Articolo 1 della Legge 15 giugno 1955, n. 513
Articolo 2
Versione
15 luglio 1955
Art. 1.
Per la prosecuzione ed il completamento a cura del Ministero dei lavori pubblici dei lavori di costruzione dell'aeroporto intercontinentale di Roma (Fiumicino) e per l'esecuzione delle opere necessarie ai servizi inerenti all'aeroporto stesso, ivi compresi i collegamenti stradali, telefonici ed elettrici esterni, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 14.000.000.000.
La somma prevista al precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire due miliardi nell'esercizio 1954-55: lire 5 miliardi nell'esercizio 1955-56, lire cinque miliardi nell'esercizio 1956-57 e lire due miliardi nell'esercizio 1957-58 e sara' gestita dall'Amministrazione centrale del Ministero stesso.
Della somma autorizzata dal presente articolo, una quota non superiore all'uno per cento puo' essere destinata alle spese di progettazione e generali.
Entrata in vigore il 15 luglio 1955