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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1554/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LA REGINA LILIANA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14923/2025 depositato il 18/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250014030248000 TASSA AUTOMOBIL 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1549/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
come da ricorsi e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso diretto alla Regione Campania e all'Agenzia delle Entrate Riscossione, ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2025 0014030248 000, notificatagli il 26 giugno 2025 per un importo di € 510,75 a seguito dell'avviso di accertamento n. 964327141118, che si assume notificato il 3 ottobre 2022 per mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2019.
Ha eccepito la prescrizione del diritto, maturata anche tenendosi conto della sospensione di cui alla normativa
Covid 19.
Si è costituita la Regione Campania, che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, avendo ricevuto in data 18 agosto 2025 una pec priva del ricorso stesso, come da documentazione allegata. Ha poi contestato l'eccezione di prescrizione, deducendo che il termine è stato interrotto dalla notifica dell'avviso di accertamento in data 8 agosto 2022.
All'udienza del 29 gennaio 2026, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Come eccepito dalla Regione Campania, non risulta agli atti del processo telematico il deposito del ricorso, essendosi il ricorrente limitato a comunicare alla Regione Campania, con pec del 18 agosto 2025, di aver provveduto al deposito del ricorso “presso la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli”, dichiarando di allegarne copia unitamente alla ricevuta di deposito telematico.
Tuttavia, la Regione Campania ha depositato l'esito della consultazione del servizio Telecontenzioso, dalla quale risulta che, in relazione al presente ricorso, in data 18 agosto 2025 è stato allegato unicamente l'atto impugnato.
Ebbene, l'art. 18 del d.lgs. 546/92 stabilisce che il processo è introdotto con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e che lo stesso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione degli elementi indicati al comma 2 (ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata).
Ne deriva che la mancata allegazione del ricorso (e, dunque, degli elementi indicati come necessari) non può che - a fortiori - determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
Per mera completezza, si osserva che la Regione Campania ha depositato documentazione relativa alla notifica del presupposto avviso di accertamento, avvenuta l'8 agosto 2022, idonea ad interrompere il termine triennale di prescrizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite, che liquida in
€ 250,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa se dovute.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LA REGINA LILIANA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14923/2025 depositato il 18/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250014030248000 TASSA AUTOMOBIL 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1549/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
come da ricorsi e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso diretto alla Regione Campania e all'Agenzia delle Entrate Riscossione, ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2025 0014030248 000, notificatagli il 26 giugno 2025 per un importo di € 510,75 a seguito dell'avviso di accertamento n. 964327141118, che si assume notificato il 3 ottobre 2022 per mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2019.
Ha eccepito la prescrizione del diritto, maturata anche tenendosi conto della sospensione di cui alla normativa
Covid 19.
Si è costituita la Regione Campania, che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, avendo ricevuto in data 18 agosto 2025 una pec priva del ricorso stesso, come da documentazione allegata. Ha poi contestato l'eccezione di prescrizione, deducendo che il termine è stato interrotto dalla notifica dell'avviso di accertamento in data 8 agosto 2022.
All'udienza del 29 gennaio 2026, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Come eccepito dalla Regione Campania, non risulta agli atti del processo telematico il deposito del ricorso, essendosi il ricorrente limitato a comunicare alla Regione Campania, con pec del 18 agosto 2025, di aver provveduto al deposito del ricorso “presso la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli”, dichiarando di allegarne copia unitamente alla ricevuta di deposito telematico.
Tuttavia, la Regione Campania ha depositato l'esito della consultazione del servizio Telecontenzioso, dalla quale risulta che, in relazione al presente ricorso, in data 18 agosto 2025 è stato allegato unicamente l'atto impugnato.
Ebbene, l'art. 18 del d.lgs. 546/92 stabilisce che il processo è introdotto con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e che lo stesso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione degli elementi indicati al comma 2 (ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata).
Ne deriva che la mancata allegazione del ricorso (e, dunque, degli elementi indicati come necessari) non può che - a fortiori - determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
Per mera completezza, si osserva che la Regione Campania ha depositato documentazione relativa alla notifica del presupposto avviso di accertamento, avvenuta l'8 agosto 2022, idonea ad interrompere il termine triennale di prescrizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite, che liquida in
€ 250,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa se dovute.