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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 22/12/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2669/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2669/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ER AB, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: precisate all'udienza del 15.12.2025 (udienza di decisione con discussione orale), riportandosi al ricorso introduttivo: “chiede che l'Ill.mo Tribunale, previ incombenti di legge ed accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, dichiari la loro separazione personale con addebito alla moglie alle seguenti condizioni, anche da assumersi Controparte_1 anche in via temporanea ed urgente:
pagina 1 di 7 1) i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
2) qualora consegua regolari risultati scolastici-universitari, al figlio maggiorenne non Per_1 autosufficiente provvederanno entrambi i genitori, con un contributo economico diretto in suo favore di €. 200,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT dal secondo anno, mentre le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate ed in tal caso ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% cadauno;
3) la casa coniugale sarà assegnata al ricorrente;
4) trasferimento della quota di piena proprietà pari ad ½ dalla al marito Controparte_1
per l'immobile a CI CH (MC) e la piena proprietà pari ad ½ dalla Parte_1 medesima al figlio con contestuale analogo trasferimento della residua CP_1 CP_2 piena proprietà pari ad ½ del padre , per l'immobile sito in Recanati dal quale il Parte_1 predetto figlio comune potrà percepire l'ulteriore canone mensile di €. 500,00: CP_2
5) addebito della separazione alla moglie convenuta . Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 18.12.2024 parte ricorrente ha istaurato il presente procedimento Parte_1 al fine di sentir pronunciare la separazione giudiziale da con cui ha contratto Controparte_1 matrimonio in AL il 20/9/2001, trascritto nel predetto Comune al n. 91 - parte 1 - Ufficio 1 - anno
2001, (doc. n. 1 – estratto atto di matrimonio), chiedendo altresì di addebitare la separazione alla coniuge.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che:
- dall'unione coniugale nasceva, in data 5.5.2003, il figlio maggiorenne non Per_1 economicamente indipendente;
- la crisi coniugale sarebbe ascrivibile al comportamento generale tenuto dalla coniuge in costanza di matrimonio, la quale si sarebbe sempre dedicata alla cura del figlio Per_1 trascurando la gestione della casa nonché il rapporto coniugale;
- inoltre, la resistente, in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, abbandonava la casa coniugale nell'estate del 2023 nell'occasione di accompagnare il figlio ad iscriversi all'università di AL e si stabiliva presso i propri genitori in Via Michele Conforti n. 20, senza più fare ritorno nella casa coniugale in CI CH in Via Montale E. 1/B piano e interno 1 3;
pagina 2 di 7 - nonostante i tentativi di parte ricorrente di interloquire con la coniuge chiedendole inoltre di fare rientro presso la casa coniugale, la resistente evitava ogni contatto con il marito, se non per comunicagli la sua volontà di non fare più ritorno in CI CH (doc. n. 16 allegato alla memoria ex art. 473 bis.17 n.1 c.p.c. – messaggistica WhatsApp);
Notificato il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione dei coniugi sia in CI CH che presso la residenza della resistente a AL, all'udienza di comparizione dei coniugi, il 1.4.2025, si presentava solo parte ricorrente, che assistito dal proprio legale, ribadiva la sua volontà separarsi dalla coniuge per aver la stessa abbandonato la casa coniugale.
Il Giudice, in scioglimento della riserva assunta il 1.4.2025, con ordinanza del 4.4.2025, rilevava un vizio della cartolina CAD emessa (mancante di barratura), dunque veniva disposta rinnovazione della notifica, effettuata nel termine perentorio e, visto il rifiuto di parte resistente di ritirare il piego, in data
24.4.2025, la notifica si perfezionava ai sensi dell'art 138 comma 2 c.p.c.
Alla successiva udienza del 23.9.2025, rilevata l'inammissibilità delle domande a contenuto economico-patrimoniale proposte dal ricorrente poiché non connesse con il rito, il Giudice procedeva a sentire personalmente parte ricorrente, , il quale ribadiva la volontà di separarsi Parte_1 dalla coniuge e di avere contatti solo con il figlio stante il rifiuto della moglie di interloquire Per_1 con il marito;
pertanto, con ordinanza del 25.4.2025, il Giudice adottava i provvedimenti provvisori e urgenti mediante i quali autorizzava i coniugi a vivere separatamente, non procedeva circa l'assegnazione della casa coniugale poiché il figlio non viveva più lì e neppure provvedeva su Per_1 visite e affido circa il figlio poiché maggiorenne ma prevedendo solo (difettando congrua domanda sul mantenimento del figlio da parte della resistente) che le spese straordinarie fossero ripartite al Per_1
50% fra i coniugi.
