Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 30/05/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2824/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 2824/2021 tra le parti:
(P. IV ), rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Vena (pec: Parte_1 P.IVA_1
, ed elettivamente domiciliata in Bologna (BO), via Santo Email_1
Stefano n. 29 presso lo studio del difensore;
OPPONENTE contro
E.P. C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Luciano Barletta (pec: vvocati.prato.it), ed elettivamente domiciliata in Email_2
Prato (PO), viale della Repubblica n. 141 presso lo studio del difensore;
OPPOSTA
OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI
(…) Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile adito, Giudice designato, così valutare e Parte_1
decidere: In via preliminare, in rito, in via gradata a.) stante l'avversa costituzione, prova dell'esito positivo e quindi della intervenuta ricezione della notifica, dichiarare la stessa valida ed efficace ai fini del rituale radicamento del presente giudizio;
b.) in subordine, - accertare e dichiarare l'errore materiale nel quale è incorsa parte opponente allorché, ritualmente nei termini, ha provveduto a redigere la relata di notifica e, individuato nel domiciliatario avv.
Luciano Barletta il destinatario della stessa, ha materialmente riportato l'indirizzo pec della opposta anziché quello del suddetto procuratore e difensore Controparte_2
pagina 1 di 14
- conseguentemente, atteso che detto errore, unica causa dell'esito negativo per caso fortuito o forza maggiore, quindi della avversa asserita omessa notifica, ha interessato il procedimento notificatorio ancora nella fase perfezionativa per il notificante, concedersi un termine perentorio per il completamento della notificazione ovvero, se ritenuto che la tardiva notifica dell'atto di citazione possa comportare la nullità per il mancato rispetto dei termini di comparizione, per la rinnovazione dell'atto di citazione ex art. 164 cpc;
In via preliminare e pregiudiziale, - revocare la concessa provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n° 1006/2021 del 22.09.21 oggi opposto atteso che l'odierno giudizio, stante la complessità della vicenda, stante la totale mancanza di prova che caratterizza l'avversa pretesa creditoria, si presenta di non celere soluzione;
- conseguentemente, stante l'effettuato pagamento da parte di delle Parte_1
somme tutte portate dall'opposto decreto ingiuntivo, dichiarare Controparte_2
obbligata alla restituzione di quanto di dette somme;
Nel merito In via principale - accertare e dichiarare la carenza di elementi, fattuali e di diritto, nella narrazione offerta dalla odierna opposta in sede monitoria, comunque la loro inidoneità a fornire completo supporto probatorio e fondatezza alla svolta domanda;
- conseguentemente, dichiarare che alcuna pretesa economica, a qualunque titolo e/o ragione, può essere legittimamente vantata da Controparte_2
nei confronti di - il tutto, comunque, con vittoria di spese, diritti, onorari del presente Parte_1
procedimento, oltre IV e CPA come per legge e rimborso forfetario ex art. 15 TPF;
- altresì, accertare e dichiarare la responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., in capo all'opposta
[...]
e, per l'effetto, dichiarare la stessa tenuta al risarcimento dei danni tutti Controparte_2
subiti da e concernente i maggiori oneri da quest'ultima sostenuti a causa del presente Parte_1
giudizio; In via riconvenzionale In via principale a.) quanto al contratto con ordine N° E16680 concluso in data 23.02.21 - accertare e dichiarare il comportamento difforme alle vigenti disposizioni normative (nella specie alla direttiva macchine 2006/42/CE), nonché
l'inadempimento contrattuale di cui si è resa responsabile in Controparte_2
relazione alla convenzione negoziale conclusa in data 23.02.21 (con oggetto la fornitura di n° 1
AF LE ), tale concretizzatosi nella volontaria mancata consegna Parte_2
del certificato CE nonché nella mancata “….assistenza per l'espletamento delle pratiche necessarie per l'ottenimento delle licenze presso il Comune di competenza e la successiva messa in esercizio …”; - conseguentemente, revocare, annullare e dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare che, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., alcunché è dovuto a da parte di in relazione al decreto ingiuntivo Controparte_2 Parte_1
opposto, con ogni conseguenza di legge;
- accertare e dichiarare la responsabilità di CP_2
pagina 2 di 14 nella causazione dei danni tutti patiti da a seguito di detto CP_2 Parte_1
