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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 5864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5864 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6549/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6549 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 20.03.2025 e vertente
T R A
(n. 28/2017 Tribunale di Cassino) Parte_1
(C.F. ), in persona del Curatore p.t. Dott. P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Di Stefano
APPELLANTE - APPELLATO INCIDENTALE
E
(C.F. , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Silvestro Mazzeo
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 6549/2021 1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa dichiarazione di nullità della sentenza per i motivi in premessa sub 2, salvo altri, ed in accoglimento dei motivi di gravame di cui in premessa sub 3, salvo altri, riformare parzialmente e/o integralmente la sentenza n. 655/2021 resa dal Tribunale di Cassino il 30.04.2021, pubblicata il 04.05.2021, non notificata, e per l'effetto:
rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 554/2013 reso dal Tribunale di
Cassino poiché infondata, inammissibile e comunque non provata;
confermare quindi il suddetto decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore Controparte_1
della Curatela del fallimento .l. n. 28/17 dell'importo di Euro 174.095,56 CP_2
comprensivo di Iva come portato dalla fattura n. 81 del 31.07.2013, e/o del diverso importo che verrà ritenuto di giustizia, oltre interessi legali ex art 1284 4^ comma c.c.;
Con vittoria nelle spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre la condanna del al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art Controparte_1
96 ult co. cpc.”
Per l'appellato
“- dichiari inammissibile l'appello proposto dalla Parte_3
e comunque lo rigetti in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando
[...]
integralmente la sentenza n. 655/2021del 30.04.2021, depositata in data 04.05.2021, pronunciata dal Giudice Monocratico del Tribunale di Cassino, Dott.ssa Lanzetta Sara, nella causa civile iscritta al n. 11/2014 R.G.A.C.;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello ritenesse fondate le censure sollevate dall'appellante, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato come sopra spiegato, accolga le conclusioni rassegnate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e, conseguentemente: revochi il decreto ingiuntivo opposto dichiarando non dovute le somme richieste dalla
per inadempimento delle obbligazioni contrattuali, anche accertando e Parte_1
dichiarando l'estinzione dell'eventuale credito dell'opposta, per compensazione giudiziale, con il credito del nei confronti della per il Controparte_1 Pt_1
pagamento delle penali di cui all'art. 9 del CSA pari ad € 49.850,00;
- condanni in ogni caso l'appellante alle refusione integrale delle spese del giudizio di primo grado nonché del presente grado.”
r.g. n. 6549/2021 2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con ricorso ex art. 638 c.p.c. proposto dinanzi al Tribunale di Cassino
[...]
aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 553/13, che Parte_1
ingiungeva al il versamento dell'importo di € 174.095,56 Controparte_1
per il mancato pagamento della fattura n. 81 del 31.07.2013, relativa ai servizi di igiene urbana resi dalla società ricorrente nel periodo 01.07.2013 – 24.07.2013 in virtù del contratto di appalto di servizi n. rep. 3059 dell' 08.07.2008.
Il proponeva opposizione al provvedimento monitorio Controparte_1
deducendo la nullità del decreto ingiuntivo in quanto:
- il contratto di appalto era privo di effetti tra le parti per intervenuta risoluzione ai sensi dell'art. 136 D.L.vo 163/06, dichiarata con determina del
03.04.2013 notificata alla società appaltatrice;
- nel periodo compreso tra la risoluzione del contratto ed il 24.07.2013 la
[...]
si era resa gravemente inadempiente nell'esecuzione del servizio;
Parte_1
- la fattura n. 81 del 31.07.2013 era, pertanto, relativa a prestazioni delle quali la si era resa inadempiente;
Parte_1
- in ogni caso il credito avanzato dalla società ricorrente doveva essere comunque decurtato dell'importo (€ 49.850,00) per le penali applicate per le suddette inadempienze e delle somme che l'ente opponente, attesi i disservizi causati dalla aveva dovuto corrispondere alla Parte_1
società subentrata nel servizio, per un totale di € 107.109,84;
- il Comune aveva subito un grave danno patrimoniale, e non, derivante dai disservizi della società.
