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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/06/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
SENT. n.
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5341/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 12/05/2025 da
E Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. FABBRO CONSUELO
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 03/01/2011
in PAVIA DI UDINE (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di PAVIA DI UDINE (UD), al n. 1, Parte 1, anno
2011;
- preso atto che dall'unione è nato il figlio (20/07/2008) Per_1
minorenne;
Oggetto:
separazione
consensuale - preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi del figlio
minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
il cui matrimonio è stato celebrato in data 03/01/2011 in PAVIA DI UDINE
(UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PAVIA DI UDINE (UD), al n. 1, Parte 1, anno 2011, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati ed a fissare la loro residenza ove lo riterranno opportuno.
2) Dispone che il figlio minore sia affidato ad entrambi i Per_1
genitori, i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, occupandosi della sua cura, educazione e istruzione, assumendo di comune accordo in suo favore le decisioni di maggiore interesse ed effettuando, di contro, anche disgiuntamente, le scelte relative all'ordinaria amministrazione.
3) Dispone che il figlio minore abbia collocazione prevalente - Per_1
ad ogni effetto anagrafico, fiscale e previdenziale - presso la madre.
Quanto ai tempi di visita, dispone che il padre trascorra con Per_1 due/tre giorni alla settimana, dalla fine dell'orario di lavoro del SI.
e fino alle ore 22.00 circa, il tutto tenuto conto degli impegni Pt_2
scolastici, sportivi e ricreativi del figlio. Dispone che i fine settimana, comprensivi anche dei pernotti del venerdì e del sabato sera, saranno alternati tra i due genitori, fermi restando gli impegni lavorativi e ricreativi di entrambi, oltre che scolastici e ludici del minore, anche alla luce dei tempi necessari di adattamento, per il medesimo, alla nuova sistemazione familiare.
4) L'ordinario calendario dei diritti di visita subirà una deroga per i periodi di vacanza e segnatamente secondo le seguenti modalità. Dispone che le vacanze natalizie così come quelle pasquali siano distribuite equamente tra i genitori, ferma restando, l'alternanza delle sole festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, invece, dispone che ogni genitore trascorra con il figlio almeno tre settimane anche non consecutive, avendo Per_1
cura di comunicarsi reciprocamente il proprio piano ferie entro il 31 maggio di ogni anno.
5) Dispone che Il sig. ersi alla sig.ra a titolo di contributo Pt_2 Pt_1
al mantenimento del figlio minore, la somma di Euro 500,00
(cinquecento//00), da corrispondersi, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra le cui coordinate sono già Pt_1
note, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese in via anticipata, importo assoggettato ad aggiornamento ISTAT come per legge, e ciò sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di . Per_1
6) Pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno,
l'obbligo di provvedere al pagamento, in favore di quest'ultimo, delle spese straordinarie medico-specialistiche, scolastiche e parascolastiche, nonché sportive e ricreative, con le modalità suggerite dall'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia (prot. n.
3477/2015 Trib. di Udine), copia del quale è già stato consegnato a mani delle parti ed al quale entrambi aderiscono integralmente, sia per quanto concerne l'individuazione delle spese, sia per quanto afferisce alle modalità di rimborso in favore del soggetto anticipatario.
7) Dà atto che l'assegno unico istituito dall' verrà percepito CP_1
integralmente dalla SI.ra con la conseguenza che il SI. Pt_1
i impegna, se necessario, a fornire ogni documentazione utile Pt_2
e/o a sottoscrivere ogni documento burocratico richiesto a tal fine.
8) Dà atto che le detrazioni per le spese straordinarie saranno godute da ciascun genitore nella medesima quota di partecipazione alle spese stesse.
9) Dispone che l'abitazione familiare, unitamente a tutti gli arredi e suppellettili in essa contenuti, sia assegnata in via esclusiva temporaneamente alla sig.ra vale a dire sino alla data del Pt_1
trasferimento definitivo della proprietà di cui al punto seguente, con la conseguenza che la medesima avrà la disponibilità integrale della casa già familiare e di tutti i beni e gli arredi ivi presenti. 10) Ai fini della risoluzione del conflitto familiare ai sensi dell'art. 19 della
Legge n. 74 del 06.03.1987 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999, dà atto che il SI. si impegna Parte_2
a cedere e trasferire alla SI.ra , che si impegna ad Parte_1
accettare ed acquistare, la propria quota di proprietà pari al 1/2 del compendio immobiliare sito a Pavia di Udine, in Via Ciro di Pers n.
53, catastalmente identificato al Foglio 31, part. n. 415, sub 1, P. T-1-
2, cat. A/2, classe 1, vani 7, rendita catastale Euro 560,36 e sub 2, cat. C/6, classe 3, consistenza 19 mq, rendita catastale Euro 40,23, con l'inerente comproprietà sulle parti comuni del complesso residenziale “CONDOMINIO PRIMAVERA”, unitamente agli arredi e suppellettili tutti ivi contenuti, e ciò a fronte dell'accollo integrale e privativo, da parte della SI.ra , del residuo mutuo Parte_1
fondiario sottoscritto in data 21.09.2009 da entrambe le parti con la
“ di cui nella Controparte_2 premessa del ricorso, ora intestato all'istituto bancario
[...]
per atto di surroga Controparte_3
di data 14.12.2016. Il tutto con garanzia, per il SI. di ogni più Pt_2
ampia liberatoria nei confronti del predetto Istituto Bancario da qualsivoglia gravame, onere, esborso e/o spesa relativa e/o derivante dal mutuo fondiario predetto, nonché con rinuncia, da parte del medesimo, a qualsivoglia restituzione da parte della SI.ra Pt_1
delle somme già versate per il mutuo, dalla data di erogazione e sino ad oggi. Dà atto che, per le finalità di cui all'art. 1275 c.c., la SI.ra si impegna a formalizzare, in sede di compravendita ed in Pt_1 favore dell'Istituto bancario mutuante, la conferma della garanzia ipotecaria a suo tempo iscritta.
11) Dà atto che le parti, inoltre, all'esito del trasferimento immobiliare, si impegnano ad estinguere il conto corrente n. 6913 acceso presso la
, previa Controparte_3
suddivisione a metà del relativo saldo.
12) Dà atto che le parti si impegnano reciprocamente a fissare il trasferimento immobiliare di cui in parola entro e non oltre il termine tassativo ed essenziale di giorni 30 (trenta) dalla data di deposito della presente sentenza di omologazione della separazione, e ciò previa comunicazione della data e del nominativo del Notaio rogante scelto dalla SI.ra entro giorni 15 (quindici) antecedenti la data del Pt_1
rogito stesso. Dà atto che gli oneri, le competenze, i tributi e le spese notarili e comunque connessi al trasferimento immobiliare saranno a carico della SI.ra eccezion fatta per quelli relativi alla Pt_1
raccolta della documentazione urbanistica da parte del tecnico già incaricato di comune accordo, il cui costo verrà ripartito al 50% tra i coniugi.
13) Dal momento che le utenze della casa coniugale sono attualmente intestate al marito, dà atto che la sig.ra si impegna a volturarle Pt_1
a proprio nome, entro il termine tassativo ed essenziale di 30 (trenta) giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
14) Dà atto che il SI. sempre entro il termine di giorni 30 (trenta) Pt_2
dal deposito della presente sentenza di separazione, si impegna a provvedere al trasferimento della propria residenza ed al prelievo di tutti i propri effetti personali, concordando con la SI.ra la Pt_1
divisione di eventuali beni acquistati nel corso della vita coniugale. Dà atto che entro il medesimo termine, inoltre, il SI. vrà l'obbligo Pt_2
di riconsegnare alla SI.ra tutte le chiavi interne ed esterne Pt_1 dell'abitazione.
15) Nulla per i coniugi a titolo di concorso al loro mantenimento, in quanto economicamente autosufficienti.
16) Dà atto che i coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolamentare tutti i loro rapporti patrimoniali, confermando di non avere nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altro ad alcun ulteriore titolo, eccezion fatta per tutti gli impegni assunti ai punti precedenti.
17) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PAVIA DI UDINE (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.1, Parte 1, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2011.
