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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/09/2025, n. 2337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2337 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4368/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4368/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SCHIAVONE SEBASTIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
CARAVAGGIO 64 81031 AVERSApresso il difensore avv. SCHIAVONE
SEBASTIANO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_2
CAPELLI MICHELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA G. pagina 1 di 3 GARIBALDI 26 40053 VALSAMOGGIA il Parte_2
difensore avv. CAPELLI MICHELA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 18 settembre
2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di opposizione a decreto ingiuntivo.
A seguito di alcune udienze, le parti comunicavano la cessazione della materia del contendere, con richiesta, nella udienza di cui sopra, di revocare il decreto ingiuntivo. Udienza 18 settembre 2025. Il giudice riservava decisione, che viene qui depositata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non vi è ragione di discostarsi dalla richiesta delle parti.
Corrisponde a legge ed è loro facoltà concludere in modo congiunto, per sentenza;
in luogo di richiedere al giudice un verbale di conciliazione.
Vi è solo un punto da chiarire, anche in sede di dispositivo.
Il giudice non statuisce sulle spese, come da conclusioni delle parti. Le
stesse regoleranno le spese come da accordi separati. Pertanto, il punto
3 del dispositivo non è nel senso della compensazione delle spese – le parti hanno regolato in modo diverso il carico di spese – ma con la formula “NULLA PER SPESE”. Non vi è dunque vincolo di giudicato,
pagina 2 di 3 in relazione alla statuizione di tale punto 3 ed il carico di spese resterà
regolato come da accordi fra le parti, estranei al giudizio. Tale peraltro la comune volontà delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 4368/2023;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione della materia del contendere.
2. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto.
3. NULLA PER SPESE, senza vincolo di giudicato in punto a spese di lite;
senza alcun vincolo, in relazione a diversi accordi fra le parti, che rimangono fermi.
4. SI PUBBLICHI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini
numero 1, il giorno 19 settembre 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4368/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SCHIAVONE SEBASTIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
CARAVAGGIO 64 81031 AVERSApresso il difensore avv. SCHIAVONE
SEBASTIANO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_2
CAPELLI MICHELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA G. pagina 1 di 3 GARIBALDI 26 40053 VALSAMOGGIA il Parte_2
difensore avv. CAPELLI MICHELA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 18 settembre
2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di opposizione a decreto ingiuntivo.
A seguito di alcune udienze, le parti comunicavano la cessazione della materia del contendere, con richiesta, nella udienza di cui sopra, di revocare il decreto ingiuntivo. Udienza 18 settembre 2025. Il giudice riservava decisione, che viene qui depositata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non vi è ragione di discostarsi dalla richiesta delle parti.
Corrisponde a legge ed è loro facoltà concludere in modo congiunto, per sentenza;
in luogo di richiedere al giudice un verbale di conciliazione.
Vi è solo un punto da chiarire, anche in sede di dispositivo.
Il giudice non statuisce sulle spese, come da conclusioni delle parti. Le
stesse regoleranno le spese come da accordi separati. Pertanto, il punto
3 del dispositivo non è nel senso della compensazione delle spese – le parti hanno regolato in modo diverso il carico di spese – ma con la formula “NULLA PER SPESE”. Non vi è dunque vincolo di giudicato,
pagina 2 di 3 in relazione alla statuizione di tale punto 3 ed il carico di spese resterà
regolato come da accordi fra le parti, estranei al giudizio. Tale peraltro la comune volontà delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 4368/2023;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione della materia del contendere.
2. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto.
3. NULLA PER SPESE, senza vincolo di giudicato in punto a spese di lite;
senza alcun vincolo, in relazione a diversi accordi fra le parti, che rimangono fermi.
4. SI PUBBLICHI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini
numero 1, il giorno 19 settembre 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 3 di 3