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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 3274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3274 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 02/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1942/2023
T R A
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Mameli, 42, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Biondi e con lo stesso domiciliato digitalmente al seguente indirizzo PEC Email_1
Appellante E
in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_1
p.t., , con sede in Napoli al Corso Garibaldi n. 387, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Saverio Marrone e con questi elettivamente domiciliato in Napoli al c.so Garibaldi, 387; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c depositato in data 22.12.2021 presso il Tribunale di Napoli sez. lav. il lavoratore in epigrafe aveva esposto: -di prestare servizio alle dipendenze della società
[...] dal 01.01.2013 per effetto dell'atto di fusione del 27/12/2012, Controparte_3 con cui la aveva incorporato le CP_3 Controparte_4 Controparte_5
e per l'esercizio di pubblici servizi;
[...] Controparte_6
- di essere stato già dipendente della dal 01/06/2006; Controparte_4
- di prestare servizio presso le officine/depositi per la manutenzione rotabili di Napoli ubicate in Ponticelli, San Giovanni a Teduccio e Porta Nolana;
- di essere inquadrato con le mansioni di Capo Operatore (parametro 188) di cui al CCNL Autoferrotranvieri (Area operativa manutenzione impianti ed officine) e di aver svolto in precedenza le mansioni di Operatore Tecnico (parametro 170), sempre con riferimento alla medesima area operativa;
- di svolgere abitualmente mansioni inerenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale rotabile, effettuando lavori di manutenzione meccanica sulle casse e i carrelli dei treni e di essere costantemente a contatto, nello svolgimento delle proprie mansioni, con sostanze chimiche, solventi, olii, grassi, vernici e polveri.
Ciò premesso, aveva chiesto di accertare l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo di provvedere al lavaggio ed alla manutenzione periodica dei dispositivi di protezione individuale Contr (DP) e, per l'effetto, condannare al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento del danno da agosto 2011 a luglio 2021, della somma di € 6.354,30 ovvero della minore o maggiore somma ritenuta dovuta per i titoli menzionati, ai sensi dell'art. 1226 c.c. per il mancato lavaggio dei DP .
Contr Si era costituita in giudizio eccependo preliminarmente la nullità del ricorso e la prescrizione quinquennale della pretesa e nel merito l'infondatezza della domanda.
Con la sentenza n. 1002/2023 pubbl. il 14/2/2023 il Giudice adito ha rigettato il ricorso.
Con appello depositato in data 28.7.2023 il lavoratore ha lamentato la erroneità della sentenza laddove aveva erroneamente valutato le caratteristiche e le finalità degli indumenti elencati in ricorso, escludendo la possibilità di qualificarli DP e quindi di configurare l'inadempimento datoriale nella manutenzione degli stessi;
ha richiamato i criteri di liquidazione del danno e la quantificazione già eseguita in primo grado ed ha reiterato le richieste istruttorie.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza e la condanna dell Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'appellante,
[...]
a titolo di risarcimento del danno dovuto al mancato lavaggio dei DP per il periodo da agosto 2011 a luglio 2021, di € 6354,30 ovvero della minore o maggiore somma dovuta per i titoli menzionati, ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre accessori;
vinte le spese del doppio grado, con attribuzione.
Si è costituita la società resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
Disposta la trattazione cartolare della causa, depositate note scritte entro il termine assegnato, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è fondato e va accolto nei limiti di seguito descritti in conformità, ex art. 118 disp. att. cpc, alla concorde giurisprudenza di questa Corte prodotta dall'appellante (tra le altre, Corte di Appello sent. n. 2308/2024 pubbl. il 30.5.2024; Corte di Appello sent. n. 1993/2024 pubbl. il 28.5.2024; Corte di Appello sent. del 14.3.2024 e sent. del 12.10.2023, rel. . Per_1
Deve premettersi, in punto di fatto, che non vi è contestazione in ordine all'avvenuta consegna al ricorrente degli indumenti elencati al capo 30 del ricorso, né alle mansioni svolte presso i depositi/officine di Napoli-Ponticelli, Napoli-San Giovanni a Teduccio e in Controparte_7 cui viene effettuata la gran parte degli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.
Contr L' , nelle difese, ha sostenuto che gli indumenti forniti al ricorrente non possono qualificarsi come DP, in quanto destinati soltanto a preservare gli abiti civili dall'usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa, senza alcuna valenza protettiva, assolvendo a detta funzione soltanto la “tuta di protezione per rischio chimico” monouso, distribuita ai lavoratori per alcune attività, saltuarie e sporadiche e per le quali vi è una bassa probabilità di venire in contatto con sostanze nocive. Ha precisato che detta tuta risulta essere un indumento di protezione: 1) di Categoria III (vds. Reg.UE 425/2016- “DP che proteggono da rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute); 2) correttamente dotato di marcatura CE come DP di Cat. III rilasciata da organismo notificato (SGS United Kingdom Ltd CE 0120) abilitato alla marcatura DP di questa tipologia;
3) conforme alla norma UNI EN 13034:2009 di tipo 6B (corpo intero e grado massimo di protezione per agenti chimici liquidi); 4) conforme alla norma UNI EN 13982-1:2010 (corpo intero e grado massimo in forma di particelle solide).
Osserva la Corte che – pur in presenza del servizio di pulizia dei locali svolto da ditta esterna – può ritenersi incontestata la tipologia di attività svolte nell'officina in esame che riguardava interventi di manutenzione preventiva e programmata, svolti all'interno del capannone o anche all'esterno, con attività manutentiva ordinaria consistente in interventi di sostituzione di componenti e lubrificanti;
controllo di tutti i componenti più significativi e di più veloce decadimento;
nonché in interventi di pulizia, soffiaggio, lubrificazione e sostituzione di materiali di consumo.
Sostiene l'appellante di essere stato esposto, nello svolgimento di tale attività, al contatto con sostanze chimiche, solventi, olii, grassi, vernici e polveri nonché ad agenti atmosferici (prestando la propria opera anche all'esterno) ed inquinanti ambientali di natura fisica (rumori e vibrazioni) e di natura chimica (quali polveri, fibre, liquidi, fumi, nebbie, gas, vapori) avendo a che fare con acidi, solventi, lubrificanti, olii e grassi.
Ciò posto, occorre verificare, onde valutare se gli indumenti forniti dalla datrice siano qualificabili come dispositivi di protezione (con conseguente obbligo di lavaggio e manutenzione di essi da parte della società) e non già come mere divise di lavoro, se effettivamente vi era un'esposizione del ricorrente ad agenti inquinanti.
In linea generale va rimarcato che non sono le condizioni lavorative a qualificare come DP gli indumenti e gli accessori di fatto utilizzati, ma la oggettiva funzione di strumenti di protezione dai rischi specifici connessi alla prestazione lavorativa.
L'articolo 74, comma 1 del D.Lgs. n. 81/08 (nuovo testo unico per la sicurezza sul lavoro, che ha sostituito il D.Lgs. 626/1994) dispone che: “Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DP», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. L'articolo 77, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 81/08, inoltre, afferma che “Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DP e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”.
Dalla lettura del DVR aziendale (cfr. in particolare doc. 10 pag. 68 fasc. di parte ricorrente) emerge in capo ai manutentori un'esposizione al rischio chimico, sia pur basso, ed un rischio di esposizione ad agenti biologici, con qualificazione espressa come DP del materiale loro fornito Contr dall'azienda. Sostiene l' che tale qualificazione vada riferita esclusivamente al corpetto ad alta visibilità, guanti, occhiali, elmetto, calzature di sicurezza, tuta monouso, maschera facciale o imbracatura anticaduta, non anche agli altri indumenti di lavoro. L'argomento non appare condivisibile.
Osserva il collegio che il rischio in esame trova conferma proprio nella fornitura della tuta Contr monouso, che la stessa riconosce di aver utilizzato per preservare gli stessi indumenti da lavoro da sostanze imbrattanti non nocive (v. doc. 10 fasc. Eav di primo grado, dove viene indicato un “Indumento di protezione (tuta ad uso limitato)” quale protezione in relazione ad un rischio “Fisico – Attività insudicianti, Attività con rischio chimico medio-basso”).
La fornitura della tuta monouso, riferita anche da parte ricorrente, non appare utile ad escludere il contatto con tali sostanze e la necessità di provvedere al lavaggio degli indumenti, essendo di comune esperienza il fatto che tali tute non sono a chiusura ermetica (e non possono escludere completamente il contatto, quantomeno ai polsi, con le sostanze imbrattanti), oltre ad essere facilmente soggette a strappi o abrasioni nonché permeabili dai liquidi. La tuta in esame inoltre può essere indossata soltanto per un periodo di tempo limitato e non certo durante l'intera giornata lavorativa poiché, essendo costituita da materiale isolante e non traspirante, determina un progressivo innalzamento della temperatura corporea, non tollerabile soprattutto nei mesi estivi.
Lo svolgimento di mansioni che hanno esposto il lavoratore al contatto con sostanze imbrattanti o potenzialmente nocive impone al datore di lavoro - come ripetutamente esposto dalla Suprema Corte - di fornire indumenti, da qualificarsi come DP, perché finalizzati anche a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il dipendente nello svolgimento della propria attività lavorativa al fine di scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, strumenti che il datore ha l'onere non solo di fornire ma anche di manutenere per mantenerne intatta l'efficienza.
Invero, la Corte di legittimità ha affermato che “Con particolare riferimento agli operatori ecologici, comunque addetti alla raccolta dei rifiuti questa Corte ha sempre affermato l'obbligo datoriale di manutenzione e lavaggio degli indumenti da lavoro sul presupposto, fattuale e logico, della qualificazione degli indumenti medesimi come dispositivi di protezione individuale. In particolare, è stato precisato che l'idoneità degli indumenti di protezione - che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori a norma del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 379 fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994, e ai sensi dell'art. 40, art. 43, commi 3 e 4 cit. decreto, per il periodo successivo - deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (ex art. 32 Cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi d'infezioni. Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni” (Cass. n. 33133/2019).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'obbligo di corretta manutenzione sorge in capo al datore di lavoro non tanto dalla qualificazione formale di un indumento come dispositivo di protezione individuale, bensì dalla funzione protettiva che l'indumento stesso svolge nell'ambito della specifica lavorazione (cfr. da ultimo Cass. n.16749/2019; Cass. n.23005/2014).
L'espressione adoperata dall'art. 40 D.lgs n. 626 del 1994, che fa riferimento a “qualsiasi attrezzatura” nonché ad “ogni complemento o accessorio” destinati al fine di proteggere il lavoratore “contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro”, deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. (cfr. Cass. n. 16749/2019).
Ed ancora, più di recente: “la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro.” (Cass. sez. lav. n. 18656 del 2023).
Il DVR aziendale, poi, precisa che il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere “alla pulizia periodica degli indumenti, stabilendone la relativa cadenza (Circolare 34/99) o, in alternativa, riconoscendo al lavoratore il costo del lavaggio. Inoltre ha l'obbligo di sostituire eventuali DP usurati e non più efficienti” (V. citato DVR).
La dicitura contenuta nel DVR appare certamente riferita agli indumenti di lavoro, non potendosi ravvisare un tale obbligo con riferimento a corpetto ad alta visibilità, guanti, occhiali, elmetto, otoprotettore, calzature di sicurezza, tuta monouso, maschera facciale o imbracatura anticaduta che, peraltro, non risulta siano stati mai oggetto di attività di lavaggio o manutenzione.
Ne consegue che, in relazione ai predetti indumenti, l'obbligo del lavaggio grava sul datore di lavoro a norma del D.L.vo 81/2008, in quanto corollario del suo obbligo di manutenzione in efficienza dei dispositivi di protezione individuale.
Costituisce fatto notorio l'esigenza di provvedere al lavaggio degli indumenti/DP per mantenerne l'idoneità all'uso sotto il profilo igienico, eventualmente anche avvalendosi di una lavatrice d'uso domestico.
L'assunto della secondo cui l'art. 77 D.Lgs. n. 81/08 non prevede il lavaggio degli CP_3 indumenti bensì impone al datore di lavoro il mantenimento in efficienza e la garanzia delle condizioni di igiene con la sostituzione a consumo degli stessi è infondato.
Il comma 4 del citato art. 77 delinea gli obblighi in materia di dispositivi di protezione, prevendendo che il datore “mantiene in efficienza i DP e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”.
La norma, infatti, prevede che tali obiettivi siano perseguiti “mediante” la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, ove il termine “manutenzione” depone nel senso che tali indumenti vadano anche lavati per essere mantenuti in condizione di igiene, efficienza e decoro.
Rientra del resto nel notorio l'esigenza di provvedere al lavaggio per mantenere i DP in condizione di idoneità all'uso sotto il profilo igienico e di efficienza, per conseguire la specifica protezione del lavoratore contro i rischi connessi all'esecuzione della prestazione lavorativa, in conformità alla scheda informativa di riferimento degli indumenti DP in dotazione, i quali devono inoltre mantenere tale capacità per tutto il periodo del loro impiego, fino ad avvenuta sostituzione.
Era onere del datore di lavoro provare di avere adempiuto all'obbligo legale di manutenzione dei DP previsto dagli artt. artt. 43 del D.lgs. 626/1994 e 74 del D.lgs. 81/2008.
Nel caso di specie, però, la società - come incontestato - non ha predisposto ed organizzato un servizio aziendale di lavaggio degli indumenti da lavoro qualificati come DP, lasciando che vi provvedesse il lavoratore in autonomia.
Dall'inadempimento dell'obbligo datoriale discende il diritto del lavoratore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c..: “laddove tali incombenti siano espletati dal lavoratore in proprio nell'ambito del normale ciclo domestico di lavaggio e stiratura del bucato, e non sia pertanto possibile documentare e provare con esattezza i costi e le spese sostenute, la liquidazione del danno, certamente sussistente, può avvenire in via equitativa, mediante il ricorso, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., a parametri di riferimento logici e congrui quali il numero e la frequenza dei lavaggi e le presumibili voci e valori di costo” (Cass. n. 16715/2014).
In punto di quantificazione l'appellante ha evidenziato che deve farsi ricorso ad una valutazione equitativa.
Ha redatto appositi conteggi, nella tabella riportata in ricorso, che determinano per ciascun lavaggio domestico l'importo di euro 6,40 nel 2011 per arrivare ad euro 7, nel 2021 (v. tabella pag. 31 dell'atto di gravame). Tale importo è stato determinato assumendo quale parametro il trattamento retributivo del dipendente in rapporto al tempo impiegato per i lavaggi (mezz'ora per ciascun lavaggio), calcolati in numero di 2 per settimana aggiungendo poi la quota dei costi di lavaggio (rapportata alla quantità di detersivo ed igienizzante, al consumo di energia elettrica e di acqua, al costo medio di acquisto e manutenzione lavatrice: v. tabella alla pag. 31 dell'atto di appello), stimata in euro 1,20 ciascuno.
Contr Alla luce della contestazione opposta dall' in merito ai criteri di quantificazione, si osserva che appare verosimile che, per motivi igienici, il lavaggio dei capi in oggetto - imbrattanti da sostanze insudicianti – sia stato effettuato separatamente da altri indumenti di uso comune.
Tuttavia, all'esito della disamina delle tabelle redatte dal ricorrente, non appare corretto calcolare per intero, con riguardo al lavaggio degli indumenti in esame, il costo medio di acquisto e manutenzione lavatrice che, verosimilmente, è stata utilizzata per indumenti e biancheria familiare di varia natura e non destinata esclusivamente alla funzione qui esaminata.
Appare sovrastimato, a fronte di nozioni di comune esperienza, un impegno medio di circa mezz'ora per ogni singolo lavaggio, tenendo in considerazione le operazioni di carico, avviamento del programma, scarico, stenditura che richiedono pochi minuti e l'asciugatura, che avviene all'aria senza alcuna necessità di collaborazione umana ulteriore (non essendo nella specie allegato l'utilizzo di una diversa macchina asciugatrice da caricare e scaricare).
In un giudizio secondo equità, come invocato, stima la Corte corretta la riduzione ad un terzo del credito azionato e quindi la liquidazione del minor importo pari ad euro 2.118,10 oltre accessori. Infine, non risulta maturata alcuna prescrizione in quanto, trattandosi di azione risarcitoria, si applica il termine ordinario decennale.
Nel caso in esame l'eccezione non è stata riproposta dall'appellata e la prescrizione era stata interrotta dalla richiesta stragiudiziale del dipendente, pervenuta in data 6.8.2021 (Doc. 11).
Accertato quindi l'inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro, la pretesa risarcitoria va conseguentemente riconosciuta con decorrenza dal reclamo gerarchico inviato in data 06.08.2021 e per tutto il decennio anteriore, fino al 06.08.2011 come richiesto dal lavoratore, nella ridotta misura determinata in via equitativa.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione ed in parziale riforma Contr dell'impugnata sentenza, deve disporsi la condanna della al pagamento del risarcimento nella misura complessiva di euro 2.118,10, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese di giudizio devono essere compensate per metà atteso il contrasto giurisprudenziale sulla questione controversa e la parziale soccombenza in punto di quantificazione;
per il residuo si Contr liquidano come in dispositivo, secondo soccombenza, a carico dell' tenuto conto dei criteri dettati dal D.M. 147/2022 e del valore della causa con applicazione dei parametri minimi attesa la serialità della controversia.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-in accoglimento per quanto di ragione dell'appello, condanna la al risarcimento dei CP_3 danni derivati dalla omessa manutenzione dei DP e per l'effetto la condanna al pagamento, in favore di della somma di euro 2.118,10, oltre interessi e rivalutazione dalla Parte_1 maturazione del credito al saldo;
-compensa per metà le spese di lite del doppio grado e condanna la al pagamento del CP_3 residuo liquidato per il giudizio di primo grado in euro 852,00 e per l'appello in euro 962,00, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 02/10/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 02/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1942/2023
T R A
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Mameli, 42, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Biondi e con lo stesso domiciliato digitalmente al seguente indirizzo PEC Email_1
Appellante E
in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_1
p.t., , con sede in Napoli al Corso Garibaldi n. 387, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Saverio Marrone e con questi elettivamente domiciliato in Napoli al c.so Garibaldi, 387; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c depositato in data 22.12.2021 presso il Tribunale di Napoli sez. lav. il lavoratore in epigrafe aveva esposto: -di prestare servizio alle dipendenze della società
[...] dal 01.01.2013 per effetto dell'atto di fusione del 27/12/2012, Controparte_3 con cui la aveva incorporato le CP_3 Controparte_4 Controparte_5
e per l'esercizio di pubblici servizi;
[...] Controparte_6
- di essere stato già dipendente della dal 01/06/2006; Controparte_4
- di prestare servizio presso le officine/depositi per la manutenzione rotabili di Napoli ubicate in Ponticelli, San Giovanni a Teduccio e Porta Nolana;
- di essere inquadrato con le mansioni di Capo Operatore (parametro 188) di cui al CCNL Autoferrotranvieri (Area operativa manutenzione impianti ed officine) e di aver svolto in precedenza le mansioni di Operatore Tecnico (parametro 170), sempre con riferimento alla medesima area operativa;
- di svolgere abitualmente mansioni inerenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale rotabile, effettuando lavori di manutenzione meccanica sulle casse e i carrelli dei treni e di essere costantemente a contatto, nello svolgimento delle proprie mansioni, con sostanze chimiche, solventi, olii, grassi, vernici e polveri.
Ciò premesso, aveva chiesto di accertare l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo di provvedere al lavaggio ed alla manutenzione periodica dei dispositivi di protezione individuale Contr (DP) e, per l'effetto, condannare al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento del danno da agosto 2011 a luglio 2021, della somma di € 6.354,30 ovvero della minore o maggiore somma ritenuta dovuta per i titoli menzionati, ai sensi dell'art. 1226 c.c. per il mancato lavaggio dei DP .
Contr Si era costituita in giudizio eccependo preliminarmente la nullità del ricorso e la prescrizione quinquennale della pretesa e nel merito l'infondatezza della domanda.
Con la sentenza n. 1002/2023 pubbl. il 14/2/2023 il Giudice adito ha rigettato il ricorso.
Con appello depositato in data 28.7.2023 il lavoratore ha lamentato la erroneità della sentenza laddove aveva erroneamente valutato le caratteristiche e le finalità degli indumenti elencati in ricorso, escludendo la possibilità di qualificarli DP e quindi di configurare l'inadempimento datoriale nella manutenzione degli stessi;
ha richiamato i criteri di liquidazione del danno e la quantificazione già eseguita in primo grado ed ha reiterato le richieste istruttorie.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza e la condanna dell Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'appellante,
[...]
a titolo di risarcimento del danno dovuto al mancato lavaggio dei DP per il periodo da agosto 2011 a luglio 2021, di € 6354,30 ovvero della minore o maggiore somma dovuta per i titoli menzionati, ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre accessori;
vinte le spese del doppio grado, con attribuzione.
Si è costituita la società resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
Disposta la trattazione cartolare della causa, depositate note scritte entro il termine assegnato, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è fondato e va accolto nei limiti di seguito descritti in conformità, ex art. 118 disp. att. cpc, alla concorde giurisprudenza di questa Corte prodotta dall'appellante (tra le altre, Corte di Appello sent. n. 2308/2024 pubbl. il 30.5.2024; Corte di Appello sent. n. 1993/2024 pubbl. il 28.5.2024; Corte di Appello sent. del 14.3.2024 e sent. del 12.10.2023, rel. . Per_1
Deve premettersi, in punto di fatto, che non vi è contestazione in ordine all'avvenuta consegna al ricorrente degli indumenti elencati al capo 30 del ricorso, né alle mansioni svolte presso i depositi/officine di Napoli-Ponticelli, Napoli-San Giovanni a Teduccio e in Controparte_7 cui viene effettuata la gran parte degli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.
Contr L' , nelle difese, ha sostenuto che gli indumenti forniti al ricorrente non possono qualificarsi come DP, in quanto destinati soltanto a preservare gli abiti civili dall'usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa, senza alcuna valenza protettiva, assolvendo a detta funzione soltanto la “tuta di protezione per rischio chimico” monouso, distribuita ai lavoratori per alcune attività, saltuarie e sporadiche e per le quali vi è una bassa probabilità di venire in contatto con sostanze nocive. Ha precisato che detta tuta risulta essere un indumento di protezione: 1) di Categoria III (vds. Reg.UE 425/2016- “DP che proteggono da rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute); 2) correttamente dotato di marcatura CE come DP di Cat. III rilasciata da organismo notificato (SGS United Kingdom Ltd CE 0120) abilitato alla marcatura DP di questa tipologia;
3) conforme alla norma UNI EN 13034:2009 di tipo 6B (corpo intero e grado massimo di protezione per agenti chimici liquidi); 4) conforme alla norma UNI EN 13982-1:2010 (corpo intero e grado massimo in forma di particelle solide).
Osserva la Corte che – pur in presenza del servizio di pulizia dei locali svolto da ditta esterna – può ritenersi incontestata la tipologia di attività svolte nell'officina in esame che riguardava interventi di manutenzione preventiva e programmata, svolti all'interno del capannone o anche all'esterno, con attività manutentiva ordinaria consistente in interventi di sostituzione di componenti e lubrificanti;
controllo di tutti i componenti più significativi e di più veloce decadimento;
nonché in interventi di pulizia, soffiaggio, lubrificazione e sostituzione di materiali di consumo.
Sostiene l'appellante di essere stato esposto, nello svolgimento di tale attività, al contatto con sostanze chimiche, solventi, olii, grassi, vernici e polveri nonché ad agenti atmosferici (prestando la propria opera anche all'esterno) ed inquinanti ambientali di natura fisica (rumori e vibrazioni) e di natura chimica (quali polveri, fibre, liquidi, fumi, nebbie, gas, vapori) avendo a che fare con acidi, solventi, lubrificanti, olii e grassi.
Ciò posto, occorre verificare, onde valutare se gli indumenti forniti dalla datrice siano qualificabili come dispositivi di protezione (con conseguente obbligo di lavaggio e manutenzione di essi da parte della società) e non già come mere divise di lavoro, se effettivamente vi era un'esposizione del ricorrente ad agenti inquinanti.
In linea generale va rimarcato che non sono le condizioni lavorative a qualificare come DP gli indumenti e gli accessori di fatto utilizzati, ma la oggettiva funzione di strumenti di protezione dai rischi specifici connessi alla prestazione lavorativa.
L'articolo 74, comma 1 del D.Lgs. n. 81/08 (nuovo testo unico per la sicurezza sul lavoro, che ha sostituito il D.Lgs. 626/1994) dispone che: “Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DP», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. L'articolo 77, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 81/08, inoltre, afferma che “Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DP e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”.
Dalla lettura del DVR aziendale (cfr. in particolare doc. 10 pag. 68 fasc. di parte ricorrente) emerge in capo ai manutentori un'esposizione al rischio chimico, sia pur basso, ed un rischio di esposizione ad agenti biologici, con qualificazione espressa come DP del materiale loro fornito Contr dall'azienda. Sostiene l' che tale qualificazione vada riferita esclusivamente al corpetto ad alta visibilità, guanti, occhiali, elmetto, calzature di sicurezza, tuta monouso, maschera facciale o imbracatura anticaduta, non anche agli altri indumenti di lavoro. L'argomento non appare condivisibile.
Osserva il collegio che il rischio in esame trova conferma proprio nella fornitura della tuta Contr monouso, che la stessa riconosce di aver utilizzato per preservare gli stessi indumenti da lavoro da sostanze imbrattanti non nocive (v. doc. 10 fasc. Eav di primo grado, dove viene indicato un “Indumento di protezione (tuta ad uso limitato)” quale protezione in relazione ad un rischio “Fisico – Attività insudicianti, Attività con rischio chimico medio-basso”).
La fornitura della tuta monouso, riferita anche da parte ricorrente, non appare utile ad escludere il contatto con tali sostanze e la necessità di provvedere al lavaggio degli indumenti, essendo di comune esperienza il fatto che tali tute non sono a chiusura ermetica (e non possono escludere completamente il contatto, quantomeno ai polsi, con le sostanze imbrattanti), oltre ad essere facilmente soggette a strappi o abrasioni nonché permeabili dai liquidi. La tuta in esame inoltre può essere indossata soltanto per un periodo di tempo limitato e non certo durante l'intera giornata lavorativa poiché, essendo costituita da materiale isolante e non traspirante, determina un progressivo innalzamento della temperatura corporea, non tollerabile soprattutto nei mesi estivi.
Lo svolgimento di mansioni che hanno esposto il lavoratore al contatto con sostanze imbrattanti o potenzialmente nocive impone al datore di lavoro - come ripetutamente esposto dalla Suprema Corte - di fornire indumenti, da qualificarsi come DP, perché finalizzati anche a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il dipendente nello svolgimento della propria attività lavorativa al fine di scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, strumenti che il datore ha l'onere non solo di fornire ma anche di manutenere per mantenerne intatta l'efficienza.
Invero, la Corte di legittimità ha affermato che “Con particolare riferimento agli operatori ecologici, comunque addetti alla raccolta dei rifiuti questa Corte ha sempre affermato l'obbligo datoriale di manutenzione e lavaggio degli indumenti da lavoro sul presupposto, fattuale e logico, della qualificazione degli indumenti medesimi come dispositivi di protezione individuale. In particolare, è stato precisato che l'idoneità degli indumenti di protezione - che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori a norma del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 379 fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994, e ai sensi dell'art. 40, art. 43, commi 3 e 4 cit. decreto, per il periodo successivo - deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (ex art. 32 Cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi d'infezioni. Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni” (Cass. n. 33133/2019).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'obbligo di corretta manutenzione sorge in capo al datore di lavoro non tanto dalla qualificazione formale di un indumento come dispositivo di protezione individuale, bensì dalla funzione protettiva che l'indumento stesso svolge nell'ambito della specifica lavorazione (cfr. da ultimo Cass. n.16749/2019; Cass. n.23005/2014).
L'espressione adoperata dall'art. 40 D.lgs n. 626 del 1994, che fa riferimento a “qualsiasi attrezzatura” nonché ad “ogni complemento o accessorio” destinati al fine di proteggere il lavoratore “contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro”, deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. (cfr. Cass. n. 16749/2019).
Ed ancora, più di recente: “la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro.” (Cass. sez. lav. n. 18656 del 2023).
Il DVR aziendale, poi, precisa che il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere “alla pulizia periodica degli indumenti, stabilendone la relativa cadenza (Circolare 34/99) o, in alternativa, riconoscendo al lavoratore il costo del lavaggio. Inoltre ha l'obbligo di sostituire eventuali DP usurati e non più efficienti” (V. citato DVR).
La dicitura contenuta nel DVR appare certamente riferita agli indumenti di lavoro, non potendosi ravvisare un tale obbligo con riferimento a corpetto ad alta visibilità, guanti, occhiali, elmetto, otoprotettore, calzature di sicurezza, tuta monouso, maschera facciale o imbracatura anticaduta che, peraltro, non risulta siano stati mai oggetto di attività di lavaggio o manutenzione.
Ne consegue che, in relazione ai predetti indumenti, l'obbligo del lavaggio grava sul datore di lavoro a norma del D.L.vo 81/2008, in quanto corollario del suo obbligo di manutenzione in efficienza dei dispositivi di protezione individuale.
Costituisce fatto notorio l'esigenza di provvedere al lavaggio degli indumenti/DP per mantenerne l'idoneità all'uso sotto il profilo igienico, eventualmente anche avvalendosi di una lavatrice d'uso domestico.
L'assunto della secondo cui l'art. 77 D.Lgs. n. 81/08 non prevede il lavaggio degli CP_3 indumenti bensì impone al datore di lavoro il mantenimento in efficienza e la garanzia delle condizioni di igiene con la sostituzione a consumo degli stessi è infondato.
Il comma 4 del citato art. 77 delinea gli obblighi in materia di dispositivi di protezione, prevendendo che il datore “mantiene in efficienza i DP e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”.
La norma, infatti, prevede che tali obiettivi siano perseguiti “mediante” la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, ove il termine “manutenzione” depone nel senso che tali indumenti vadano anche lavati per essere mantenuti in condizione di igiene, efficienza e decoro.
Rientra del resto nel notorio l'esigenza di provvedere al lavaggio per mantenere i DP in condizione di idoneità all'uso sotto il profilo igienico e di efficienza, per conseguire la specifica protezione del lavoratore contro i rischi connessi all'esecuzione della prestazione lavorativa, in conformità alla scheda informativa di riferimento degli indumenti DP in dotazione, i quali devono inoltre mantenere tale capacità per tutto il periodo del loro impiego, fino ad avvenuta sostituzione.
Era onere del datore di lavoro provare di avere adempiuto all'obbligo legale di manutenzione dei DP previsto dagli artt. artt. 43 del D.lgs. 626/1994 e 74 del D.lgs. 81/2008.
Nel caso di specie, però, la società - come incontestato - non ha predisposto ed organizzato un servizio aziendale di lavaggio degli indumenti da lavoro qualificati come DP, lasciando che vi provvedesse il lavoratore in autonomia.
Dall'inadempimento dell'obbligo datoriale discende il diritto del lavoratore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c..: “laddove tali incombenti siano espletati dal lavoratore in proprio nell'ambito del normale ciclo domestico di lavaggio e stiratura del bucato, e non sia pertanto possibile documentare e provare con esattezza i costi e le spese sostenute, la liquidazione del danno, certamente sussistente, può avvenire in via equitativa, mediante il ricorso, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., a parametri di riferimento logici e congrui quali il numero e la frequenza dei lavaggi e le presumibili voci e valori di costo” (Cass. n. 16715/2014).
In punto di quantificazione l'appellante ha evidenziato che deve farsi ricorso ad una valutazione equitativa.
Ha redatto appositi conteggi, nella tabella riportata in ricorso, che determinano per ciascun lavaggio domestico l'importo di euro 6,40 nel 2011 per arrivare ad euro 7, nel 2021 (v. tabella pag. 31 dell'atto di gravame). Tale importo è stato determinato assumendo quale parametro il trattamento retributivo del dipendente in rapporto al tempo impiegato per i lavaggi (mezz'ora per ciascun lavaggio), calcolati in numero di 2 per settimana aggiungendo poi la quota dei costi di lavaggio (rapportata alla quantità di detersivo ed igienizzante, al consumo di energia elettrica e di acqua, al costo medio di acquisto e manutenzione lavatrice: v. tabella alla pag. 31 dell'atto di appello), stimata in euro 1,20 ciascuno.
Contr Alla luce della contestazione opposta dall' in merito ai criteri di quantificazione, si osserva che appare verosimile che, per motivi igienici, il lavaggio dei capi in oggetto - imbrattanti da sostanze insudicianti – sia stato effettuato separatamente da altri indumenti di uso comune.
Tuttavia, all'esito della disamina delle tabelle redatte dal ricorrente, non appare corretto calcolare per intero, con riguardo al lavaggio degli indumenti in esame, il costo medio di acquisto e manutenzione lavatrice che, verosimilmente, è stata utilizzata per indumenti e biancheria familiare di varia natura e non destinata esclusivamente alla funzione qui esaminata.
Appare sovrastimato, a fronte di nozioni di comune esperienza, un impegno medio di circa mezz'ora per ogni singolo lavaggio, tenendo in considerazione le operazioni di carico, avviamento del programma, scarico, stenditura che richiedono pochi minuti e l'asciugatura, che avviene all'aria senza alcuna necessità di collaborazione umana ulteriore (non essendo nella specie allegato l'utilizzo di una diversa macchina asciugatrice da caricare e scaricare).
In un giudizio secondo equità, come invocato, stima la Corte corretta la riduzione ad un terzo del credito azionato e quindi la liquidazione del minor importo pari ad euro 2.118,10 oltre accessori. Infine, non risulta maturata alcuna prescrizione in quanto, trattandosi di azione risarcitoria, si applica il termine ordinario decennale.
Nel caso in esame l'eccezione non è stata riproposta dall'appellata e la prescrizione era stata interrotta dalla richiesta stragiudiziale del dipendente, pervenuta in data 6.8.2021 (Doc. 11).
Accertato quindi l'inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro, la pretesa risarcitoria va conseguentemente riconosciuta con decorrenza dal reclamo gerarchico inviato in data 06.08.2021 e per tutto il decennio anteriore, fino al 06.08.2011 come richiesto dal lavoratore, nella ridotta misura determinata in via equitativa.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione ed in parziale riforma Contr dell'impugnata sentenza, deve disporsi la condanna della al pagamento del risarcimento nella misura complessiva di euro 2.118,10, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese di giudizio devono essere compensate per metà atteso il contrasto giurisprudenziale sulla questione controversa e la parziale soccombenza in punto di quantificazione;
per il residuo si Contr liquidano come in dispositivo, secondo soccombenza, a carico dell' tenuto conto dei criteri dettati dal D.M. 147/2022 e del valore della causa con applicazione dei parametri minimi attesa la serialità della controversia.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-in accoglimento per quanto di ragione dell'appello, condanna la al risarcimento dei CP_3 danni derivati dalla omessa manutenzione dei DP e per l'effetto la condanna al pagamento, in favore di della somma di euro 2.118,10, oltre interessi e rivalutazione dalla Parte_1 maturazione del credito al saldo;
-compensa per metà le spese di lite del doppio grado e condanna la al pagamento del CP_3 residuo liquidato per il giudizio di primo grado in euro 852,00 e per l'appello in euro 962,00, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 02/10/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano