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Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/07/2024, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott.ssa Daniela Pellingra Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2097/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
, in persona del Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO, appellante
CONTRO
e , Controparte_1 Controparte_2
n.q. di eredi di , Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. e dall'avv. SALVATORE Controparte_3
MANGANELLO, pec Email_1
appellati conclusioni per il appellante Parte_1 accogliere l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 4387/19 e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiarare le pretese di controparte infondate ovvero, decurtare nel quantum, per gli anzidetti motivi, tutte le avverse pretese risarcitorie a qualsivoglia titolo.
1 conclusioni per la parte appellata
Disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) ritenere e dichiarare infondato l'appello proposto dal in fatto e diritto o con qualsiasi altra Parte_1
formula rigettarlo;
2) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non sussistendo i presupposti del fiumus boni iuris e del periculum in mora;
3) Confermare integralmente la sentenza n. 4387/2019 del Tribunale di Palermo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 4387/2019 resa l'8 ottobre 2019, il Tribunale di Palermo, in accoglimento delle domande proposte da , ha condannato il appellante al Persona_1 Parte_1
risarcimento dei danni cagionati all'attrice in conseguenza dell'infezione da HCV contratta a causa delle emotrasfusioni cui era stata sottoposta durante un ricovero presso la casa di cura
S. Barbara di Gela per il parto del proprio primogenito avvenuto nel 1971, nonché al pagamento delle spese processuali.
2.Con citazione del 7 novembre 2019, il ha proposto appello Parte_1
chiedendo, in integrale riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 20 febbraio 2020, si sono costituiti gli appellati in epigrafe, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione.
3.Disposta la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 marzo
2024, le parti hanno depositato note di trattazione scritta e la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.L'appello non può trovare accoglimento.
5.È invero infondato il primo motivo di gravame con i quale il appellante ha Parte_1 lamentato l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria per i danni sofferti dalla de cuius per aver contratto il virus HCV in seguito alle trasfusioni effettuate nel 1971, rilevando che il compimento dei controlli volti ad individuare il virus
HBV non avrebbe potuto altresì elidere, anche solo in termini probabilistici, il rischio del contagio del diverso virus HCV, ignoto all'epoca dei fatti.
2 6.La sentenza gravata ha, infatti, affermato la responsabilità del appellante per Parte_1
aver omesso di adottare tutte le misure di verifica e puntuale controllo che pure al medesimo competevano in forza di un quadro normativo di carattere generale sull'attività di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, al fine di evitare la diffusione di sangue infetto produttivo dell'insorgenza di patologie virali con danni alla salute nei pazienti sottoposti alla trasfusione.
7.Il motivo di impugnazione in esame impone, innanzitutto, l'accertamento se all'epoca della trasfusione fosse, o meno, esigibile da parte del l'adozione di cautele idonee Parte_1
ad evitare il contagio.
Come già evidenziato dal giudice di prime cure, già con la nota pronuncia a Sezioni Unite n.
581/2008 la Corte di Cassazione ha precisato che le patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non integrano tre distinti eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto, derivando da tale considerazione la conclusione che già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite sussiste la responsabilità del anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono Parte_1
eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo.
La stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17685 del 29 agosto 2011 ha ritenuto che anche in epoca antecedente al 1978 doveva ritenersi il fosse tenuto a Parte_1
controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente dai virus in questione, controllando che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi, in adempimento di obblighi specifici posti da fonti normative speciali risalenti nel tempo, precisando che fin dalla fine degli anni sessanta era conosciuto il rischio di trasmissione di epatite virale, e che la rilevazione (indiretta) dei virus in questione era possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-
HbcAg, in adempimento degli obblighi normativi posti dalle leggi n. 296 del 1958 e n. 592 del 1967, dal d.P.R. n. 1256 del 1971, e dalle leggi n. 519 dei 1973 e n. 833 del 1973.
La pronuncia citata ha specificato che “fin dalla metà degli anni 60 erano infatti esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT - indicatori
3 della funzionalità epatica - fossero alterati rispetto ai limiti prescritti (cfr., da ultimo, Cass.,
20 aprile 2010, n. 9315). Come questa Corte ha già avuto modo di osservare, lo stesso
, ben a conoscenza del fenomeno, ha con circolari n. 1188 del 30 giugno 1971, 17 Parte_1
febbraio e 15 settembre 1972 disposto la ricerca sistematica dell'antigene RA (cui fu dato poi il nome di antigene di superficie del virus dell'epatite B); e con circolare n. 68 del
1978 ha poi reso obbligatoria la ricerca della presenza dell'antigene dell'epatite B in ogni singolo campione di sangue o plasma. Anche prima dell'entrata in vigore della L. 4 maggio
1990, n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, sulla base della legislazione vigente in materia il Ministero della Sanità era dunque tenuto ad attività di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano”.
La giurisprudenza successiva ha riconosciuto sussistente la responsabilità per omissione del in relazione ai controlli sull'idoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione Parte_1
anche per l'epoca anteriore alla più risalente delle scoperte dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, individuabile nel 1978 (Cass. 14 giugno 2013, n. 14932; 30 agosto 2013,
n. 19995; 28 febbraio 2014, n. 4785; 8 ottobre 2014, n. 21256; 2 aprile 2015, n. 6746; 9 aprile 2015, n. 7126; 4 febbraio 2016, n. 2232).
Afferma ancora la Corte che in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV,
HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite in epoca Parte_1
anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul Parte_1
, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità
[...]
di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi (Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del in Parte_1
relazione ad una infezione da epatite C contratta in seguito a emotrasfusioni risalenti al
1965; Ordinanza n. 21145 del 22/07/2021).
4 8.Con specifico riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie risarcitoria va integralmente condiviso l'orientamento da ultimo espresso dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 17084 del 11/07/2017, secondo cui “proprio la materia dei danni da sangue o emoderivati infetti evidenzia la pertinenza al sapere causale del criterio dell'oggettiva idoneità della condotta a determinare un evento, senza alcun riferimento alia c.d. prevedibilità soggettiva. Laddove vigano precetti specifici e precostituiti relativamente al compimento di determinate attività, la regola viene imposta all'agente indipendentemente dalla capacità di quest'ultimo di rappresentarsi l'esistenza e la natura del pericolo. La regola
è stata posta allo scopo di evitare un determinato rischio, sicché di tutti gli eventi dannosi che siano realizzazione del rischio in relazione al quale la regola è stata posta l'agente risponde indipendentemente da ciò che potesse prevedere e per il sol fatto della violazione della regola. L'omissione della struttura sanitaria, relativamente ai controlli sull'idoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione, è da reputare causalmente efficiente in ordine all'insorgere dell'infezione e tale omissione è antigiuridica indipendentemente dal criterio della prevedibilità soggettiva perché regole specifiche, poste allo scopo di evitare il rischio di infezione, imponevano il controllo sul sangue umano. Se si considera che la norma violata mediante l'omissione ha la funzione di prevenire il rischio dell'infezione, la descrizione dell'evento dannoso deve arrestarsi a quest'ultima, e non estendersi alle particolari specificazioni del nome della malattia contratta mediante la trasfusione».
All'elemento soggettivo dell'illecito resta da ascrivere l'incauta somministrazione in assenza dei doverosi controlli, che comprendono il dovere di adoperarsi per evitare o ridurre un rischio che è antico quanto la necessità della trasfusione. Una volta acquisita al processo la circostanza dell'incauta somministrazione in violazione di specifiche regole, diventa onere della struttura sanitaria dimostrare, sempre sul piano soggettivo dell'illecito, di aver utilizzato sacche di sangue opportunamente controllate secondo tutti i canoni normativi.
L'amministrazione appellante, tuttavia, si è limitata ad allegare che all'epoca non era ancora disponibile alcun test adeguato per l'identificazione e il controllo dell'HCV, ed ha pertanto omesso qualsiasi considerazione sull'assolvimento dei cennati e più generali canoni di diligenza, già esigibili alla stregua delle conoscenze all'epoca disponibili. Appare, pertanto, evidente che le doglianze dell'appellante – insistentemente concentrate sull'inesistenza di test specificamente riferibili al virus HCV, all'epoca della trasfusione non ancora scoperto –
5 consentono di ritenere acclarata l'omessa attuazione di quelle metodiche che avrebbero potuto allertare circa la pericolosità del donatore e, mediatamente, impedire l'utilizzazione delle sacche di sangue “sospette”.
9. Con il secondo motivo di appello, l'amministrazione appellante reitera l'eccezione di compensatio lucri cum damno già sollevata nel giudizio di primo grado e disattesa dalla sentenza appellata e tuttavia come pacifico in atti, la domanda di indennizzo ex lege n.
210/1992 è stata rigettata e il relativo giudizio, pendente dinanzi la Sezione Lavoro di questa Corte alla data di introduzione del presente processo, si è concluso in senso sfavorevole per l'istante.
10. Il terzo motivo, con il quale il appellante ha censurato il capo della sentenza Parte_1
nel quale sono stati individuati i criteri di quantificazione del risarcimento del danno, è formulato del tutto genericamente e come tale è inammissibile.
Il Tribunale ha invero specificamente argomentato la suddetta quantificazione facendo espresso richiamo alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2018, all'età della danneggiata all'epoca dell'accertamento dei postumi e alla percentuale di invalidità stimata dal CTU (75%) Il Tribunale, dopo aver quantificato il punto percentuale in € 11.749,04, che ha moltiplicato per il grado di invalidità e per il coefficiente corrispondente all'età della danneggiata, ha aumentato l'importo ottenuto per una percentuale che ha stimato nel 15%, al fine di garantire la personalizzazione del risarcimento. La suddetta percentuale è stata individuata dal Tribunale “in ragione del tipo di patologia, della sua refluenza sulla sfera psico fisica del danneggiato e sui quotidiani rapporti familiari (e in particolare del fatto che si tratta di malattia i cui effetti evolutivi non sono prevedibili e che importa comunque per il paziente la necessità di sottoporsi a continui controlli, esami diagnostici ed ematochimici oltre che un inevitabile stato di disagio e sofferenza per l'incertezza sulla evoluzione delle proprie condizioni di salute”.
A fronte di tale motivazione, il appellante, in violazione del disposto di cui all'art. Parte_1
6 e familiari del danneggiato…circostante tutte, queste, rimaste invece, nella specie, del tutto indistinte e comunque indimostrate.
11. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in parte dispositiva, ove ne è altresì disposta la loro distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto dal nei confronti di Parte_1 Parte_1 CP_1
e , n.q. di eredi di
[...] Controparte_2 Per_1
, avverso la sentenza n. 4387/2019 resa l'8 ottobre 2019 dal Tribunale di
[...]
Palermo.
Condanna il appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in € Parte_1
9.600,00, oltre spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dell'avv.
e dall'avv. SALVATORE MANGANELLO, dichiaratisi Controparte_3
antistatari.
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio del 10 luglio 2024
Il Cons. estensore
Donatella Draetta
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
342 c.p.c., si è limitato ad evidenziare, del tutto genericamente, che la liquidazione non può ridursi ad un puro automatismo, ma deve tener debito conto, onde rendere il risarcimento adeguato alle particolarità del caso concreto, delle specifiche circostanze di volta in volta verificatesi, ed in particolare - quali elementi di riferimento della gravità delle lesioni - degli eventuali postumi permanenti, dell'età, dell'attività espletata e delle condizioni sociali