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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/07/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2453/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 3 luglio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2453 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 Claudio Mazzoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Via Taro n. 35, giusta procura del 21.06.2024 allegata al ricorso;
RICORRENTE E
, in persona del l.r. pro tempore, elettivamente domiciliata per il Controparte_1 presente giudizio in Lecce alla Via Leuca n. 105 presso lo studio e il domicilio digitale PEC dell'avv. Giuseppa Bascià, che la rappresentata e difende giusta procura in Email_1 allegato, da intendersi apposta in calce alla memoria di costituzione ex art.83 c.p.c.; RESISTENTE E in persona del l.r pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avvocati Patrizia Colella e Paola Forgione che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti, del 22.03.2024 per atto del Notar in Roma;
Persona_1 RESISTENTE E
Controparte_3
in persona del l.r. pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti depositata in
[...] atti, rilasciata con atto pubblico per notaio del distretto notarile di Firenze, registrato a Firenze Persona_2 in data 11.6.2024 al n. 22355 serie 1T (Rep. n. 60.030 Racc. n. 29.682), dall'avv. Angela Barsantini ed elettivamente domiciliato in Firenze, Via delle Porte Nuove n. 61, presso l'Avvocatura Regionale I.N.A.I.L.; RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 10.7.2024 e ritualmente notificato, la società ha convenuto Parte_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, l , l e l proponendo opposizione Controparte_1 CP_2 CP_3 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04176202400001588000, notificatale dalla predetta Agenzia in data 06.06.2024 (doc. 1 fasc. ric.), con la quale le è stato sollecitato di pagare, entro 30 giorni dalla notifica, l'importo di € 2.458.397,24, portato dai titoli indicati nel prospetto riportato nella sezione “DETTAGLIO DELLE SOMME DA PAGARE”.
2. La società ricorrente ha, quindi, chiesto al Tribunale adito di accertare che, relativamente al ricorso in autotutela, notificato in data 22.09.23, 24.09.23 e 25.09.2023 (docc. 3, 4, 5 fasc. ), avverso le cartelle CP_4 di pagamento e gli avvisi di addebito in esso elencati e posti a fondamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in questa sede impugnata, si è formato il c.d. silenzio significativo (ovvero, silenzio accoglimento/assenso) e, per l'effetto, dichiarare annullate di diritto le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito specificati ai punti a) e b) delle pagine 2 e 3 del ricorso e, conseguentemente, annullare (anche) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata.
3. , e si sono ritualmente costituiti in giudizio, resistendo Controparte_1 CP_2 CP_3 al ricorso avversario e chiedendone la reiezione per infondatezza in fatto e in diritto.
4. La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti, e, previo deposito telematico nel termine perentorio assegnato di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 3 luglio 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
5. All'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, ritiene il Tribunale che il ricorso sia infondato per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, non possa trovare accoglimento.
6. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, preliminarmente, deve ritenersi fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da con riguardo alla cartella di pagamento n. 04120200026892921000 (doc. CP_4 9 fasc. ric.), relativamente ai ruoli emessi dal (IMU 2013) e dal Controparte_5 Controparte_6
, in quanto appartenenti alla cognizione del giudice tributario;
nonché rilevarsi che gli avvisi di
[...] addebito n. 34120180000056479000 e n. 34120230000063969000 sono estranei al thema probandum et decidendum del presente giudizio in quanto presenti nel ricorso in autotutela ma non compresi nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnata.
7. Ciò detto, la società ricorrente, a sostegno della domanda giudiziale proposta, assume, in sintesi, che nel caso de quo si sono compiutamente realizzate le conseguenze del c.d. silenzio significativo (ovvero, silenzio accoglimento/assenso), atteso che la notifica del ricorso in autotutela, ex art. 1, comma 538 l. n. 228/2012, è avvenuta nelle date del 22, 24 e 25 settembre 2023 e nessuna comunicazione è stata mai inoltrata dall'Ente asseritamente creditore alla società odierna ricorrente nonostante siano decorsi - alla data di deposito del ricorso introduttivo - 273 giorni (ma ne sarebbero stati sufficienti 220 per l'automatico annullamento delle partite contabili di cui al comma 537 dell'art. 1 della l. n. 228/2012).
8. Ritiene il Tribunale che l'assunto di parte ricorrente sia infondato.
9. Prendendo le mosse dalla disciplina legislativa che regola la fattispecie di causa, deve rilevarsi che l'art. 1, commi 537-540 della l. n. 228/2012, così dispone: “537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538. 538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 159. 539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 539-bis. La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione. 540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.”.
10. Nella sua originaria formulazione la legge prevedeva, quale causa legittimante la sospensione dell'esecuzione, l'ipotesi residuale di “qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso”, ma con la riforma di cui al D.L. n. 159/2015, il legislatore ha eliminato tale locuzione, al fine di porre un freno all'uso dilatorio della sospensione legale, inserendo anche, al comma 540, l'ultimo periodo, con cui si precisa che solo i motivi di cui al comma 538 legittimano la sospensione, che non può operare neppure nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa, ovvero di sentenza non definitiva favorevole al contribuente.
11. La giurisprudenza di merito e la pronuncia della sezione tributaria della Corte di Cassazione n. 28354/2019 hanno condivisibilmente affermato che la ratio della normativa è di evitare il contenzioso derivante da un difetto di comunicazione fra l'ente creditore e l'ente esattore, prevedendo anche che, ove la verifica disposta dall'ente creditore risulti confermativa di quanto segnalato dal contribuente, il procedimento possa concludersi con lo sgravio automatico dei carichi. Ciò non significa, però, che il legislatore abbia voluto introdurre nell'ordinamento una nuova ipotesi di estinzione del credito in sede esecutiva, rimanendo tale effetto legato alla sussistenza della prova documentale di una delle ipotesi di estinzione del credito nei confronti dell'ente creditore prevista dal comma 538.
12. Preme, altresì, a questo giudice evidenziare che l'espressione “trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione”, contenuta nel comma 540, è riferita alle attività specificamente previste dal medesimo comma e cioè “invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539” e “trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione.”.
13. Ma, nel caso di specie, l ha comprovato di aver tempestivamente Controparte_1 riscontrato il (illegittimamente reiterato, v. comma 539-bis) ricorso in autotutela della società opponente, ritualmente notificando al soggetto presentatore dell'istanza (docc. 6, 7, 8 fasc. ) - distintamente per CP_4 ciascuna delle tre - comunicazione avente, per quel che qui rileva, il seguente contenuto: “La informiamo che tutti gli atti contestati nella Sua istanza per la sospensione legale della riscossione, da noi ricevuta il 24/09/2023, non consente di dare avvio ad alcun procedimento e non potrà produrre gli effetti previsti dalla legge perché: • manca la dichiarazione di assunzione di responsabilità. Nel precisare che la L.228/12 riguarda solo l'operato degli Enti impositori e non dell'Agente della Riscossione, si allega alla presente il Con mod. da ritornarci, stesso mezzo, firmato dal contribuente in tutte le sue parti (compresa assunzione di responsabilità, delega alla presentazione). …”.
14. Premesso, per quanto rilevar possa, che il concessionario per la riscossione ha legittimamente1 chiesto all'istante di rendere la dichiarazione di assunzione di responsabilità (… “DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi) e delle sanzioni amministrative di cui all'art. 1, comma 541, della Legge n. 228/2012 che la somma richiesta nel suddetto atto è totalmente/parzialmente interessata da: …”, v. doc. 9 fasc. ), in ogni caso, è decisivo CP_4 osservare che nel presente giudizio non ha allegato, né, dimostrato di aver inoltrato al Parte_1 concessionario il suddetto mod. SL1. Né, per quanto rilevar possa, la società ricorrente nell'atto introduttivo ha tempestivamente lamentato alcunché in merito all'integrazione documentale richiestale dal concessionario, omettendo piuttosto la circostanza, cosicché tardiva e inammissibile risulta ogni successiva doglianza al riguardo, comunque, infondata. Pare, infatti, al Tribunale di una certa evidenza come nulla possa dimostrare il documento prodotto dalla ricorrente con le note del 28.3.2025, atteso che, anche a tacer d'altro, da esso nulla si evince in merito alla presenza o meno, nell'istanza presentata al concessionario dalla società ivi menzionata, della dichiarazione di responsabilità in parola.
15. Ne discende, allora, a giudizio del Tribunale, che, nel caso di specie, in difetto della produzione dell'integrazione documentale richiesta dal concessionario per la riscossione, la specifica procedura di cui all'art. 1, commi 537 e ss. l. n. 228/2012 non ha mai preso avvio e, in particolare, non ha mai iniziato a decorrere (o, comunque, è rimasto interrotto/sospeso) il suddetto termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore al concessionario della riscossione.
16. Pertanto, alcun silenzio-significativo si è perfezionato nella fattispecie di causa, non essendo stato validamente attivato dall'istante quel meccanismo, previsto dalla citata normativa, che, nell'inerzia degli enti titolari, dà luogo alla caducazione automatica dei titoli. 17. Fermo restando il carattere dirimente e assorbente di quanto sin qui esposto, si osserva, per mera completezza, che si perverrebbe, comunque, alle medesime conclusioni anche sulla base di un diverso ordine di argomentazioni.
18. Come risulta per tabulas, la società opponente, nel ricorso-istanza in autotutela in atti, ha eccepito, quanto ai crediti per contributi e premi di e la “NULLITA' DELLE CARTELLE DI CP_2 CP_3 PAGAMENTO E DEGLI AVVISI DI ADDEBITO PER NOTIFICA INESISTENTE.”; la “NULLITA' PARZIALE CARTELLE DI PAGAMENTO E AVVISI DI ADDEBITO.”; la “PRESCRIZIONE DEGLI AVVISI DI ADDEBITO E DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO.”, perché “molti degli Avvisi di Addebito e molte delle Cartelle di Pagamento impugnati con il presente ricorso, siano stati notificati all'Istante, a detta della stessa ben oltre i cinque anni fa o comunque mai Controparte_8 notificati”; “DECADENZE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS – PREMI .”; “DECADENZE CP_3CP_ E PRESCRIZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – PREMI INAIL IMPOSTE DIRETTE – CP_ IMPOSTE INDIRETTE.”; “ULTERIORI DECADENZE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – PREMI INAIL - IMPOSTE DIRETTE– IMPOSTE INDIRETTE.”.
19. Sotto un primo profilo, appare allora evidente come solo la decadenza (dall'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali) rientri fra le cause legittimanti la sospensione dell'esecuzione tipizzate dal legislatore, posto che anche la prescrizione, per rilevare ai fini che ci occupano, deve essere maturata anteriormente alla data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, mentre nella predetta istanza la società ha chiaramente eccepito la prescrizione quinquennale intervenuta successivamente alla formazione dei ruoli da parte degli Enti Pubblici per la riscossione delle cartelle esattoriali.
20. Sotto un secondo profilo, si rileva, invece, con riguardo alle decadenze nelle quali, secondo la società ricorrente, gli enti creditori sarebbero incorsi, che l'istante si è limitata ad allegare, peraltro del tutto genericamente, che “Nel caso di specie l'Ente accertatore non fornisce prova alcuna di aver eseguito, gli atti idonei a scongiurare il verificarsi delle suddette decadenze.”. Al contrario, in forza dell'inequivoco dettato normativo sopra esaminato, nel caso di specie, sarebbe stato onere del contribuente dedurre specificamente nella dichiarazione e, quindi, documentare (ossia, provare), per ciascuno dei titoli in relazione ai quali è sollevata l'eccezione, la decadenza asseritamente intervenuta.
21. In altri termini, l'istanza non risulta corredata da alcuna documentazione e, per quanto attiene alle causali delle decadenze in essa invocate, essa si limita a un'esposizione del tutto generica, non curandosi di indicare, per esempio, quando, per ciascuno dei titoli coinvolti, la decadenza si sarebbe compiuta e quando il credito era stato iscritto a ruolo, così non consentendo alcuna verifica immediata in ordine al perfezionamento della fattispecie.
22. Tale essendo il contenuto della dichiarazione, ritiene il Tribunale che, come tempestivamente eccepito dall nella propria comparsa di costituzione (ove lamenta che la dichiarazione, così come già CP_3 ritenuto dal concessionario per la riscossione, è priva dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge), l'istanza fosse (anche a prescindere dalla dichiarazione di responsabilità di cui sopra) assolutamente carente dei requisiti essenziali ai fini dell'attivazione del procedimento amministrativo di cui al citato art.1, commi 537 e ss.
23. Il comma 537 del citato art. 1 è, infatti, chiaro nel richiedere che l'istante “documenti” che gli atti emessi dall'ente creditore sono stati interessati da una delle fattispecie, tassative, ivi elencate.
24. Ma, ancor prima, già la mancata indicazione in termini puntuali dei singoli crediti rispetto ai quali sarebbe maturata la decadenza, della data in cui la decadenza sarebbe intervenuta, nonché della data in cui il ruolo di riferimento era stato reso esecutivo, impedisce qualsiasi vaglio della domanda medesima da parte del concessionario per la riscossione e anche dell'ente impositore.
25. Lo scopo della previsione è, invece, evidentemente quello di consentire una rapida verifica da parte dell'agente di riscossione e degli enti creditori della fondatezza o meno della dichiarazione del debitore, anche alla luce del termine entro il quale il procedimento deve essere definito, pena l'annullamento automatico di diritto delle partite per inerzia.
26. E' evidente allora che l'assenza di documentazione, come nel caso di specie, impedisce, a monte, qualsiasi vaglio celere della posizione di colui che presenta l'istanza (e, stante il tenore letterale e la ratio delle previsioni normative in esame, non appare configurabile un obbligo dell'agente di riscossione o dell'ente impositore di attivarsi per reperire autonomamente la documentazione mancante, perché in tal modo verrebbe vanificato lo scopo del procedimento speciale in parola che è quello di favorire gli sgravi di posizioni, comunque, da estinguere per inesigibilità del credito, prima dell'instaurazione del relativo contenzioso e senza aggravi di attività da parte degli enti impositori o del concessionario per la riscossione, salvi gli adempimenti che scaturiscono dall'avvio del procedimento che deriva dalla proposizione della dichiarazione medesima).
27. In altre parole, la presentazione di una dichiarazione dettagliata e documentata è requisito indispensabile perché possa validamente prendere avvio lo speciale procedimento in parola. 28. Con la conseguenza che, nel caso di specie, escluso, per i motivi suddetti, che il procedimento dovesse essere avviato, la mancata trasmissione dell'istanza da parte del concessionario per la riscossione agli enti creditori (al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore) non può produrre gli effetti - di cui al comma 540 - dell'annullamento di diritto delle partite oggetto della domanda e di automatico discarico dei relativi ruoli.
29. In altri termini, una volta escluso, per tutti i vari profili sin qui esposti, che l'istanza presentata da
[...]
presentasse i requisiti di legge per dar corso al procedimento de quo, è del tutto irrilevante che Parte_1 l'agente della riscossione e gli enti creditori non abbiano espletato gli incombenti di cui al comma 539, non potendo detta dichiarazione produrre l'effetto dell'apertura dello speciale procedimento amministrativo e, quindi, anche il conseguente effetto (interno al procedimento) di cui al comma 540. 30. In definitiva, la dichiarazione presentata dalla società ricorrente, ai sensi del comma 537 dell'art. 1 l. n. 228/2012, non può ritenersi idonea ad avviare il procedimento amministrativo ivi previsto e, quindi, neppure a produrre gli effetti di cui al comma 540 (ossia il discarico dei ruoli), sia, in quanto non integrata così come tempestivamente richiesto dal concessionario per la riscossione, sia, in quanto, in ogni caso, difforme dal paradigma normativo, perché, o, non relativa alle cause di sospensione legale dell'esecuzione tipizzate dalla norma, o, genericamente prospettata e, comunque, non corredata dei documenti attestanti l'asserita decadenza degli enti dalla facoltà di iscrivere a ruolo il credito.
31. In applicazione del principio di diritto della ragione più liquida, è assorbita ogni ulteriore questione controversa fra le parti.
32. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda e all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza di parte opponente
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
- respinge l'opposizione;
- condanna parte ricorrente a rifondere alle parti convenute le spese di lite che, ex D.M. n. 147/22, liquida, per in complessivi € 3.300,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese CP_3 generali, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge, e, per ciascuna delle altre due parti convenute, in complessivi € 6.900,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge, da distrarsi, quanto ad , in favore del Controparte_1 difensore dichiaratosi antistatario.
Firenze, 3 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Anche, ad esempio, ai fini di quanto previsto dal comma 541.: “Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.”.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 3 luglio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2453 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 Claudio Mazzoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Via Taro n. 35, giusta procura del 21.06.2024 allegata al ricorso;
RICORRENTE E
, in persona del l.r. pro tempore, elettivamente domiciliata per il Controparte_1 presente giudizio in Lecce alla Via Leuca n. 105 presso lo studio e il domicilio digitale PEC dell'avv. Giuseppa Bascià, che la rappresentata e difende giusta procura in Email_1 allegato, da intendersi apposta in calce alla memoria di costituzione ex art.83 c.p.c.; RESISTENTE E in persona del l.r pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avvocati Patrizia Colella e Paola Forgione che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti, del 22.03.2024 per atto del Notar in Roma;
Persona_1 RESISTENTE E
Controparte_3
in persona del l.r. pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti depositata in
[...] atti, rilasciata con atto pubblico per notaio del distretto notarile di Firenze, registrato a Firenze Persona_2 in data 11.6.2024 al n. 22355 serie 1T (Rep. n. 60.030 Racc. n. 29.682), dall'avv. Angela Barsantini ed elettivamente domiciliato in Firenze, Via delle Porte Nuove n. 61, presso l'Avvocatura Regionale I.N.A.I.L.; RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 10.7.2024 e ritualmente notificato, la società ha convenuto Parte_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, l , l e l proponendo opposizione Controparte_1 CP_2 CP_3 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04176202400001588000, notificatale dalla predetta Agenzia in data 06.06.2024 (doc. 1 fasc. ric.), con la quale le è stato sollecitato di pagare, entro 30 giorni dalla notifica, l'importo di € 2.458.397,24, portato dai titoli indicati nel prospetto riportato nella sezione “DETTAGLIO DELLE SOMME DA PAGARE”.
2. La società ricorrente ha, quindi, chiesto al Tribunale adito di accertare che, relativamente al ricorso in autotutela, notificato in data 22.09.23, 24.09.23 e 25.09.2023 (docc. 3, 4, 5 fasc. ), avverso le cartelle CP_4 di pagamento e gli avvisi di addebito in esso elencati e posti a fondamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in questa sede impugnata, si è formato il c.d. silenzio significativo (ovvero, silenzio accoglimento/assenso) e, per l'effetto, dichiarare annullate di diritto le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito specificati ai punti a) e b) delle pagine 2 e 3 del ricorso e, conseguentemente, annullare (anche) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata.
3. , e si sono ritualmente costituiti in giudizio, resistendo Controparte_1 CP_2 CP_3 al ricorso avversario e chiedendone la reiezione per infondatezza in fatto e in diritto.
4. La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti, e, previo deposito telematico nel termine perentorio assegnato di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 3 luglio 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
5. All'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, ritiene il Tribunale che il ricorso sia infondato per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, non possa trovare accoglimento.
6. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, preliminarmente, deve ritenersi fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da con riguardo alla cartella di pagamento n. 04120200026892921000 (doc. CP_4 9 fasc. ric.), relativamente ai ruoli emessi dal (IMU 2013) e dal Controparte_5 Controparte_6
, in quanto appartenenti alla cognizione del giudice tributario;
nonché rilevarsi che gli avvisi di
[...] addebito n. 34120180000056479000 e n. 34120230000063969000 sono estranei al thema probandum et decidendum del presente giudizio in quanto presenti nel ricorso in autotutela ma non compresi nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnata.
7. Ciò detto, la società ricorrente, a sostegno della domanda giudiziale proposta, assume, in sintesi, che nel caso de quo si sono compiutamente realizzate le conseguenze del c.d. silenzio significativo (ovvero, silenzio accoglimento/assenso), atteso che la notifica del ricorso in autotutela, ex art. 1, comma 538 l. n. 228/2012, è avvenuta nelle date del 22, 24 e 25 settembre 2023 e nessuna comunicazione è stata mai inoltrata dall'Ente asseritamente creditore alla società odierna ricorrente nonostante siano decorsi - alla data di deposito del ricorso introduttivo - 273 giorni (ma ne sarebbero stati sufficienti 220 per l'automatico annullamento delle partite contabili di cui al comma 537 dell'art. 1 della l. n. 228/2012).
8. Ritiene il Tribunale che l'assunto di parte ricorrente sia infondato.
9. Prendendo le mosse dalla disciplina legislativa che regola la fattispecie di causa, deve rilevarsi che l'art. 1, commi 537-540 della l. n. 228/2012, così dispone: “537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538. 538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 159. 539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 539-bis. La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione. 540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.”.
10. Nella sua originaria formulazione la legge prevedeva, quale causa legittimante la sospensione dell'esecuzione, l'ipotesi residuale di “qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso”, ma con la riforma di cui al D.L. n. 159/2015, il legislatore ha eliminato tale locuzione, al fine di porre un freno all'uso dilatorio della sospensione legale, inserendo anche, al comma 540, l'ultimo periodo, con cui si precisa che solo i motivi di cui al comma 538 legittimano la sospensione, che non può operare neppure nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa, ovvero di sentenza non definitiva favorevole al contribuente.
11. La giurisprudenza di merito e la pronuncia della sezione tributaria della Corte di Cassazione n. 28354/2019 hanno condivisibilmente affermato che la ratio della normativa è di evitare il contenzioso derivante da un difetto di comunicazione fra l'ente creditore e l'ente esattore, prevedendo anche che, ove la verifica disposta dall'ente creditore risulti confermativa di quanto segnalato dal contribuente, il procedimento possa concludersi con lo sgravio automatico dei carichi. Ciò non significa, però, che il legislatore abbia voluto introdurre nell'ordinamento una nuova ipotesi di estinzione del credito in sede esecutiva, rimanendo tale effetto legato alla sussistenza della prova documentale di una delle ipotesi di estinzione del credito nei confronti dell'ente creditore prevista dal comma 538.
12. Preme, altresì, a questo giudice evidenziare che l'espressione “trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione”, contenuta nel comma 540, è riferita alle attività specificamente previste dal medesimo comma e cioè “invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539” e “trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione.”.
13. Ma, nel caso di specie, l ha comprovato di aver tempestivamente Controparte_1 riscontrato il (illegittimamente reiterato, v. comma 539-bis) ricorso in autotutela della società opponente, ritualmente notificando al soggetto presentatore dell'istanza (docc. 6, 7, 8 fasc. ) - distintamente per CP_4 ciascuna delle tre - comunicazione avente, per quel che qui rileva, il seguente contenuto: “La informiamo che tutti gli atti contestati nella Sua istanza per la sospensione legale della riscossione, da noi ricevuta il 24/09/2023, non consente di dare avvio ad alcun procedimento e non potrà produrre gli effetti previsti dalla legge perché: • manca la dichiarazione di assunzione di responsabilità. Nel precisare che la L.228/12 riguarda solo l'operato degli Enti impositori e non dell'Agente della Riscossione, si allega alla presente il Con mod. da ritornarci, stesso mezzo, firmato dal contribuente in tutte le sue parti (compresa assunzione di responsabilità, delega alla presentazione). …”.
14. Premesso, per quanto rilevar possa, che il concessionario per la riscossione ha legittimamente1 chiesto all'istante di rendere la dichiarazione di assunzione di responsabilità (… “DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi) e delle sanzioni amministrative di cui all'art. 1, comma 541, della Legge n. 228/2012 che la somma richiesta nel suddetto atto è totalmente/parzialmente interessata da: …”, v. doc. 9 fasc. ), in ogni caso, è decisivo CP_4 osservare che nel presente giudizio non ha allegato, né, dimostrato di aver inoltrato al Parte_1 concessionario il suddetto mod. SL1. Né, per quanto rilevar possa, la società ricorrente nell'atto introduttivo ha tempestivamente lamentato alcunché in merito all'integrazione documentale richiestale dal concessionario, omettendo piuttosto la circostanza, cosicché tardiva e inammissibile risulta ogni successiva doglianza al riguardo, comunque, infondata. Pare, infatti, al Tribunale di una certa evidenza come nulla possa dimostrare il documento prodotto dalla ricorrente con le note del 28.3.2025, atteso che, anche a tacer d'altro, da esso nulla si evince in merito alla presenza o meno, nell'istanza presentata al concessionario dalla società ivi menzionata, della dichiarazione di responsabilità in parola.
15. Ne discende, allora, a giudizio del Tribunale, che, nel caso di specie, in difetto della produzione dell'integrazione documentale richiesta dal concessionario per la riscossione, la specifica procedura di cui all'art. 1, commi 537 e ss. l. n. 228/2012 non ha mai preso avvio e, in particolare, non ha mai iniziato a decorrere (o, comunque, è rimasto interrotto/sospeso) il suddetto termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore al concessionario della riscossione.
16. Pertanto, alcun silenzio-significativo si è perfezionato nella fattispecie di causa, non essendo stato validamente attivato dall'istante quel meccanismo, previsto dalla citata normativa, che, nell'inerzia degli enti titolari, dà luogo alla caducazione automatica dei titoli. 17. Fermo restando il carattere dirimente e assorbente di quanto sin qui esposto, si osserva, per mera completezza, che si perverrebbe, comunque, alle medesime conclusioni anche sulla base di un diverso ordine di argomentazioni.
18. Come risulta per tabulas, la società opponente, nel ricorso-istanza in autotutela in atti, ha eccepito, quanto ai crediti per contributi e premi di e la “NULLITA' DELLE CARTELLE DI CP_2 CP_3 PAGAMENTO E DEGLI AVVISI DI ADDEBITO PER NOTIFICA INESISTENTE.”; la “NULLITA' PARZIALE CARTELLE DI PAGAMENTO E AVVISI DI ADDEBITO.”; la “PRESCRIZIONE DEGLI AVVISI DI ADDEBITO E DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO.”, perché “molti degli Avvisi di Addebito e molte delle Cartelle di Pagamento impugnati con il presente ricorso, siano stati notificati all'Istante, a detta della stessa ben oltre i cinque anni fa o comunque mai Controparte_8 notificati”; “DECADENZE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS – PREMI .”; “DECADENZE CP_3CP_ E PRESCRIZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – PREMI INAIL IMPOSTE DIRETTE – CP_ IMPOSTE INDIRETTE.”; “ULTERIORI DECADENZE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – PREMI INAIL - IMPOSTE DIRETTE– IMPOSTE INDIRETTE.”.
19. Sotto un primo profilo, appare allora evidente come solo la decadenza (dall'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali) rientri fra le cause legittimanti la sospensione dell'esecuzione tipizzate dal legislatore, posto che anche la prescrizione, per rilevare ai fini che ci occupano, deve essere maturata anteriormente alla data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, mentre nella predetta istanza la società ha chiaramente eccepito la prescrizione quinquennale intervenuta successivamente alla formazione dei ruoli da parte degli Enti Pubblici per la riscossione delle cartelle esattoriali.
20. Sotto un secondo profilo, si rileva, invece, con riguardo alle decadenze nelle quali, secondo la società ricorrente, gli enti creditori sarebbero incorsi, che l'istante si è limitata ad allegare, peraltro del tutto genericamente, che “Nel caso di specie l'Ente accertatore non fornisce prova alcuna di aver eseguito, gli atti idonei a scongiurare il verificarsi delle suddette decadenze.”. Al contrario, in forza dell'inequivoco dettato normativo sopra esaminato, nel caso di specie, sarebbe stato onere del contribuente dedurre specificamente nella dichiarazione e, quindi, documentare (ossia, provare), per ciascuno dei titoli in relazione ai quali è sollevata l'eccezione, la decadenza asseritamente intervenuta.
21. In altri termini, l'istanza non risulta corredata da alcuna documentazione e, per quanto attiene alle causali delle decadenze in essa invocate, essa si limita a un'esposizione del tutto generica, non curandosi di indicare, per esempio, quando, per ciascuno dei titoli coinvolti, la decadenza si sarebbe compiuta e quando il credito era stato iscritto a ruolo, così non consentendo alcuna verifica immediata in ordine al perfezionamento della fattispecie.
22. Tale essendo il contenuto della dichiarazione, ritiene il Tribunale che, come tempestivamente eccepito dall nella propria comparsa di costituzione (ove lamenta che la dichiarazione, così come già CP_3 ritenuto dal concessionario per la riscossione, è priva dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge), l'istanza fosse (anche a prescindere dalla dichiarazione di responsabilità di cui sopra) assolutamente carente dei requisiti essenziali ai fini dell'attivazione del procedimento amministrativo di cui al citato art.1, commi 537 e ss.
23. Il comma 537 del citato art. 1 è, infatti, chiaro nel richiedere che l'istante “documenti” che gli atti emessi dall'ente creditore sono stati interessati da una delle fattispecie, tassative, ivi elencate.
24. Ma, ancor prima, già la mancata indicazione in termini puntuali dei singoli crediti rispetto ai quali sarebbe maturata la decadenza, della data in cui la decadenza sarebbe intervenuta, nonché della data in cui il ruolo di riferimento era stato reso esecutivo, impedisce qualsiasi vaglio della domanda medesima da parte del concessionario per la riscossione e anche dell'ente impositore.
25. Lo scopo della previsione è, invece, evidentemente quello di consentire una rapida verifica da parte dell'agente di riscossione e degli enti creditori della fondatezza o meno della dichiarazione del debitore, anche alla luce del termine entro il quale il procedimento deve essere definito, pena l'annullamento automatico di diritto delle partite per inerzia.
26. E' evidente allora che l'assenza di documentazione, come nel caso di specie, impedisce, a monte, qualsiasi vaglio celere della posizione di colui che presenta l'istanza (e, stante il tenore letterale e la ratio delle previsioni normative in esame, non appare configurabile un obbligo dell'agente di riscossione o dell'ente impositore di attivarsi per reperire autonomamente la documentazione mancante, perché in tal modo verrebbe vanificato lo scopo del procedimento speciale in parola che è quello di favorire gli sgravi di posizioni, comunque, da estinguere per inesigibilità del credito, prima dell'instaurazione del relativo contenzioso e senza aggravi di attività da parte degli enti impositori o del concessionario per la riscossione, salvi gli adempimenti che scaturiscono dall'avvio del procedimento che deriva dalla proposizione della dichiarazione medesima).
27. In altre parole, la presentazione di una dichiarazione dettagliata e documentata è requisito indispensabile perché possa validamente prendere avvio lo speciale procedimento in parola. 28. Con la conseguenza che, nel caso di specie, escluso, per i motivi suddetti, che il procedimento dovesse essere avviato, la mancata trasmissione dell'istanza da parte del concessionario per la riscossione agli enti creditori (al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore) non può produrre gli effetti - di cui al comma 540 - dell'annullamento di diritto delle partite oggetto della domanda e di automatico discarico dei relativi ruoli.
29. In altri termini, una volta escluso, per tutti i vari profili sin qui esposti, che l'istanza presentata da
[...]
presentasse i requisiti di legge per dar corso al procedimento de quo, è del tutto irrilevante che Parte_1 l'agente della riscossione e gli enti creditori non abbiano espletato gli incombenti di cui al comma 539, non potendo detta dichiarazione produrre l'effetto dell'apertura dello speciale procedimento amministrativo e, quindi, anche il conseguente effetto (interno al procedimento) di cui al comma 540. 30. In definitiva, la dichiarazione presentata dalla società ricorrente, ai sensi del comma 537 dell'art. 1 l. n. 228/2012, non può ritenersi idonea ad avviare il procedimento amministrativo ivi previsto e, quindi, neppure a produrre gli effetti di cui al comma 540 (ossia il discarico dei ruoli), sia, in quanto non integrata così come tempestivamente richiesto dal concessionario per la riscossione, sia, in quanto, in ogni caso, difforme dal paradigma normativo, perché, o, non relativa alle cause di sospensione legale dell'esecuzione tipizzate dalla norma, o, genericamente prospettata e, comunque, non corredata dei documenti attestanti l'asserita decadenza degli enti dalla facoltà di iscrivere a ruolo il credito.
31. In applicazione del principio di diritto della ragione più liquida, è assorbita ogni ulteriore questione controversa fra le parti.
32. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda e all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza di parte opponente
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
- respinge l'opposizione;
- condanna parte ricorrente a rifondere alle parti convenute le spese di lite che, ex D.M. n. 147/22, liquida, per in complessivi € 3.300,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese CP_3 generali, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge, e, per ciascuna delle altre due parti convenute, in complessivi € 6.900,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge, da distrarsi, quanto ad , in favore del Controparte_1 difensore dichiaratosi antistatario.
Firenze, 3 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Anche, ad esempio, ai fini di quanto previsto dal comma 541.: “Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.”.