Udine, li 24/06/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5341/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 12/05/2025 da
E Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. FABBRO CONSUELO
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 03/01/2011
in PAVIA DI UDINE (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di PAVIA DI UDINE (UD), al n. 1, Parte 1, anno
2011;
- preso atto che dall'unione è nato il figlio (20/07/2008) Per_1
minorenne;
Oggetto:
separazione
consensuale - preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi del figlio
minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
il cui matrimonio è stato celebrato in data 03/01/2011 in PAVIA DI UDINE
(UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PAVIA DI UDINE (UD), al n. 1, Parte 1, anno 2011, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati ed a fissare la loro residenza ove lo riterranno opportuno.
2) Dispone che il figlio minore sia affidato ad entrambi i Per_1
genitori, i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, occupandosi della sua cura, educazione e istruzione, assumendo di comune accordo in suo favore le decisioni di maggiore interesse ed effettuando, di contro, anche disgiuntamente, le scelte relative all'ordinaria amministrazione.
3) Dispone che il figlio minore abbia collocazione prevalente - Per_1
ad ogni effetto anagrafico, fiscale e previdenziale - presso la madre.
Quanto ai tempi di visita, dispone che il padre trascorra con Per_1 due/tre giorni alla settimana, dalla fine dell'orario di lavoro del SI.
e fino alle ore 22.00 circa, il tutto tenuto conto degli impegni Pt_2
scolastici, sportivi e ricreativi del figlio. Dispone che i fine settimana, comprensivi anche dei pernotti del venerdì e del sabato sera, saranno alternati tra i due genitori, fermi restando gli impegni lavorativi e ricreativi di entrambi, oltre che scolastici e ludici del minore, anche alla luce dei tempi necessari di adattamento, per il medesimo, alla nuova sistemazione familiare.
4) L'ordinario calendario dei diritti di visita subirà una deroga per i periodi di vacanza e segnatamente secondo le seguenti modalità. Dispone che le vacanze natalizie così come quelle pasquali siano distribuite equamente tra i genitori, ferma restando, l'alternanza delle sole festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, invece, dispone che ogni genitore trascorra con il figlio almeno tre settimane anche non consecutive, avendo Per_1
cura di comunicarsi reciprocamente il proprio piano ferie entro il 31 maggio di ogni anno.
5) Dispone che Il sig. ersi alla sig.ra a titolo di contributo Pt_2 Pt_1
al mantenimento del figlio minore, la somma di Euro 500,00
(cinquecento//00), da corrispondersi, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra le cui coordinate sono già Pt_1
note, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese in via anticipata, importo assoggettato ad aggiornamento ISTAT come per legge, e ciò sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di . Per_1
6) Pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno,
l'obbligo di provvedere al pagamento, in favore di quest'ultimo, delle spese straordinarie medico-specialistiche, scolastiche e parascolastiche, nonché sportive e ricreative, con le modalità suggerite dall'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia (prot. n.
3477/2015 Trib. di Udine), copia del quale è già stato consegnato a mani delle parti ed al quale entrambi aderiscono integralmente, sia per quanto concerne l'individuazione delle spese, sia per quanto afferisce alle modalità di rimborso in favore del soggetto anticipatario.
7) Dà atto che l'assegno unico istituito dall' verrà percepito CP_1
integralmente dalla SI.ra con la conseguenza che il SI. Pt_1
i impegna, se necessario, a fornire ogni documentazione utile Pt_2
e/o a sottoscrivere ogni documento burocratico richiesto a tal fine.
8) Dà atto che le detrazioni per le spese straordinarie saranno godute da ciascun genitore nella medesima quota di partecipazione alle spese stesse.
9) Dispone che l'abitazione familiare, unitamente a tutti gli arredi e suppellettili in essa contenuti, sia assegnata in via esclusiva temporaneamente alla sig.ra vale a dire sino alla data del Pt_1
trasferimento definitivo della proprietà di cui al punto seguente, con la conseguenza che la medesima avrà la disponibilità integrale della casa già familiare e di tutti i beni e gli arredi ivi presenti. 10) Ai fini della risoluzione del conflitto familiare ai sensi dell'art. 19 della
Legge n. 74 del 06.03.1987 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999, dà atto che il SI. si impegna Parte_2
a cedere e trasferire alla SI.ra , che si impegna ad Parte_1
accettare ed acquistare, la propria quota di proprietà pari al 1/2 del compendio immobiliare sito a Pavia di Udine, in Via Ciro di Pers n.
53, catastalmente identificato al Foglio 31, part. n. 415, sub 1, P. T-1-
2, cat. A/2, classe 1, vani 7, rendita catastale Euro 560,36 e sub 2, cat. C/6, classe 3, consistenza 19 mq, rendita catastale Euro 40,23, con l'inerente comproprietà sulle parti comuni del complesso residenziale “CONDOMINIO PRIMAVERA”, unitamente agli arredi e suppellettili tutti ivi contenuti, e ciò a fronte dell'accollo integrale e privativo, da parte della SI.ra , del residuo mutuo Parte_1
fondiario sottoscritto in data 21.09.2009 da entrambe le parti con la
“ di cui nella Controparte_2 premessa del ricorso, ora intestato all'istituto bancario
[...]
per atto di surroga Controparte_3
di data 14.12.2016. Il tutto con garanzia, per il SI. di ogni più Pt_2
ampia liberatoria nei confronti del predetto Istituto Bancario da qualsivoglia gravame, onere, esborso e/o spesa relativa e/o derivante dal mutuo fondiario predetto, nonché con rinuncia, da parte del medesimo, a qualsivoglia restituzione da parte della SI.ra Pt_1
delle somme già versate per il mutuo, dalla data di erogazione e sino ad oggi. Dà atto che, per le finalità di cui all'art. 1275 c.c., la SI.ra si impegna a formalizzare, in sede di compravendita ed in Pt_1 favore dell'Istituto bancario mutuante, la conferma della garanzia ipotecaria a suo tempo iscritta.
11) Dà atto che le parti, inoltre, all'esito del trasferimento immobiliare, si impegnano ad estinguere il conto corrente n. 6913 acceso presso la
, previa Controparte_3
suddivisione a metà del relativo saldo.
12) Dà atto che le parti si impegnano reciprocamente a fissare il trasferimento immobiliare di cui in parola entro e non oltre il termine tassativo ed essenziale di giorni 30 (trenta) dalla data di deposito della presente sentenza di omologazione della separazione, e ciò previa comunicazione della data e del nominativo del Notaio rogante scelto dalla SI.ra entro giorni 15 (quindici) antecedenti la data del Pt_1
rogito stesso. Dà atto che gli oneri, le competenze, i tributi e le spese notarili e comunque connessi al trasferimento immobiliare saranno a carico della SI.ra eccezion fatta per quelli relativi alla Pt_1
raccolta della documentazione urbanistica da parte del tecnico già incaricato di comune accordo, il cui costo verrà ripartito al 50% tra i coniugi.
13) Dal momento che le utenze della casa coniugale sono attualmente intestate al marito, dà atto che la sig.ra si impegna a volturarle Pt_1
a proprio nome, entro il termine tassativo ed essenziale di 30 (trenta) giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
14) Dà atto che il SI. sempre entro il termine di giorni 30 (trenta) Pt_2
dal deposito della presente sentenza di separazione, si impegna a provvedere al trasferimento della propria residenza ed al prelievo di tutti i propri effetti personali, concordando con la SI.ra la Pt_1
divisione di eventuali beni acquistati nel corso della vita coniugale. Dà atto che entro il medesimo termine, inoltre, il SI. vrà l'obbligo Pt_2
di riconsegnare alla SI.ra tutte le chiavi interne ed esterne Pt_1 dell'abitazione.
15) Nulla per i coniugi a titolo di concorso al loro mantenimento, in quanto economicamente autosufficienti.
16) Dà atto che i coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolamentare tutti i loro rapporti patrimoniali, confermando di non avere nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altro ad alcun ulteriore titolo, eccezion fatta per tutti gli impegni assunti ai punti precedenti.
17) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PAVIA DI UDINE (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.1, Parte 1, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2011.
Udine, li 24/06/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini