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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/11/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nel giudizio iscritto al R.G.NR. 3636/2023, avente ad oggetto: opposizione ex artt. 84 e 170 DPR
115/2002
TRA
Avv. SIMONA BARBONE (difesa da sé)
parte opponente
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. (Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_1
- Napoli)
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO, in persona del
Procuratore p.t. (contumace)
parte opposta
CONCLUSIONI
quelle rassegnate all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 23/10/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. L'avv. Simona Barbone ha prestato attività difensiva in favore di nel Parte_1
procedimento penale nr. 3136/2019 RGNR/nr. 1307/2021 R.G.T., che la nominava proprio difensore il 19/11/2020. Con decreto del 3/12/2020 veniva ammesso al Patrocinio a Spese dello Parte_1
Stato. Il procedimento veniva definito con sentenza di non luogo a provvedere nr. 552/2023, attesa la mancanza della querela quale condizione di procedibilità del reato per il quale era imputato
L'avv. Barbone, quindi, presentava istanza di liquidazione del compenso secondo i Parte_1
parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati ex DM 147/2022. Con decreto del 17/10/2023 il tribunale
p. 1/2 liquidava il compenso nella misura di €.632, per le sole fasi studio e decisionale, valori minimi.
Avverso detto provvedimento l'avv. Barbone ha proposto opposizione sulla base dei motivi di cui in atti. Per il si costituiva l'Avvocatura Distrettuale, chiedendo il rigetto Controparte_1
del ricorso, come in atti motivato.
2. Il ricorso è infondato ed è rigettato. Il tribunale ha correttamente liquidato il compenso per le sole fasi studio e decisionale, attività che risultano effettivamente compiute dall'avv. Barbone,
che all'udienza di discussione ha formulato richieste per il proprio assistito ed ha ascoltato le richieste della pubblica accusa. Non è dovuto, invece, il compenso relativo alla fase istruttoria/dibattimentale, attività che non si proprio svolta e non può ritenersi integrata dal mero invio a mezzo pec della lista testi, in cui, peraltro, è indicato un solo testimone. Pertanto, il compenso spettante all'avv. Barbone per l'attività svolta è stato correttamente liquidato in €.632, determinato ai sensi del DM 55/2014 (aggiornato ex DM 147/2022), valori minimi delle fasi studio e decisionale in ragione del poco valore dell'attività svolta, attesa la conclusione del procedimento con sentenza di non luogo a procedere, applicando la riduzione di 1/3, come per legge, oltre rimb.
spese generali ed oneri di legge, se dovuti.
3. Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato ed è rigettato.
4. Spese di lite compensate attesa la sussistenza di plurimi indirizzi giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni ulteriore e/o diversa domanda, istanza, deduzione e/o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, 14 novembre 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 2/2