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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 328/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.sa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.sa Arianna Sbano Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 328/2024 r. g. sez. lav., vertente
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEMPERINI Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO e dell'avv. BROZZETTI LUCIANO ( ) elettivamente C.F._1
domiciliato in C.SO VANNUCCI, 47 06121 PERUGIA
APPELLANTE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROCCHETTI SIMONE CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA MAGENTA, 5 ANCONA
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società propone appello avverso la sentenza emessa ex art. 127 ter Parte_1
cpc dal Tribunale di Ancona – sez. lavoro n. 434/2024 del 30/8/2024, pubblicata il 2/9/2024 e notificata in data 4/9/2024, con la quale veniva accolta la domanda del ricorrente di dichiarazione CP_1
della illegittimità del licenziamento per giusta causa a lui irrogato in data 5.6.2023 con applicazione della tutela indennitaria pari a 12 mensilità.
pagina 1 di 9 Riteneva il primo giudice che, pur a fronte della tempestività della contestazione, non era stato provato un comportamento doloso di appropriazione di somme di denaro, quanto, invece, un comportamento negligente che aveva per lo meno contribuito a determinare l'ammanco contestato di euro 1.000,00 dalla cassa tenuta dal ricorrente. Pertanto, così qualificato il fatto, riteneva il Tribunale che esso non fosse di gravità tale da fondare la misura espulsiva, con conseguente riconoscimento della tutela indennitaria, unica tutela, peraltro, richiesta in ricorso.
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza in quanto basata su di una ricostruzione in fatto non aderente alle risultanze istruttorie, documentali ed orali, sia sotto il profilo della sussunzione delle condotte del lavoratore nella nozione di giusta causa ex art. 2119 c.c. e artt. 242 e 238 del CCNL di settore, sia sotto il profilo del giustificato motivo soggettivo ex art. 3 L n. 604/1966, comunque dedotto dalla società in linea subordinata, ma completamente pretermesso dal Tribunale.
Ritiene, al contrario, l'appellante che dalle prove raccolte emergerebbe all'evidenza la malafede del comportamento del di sottrazione dolosa dell'importo di euro 1.000,00, tale da fondare il CP_1 licenziamento per giusta causa. In via subordinata, l'appellante chiede che il licenziamento sia convertito in quello per motivo soggettivo con riconoscimento della sola indennità di mancato preavviso, ovvero, ancora in via subordinata, che l'indennità risarcitoria sia ridotta a quella minima di 6 mensilità e che, comunque, il lavoratore sia condannato alla restituzione di quanto pagato in virtù della sentenza di primo grado.
Si è costituito nel presente grado l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e diritto.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, va dichiarato infondato.
Deve, infatti, ritenersi che la ricostruzione della condotta del lavoratore come compiuta dal primo giudice sia, sostanzialmente, corretta, anche alla luce delle migliori precisazioni contenute nell'atto di appello che permettono una lettura più aderente ai fatti della documentazione versata in atti.
Innanzitutto, si osserva come la contestazione disciplinare, essendo stata limitata all'addebito di un mero ammanco di cassa appare piuttosto generica non permettendo al lavoratore di conoscere quale fosse la precisa condotta a lui contestata che, come osservato dal primo giudice, non necessariamente poteva consistere in una appropriazione indebita. Manca, peraltro, la prova che il lavoratore in questione, quale addetto alla cassa, fosse anche responsabile del maneggio del denaro, dovendo, quindi, rispondere personalmente di eventuali ammanchi (non risulta che egli percepisse la c.d. indennità di cassa).
pagina 2 di 9 Ad ogni modo, venendo alle doglianze dell'appellante, la società lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che il comportamento del lavoratore, nella giornata in contestazione, si fosse limitato ad una mera negligenza consistita nell'omessa verifica dell'esistenza di una distinta di versamento in corrispondenza alla distinta di prelievo della somma di euro 1000,00 dalla propria cassa, mentre, invece, egli aveva, altresì omesso di produrre anche la distinta di prelievo, neppure allegata al modello elaborato alla chiusura della . Pt_2
Occorre, pertanto, ricostruire quelle che sono le procedure aziendali e la condotta tenuta dal lavoratore.
Orbene, dalla documentazione versata in atti, letta unitamente alle procedure aziendali confermate in sede di prova testimoniale, si ricava che, al raggiungimento della soglia di 1000,00 euro di incassi, la segnala all'operatore che deve essere effettuato il prelievo del denaro ed il deposito Pt_2
dello stesso in cassaforte.