Sulla scorta di tali premesse in fatto, l'opponente chiedeva: in via preliminare di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 633 c.p.c. e seguenti, ovvero per intervenuta risoluzione del contratto di appalto;
nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando non dovute le somme richieste dalla per Parte_1
inadempimenti delle obbligazioni contrattuali, anche accertando e dichiarando l'estinzione dell'eventuale credito della opposta per compensazione giudiziale r.g. n. 6549/2021 3 con il credito del nei confronti della per il Controparte_1 Pt_1
pagamento delle penali pari a € 49.850,00; in via riconvenzionale, la condanna della al pagamento della somma di € 250.000,00 a titolo di Pt_1
risarcimento dei danni subiti.
Nel corso del giudizio, intervenuta la dichiarazione di fallimento della costituita si costituiva la Curatela del Fallimento Parte_1 Pt_1
n. 28/2017.
[...]
Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 655/2021, accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto;
rigettava le domande riconvenzionali proposte dal e, in virtù della reciproca soccombenza, CP_1
compensava le spese di lite.
Il tribunale riteneva che:
- pacifica e incontestata la circostanza della risoluzione del contratto, in assenza della stipula di un nuovo contratto in forma scritta prevista a pena di nullità per i contratti stipulati con la P.A., le prestazioni di cui alla fattura n. 81 del 31.07.2013 erano state rese dalla società appaltatrice in assenza di un valido vincolo negoziale;
- non assumevano alcuna rilevanza, ai fini della sussistenza di un valido vincolo negoziale, né la nota prot. n. 8397 del servizio patrimonio-igiene pubblica a firma del responsabile del procedimento e del responsabile del servizio con la quale si comunicava la risoluzione del contratto e si disponeva che la ditta continuasse a svolgere il servizio per i successivi tre mesi né la previsione di cui all'art. 24 Capitolato speciale appalto che consentiva la proroga del contratto per sei mesi dopo la sua scadenza naturale, essendo, nel caso di specie, il contratto risolto e non scaduto;
- ne derivava che non era possibile per la società richiedere l'adempimento del corrispettivo pattuito né per il ottenere la dichiarazione di CP_1
inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte di , Pt_1
essendo gli inadempimenti riferiti al periodo successivo alla risoluzione del contratto;
- quanto alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal oltre CP_1
che improcedibile nei confronti del , era generica e priva di Parte_1
allegazione e prova degli elementi costitutivi;
r.g. n. 6549/2021 4 - doveva essere, infine, respinta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dalla Curatela.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivo appello la
[...]
formulando tre motivi di gravame. Parte_4
Con il primo motivo la Curatela lamenta la nullità della sentenza per: 1) violazione dell'art. 111 co. 6 Cost., per avere il tribunale ritenuto pacifica e non contestata la circostanza della risoluzione del contratto senza verificare se effettivamente sussistesse il grave inadempimento della società appaltatrice;
2) violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto, atteso il contegno processuale del il tribunale avrebbe dovuto ritenere abbandonata la domanda di CP_1
declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo per intervenuta risoluzione del contratto;
3) violazione dell'art. 101 c.p.c. per non avere il tribunale sottoposto al contraddittorio tra le parti la questione, rilevata d'ufficio, della assenza di valido vincolo contrattuale posta a fondamento della decisione.
Con il secondo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il tribunale ha assunto che: 1) le prestazioni per le quali è stato richiesto il pagamento in sede monitoria non risultano sorrette da valido contratto stipulato con la 2) nessuna rilevanza può essere attribuita alla nota prot. CP_3
8397 a firma del responsabile del servizio;
3) non è applicabile l'art. 24 del
Capitolato speciale d'appalto. Sostiene l'appellante che la fonte degli obblighi in capo al doveva ravvisarsi proprio nella nota prot. 8397 (con cui si CP_1
comunicava alla società la risoluzione del contratto e si disponeva che “codesta ditta proseguirà le proprie prestazioni fino al subentro della nuova Società e comunque per un periodo non superiore ai tre (3) mesi dalla notifica della presente”) la quale, anche secondo il Comune, si collocava nell'alveo della cd. proroga tecnica di cui all'art. 24 del CSA.
Con il terzo motivo l'appellante chiede che, accolto l'appello, il CP_1
venga condannato al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in favore della Curatela.
3. Si è costituito il che ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_1
ed ha proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale chiedendo “la revoca del decreto ingiuntivo opposto dichiarando non dovute le somme richieste dalla per inadempimento delle obbligazioni Parte_1
r.g. n. 6549/2021 5 contrattuali, anche accertando e dichiarando l'estinzione dell'eventuale credito dell'opposta, per compensazione giudiziale, con il credito del nei Controparte_1
confronti della per il pagamento delle penali di cui all'art. 9 del CSA pari ad € Pt_1
49.850,00”.
4. Il primo motivo dell'appello principale è infondato.
L'appellante afferma che alla rilevazione d'ufficio dell'assenza del contratto in forma scritta, sarebbe dovuta conseguire la concessione di un termine a difesa ai sensi dell'art. 101 cod. proc. civ. e che, in mancanza di ciò, la decisione impugnata deve ritenersi nulla per violazione del contraddittorio.
La giurisprudenza di legittimità sul punto si è espressa nel senso che la nullità per difetto di forma di un contratto stipulato da un ente territoriale dà luogo ad una questione mista di fatto e di diritto, la cui rilevazione d'ufficio da parte del giudice, ove non sia seguita dall'attivazione del contraddittorio tra le parti, priva le stesse del potere di allegazione e di prova, e comporta pertanto la nullità della sentenza fondata sulla medesima questione, per violazione del diritto di difesa, a condizione che la parte che intenda dolersene prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato (ex multis Cass. n. 3543/2023).
Nel caso in esame, l'appellante non ha precisato la natura e l'entità del pregiudizio subìto per effetto della mancata indicazione della predetta questione, non avendo in alcun modo chiarito quali siano le difese e le istanze istruttorie che l'omessa attivazione del contraddittorio le ha impedito di svolgere in ordine all'esistenza di un valido vincolo negoziale tra le parti.
L'appellante sostiene poi che il tribunale sarebbe incorso in errore ritenendo pacifica e documentalmente provata la risoluzione del contratto senza verificarne la legittimità. È il caso di rilevare che la Curatela che oggi lamenta tale vizio è la stessa parte che: 1) nel costituirsi nel giudizio di primo grado, senza contestare la circostanza posta a fondamento dell'opposizione, si è limitata a dedurre di aver continuato a svolgere il servizio di igiene urbana sulla scorta della nota prot. 8397 (presupponendo quindi la risoluzione del contratto); 2) in questa sede deduce di non aver mai impugnato dinanzi al giudice amministrativo la determina con cui il aveva deliberato la CP_1
risoluzione del contratto.
r.g. n. 6549/2021 6 Infine, non si ravvisa l'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che, dall'esame degli atti depositati nel giudizio di primo grado non emerge una chiara rinuncia alla domanda di nullità del decreto ingiuntivo per intervenuta risoluzione, tanto è vero che nella comparsa conclusionale la stessa Curatela ancora ribadiva le proprie difese sul punto.
5. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.
L'appellante sostiene che il sarebbe tenuto al pagamento della CP_1
fattura in questione in virtù della nota prot. 8397 e, in particolare, dell'ordine di prosecuzione dell'erogazione dei servizi in essa contenuto, da ricondurre nell'alveo della c.d. proroga tecnica prevista dall'art. 24 del Capitolato speciale d'appalto.
Con la nota prot. 8397 del 09.04.2013, infatti, il comunicava alla CP_1 [...]
che con determina n.96 del 03.04.2013 si era proceduto alla Parte_1
risoluzione del suddetto contratto ai sensi del D.L.vo 163/2006 per grave inadempimento della società appaltatrice e che “codesta ditta proseguirà le proprie prestazioni fino al subentro della nuova Società e comunque per un periodo non superiore ai tre (3) mesi dalla notifica della presente [19.04.2013]”.
La tesi non è condividibile.
L'istituto della proroga tecnica consente la prosecuzione del rapporto contrattuale in essere al fine di assicurare che, nelle more dell'espletamento della procedura per l'individuazione di altro affidatario del servizio,
l'erogazione del servizio non subisca soluzioni di continuità.
Nel caso di specie, una volta intervenuta la risoluzione del contratto, alcuna proroga del rapporto contrattuale poteva essere disposta, atteso il venir meno del titolo.
Per le medesime ragioni, evidentemente, non poteva trovare applicazione in via analogica l'art. 24 del Capitolato speciale d'appalto che disponeva l'obbligo della ditta appaltatrice di assicurare l'esecuzione della prestazione oltre la scadenza del contratto.
6. Il rigetto dell'appello assorbe l'esame dell'appello incidentale e comporta il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c..
7. Segue la soccombenza la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
r.g. n. 6549/2021 7 Sussistono, infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la curatela appellante a rifondere il delle Controparte_1
spese di lite da questo anticipate, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello di Roma, il 14.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6549/2021 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6549 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 20.03.2025 e vertente
T R A
(n. 28/2017 Tribunale di Cassino) Parte_1
(C.F. ), in persona del Curatore p.t. Dott. P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Di Stefano
APPELLANTE - APPELLATO INCIDENTALE
E
(C.F. , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Silvestro Mazzeo
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 6549/2021 1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa dichiarazione di nullità della sentenza per i motivi in premessa sub 2, salvo altri, ed in accoglimento dei motivi di gravame di cui in premessa sub 3, salvo altri, riformare parzialmente e/o integralmente la sentenza n. 655/2021 resa dal Tribunale di Cassino il 30.04.2021, pubblicata il 04.05.2021, non notificata, e per l'effetto:
rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 554/2013 reso dal Tribunale di
Cassino poiché infondata, inammissibile e comunque non provata;
confermare quindi il suddetto decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore Controparte_1
della Curatela del fallimento .l. n. 28/17 dell'importo di Euro 174.095,56 CP_2
comprensivo di Iva come portato dalla fattura n. 81 del 31.07.2013, e/o del diverso importo che verrà ritenuto di giustizia, oltre interessi legali ex art 1284 4^ comma c.c.;
Con vittoria nelle spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre la condanna del al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art Controparte_1
96 ult co. cpc.”
Per l'appellato
“- dichiari inammissibile l'appello proposto dalla Parte_3
e comunque lo rigetti in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando
[...]
integralmente la sentenza n. 655/2021del 30.04.2021, depositata in data 04.05.2021, pronunciata dal Giudice Monocratico del Tribunale di Cassino, Dott.ssa Lanzetta Sara, nella causa civile iscritta al n. 11/2014 R.G.A.C.;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello ritenesse fondate le censure sollevate dall'appellante, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato come sopra spiegato, accolga le conclusioni rassegnate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e, conseguentemente: revochi il decreto ingiuntivo opposto dichiarando non dovute le somme richieste dalla
per inadempimento delle obbligazioni contrattuali, anche accertando e Parte_1
dichiarando l'estinzione dell'eventuale credito dell'opposta, per compensazione giudiziale, con il credito del nei confronti della per il Controparte_1 Pt_1
pagamento delle penali di cui all'art. 9 del CSA pari ad € 49.850,00;
- condanni in ogni caso l'appellante alle refusione integrale delle spese del giudizio di primo grado nonché del presente grado.”
r.g. n. 6549/2021 2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con ricorso ex art. 638 c.p.c. proposto dinanzi al Tribunale di Cassino
[...]
aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 553/13, che Parte_1
ingiungeva al il versamento dell'importo di € 174.095,56 Controparte_1
per il mancato pagamento della fattura n. 81 del 31.07.2013, relativa ai servizi di igiene urbana resi dalla società ricorrente nel periodo 01.07.2013 – 24.07.2013 in virtù del contratto di appalto di servizi n. rep. 3059 dell' 08.07.2008.
Il proponeva opposizione al provvedimento monitorio Controparte_1
deducendo la nullità del decreto ingiuntivo in quanto:
- il contratto di appalto era privo di effetti tra le parti per intervenuta risoluzione ai sensi dell'art. 136 D.L.vo 163/06, dichiarata con determina del
03.04.2013 notificata alla società appaltatrice;
- nel periodo compreso tra la risoluzione del contratto ed il 24.07.2013 la
[...]
si era resa gravemente inadempiente nell'esecuzione del servizio;
Parte_1
- la fattura n. 81 del 31.07.2013 era, pertanto, relativa a prestazioni delle quali la si era resa inadempiente;
Parte_1
- in ogni caso il credito avanzato dalla società ricorrente doveva essere comunque decurtato dell'importo (€ 49.850,00) per le penali applicate per le suddette inadempienze e delle somme che l'ente opponente, attesi i disservizi causati dalla aveva dovuto corrispondere alla Parte_1
società subentrata nel servizio, per un totale di € 107.109,84;
- il Comune aveva subito un grave danno patrimoniale, e non, derivante dai disservizi della società.
Sulla scorta di tali premesse in fatto, l'opponente chiedeva: in via preliminare di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 633 c.p.c. e seguenti, ovvero per intervenuta risoluzione del contratto di appalto;
nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando non dovute le somme richieste dalla per Parte_1
inadempimenti delle obbligazioni contrattuali, anche accertando e dichiarando l'estinzione dell'eventuale credito della opposta per compensazione giudiziale r.g. n. 6549/2021 3 con il credito del nei confronti della per il Controparte_1 Pt_1
pagamento delle penali pari a € 49.850,00; in via riconvenzionale, la condanna della al pagamento della somma di € 250.000,00 a titolo di Pt_1
risarcimento dei danni subiti.
Nel corso del giudizio, intervenuta la dichiarazione di fallimento della costituita si costituiva la Curatela del Fallimento Parte_1 Pt_1
n. 28/2017.
[...]
Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 655/2021, accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto;
rigettava le domande riconvenzionali proposte dal e, in virtù della reciproca soccombenza, CP_1
compensava le spese di lite.
Il tribunale riteneva che:
- pacifica e incontestata la circostanza della risoluzione del contratto, in assenza della stipula di un nuovo contratto in forma scritta prevista a pena di nullità per i contratti stipulati con la P.A., le prestazioni di cui alla fattura n. 81 del 31.07.2013 erano state rese dalla società appaltatrice in assenza di un valido vincolo negoziale;
- non assumevano alcuna rilevanza, ai fini della sussistenza di un valido vincolo negoziale, né la nota prot. n. 8397 del servizio patrimonio-igiene pubblica a firma del responsabile del procedimento e del responsabile del servizio con la quale si comunicava la risoluzione del contratto e si disponeva che la ditta continuasse a svolgere il servizio per i successivi tre mesi né la previsione di cui all'art. 24 Capitolato speciale appalto che consentiva la proroga del contratto per sei mesi dopo la sua scadenza naturale, essendo, nel caso di specie, il contratto risolto e non scaduto;
- ne derivava che non era possibile per la società richiedere l'adempimento del corrispettivo pattuito né per il ottenere la dichiarazione di CP_1
inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte di , Pt_1
essendo gli inadempimenti riferiti al periodo successivo alla risoluzione del contratto;
- quanto alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal oltre CP_1
che improcedibile nei confronti del , era generica e priva di Parte_1
allegazione e prova degli elementi costitutivi;
r.g. n. 6549/2021 4 - doveva essere, infine, respinta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dalla Curatela.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivo appello la
[...]
formulando tre motivi di gravame. Parte_4
Con il primo motivo la Curatela lamenta la nullità della sentenza per: 1) violazione dell'art. 111 co. 6 Cost., per avere il tribunale ritenuto pacifica e non contestata la circostanza della risoluzione del contratto senza verificare se effettivamente sussistesse il grave inadempimento della società appaltatrice;
2) violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto, atteso il contegno processuale del il tribunale avrebbe dovuto ritenere abbandonata la domanda di CP_1
declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo per intervenuta risoluzione del contratto;
3) violazione dell'art. 101 c.p.c. per non avere il tribunale sottoposto al contraddittorio tra le parti la questione, rilevata d'ufficio, della assenza di valido vincolo contrattuale posta a fondamento della decisione.
Con il secondo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il tribunale ha assunto che: 1) le prestazioni per le quali è stato richiesto il pagamento in sede monitoria non risultano sorrette da valido contratto stipulato con la 2) nessuna rilevanza può essere attribuita alla nota prot. CP_3
8397 a firma del responsabile del servizio;
3) non è applicabile l'art. 24 del
Capitolato speciale d'appalto. Sostiene l'appellante che la fonte degli obblighi in capo al doveva ravvisarsi proprio nella nota prot. 8397 (con cui si CP_1
comunicava alla società la risoluzione del contratto e si disponeva che “codesta ditta proseguirà le proprie prestazioni fino al subentro della nuova Società e comunque per un periodo non superiore ai tre (3) mesi dalla notifica della presente”) la quale, anche secondo il Comune, si collocava nell'alveo della cd. proroga tecnica di cui all'art. 24 del CSA.
Con il terzo motivo l'appellante chiede che, accolto l'appello, il CP_1
venga condannato al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in favore della Curatela.
3. Si è costituito il che ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_1
ed ha proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale chiedendo “la revoca del decreto ingiuntivo opposto dichiarando non dovute le somme richieste dalla per inadempimento delle obbligazioni Parte_1
r.g. n. 6549/2021 5 contrattuali, anche accertando e dichiarando l'estinzione dell'eventuale credito dell'opposta, per compensazione giudiziale, con il credito del nei Controparte_1
confronti della per il pagamento delle penali di cui all'art. 9 del CSA pari ad € Pt_1
49.850,00”.
4. Il primo motivo dell'appello principale è infondato.
L'appellante afferma che alla rilevazione d'ufficio dell'assenza del contratto in forma scritta, sarebbe dovuta conseguire la concessione di un termine a difesa ai sensi dell'art. 101 cod. proc. civ. e che, in mancanza di ciò, la decisione impugnata deve ritenersi nulla per violazione del contraddittorio.
La giurisprudenza di legittimità sul punto si è espressa nel senso che la nullità per difetto di forma di un contratto stipulato da un ente territoriale dà luogo ad una questione mista di fatto e di diritto, la cui rilevazione d'ufficio da parte del giudice, ove non sia seguita dall'attivazione del contraddittorio tra le parti, priva le stesse del potere di allegazione e di prova, e comporta pertanto la nullità della sentenza fondata sulla medesima questione, per violazione del diritto di difesa, a condizione che la parte che intenda dolersene prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato (ex multis Cass. n. 3543/2023).
Nel caso in esame, l'appellante non ha precisato la natura e l'entità del pregiudizio subìto per effetto della mancata indicazione della predetta questione, non avendo in alcun modo chiarito quali siano le difese e le istanze istruttorie che l'omessa attivazione del contraddittorio le ha impedito di svolgere in ordine all'esistenza di un valido vincolo negoziale tra le parti.
L'appellante sostiene poi che il tribunale sarebbe incorso in errore ritenendo pacifica e documentalmente provata la risoluzione del contratto senza verificarne la legittimità. È il caso di rilevare che la Curatela che oggi lamenta tale vizio è la stessa parte che: 1) nel costituirsi nel giudizio di primo grado, senza contestare la circostanza posta a fondamento dell'opposizione, si è limitata a dedurre di aver continuato a svolgere il servizio di igiene urbana sulla scorta della nota prot. 8397 (presupponendo quindi la risoluzione del contratto); 2) in questa sede deduce di non aver mai impugnato dinanzi al giudice amministrativo la determina con cui il aveva deliberato la CP_1
risoluzione del contratto.
r.g. n. 6549/2021 6 Infine, non si ravvisa l'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che, dall'esame degli atti depositati nel giudizio di primo grado non emerge una chiara rinuncia alla domanda di nullità del decreto ingiuntivo per intervenuta risoluzione, tanto è vero che nella comparsa conclusionale la stessa Curatela ancora ribadiva le proprie difese sul punto.
5. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.
L'appellante sostiene che il sarebbe tenuto al pagamento della CP_1
fattura in questione in virtù della nota prot. 8397 e, in particolare, dell'ordine di prosecuzione dell'erogazione dei servizi in essa contenuto, da ricondurre nell'alveo della c.d. proroga tecnica prevista dall'art. 24 del Capitolato speciale d'appalto.
Con la nota prot. 8397 del 09.04.2013, infatti, il comunicava alla CP_1 [...]
che con determina n.96 del 03.04.2013 si era proceduto alla Parte_1
risoluzione del suddetto contratto ai sensi del D.L.vo 163/2006 per grave inadempimento della società appaltatrice e che “codesta ditta proseguirà le proprie prestazioni fino al subentro della nuova Società e comunque per un periodo non superiore ai tre (3) mesi dalla notifica della presente [19.04.2013]”.
La tesi non è condividibile.
L'istituto della proroga tecnica consente la prosecuzione del rapporto contrattuale in essere al fine di assicurare che, nelle more dell'espletamento della procedura per l'individuazione di altro affidatario del servizio,
l'erogazione del servizio non subisca soluzioni di continuità.
Nel caso di specie, una volta intervenuta la risoluzione del contratto, alcuna proroga del rapporto contrattuale poteva essere disposta, atteso il venir meno del titolo.
Per le medesime ragioni, evidentemente, non poteva trovare applicazione in via analogica l'art. 24 del Capitolato speciale d'appalto che disponeva l'obbligo della ditta appaltatrice di assicurare l'esecuzione della prestazione oltre la scadenza del contratto.
6. Il rigetto dell'appello assorbe l'esame dell'appello incidentale e comporta il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c..
7. Segue la soccombenza la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
r.g. n. 6549/2021 7 Sussistono, infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la curatela appellante a rifondere il delle Controparte_1
spese di lite da questo anticipate, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello di Roma, il 14.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
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