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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/04/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3875/2023 R.G. sul ricorso depositato il 02/08/2023 proposto da (difeso dall'Avv. Giovanni Taccone) Parte_1
nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante presidente pro tempore (difeso dall'avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria
Grandizio ) nei confronti di in persona del legale rappresentante Controparte_2
presidente pro tempore (difesa dall'avv. Laura Barone )
e di Controparte_3
così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla la comunicazione preventiva di ipoteca opposta nella parte relativa all'avviso di addebito contestato con la domanda.
Dichiara improcedibile la domanda verso la e nulla per le spese CP_3
CP_ Spese compensate per intero tra ricorrente e .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che CP_2
liquida complessivamente in 2400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1 accogliere il presente ricorso, e per l'effetto dichiarare illegittima e nulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N. 094 76 2023 00000234 000 per la parte sottesa attinente
l'avviso di addebito N. 394 2013 0001805208 000 poiché già dichiarate prescritte le somme da esse portate ed annullata la correlata iscrizione a ruolo giusta Sentenza n. 505/2021 resa dal
Tribunale Civile di Reggio Calabria in funzione di Giudice del Lavoro in data 24.02.2021;
Parte ricorrente deduceva che: in data 27.06.2023 ha ricevuto la notificazione da parte di , Controparte_4
della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N. 094 76 2023 00000234 000 richiamante, tra le altre, il seguente avviso di addebito portante debiti che ricadono nella competenza per materia e territorio dell'On. Tribunale Civile di Reggio Calabria, in funzione di
Giudice del Lavoro e per i quali viene proposta e delimitata espressamente la domanda giudiziale:
1) 394 2013 0001805208 000 notificato il 21.11.2013 afferente contributi IVS Operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per gli anni 2001, gestione datore di lavoro in agricoltura, in carico presso la sede di Reggio Calabria. CP_3
In data 29.06.2023 il ricorrente ha presentato ai sensi della Legge n. 228/12 richiesta di sospensione della comunicazione esattoriale in quanto i debiti afferenti all'avviso di addebito sopraelencato e qui delimitato sono stati dichiarati non dovuti per prescrizione giusta Sentenza n. 505/2021 resa dal
Tribunale Civile di Reggio Calabria in funzione di Giudice del Lavoro in data 24.02.2021
(antecedente di due anni rispetto alla emissione e notificazione della intimazione oggetto di domanda giudiziale). L'Agente della Riscossione ha rigettato tale richiesta come da provvedimento del 30.06.2023.
Si costituiva parte resistente, altresì, evidenziando che: aveva disposto la sospensione e la CP_2
CP_ riduzione della ipoteca;
che l' doveva provvedere allo sgravio;
che andava disposta la cessazione della materia del contendere e compensate le spese .
Parte resistente . si costituiva evidenziando che l'intimazione di pagamento non atto che CP_3 promana dall'Istituto, ma da che non è stata convenuta in Controparte_2
giudizio.
Rispetto a questa domanda non vi è legittimazione passiva dell' . CP_3
I crediti inoltre erano inesistenti.
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
2 Preliminarmente deve rilevarsi che la non è costituita ma neppure risulta notificato il CP_3 ricorso né parte ricorrente chiede un termine per una nuova notifica , per cui l'azione è improcedibile .
In ordine alla dedotta cessazione materia del contendere per riduzione dell'ipoteca parte ricorrente non risulta aver aderito e del resto l'oggetto del giudizio è la comunicazione preventiva di ipoteca , atto precedente che non è stato annullato neppure in parte qua.
Resta dunque da provvedere su tale atto.
Parte ricorrente prova la pronuncia di prescrizione sull'avviso di addebito con sentenza già n. 505 CP_ del 2021 in cui era parte sia l' e sia l' . CP_2
Pertanto il titolo è venuto meno e la comunicazione preventiva di ipoteca in tale parte va annullata perché non poteva essere attivata per un avviso di addebito le cui somme già dichiarate estinte per prescrizione .
Spese a carico dell' in quanto era parte del giudizio nella sentenza in cui l'avviso di addebito è CP_2
stato dichiarato prescritto e quindi a conoscenza della non esigibilità del credito per statuizione giudiziale : ne discende la responsabilità della CPI emessa essendo legittimata passiva sulla richiesta di annullamento della CPI impugnata e, comunque , per il principio di causalità .
Spese del giudizio a carico della parte resistente e liquidate in applicazione del D.M. CP_2
giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
CP_
Quanto alla responsabilità dell' non risulta né aver chiesto la riscossione del credito prescritto né insistito in questa sede per cui possono essere compensate le spese del giudizio nei suoi confronti
Reggio Calabria 8.4.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3875/2023 R.G. sul ricorso depositato il 02/08/2023 proposto da (difeso dall'Avv. Giovanni Taccone) Parte_1
nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante presidente pro tempore (difeso dall'avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria
Grandizio ) nei confronti di in persona del legale rappresentante Controparte_2
presidente pro tempore (difesa dall'avv. Laura Barone )
e di Controparte_3
così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla la comunicazione preventiva di ipoteca opposta nella parte relativa all'avviso di addebito contestato con la domanda.
Dichiara improcedibile la domanda verso la e nulla per le spese CP_3
CP_ Spese compensate per intero tra ricorrente e .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che CP_2
liquida complessivamente in 2400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1 accogliere il presente ricorso, e per l'effetto dichiarare illegittima e nulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N. 094 76 2023 00000234 000 per la parte sottesa attinente
l'avviso di addebito N. 394 2013 0001805208 000 poiché già dichiarate prescritte le somme da esse portate ed annullata la correlata iscrizione a ruolo giusta Sentenza n. 505/2021 resa dal
Tribunale Civile di Reggio Calabria in funzione di Giudice del Lavoro in data 24.02.2021;
Parte ricorrente deduceva che: in data 27.06.2023 ha ricevuto la notificazione da parte di , Controparte_4
della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N. 094 76 2023 00000234 000 richiamante, tra le altre, il seguente avviso di addebito portante debiti che ricadono nella competenza per materia e territorio dell'On. Tribunale Civile di Reggio Calabria, in funzione di
Giudice del Lavoro e per i quali viene proposta e delimitata espressamente la domanda giudiziale:
1) 394 2013 0001805208 000 notificato il 21.11.2013 afferente contributi IVS Operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per gli anni 2001, gestione datore di lavoro in agricoltura, in carico presso la sede di Reggio Calabria. CP_3
In data 29.06.2023 il ricorrente ha presentato ai sensi della Legge n. 228/12 richiesta di sospensione della comunicazione esattoriale in quanto i debiti afferenti all'avviso di addebito sopraelencato e qui delimitato sono stati dichiarati non dovuti per prescrizione giusta Sentenza n. 505/2021 resa dal
Tribunale Civile di Reggio Calabria in funzione di Giudice del Lavoro in data 24.02.2021
(antecedente di due anni rispetto alla emissione e notificazione della intimazione oggetto di domanda giudiziale). L'Agente della Riscossione ha rigettato tale richiesta come da provvedimento del 30.06.2023.
Si costituiva parte resistente, altresì, evidenziando che: aveva disposto la sospensione e la CP_2
CP_ riduzione della ipoteca;
che l' doveva provvedere allo sgravio;
che andava disposta la cessazione della materia del contendere e compensate le spese .
Parte resistente . si costituiva evidenziando che l'intimazione di pagamento non atto che CP_3 promana dall'Istituto, ma da che non è stata convenuta in Controparte_2
giudizio.
Rispetto a questa domanda non vi è legittimazione passiva dell' . CP_3
I crediti inoltre erano inesistenti.
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
2 Preliminarmente deve rilevarsi che la non è costituita ma neppure risulta notificato il CP_3 ricorso né parte ricorrente chiede un termine per una nuova notifica , per cui l'azione è improcedibile .
In ordine alla dedotta cessazione materia del contendere per riduzione dell'ipoteca parte ricorrente non risulta aver aderito e del resto l'oggetto del giudizio è la comunicazione preventiva di ipoteca , atto precedente che non è stato annullato neppure in parte qua.
Resta dunque da provvedere su tale atto.
Parte ricorrente prova la pronuncia di prescrizione sull'avviso di addebito con sentenza già n. 505 CP_ del 2021 in cui era parte sia l' e sia l' . CP_2
Pertanto il titolo è venuto meno e la comunicazione preventiva di ipoteca in tale parte va annullata perché non poteva essere attivata per un avviso di addebito le cui somme già dichiarate estinte per prescrizione .
Spese a carico dell' in quanto era parte del giudizio nella sentenza in cui l'avviso di addebito è CP_2
stato dichiarato prescritto e quindi a conoscenza della non esigibilità del credito per statuizione giudiziale : ne discende la responsabilità della CPI emessa essendo legittimata passiva sulla richiesta di annullamento della CPI impugnata e, comunque , per il principio di causalità .
Spese del giudizio a carico della parte resistente e liquidate in applicazione del D.M. CP_2
giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
CP_
Quanto alla responsabilità dell' non risulta né aver chiesto la riscossione del credito prescritto né insistito in questa sede per cui possono essere compensate le spese del giudizio nei suoi confronti
Reggio Calabria 8.4.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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