inadempimento, tali da intendersi le richieste avanzate dal Cliente della stessa, quindi il beneficiario della installazione del bene oggetto del contratto con ordine N° E16680; - conseguentemente, dichiarare tenuta, e pertanto condannarla, a Controparte_2
risarcire di tutte le somma che la stessa a tale titolo si vedrà costretta a pagare, e Parte_1 comunque l'importo che verrà accertato in corso di giudizio;
- per l'effetto, in via riconvenzionale, porre in compensazione di ogni e qualsivoglia importo dovesse risultare dovuto ad in relazione alla fattura oggetto di procedimento monitorio, il Controparte_2
controcredito legittimamente portato da e relativo agli accertati danni;
- Parte_1
conseguentemente, revocare, annullare e dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto e respingere le domande proposte nei confronti di b.) quanto al contratto con ordine Parte_1
N° 16857 concluso in data 05.12.19 - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di cui si è resa responsabile in relazione alla convenzione negoziale Controparte_2
conclusa in data 05.12.19, con oggetto la fornitura di n° 1 AF LE , Parte_2
tale concretizzatosi nella presenza di vizi/difetti nella suddetta fornitura, sempre contestati da che hanno determinato quest'ultima a sostenere costi (€ 7.871,44 sostituzione di Parte_1 pezzi, € 2.500 per interventi) al fine di rendere validamente utilizzabile dal proprio Cliente il suddetto bene;
- conseguentemente, dichiarare tenuta, e pertanto Controparte_2
condannarla, a risarcire di tutti i costi sostenuti per interventi e sostituzioni e/o ad altro Parte_1
titolo comunque causati dalla eliminazione di tali vizi/difetti, quindi al pagamento della somma di € 10.371,44, o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di giudizio;
- per l'effetto, in via riconvenzionale, porre in compensazione di ogni e qualsivoglia importo dovesse risultare dovuto alla odierna opposta in relazione alla fattura oggetto di procedimento monitorio, il controcredito legittimamente portato da e relativo agli accertati danni;
- Parte_1
conseguentemente, revocare, annullare e dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto e respingere le domande proposte nei confronti di In via subordinata nella denegata e Parte_1
non creduta ipotesi in cui dovesse risultare una residua sussistenza di un qualsivoglia credito di spettanza della nei confronti di comunque revocare, Controparte_2 Parte_1
annullare e dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare eventualmente tenuta quest'ultima unicamente al pagamento della differenza tra quanto risulterà effettivamente dovuto a seguito della compensazione con i crediti vantati da in relazione ai contestati Parte_1
inadempimenti ed ai danni provocati da così come risulteranno Controparte_2
pagina 3 di 14 accertati in corso di causa;
- il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria come da memoria 183 cpc n. 2 (…).
come comparsa di costituzione e risposta [«Voglia l'ill.mo Controparte_2
Tribunale di Prato adito, ogni contraria istanza disattesa, respingere l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Prato su richiesta della Parte_1
Ing.N.1006/2021 rg. 2350/21 confermandolo integralmente. Controparte_2
Voglia altresì il Tribunale per le ragioni sopra esposte respingere le domande proposte dalla poiché inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto e diritto. Con Parte_1
vittoria di spese ed onorari del presente procedimento oltre liquidaz. forf. spese generali del
15% iva e Cpa come per legge e rimborso delle somme corrisposte al CTU.»].
FATTO E DIRITTO
(di seguito: « ) ha proposto, con citazione, opposizione avverso il decreto Parte_1 PT
ingiuntivo n. 1006/2021, emesso in data 22/09/2021, con cui questo Tribunale le ha ingiunto di pagare a (di seguito: «E.P.») il pagamento della somma di € Controparte_2
9.880,00 relativa alla fattura n. 1281/2021, oltre interessi, spese e accessori.
A sostegno dell'opposizione, ha esposto che le fatture oggetto di discussione si riferiscono PT
alle seguenti forniture: a) n. E 16680, avente ad oggetto n. 1 AF LE Modello
LF (fattura n. 1281/2021 azionata in via monitoria); b) n. E 16857, avente ad oggetto n. 1
Impianto Elevatore Modello LF (fattura n. 1394/2020).
Relativamente alla fornitura n. E 16680, l'opponente ha affermato che, nonostante i solleciti CP_ effettuati, ha rifiutato di consegnare la certificazione CE, avente la funzione di attestare che l'impianto risulta conforme ai requisiti di sicurezza ai sensi della direttiva 2006/42/CE e, ciò nonostante, ha avviato la procedura monitoria.
Per quanto concerne la fornitura n. E 16857, ha allegato: che, ultimata l'installazione PT dell'impianto ed effettuata la consegna al cliente, ha emesso la dichiarazione CE di CP_2
conformità, ma a seguito di contestazioni relative a malfunzionamenti dell'impianto avanzate dalla cliente, a mezzo dei propri tecnici, si è vista costretta ad effettuare ripetuti interventi PT
CP_ (a far data dal 1/07/2020) per cercare risolvere i problemi riscontrati, senza successo;
che ha rifiutato di intervenire direttamente con proprio personale come richiesto da con email del PT
30/04/2021; che lo stesso giorno, i tecnici di hanno sostituito i sensori di cabina;
che in PT
data 3/05/2021, ricevuta comunicazione dalla cliente dell'avvenuto blocco dell'impianto, PT
è nuovamente intervenuta sostituendo la scheda madre quadro ed elettrica arcata (sensori, CP_ contatto extra-corsa e contatto paracadute); che in data 17/05/2021 un tecnico incaricato da pagina 4 di 14 alla presenza di un tecnico incaricato da ha effettuato un intervento sull'impianto, il quale PT
ha rilasciato il bollettino di intervento senza riscontrare particolari problematiche;
che in data
19/05/2021, ricevuta la segnalazione dalla cliente di nuovo blocco dell'impianto, ha PT
CP_ intimato a di provvedere alla sostituzione della parte elettrica entro 15 giorni;
che in data
CP_ 10/06/2021 l'opponente ha comunicato a che, non avendo avuto riscontro la richiesta precedente, avrebbe provveduto direttamente a sostituire la parte elettrica dell'impianto e la centralina oleodinamica con materiale fornito da terzi, e che pertanto non avrebbe proceduto con i pagamenti convenuti per altre forniture;
che l'impianto è andato nuovamente in blocco
(rispettivamente nelle date: 14/06/21, 15/06/21, 28/06/21, 29/06/21, 13/07/21); che nelle date 22
e 23 luglio 2021 è pertanto intervenuta con proprio personale, effettuando la sostituzione PT
della parte elettrica, sostenendo interamente l'esborso di € 7.871,44.
CP_ Tanto premesso in fatto, in diritto la società opponente ha fatto valere l'inadempimento di e il proprio diritto al risarcimento del danno, chiedendo per l'effetto di revocare, annullare e dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto e proponendo domanda riconvenzionale
CP_ di condanna di al risarcimento dei danni patiti a seguito dei predetti inadempimenti, formulando conclusioni analoghe a quelle sopra riportate.
CP_ Si è costituita in giudizio rassegnando conclusioni analoghe a quelle trascritte in epigrafe.
Riguardo al contratto n. E 16680 e al rifiuto di consegnare le certificazioni di conformità CE,
l'opposta ha fatto presente che, dalle condizioni contrattuali di vendita, si evince che «la consegna delle dichiarazioni di conformità è subordinato al saldo dell'intera fornitura», saldo che non ha effettuato. PT
Quanto al contratto n. E 16857, la parte opposta ha allegato: che in data 13/07/2020 ha PT
CP_ certificato il perfetto funzionamento dell'impianto, inoltrando a la checklist con le operazioni di verifica effettuate positivamente;
che, a seguito dell'intervento del tecnico della
CP_
ad è stato comunicato che la macchina era stata installata in modo non conforme alle PT
istruzioni di installazione e che le anomalie di funzionamento riscontrate non erano attribuibili a difetti del prodotto, ma a una non corretta installazione dell'impianto.
In diritto la società opposta ha eccepito, in via pregiudiziale e in rito, la nullità della notificazione
CP_ della citazione, in quanto eseguita nei confronti di anziché presso il procuratore domiciliatario ai sensi dell'art. 638 c.p.c., e l'inammissibilità della domanda riconvenzionale della parte opponente poiché relativa a un contratto diverso da quello che costituisce il titolo della domanda azionata in via monitoria.
pagina 5 di 14 Nel merito, quanto al contratto n. E16680, l'opposta ha rilevato come la clausola sopra richiamata, in mancanza del pagamento da parte di giustifica la mancata consegna delle PT
certificazioni, anche tenuto conto che la società opponente non è ancora proprietaria dell'impianto, venduto con patto di riservato dominio.
Riguardo al contratto n. E 16857, la parte opposta ha eccepito la decadenza di dalla PT garanzia per vizi ai sensi dell'art. 1495 c.c., rilevando come il macchinario sia stato consegnato il
29/05/2020 e in data 13/07/2020 ne abbia certificato il perfetto funzionamento, inoltrando PT
a cheklist con le operazioni di verifica effettuate positivamente. Ha inoltre eccepito che la CP_3
società opponente non ha montato correttamente l'impianto, non essendosi attenuta alle istruzioni di montaggio, così causando le lamentate anomalie di funzionamento;
la stessa ha poi manomesso la piattaforma, sostituendone i componenti ritenuti difettosi;
in definitiva non PT avrebbe assolto all'onere della prova a suo carico circa l'esistenza dei vizi allegati.
All'udienza del 13/04/2022 il G.I. ha accolto la richiesta ex art. 648 c.p.c. della parte opposta e ha rinviato la causa all'udienza del 30/11/2022, disponendone lo svolgimento mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte.
Successivamente, in data 29/04/2022, a integrazione del precedente provvedimento, il G.I. ha concesso alle parti termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza del 30/11/2022, è stata ammessa la prova testimoniale sui capitoli1 formulati dalla parte opponente nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e su quelli indicati da parte opposta nella stessa memoria, riservando la decisione sulla c.t.u. all'esito dell'istruttoria orale.
Assunte le prove per testi all'udienza del 28/10/2023, è stata disposta una c.t.u. al fine di
«…accertare la presenza di eventuali i vizi/difetti presenti nel bene oggetto dell'ordine N°
E16857 concluso in data 05.12.19, la natura degli stessi e le cause a cui possono essere riconducibili indicando se il malfunzionamento sia imputabile alla fornitura del bene da parte di premontati, all'attività di o di alti terzi;
laddove fossero accertati vizi CP_2 PT all'impianto il CTU dovrà quantificare i costi per la loro eliminazione e valutare le spese affrontate da per la loro rimozione», all'uopo nominando come CTU l'ing. PT [...]
, il quale ha depositato la relazione in data 10/05/2024. Persona_1
Esaurita la fase istruttoria, è stata fissata l'udienza del 16/06/2025 per la precisazione delle conclusioni, anticipata al 3/03/2025 dal giudice nuovo assegnatario del procedimento, con termine per il deposito di note sostitutive ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. fino al giorno dell'udienza. 1 ad esclusione dei n. 3b) e 4 b); pagina 6 di 14 Le parti hanno concluso come in epigrafe.
***
1. Preliminarmente si prende atto della rinuncia, nella comparsa conclusionale della parte opposta, all'eccezione di nullità della notificazione della citazione.
2. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.
3. Non è contestata la conclusione, tra le parti, di due contratti di compravendita, uno relativo alla conferma d'ordine n. E16857 del 17/12/2019, avente ad oggetto una piattaforma elevatrice modello «LF XL», e l'altro relativo alla conferma d'ordine n. E16680 del 23/02/2021, avente ad oggetto una piattaforma elevatrice modello «LF», entrambe vendute da CP_2
4. La domanda di pagamento del prezzo azionata in via monitoria si fonda sul secondo contratto, in quanto il prezzo del primo è stato integralmente pagato dalla compratrice PT
CP_ Rispetto a questa domanda, la società opponente ha eccepito l'inadempimento di per avere omesso di consegnare la dichiarazione di conformità dell'impianto, obbligatoria per legge.
L'eccezione è infondata.
L'ultimo periodo dell'art. 9 delle condizioni generali di contratto allegate alla conferma d'ordine
E16680 prevede che il rilascio delle dichiarazioni di conformità è subordinato al saldo dell'intera fornitura;
la clausola è stata specificamente approvata per iscritto da e quest'ultima, in PT
ogni caso, non ne ha eccepito la vessatorietà e la conseguente inefficacia ai sensi dell'art. 1341
c.c..
CP_ La parte opponente ha quindi accettato di condizionare l'obbligazione di discendente dalla legge, all'adempimento della propria obbligazione, avente ad oggetto il pagamento del prezzo;
ne consegue che la mancata consegna della dichiarazione di conformità da parte della società venditrice non dà luogo a inadempimento e non costituisce fatto impeditivo del diritto di credito azionato in via monitoria ai sensi dell'art. 1460 c.c.. CP_ 5. È però parzialmente fondata la domanda riconvenzionale di condanna di al risarcimento del danno commisurato agli esborsi sostenuti da per alcuni vizi della piattaforma PT elevatrice acquistata in base alla conferma d'ordine n. E16857.
5.1. Al riguardo dev'essere anzitutto respinta l'eccezione d'inammissibilità della domanda sollevata dalla parte opposta in via pregiudiziale, in quanto non allineata alla consolidata giurisprudenza di legittimità sull'esegesi dell'art 36 c.p.c., secondo cui l'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non pagina 7 di 14 ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito, con la precisazione che, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo
(Cass., 01/03/2024, n. 5484; Cass., 15/01/2020, n. 533).
Nel caso di specie è evidente il collegamento obiettivo della domanda riconvenzionale di PT
con il titolo della domanda principale, venendo in rilievo due rapporti contrattuali autonomi, ma analoghi, entrambi di compravendita di piattaforma elevatrice, in cui le consegne del bene compravenduto sono avvenute a distanza di meno di un anno l'una dell'altra (in data 29/05/2020 la fornitura n. E16857 e in data 23/04/2021 la fornitura n. E16680, cfr. documenti di trasporto).
5.2. Nel merito, dev'essere preliminarmente disattesa l'eccezione, sollevata dalla parte opposta, di decadenza della garanzia per vizi per decorrenza del termine di otto giorni previsto dall'art. 1495 c.c. senza la comunicazione di una denuncia di PT
I malfunzionamenti della piattaforma elevatrice allegati dalla società opponente non erano palesi al momento della consegna del bene perché sono emersi dopo che l'impianto è stato installato e mezzo in funzione: non sono stati rilevati, infatti, durante le verifiche e i controlli di funzionamento effettuati dall'opponente dopo il montaggio (cfr. checklist di cui al doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione), ma si sono manifestati dal momento dell'utilizzo dell'elevatore da parte della cliente di a partire dal 1/07/2020 (cfr. i bollettini degli PT
interventi dei tecnici di allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. della stessa PT
opponente e lo schema riassuntivo del CTU alle pagine 3 e 4 della relazione).
Dalla corrispondenza email intercorsa tra le parti (doc. 6 allegato alla citazione), risulta che i
CP_ problemi dell'impianto furono volta per volta segnalati da a PT
Inoltre, il teste (udienza del 28/10/2023), dipendente di con mansioni di Testimone_1 PT
tecnico manutentore, ha dichiarato che ogni volta che si recava presso la cliente della società opponente per risolvere i malfunzionamenti (recte: veri e propri blocchi) dell'impianto,
CP_ richiedeva l'assistenza di per consultarsi su come procedere.
Si deve quindi ritenere che abbia via via tempestivamente denunciato i difetti di PT
funzionamento della piattaforma elevatrice e che non si sia verificata alcuna decadenza.
CP_
5.3. L'eccezione di prescrizione sollevata da per la prima volta, nella memoria di replica, è inammissibile per inosservanza del termine di decadenza previsto dall'art. 166 c.p.c., trattandosi di eccezione in senso stretto.
pagina 8 di 14 5.4. Quanto alla prova dell'esistenza di vizi, mette conto premettere, in linea teorica, che in materia di garanzia del venditore ex art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass. Sez. U., 03/05/2019, n. 11748). La stessa regola di riparto dell'onere della prova opera nel caso di azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 c.c. la quale presuppone che sia sorta l'obbligazione di garanzia, ipotesi in cui grava sul venditore una presunzione di conoscenza dei vizi non facilmente riconoscibili dal compratore, per superare la quale non è sufficiente provare di non averli conosciuti, occorrendo invece la dimostrazione di averli ignorati senza colpa (Cass., 16/02/2024,
n. 4300).
Poiché nel caso di specie la parte opposta ha eccepito che i malfunzionamenti dell'impianto sono stati causati da errori ed omissioni commessi colposamente da nell'installazione della PT piattaforma elevatrice, attività pacificamente riservata all'acquirente, è onere della parte opponente provare che essi siano invece dipesi da vizi originari dell'impianto esistenti al momento della stipula del contratto di compravendita ai sensi dell'art. 1490 c.c..
5.5. Al riguardo è anzitutto possibile attribuire efficacia probatoria ai bollettini d'intervento prodotti da (cfr., in particolare, il doc. 10 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, PT
c.p.c.), il cui contenuto è stato confermato dai due tecnici manutentori della società opponente –
e -, sentiti come testi (udienza del 17/07/2023), i quali hanno Persona_2 Testimone_1
dichiarato di avere effettuato gli interventi descritti nei rapporti, compilando i fogli e firmandoli;
entrambi sono risultati attendibili perché, pur essendo dipendenti di sono privi di un PT
interesse concreto nella causa e hanno reso dichiarazioni precise, circostanziati e coerenti.
Il teste (udienza 17/07/2023), dipendente di fino all'anno 2021, quindi Tes_2 CP_2
estraneo alle parti all'epoca della deposizione, ha confermato il rapporto d'intervento del
17/05/2021, dallo stesso redatto e firmato (doc. 7 allegato alla citazione e doc. 6 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. della convenuta); le ulteriori dichiarazioni rese dal teste (ossia che aveva murato con cemento, per un tratto, le tubazioni dell'olio e PT
dell'impianto elettrico dell'elevatore, così da renderli non ispezionabili;
aveva consentito che alcuni bulloni della struttura in cui l'ascensore si muove andassero ad interferire con le fotocellule a barriera;
aveva murato i cavi pilota dell'impianto elettrico che collegano la cabina al quadro dell'ascensore), a differenza di quanto eccepito dalla parte opponente nella comparsa conclusionale, sono compatibili con il contenuto di tale documento.
pagina 9 di 14 5.6. È possibile quindi richiamare la relazione di c.t.u. dell'ing. , che su Persona_1 tali rapporti d'intervento si fonda, rispetto alla quale sono da disattendere l'eccezione d'inammissibilità ex ante e d'inattendibilità ex post della c.t.u. sollevata dalla parte opposta, così come le osservazioni critiche di secondo cui la metodologia operativa adottata dal CTU PT
sarebbe «avulsa dal contesto processuale/documentale» per essere l'ausiliare del Tribunale partito «da alcune ipotesi, prive di riscontri e di conferme»: sebbene sia incontestato che l'impianto è stato modificato prima che il CTU abbia potuto esaminarlo, il ragionamento logico- deduttivo dello stesso consulente consente di ricostruire la storia delle modifiche e di addivenire a un accertamento secondo i canoni propri del processo civile. In particolare il CTU ha spiegato che, poiché l'impianto è stato oggetto di modifiche nei suoi organi principali, non è stato possibile accertare direttamente la presenza e le cause dei malfunzionamenti manifestatisi immediatamente dopo la messa in esercizio dell'impianto e nei mesi successivi, comunque documentati nella loro verificazione, e che, tuttavia, analizzando gli eventi, è stato possibile fare delle ipotesi sulla loro eziologia;
il consulente ha precisato che si tratta, appunto, di spiegazioni causali probabilistiche, ma tale criterio di accertamento non è precluso nel processo civile nel quale, in tema di prova del nesso eziologico, vige la regola del «più probabile che non» o della preponderanza dell'evidenza (Cass. Sez. U., 11/01/2008, n. 576,).
Il CTU, correttamente, ha analizzato nel dettaglio i singoli eventi (malfunzionamenti) rilevabili dai documenti in atti (in particolare dai fogli d'intervento sopra richiamati) e ha indicato, per ciascuno, le possibili cause (cfr. pagina 8 della relazione), sintetizzando che, a meno di un anno dalla messa in funzione dell'impianto, ad aprile 2021, le anomalie di funzionamento non erano state ancora risolte perché i manutentori di non riuscivano a individuarne le cause: PT
dapprima vennero affrontati e risolti i problemi di natura meccanica, con sostituzione di componenti danneggiati, regolazioni e riallineamenti;
poi i tecnici attribuirono i malfunzionamenti a problemi di natura elettrica associabili a difetti nei componenti e quindi sostituirono gli impulsori, i contatti di sicurezza di arcata e i relativi cablaggi, poi ancora il cavo flessibile di collegamento con la cabina e la scheda del quadro di manovra;
persistendo le problematiche, i manutentori agirono sul posizionamento dei magneti, degli impulsori e sulla regolazione delle velocità al fine di controllare gli spazi di arresto;
infine, poiché l'impianto era ancora inutilizzabile, vennero sostituite l'intera parte elettrica e la centralina oleodinamica con componenti di altro fornitore, ponendo così fine ai malfunzionamenti.
Il CTU ha evidenziato che, andando per esclusione, poiché a partire dalla fine di maggio 2021 erano stati risolte e quindi escluse le anomalie di natura elettrica, e dai primi di giugno anche pagina 10 di 14 quelle oleodinamiche, si deve ipotizzare che permanessero ulteriori problemi a carico del circuito oleodinamico fino a quel punto non indagati, come ad esempio la possibile presenza di contaminanti (trucioli, gomma, sporcizia); ad avviso dell'ausiliare, un indizio di tale circostanza
è il danneggiamento della guarnizione della testa del cilindro e dello stello i quali, con l'intervento del 22/04/2021 (indicato con la lettera o) a pagina 7 della relazione), vennero rispettivamente sostituita e rettificato, verosimilmente a causa di trucioli, sporco o altro materiale prodotti durante il montaggio o nel corso di controlli e riparazioni successivi: ha spiegato il CTU che «Particelle metalliche o sporcizia all'interno di una bobina possono infatti ritardare o impedire il movimento di ritorno del cursore oppure, nel caso di valvole a sfera, le particelle metalliche possono fermarsi fra la sfera e la sede di tenuta impedendone la chiusura completa oppure anche danneggiare la sede di tenuta. Non essendovi traccia negli atti di interventi volti a indagare e rimuovere tale possibile causa di malfunzionamento, come ad esempio la pulizia dei filtri o lo smontaggio delle elettrovalvole, è ragionevole pensare che la contaminazione dell'olio della centralina possa essere una delle cause non individuate dei malfunzionamenti residui» (pagina 9 della relazione).
Il CTU, in base a un condivisibile ragionamento, fondato sui criteri della probabilità logica, ha quindi indicato le possibili concause dei malfunzionamenti della piattaforma elevatrice: 1) presenza di difetti negli impulsori o nel quadro elettrico;
2) non corretta regolazione di alcuni dispositivi di sicurezza (valvola di blocco, contatti paracadute); 3) mancata protezione dalle intemperie del circuito idraulico e del quadro di manovra;
4) difficoltà di regolazione della fermata (posizionamento dei magneti e regolazione delle velocità), da mettere in relazione con la possibile contaminazione dell'olio idraulico, di cui si è appena detto.
Di queste concause, dipende da vizi dell'impianto, imputabili quindi alla venditrice, soltanto il fattore causale indicato sopra con il numero 1), mentre i restanti sono riconducibili alle attività di installazione e manutenzione demandate ad PT
La considerazione del CTU secondo cui l'omessa verifica della presenza di contaminanti solidi dell'olio (concausa n. 4) è imputabile sia al fornitore che all'acquirente non è giuridicamente CP_ utilizzabile perché la parte opponente non ha allegato che avesse assunto l'obbligo, con riferimento al contratto n. E16857, di prestare assistenza e manutenzione (possibilità prevista, solo se espressamente pattuita, dall'art. 8 delle condizioni generali di contratto n. E16680, prodotte in giudizio).
5.7. Il CTP di ha obiettato che non vi è prova del fatto sub. 2), ossia che il circuito PT
idraulico e il quadro di manovra fossero esposti alle intemperie, ma sul punto si richiama la pagina 11 di 14 puntuale replica del CTU il quale ha evidenziato che nel bollettino di intervento del tecnico della società opponente del 12/10/2020 (doc. 10 citato) è scritto «DA
[...]
I ». Parte_3 Parte_4
Inoltre, il teste ha dichiarato di avere verificato, quando intervenne in data Tes_2
17/05/2021, che la centralina e il quadro elettrico erano stati montati in modo da rimanere esposti alle intemperie poiché non era stato installato il quadro (armadio) di protezione che solitamente
CP_ viene fornito da quando ne viene rilevata la necessità al momento dell'ordine; il fatto che il testimone non ricordasse se, nel caso di specie, il quadro fosse stato effettivamente fornito dalla società opposta è irrilevante perché sarebbe stato (in ogni caso) onere di assicurare idonea PT protezione alle componenti elettriche dell'impianto. CP_
6. A fronte di tali accertamenti, non ha provato di avere ignorato senza colpa i vizi sopra indicati, talché la garanzia del venditore è operante.
7. Il CTU ha stimato i costi per la sostituzione dei componenti elettrici e per gli interventi imputabili ai malfunzionamenti da questi causati, riconducibili quindi ai vizi della piattaforma
CP_ venduta da in € 3.300,00, oltre IVA al 22% (escludendo l'indennizzo che secondo il CTU dovrebbe corrispondere al proprio cliente, che non è oggetto della domanda PT
riconvenzionale).
L'azione di risarcimento del danno della parte opponente può essere quindi accolta, nei termini sopra indicati.
8. Pur trattandosi di debito di valore, poiché non vi è prova che abbia già sostenuto i costi PT
sopra indicati – la fattura di IGV Group s.p.a. (doc. 8 allegato alla citazione) non dimostra l'effettivo esborso -, non sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi e la somma di € 4.026,00, comprensiva di IVA, è da intendersi già liquidata all'attualità. Su tale somma sono dovuti, dalla pubblicazione della presente sentenza, gli interessi al tasso legale (art. 1284, comma 1, c.c.).
9. La parte opponente ha domandato, da un lato, la compensazione tra i reciproci crediti eventualmente accertati, dall'altro lato la restituzione di quanto pagato in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, domanda quest'ultima ammissibile al momento della precisazione delle conclusioni (cfr. ex plurimis: Cass., 20/01/2015, n. 814), come accaduto nel caso di specie, in cui ha formulato la domanda restitutoria nelle note scritte di PT
precisazione delle conclusioni depositate in data 24/02/2025, in cui ha allegato di avere già
CP_ versato tutto quanto oggetto d'ingiunzione, senza contestazione alcuna da parte di nella comparsa conclusionale.
pagina 12 di 14 La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza (art. 1242 c.c.), ossia da quando entrambi sono liquidi ed esigibili (art. 1243, comma 1, c.c.) e poiché nel caso di specie il credito risarcitorio di è divenuto liquido con la presente sentenza, la coesistenza tra i PT
crediti si sarebbe verificata solo all'attualità; tuttavia, il non contestato pagamento di tutte le somme oggetto d'ingiunzione, avvenuto in precedenza, ha già determinato l'estinzione del CP_ credito di
Tutto ciò considerato, dev'essere revocato il decreto ingiuntivo opposto in conseguenza del CP_ pagamento intervenuto in corso di causa e dev'essere pronunciata condanna di al risarcimento del danno in favore di nella misura sopra indicata, con rigetto della domanda PT
di restituzione.
CP_ 10. Considerata la parziale soccombenza reciproca – il credito di è stato accertato nella sua integralità, mentre la domanda riconvenzionale di è stata accolta per meno della metà del PT
petitum - le spese di lite sono compensate per metà e la parte opponente dev'essere condannata a pagare alla parte opposta la restante quota del 50%.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014 e succ.ve mod.ni, in base al valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
11. In base ai medesimi criteri, le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste CP_ definitivamente a carico di per la quota di 3/4 e di per la quota 1/4, ferma restando la PT solidarietà delle parti in favore dell'ausiliare. Poiché la parte opposta ha provato di avere corrisposto al CTU la metà dell'intero compenso dovuto (cfr. fattura e contabile di bonifico prodotte il 14/05/2025), la stessa ha diritto al rimborso, da parte dell'opponente, della differenza tra l'importo di € 1.185,40 versato e l'importo dovuto, pari appunto a 1/4 dell'intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accerta il credito di nei confronti di per le causali Controparte_2 Parte_1
di cui in motivazione, in € 9.880,00, oltre agli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5, d.l.vo n.
231/2002 dal 30/06/2021 alla data del pagamento;
2) accertato il pagamento in corso di causa delle somme indicate al capo 1), revoca e dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 1006/2021 del 22/09/2021 emesso da questo Tribunale in favore di Controparte_2
pagina 13 di 14 3) rigetta la domanda di di condanna di alla Parte_1 Controparte_2
restituzione di quanto pagato in forza del decreto ingiuntivo opposto;
4) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna Controparte_2
al risarcimento del danno in favore di che liquida in € 4.026,00, oltre agli
[...] Parte_1 interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
5) dichiara le spese processuali compensate per metà e condanna la parte opponente a pagare alla parte opposta la restante quota del 50% che liquida in € 2.538,50 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
6) pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della parte opponente per la quota di ¾ (tre quarti) e della parte opposta per la quota di ¼ (un quarto), ferma restando la solidarietà delle parti in favore dell'ausiliare; per l'effetto condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta la differenza tra l'importo dovuto e l'importo pagato al CTU di € 1.185,40.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 30/05/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
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