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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
PIERUCCI FERDINANDO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 738/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa San Giovanni In Tuscia - Piazza Del Comune 1 01010 Villa San Giovanni In Tuscia VT
Difeso da
Difensore 2 - CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 818 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente/: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, si è rivolto alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Viterbo per richiedere l'annullamento dell'avviso di pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) n. 818 del 18/09/2024 relativa all'immobile di proprietà del ricorrente sito in Indirizzo_1, a Villa San Giovanni in Tuscia (VT). Assume che l'immobile, poiché sprovvisto di arredi, degli impianti elettrici, idrici nonché degli allacci alle utenze di gas, luce e acqua, sia inutilizzabile, quindi esente dal tributo secondo la normativa vigente (art. 62, comma 2, D.Lgs. 15.11.1993 n. 507) e la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione.
Il Comune si è costituito, rilevando che l'immobile è classato come C6 -quindi magazzino- e che le dedotte carenze non ostano alla sua utilizzabilità quale tale. Allega alla costituzione un p.v. di sopralluogo operato dai vigili urbani che descrive l'esterno del magazzino quale privo di vizi o carenze strutturali.
In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte l'evidente fondatezza delle deduzioni del Comune che non possono che essere condivise, sottolineando che il ricorso -nel quale non si menziona la classazione catastale del fabbricato- appare assolutamente pretestuoso.
Alla pronuncia di reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 500 in favore del
Comune resistente
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
PIERUCCI FERDINANDO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 738/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa San Giovanni In Tuscia - Piazza Del Comune 1 01010 Villa San Giovanni In Tuscia VT
Difeso da
Difensore 2 - CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 818 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente/: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, si è rivolto alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Viterbo per richiedere l'annullamento dell'avviso di pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) n. 818 del 18/09/2024 relativa all'immobile di proprietà del ricorrente sito in Indirizzo_1, a Villa San Giovanni in Tuscia (VT). Assume che l'immobile, poiché sprovvisto di arredi, degli impianti elettrici, idrici nonché degli allacci alle utenze di gas, luce e acqua, sia inutilizzabile, quindi esente dal tributo secondo la normativa vigente (art. 62, comma 2, D.Lgs. 15.11.1993 n. 507) e la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione.
Il Comune si è costituito, rilevando che l'immobile è classato come C6 -quindi magazzino- e che le dedotte carenze non ostano alla sua utilizzabilità quale tale. Allega alla costituzione un p.v. di sopralluogo operato dai vigili urbani che descrive l'esterno del magazzino quale privo di vizi o carenze strutturali.
In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte l'evidente fondatezza delle deduzioni del Comune che non possono che essere condivise, sottolineando che il ricorso -nel quale non si menziona la classazione catastale del fabbricato- appare assolutamente pretestuoso.
Alla pronuncia di reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 500 in favore del
Comune resistente