Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di complessive lire 4.500 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando per lire 3.000 milioni l'accantonamento "Istituzione di nuove universita' statali" e per lire 1.500 milioni lo specifico accantonamento.
All'onere relativo all'anno finanziario 1980, di lire 1.500 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di complessive lire 4.500 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando per lire 3.000 milioni l'accantonamento "Istituzione di nuove universita' statali" e per lire 1.500 milioni lo specifico accantonamento.
All'onere relativo all'anno finanziario 1980, di lire 1.500 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.