Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Pavia
Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 946 /2024 R.G. promossa da
, C. F. , con il patrocinio degli Avv.ti FERRARI LAURA e CANALI Parte_1 C.F._1
RICCARDO
RICORRENTE contro
, C. F. , con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
DEMAESTRI MARIA GRAZIA e MAIO ROBERTO;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: Accertata la prescrizione del diritto dell'Ente alla ripetizione di quanto corrisposto relativamente alla prestazione ASPI n. 730260/2013 per il periodo dal 01.09.2013 al 30.09.2013, nonché l'errata richiesta degli importi lordi anziché netti, dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza della richiesta di CP_ restituzione formulata dall' di Pavia al ricorrente relativa alla prestazione ASPI/MINIASPI n. 730260/2013, in quanto errata nel quantum. Dichiarare non dovuta la somma di € 1.062,00 (oltre interessi e sanzioni, se maturati) in quanto prescritta né l'ulteriore somma di € 570,86 pari alle ritenute IRPEF già operate alla fonte, o della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa. CP_ Conseguentemente, rideterminare la pretesa creditoria e dichiarare il sig. tenuto alla Parte_1 restituzione della somma di € 4.489,26, o della diversa somma ritenuta di giustizia. In accoglimento dell'istanza di rateizzazione formulata dal ricorrente, disporre in ogni caso il pagamento dell'importo rideterminato a mezzo 72 rate di pari importo, o con diversa dilazione ritenuta di giustizia. Il tutto, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis:
-dichiarare l'inammissibilità della domanda di rateizzazione formulata per la prima volta in sede giudiziaria.
- respingere il ricorso e le domande formulate dal ricorrente in merito alla richiesta di restituzione della CP_ somma di euro 6.375,50 perché infondate in fatto e diritto con conferma dell'indebito comunicato da il 28.10.23 nella stessa misura netta dovuta. In ogni caso e salvo gravame dichiarare dovuta dal ricorrente la somma di euro 4.489,26. Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e l'oggetto del giudizio
I documenti depositati dalle parti impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto: CP_
- negli anni 2013 e 2014, ha percepito erogazioni da parte dell' a titolo di indennità di Parte_1 disoccupazione ASPI e MINIASPI (docc. 2 e 7 di parte ricorrente e doc. 3 di parte resistente);
- nel medesimo periodo, egli ha lavorato alle dipendenze di Temporary S.p.A., come si evince dagli estratti conto, in cui risultano versamenti a suo favore qualificati come “stipendio o pensione” (già citati docc. 2 e 7 di parte ricorrente;
la circostanza è, inoltre, pacifica in causa);
- con avviso di accertamento del 29 settembre 2023, notificato il 28 ottobre 2023 (doc. 1 di parte ricorrente e CP_ doc. 1 di parte resistente), ha comunicato al ricorrente che era stato accertato a suo carico l'indebito percepimento delle indennità ASPI e per un totale di € 6.375,50, richiedendo la restituzione di tale Per_1 somma;
- il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo innanzi alla Commissione Provinciale (doc. 5 di parte ricorrente), con il quale ha rappresentato la prescrizione del diritto di credito relativamente alle somme erogate nell'anno 2013 e ha manifestato la propria volontà di restituire la restante parte degli importi indebitamente percepiti, con richiesta di rateizzazione a causa della propria condizione familiare;
- il ricorso è stato respinto (doc. 6 di parte ricorrente), pertanto ha introdotto questa causa al fine Parte_1 CP_ di far dichiarare l'estinzione del diritto alla restituzione in capo all' con riguardo all'anno 2013; ha, inoltre, sostenuto che dovessero essere oggetto di restituzione le somme nette e non lorde e, infine, ha chiesto l'accoglimento dell'istanza di rateazione. CP_
si è costituito sostenendo l'infondatezza del ricorso per tre distinte ragioni. Ha affermato, infatti, che: la prescrizione non sia maturata, essendo decorsa solo dal pagamento dell'ultima prestazione;
l'importo sia stato calcolato già al netto delle ritenute fiscali;
l'istanza di rateazione debba essere proposta in via amministrativa.
2. L'eccezione di prescrizione e il calcolo del dovuto
Sulla base degli estratti conto bancari depositati da parte ricorrente (citati docc. 2 e 7), coerenti con i conteggi depositati dall'Ente previdenziale (doc. 3), risulta che negli anni 2013 e 2014 sono state erogate a favore di a titolo di indennità ASPI e e seguenti somme: Parte_1 Per_1
− Anno 2013:
▪ 12/07/2013: € 563,98
▪ 10/09/2013: € 946,97
▪ 10/10/2013: € 939,97;
− Anno 2014:
▪ 12/06/2014: 907,37;
▪ 11/07/2014: 939,97; ▪ 08/08/2014: 939,97;
▪ 09/09/2014: 873,22;
▪ 09/10/2014: 828,73. Come s'è accennato, dagli estratti conto si evince, altresì, che nel periodo in cui ha percepito le predette somme a titolo di ASPI e il ricorrente ha lavorato per Temporary S.p.A., che mensilmente ha Per_1 effettuato a suo favore versamenti a titolo di salario. Le misure ASPI e rano, all'epoca dei fatti, disciplinate dall'art. 2 della L. n. 92/2012, che prevede la Per_1 sospensione o la decadenza dell'indennità in caso di occupazione con durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi e con determinati livelli di reddito. Nel caso di specie, lo stesso ricorrente non contesta che nel periodo considerato siano venuti meno i presupposti per l'erogazione delle indennità a seguito della propria occupazione presso Temporary S.p.A. Sono dunque prive di causa le erogazioni effettuate dall'ente previdenziale e si è così configurata l'ipotesi disciplinata dall'art. 2033 c. c., che così dispone: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. Il diritto di credito restitutorio ex art. 2033 c. c. sorge nel momento in cui è avvenuto il pagamento non dovuto ed è sottoposto alla regola ordinaria di prescrizione di dieci anni di cui all'art. 2946 c. c.; il decorso del termine prescrizionale inizia a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato ogni singolo pagamento privo di causa (v., tra le altre, Cass. Civ., Sez. Lav., n. 28436/2019 e Cass. Civ., n. 1998/2020) e non dal giorno in cui è stato effettuato l'ultimo versamento, come invece pare pretendere parte resistente;
quest'ultima sostiene altresì che i versamenti avrebbero avuto “valuta dal 12.06.2014 al 09.10.2014” ma tale affermazione è smentita dai già citati documenti che riportano le date dei versamenti sopra richiamate. Il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica dell'atto di accertamento qui contestato, che è avvenuta – come s'è detto – in data 28 ottobre 2023; ne deriva che il termine di prescrizione risulta spirato per le somme erogate sino al 10 ottobre 2013 compreso, con la conseguenza che il ricorrente è tenuto a restituire solo quanto ricevuto nell'anno 2014. Correttamente, invece, parte resistente ha rilevato che gli importi indicati sono al netto e non al lordo delle ritenute e pertanto la somma complessiva da restituire risulta pari a € 4.489,26. Deve, infine, essere dichiara inammissibile la domanda del ricorrente di rateazione del pagamento dovuto. Infatti, tale istanza deve essere proposta in sede amministrativa, dopo la liquidazione del credito che avviene con questa sentenza.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte convenuta secondo il criterio della soccombenza;
vengono liquidate come indicato nel dispositivo tenendo conto della semplicità della difesa;
deve, in particolare, tenersi conto che la causa è stata definita alla prima udienza, sulla base dei soli documenti depositati dalle parti.
Questa sentenza è stata redatta con la collaborazione della funzionaria dell'ufficio per il processo Maria Rosaria Chiedi.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando: 1) accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto del resistente di ripetere le somme pagate sino al 10 ottobre 2013 compreso;
2) determina in € 4.489,26 l'importo dovuto dal ricorrente alla resistente a titolo di restituzione della prestazione indebitamente percepita;
3) dichiara l'inammissibilità della domanda di rateazione formulata da parte ricorrente;
CP_
4) condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 43,00 per esborsi e in € 886,00 Parte_1 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
5) si riserva di depositare la sentenza entro sessanta giorni da oggi. Deciso all'udienza del 28 gennaio 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani