remunerazione in favore dei soli medici ammessi alla frequenza delle scuole di specializzazione a decorrere dall'a.a. 1991/92, oltre ad omettere la determinazione dell'ammontare della "remunerazione adeguata" e la individuazione del soggetto tenuto ad eseguirne il pagamento. Nella materia è 4
quindi intervenuta pronuncia della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, il 25.2.1999, a seguito della quale, con l. n.
370/1999, il legislatore italiano ha provveduto a determinare nella somma di L. 13.000.000, pari ad € 6.713,94, l'ammontare onnicomprensivo della remunerazione spettante ai medici specializzandi per ciascun anno di durata legale del corso frequentato, ad individuare nel Controparte_5
il soggetto pagatore, e a riconoscere il relativo diritto
[...]
anche in favore dei medici ammessi alla frequenza delle scuole di specializzazione a decorrere dall'a.a. 1983/1984. Al fine di far valere le proprie ragioni a fronte di tale sopravvenuta normativa nazionale, i ricorrenti si sono allora rivolti agli avv.ti CP_1
e che sapevano essere esperti in materia per avere già CP_2
promosso altre cause per altri medici in analoga situazione. I
legali hanno accettato l'incarico e, dopo avere senza esito indirizzato al Ministero competente <
messa in mora>>, prima individuali e poi una collettiva, hanno dato corso al mandato ad agire in giudizio conferito loro nel settembre 2007, procedendo, con atto di citazione notificato il
16.10.2007, a convenire il Controparte_5
e la davanti al
[...] Controparte_6
Tribunale di Roma, congiuntamente per tutti i medici qui ricorrenti unitamente ad altri, nella causa R.G. n. 68989/2007,
al fine del riconoscimento dei loro rispettivi crediti a titolo della prevista "remunerazione adeguata", nella misura come sopra determinata dalla l. n. 370/1999, ovvero in subordine a titolo di risarcimento di danni per la ritardata attuazione della direttiva
CEE 82/76 del 26.1.1982 o di indennizzo per ingiustificato arricchimento. A dimostrazione del diritto di ciascun attore, i 5
difensori hanno prodotto in tale giudizio: <
[individuali] di pagamento inoltrate nel 2001, con allegate le relative dichiarazioni di notorietà fatte sottoscrivere>>; <
diffida collettiva del maggio 2006>>; la stampa di <
estratte dal sito FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), recanti la indicazione dei rispettivi titoli di specializzazione e la data del loro conseguimento>>. Si è costituita per i convenuti l'Avvocatura
Generale dello Stato, con comparsa del 1°.1.2008, eccependo: <
difetto di giurisdizione dell'A.G.O.; il difetto di legittimazione passiva del la Controparte_5
prescrizione del diritto ex artt. 2043 e 2948 n° 4 cc;
l'infondatezza della domanda per difetto di prova relativamente alla avvenuta - e obbligatoria - frequenza dei corsi, laddove "il giudice è tenuto a verificare che le pretese azionate (siano, ndr)
supportate da un adeguato corredo probatorio">>. A fronte di tali difese, gli avv.ti e hanno bensì avanzato CP_1 CP_2
richiesta di assegnazione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
e però si sono poi limitati a depositare la sola memoria n. 1,
<
ciascuno dei loro rappresentati spettanti>>, astenendosi dall'integrare la documentazione già come sopra offerta in comunicazione con l'atto introduttivo. È quindi accaduto che, con sentenza n. 10304 del 10.5.2010, il Tribunale di Roma, <
le eccezioni pregiudiziali dei convenuti>>, ha nondimeno rigettato le domande attoree, con condanna dei soccombenti al pagamento delle spese di causa nella misura di € 12.000,00 oltre agli accessori, ritenendo <
mancato svolgimento, per tutta la durata del corso, di qualsiasi 6
attività libero-professionale esterna, nonché di attività
lavorativa anche in regime di convenzione o di precarietà con il e della mancata percezione, durante il corso di formazione, CP_7
di borse di studio, quali elementi stabiliti dalla legislazione interna dello Stato italiano (d.lgs. 257/1991, l. 370/1991 e DM
14.2.2000)>>. Tale sentenza è stata impugnata davanti alla Corte
di Appello di Roma con atto del 1°.
6.2011 e nel giudizio R.G. n.
3528/2011 così promosso è tornata a resistere l'Avvocatura dello
Stato, fra l'altro reiterando il rilievo che <
fornito in prime cure l'indispensabile quadro probatorio>>. Ma
anche la Corte di Appello, con sentenza n. 1766 del 16.3.2016,
pur <
richiesta dal Tribunale in ordine alla frequenza a tempo pieno dei corsi e all'assenza di altri emolumenti per attività
lavorative esterne e della "responsabilità dello Stato Italiano
per tardivo recepimento di direttive comunitarie" ... con conseguente fondatezza, in astratto, della domanda di danni proposta dagli attori-appellanti>>, ha essa pure rigettato l'appello e le domande attoree, questa volta <
prova in ordine agli anni di iscrizione alla scuola di specializzazione e alla durata legale del relativo corso>>, ed ha condannato gli appellanti alla rifusione delle spese del gravame,
nella misura di € 6.600,00 oltre agli accessori. Più in particolare la Corte ha motivato la sua pronuncia osservando che, <benché ne avessero l'onere, gli attori appellanti non avevano provato "a) di avere conseguito la laurea in medicina / b) di essersi iscritti ad un corso di specializzazione / c) l'anno in cui si erano iscritti ai corsi di specializzazione / d) la durata legale del corso di specializzazione cui si erano iscritti / e) 7
di avere conseguito la specializzazione" ... escludendo che "i fogli di carta" (ndr: le pagine web) esibiti a fondamento della domanda potessero avere "una qualche attendibilità quali mezzi di prova">>. Anche tale sentenza è stata impugnata, con ricorso per cassazione del 23.3.2017, in particolare denunciando, con il primo motivo, <
ultrapetizione nell'affermare il difetto di prova relativamente a elementi costitutivi della domanda, laddove, in prime cure, le
Amministrazioni convenute non avevano mosso alcuna specifica contestazione sul punto, né contestato i documenti esibiti>>.
Senonché, con ordinanza n. 25312 del 24.8.2022, la Suprema Corte
ha definitivamente dichiarato inammissibile il ricorso per
<<"difetto di specificità del primo motivo, ritenuto assorbente">>; nella contumacia dell'Avvocatura dello Stato, a tale declaratoria non si è accompagnata condanna dei ricorrenti al pagamento di ulteriori spese di patrocinio, fermo tuttavia l'<
di ulteriore CU, pari a € 1.263,00>>. All'esito del giudizio di legittimità, con <
gli avv.ti e hanno chiesto ai propri assistiti la CP_2 CP_1
corresponsione del compenso per l'attività giudiziale svolta,
nella misura di € 8.242,69 oltre IVA ciascuno>>. A seguito delle contestazioni mosse al loro operato, <
e poi formalmente, per il tramite dell'avv. Mario Spinelli>>,
< e hanno CP_2 CP_1
reiterato nei confronti di alcuni degli ex-assistiti la richiesta di pagamento del compenso, nella misura maggiorata di € 13.522,60
ciascuno>>. La negligenza con la quale i legali hanno come innanzi espletato il mandato professionale conferito loro, nei tre gradi 8
di giudizio per i quali hanno esercitato il patrocinio,
pregiudicando il buon diritto dei ricorrenti di conseguire il riconoscimento dei crediti ad essi rispettivamente spettanti in forza della normativa comunitaria e di quella nazionale italiana che via ha dato attuazione, comporta: la perdita del diritto dei professionisti a percepire compenso per l'attività prestata e il diritto dei ricorrenti alla restituzione della somma di € 780,00
per ciascuno, che essi hanno corrisposto loro a titolo di acconto;
il diritto dei ricorrenti, o loro aventi causa, al risarcimento dei danni che hanno conseguentemente subito, in termini degli esborsi che hanno sostenuto per <
C.U.>>, pari alla complessiva somma di € 24.835,68, della quale i ricorrenti sono creditori in solido, e di mancato conseguimento della "remunerazione adeguata" a cui ciascuno di essi aveva diritto, così determinata, oltre a rivalutazione e interessi <
quanto via via rivalutato a far data dal 15.5.2006 o quanto meno dal 16.10.2007 e sino al soddisfo>>: € 26.855,76 per la dott.ssa
€ 26.855,76 per la dott.ssa € Parte_1 Parte_9
33.569,70 per il dott. ; € 26.855,76 per la Parte_3 [...]
€ 33.569,70 per il dott. € Parte_12 Parte_7
26.855,76 per il dott. € 26.855,76 per la Parte_4
dott.ssa € 46.997,58 per il dott. Parte_8 Parte_2
€ 26.855,76 per il dott. €
[...] Parte_5
20.141,82 per il dott. € 20.141,82 per il Parte_6
dott. ; € 20.141,82 per Persona_2
la dott.ssa Persona_1
Tanto i ricorrenti chiedono qui pertanto accertarsi e dichiararsi,
con conseguente condanna dei convenuti al pagamento delle relative 9
somme.
I convenuti resistono separatamente, con comparsa di riposta da entrambi tempestivamente depositata, il 12.9.2023 dall'avv. CP_1
e il 14.9.2023 dall'avv. Con tali comparse, di analogo CP_2
contenuto, essi hanno preliminarmente richiesto - e ottenuto - di chiamare in causa in garanzia le compagnie rispettivamente assicuratrici della loro responsabilità professionale, CP_3
per l'avv. e per l'avv.
[...] CP_1 Controparte_4
dopo di che nel merito, oltre a chiedere il rigetto CP_2
delle domande avverse, prospettano in narrativa anche una domanda riconvenzionale di accertamento del diritto di ciascuno di essi ad essere remunerato, per l'opera professionale prestata in favore dei ricorrenti nei tre gradi di giudizio per i quali hanno esercitato il patrocinio, nella misura di € 13.522,60 per ciascuno, richiesta ai clienti con messaggio di posta elettronica certificata del 7.3.2023, e però siffatta domanda non si trova poi riportata nelle conclusioni ivi rassegnate.
A seguito di regolare notifica dell'atto di chiamata in causa,
eseguita nei confronti della il 6.10.2023 Controparte_4
e nei confronti della il 27.9.2023, si sono infine Controparte_3
costituite in giudizio, del pari tempestivamente, anche le compagnie assicurative, la con comparsa Controparte_4
di risposta depositata il 21.11.2023 e la con Controparte_3
comparsa di risposta depositata il 5.12.2023.
Alla prima udienza, a richiesta dei ricorrenti, a cui le altre parti si sono associate, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 281 duodecies, co. 4, c.p.c.
Con la memoria depositata in ossequio al primo dei termini 10
previsti da detta norma, con cui è ultimativamente concesso alle parti, per il merito, di <
eccezioni e le conclusioni>>, i ricorrenti hanno precisato e modificato la domanda di risarcimento del danno costituito dagli esborsi che hanno sostenuto per <
C.U.>>, chiedendo condannarsi i convenuti in solido al pagamento,
per tale titolo, della somma di € 979,50 per ciascun ricorrente,
ferme per il resto le conclusioni rassegnate col ricorso introduttivo;
i convenuti hanno definitivamente rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'avv. <<1) in via preliminare, dichiarare prescritta la CP_1
pretesa risarcitoria;
/ 2) nel merito, respingere tutte le domande dei ricorrenti in quanto infondate in fatto ed in diritto;
/ 3)
nella denegata ipotesi di accoglimento sia pur parziale di qualsivoglia domanda proposta dai ricorrenti nei confronti dell'Avv. accertare e dichiarare CP_1 Controparte_3
, in persona del rappresentante legale obbligata a garantire
[...]
e manlevare da ogni pregiudizio economico l'Avv. , e CP_1
conseguentemente condannare la stessa in Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne l'Avv.
da qualsivoglia pagamento al quale dovesse essere CP_1
condannato; 4) condannare chi di ragione al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'Avv. ivi CP_1
comprese - ai sensi dell'art. 1917 c.c. - le spese sostenute per resistere all'azione>>;
- l'avv. , <<1) in via preliminare, dichiarare prescritta CP_2
la pretesa risarcitoria;
/ 2) nel merito, respingere le domande dei ricorrenti in quanto infondate in fatto ed in diritto e non 11
provate; 3) nella denegata ipotesi di accoglimento sia pur parziale di qualsivoglia domanda proposta dai ricorrenti nei confronti dell'Avv. accertare e dichiarare Controparte_2
la ... in persona del Controparte_4
rappresentante legale p.t., obbligata a garantire e manlevare da ogni pregiudizio economico l'Avv. e Controparte_2
conseguentemente condannare la stessa Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., a tenere
[...]
indenne l'Avv. da qualsivoglia pagamento al Controparte_2
quale dovesse essere condannato;
/ 4) condannare chi di ragione al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'Avv.
, ivi comprese, ai sensi dell'art. 1917 c.c., Controparte_2
le spese sostenute per resistere all'azione>>.
La si è limitata, con la suddetta memoria Controparte_3
integrativa, a richiamare le conclusioni così rassegnate nella comparsa di risposta: <
preteso in questa sede;
/ II) in ogni caso, rigettare integralmente la domanda dei ricorrenti poiché infondata nell'an,
ove occorra anche ex art. 2236 c.c.; / III) in via gradata rigettare la stessa pretesa nel quantum, indimostrato e non dovuto;
/ IV) in via ulteriormente gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea,
dichiarare l'operatività della polizza n. 400150925 nei CP_3
soli limiti contrattuali di operatività, massimale, scoperto,
etc., come specificati in premessa>>.
La si è astenuta dal depositare la memoria Controparte_4
integrativa di cui al primo dei termini previsti dal quarto comma dell'art. 281 duodecies c.p.c., avendo così concluso nella 12
comparsa di risposta: <<- con riferimento alla domanda principale,
dichiararne l'infondatezza ... / - in riferimento alla domanda di garanzia, dichiarare la non spettanza dell'indennizzo ... / - in via subordinata, dichiarare tenuta a garantire il CP_4
proprio assicurato in proporzione della quota di responsabilità
concretamente accertata a carico dello stesso, in forza delle clausole contrattuali e al netto della franchigia e nei limiti di massimale previsti dalla polizza e dalle condizioni generali di assicurazione>>.
All'udienza di discussione della causa per la decisione le parti hanno infine precisato le conclusioni riportandosi a quelle rispettivamente rassegnate nelle note conclusive autorizzate depositate, con le quali, nel mentre i ricorrenti e le terze chiamate non hanno che reiterato le conclusioni come sopra da ultimo rassegnate con la memoria depositata in ossequio al primo dei termini di cui al quarto comma dell'art. 281 duodecies c.p.c.,
i convenuti hanno per la prima volta sollevato una nuova eccezione in rito, di inammissibilità delle domande attoree, ferma la mancata formulazione di conclusioni in ordine alla domanda riconvenzionale di accertamento dell'ammontare del credito professionale da ciascuno vantato, come sopra meramente prospettata nella narrativa delle rispettive comparse di costituzione in giudizio.
Tale domanda deve allora aversi in definitiva per non proposta,
dacché la richiesta di rigetto dell'avversa domanda di accertamento negativo del credito, per la quale i convenuti hanno in proposito unicamente concluso, non si identifica affatto con la richiesta di accertamento dell'ammontare del compenso che, nel 13
caso di rigetto in effetti dell'avversa domanda, ad essi spetterebbe: ed infatti l'accertamento negativo del credito richiesto dai ricorrenti afferisce non al quantum, ma all'asserita insussistenza dell'an del credito, cosicché, all'eventuale rigetto di tale domanda, non seguirebbe che l'affermazione della sussistenza del credito, ma per un ammontare che, non potendosi reputare non contestato dalla parte debitrice, che, negando in radice il diritto, necessariamente ne contesta anche la quantificazione operata dai creditori, rimarrebbe da determinare facendo applicazione dei criteri stabiliti dal d.m. Giust. n.
55/2014 e ss.mm.ii., a domanda dunque degli aventi diritto, che qui non l'hanno proposta.
La preliminare inammissibilità in rito delle domande dei ricorrenti è per la prima volta opposta dai convenuti con le note conclusive per ciò che: 1) <
dell'obbligo di pagamento è inammissibile, in ragione dell'assenza di una presupposta domanda di risoluzione giudiziale per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c.>>; 2) <
di condanna al risarcimento del danno per esito sfavorevole dei giudizi ... è inammissibile essendo l'obbligazione dell'avvocato di mezzi e non di risultato>>.
Tale seconda obiezione è palesemente priva di pregio, con essa del tutto erroneamente assumendosi in sostanza che il debitore di una obbligazione di mezzi non sarebbe per principio mai suscettibile di responsabilità, indipendentemente da qualsivoglia difetto di diligenza in cui possa incorrere nella esecuzione delle prestazioni poste a suo carico, le quali invece, che siano di mezzi o di risultato, pongono comunque in capo al debitore il 14
dovere di diligenza prescritto senza eccezione alcuna dall'art. 1176 c.c. - nella specie, trattandosi di prestazioni professionali, a valutarsi, a mente del secondo comma della norma,
<> - la cui violazione è comunque fonte di responsabilità anche risarcitoria in capo al debitore inadempiente o inesattamente adempiente,
quand'anche esso sia tenuto a fornire non già un risultato, ma soltanto un impegno tendente a conseguirlo (v. ex plurimis, fra le più recenti, Cass. 10.6.2025 n. 15526, proprio nella materia della responsabilità professionale dell'avvocato di cui qui si tratta).
È d'altro canto statuizione della Suprema Corte (v. la stessa
Cass. n. 15526/2025 cit.) che la violazione del predetto dovere di diligenza da parte del legale, comportando inadempimento contrattuale, produce <
allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile>>, <
principio di cui all'art. 1460 c.c.>>, quivi espressamente invocato dai ricorrenti, senza necessità dunque per il cliente di previamente richiedere e conseguire una pronuncia di risoluzione del contratto di patrocinio per inadempimento del professionista ex art. 1453 c.c.
Ciò tuttavia deve ritenersi che valga con riferimento al solo compenso che sia ancora da pagare e costituisca tuttora oggetto di un credito dell'avvocato nei confronti del cliente, e non anche con riferimento a quella parte del compenso che il cliente abbia 15
già pagato, la cui ripetizione è invece effettivamente subordinata ad una previa pronuncia, dichiarativa o costitutiva, di scioglimento del contratto, costituente il presupposto di applicabilità dell'art. 2033 c.c. che la prevede: ed infatti lo strumento dell'eccezione di inadempimento, qual è testualmente contemplato dall'art. 1460 c.c., legittima il contraente non inadempiente soltanto a sospendere l'esecuzione del contratto da parte sua, rifiutando l'adempimento della sua obbligazione per ciò che essa sia ancora da eseguire, e non anche a pretendere la restituzione di ciò per cui l'abbia già eseguita.
Nel caso di specie, in cui i ricorrenti si limitano ad invocare l'accertamento dell'inadempimento o inesatto adempimento da parte dei convenuti del mandato difensivo ad essi conferito in funzione della mera opponibilità della eccezione di cui all'art. 1460 c.c.,
senza altresì proporre domanda di risoluzione del contratto di patrocinio inter partes, consegue allora che: è parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità come innanzi sollevata dai convenuti a riguardo dell'avversa domanda di accertamento negativo della debenza di ciò che essi vantano ancora a credito nei confronti dei ricorrenti in corrispettivo dell'opera professionale prestata in loro favore;
ma è d'altro canto inammissibile la domanda di restituzione nel contempo avanzata dai ricorrenti della somma di € 780,00 per ciascuno, da essi già
corrisposta a titolo di acconto, in difetto della condizione della c.d. possibilità giuridica della relativa azione - al pari del difetto di interesse ad agire e del difetto di legittimazione attiva e passiva suscettibile pertanto di rilievo officioso - e cioè della possibilità, a fronte della indiscussa persistenza del 16
titolo dei pagamenti eseguiti costituito dal contratto di patrocinio, che si avveri nel presente giudizio il presupposto di applicabilità dell'art. 2033 c.c.
Ciò precisato, va a questo punto esaminato il merito delle domande ammissibilmente proposte dai ricorrenti: 1) di accertamento negativo della debenza del compenso di cui è richiesto il pagamento dai convenuti;
e 2) di risarcimento dei danni arrecati ai ricorrenti dal dedotto inadempimento o inesatto adempimento dei convenuti.
A riguardo della domanda di risarcimento, è preliminarmente eccepita dagli avv.ti e , oltre che dalla CP_1 CP_2 CP_3
che assicura il primo, l'estinzione per prescrizione del
[...]
relativo diritto, a seguito dell'inutile decorso dell'ordinario termine 10 anni fissato dall'art. 2946 c.c., in quanto <
condotta difensiva assunta come deficitaria è riferita al corredo probatorio del giudizio di primo grado, conclusosi con sentenza n. 10304 del 10.05.2010>> e <
21.4.2023 ... cristallizzando un precedente orientamento giurisprudenziale, ha chiarito che la prescrizione della responsabilità professionale decorre dal momento del compimento della condotta assunta come non diligente>> (così identicamente i convenuti nelle rispettive comparse di risposta e analogamente la
Compagnia nella propria).
Ora, dispone in effetti l'art. 8 l. n. 49/2023 che <
di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità
professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista>>.
Senonché il richiamo di tale disposizione è nella specie del tutto 17
inconferente, trattandosi di speciale previsione, che non ha affatto cristallizzato precedenti orientamenti giurisprudenziali,
ma, proprio a fronte del diverso diritto vivente, costituito dalla diversa giurisprudenza consolidatasi sul punto, ha inteso introdurre una norma di favore per gli avvocati allorquando si trovano a prestare la propria opera in favore di determinate categorie di clienti forti, quali le imprese bancarie e assicurative e le altre società e medio-grandi imprese specificate al primo comma dell'art. 2 l. n. 49/2023 e le pubbliche amministrazioni e le società specificate al terzo comma della medesima disposizione, in forza delle apposite convenzioni che vengono usualmente stipulate dai legali con tali soggetti, a valere peraltro, ex art. 11 l. n. 49/2023, per le convenzioni sottoscritte a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e cioè dal 20.5.2023.
Per la pacifica giurisprudenza formatasi anteriormente a detta legge e tuttora valida al di fuori del suo ambito di applicazione,
la regola è invece che, <
dell'avvocato per inadempimento al mandato difensivo in ambito giudiziario, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì
da quello nel quale essa è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, vale a dire dalla formazione del giudicato>> (Cass.
3.11.2020 n. 24270).
Nel caso del presente giudizio il giudicato si è formato con la pronuncia della ordinanza della Corte di Cassazione n. 25312 del
24.8.2022: di modo che - in disparte la considerazione che i 18
ricorrenti contestano il negligente adempimento del mandato difensivo da parte dei convenuti non soltanto in relazione al primo grado ma anche con riferimento al giudizio di legittimità –
v'è che in ogni caso il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento vantato dai ricorrenti medesimi ha preso a decorrere dalla predetta data del 24.8.2022 e non può esservi pertanto luogo a prescrizione.
Come documentato e incontroverso, la Corte di Appello di Roma,
con la sentenza n. 1766/2016, ha confermato il rigetto pronunciato dal primo Giudice della pretesa creditoria azionata davanti al
Tribunale di Roma dagli odierni ricorrenti nel giudizio n.
68989/2007, per motivi diversi da quelli posti a fondamento della sentenza di prime cure, per ciò solo che gli attori non avevano in prima istanza soddisfatto l'onere probatorio su di essi gravante con riferimento ai dati di specializzazione - cioè <
di avere conseguito la laurea in medicina / b) di essersi iscritti ad un corso di specializzazione / c) l'anno in cui si erano iscritti ai corsi di specializzazione / d) la durata legale del corso di specializzazione cui si erano iscritti / e) di avere conseguito la specializzazione>> - osservando che, quand'anche si fossero, in sostanza, potute ritenere idoneamente dimostrate le informazioni riportate nelle anonime stampe all'apparenza estratte dal sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri prodotte in primo grado,
sarebbero comunque rimasti non provati per ciascuno degli attori gli imprescindibili estremi della data di iscrizione alla scuola di specializzazione e della durata legale del relativo corso.
Senonché - oltre al fatto che in particolare la durata legale dei 19
corsi di specializzazione è stabilita nell'allegato D alla l. n.
217/1978 e costituisce pertanto un dato che il Giudice deve conoscere da sé in forza del principio iura novit curia sancito dall'art. 113 c.p.c. - risulta del pari documentato che, come obiettato dai convenuti, della acquisizione agli atti di causa di tutti i dati di specializzazione la cui prova la Corte di Appello
ha come sopra ritenuto necessaria e sufficiente - sia attraverso la enunciazione fattane nella narrativa dell'atto introduttivo,
sia attraverso non solo gli estratti dal sito informatico della
F.N.O.M.C.eO., ma anche le dichiarazioni sostitutive di atto notorio allegate alle diffide stragiudiziali di pagamento depositate con l'atto di citazione – nel giudizio di primo grado non si è mai dubitato: né da parte dell'Avvocatura dello Stato,
che ha bensì denunciato la carenza del corredo probatorio offerto dagli attori, ma con esclusivo riguardo a quegli elementi che il primo Giudice ha ritenuto che dovessero essere dimostrati e la
Corte ha invece valutato irrilevanti;
né da parte del Tribunale,
che ha anzi svolto la sua motivazione, che il secondo Giudice non ha poi condiviso, proprio sulla premessa della esistenza di detti dati, che ha previamente valutato astrattamente idonei a fondare la pretesa per alcuni degli attori e inidonei per altri.
E se è vero che all'epoca l'art. 115 c.p.c. non era ancora stato novellato (dall'art. 45, co. 14, l. n. 69/2009, a valere per i giudizi introdotti a decorrere dal 4.7.2009) con la introduzione del principio di non contestazione ora sancito dal primo comma di detta disposizione, è altrettanto vero che già all'epoca della sentenza di primo grado la giurisprudenza di legittimità era ormai da tempo approdata a ritenere che < 20
carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio>> (Cass. 27.2.2008 n. 519 ex multis); e tanto,
con specifico riguardo alla posizione dell'attore, sulla scorta della formulazione data al primo comma dell'art. 167 c.p.c.
dall'art. 11 l. n. 353/1990 a far data dal 30.4.1995, per cui affermava il Supremo Collegio in epoca prossima alla sentenza di secondo grado che <
dall'art. 167, comma 1, c.p.c., di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che, esaurita la fase della trattazione, non è più consentito al convenuto, per il principio di preclusione in senso causale, di rendere controverso un fatto non contestato, né attraverso la revoca espressa della non contestazione, né deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte>> (Cass. 10.12.2015 n. 24965).
Da tale consolidato orientamento della Cassazione la Corte di
Appello di Roma risulta essersi inopinatamente discostata con la sentenza n. 1766/2016; ex mero officio, atteso che nella stringatissima comparsa con cui l'Avvocatura dello Stato si è
costituita in appello è dedotto bensì che <
[nell'atto di gravame] qualsiasi specifica doglianza vo1ta, se de1 caso, a dimostrare che in prime cure era stato fornito l'indispensabile quadro probatorio>> - e null'altro è dedotto -
ma con inequivocabile ed anche in certo modo testuale riferimento 21
al quadro probatorio ritenuto indispensabile e carente dal
Tribunale, che la Corte di Appello ha invece ritenuto afferire ad elementi irrilevanti.
Cosicché - a prescindere dalla effettivamente discutibile valenza probatoria di dichiarazioni sostitutive di atto notorio e stampe estratte dal sito informatico della Federazione degli Ordini dei
Medici, versate in atti in luogo delle invece incontrovertibili ed esaustive certificazioni agevolmente ottenibili dagli istituti universitari - non risultano ravvisabili in capo ai convenuti,
fino a questo stadio dell'iter processuale della vicenda, profili di negligenza di consistenza tale da integrare l'estremo della colpa grave - alla cui ricorrenza deve nella specie ritenersi subordinata la responsabilità risarcitoria dei professionisti a mente dell'art. 2236 c.c., trattandosi certamente, avuto riguardo alla difficoltà del tipo di contenzioso, di <
implica[nti] la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà>> - per ciò che l'invero imprudente opzione per la documentazione in effetti prodotta non sarebbe comunque valsa a pregiudicare l'esito della causa ove la Corte di Appello di Roma
si fosse puramente e semplicemente uniformata alla allora costante giurisprudenza della Cassazione in punto di non contestazione.
Va a questo punto esaminato se in colpa grave possa o meno reputarsi che gli avv.ti e siano incorsi nel CP_1 CP_2
proporre il ricorso per cassazione, che la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile <
n. 3 e/o n. 6, c.p.c.>>
La Corte rimprovera in sostanza ai ricorrenti che <
tutto tanto la localizzazione quanto uno specifico e adeguato 22
richiamo al contenuto delle difese (e, in particolare, in primo luogo al contenuto della comparsa di risposta) delle amministrazioni convenute nel giudizio di merito>>, in relazione a cui <
relative alle proprie allegazioni non sarebbero state sufficientemente specifiche>>; <
cinque righi della pagina 10 della suddetta comparsa di costituzione e risposta (non allegata al ricorso, non adeguatamente localizzata nell'ambito del fascicolo processuale e, comunque, senza uno specifico richiamo delle parti rilevanti del suo contenuto con riguardo al presente motivo di ricorso>>.
Ebbene non pare a questo giudicante che neppure i predetti addebiti della Suprema Corte siano in effetti tali da integrare una colpa grave dei legali, considerato che:
- nel ricorso sono indicati la data in cui l'Avvocatura dello
Stato si è costituita nel giudizio di primo grado e la data della sua comparsa di risposta, col che è specificamente indicato l'atto di cui si tratta, questo soltanto essendo richiesto dal n. 6 del primo comma dell'art. 366 c.p.c. nella formulazione che esso aveva all'epoca della proposizione del ricorso per cassazione, e deve aversi per indicata anche la sua localizzazione nel fascicolo d'ufficio, nel quale era allora prescritto, dagli artt. 168, co.
2, c.p.c. e 73 disp.att. c.p.c., che fosse depositata una copia;
né i ricorrenti hanno omesso di richiedere alla Corte di Appello
la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione ex art. 369,
ult. co., c.p.c. (nella formulazione dell'epoca);
- è trascritto l'unico passaggio dell'avversa comparsa, tratto dalla parimenti indicata pag. 10, in cui è allegato dai ricorrenti 23
che l'Avvocatura dello Stato ha formulato una obiezione di merito,
relativa a difetto di prova della domanda attorea, col che non pare che non sia formulato <
contenuto delle difese>> avverse per quanto rilevante ai fini del motivo addotto, a dimostrare ciò che da controparte non è stato dedotto essendo altrimenti inevitabilmente necessaria la trascrizione integrale della comparsa di risposta dell'Avvocatura
dello Stato, che già le Sezioni Unite della Cassazione, con la precedente sentenza 18.3.2022 n. 8950 avevano ritenuto onere eccessivo.
Consegue che le domande ammissibilmente proposte dai ricorrenti vanno rigettate, con ciò rimanendo assorbita ogni questione relativa al rapporto fra ciascun convenuto e la sua compagnia assicurativa.
L'oggettiva contendibilità della materia giustifica l'integrale compensazione delle spese di causa fra tutte le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte da Parte_1 Parte_2 [...]
, Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
Parte_10 Parte_11 Parte_12
e, nella qualità di unici eredi di
[...] Persona_1
e nei Parte_13 Parte_14 Parte_15
confronti di e che hanno CP_1 Controparte_2
rispettivamente chiamato in causa in garanzia la Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, e la
[...] 24
in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- dichiara inammissibile la domanda dei ricorrenti di ripetizione di indebito;
- rigetta tutte le altre domande da essi proposte;
- dichiara assorbite le domande di garanzia proposte dai convenuti nei confronti delle terze chiamate in causa;
- dichiara le spese di causa integralmente compensate fra tutte le parti.
Trani, 5.11.2025
IL G.O.T.
dott. IC LL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
IC LL, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies,
co. 3, c.p.c., come novellato l'art. 281 sexies c.p.c. dal d.l.vo n. 149/2022, sentita la discussione delle parti all'udienza dell'8.7.2025, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1382 dell'anno 2023
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6
Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
Parte_10 Parte_11 Parte_12
e, nella qualità di unici eredi di , , Persona_1 Parte_13
e , tutti rappresentati Parte_14 Parte_15
e difesi dagli avv.ti Mario Spinelli e Alessandra Spinelli, con studio in Bari, ed elettivamente domiciliati all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
RICORRENTI 2
avvocato, che si difende in proprio ed è altresì CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Giorgino e Michele
Gigliobianco, entrambi con studio in Andria, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo e il loro rispettivo domicilio digitale
CONVENUTO E CHIAMANTE IN CAUSA
avvocato, che si difende in proprio, con Controparte_2
studio in Trani, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTO E CHIAMANTE IN CAUSA
, in persona dei suoi legali rappresentanti Controparte_3
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Carbone,
con studio in Tricase (LE), ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CHIAMATA IN CAUSA IN GARANZIA (da CP_1
in persona di suo procuratore Controparte_4
speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Spina, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CHIAMATA IN CAUSA IN GARANZIA (da Controparte_2
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale della 3
predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex artt. 281 decies e segg. c.p.c. introduttivo del giudizio, depositato il 16.3.2023 e ritualmente notificato alle controparti unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, i ricorrenti hanno quivi convenuto gli avv.ti e , deducendo quanto segue. CP_1 CP_2
Essi sono tutti medici chirurghi, i quali hanno frequentato corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1983/1984 al
1990/1991, rientranti nelle previsioni della direttiva CEE 82/76
del 26.1.1982; quanto ai ricorrenti , tale era (medico Pt_13
specializzando) la dott.ssa , in luogo della quale essi Per_1
agiscono qui quali suoi eredi, essendo la stessa frattanto deceduta, il 25.7.2022. Detta direttiva, a modifica ed integrazione di precedenti direttive comunitarie, <
le attività di formazione dei corsi post laurea in medicina,
comuni a due o più stati membri, tanto con frequenza a tempo pieno che con frequenza a tempo ridotto, il diritto ad una remunerazione adeguata, indicando agli Stati membri la data del 31.12.1982 come termine ultimo per l'adeguamento della normativa nazionale all'obbligo di remunerazione>>. Lo Stato italiano ha in un primo tempo dato attuazione a tale direttiva con ritardo, con il d.l.vo n. 2571/1991, e parzialmente, prevedendo il diritto degli specializzandi alla remunerazione in favore dei soli medici ammessi alla frequenza delle scuole di specializzazione a decorrere dall'a.a. 1991/92, oltre ad omettere la determinazione dell'ammontare della "remunerazione adeguata" e la individuazione del soggetto tenuto ad eseguirne il pagamento. Nella materia è 4
quindi intervenuta pronuncia della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, il 25.2.1999, a seguito della quale, con l. n.
370/1999, il legislatore italiano ha provveduto a determinare nella somma di L. 13.000.000, pari ad € 6.713,94, l'ammontare onnicomprensivo della remunerazione spettante ai medici specializzandi per ciascun anno di durata legale del corso frequentato, ad individuare nel Controparte_5
il soggetto pagatore, e a riconoscere il relativo diritto
[...]
anche in favore dei medici ammessi alla frequenza delle scuole di specializzazione a decorrere dall'a.a. 1983/1984. Al fine di far valere le proprie ragioni a fronte di tale sopravvenuta normativa nazionale, i ricorrenti si sono allora rivolti agli avv.ti CP_1
e che sapevano essere esperti in materia per avere già CP_2
promosso altre cause per altri medici in analoga situazione. I
legali hanno accettato l'incarico e, dopo avere senza esito indirizzato al Ministero competente <
messa in mora>>, prima individuali e poi una collettiva, hanno dato corso al mandato ad agire in giudizio conferito loro nel settembre 2007, procedendo, con atto di citazione notificato il
16.10.2007, a convenire il Controparte_5
e la davanti al
[...] Controparte_6
Tribunale di Roma, congiuntamente per tutti i medici qui ricorrenti unitamente ad altri, nella causa R.G. n. 68989/2007,
al fine del riconoscimento dei loro rispettivi crediti a titolo della prevista "remunerazione adeguata", nella misura come sopra determinata dalla l. n. 370/1999, ovvero in subordine a titolo di risarcimento di danni per la ritardata attuazione della direttiva
CEE 82/76 del 26.1.1982 o di indennizzo per ingiustificato arricchimento. A dimostrazione del diritto di ciascun attore, i 5
difensori hanno prodotto in tale giudizio: <
[individuali] di pagamento inoltrate nel 2001, con allegate le relative dichiarazioni di notorietà fatte sottoscrivere>>; <
diffida collettiva del maggio 2006>>; la stampa di <
estratte dal sito FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), recanti la indicazione dei rispettivi titoli di specializzazione e la data del loro conseguimento>>. Si è costituita per i convenuti l'Avvocatura
Generale dello Stato, con comparsa del 1°.1.2008, eccependo: <
difetto di giurisdizione dell'A.G.O.; il difetto di legittimazione passiva del la Controparte_5
prescrizione del diritto ex artt. 2043 e 2948 n° 4 cc;
l'infondatezza della domanda per difetto di prova relativamente alla avvenuta - e obbligatoria - frequenza dei corsi, laddove "il giudice è tenuto a verificare che le pretese azionate (siano, ndr)
supportate da un adeguato corredo probatorio">>. A fronte di tali difese, gli avv.ti e hanno bensì avanzato CP_1 CP_2
richiesta di assegnazione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
e però si sono poi limitati a depositare la sola memoria n. 1,
<
ciascuno dei loro rappresentati spettanti>>, astenendosi dall'integrare la documentazione già come sopra offerta in comunicazione con l'atto introduttivo. È quindi accaduto che, con sentenza n. 10304 del 10.5.2010, il Tribunale di Roma, <
le eccezioni pregiudiziali dei convenuti>>, ha nondimeno rigettato le domande attoree, con condanna dei soccombenti al pagamento delle spese di causa nella misura di € 12.000,00 oltre agli accessori, ritenendo <
mancato svolgimento, per tutta la durata del corso, di qualsiasi 6
attività libero-professionale esterna, nonché di attività
lavorativa anche in regime di convenzione o di precarietà con il e della mancata percezione, durante il corso di formazione, CP_7
di borse di studio, quali elementi stabiliti dalla legislazione interna dello Stato italiano (d.lgs. 257/1991, l. 370/1991 e DM
14.2.2000)>>. Tale sentenza è stata impugnata davanti alla Corte
di Appello di Roma con atto del 1°.
6.2011 e nel giudizio R.G. n.
3528/2011 così promosso è tornata a resistere l'Avvocatura dello
Stato, fra l'altro reiterando il rilievo che <
fornito in prime cure l'indispensabile quadro probatorio>>. Ma
anche la Corte di Appello, con sentenza n. 1766 del 16.3.2016,
pur <
richiesta dal Tribunale in ordine alla frequenza a tempo pieno dei corsi e all'assenza di altri emolumenti per attività
lavorative esterne e della "responsabilità dello Stato Italiano
per tardivo recepimento di direttive comunitarie" ... con conseguente fondatezza, in astratto, della domanda di danni proposta dagli attori-appellanti>>, ha essa pure rigettato l'appello e le domande attoree, questa volta <
prova in ordine agli anni di iscrizione alla scuola di specializzazione e alla durata legale del relativo corso>>, ed ha condannato gli appellanti alla rifusione delle spese del gravame,
nella misura di € 6.600,00 oltre agli accessori. Più in particolare la Corte ha motivato la sua pronuncia osservando che, <benché ne avessero l'onere, gli attori appellanti non avevano provato "a) di avere conseguito la laurea in medicina / b) di essersi iscritti ad un corso di specializzazione / c) l'anno in cui si erano iscritti ai corsi di specializzazione / d) la durata legale del corso di specializzazione cui si erano iscritti / e) 7
di avere conseguito la specializzazione" ... escludendo che "i fogli di carta" (ndr: le pagine web) esibiti a fondamento della domanda potessero avere "una qualche attendibilità quali mezzi di prova">>. Anche tale sentenza è stata impugnata, con ricorso per cassazione del 23.3.2017, in particolare denunciando, con il primo motivo, <
ultrapetizione nell'affermare il difetto di prova relativamente a elementi costitutivi della domanda, laddove, in prime cure, le
Amministrazioni convenute non avevano mosso alcuna specifica contestazione sul punto, né contestato i documenti esibiti>>.
Senonché, con ordinanza n. 25312 del 24.8.2022, la Suprema Corte
ha definitivamente dichiarato inammissibile il ricorso per
<<"difetto di specificità del primo motivo, ritenuto assorbente">>; nella contumacia dell'Avvocatura dello Stato, a tale declaratoria non si è accompagnata condanna dei ricorrenti al pagamento di ulteriori spese di patrocinio, fermo tuttavia l'<
di ulteriore CU, pari a € 1.263,00>>. All'esito del giudizio di legittimità, con <
gli avv.ti e hanno chiesto ai propri assistiti la CP_2 CP_1
corresponsione del compenso per l'attività giudiziale svolta,
nella misura di € 8.242,69 oltre IVA ciascuno>>. A seguito delle contestazioni mosse al loro operato, <
e poi formalmente, per il tramite dell'avv. Mario Spinelli>>,
< e hanno CP_2 CP_1
reiterato nei confronti di alcuni degli ex-assistiti la richiesta di pagamento del compenso, nella misura maggiorata di € 13.522,60
ciascuno>>. La negligenza con la quale i legali hanno come innanzi espletato il mandato professionale conferito loro, nei tre gradi 8
di giudizio per i quali hanno esercitato il patrocinio,
pregiudicando il buon diritto dei ricorrenti di conseguire il riconoscimento dei crediti ad essi rispettivamente spettanti in forza della normativa comunitaria e di quella nazionale italiana che via ha dato attuazione, comporta: la perdita del diritto dei professionisti a percepire compenso per l'attività prestata e il diritto dei ricorrenti alla restituzione della somma di € 780,00
per ciascuno, che essi hanno corrisposto loro a titolo di acconto;
il diritto dei ricorrenti, o loro aventi causa, al risarcimento dei danni che hanno conseguentemente subito, in termini degli esborsi che hanno sostenuto per <
C.U.>>, pari alla complessiva somma di € 24.835,68, della quale i ricorrenti sono creditori in solido, e di mancato conseguimento della "remunerazione adeguata" a cui ciascuno di essi aveva diritto, così determinata, oltre a rivalutazione e interessi <
quanto via via rivalutato a far data dal 15.5.2006 o quanto meno dal 16.10.2007 e sino al soddisfo>>: € 26.855,76 per la dott.ssa
€ 26.855,76 per la dott.ssa € Parte_1 Parte_9
33.569,70 per il dott. ; € 26.855,76 per la Parte_3 [...]
€ 33.569,70 per il dott. € Parte_12 Parte_7
26.855,76 per il dott. € 26.855,76 per la Parte_4
dott.ssa € 46.997,58 per il dott. Parte_8 Parte_2
€ 26.855,76 per il dott. €
[...] Parte_5
20.141,82 per il dott. € 20.141,82 per il Parte_6
dott. ; € 20.141,82 per Persona_2
la dott.ssa Persona_1
Tanto i ricorrenti chiedono qui pertanto accertarsi e dichiararsi,
con conseguente condanna dei convenuti al pagamento delle relative 9
somme.
I convenuti resistono separatamente, con comparsa di riposta da entrambi tempestivamente depositata, il 12.9.2023 dall'avv. CP_1
e il 14.9.2023 dall'avv. Con tali comparse, di analogo CP_2
contenuto, essi hanno preliminarmente richiesto - e ottenuto - di chiamare in causa in garanzia le compagnie rispettivamente assicuratrici della loro responsabilità professionale, CP_3
per l'avv. e per l'avv.
[...] CP_1 Controparte_4
dopo di che nel merito, oltre a chiedere il rigetto CP_2
delle domande avverse, prospettano in narrativa anche una domanda riconvenzionale di accertamento del diritto di ciascuno di essi ad essere remunerato, per l'opera professionale prestata in favore dei ricorrenti nei tre gradi di giudizio per i quali hanno esercitato il patrocinio, nella misura di € 13.522,60 per ciascuno, richiesta ai clienti con messaggio di posta elettronica certificata del 7.3.2023, e però siffatta domanda non si trova poi riportata nelle conclusioni ivi rassegnate.
A seguito di regolare notifica dell'atto di chiamata in causa,
eseguita nei confronti della il 6.10.2023 Controparte_4
e nei confronti della il 27.9.2023, si sono infine Controparte_3
costituite in giudizio, del pari tempestivamente, anche le compagnie assicurative, la con comparsa Controparte_4
di risposta depositata il 21.11.2023 e la con Controparte_3
comparsa di risposta depositata il 5.12.2023.
Alla prima udienza, a richiesta dei ricorrenti, a cui le altre parti si sono associate, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 281 duodecies, co. 4, c.p.c.
Con la memoria depositata in ossequio al primo dei termini 10
previsti da detta norma, con cui è ultimativamente concesso alle parti, per il merito, di <
eccezioni e le conclusioni>>, i ricorrenti hanno precisato e modificato la domanda di risarcimento del danno costituito dagli esborsi che hanno sostenuto per <
C.U.>>, chiedendo condannarsi i convenuti in solido al pagamento,
per tale titolo, della somma di € 979,50 per ciascun ricorrente,
ferme per il resto le conclusioni rassegnate col ricorso introduttivo;
i convenuti hanno definitivamente rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'avv. <<1) in via preliminare, dichiarare prescritta la CP_1
pretesa risarcitoria;
/ 2) nel merito, respingere tutte le domande dei ricorrenti in quanto infondate in fatto ed in diritto;
/ 3)
nella denegata ipotesi di accoglimento sia pur parziale di qualsivoglia domanda proposta dai ricorrenti nei confronti dell'Avv. accertare e dichiarare CP_1 Controparte_3
, in persona del rappresentante legale obbligata a garantire
[...]
e manlevare da ogni pregiudizio economico l'Avv. , e CP_1
conseguentemente condannare la stessa in Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne l'Avv.
da qualsivoglia pagamento al quale dovesse essere CP_1
condannato; 4) condannare chi di ragione al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'Avv. ivi CP_1
comprese - ai sensi dell'art. 1917 c.c. - le spese sostenute per resistere all'azione>>;
- l'avv. , <<1) in via preliminare, dichiarare prescritta CP_2
la pretesa risarcitoria;
/ 2) nel merito, respingere le domande dei ricorrenti in quanto infondate in fatto ed in diritto e non 11
provate; 3) nella denegata ipotesi di accoglimento sia pur parziale di qualsivoglia domanda proposta dai ricorrenti nei confronti dell'Avv. accertare e dichiarare Controparte_2
la ... in persona del Controparte_4
rappresentante legale p.t., obbligata a garantire e manlevare da ogni pregiudizio economico l'Avv. e Controparte_2
conseguentemente condannare la stessa Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., a tenere
[...]
indenne l'Avv. da qualsivoglia pagamento al Controparte_2
quale dovesse essere condannato;
/ 4) condannare chi di ragione al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'Avv.
, ivi comprese, ai sensi dell'art. 1917 c.c., Controparte_2
le spese sostenute per resistere all'azione>>.
La si è limitata, con la suddetta memoria Controparte_3
integrativa, a richiamare le conclusioni così rassegnate nella comparsa di risposta: <
preteso in questa sede;
/ II) in ogni caso, rigettare integralmente la domanda dei ricorrenti poiché infondata nell'an,
ove occorra anche ex art. 2236 c.c.; / III) in via gradata rigettare la stessa pretesa nel quantum, indimostrato e non dovuto;
/ IV) in via ulteriormente gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea,
dichiarare l'operatività della polizza n. 400150925 nei CP_3
soli limiti contrattuali di operatività, massimale, scoperto,
etc., come specificati in premessa>>.
La si è astenuta dal depositare la memoria Controparte_4
integrativa di cui al primo dei termini previsti dal quarto comma dell'art. 281 duodecies c.p.c., avendo così concluso nella 12
comparsa di risposta: <<- con riferimento alla domanda principale,
dichiararne l'infondatezza ... / - in riferimento alla domanda di garanzia, dichiarare la non spettanza dell'indennizzo ... / - in via subordinata, dichiarare tenuta a garantire il CP_4
proprio assicurato in proporzione della quota di responsabilità
concretamente accertata a carico dello stesso, in forza delle clausole contrattuali e al netto della franchigia e nei limiti di massimale previsti dalla polizza e dalle condizioni generali di assicurazione>>.
All'udienza di discussione della causa per la decisione le parti hanno infine precisato le conclusioni riportandosi a quelle rispettivamente rassegnate nelle note conclusive autorizzate depositate, con le quali, nel mentre i ricorrenti e le terze chiamate non hanno che reiterato le conclusioni come sopra da ultimo rassegnate con la memoria depositata in ossequio al primo dei termini di cui al quarto comma dell'art. 281 duodecies c.p.c.,
i convenuti hanno per la prima volta sollevato una nuova eccezione in rito, di inammissibilità delle domande attoree, ferma la mancata formulazione di conclusioni in ordine alla domanda riconvenzionale di accertamento dell'ammontare del credito professionale da ciascuno vantato, come sopra meramente prospettata nella narrativa delle rispettive comparse di costituzione in giudizio.
Tale domanda deve allora aversi in definitiva per non proposta,
dacché la richiesta di rigetto dell'avversa domanda di accertamento negativo del credito, per la quale i convenuti hanno in proposito unicamente concluso, non si identifica affatto con la richiesta di accertamento dell'ammontare del compenso che, nel 13
caso di rigetto in effetti dell'avversa domanda, ad essi spetterebbe: ed infatti l'accertamento negativo del credito richiesto dai ricorrenti afferisce non al quantum, ma all'asserita insussistenza dell'an del credito, cosicché, all'eventuale rigetto di tale domanda, non seguirebbe che l'affermazione della sussistenza del credito, ma per un ammontare che, non potendosi reputare non contestato dalla parte debitrice, che, negando in radice il diritto, necessariamente ne contesta anche la quantificazione operata dai creditori, rimarrebbe da determinare facendo applicazione dei criteri stabiliti dal d.m. Giust. n.
55/2014 e ss.mm.ii., a domanda dunque degli aventi diritto, che qui non l'hanno proposta.
La preliminare inammissibilità in rito delle domande dei ricorrenti è per la prima volta opposta dai convenuti con le note conclusive per ciò che: 1) <
dell'obbligo di pagamento è inammissibile, in ragione dell'assenza di una presupposta domanda di risoluzione giudiziale per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c.>>; 2) <
di condanna al risarcimento del danno per esito sfavorevole dei giudizi ... è inammissibile essendo l'obbligazione dell'avvocato di mezzi e non di risultato>>.
Tale seconda obiezione è palesemente priva di pregio, con essa del tutto erroneamente assumendosi in sostanza che il debitore di una obbligazione di mezzi non sarebbe per principio mai suscettibile di responsabilità, indipendentemente da qualsivoglia difetto di diligenza in cui possa incorrere nella esecuzione delle prestazioni poste a suo carico, le quali invece, che siano di mezzi o di risultato, pongono comunque in capo al debitore il 14
dovere di diligenza prescritto senza eccezione alcuna dall'art. 1176 c.c. - nella specie, trattandosi di prestazioni professionali, a valutarsi, a mente del secondo comma della norma,
<> - la cui violazione è comunque fonte di responsabilità anche risarcitoria in capo al debitore inadempiente o inesattamente adempiente,
quand'anche esso sia tenuto a fornire non già un risultato, ma soltanto un impegno tendente a conseguirlo (v. ex plurimis, fra le più recenti, Cass. 10.6.2025 n. 15526, proprio nella materia della responsabilità professionale dell'avvocato di cui qui si tratta).
È d'altro canto statuizione della Suprema Corte (v. la stessa
Cass. n. 15526/2025 cit.) che la violazione del predetto dovere di diligenza da parte del legale, comportando inadempimento contrattuale, produce <
allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile>>, <
principio di cui all'art. 1460 c.c.>>, quivi espressamente invocato dai ricorrenti, senza necessità dunque per il cliente di previamente richiedere e conseguire una pronuncia di risoluzione del contratto di patrocinio per inadempimento del professionista ex art. 1453 c.c.
Ciò tuttavia deve ritenersi che valga con riferimento al solo compenso che sia ancora da pagare e costituisca tuttora oggetto di un credito dell'avvocato nei confronti del cliente, e non anche con riferimento a quella parte del compenso che il cliente abbia 15
già pagato, la cui ripetizione è invece effettivamente subordinata ad una previa pronuncia, dichiarativa o costitutiva, di scioglimento del contratto, costituente il presupposto di applicabilità dell'art. 2033 c.c. che la prevede: ed infatti lo strumento dell'eccezione di inadempimento, qual è testualmente contemplato dall'art. 1460 c.c., legittima il contraente non inadempiente soltanto a sospendere l'esecuzione del contratto da parte sua, rifiutando l'adempimento della sua obbligazione per ciò che essa sia ancora da eseguire, e non anche a pretendere la restituzione di ciò per cui l'abbia già eseguita.
Nel caso di specie, in cui i ricorrenti si limitano ad invocare l'accertamento dell'inadempimento o inesatto adempimento da parte dei convenuti del mandato difensivo ad essi conferito in funzione della mera opponibilità della eccezione di cui all'art. 1460 c.c.,
senza altresì proporre domanda di risoluzione del contratto di patrocinio inter partes, consegue allora che: è parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità come innanzi sollevata dai convenuti a riguardo dell'avversa domanda di accertamento negativo della debenza di ciò che essi vantano ancora a credito nei confronti dei ricorrenti in corrispettivo dell'opera professionale prestata in loro favore;
ma è d'altro canto inammissibile la domanda di restituzione nel contempo avanzata dai ricorrenti della somma di € 780,00 per ciascuno, da essi già
corrisposta a titolo di acconto, in difetto della condizione della c.d. possibilità giuridica della relativa azione - al pari del difetto di interesse ad agire e del difetto di legittimazione attiva e passiva suscettibile pertanto di rilievo officioso - e cioè della possibilità, a fronte della indiscussa persistenza del 16
titolo dei pagamenti eseguiti costituito dal contratto di patrocinio, che si avveri nel presente giudizio il presupposto di applicabilità dell'art. 2033 c.c.
Ciò precisato, va a questo punto esaminato il merito delle domande ammissibilmente proposte dai ricorrenti: 1) di accertamento negativo della debenza del compenso di cui è richiesto il pagamento dai convenuti;
e 2) di risarcimento dei danni arrecati ai ricorrenti dal dedotto inadempimento o inesatto adempimento dei convenuti.
A riguardo della domanda di risarcimento, è preliminarmente eccepita dagli avv.ti e , oltre che dalla CP_1 CP_2 CP_3
che assicura il primo, l'estinzione per prescrizione del
[...]
relativo diritto, a seguito dell'inutile decorso dell'ordinario termine 10 anni fissato dall'art. 2946 c.c., in quanto <
condotta difensiva assunta come deficitaria è riferita al corredo probatorio del giudizio di primo grado, conclusosi con sentenza n. 10304 del 10.05.2010>> e <
21.4.2023 ... cristallizzando un precedente orientamento giurisprudenziale, ha chiarito che la prescrizione della responsabilità professionale decorre dal momento del compimento della condotta assunta come non diligente>> (così identicamente i convenuti nelle rispettive comparse di risposta e analogamente la
Compagnia nella propria).
Ora, dispone in effetti l'art. 8 l. n. 49/2023 che <
di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità
professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista>>.
Senonché il richiamo di tale disposizione è nella specie del tutto 17
inconferente, trattandosi di speciale previsione, che non ha affatto cristallizzato precedenti orientamenti giurisprudenziali,
ma, proprio a fronte del diverso diritto vivente, costituito dalla diversa giurisprudenza consolidatasi sul punto, ha inteso introdurre una norma di favore per gli avvocati allorquando si trovano a prestare la propria opera in favore di determinate categorie di clienti forti, quali le imprese bancarie e assicurative e le altre società e medio-grandi imprese specificate al primo comma dell'art. 2 l. n. 49/2023 e le pubbliche amministrazioni e le società specificate al terzo comma della medesima disposizione, in forza delle apposite convenzioni che vengono usualmente stipulate dai legali con tali soggetti, a valere peraltro, ex art. 11 l. n. 49/2023, per le convenzioni sottoscritte a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e cioè dal 20.5.2023.
Per la pacifica giurisprudenza formatasi anteriormente a detta legge e tuttora valida al di fuori del suo ambito di applicazione,
la regola è invece che, <
dell'avvocato per inadempimento al mandato difensivo in ambito giudiziario, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì
da quello nel quale essa è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, vale a dire dalla formazione del giudicato>> (Cass.
3.11.2020 n. 24270).
Nel caso del presente giudizio il giudicato si è formato con la pronuncia della ordinanza della Corte di Cassazione n. 25312 del
24.8.2022: di modo che - in disparte la considerazione che i 18
ricorrenti contestano il negligente adempimento del mandato difensivo da parte dei convenuti non soltanto in relazione al primo grado ma anche con riferimento al giudizio di legittimità –
v'è che in ogni caso il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento vantato dai ricorrenti medesimi ha preso a decorrere dalla predetta data del 24.8.2022 e non può esservi pertanto luogo a prescrizione.
Come documentato e incontroverso, la Corte di Appello di Roma,
con la sentenza n. 1766/2016, ha confermato il rigetto pronunciato dal primo Giudice della pretesa creditoria azionata davanti al
Tribunale di Roma dagli odierni ricorrenti nel giudizio n.
68989/2007, per motivi diversi da quelli posti a fondamento della sentenza di prime cure, per ciò solo che gli attori non avevano in prima istanza soddisfatto l'onere probatorio su di essi gravante con riferimento ai dati di specializzazione - cioè <
di avere conseguito la laurea in medicina / b) di essersi iscritti ad un corso di specializzazione / c) l'anno in cui si erano iscritti ai corsi di specializzazione / d) la durata legale del corso di specializzazione cui si erano iscritti / e) di avere conseguito la specializzazione>> - osservando che, quand'anche si fossero, in sostanza, potute ritenere idoneamente dimostrate le informazioni riportate nelle anonime stampe all'apparenza estratte dal sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri prodotte in primo grado,
sarebbero comunque rimasti non provati per ciascuno degli attori gli imprescindibili estremi della data di iscrizione alla scuola di specializzazione e della durata legale del relativo corso.
Senonché - oltre al fatto che in particolare la durata legale dei 19
corsi di specializzazione è stabilita nell'allegato D alla l. n.
217/1978 e costituisce pertanto un dato che il Giudice deve conoscere da sé in forza del principio iura novit curia sancito dall'art. 113 c.p.c. - risulta del pari documentato che, come obiettato dai convenuti, della acquisizione agli atti di causa di tutti i dati di specializzazione la cui prova la Corte di Appello
ha come sopra ritenuto necessaria e sufficiente - sia attraverso la enunciazione fattane nella narrativa dell'atto introduttivo,
sia attraverso non solo gli estratti dal sito informatico della
F.N.O.M.C.eO., ma anche le dichiarazioni sostitutive di atto notorio allegate alle diffide stragiudiziali di pagamento depositate con l'atto di citazione – nel giudizio di primo grado non si è mai dubitato: né da parte dell'Avvocatura dello Stato,
che ha bensì denunciato la carenza del corredo probatorio offerto dagli attori, ma con esclusivo riguardo a quegli elementi che il primo Giudice ha ritenuto che dovessero essere dimostrati e la
Corte ha invece valutato irrilevanti;
né da parte del Tribunale,
che ha anzi svolto la sua motivazione, che il secondo Giudice non ha poi condiviso, proprio sulla premessa della esistenza di detti dati, che ha previamente valutato astrattamente idonei a fondare la pretesa per alcuni degli attori e inidonei per altri.
E se è vero che all'epoca l'art. 115 c.p.c. non era ancora stato novellato (dall'art. 45, co. 14, l. n. 69/2009, a valere per i giudizi introdotti a decorrere dal 4.7.2009) con la introduzione del principio di non contestazione ora sancito dal primo comma di detta disposizione, è altrettanto vero che già all'epoca della sentenza di primo grado la giurisprudenza di legittimità era ormai da tempo approdata a ritenere che < 20
carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio>> (Cass. 27.2.2008 n. 519 ex multis); e tanto,
con specifico riguardo alla posizione dell'attore, sulla scorta della formulazione data al primo comma dell'art. 167 c.p.c.
dall'art. 11 l. n. 353/1990 a far data dal 30.4.1995, per cui affermava il Supremo Collegio in epoca prossima alla sentenza di secondo grado che <
dall'art. 167, comma 1, c.p.c., di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che, esaurita la fase della trattazione, non è più consentito al convenuto, per il principio di preclusione in senso causale, di rendere controverso un fatto non contestato, né attraverso la revoca espressa della non contestazione, né deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte>> (Cass. 10.12.2015 n. 24965).
Da tale consolidato orientamento della Cassazione la Corte di
Appello di Roma risulta essersi inopinatamente discostata con la sentenza n. 1766/2016; ex mero officio, atteso che nella stringatissima comparsa con cui l'Avvocatura dello Stato si è
costituita in appello è dedotto bensì che <
[nell'atto di gravame] qualsiasi specifica doglianza vo1ta, se de1 caso, a dimostrare che in prime cure era stato fornito l'indispensabile quadro probatorio>> - e null'altro è dedotto -
ma con inequivocabile ed anche in certo modo testuale riferimento 21
al quadro probatorio ritenuto indispensabile e carente dal
Tribunale, che la Corte di Appello ha invece ritenuto afferire ad elementi irrilevanti.
Cosicché - a prescindere dalla effettivamente discutibile valenza probatoria di dichiarazioni sostitutive di atto notorio e stampe estratte dal sito informatico della Federazione degli Ordini dei
Medici, versate in atti in luogo delle invece incontrovertibili ed esaustive certificazioni agevolmente ottenibili dagli istituti universitari - non risultano ravvisabili in capo ai convenuti,
fino a questo stadio dell'iter processuale della vicenda, profili di negligenza di consistenza tale da integrare l'estremo della colpa grave - alla cui ricorrenza deve nella specie ritenersi subordinata la responsabilità risarcitoria dei professionisti a mente dell'art. 2236 c.c., trattandosi certamente, avuto riguardo alla difficoltà del tipo di contenzioso, di <
implica[nti] la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà>> - per ciò che l'invero imprudente opzione per la documentazione in effetti prodotta non sarebbe comunque valsa a pregiudicare l'esito della causa ove la Corte di Appello di Roma
si fosse puramente e semplicemente uniformata alla allora costante giurisprudenza della Cassazione in punto di non contestazione.
Va a questo punto esaminato se in colpa grave possa o meno reputarsi che gli avv.ti e siano incorsi nel CP_1 CP_2
proporre il ricorso per cassazione, che la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile <
n. 3 e/o n. 6, c.p.c.>>
La Corte rimprovera in sostanza ai ricorrenti che <
tutto tanto la localizzazione quanto uno specifico e adeguato 22
richiamo al contenuto delle difese (e, in particolare, in primo luogo al contenuto della comparsa di risposta) delle amministrazioni convenute nel giudizio di merito>>, in relazione a cui <
relative alle proprie allegazioni non sarebbero state sufficientemente specifiche>>; <
cinque righi della pagina 10 della suddetta comparsa di costituzione e risposta (non allegata al ricorso, non adeguatamente localizzata nell'ambito del fascicolo processuale e, comunque, senza uno specifico richiamo delle parti rilevanti del suo contenuto con riguardo al presente motivo di ricorso>>.
Ebbene non pare a questo giudicante che neppure i predetti addebiti della Suprema Corte siano in effetti tali da integrare una colpa grave dei legali, considerato che:
- nel ricorso sono indicati la data in cui l'Avvocatura dello
Stato si è costituita nel giudizio di primo grado e la data della sua comparsa di risposta, col che è specificamente indicato l'atto di cui si tratta, questo soltanto essendo richiesto dal n. 6 del primo comma dell'art. 366 c.p.c. nella formulazione che esso aveva all'epoca della proposizione del ricorso per cassazione, e deve aversi per indicata anche la sua localizzazione nel fascicolo d'ufficio, nel quale era allora prescritto, dagli artt. 168, co.
2, c.p.c. e 73 disp.att. c.p.c., che fosse depositata una copia;
né i ricorrenti hanno omesso di richiedere alla Corte di Appello
la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione ex art. 369,
ult. co., c.p.c. (nella formulazione dell'epoca);
- è trascritto l'unico passaggio dell'avversa comparsa, tratto dalla parimenti indicata pag. 10, in cui è allegato dai ricorrenti 23
che l'Avvocatura dello Stato ha formulato una obiezione di merito,
relativa a difetto di prova della domanda attorea, col che non pare che non sia formulato <
contenuto delle difese>> avverse per quanto rilevante ai fini del motivo addotto, a dimostrare ciò che da controparte non è stato dedotto essendo altrimenti inevitabilmente necessaria la trascrizione integrale della comparsa di risposta dell'Avvocatura
dello Stato, che già le Sezioni Unite della Cassazione, con la precedente sentenza 18.3.2022 n. 8950 avevano ritenuto onere eccessivo.
Consegue che le domande ammissibilmente proposte dai ricorrenti vanno rigettate, con ciò rimanendo assorbita ogni questione relativa al rapporto fra ciascun convenuto e la sua compagnia assicurativa.
L'oggettiva contendibilità della materia giustifica l'integrale compensazione delle spese di causa fra tutte le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte da Parte_1 Parte_2 [...]
, Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
Parte_10 Parte_11 Parte_12
e, nella qualità di unici eredi di
[...] Persona_1
e nei Parte_13 Parte_14 Parte_15
confronti di e che hanno CP_1 Controparte_2
rispettivamente chiamato in causa in garanzia la Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, e la
[...] 24
in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- dichiara inammissibile la domanda dei ricorrenti di ripetizione di indebito;
- rigetta tutte le altre domande da essi proposte;
- dichiara assorbite le domande di garanzia proposte dai convenuti nei confronti delle terze chiamate in causa;
- dichiara le spese di causa integralmente compensate fra tutte le parti.
Trani, 5.11.2025
IL G.O.T.
dott. IC LL