Articolo 25 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 22 bisArticolo 26
Versione
15 dicembre 1981
Art. 25. (Impugnabilita' del provvedimento del giudice penale)

La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, e' impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.
Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilita' per la predetta violazione, puo' proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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