L'operatore, a quel punto, procede personalmente al prelievo dalla cassa del denaro da versare nella cassaforte del negozio ed al termine della procedura di prelievo, la cassa emette tre uguali distinte di prelievo che vanno da lui firmate. Immediatamente dopo, l'operatore, dopo avere messo la cassa in chiusura temporanea, si reca nel box dell'ufficio ed inserisce il denaro prelevato negli accettatori della cassaforte del negozio (c.d. tesoretto) ma deve previamente passare, con il lettore laser, il codice a barre della distinta di versamento (ovvero della distinta di prelievo) e, contestualmente in modo automatico, gli accettatori inizieranno ad introdurre il denaro nel “tesoretto”. Una volta versato il denaro, la cassaforte stampa uno scontrino (distinta di deposito) in cui si riscontrano chiaramente tutti i dati del versamento quali: i) codice ean della distinta, ii) quantità e taglio di banconote inserite, iii) totale complessivo del versamento. Il cassiere inserisce, poi, nell'apposito raccoglitore presente nel box dell'ufficio una delle tre distinte emesse dalla cassa nell'operazione di prelievo e porta con sé in , Pt_2
e custodisce diligentemente fino a chiusura definitiva del suo codice operatore alla cassa, la seconda e la terza delle tre distinte di prelievo e lo scontrino di deposito emesso dalla cassaforte, e li consegna all'assistente di filiale ovvero all'aiuto assistente di filiale a chiusura cassa. Infine, il cassiere, alla fine di ciascun turno, compila e sottoscrive il c.d. MOD. 100 “Rilevamento cassa giornaliero”, ovverosia il documento riepilogativo delle operazioni di cassa compiute durante il turno, tra cui i prelievi di €
1.000,00 eventualmente effettuati durante lo stesso turno. Nel MOD. 100 viene evidenziato il totale degl'incassi, distinguendo quelli avvenuti tramite contanti e quelli in moneta virtuale, e allo stesso viene allegata la documentazione contabile relativa al prelievo del denaro dalla cassa e al versamento all'interno della cassaforte del negozio.
pagina 3 di 9 Ebbene, nel caso in esame, dal modello 100 compilato dal lavoratore nella data del 14.4.2023 risulta annotato un importo totale prelevato pari ad euro 1.360,00 che necessariamente, secondo le procedure aziendali sopra esaminate, non può che corrispondere ad un prelievo di euro 1000,00 ed uno finale, alla chiusura della cassa, pari ad euro 360,00 (il prelievo in chiusura avviene, infatti, a prescindere dal raggiungimento della soglia di euro 1000,00). Ebbene, mentre in relazione al prelievo e versamento finale di euro 360,00 sono state rinvenute le distinte di prelievo e di successivo versamento in cassaforte, in relazione al prelievo iniziale di euro 1.000,00, l'azienda non ha rinvenuto né la distinta di prelievo né quella di versamento.
Che vi sia stato il prelievo di tale somma dalla cassa risulta, oltre che dal modello 100 compilato dal lavoratore alla chiusura, anche dal doc. 9 prodotto dalla società che, come più specificatamente rappresentato con l'atto di appello, non rappresenta la distinta di prelievo generata dalla (che Pt_2
avrebbe dovuto essere conservata dal ed utilizzata anche per il versamento tramite digitazione CP_1
del relativo codice a barre) ma una mera stampa estratta dal registratore di cassa (ciò si evince anche confrontando tale stampata con la distinta del prelievo dell'importo di 360,00, doc. 10, tant'è che la prima non contiene il necessario codice a barre).
Le distinte di prelievo che avrebbero dovuto essere allegate dal cassiere, unitamente alla distinta di versamento, al modello 100 citato non sono state rinvenute.
Ebbene, a fronte di tali anomalie, (ossia prelievo per il quale non risultano allegate distinte di prelievo e deposito in cassaforte) il lavoratore ha replicato che, verosimilmente, in quell'occasione, egli aveva consegnato tale somma ad altro collega al fine del versamento in cassaforte, secondo una prassi invalsa presso il supermercato in questione, in caso di afflusso di clientela.
I testimoni escussi in giudizio hanno confermato l'esistenza di tale prassi tant'è che è la stessa società appellante ad ammettere che, quella stessa giornata del 14 aprile 2023, il stesso si era CP_1
prestato a ritirare i prelievi di cassa delle colleghe e , provvedendo a Parte_3 Parte_4
versarli regolarmente in cassaforte.
Ciononostante, secondo l'appellante, non sarebbe corretto quanto affermato dal primo giudice secondo cui l'unica omissione addebitabile all'appellato sia stata quella di non avere verificato e preteso dal collega la consegna della distinta di versamento, in quanto il lavoratore avrebbe omesso anche di stampare la distinta di prelievo dell'importo di euro 1000,00, omissione che dimostrerebbe la sua malafede.
Tuttavia, tale affermazione contrasta con quella che è la stessa procedura descritta dalla società nei propri atti e ripresa dal regolamento aziendale allegato alla memoria secondo cui, una volta che il pagina 4 di 9 cassiere dà avvio alla procedura di prelievo del contante depositato in cassa, “automaticamente” il sistema genera tre distinte di prelievo (v. descrizione doc. 3 e anche 2).
Che le distinte di prelievo siano state generate si ricava anche dalla stampata prodotta dalla società che riporta anche il codice a barre della distinta “stampato”.
Dunque, se il lavoratore ha effettuato il prelievo (circostanza pacifica e che, comunque, si ricava anche dal fatto che dalla stampata di cui al doc. 9 si evince il numero ed importo delle banconote prelevate) ha necessariamente anche stampato le distinte, automaticamente generate dalla cassa.
A questo punto, le possibilità sono due: o il lavoratore, pur avendo emesso le distinte di prelievo, non ha effettuato il dovuto versamento trattenendo per sé la somma;
oppure, come da lui sostenuto, ha affidato l'importo di euro 1000,00 ad un collega consegnandogli anche le 3 distinte, necessarie per compiere l'operazione di versamento, omettendo, tuttavia, a fine turno di chiederne la riconsegna al fine dell'allegazione al modello 100 di chiusura della cassa.
Nel primo caso, però, si tratterebbe di una condotta sostanzialmente suicida del ricorrente che, consapevole di avere dichiarato nel modello 100 di avere prelevato 1000,00 euro e del fatto che il prelievo risultava anche registrato nella memoria della cassa, non poteva che essere sicuro che il mancato versamento nella cassaforte sarebbe stato facilmente scoperto.
Invero, la seconda ipotesi, ritenuta dal primo giudice come più probabile perché maggiormente aderente ai fatti emersi dall'istruttoria, deve confermarsi anche in questa sede.
Si ricorda, infatti, che è il datore di lavoro ad essere onerato di fornire la prova del fatto addebitato al lavoratore.
Nel caso in esame, è evidente che solo una dolosa sottrazione di somme dalla cassa potrebbe giustificare la massima sanzione disciplinare, sia essa per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, ma di tale condotta non vi è una prova univoca in atti, atteso che, come detto, due potrebbero essere le ipotesi possibili.
D'altronde, quand'anche la società avesse dimostrato che il lavoratore fosse in qualche modo riuscito a non far stampare le distinte di prelievo, non si comprende perché tale azione dovrebbe dimostrare la sua malafede, non essendovi alcun elemento per ritenere che, in assenza di stampa, riuscisse occultato il versamento, tant'è che lo stesso risulta pacificamente ammesso dal lavoratore nel modello 100 da lui controfirmato a fine turno.
Al contrario, il fatto che non siano state trovate le distinte di prelievo dà maggiore consistenza alla tesi della consegna del contante ad un collega per il versamento, atteso che il doveva a CP_1
costui consegnare anche le distinte di prelievo per consentirgli l'apertura della cassaforte, tramite il pagina 5 di 9 relativo codice a barre, sicché se dell'appropriazione si è reso responsabile il terzo, certo questi non poteva restituire al né le distinte di prelievo né quella di deposito (come di fatto avvenuto). CP_1
Deve, dunque, ritenersi, come già affermato dal primo giudice, che il datore di lavoro sia venuto meno al proprio onere probatorio, tant'è che, neppure in sede di istruttoria disciplinare, ha acquisito alcuna prova certa della sottrazione di denaro da parte del essendosi gli accertamenti svolti CP_1
limitati alla mera registrazione contabile di un ammanco di cassa, la cui verificazione può trovare ragione nelle più svariate delle ipotesi.
Va, pertanto, confermata la sentenza di primo grado, laddove ha ricostruito la condotta concretamente commessa come consistente nella mera negligenza nel pretendere, dal collega incaricato del versamento, la consegna delle distinte di prelievo e deposito al fine di verificare il corretto versamento in cassaforte.
Quanto al giudizio di proporzionalità, su cui pure si appuntano specifici motivi di appello, si osserva come il CCNL applicabile elenchi in maniera tassativa (“esclusivamente”) i comportamenti passibili di licenziamento disciplinare, tra cui l'unico che si attaglia alla fattispecie in esame è quello della grave violazione degli obblighi di cui all'art. 233 1 e 2 comma, ossia l'obbligo di osservare in maniera scrupolosa i doveri ed il segreto di ufficio, di usare modi cortesi, conformi ai civici usi,
l'obbligo di conservare diligentemente le merci ed i materiali aziendali, di cooperare alla prosperità dell'impresa.
Per il resto, la misura espulsiva è prevista nei casi di reiterazione della condotta contestata
(circostanza che lede il vincolo fiduciario, non potendo fare affidamento su un dipendente che ripetutamente non rispetti le disposizioni date), in caso di intenzionalità malevola della condotta (abuso di fiducia, concorrenza, violazione del segreto d'ufficio), in caso di gravità delle conseguenze che dalla condotta possono derivare in termini di sicurezza (ipotesi che mette a repentaglio la salute e l'integrità non solo del lavoratore ma anche dei colleghi di questi), fattispecie che appaiono estranee al caso di specie.
Nel caso in esame, pur avendo la negligenza del lavoratore contribuito alla determinazione dell'ammanco di cassa, al fine di valutare la gravità dell'inadempimento, assumono particolare rilevanza la mancanza di prova del dolo, l'importo non particolarmente rilevante del danno (euro
1.000,00), soprattutto in considerazione delle notevoli dimensioni e forza economica datoriale,
l'assenza di precedenti disciplinari.
In proposito, si rammenta come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che “Invero, in linea generale, in tema di licenziamento individuale per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. e dell'art. 3 della legge n. 604/1966, il giudizio di
pagina 6 di 9 proporzionalità o adeguatezza della sanzione all'infrazione commessa si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo, a tal uopo, tenersi in considerazione la circostanza che
l'inadempimento, ove provato dal datore di lavoro in assolvimento dell'onere su di lui incombente ex art. 5 della citata legge n. 604/1966, deve essere valutato in considerazione precipua della specificazione in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 cod. civ., sicché, l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto lavorativo […] (Cass. Civ;
sez. 1av. 10.12.2007 n. 25743).
E, al proposito, si afferma che: "in caso di licenziamento per giusta causa nella valutazione della congruità della sanzione espulsiva al fatto addebitato, il giudice del merito, dovendo considerare ogni aspetto concreto della vicenda processuale sottoposta alla sua attenzione, non può non tenere conto anche delle modalità di svolgimento del rapporto antecedenti la mancanza che ha dato luogo al licenziamento e, in tale ambito, non può non considerare la durata del rapporto stesso e l'assenza di precedenti sanzioni a carico del lavoratore." (Cass. Civ. sez. 1av. 08.11.2013, n.25203) e che: "un comportamento, per quanto grave, se avente carattere episodico e se riconducibile ad un dipendente che mai aveva dato luogo a censure comportamentali, non può dar luogo ad un giudizio di
"particolare gravità" (Cass. Civ. sez. 1av. 08.02.2011, n.3042).
La negligenza commessa non appare, dunque, di tale entità da far venire meno la fiducia datoriale nel futuro corretto adempimento dei propri doveri da parte del lavoratore, potendo la stessa trovare la giusta sanzione in una misura conservativa (prevista, infatti, dal CCNL per la negligenza nello svolgimento del lavoro o per il danneggiamento di cose in dotazione).
Pertanto, tale condotta, priva dell'elemento dell'intenzionalità, deve ritenersi inidonea a giustificare sia il recesso per giusta causa che per giustificato motivo soggettivo.
Per quanto concerne la quantificazione dell'indennità risarcitoria, trova applicazione il disposto dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 23 del 4 marzo 2015 che prevede che il giudice dichiari estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanni il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilita'.
Come noto, poi, su tale metro di misura è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza
26 settembre - 8 novembre 2018 n. 194, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale (limitatamente pagina 7 di 9 alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio») con la precisazione, tuttavia, che «non è dunque il quantum delle soglie minima e massima entro cui può essere stabilita l'indennità al cuore delle doglianze, ma il meccanismo di determinazione dell'indennità», nella misura in cui tale meccanismo, secondo il rimettente, «introduce un criterio rigido e automatico, basato sull'anzianità di servizio, tale da precludere qualsiasi “discrezionalità valutativa del giudice”».
La Corte ha, poi, precisato che «nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio – criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c), della legge n. 18 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n. 23 del 2015 – nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)».
Nel caso in esame, il primo giudice ha calcolato l'indennità tenendo conto dell'anzianità di quasi cinque anni che, di per sé, porterebbe al riconoscimento di 10 mensilità, aumentando tale dato a 12 mensilità, tenendo conto delle dimensioni della società datoriale e del numero di dipendenti.
Ebbene, tale statuizione deve qui trovare conferma, apparendo frutto di una valutazione logica ed aderente al dettato normativo come costituzionalmente interpretato. È stato, infatti, in primo luogo considerato il dato relativo all'anzianità del lavoratore per, poi, valutare gli ulteriori criteri al fine di aggiustare la misura, in diminuzione o in aumento. Nel caso di specie, al fine di conformare l'indennità risarcitoria appaiono, innanzitutto, rilevanti gli elementi relativi alle dimensioni datoriali che, in quanto di rilievo nazionale e con 1500 dipendenti, giustificano l'aumento di due mensilità fino a giungere a 12.
Non appare, invece, congruo né rispettoso del dettato normativo il criterio proposto dall'appellante secondo cui l'indennità andrebbe parametrata sull'anzianità ma in proporzione alla durata massima possibile della vita lavorativa pari a 42 anni e 10 mesi di servizio, trattandosi di dato che in alcun modo ha ispirato il legislatore nel calcolo del minimo e massimo edittale, tenuti fermi dalla pronuncia costituzionale (tenendo fede a tale criterio, il minimo di 6 mensilità andrebbe riconosciuto a tutti coloro che hanno anzianità tra 1 e 7 anni, con conseguente disparità di trattamento).
L'appello va, di conseguenza, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata: 2) condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado in favore dell'appellato che liquida in euro 4.000,00,
pagina 8 di 9 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Dichiara la parte appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, salvo eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 9 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.sa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.sa Arianna Sbano Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 328/2024 r. g. sez. lav., vertente
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEMPERINI Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO e dell'avv. BROZZETTI LUCIANO ( ) elettivamente C.F._1
domiciliato in C.SO VANNUCCI, 47 06121 PERUGIA
APPELLANTE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROCCHETTI SIMONE CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA MAGENTA, 5 ANCONA
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società propone appello avverso la sentenza emessa ex art. 127 ter Parte_1
cpc dal Tribunale di Ancona – sez. lavoro n. 434/2024 del 30/8/2024, pubblicata il 2/9/2024 e notificata in data 4/9/2024, con la quale veniva accolta la domanda del ricorrente di dichiarazione CP_1
della illegittimità del licenziamento per giusta causa a lui irrogato in data 5.6.2023 con applicazione della tutela indennitaria pari a 12 mensilità.
pagina 1 di 9 Riteneva il primo giudice che, pur a fronte della tempestività della contestazione, non era stato provato un comportamento doloso di appropriazione di somme di denaro, quanto, invece, un comportamento negligente che aveva per lo meno contribuito a determinare l'ammanco contestato di euro 1.000,00 dalla cassa tenuta dal ricorrente. Pertanto, così qualificato il fatto, riteneva il Tribunale che esso non fosse di gravità tale da fondare la misura espulsiva, con conseguente riconoscimento della tutela indennitaria, unica tutela, peraltro, richiesta in ricorso.
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza in quanto basata su di una ricostruzione in fatto non aderente alle risultanze istruttorie, documentali ed orali, sia sotto il profilo della sussunzione delle condotte del lavoratore nella nozione di giusta causa ex art. 2119 c.c. e artt. 242 e 238 del CCNL di settore, sia sotto il profilo del giustificato motivo soggettivo ex art. 3 L n. 604/1966, comunque dedotto dalla società in linea subordinata, ma completamente pretermesso dal Tribunale.
Ritiene, al contrario, l'appellante che dalle prove raccolte emergerebbe all'evidenza la malafede del comportamento del di sottrazione dolosa dell'importo di euro 1.000,00, tale da fondare il CP_1 licenziamento per giusta causa. In via subordinata, l'appellante chiede che il licenziamento sia convertito in quello per motivo soggettivo con riconoscimento della sola indennità di mancato preavviso, ovvero, ancora in via subordinata, che l'indennità risarcitoria sia ridotta a quella minima di 6 mensilità e che, comunque, il lavoratore sia condannato alla restituzione di quanto pagato in virtù della sentenza di primo grado.
Si è costituito nel presente grado l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e diritto.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, va dichiarato infondato.
Deve, infatti, ritenersi che la ricostruzione della condotta del lavoratore come compiuta dal primo giudice sia, sostanzialmente, corretta, anche alla luce delle migliori precisazioni contenute nell'atto di appello che permettono una lettura più aderente ai fatti della documentazione versata in atti.
Innanzitutto, si osserva come la contestazione disciplinare, essendo stata limitata all'addebito di un mero ammanco di cassa appare piuttosto generica non permettendo al lavoratore di conoscere quale fosse la precisa condotta a lui contestata che, come osservato dal primo giudice, non necessariamente poteva consistere in una appropriazione indebita. Manca, peraltro, la prova che il lavoratore in questione, quale addetto alla cassa, fosse anche responsabile del maneggio del denaro, dovendo, quindi, rispondere personalmente di eventuali ammanchi (non risulta che egli percepisse la c.d. indennità di cassa).
pagina 2 di 9 Ad ogni modo, venendo alle doglianze dell'appellante, la società lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che il comportamento del lavoratore, nella giornata in contestazione, si fosse limitato ad una mera negligenza consistita nell'omessa verifica dell'esistenza di una distinta di versamento in corrispondenza alla distinta di prelievo della somma di euro 1000,00 dalla propria cassa, mentre, invece, egli aveva, altresì omesso di produrre anche la distinta di prelievo, neppure allegata al modello elaborato alla chiusura della . Pt_2
Occorre, pertanto, ricostruire quelle che sono le procedure aziendali e la condotta tenuta dal lavoratore.
Orbene, dalla documentazione versata in atti, letta unitamente alle procedure aziendali confermate in sede di prova testimoniale, si ricava che, al raggiungimento della soglia di 1000,00 euro di incassi, la segnala all'operatore che deve essere effettuato il prelievo del denaro ed il deposito Pt_2
dello stesso in cassaforte.
L'operatore, a quel punto, procede personalmente al prelievo dalla cassa del denaro da versare nella cassaforte del negozio ed al termine della procedura di prelievo, la cassa emette tre uguali distinte di prelievo che vanno da lui firmate. Immediatamente dopo, l'operatore, dopo avere messo la cassa in chiusura temporanea, si reca nel box dell'ufficio ed inserisce il denaro prelevato negli accettatori della cassaforte del negozio (c.d. tesoretto) ma deve previamente passare, con il lettore laser, il codice a barre della distinta di versamento (ovvero della distinta di prelievo) e, contestualmente in modo automatico, gli accettatori inizieranno ad introdurre il denaro nel “tesoretto”. Una volta versato il denaro, la cassaforte stampa uno scontrino (distinta di deposito) in cui si riscontrano chiaramente tutti i dati del versamento quali: i) codice ean della distinta, ii) quantità e taglio di banconote inserite, iii) totale complessivo del versamento. Il cassiere inserisce, poi, nell'apposito raccoglitore presente nel box dell'ufficio una delle tre distinte emesse dalla cassa nell'operazione di prelievo e porta con sé in , Pt_2
e custodisce diligentemente fino a chiusura definitiva del suo codice operatore alla cassa, la seconda e la terza delle tre distinte di prelievo e lo scontrino di deposito emesso dalla cassaforte, e li consegna all'assistente di filiale ovvero all'aiuto assistente di filiale a chiusura cassa. Infine, il cassiere, alla fine di ciascun turno, compila e sottoscrive il c.d. MOD. 100 “Rilevamento cassa giornaliero”, ovverosia il documento riepilogativo delle operazioni di cassa compiute durante il turno, tra cui i prelievi di €
1.000,00 eventualmente effettuati durante lo stesso turno. Nel MOD. 100 viene evidenziato il totale degl'incassi, distinguendo quelli avvenuti tramite contanti e quelli in moneta virtuale, e allo stesso viene allegata la documentazione contabile relativa al prelievo del denaro dalla cassa e al versamento all'interno della cassaforte del negozio.
pagina 3 di 9 Ebbene, nel caso in esame, dal modello 100 compilato dal lavoratore nella data del 14.4.2023 risulta annotato un importo totale prelevato pari ad euro 1.360,00 che necessariamente, secondo le procedure aziendali sopra esaminate, non può che corrispondere ad un prelievo di euro 1000,00 ed uno finale, alla chiusura della cassa, pari ad euro 360,00 (il prelievo in chiusura avviene, infatti, a prescindere dal raggiungimento della soglia di euro 1000,00). Ebbene, mentre in relazione al prelievo e versamento finale di euro 360,00 sono state rinvenute le distinte di prelievo e di successivo versamento in cassaforte, in relazione al prelievo iniziale di euro 1.000,00, l'azienda non ha rinvenuto né la distinta di prelievo né quella di versamento.
Che vi sia stato il prelievo di tale somma dalla cassa risulta, oltre che dal modello 100 compilato dal lavoratore alla chiusura, anche dal doc. 9 prodotto dalla società che, come più specificatamente rappresentato con l'atto di appello, non rappresenta la distinta di prelievo generata dalla (che Pt_2
avrebbe dovuto essere conservata dal ed utilizzata anche per il versamento tramite digitazione CP_1
del relativo codice a barre) ma una mera stampa estratta dal registratore di cassa (ciò si evince anche confrontando tale stampata con la distinta del prelievo dell'importo di 360,00, doc. 10, tant'è che la prima non contiene il necessario codice a barre).
Le distinte di prelievo che avrebbero dovuto essere allegate dal cassiere, unitamente alla distinta di versamento, al modello 100 citato non sono state rinvenute.
Ebbene, a fronte di tali anomalie, (ossia prelievo per il quale non risultano allegate distinte di prelievo e deposito in cassaforte) il lavoratore ha replicato che, verosimilmente, in quell'occasione, egli aveva consegnato tale somma ad altro collega al fine del versamento in cassaforte, secondo una prassi invalsa presso il supermercato in questione, in caso di afflusso di clientela.
I testimoni escussi in giudizio hanno confermato l'esistenza di tale prassi tant'è che è la stessa società appellante ad ammettere che, quella stessa giornata del 14 aprile 2023, il stesso si era CP_1
prestato a ritirare i prelievi di cassa delle colleghe e , provvedendo a Parte_3 Parte_4
versarli regolarmente in cassaforte.
Ciononostante, secondo l'appellante, non sarebbe corretto quanto affermato dal primo giudice secondo cui l'unica omissione addebitabile all'appellato sia stata quella di non avere verificato e preteso dal collega la consegna della distinta di versamento, in quanto il lavoratore avrebbe omesso anche di stampare la distinta di prelievo dell'importo di euro 1000,00, omissione che dimostrerebbe la sua malafede.
Tuttavia, tale affermazione contrasta con quella che è la stessa procedura descritta dalla società nei propri atti e ripresa dal regolamento aziendale allegato alla memoria secondo cui, una volta che il pagina 4 di 9 cassiere dà avvio alla procedura di prelievo del contante depositato in cassa, “automaticamente” il sistema genera tre distinte di prelievo (v. descrizione doc. 3 e anche 2).
Che le distinte di prelievo siano state generate si ricava anche dalla stampata prodotta dalla società che riporta anche il codice a barre della distinta “stampato”.
Dunque, se il lavoratore ha effettuato il prelievo (circostanza pacifica e che, comunque, si ricava anche dal fatto che dalla stampata di cui al doc. 9 si evince il numero ed importo delle banconote prelevate) ha necessariamente anche stampato le distinte, automaticamente generate dalla cassa.
A questo punto, le possibilità sono due: o il lavoratore, pur avendo emesso le distinte di prelievo, non ha effettuato il dovuto versamento trattenendo per sé la somma;
oppure, come da lui sostenuto, ha affidato l'importo di euro 1000,00 ad un collega consegnandogli anche le 3 distinte, necessarie per compiere l'operazione di versamento, omettendo, tuttavia, a fine turno di chiederne la riconsegna al fine dell'allegazione al modello 100 di chiusura della cassa.
Nel primo caso, però, si tratterebbe di una condotta sostanzialmente suicida del ricorrente che, consapevole di avere dichiarato nel modello 100 di avere prelevato 1000,00 euro e del fatto che il prelievo risultava anche registrato nella memoria della cassa, non poteva che essere sicuro che il mancato versamento nella cassaforte sarebbe stato facilmente scoperto.
Invero, la seconda ipotesi, ritenuta dal primo giudice come più probabile perché maggiormente aderente ai fatti emersi dall'istruttoria, deve confermarsi anche in questa sede.
Si ricorda, infatti, che è il datore di lavoro ad essere onerato di fornire la prova del fatto addebitato al lavoratore.
Nel caso in esame, è evidente che solo una dolosa sottrazione di somme dalla cassa potrebbe giustificare la massima sanzione disciplinare, sia essa per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, ma di tale condotta non vi è una prova univoca in atti, atteso che, come detto, due potrebbero essere le ipotesi possibili.
D'altronde, quand'anche la società avesse dimostrato che il lavoratore fosse in qualche modo riuscito a non far stampare le distinte di prelievo, non si comprende perché tale azione dovrebbe dimostrare la sua malafede, non essendovi alcun elemento per ritenere che, in assenza di stampa, riuscisse occultato il versamento, tant'è che lo stesso risulta pacificamente ammesso dal lavoratore nel modello 100 da lui controfirmato a fine turno.
Al contrario, il fatto che non siano state trovate le distinte di prelievo dà maggiore consistenza alla tesi della consegna del contante ad un collega per il versamento, atteso che il doveva a CP_1
costui consegnare anche le distinte di prelievo per consentirgli l'apertura della cassaforte, tramite il pagina 5 di 9 relativo codice a barre, sicché se dell'appropriazione si è reso responsabile il terzo, certo questi non poteva restituire al né le distinte di prelievo né quella di deposito (come di fatto avvenuto). CP_1
Deve, dunque, ritenersi, come già affermato dal primo giudice, che il datore di lavoro sia venuto meno al proprio onere probatorio, tant'è che, neppure in sede di istruttoria disciplinare, ha acquisito alcuna prova certa della sottrazione di denaro da parte del essendosi gli accertamenti svolti CP_1
limitati alla mera registrazione contabile di un ammanco di cassa, la cui verificazione può trovare ragione nelle più svariate delle ipotesi.
Va, pertanto, confermata la sentenza di primo grado, laddove ha ricostruito la condotta concretamente commessa come consistente nella mera negligenza nel pretendere, dal collega incaricato del versamento, la consegna delle distinte di prelievo e deposito al fine di verificare il corretto versamento in cassaforte.
Quanto al giudizio di proporzionalità, su cui pure si appuntano specifici motivi di appello, si osserva come il CCNL applicabile elenchi in maniera tassativa (“esclusivamente”) i comportamenti passibili di licenziamento disciplinare, tra cui l'unico che si attaglia alla fattispecie in esame è quello della grave violazione degli obblighi di cui all'art. 233 1 e 2 comma, ossia l'obbligo di osservare in maniera scrupolosa i doveri ed il segreto di ufficio, di usare modi cortesi, conformi ai civici usi,
l'obbligo di conservare diligentemente le merci ed i materiali aziendali, di cooperare alla prosperità dell'impresa.
Per il resto, la misura espulsiva è prevista nei casi di reiterazione della condotta contestata
(circostanza che lede il vincolo fiduciario, non potendo fare affidamento su un dipendente che ripetutamente non rispetti le disposizioni date), in caso di intenzionalità malevola della condotta (abuso di fiducia, concorrenza, violazione del segreto d'ufficio), in caso di gravità delle conseguenze che dalla condotta possono derivare in termini di sicurezza (ipotesi che mette a repentaglio la salute e l'integrità non solo del lavoratore ma anche dei colleghi di questi), fattispecie che appaiono estranee al caso di specie.
Nel caso in esame, pur avendo la negligenza del lavoratore contribuito alla determinazione dell'ammanco di cassa, al fine di valutare la gravità dell'inadempimento, assumono particolare rilevanza la mancanza di prova del dolo, l'importo non particolarmente rilevante del danno (euro
1.000,00), soprattutto in considerazione delle notevoli dimensioni e forza economica datoriale,
l'assenza di precedenti disciplinari.
In proposito, si rammenta come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che “Invero, in linea generale, in tema di licenziamento individuale per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. e dell'art. 3 della legge n. 604/1966, il giudizio di
pagina 6 di 9 proporzionalità o adeguatezza della sanzione all'infrazione commessa si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo, a tal uopo, tenersi in considerazione la circostanza che
l'inadempimento, ove provato dal datore di lavoro in assolvimento dell'onere su di lui incombente ex art. 5 della citata legge n. 604/1966, deve essere valutato in considerazione precipua della specificazione in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 cod. civ., sicché, l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto lavorativo […] (Cass. Civ;
sez. 1av. 10.12.2007 n. 25743).
E, al proposito, si afferma che: "in caso di licenziamento per giusta causa nella valutazione della congruità della sanzione espulsiva al fatto addebitato, il giudice del merito, dovendo considerare ogni aspetto concreto della vicenda processuale sottoposta alla sua attenzione, non può non tenere conto anche delle modalità di svolgimento del rapporto antecedenti la mancanza che ha dato luogo al licenziamento e, in tale ambito, non può non considerare la durata del rapporto stesso e l'assenza di precedenti sanzioni a carico del lavoratore." (Cass. Civ. sez. 1av. 08.11.2013, n.25203) e che: "un comportamento, per quanto grave, se avente carattere episodico e se riconducibile ad un dipendente che mai aveva dato luogo a censure comportamentali, non può dar luogo ad un giudizio di
"particolare gravità" (Cass. Civ. sez. 1av. 08.02.2011, n.3042).
La negligenza commessa non appare, dunque, di tale entità da far venire meno la fiducia datoriale nel futuro corretto adempimento dei propri doveri da parte del lavoratore, potendo la stessa trovare la giusta sanzione in una misura conservativa (prevista, infatti, dal CCNL per la negligenza nello svolgimento del lavoro o per il danneggiamento di cose in dotazione).
Pertanto, tale condotta, priva dell'elemento dell'intenzionalità, deve ritenersi inidonea a giustificare sia il recesso per giusta causa che per giustificato motivo soggettivo.
Per quanto concerne la quantificazione dell'indennità risarcitoria, trova applicazione il disposto dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 23 del 4 marzo 2015 che prevede che il giudice dichiari estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanni il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilita'.
Come noto, poi, su tale metro di misura è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza
26 settembre - 8 novembre 2018 n. 194, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale (limitatamente pagina 7 di 9 alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio») con la precisazione, tuttavia, che «non è dunque il quantum delle soglie minima e massima entro cui può essere stabilita l'indennità al cuore delle doglianze, ma il meccanismo di determinazione dell'indennità», nella misura in cui tale meccanismo, secondo il rimettente, «introduce un criterio rigido e automatico, basato sull'anzianità di servizio, tale da precludere qualsiasi “discrezionalità valutativa del giudice”».
La Corte ha, poi, precisato che «nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio – criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c), della legge n. 18 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n. 23 del 2015 – nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)».
Nel caso in esame, il primo giudice ha calcolato l'indennità tenendo conto dell'anzianità di quasi cinque anni che, di per sé, porterebbe al riconoscimento di 10 mensilità, aumentando tale dato a 12 mensilità, tenendo conto delle dimensioni della società datoriale e del numero di dipendenti.
Ebbene, tale statuizione deve qui trovare conferma, apparendo frutto di una valutazione logica ed aderente al dettato normativo come costituzionalmente interpretato. È stato, infatti, in primo luogo considerato il dato relativo all'anzianità del lavoratore per, poi, valutare gli ulteriori criteri al fine di aggiustare la misura, in diminuzione o in aumento. Nel caso di specie, al fine di conformare l'indennità risarcitoria appaiono, innanzitutto, rilevanti gli elementi relativi alle dimensioni datoriali che, in quanto di rilievo nazionale e con 1500 dipendenti, giustificano l'aumento di due mensilità fino a giungere a 12.
Non appare, invece, congruo né rispettoso del dettato normativo il criterio proposto dall'appellante secondo cui l'indennità andrebbe parametrata sull'anzianità ma in proporzione alla durata massima possibile della vita lavorativa pari a 42 anni e 10 mesi di servizio, trattandosi di dato che in alcun modo ha ispirato il legislatore nel calcolo del minimo e massimo edittale, tenuti fermi dalla pronuncia costituzionale (tenendo fede a tale criterio, il minimo di 6 mensilità andrebbe riconosciuto a tutti coloro che hanno anzianità tra 1 e 7 anni, con conseguente disparità di trattamento).
L'appello va, di conseguenza, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata: 2) condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado in favore dell'appellato che liquida in euro 4.000,00,
pagina 8 di 9 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Dichiara la parte appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, salvo eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 9 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
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