CA
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/07/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 578/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 11 ottobre 2023,
da
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente unitamente al ricorso in appello dall'Avv. Emanuele Carniello (pec:
, Email_1
appellante contro
(c.f. e p.i. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore, Direttore Generale, dott. rappresentato Controparte_2
e difeso come da mandato allegato e depositato telematicamente unitamente alla memoria di costituzione in appello dagli avv.ti Mario Scopinich (pec:
e Alberto Checchetto (pec: Email_2
Email_3
1 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia n. 247/2023 d.d. 12.04.2023, non notificata.-
In punto: sospensione per inottemperanza possesso c.d. CP_3 rafforzato per utilizzo mezzi di trasporto per svolgimento mansioni.-
CONCLUSIONI
Parte_1
“In via principale per le motivazioni esposte in narrativa, a) accertare l'illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta da dal 17.1.2022 CP_1 al 31.3.2022; b) per l'effetto di quanto accertato al punto a), condannare la società al pagamento della somma complessiva, anche a titolo di risarcimento CP_1 del danno, di € 5.036,92, ovvero della diversa somma accertata nel corso del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al saldo, nonché al versamento delle differenze contributive assistenziali e previdenziali. In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfettario spese generali, C.P.A. e
IVA, come per legge, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
CP_1
“Nel merito si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. e confermare, pertanto, integralmente la sentenza Pt_1 ex adverso impugnata del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 247/2023, pubblicata in data 12.04.2023, con vittoria di spese ed onorari di causa relativamente al presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Treviso ha parzialmente accolto il ricorso proposto da – dipendente di Parte_1 con la qualifica di operatore conduzione impianti – con il quale CP_1 impugnava il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dal
17.01.2022 al 31.03.2022 per mancanza del c.d. certificato verde (green pass) rafforzato, così provvedendo:
2 1) accertata la parziale illegittimità della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, condanna la resistente a corrispondere al ricorrente la CP_4 retribuzione non corrisposta per 16 giorni e mezzo, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. , con la precisazione che dal deposito del ricorso il saggio degli interessi legali è pari ex art. 1284, co. 4, c.c. a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
2) condanna la società alla rifusione di 1/3 delle spese di lite che liquida, CP_1 per tale parte, in € 800,00 per compensi di Avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore del dichiaratosi anticipatario;
compensa la restante parte.
In parte motiva il giudice lagunare così argomentava:
1. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito riportati.
2. E' pacifico che il ricorrente è stato sospeso a partire dal 14.1.2022 non perché la vaccinazione fosse stata prescritta come obbligatoria per lo svolgimento delle sue mansioni ma perché a partire dal 10.1.2022 e sino al 31.3.2022 egli non poteva accedere ai mezzi pubblici, non essendosi sottoposto a vaccinazione e quindi non potendo conseguire il c.d. Green pass rinforzato (cioè quello rilasciato a seguito della vaccinazione) richiesto ex d.l. 30 dicembre 2021 n.
229, essendo che per le svolgimento delle sue mansioni doveva utilizzare il mezzo pubblico ( vaporetto).
3. È pacifico e confermato dall'istruttoria svolta che il ricorrente faceva e fa parte della squadra/reparto “gestione” impianti del Centro storico di Venezia e isole e che tale sua mansione veniva svolta quasi esclusivamente utilizzando i mezzi pubblici, solo una volta alla settimana per tre settimane su quattro la squadra usava una barca aziendale, oltre a qualche situazione di emergenza.
4. Ed invero ( teste resistente), Responsabile del servizio di Testimone_1 gestione e manutenzione degli impianti del Centro storico e isole di Venezia ha riferito che:
5. il servizio di manutenzione e gestione degli impianti del Centro storico di
Venezia e isole viene effettuato con due reparti uno che si occupa della
“manutenzione”, composto da 7 persone (6 + 1 referente che è ) Persona_1
3 e uno che si occupa della “gestione”, composto di 3 persone, di cui un referente
( ) e due operatori, e cioè il ricorrente e;
Persona_2 Persona_3
6. - per quanto riguarda l'attività del reparto “gestione” impianti c'è un'attività programmata di campionamenti (prelievo campioni), visite e (di controllo) e smaltimenti rifiuti e un'attività non programmata né programmabile che deriva dalle emergenze e cioè dalle segnalazioni del sistema di telecontrollo oppure dalle segnalazioni dell'utenza tramite call center, ove quanto a quest'ultimo aspetto (emergenze) in termini indicativi per il 60% poi deve intervenire la manutenzione per il restante 40% il problema non è nemmeno relativo l'impianto;
7. - il personale del reparto “gestione” impianti, di cui fa parte il ricorrente, prende servizio a Campalto e raggiunge Piazzale Roma o il Tronchetto con il mezzo aziendale, poi da qui - tranne alcuni casi - utilizza i vaporetti dell'ACTV per recarsi presso i vari impianti, ad esclusione di quanto segue: 1) una volta alla settimana viene usata la barca per fare i campioni, perché non si tratta solo di attività di verifica ma anche di portare dei pesi, e a tal fine barca viene usata tre settimane su 4, 2) ci sono dei casi in cui si prende la barca quando si vede trasportare dell'attrezzatura pesante;
8. - quindi la barca viene usata dal reparto “gestione” impianti una o due volte alla settimana;
9. - nel reparto gestione l'unico che ha la patente nautica è il ricorrente e quando il reparto gestione usa la barca è guidata solo dal ricorrente;
10. -quando a gennaio 2022 il ricorrente non ha più potuto utilizzare i mezzi pubblici perché non aveva il green pass non è stato possibile impiegarlo nel servizio in quanto il lavoro da svolgere presso gli impianti raggiungili con l'auto non era tale da coprire tutto il suo orario di lavoro, inoltre si sarebbero create delle disparità di trattamento tra dipendenti addetti allo stesso reparto;
11. -per quanto riguarda gli impianti in Venezia raggiungibili a piedi si trattava di
5 o 6 impianti, peraltro con tempi molto lunghi ( si pensi per esempio l'impianto presso lo stadio Penzo);
12. -nella prima settimana il teste aveva cercato di impiegare il ricorrente solo negli impianti raggiungili con l'auto ma ha verificato che tale lavoro non copriva tutto l'orario o meglio, sapeva già che gli impianti raggiungibili con l'auto non
4 avrebbero coperto tutto l'orario di lavoro ma ha cercato di prendere tempo per valutare le nuove condizioni;
13. - aveva parlato più volte con il ricorrente, prima del 10.01.2022, rappresentandogli che se non aveva il green pass rafforzato non avrebbe potuto essere impiegato al lavorato;
14. - per prevedere che la barca fosse usata sempre dal ricorrente avrebbe dovuto riorganizzare il servizio per una scelta personale di un dipendente e non per esigenze del servizio, anche considerato che la barca ha dei costi;
15. -dal 2009 al 2015 circa il servizio di gestione era stato svolto utilizzando esclusivamente i mezzi pubblici, nel 2015 era stata acquistata la prima barca per il servizio di manutenzione e nel 2018 era stata acquistata la seconda barca;
16. -pertanto, il servizio era stato strutturato nel senso che una barca, quella nuova, è sempre utilizzata dalla manutenzione e quella vecchia e meno performante dalla gestione che la deve usare di meno;
17. -gli impianti di depurazione di cui si occupa il reparto gestione e il reparto manutenzione sono 31 del di Venezia e si trovano in Venezia Centro CP_5 storico e isole ad esclusione di 2 che si trovano nella Cittadella della giustizia e in Tronchetto Isola nuova, poi 3 di proprietà in terra ferma raggiungibili CP_1 con l'auto e sono quello di Tronchetto Mercato Ittico, Cavergnago e quello del
Molo Ponente all'Interno del Porto ( è gestito da con un contratto con CP_1
l'Autorità Portuale), inoltre ci sono altri due impianti di proprietà uno CP_1 all'Isola del Cimitero S. Michele e l'altro in banchina Scomenzera, quest'ultimo
è raggiungibile con l'auto.
18. Anche (teste ricorrente), collega del ricorrente, componente del Persona_3
Reparto gestione impianti del Centro storico di Venezia e isole ha riferito che:
19. - detto reparto si occupa del controllo degli impianti, campionamenti e supervisione e presenza alla fase del recupero dei fanghi;
20. - gli addetti al reparto per la maggior parte utilizzano per il proprio servizio i vaporetti e la barca serve per i campionamenti o per il trasporto “di qualche attrezzo su qualche altro impianto ove magari c'è qualche lavoro da fare”;
21. – usano pertanto la barca 1 volta alla settimana per i campionamenti che sono tre settimane al mese e poi quando c'è qualche intervento da fare e devono
5 portare degli attrezzi (una scala, un treppiedi);
22. - il reparto gestione si occupa degli impianti in Venezia Centro storico e isole e in terraferma, 33 in centro storico e isole e 6 in terra ferma: Cittadella della
Giustizia a Piazzale Roma, Tronchetto Mercato e Isola nuova, Molo Ponente
(Porto), Scomenzera e Cavergnago;
23. - c'è stato un periodo iniziale in cui non c'era la barca, seppur non è stata in grado di riferire date precise;
24. - c'è il reparto gestione e il reparto manutenzione e c'è una barca che viene usata sistematicamente dal reparto manutenzione e una barca che viene usata dal reparto gestione;
25. - l'unico del reparto gestione ad avere la patente nautica era ed è il ricorrente, per cui quando usavano e quando usano anche ora la barca è il ricorrente che la pilota;
26. - nel periodo in cui il ricorrente è stato sospeso veniva chiesta la barca e il pilota a Scomenzera;
27. - “quando avevano il personale ce lo davano altrimenti saltavamo il servizio e lo recuperavamo dopo. Usavamo la barca solo per il campionamento, quindi se non c'era il personale quando lo chiedevamo noi facevamo il servizio in un secondo momento quando c'era personale disponile”.
28. Gli altri testi hanno sostanzialmente riferito circostanze conformi.
29. Ritiene, pertanto, il giudicante che poiché non c'era un obbligo per il dipendente di essere vaccinato per svolgere la propria attività e non vi era dunque alcuna disposizione che prevedeva la sospensione dal lavoro e dal servizio per la mancata vaccinazione, e poiché il ricorrente era l'unico del Reparto/squadra della “gestione” impianti avente il titolo per pilotare la barca assegnata a tale squadra e che questa veniva certamente utilizzata almeno una volta alla settimana, tanto che in assenza del ricorrente si è dovuti ricorrere al personale di altra squadra, la sospensione per tutto il periodo è illegittima e sproporzionata, potendo il ricorrente essere impiegato almeno una volta alla settimana per l'attività del Reparto/squadra “gestione” impianti che richiedeva la barca.
30. Non si può pretendere che la società riorganizzasse tutto il servizio della squadra “gestione” impianti per consentire al ricorrente di utilizzare la barca
6 aziendale tutti i giorni;
tuttavia, è pur vero che l'azienda ha dovuto di fatto ricorrere ad una riorganizzazione del servizio proprio perché – almeno nei limitati giorni in cui serviva la barca – il ricorrente non era in servizio.
31. Dunque, la società deve essere condannata a corrispondere al ricorrente la retribuzione relativa ad un giorno e mezzo alla settimana per tutto il periodo di sospensione e quindi complessivamente 1,5 x 11 = 16,5 giorni ( cioè 16 giorni e mezzo turno)
2. Impugna la sentenza con un unico articolato motivo di Parte_1 gravame con il quale si duole del malgoverno del giudice di prime cure del materiale probatoria la cui corretta lettura consente di ritenere che il lavoratore avrebbe potuto essere impiegato durante tutto il periodo in questione, atteso che la sospensione dal lavoro senza retribuzione rappresenta l'extrema ratio, e dunque vi era un preciso onere di controparte di preservare - nei limiti di quanto possibile - la condizione occupazionale e retributiva del lavoratore, verificando l'esistenza di posizioni alternative.
3. Radicatosi il contraddittorio nel dare atto di aver prestato CP_1 acquiescenza al capo della sentenza a sé sfavorevole, difende per il resto la pronuncia.
4. Dopo un rinvio d'ufficio per riequilibrio del ruolo, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 26 giugno 2025, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato.
6. L'allegazione di cui a pag. 4 del ricorso ex art. 414 c.p.c. “fino al 10.1.2022, il ricorrente ha utilizzato quotidianamente la barca a disposizione del suo gruppo di lavoro, il cui utilizzo gli è stato impedito solo in seguito all'entrata in vigore della normativa che subordinava l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico ed il loro utilizzo al possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettere a),
b) e c-bis), e di cui all'art.
9-bis, comma 3, primo periodo, del D.L. 22 aprile 2021
n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 2021 n. 87 (c.d. certificazioni verdi rafforzate o Super Green Pass)” non ha trovato riscontro istruttorio.
7 Le prove testimoniali acquisite hanno confermato che il lavoratore svolgeva un lavoro prevedente necessariamente l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, senza i quali non poteva svolgere la propria attività lavorativa.
6.1. (responsabile gruppo di gestione e manutenzione impianti), Controparte_6 ha evidenziato che la squadra gestione impianti utilizza di regola i mezzi pubblici e che “opera secondo un calendario delle attività, che però può subire delle variazioni proprio per la tipologia di attività o perché ci sono delle emergenze”. Ha confermato, altresì, che solo 5 o 6 impianti sono raggiungibili in auto, mentre non indica come preteso dall'appellante quanti degli altri 30 impianti sono sulle
Isole e quanti invece si trovano nel Centro Storico. Ha precisato, infine, una circostanza pacifica, vale a dire che gli impianti di Venezia Centro Storico sono tutti raggiungibili a piedi.
6.2. (responsabile del servizio di gestione e manutenzione Testimone_1 impianti del centro storico e isole di Venezia) ha indicato con precisione il numero di impianti raggiungibili a piedi nel Centro Storico: “5 o 6 impianti, peraltro con tempi molto lunghi, penso per esempio al raggiungimento dell'impianto presso lo stadio Penzo”.
6.3. La deposizione del teste (dipendente presso il reparto espurghi Testimone_2
e pulizie industriali), il quale afferma di aver dato un passaggio al ricorrente per evitargli di attendere il vaporetto oppure perché c'era sciopero, è irrilevante, trattandosi di intervento di carattere estemporaneo e che anzi esclude il carattere sistematico dell'utilizzo del motoscafo da parte del ricorrente.
7. Va anche tenuto conto che è circostanza pacifica che parte datoriale rimborsava al mensilmente il costo dell'abbonamento dei servizi pubblici, Pt_1 evenienza che rafforza il carattere imprescindibile dell'utilizzo di mezzi diversi dal motoscafo aziendale.
Ulteriormente, l'allegazione a pag. 11 della memoria di costituzione ex art. 416
- “inoltre, l'utilizzo del mezzo pubblico da parte del ricorrente si desume anche dal fatto che l' ha sempre rimborsato al sig. il costo dell'abbonamento Pt_2 Pt_1 mensile dei mezzi pubblici (doc. 14)” e dunque l'utilizzo di mezzi pubblici per svolgere la propria attività lavorativa - non è stata in alcun modo contestata nel corso del giudizio di primo grado.
8 8. Va anche considerato – nei limiti del devoluto – che l'art. 41 Cost. non legittima le pretese del lavoratore di ottenere una riorganizzazione delle attività aziendali laddove nelle imprese complesse un tanto comporta secondo l'id quod plerumque accidit sulle modifiche delle mansioni dei colleghi.
Osserva il Collegio che l'appellante nell'insistere con il gravame sul fatto che
“almeno per parte del proprio orario di lavoro, il lavoratore ben avrebbe potuto essere impiegato quotidianamente”', non si confronta con il principio di cui all'art. 41 Cost. di insindacabilità delle scelte organizzative imprenditoriali nell'esercizio della discrezionalità e libertà di impresa.
Sul punto il teste ha così riferito: “confermo di avere parlato Testimone_1 più volte con il ricorrente prima del 10.01.2022 rappresentandogli che se non aveva il green pass rafforzato non avrebbe potuto essere impiegato al lavoro;
non potevo ingerirmi nelle scelte, ma gli ho rappresentato più volte questa difficoltà. ADR: per prevedere che la barca fosse usata sempre dal ricorrente avrei dovuto riorganizzare il servizio per una scelta personale di un dipendente e non per esigenze del servizio, tra l'altro la barca ha dei costi, per cui occorre anche valutare questo aspetto”.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della parte appellata facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 negli importi medi dello scaglione di riferimento per il valore della causa (€ 5.036,92), senza tenere conto della fase istruttoria ed alle tariffe professionali vigenti.
10. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di giudizio, liquidate in € 1.923,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA;
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della
9 sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 26.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
10