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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/05/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 93/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 19/01/2024, promossa con atto di citazione da
(c.f. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv. Emilia Greco, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(c.f. e Controparte_1 C.F._2 CP
(c.f. ), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Laura C.F._3
Ambrosini, dall'avv. Angelo Cubisino e dall'avv. Gianfranco Ambrosini, con domicilio eletto presso il loro studio, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello;
appellati
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2395 emessa il 11/12/2023 dal
Tribunale di Verona (Giudice dott. Pierangela Bellingeri).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecuto- rietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2395/2019 emessa dal Tribunale di Verona, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Pierangela Bellingeri, nell'ambito del giudizio N.R.G. 273/2019, depositata in cancelleria in data
11.12.2023, notificata il 12.12.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Nel merito 1) Accertarsi
l'occupazione indebita, sine titolo, operata dall'immobile di causa ampliato delle parti convenute sul fondo di cui al mappale 193, di proprietà della parte attrice, senza alcun consenso della stessa e in violazione della normativa urbanistica e paesaggistica del Comune di Soave per la misura che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto dichiararsi l'abbattimento della costruzione ivi costruita indebitamente sul predetto fondo;
2) Per l'effetto sub a) condannarsi le parti convenute, in via solidale tra loro, all'abbattimento della costruzioni ampliata sui terreni della parte attrice condannando gli stessi, in solido tra loro, alla restituzione, mediante ripristino dei luoghi, della parte del terreno di proprietà dell'attore al suo avente diritto in quanto indebitamente occupata con l'obbligo al ripristino dei confini tra i due fondi e al rispetto delle distanze legali;
3) Per
l'effetto sub a) e b), accertarsi il danno lamentato dalla parte attrice in €
50.000,00 o nella minore o maggior somma o in quella che in via equitativa sarà
2 ritenuta di giustizia che, in via solidale tra loro, le parti convenute dovranno rifondere in favore dell'attore per la causali di causa. 4) Vittoria del compenso legale e delle spese tutte di causa.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati, sia in primo quanto in secondo grado, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita:
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc.
Nel merito: rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 2395/2023 del
11.12.2023 del Tribunale di Verona, da contro Parte_1 CP_1
e , perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto,
[...] CP confermando l'impugnata sentenza.
Spese ed onorari di causa di primo e secondo grado rifusi, oltre spese forfettarie
15%, cap e iva.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 3/1/19, , proprietario del Parte_1
terreno agricolo sito in Soave, censito al Catasto Terreni di tale Comune al mappale 193 del foglio 26, conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Verona,
e per sentire accertare l'occupazione sine titulo Controparte_1 CP
da parte dei convenuti di una porzione del proprio fondo con conseguente condanna dei convenuti stessi all'abbattimento della costruzione indebitamente eretta, alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni.
3 Si costituivano e chiedendo il rigetto delle Controparte_1 CP
domande.
Espletata consulenza tecnica, con sentenza n. 2395 del giorno 11/12/23, il
Tribunale di Verona, in composizione monocratica, rigettava la domanda, ritenendola infondata e condannando alla rifusione delle spese Parte_1
processuali.
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, mentre Parte_1
e , costituitisi, resistevano al gravame. Controparte_1 CP
All'udienza del 13/5/24, sostituita dallo scambio di note scritte, le parti, richiamate le conclusioni come sopra trascritte e le difese svolte nei termini assegnati, insistevano perché la causa fosse trattenuta in decisione e la Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
Il primo giudice, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di Parte_1
ritenendo che l'iter processuale svolto attraverso la consulenza tecnica
[...]
avesse rivelato carenze probatorie incolmabili per le seguenti considerazioni:
- la domanda proposta doveva essere inquadrata nell'ambito di cui all'art. 948 cc, essendo volta ad ottenere l'accertamento della natura abusiva dell'occupazione di un immobile con la relativa condanna degli autori dell'occupazione al rilascio del bene;
- la prova fornita del titolo di proprietà in capo all'attore consisteva nell'atto notarile di vendita e cessione quote con cui i due convenuti e CP
, insieme a e , avevano trasferito Controparte_1 Controparte_3 CP_4
allo stesso la quota di due terzi del terreno di cui al mappale Parte_1
193, rendendolo così proprietario esclusivo dell'intero bene, essendo lo stesso già proprietario della quota di un terzo in comunione legale dei beni Pt_1
con la moglie;
CP_5
4 - il medesimo atto notarile di vendita e cessione di quote era poi idoneo ad individuare un titolo di proprietà e quindi di appartenenza in capo ai convenuti in relazione ai mappali 587 e 588, confinanti con il mappale 193 attoreo, mentre la visura catastale storica sul mappale 640 chiariva come quest'ultimo, classificato quale “ente urbano”, sostituisse il soppresso mappale 588, a sua volta risultato da una precedente variazione catastale;
- la questione, quindi, verteva, in base alla prospettazione fornita dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sul rapporto tra i mappali 193 e 640 e sull'asserita occupazione, mediante ampliamento dell'edificio accatastato nel mappale 640, di una porzione di terreno, prima rientrante nel mappale 193;
- non era identificata in maniera specifica la porzione oggetto della lamentata occupazione e nemmeno la riconducibilità della stessa al terreno di cui al mapp.193, dovendosi tenere conto che l'atto notarile del 20/04/1994 prevedeva che “…le vendite e la cessione hanno luogo in riferimento allo stato attuale dei su descritti immobili con ogni loro azione, ragione, accessione, pertinenza, servitù attive e passive se e come esistenti ed aventi titolo legale ad esistere”;
- non risultava se il rivendicante avesse effettivamente acquistato, a titolo derivativo od originario, la proprietà sulla porzione rivendicata, non bastando la generica dimostrazione della proprietà sul mappale 193, specie a fronte della contestazione dei convenuti circa l'ampliamento dopo il 1994 nonché delle risultanze della ctu.
Rilevato che non era stata fornita prova adeguata del fatto che la porzione di terreno corrispondente al lamentato sconfinamento rientrava nella proprietà attorea e tenuto conto che l'acquisto era avvenuto nello stato di fatto in essere ad aprile 1994, senza successive modifiche, il primo giudice ha rigettato la domanda e condannato l'attore alla rifusione delle spese processuali a favore dei convenuti.
5 , lamentando l'erroneità della sentenza impugnata, ha proposto Parte_1
appello per i seguenti motivi:
1) errata inapplicabilità dell'art.948 cc;
2) mancata valutazione degli esiti della consulenza tecnica.
***
Innanzitutto, vanno esclusi i profili di inammissibilità dell'appello ex art.342 cpc, come sostenuto da e . Controparte_1 CP
Infatti, ancorché in modo piuttosto confuso, l'impugnazione consente di individuare le questioni e i punti contestati della sentenza gravata. E tanto basta per non dichiarare inammissibile l'appello posto che, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'appello non deve necessariamente contenere un
«progetto alternativo di sentenza», essendo richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando, a sua volta, di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. SU
27199/17).
Con l'appello, censura la sentenza nella parte in cui è stata Parte_1
ritenuta non provata la domanda, e, ciò, in contrasto con le risultanze della consulenza tecnica da cui era emerso che il manufatto realizzato sul mapp. 640 sconfinava, per circa 1 metro, sul mapp. 193; al riguardo, inoltre, sostiene che il manufatto originario, di modeste dimensioni e realizzato con materiale a secco prima del 1967, era stato ampliato in epoca recente, come si poteva dedurre dal materiale in cemento armato utilizzato, andando a sconfinare sul mappale 193, senza alcuna autorizzazione amministrativa e paesaggistica necessaria.
L'appello non può essere accolto.
6 E' pur vero che il Ctu ha rilevato, sulla base di accertamenti approfonditi e non contestati, che “…rispetto ad una valutazione di tipo cartografico integrata con i rilievi strumentali dei luoghi è possibile rilevare che lo stato dei luoghi presenta, rispetto alla mappa di impianto dalla quale è deducibile la linea di mappa oggetto di accertamento, uno sconfinamento verso la particella 193 e ai danni di quest'ultima della linea di confine Nord tra le particelle 146 (ora 640) e 193 verso (cfr. da pag. 24 a pag. 27), sconfinamento che interessa la particella 193 per 10 mq, di cui 5 mq del sedime del corpo di fabbricato identificato con la particella 640…” (v. pag. 30 Ctu primo grado); tuttavia, il medesimo consulente ha riferito di non avere elementi per stabilire con certezza a quando risale lo sconfinamento. Ha verificato, infatti, che:
- il manufatto originario risaliva in data antecedente al settembre 1967
(circostanza non contestata che emerge dall'atto di compravendita datato
20/4/94 rep. 64754 notaio v. doc. 1 primo grado Per_1 Parte_2
i quali avevano acquistato il mapp. 588 - ex mapp. 146/b, poi
[...]
identificato con il mapp. 640 - sul quale insisteva il manufatto descritto come piccolo rustico per ricovero attrezzi, rispetto al quale – si legge - non erano state realizzate opere che richiedevano licenze o concessioni edilizie);
- non era possibile stabilire se il manufatto era o meno anteriore al 1° settembre 1967, data a decorrere dalla quale qualsiasi modifica richiedeva un titolo abilitativo, né era possibile individuare le eventuali modifiche e l'epoca della loro realizzazione (v. Ctu pag. 18);
- in data 29/12/1998, aveva comunicato al Sindaco del CP di Soave che intendeva procedere “alla ordinaria manutenzione CP_6
di un piccolo rustico ad uso ricovero attrezzi agricoli, censito nel C.T.R. fg 26 M.N. 588 (ex 146 b) in località Monte Bognolo. Le opere,
7 ascrivibili al disposto di cui all'art. (31/ lett.a) della L.S. n. 457/78 consistono nel riordino del tetto, con sostituzione delle parti usurate e di stuccatura delle fughe delle pareti con malta di calce, lasciando a vista i sassi, senza modifiche significative dal punto di vista ambientale” (v. pag. 14 Ctu). Si trattava, dunque, di modifiche che non alteravano la sagoma esistente.
La situazione descritta dal Ctu comportava, dunque, la necessità di acquisire la prova dello stato di fatto dei luoghi di causa al momento della cessione del
20/4/1994, in quanto le parti contraenti – tra i quali , che aveva Parte_1
acquistato gli ultimi 2/3 del mapp. 193 - si erano accordate nel senso che i trasferimenti dei beni immobili dovevano avvenire nello stato di fatto in cui essi si trovavano (v. clausola n. 1 doc. 1 primo grado convenuti).
Tale aspetto, pertanto, assume concreta rilevanza decisoria, posto che, in base alla prospettazione di , lo sconfinamento sarebbe riconducibile Parte_1
ad un asserito ampliamento di cui non vi è prova certa;
in altre parole, il superamento della linea di confine di cui si duole l'appellante derivava da una recente modifica del manufatto, modifica che avrebbe determinato l'invasione del mapp. 193, per i 10 mq accertati dal Ctu di proprietà dell'odierno appellante, con alterazione di quello stato di fatto esistente al momento dell'accordo di cessione del 1994. Va ricordato che, nell'atto di citazione di primo grado,
aveva ben specificato l'oggetto della causa, riguardante Parte_1
l'accertamento dell'occupazione sine titulo del proprio terreno sul quale era stato costruito “in fase di ampliamento l'immobile di causa che si reclama ulteriormente essere stato costruito in violazione della normativa urbanistica e paesaggistica del Comune di Soave oltre a essere stato costruito senza alcun consenso sul terreno di proprietà dell'attore” (v. atto citazione I grado pag. 3).
8 In realtà, così non può dirsi, mancando la prova che il preteso ampliamento, a danno della proprietà dell'appellante, sia stato realizzato dopo il 20/4/1994: a tal fine non assume rilevanza il materiale utilizzato ai fini della esatta collocazione temporale né la scritta “1999”, riferibile alla manutenzione ordinaria per il riordino del tetto, con sostituzione delle parti usurate e di stuccatura delle fughe delle pareti con malta di calce (v. Ctu pag. 18), posto che non è dimostrata l'alterazione della sagoma esistente.
L'onere della prova incombeva su , per cui il mancato Parte_1
assolvimento è stato correttamente rilevato dal primo giudice, senza alcuna censura in questa sede.
Ne consegue il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado vanno poste a carico di , secondo Parte_1
la regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al
DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile di bassa complessità) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2395 emessa il giorno 11/12/23 dal Tribunale di Verona;
2. condanna alla rifusione a favore della parte appellata Parte_1 delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 6.946,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di . Parte_1
9 Venezia, 20/5/25
Il Presidente
Caterina Passarelli
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 93/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 19/01/2024, promossa con atto di citazione da
(c.f. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv. Emilia Greco, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(c.f. e Controparte_1 C.F._2 CP
(c.f. ), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Laura C.F._3
Ambrosini, dall'avv. Angelo Cubisino e dall'avv. Gianfranco Ambrosini, con domicilio eletto presso il loro studio, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello;
appellati
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2395 emessa il 11/12/2023 dal
Tribunale di Verona (Giudice dott. Pierangela Bellingeri).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecuto- rietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2395/2019 emessa dal Tribunale di Verona, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Pierangela Bellingeri, nell'ambito del giudizio N.R.G. 273/2019, depositata in cancelleria in data
11.12.2023, notificata il 12.12.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Nel merito 1) Accertarsi
l'occupazione indebita, sine titolo, operata dall'immobile di causa ampliato delle parti convenute sul fondo di cui al mappale 193, di proprietà della parte attrice, senza alcun consenso della stessa e in violazione della normativa urbanistica e paesaggistica del Comune di Soave per la misura che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto dichiararsi l'abbattimento della costruzione ivi costruita indebitamente sul predetto fondo;
2) Per l'effetto sub a) condannarsi le parti convenute, in via solidale tra loro, all'abbattimento della costruzioni ampliata sui terreni della parte attrice condannando gli stessi, in solido tra loro, alla restituzione, mediante ripristino dei luoghi, della parte del terreno di proprietà dell'attore al suo avente diritto in quanto indebitamente occupata con l'obbligo al ripristino dei confini tra i due fondi e al rispetto delle distanze legali;
3) Per
l'effetto sub a) e b), accertarsi il danno lamentato dalla parte attrice in €
50.000,00 o nella minore o maggior somma o in quella che in via equitativa sarà
2 ritenuta di giustizia che, in via solidale tra loro, le parti convenute dovranno rifondere in favore dell'attore per la causali di causa. 4) Vittoria del compenso legale e delle spese tutte di causa.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati, sia in primo quanto in secondo grado, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita:
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc.
Nel merito: rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 2395/2023 del
11.12.2023 del Tribunale di Verona, da contro Parte_1 CP_1
e , perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto,
[...] CP confermando l'impugnata sentenza.
Spese ed onorari di causa di primo e secondo grado rifusi, oltre spese forfettarie
15%, cap e iva.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 3/1/19, , proprietario del Parte_1
terreno agricolo sito in Soave, censito al Catasto Terreni di tale Comune al mappale 193 del foglio 26, conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Verona,
e per sentire accertare l'occupazione sine titulo Controparte_1 CP
da parte dei convenuti di una porzione del proprio fondo con conseguente condanna dei convenuti stessi all'abbattimento della costruzione indebitamente eretta, alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni.
3 Si costituivano e chiedendo il rigetto delle Controparte_1 CP
domande.
Espletata consulenza tecnica, con sentenza n. 2395 del giorno 11/12/23, il
Tribunale di Verona, in composizione monocratica, rigettava la domanda, ritenendola infondata e condannando alla rifusione delle spese Parte_1
processuali.
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, mentre Parte_1
e , costituitisi, resistevano al gravame. Controparte_1 CP
All'udienza del 13/5/24, sostituita dallo scambio di note scritte, le parti, richiamate le conclusioni come sopra trascritte e le difese svolte nei termini assegnati, insistevano perché la causa fosse trattenuta in decisione e la Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
Il primo giudice, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di Parte_1
ritenendo che l'iter processuale svolto attraverso la consulenza tecnica
[...]
avesse rivelato carenze probatorie incolmabili per le seguenti considerazioni:
- la domanda proposta doveva essere inquadrata nell'ambito di cui all'art. 948 cc, essendo volta ad ottenere l'accertamento della natura abusiva dell'occupazione di un immobile con la relativa condanna degli autori dell'occupazione al rilascio del bene;
- la prova fornita del titolo di proprietà in capo all'attore consisteva nell'atto notarile di vendita e cessione quote con cui i due convenuti e CP
, insieme a e , avevano trasferito Controparte_1 Controparte_3 CP_4
allo stesso la quota di due terzi del terreno di cui al mappale Parte_1
193, rendendolo così proprietario esclusivo dell'intero bene, essendo lo stesso già proprietario della quota di un terzo in comunione legale dei beni Pt_1
con la moglie;
CP_5
4 - il medesimo atto notarile di vendita e cessione di quote era poi idoneo ad individuare un titolo di proprietà e quindi di appartenenza in capo ai convenuti in relazione ai mappali 587 e 588, confinanti con il mappale 193 attoreo, mentre la visura catastale storica sul mappale 640 chiariva come quest'ultimo, classificato quale “ente urbano”, sostituisse il soppresso mappale 588, a sua volta risultato da una precedente variazione catastale;
- la questione, quindi, verteva, in base alla prospettazione fornita dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sul rapporto tra i mappali 193 e 640 e sull'asserita occupazione, mediante ampliamento dell'edificio accatastato nel mappale 640, di una porzione di terreno, prima rientrante nel mappale 193;
- non era identificata in maniera specifica la porzione oggetto della lamentata occupazione e nemmeno la riconducibilità della stessa al terreno di cui al mapp.193, dovendosi tenere conto che l'atto notarile del 20/04/1994 prevedeva che “…le vendite e la cessione hanno luogo in riferimento allo stato attuale dei su descritti immobili con ogni loro azione, ragione, accessione, pertinenza, servitù attive e passive se e come esistenti ed aventi titolo legale ad esistere”;
- non risultava se il rivendicante avesse effettivamente acquistato, a titolo derivativo od originario, la proprietà sulla porzione rivendicata, non bastando la generica dimostrazione della proprietà sul mappale 193, specie a fronte della contestazione dei convenuti circa l'ampliamento dopo il 1994 nonché delle risultanze della ctu.
Rilevato che non era stata fornita prova adeguata del fatto che la porzione di terreno corrispondente al lamentato sconfinamento rientrava nella proprietà attorea e tenuto conto che l'acquisto era avvenuto nello stato di fatto in essere ad aprile 1994, senza successive modifiche, il primo giudice ha rigettato la domanda e condannato l'attore alla rifusione delle spese processuali a favore dei convenuti.
5 , lamentando l'erroneità della sentenza impugnata, ha proposto Parte_1
appello per i seguenti motivi:
1) errata inapplicabilità dell'art.948 cc;
2) mancata valutazione degli esiti della consulenza tecnica.
***
Innanzitutto, vanno esclusi i profili di inammissibilità dell'appello ex art.342 cpc, come sostenuto da e . Controparte_1 CP
Infatti, ancorché in modo piuttosto confuso, l'impugnazione consente di individuare le questioni e i punti contestati della sentenza gravata. E tanto basta per non dichiarare inammissibile l'appello posto che, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'appello non deve necessariamente contenere un
«progetto alternativo di sentenza», essendo richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando, a sua volta, di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. SU
27199/17).
Con l'appello, censura la sentenza nella parte in cui è stata Parte_1
ritenuta non provata la domanda, e, ciò, in contrasto con le risultanze della consulenza tecnica da cui era emerso che il manufatto realizzato sul mapp. 640 sconfinava, per circa 1 metro, sul mapp. 193; al riguardo, inoltre, sostiene che il manufatto originario, di modeste dimensioni e realizzato con materiale a secco prima del 1967, era stato ampliato in epoca recente, come si poteva dedurre dal materiale in cemento armato utilizzato, andando a sconfinare sul mappale 193, senza alcuna autorizzazione amministrativa e paesaggistica necessaria.
L'appello non può essere accolto.
6 E' pur vero che il Ctu ha rilevato, sulla base di accertamenti approfonditi e non contestati, che “…rispetto ad una valutazione di tipo cartografico integrata con i rilievi strumentali dei luoghi è possibile rilevare che lo stato dei luoghi presenta, rispetto alla mappa di impianto dalla quale è deducibile la linea di mappa oggetto di accertamento, uno sconfinamento verso la particella 193 e ai danni di quest'ultima della linea di confine Nord tra le particelle 146 (ora 640) e 193 verso (cfr. da pag. 24 a pag. 27), sconfinamento che interessa la particella 193 per 10 mq, di cui 5 mq del sedime del corpo di fabbricato identificato con la particella 640…” (v. pag. 30 Ctu primo grado); tuttavia, il medesimo consulente ha riferito di non avere elementi per stabilire con certezza a quando risale lo sconfinamento. Ha verificato, infatti, che:
- il manufatto originario risaliva in data antecedente al settembre 1967
(circostanza non contestata che emerge dall'atto di compravendita datato
20/4/94 rep. 64754 notaio v. doc. 1 primo grado Per_1 Parte_2
i quali avevano acquistato il mapp. 588 - ex mapp. 146/b, poi
[...]
identificato con il mapp. 640 - sul quale insisteva il manufatto descritto come piccolo rustico per ricovero attrezzi, rispetto al quale – si legge - non erano state realizzate opere che richiedevano licenze o concessioni edilizie);
- non era possibile stabilire se il manufatto era o meno anteriore al 1° settembre 1967, data a decorrere dalla quale qualsiasi modifica richiedeva un titolo abilitativo, né era possibile individuare le eventuali modifiche e l'epoca della loro realizzazione (v. Ctu pag. 18);
- in data 29/12/1998, aveva comunicato al Sindaco del CP di Soave che intendeva procedere “alla ordinaria manutenzione CP_6
di un piccolo rustico ad uso ricovero attrezzi agricoli, censito nel C.T.R. fg 26 M.N. 588 (ex 146 b) in località Monte Bognolo. Le opere,
7 ascrivibili al disposto di cui all'art. (31/ lett.a) della L.S. n. 457/78 consistono nel riordino del tetto, con sostituzione delle parti usurate e di stuccatura delle fughe delle pareti con malta di calce, lasciando a vista i sassi, senza modifiche significative dal punto di vista ambientale” (v. pag. 14 Ctu). Si trattava, dunque, di modifiche che non alteravano la sagoma esistente.
La situazione descritta dal Ctu comportava, dunque, la necessità di acquisire la prova dello stato di fatto dei luoghi di causa al momento della cessione del
20/4/1994, in quanto le parti contraenti – tra i quali , che aveva Parte_1
acquistato gli ultimi 2/3 del mapp. 193 - si erano accordate nel senso che i trasferimenti dei beni immobili dovevano avvenire nello stato di fatto in cui essi si trovavano (v. clausola n. 1 doc. 1 primo grado convenuti).
Tale aspetto, pertanto, assume concreta rilevanza decisoria, posto che, in base alla prospettazione di , lo sconfinamento sarebbe riconducibile Parte_1
ad un asserito ampliamento di cui non vi è prova certa;
in altre parole, il superamento della linea di confine di cui si duole l'appellante derivava da una recente modifica del manufatto, modifica che avrebbe determinato l'invasione del mapp. 193, per i 10 mq accertati dal Ctu di proprietà dell'odierno appellante, con alterazione di quello stato di fatto esistente al momento dell'accordo di cessione del 1994. Va ricordato che, nell'atto di citazione di primo grado,
aveva ben specificato l'oggetto della causa, riguardante Parte_1
l'accertamento dell'occupazione sine titulo del proprio terreno sul quale era stato costruito “in fase di ampliamento l'immobile di causa che si reclama ulteriormente essere stato costruito in violazione della normativa urbanistica e paesaggistica del Comune di Soave oltre a essere stato costruito senza alcun consenso sul terreno di proprietà dell'attore” (v. atto citazione I grado pag. 3).
8 In realtà, così non può dirsi, mancando la prova che il preteso ampliamento, a danno della proprietà dell'appellante, sia stato realizzato dopo il 20/4/1994: a tal fine non assume rilevanza il materiale utilizzato ai fini della esatta collocazione temporale né la scritta “1999”, riferibile alla manutenzione ordinaria per il riordino del tetto, con sostituzione delle parti usurate e di stuccatura delle fughe delle pareti con malta di calce (v. Ctu pag. 18), posto che non è dimostrata l'alterazione della sagoma esistente.
L'onere della prova incombeva su , per cui il mancato Parte_1
assolvimento è stato correttamente rilevato dal primo giudice, senza alcuna censura in questa sede.
Ne consegue il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado vanno poste a carico di , secondo Parte_1
la regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al
DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile di bassa complessità) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2395 emessa il giorno 11/12/23 dal Tribunale di Verona;
2. condanna alla rifusione a favore della parte appellata Parte_1 delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 6.946,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di . Parte_1
9 Venezia, 20/5/25
Il Presidente
Caterina Passarelli
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