Fissata l'udienza per la decisione della causa (con discussione orale) il 15.12.2025 parte resistente precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo e il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
La domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, poiché sussistono tutti i requisiti previsti dalla legge ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
Difatti, è ampiamente comprovato dagli scritti difensivi che la comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi è divenuta intollerabile;
tra l'altro, tra le parti è venuta meno anche la coabitazione, poiché la resistente -pur mantenendo formale residenza nella casa coniugale- si trova a AL unitamente al figlio (come acclarato anche dall'ultima notifica in atti) mentre il ricorrente è rimasto nella casa Per_1 coniugale e nessun contatto (neppure telefonico) vi è tra le parti. pagina 3 di 7 Oltre a ciò, l'intervenuta crisi coniugale è ulteriormente comprovata dal comportamento processuale di parte resistente, la quale, non costituendosi e rifiutando pure di ritirare la notifica dell'atto introduttivo, ha mostrato totale disinteresse per le sorti del rapporto coniugale;
pertanto, va pronunciata la separazione dei coniugi.
Orbene, anche la domanda di addebito formulata dal ricorrente è fondata e va accolta.
Come ricordato dalla giurisprudenza, la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo condotte contrarie ai doveri che derivano dal matrimonio ex art. 143 c.c., abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale.
Orbene, la giurisprudenza ha precisato che “Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare
l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.” (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 648 del 15/01/2020 (Rv. 656981 - 01)
Nel caso di specie, il ricorrente giustamente pone a fondamento della domanda di addebito l'abbandono del tetto coniugale da parte della resistente, avvenuto già nell'estate del 2023 (come indicato dalla parte in sede di prima udienza del 1.4.2025) quando quest'ultima, nell'occasione di accompagnare il figlio ad effettuare l'iscrizione all'università di AL, non faceva più ritorno presso la casa Per_1 coniugale ma si stabiliva proprio a AL.
Quanto rappresentato dal ricorrente circa l'abbandono della casa coniugale trova pieno riscontro, anzitutto, nel fatto che la moglie abbia sottoscritto a luglio 2024 una proposta di locazione di immobile a AL (cfr. doc. 4 allegato al ricorso introduttivo) ed, inoltre, nel fatto che anche all'attualità non abbia fatto rientro a CI CH (la notifica rinnovata è stata indirizzata a AL ed il rifiuto di riceverla è riferito proprio alla come si vede dallo stralcio sotto Controparte_1
, a riprova che la donna si trova stabilmente a AL).
pagina 4 di 7 Quanto al fatto che, del resto, l'abbandono del tetto coniugale sia stato voluto e non appaia in alcun modo giustificato -non avendo peraltro la resistente contumace introdotto alcuna prova in tal senso- depongono le conversazioni via WhatsApp intercorse tra i coniugi depositate in atti, tra le quali, emergono messaggi dal tenore inequivocabile circa il fatto che l'allontanamento della resistente dalla casa coniugale sia stato un atto volontario ed anche definitivo
”
Nel caso che ci riguarda, del resto, il marito già a luglio 2024 inviava una raccomandata (tornata indietro per compiuta giacenza, come da doc. 5 allegata al ricorso) per chiedere la separazione a fronte di tale allontanamento della donna, il che comprova la causalità della condotta della moglie rispetto alla rottura della relazione (non emergendo, peraltro, neanche prova di una crisi pregressa).
Quanto alla regolamentazione delle condizioni di separazione, come già assunto mediante i provvedimenti provvisori, nulla può disporsi in merito all'assegnazione della casa coniugale - la quale come ricordato dalla giurisprudenza è finalizzata a tutelare l'interesse della prole, anche maggiorenne, ma non economicamente indipendente, a mantenere l'habitat domestico – poiché il figlio non vi Per_1 vive più.
Inoltre, stante la maggiore età del figlio nulla va disposto in tema di affido e visite, non Per_1 essendovi nemmeno domanda in tal senso.
pagina 5 di 7 Quanto, invece, alla previsione di un mantenimento ordinario per il figlio maggiorenne ma (per Per_1 stessa ammissione del ricorrente) non economicamente indipendente, il Collegio condivide quanto già valorizzato in sede di provvedimenti provvisori da parte del Giudice relatore.
In causa, infatti, l'unica domanda sul punto (la cui necessità emerge dall'art. 473 bis. 2 c.p.c. e dall'art. 473 bis.19 comma 2 c.p.c.) è quella con cui il padre chiede “qualora consegua regolari risultati scolastici-universitari, al figlio maggiorenne non autosufficiente provvederanno entrambi i Per_1 genitori, con un contributo economico diretto in suo favore di €. 200,00 mensili” quindi una sorta di versamento diretto al figlio subordinato ai risultati.
Orbene, sui risultati conseguiti dal figlio nell'ambito degli studi universitari, nulla emerge, pur Per_1 avendo il ragazzo 22 anni ed anzi il padre in ricorso indica “nonostante l'assidua presenza della madre,
i risultati universitari del figlio sono stati inesistenti, in quanto il medesimo non ha ancora Per_1 sostenuto alcun esame ed ha mutato recentemente il corso di laurea sempre a AL”) sicché (fermo restando che non è chiaro se la somma proposta sia 200,00 euro mensili a carico del solo ricorrente o a carico di entrambi) va valorizzato che non v'è domanda dello stesso figlio per ottenere il versamento
(cfr. Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021 per cui “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda.”, domanda che sarebbe comunque proponibile dal figlio anche in autonomo giudizio come conferma Cassazione civile sez. I, 10/01/2014,
n. 359);
Di conseguenza, nulla va disposto.
Va accolta, invece, la domanda del Peduto di ripartite le spese straordinarie per il figlio al 50%, come proposto dallo stesso (anche in un'ottica di non piena autosufficienza del figlio-per ammissione dello stesso ricorrente.
Da ultimo, essendovi stato tempestivo rilievo in prima udienza (ciò risulta sia a verbale d'udienza del
1.4.2025 che a verbale d'udienza del 23.9.2025), va dichiarata l'inammissibilità (per difetto di connessione forte) della domanda di cui al punto 4) trasferimento della quota di piena proprietà pari ad ½ dalla al marito per l'immobile a CI CH Controparte_1 Parte_1
(MC) e la piena proprietà pari ad ½ dalla medesima al figlio con CP_1 CP_2 contestuale analogo trasferimento della residua piena proprietà pari ad ½ del padre , Parte_1
pagina 6 di 7 per l'immobile sito in Recanati dal quale il predetto figlio comune potrà percepire CP_2
l'ulteriore canone mensile di €. 500,00
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico di parte convenuta, considerato che quest'ultimo non si è neppure costituita e devono liquidarsi secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, dato lo scaglione indeterminabile della causa, bassa complessità, con valori ai minimi per le fasi studio, introduttiva, trattazione e decisoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in AL, in data 20.09.2001 (registro degli atti
[...] del Comune di AL dell'anno 2001, numero 91 - parte 1 - Ufficio 1 - anno 2001);
2. Accoglie la domanda di addebito della separazione alla moglie come formulata da parte ricorrente;
3. Non assegna la casa coniugale;
4. Nulla dispone in punto di mantenimento del figlio maggiorenne Per_1
5. Pone le spese straordinarie necessarie per il figlio come individuate come da Protocollo Per_1 distrettuale adottato ad Ancona il 10 luglio 2024, a carico al 50% fra i genitori
6. Dichiara inammissibile la domanda di cui al punto 4 delle conclusioni del ricorso introduttivo
7. Condanna la convenuta alla rifusione ad delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite che si liquidano in euro 98,00 per esborsi ed in euro 3.809,00 per compensi legali, oltre accessori di
Legge (IVA e CPA se dovuti) e rimborso forfettario ex art. 2 Dm 55/2014, in misura pari al 15%;
8. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2669/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ER AB, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: precisate all'udienza del 15.12.2025 (udienza di decisione con discussione orale), riportandosi al ricorso introduttivo: “chiede che l'Ill.mo Tribunale, previ incombenti di legge ed accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, dichiari la loro separazione personale con addebito alla moglie alle seguenti condizioni, anche da assumersi Controparte_1 anche in via temporanea ed urgente:
pagina 1 di 7 1) i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
2) qualora consegua regolari risultati scolastici-universitari, al figlio maggiorenne non Per_1 autosufficiente provvederanno entrambi i genitori, con un contributo economico diretto in suo favore di €. 200,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT dal secondo anno, mentre le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate ed in tal caso ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% cadauno;
3) la casa coniugale sarà assegnata al ricorrente;
4) trasferimento della quota di piena proprietà pari ad ½ dalla al marito Controparte_1
per l'immobile a CI CH (MC) e la piena proprietà pari ad ½ dalla Parte_1 medesima al figlio con contestuale analogo trasferimento della residua CP_1 CP_2 piena proprietà pari ad ½ del padre , per l'immobile sito in Recanati dal quale il Parte_1 predetto figlio comune potrà percepire l'ulteriore canone mensile di €. 500,00: CP_2
5) addebito della separazione alla moglie convenuta . Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 18.12.2024 parte ricorrente ha istaurato il presente procedimento Parte_1 al fine di sentir pronunciare la separazione giudiziale da con cui ha contratto Controparte_1 matrimonio in AL il 20/9/2001, trascritto nel predetto Comune al n. 91 - parte 1 - Ufficio 1 - anno
2001, (doc. n. 1 – estratto atto di matrimonio), chiedendo altresì di addebitare la separazione alla coniuge.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che:
- dall'unione coniugale nasceva, in data 5.5.2003, il figlio maggiorenne non Per_1 economicamente indipendente;
- la crisi coniugale sarebbe ascrivibile al comportamento generale tenuto dalla coniuge in costanza di matrimonio, la quale si sarebbe sempre dedicata alla cura del figlio Per_1 trascurando la gestione della casa nonché il rapporto coniugale;
- inoltre, la resistente, in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, abbandonava la casa coniugale nell'estate del 2023 nell'occasione di accompagnare il figlio ad iscriversi all'università di AL e si stabiliva presso i propri genitori in Via Michele Conforti n. 20, senza più fare ritorno nella casa coniugale in CI CH in Via Montale E. 1/B piano e interno 1 3;
pagina 2 di 7 - nonostante i tentativi di parte ricorrente di interloquire con la coniuge chiedendole inoltre di fare rientro presso la casa coniugale, la resistente evitava ogni contatto con il marito, se non per comunicagli la sua volontà di non fare più ritorno in CI CH (doc. n. 16 allegato alla memoria ex art. 473 bis.17 n.1 c.p.c. – messaggistica WhatsApp);
Notificato il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione dei coniugi sia in CI CH che presso la residenza della resistente a AL, all'udienza di comparizione dei coniugi, il 1.4.2025, si presentava solo parte ricorrente, che assistito dal proprio legale, ribadiva la sua volontà separarsi dalla coniuge per aver la stessa abbandonato la casa coniugale.
Il Giudice, in scioglimento della riserva assunta il 1.4.2025, con ordinanza del 4.4.2025, rilevava un vizio della cartolina CAD emessa (mancante di barratura), dunque veniva disposta rinnovazione della notifica, effettuata nel termine perentorio e, visto il rifiuto di parte resistente di ritirare il piego, in data
24.4.2025, la notifica si perfezionava ai sensi dell'art 138 comma 2 c.p.c.
Alla successiva udienza del 23.9.2025, rilevata l'inammissibilità delle domande a contenuto economico-patrimoniale proposte dal ricorrente poiché non connesse con il rito, il Giudice procedeva a sentire personalmente parte ricorrente, , il quale ribadiva la volontà di separarsi Parte_1 dalla coniuge e di avere contatti solo con il figlio stante il rifiuto della moglie di interloquire Per_1 con il marito;
pertanto, con ordinanza del 25.4.2025, il Giudice adottava i provvedimenti provvisori e urgenti mediante i quali autorizzava i coniugi a vivere separatamente, non procedeva circa l'assegnazione della casa coniugale poiché il figlio non viveva più lì e neppure provvedeva su Per_1 visite e affido circa il figlio poiché maggiorenne ma prevedendo solo (difettando congrua domanda sul mantenimento del figlio da parte della resistente) che le spese straordinarie fossero ripartite al Per_1
50% fra i coniugi.
Fissata l'udienza per la decisione della causa (con discussione orale) il 15.12.2025 parte resistente precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo e il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
La domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, poiché sussistono tutti i requisiti previsti dalla legge ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
Difatti, è ampiamente comprovato dagli scritti difensivi che la comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi è divenuta intollerabile;
tra l'altro, tra le parti è venuta meno anche la coabitazione, poiché la resistente -pur mantenendo formale residenza nella casa coniugale- si trova a AL unitamente al figlio (come acclarato anche dall'ultima notifica in atti) mentre il ricorrente è rimasto nella casa Per_1 coniugale e nessun contatto (neppure telefonico) vi è tra le parti. pagina 3 di 7 Oltre a ciò, l'intervenuta crisi coniugale è ulteriormente comprovata dal comportamento processuale di parte resistente, la quale, non costituendosi e rifiutando pure di ritirare la notifica dell'atto introduttivo, ha mostrato totale disinteresse per le sorti del rapporto coniugale;
pertanto, va pronunciata la separazione dei coniugi.
Orbene, anche la domanda di addebito formulata dal ricorrente è fondata e va accolta.
Come ricordato dalla giurisprudenza, la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo condotte contrarie ai doveri che derivano dal matrimonio ex art. 143 c.c., abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale.
Orbene, la giurisprudenza ha precisato che “Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare
l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.” (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 648 del 15/01/2020 (Rv. 656981 - 01)
Nel caso di specie, il ricorrente giustamente pone a fondamento della domanda di addebito l'abbandono del tetto coniugale da parte della resistente, avvenuto già nell'estate del 2023 (come indicato dalla parte in sede di prima udienza del 1.4.2025) quando quest'ultima, nell'occasione di accompagnare il figlio ad effettuare l'iscrizione all'università di AL, non faceva più ritorno presso la casa Per_1 coniugale ma si stabiliva proprio a AL.
Quanto rappresentato dal ricorrente circa l'abbandono della casa coniugale trova pieno riscontro, anzitutto, nel fatto che la moglie abbia sottoscritto a luglio 2024 una proposta di locazione di immobile a AL (cfr. doc. 4 allegato al ricorso introduttivo) ed, inoltre, nel fatto che anche all'attualità non abbia fatto rientro a CI CH (la notifica rinnovata è stata indirizzata a AL ed il rifiuto di riceverla è riferito proprio alla come si vede dallo stralcio sotto Controparte_1
, a riprova che la donna si trova stabilmente a AL).
pagina 4 di 7 Quanto al fatto che, del resto, l'abbandono del tetto coniugale sia stato voluto e non appaia in alcun modo giustificato -non avendo peraltro la resistente contumace introdotto alcuna prova in tal senso- depongono le conversazioni via WhatsApp intercorse tra i coniugi depositate in atti, tra le quali, emergono messaggi dal tenore inequivocabile circa il fatto che l'allontanamento della resistente dalla casa coniugale sia stato un atto volontario ed anche definitivo
”
Nel caso che ci riguarda, del resto, il marito già a luglio 2024 inviava una raccomandata (tornata indietro per compiuta giacenza, come da doc. 5 allegata al ricorso) per chiedere la separazione a fronte di tale allontanamento della donna, il che comprova la causalità della condotta della moglie rispetto alla rottura della relazione (non emergendo, peraltro, neanche prova di una crisi pregressa).
Quanto alla regolamentazione delle condizioni di separazione, come già assunto mediante i provvedimenti provvisori, nulla può disporsi in merito all'assegnazione della casa coniugale - la quale come ricordato dalla giurisprudenza è finalizzata a tutelare l'interesse della prole, anche maggiorenne, ma non economicamente indipendente, a mantenere l'habitat domestico – poiché il figlio non vi Per_1 vive più.
Inoltre, stante la maggiore età del figlio nulla va disposto in tema di affido e visite, non Per_1 essendovi nemmeno domanda in tal senso.
pagina 5 di 7 Quanto, invece, alla previsione di un mantenimento ordinario per il figlio maggiorenne ma (per Per_1 stessa ammissione del ricorrente) non economicamente indipendente, il Collegio condivide quanto già valorizzato in sede di provvedimenti provvisori da parte del Giudice relatore.
In causa, infatti, l'unica domanda sul punto (la cui necessità emerge dall'art. 473 bis. 2 c.p.c. e dall'art. 473 bis.19 comma 2 c.p.c.) è quella con cui il padre chiede “qualora consegua regolari risultati scolastici-universitari, al figlio maggiorenne non autosufficiente provvederanno entrambi i Per_1 genitori, con un contributo economico diretto in suo favore di €. 200,00 mensili” quindi una sorta di versamento diretto al figlio subordinato ai risultati.
Orbene, sui risultati conseguiti dal figlio nell'ambito degli studi universitari, nulla emerge, pur Per_1 avendo il ragazzo 22 anni ed anzi il padre in ricorso indica “nonostante l'assidua presenza della madre,
i risultati universitari del figlio sono stati inesistenti, in quanto il medesimo non ha ancora Per_1 sostenuto alcun esame ed ha mutato recentemente il corso di laurea sempre a AL”) sicché (fermo restando che non è chiaro se la somma proposta sia 200,00 euro mensili a carico del solo ricorrente o a carico di entrambi) va valorizzato che non v'è domanda dello stesso figlio per ottenere il versamento
(cfr. Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021 per cui “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda.”, domanda che sarebbe comunque proponibile dal figlio anche in autonomo giudizio come conferma Cassazione civile sez. I, 10/01/2014,
n. 359);
Di conseguenza, nulla va disposto.
Va accolta, invece, la domanda del Peduto di ripartite le spese straordinarie per il figlio al 50%, come proposto dallo stesso (anche in un'ottica di non piena autosufficienza del figlio-per ammissione dello stesso ricorrente.
Da ultimo, essendovi stato tempestivo rilievo in prima udienza (ciò risulta sia a verbale d'udienza del
1.4.2025 che a verbale d'udienza del 23.9.2025), va dichiarata l'inammissibilità (per difetto di connessione forte) della domanda di cui al punto 4) trasferimento della quota di piena proprietà pari ad ½ dalla al marito per l'immobile a CI CH Controparte_1 Parte_1
(MC) e la piena proprietà pari ad ½ dalla medesima al figlio con CP_1 CP_2 contestuale analogo trasferimento della residua piena proprietà pari ad ½ del padre , Parte_1
pagina 6 di 7 per l'immobile sito in Recanati dal quale il predetto figlio comune potrà percepire CP_2
l'ulteriore canone mensile di €. 500,00
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico di parte convenuta, considerato che quest'ultimo non si è neppure costituita e devono liquidarsi secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, dato lo scaglione indeterminabile della causa, bassa complessità, con valori ai minimi per le fasi studio, introduttiva, trattazione e decisoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in AL, in data 20.09.2001 (registro degli atti
[...] del Comune di AL dell'anno 2001, numero 91 - parte 1 - Ufficio 1 - anno 2001);
2. Accoglie la domanda di addebito della separazione alla moglie come formulata da parte ricorrente;
3. Non assegna la casa coniugale;
4. Nulla dispone in punto di mantenimento del figlio maggiorenne Per_1
5. Pone le spese straordinarie necessarie per il figlio come individuate come da Protocollo Per_1 distrettuale adottato ad Ancona il 10 luglio 2024, a carico al 50% fra i genitori
6. Dichiara inammissibile la domanda di cui al punto 4 delle conclusioni del ricorso introduttivo
7. Condanna la convenuta alla rifusione ad delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite che si liquidano in euro 98,00 per esborsi ed in euro 3.809,00 per compensi legali, oltre accessori di
Legge (IVA e CPA se dovuti) e rimborso forfettario ex art. 2 Dm 55/2014, in misura pari al 15%;
8. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
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