Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 04/06/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2698/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona della Giudice Maria Antonia
Maiolino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2698/2022 RG
TRA
(C.F. ), con l'avv. STIEVANIN Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO e l'avv. RIZZI SIMONE ( ) GALL.BERCHET N. 3 C.F._2
35100 PADOVA
- attore -
E
), con l'avv. SOLINAS GIANNI, con domicilio in Controparte_1 P.IVA_1
VIA TOMMASEO 78/A, PADOVA
- convenuta -
Conclusioni
Per l'attore : Parte_1
“In via principale:
1) accertare le nullità e/o illegittimità di cui in narrativa ai sensi degli artt. 1283, 1284, 1346 c.c., artt. 117, 118 e 120 Tub dei contratti conclusi nell'ambito del rapporto di conto corrente unitario n. 441676H trasfuso poi nel conto 1125648E intercorso tra e Cassa di Risparmio Parte_1
di Padova e OV, poi Cassa di Risparmio del Veneto ed oggi a far data Controparte_1
dal 1989 sino alla chiusura e/o accertare le nullità e/o illegittimità delle singole clausole contrattuali di pattuizione degli interessi ultralegali, usurarietà del tasso del contratto di APC del
29/7/2013, commissione massimo scoperto, commissione disponibilità fondi, anatocismo, spese e commissioni indebitamente applicate e, per l'effetto, dichiarare in esito di azione di mero accertamento non soggetta a prescrizione la totale inesistenza del saldo passivo di - 83.539,42 euro alla data del 21/3/2016 e quindi l'inesistenza di qualsiasi debito di a detta Parte_1
2) accertare le nullità e/o illegittimità di cui in narrativa ai sensi degli artt. 1283, 1284, 1346 c.c., artt. 117, 118 e 120 Tub dei contratti conclusi nell'ambito del rapporto di conto corrente unitario n. 441676H trasfuso poi nel conto 1125648E intercorso tra e Cassa di Risparmio Parte_1
di Padova e OV, poi Cassa di Risparmio del Veneto ed oggi a far data Controparte_1
dal 1989 sino alla chiusura e/o accertare le nullità e/o illegittimità delle singole clausole contrattuali di pattuizione degli interessi ultralegali, usurarietà del tasso del contratto di APC del
29/7/2013, commissione massimo scoperto, commissione disponibilità fondi, anatocismo, spese e commissioni indebitamente applicate e, per l'effetto condannare alla Controparte_1
restituzione di tutte le somme pagate in eccedenza rispetto a quanto legalmente spettante alla banca nella misura risultata in corso di causa dopo aver espletato idonea CTU, ivi inclusi anche gli interessi creditori spettanti al cliente sui saldi attivi, pari alla somma di euro 176.681,77 o in subordine di euro 56.337,91;
In via subordinata
3) ove il Tribunale non ritenesse di accertare l'unitarietà dei due conti correnti, accertarsi comunque il totale credito da restituzione di indebiti bancari alla data del 7/1/1998 ed accertare la compensazione tecnica ex art. 1242 c.c comma 2 tra il saldo passivo del conto corrente n.
1125648E ed il credito da indebito bancario di spettante alla data del 7/1/1998 Parte_1 per gli indebiti pagati nel conto 441676H, e per l'effetto azzerare il giroconto di – lire
259.695.330 annotato a debito nel conto 1125648E alla detta data, considerato che alla data del
7/1/1998 il credito da restituzione degli indebiti maturati dal 1989 al 1997 non era ancora prescritto;
4) in caso di accoglimento della eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta e nella non ritenuta ipotesi del riconoscimento del c.d. fido di fatto sanzionatorio, accertare le rimesse solutorie solo sul saldo ricalcolato e disporsi comunque la compensazione atecnica tra ogni singolo credito da indebito bancario sorto con la rimessa solutoria e l'eventuale saldo passivo coesistente a favore della banca;
In ogni caso:
5) condannare la convenuta alla rifusione delle spese di perizia ante causam svolta da PT
, come da fattura prodotta, per l'importo complessivo di euro 3.660,00 oltre al rimborso
[...]
delle spese richieste dalla banca per la produzione dei contratti pari ad euro 198,00 in quanto eccessive rispetto al solo costo materiale delle copie;
2 6) spese e competenze legali per il presente giudizio e per la fase di mediazione obbligatoria interamente rifuse, oltre al rimborso delle spese forfettarie, Cpa ed Iva come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto patrocinio, procuratore antistatario”.
Per la convenuta Controparte_2
“In via preliminare di rito: accertare e dichiarare, anche per i motivi esposti in atti, la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta in relazione al conto corrente n. 1125648;
Nel merito, in via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta integrale prescrizione di ogni pretesa con riferimento al conto n. 441676 (estinto nel gennaio 1998);
Nel merito, in via principale: rigettarsi, anche per i fatti esposti in atti e/o per intervenuta decadenza e/o per intervenuta prescrizione quinquennale, tutte le domande avanzate da parte TR (nessuna eslcusa) in quanto infondate in fatto e diritto;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di ripetizione e/ rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente n. 1125648 (e anche del conto n. 441676 ove denegatamente venisse considerato un unico conto), ridurla accertando l'avvenuta prescrizione decennale del diritto alla restituzione delle somme versate a copertura e/o ripianamento di interessi ultralegali, anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e/ spese di tenuta conto e/o interessi ultrasoglia relativamente ai rapporti di conto oggetto di causa e/o ogni altro rapporto ad esso collegato e segnatamente di ogni rimessa avere accreditata in data successiva ad ogni chiusura trimestrale che abbia originato un pagamento di addebito e/o movimenti dare asseritamente illegittimi ed in pratica le singole rimesse di natura solutoria indicate nel corpo dell'atto e negli estratti conto qui da intendersi richiamate sino al 02.05.2012 ovvero alla prima data utile di interruzione della prescrizione e per l'effetto respingere integralmente e/o ridurre di conseguenza la domanda di ripetizione degli Attori;
In ogni caso: condannare Parte TR a pagare le spese e le competenze di lite”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha intrattenuto con Cassa di Risparmio di Padova e OV s.p.a (poi Cassa Parte_1
di Risparmio del Veneto s.p.a.: d'ora in avanti per brevità “Cariveneto”) il rapporto di conto corrente n. 441676H, “confluito” in data 7/1/1998 nel conto n. 1125648E, chiuso con passaggio a sofferenza in data 21/3/2016, con un saldo passivo di € 83.539,42.
3 2. Cariveneto ha ceduto i propri crediti a che cedeva a sua volta le posizioni Controparte_3
creditorie a . Infine, Cariveneto il 23.07.2018 è stata fusa per incorporazione in Pt_3 [...]
cui quindi veniva indirizzata la citazione. Controparte_2
3. L'attore contesta che:
- non è mai stato stipulato il contratto di apertura del conto corrente n. 441676H, il cui saldo passivo di lire 259.695.330 è stato interamente girocontato in data 7/1/1998 sul nuovo conto n.
0740/1125648: è chiara la continuità tra i due rapporti, da trattarsi quindi unitariamente;
tutti gli addebiti registrati sul primo conto per interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissioni e spese sarebbero quindi illegittimi;
- quanto al contratto con cui è stato acceso il conto n. 0740/1125648 (doc. n. 4 attoreo): risulta nulla per indeterminatezza la pattuizione della CMS ed è illegittima la capitalizzazione degli interessi;
- quanto al contratto di apertura di credito di lire 250.000.000 del 7/1/1998 (doc. n. 5 attoreo): risulta parimenti nulla per indeterminatezza la pattuizione sulla CMS;
inoltre, il rapporto non è stato adeguato agli art.li 6 e 7 della delibera CICR del 9/2/2000, cosicché è illegittima la capitalizzazione e, non essendo indicato il tasso annuo effettivo, andrà applicato il tasso sostitutivo 117 TUB comma 7;
- quanto al contratto di modifica delle condizioni del conto corrente del 2/4/2002 (doc. 7 attoreo): risulta pattuito per la prima volta l'anatocismo trimestrale ma in modo illegittimo,
Contr poiché difetta del requisito di reciprocità sostanziale visto che e TAE creditore coincidono
(pari allo 0,05%); inoltre, per gli utilizzi entro fido, non sarebbe comunque applicabile la capitalizzazione degli interessi, giacché il contratto riporta l'indicazione del solo tasso nominale indicato nel fido e non di quello effettivo;
anche la pattuizione della CMS resta indeterminata;
- quanto al contratto di modifica delle condizioni del conto corrente del 14/11/2005 (doc. 8 attoreo): rimane invalida la pattuizione sull'anatocismo per difetto di reciprocità così come la clausola sulla CMS per indeterminatezza;
- quanto al contratto di apertura di credito del 6/10/2011 (doc. 9): risultano pattuiti in modo valido il tasso di interesse entro fido, con indicazione sia del tasso nominale che del tasso effettivo entro e fuori fido, nonché la commissione disponibilità fondi (CDF); la capitalizzazione degli interessi passivi resta invece illegittima per assenza di effettiva reciprocità alla luce delle considerazioni già svolte;
- quanto al contratto di apertura di credito del 29/7/2013 (doc. 10): risulta pattuito un tasso usurario per l'apertura di credito di € 100.000 perché il TAEG, che tiene conto anche della valorizzazione della CDF, supera ampiamente il tasso soglia usura, che per le aperture di credito
4 superiori ad euro 5.000,00 nel luglio 2013, era pari a 16,70%: consegue la gratuità del contratto datato 29.07.2013 (con necessità quindi di espungere anche gli addebiti per CDF).
4. Deduce altresì l'attore che il conto corrente, unitariamente considerato, è sempre stato affidato: il primo estratto conto al 30/8/1989 chiude con un saldo passivo di ben 424.986.273 lire e riporta la comunicazione di variazione del tasso di interesse indicando due distinte linee di credito, una a revoca ed una scadenza;
dal primo scalare disponibile al 29/9/1989 risultano anche gli importi dei fidi, non contrattualizzati per iscritto, usati come base per l'applicazione della
CMS. C'è quindi la prova presuntiva di una linea di credito per almeno 470.000.000 lire fin dal
1989: d'altra parte, fino alla chiusura del conto a sofferenza del 2016 non c'è mai stata nessuna richiesta di rientro da parte della banca (la prima lettera con tale contenuto risale del 23/8/2016).
5. Inoltre, dal 31/12/1991 dagli estratti conto risulta l'esistenza di due linee di credito per complessivi 400.000.000 di lire: ogni eventuale modifica peggiorativa del fido va provata solo per iscritto dalla banca (ex art. 2725 c.c. comma 2) mentre eventuali modifiche migliorative a favore del cliente possono essere dimostrate in via presuntiva sulla base degli estratti conto e degli scalari.
6. Quanto alle proprie pretese, chiede il correntista la ricostruzione del conto con espunzione degli addebiti illegittimi ed in particolare la sostituzione dell'interesse debitorio applicato con il tasso legale fino al 10/3/1992 e dall'entrata in vigore della legge n. 154/1992 col tasso sostitutivo previsto ex lege;
l'eliminazione degli effetti della capitalizzazione degli interessi passivi;
l'eliminazione degli effetti dello jus variandi peggiorativo in quanto illegittimo: pur in presenza nel contratto del 5.1.1998 della facoltà di modifica unilaterale del contratto, non sono mai state ricevute dal cliente le proposte modificative delle condizioni economiche e, successivamente al
2006, non emerge il presupposto del giustificato motivo richiesto dall'art. 118 tub.
7. Sulla base di una perizia contabile commissionata dal correntista, il signor chiede Pt_1
l'accertamento dell'inesistenza del saldo debitorio di € 83.539,42 alla data del 21.3.2016 e chiede anzi la restituzione delle somme illegittimamente versate per € 180.822,54: infatti, in base alle nullità sopra evidenziate, il saldo rettificato del conto diventa positivo già dal 31/12/1999 e rimane positivo fino alla chiusura del rapporto. Chiede altresì il rimborso del costo della perizia.
8. Quanto all'eventuale eccezione di prescrizione che venisse formulata dalla banca, chiede che la verifica delle rimesse solutorie sia effettuata sulla base del saldo ricalcolato;
eccepisce infine la compensazione atecnica.
9. Il procedimento di mediazione esperito a marzo 2017 ha dato esito negativo.
10. Si è costituita in causa (d'ora in avanti per brevità “ ”), negando Controparte_1 CP_1
la natura unitaria dei due conti correnti, eccependo la prescrizione di ogni domanda di ripetizione
5 con riferimento al conto n. 441676, estinto nel 1998, e contestando il difetto di legittimazione passiva in ordine al conto corrente n. 1125648E, passato a sofferenza in data 21.03.2016, oggetto di cessione a e poi ad . CP_3 Pt_3
11. Nel merito ha poi sollevato eccezione di decadenza ex art. 1832 c.c. con riferimento al tema delle valute e della CMS, eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa per gli interessi attivi, eccezione di prescrizione decennale del diritto restitutorio quanto al conto corrente n.
1125648E e, per l'ipotesi in cui venisse riconosciuta l'unitarietà dei rapporti, anche di quanto confluito nel conto n. 441676H, per il quale manca la prova dell'affidamento: tutti gli indebiti anteriori al decennio dalla citazione, quindi sino al 2.05.2012, sono prescritti, non potendo ritenersi efficace ai fini dell'interruzione del decorso del termine di prescrizione, la lettera inviata all'istituto con la richiesta ex art. 119 TUB.
12. La convenuta ha quindi chiesto il rigetto di ogni domanda attorea.
13. La causa, istruita documentalmente ed a mezzo ctu contabile, affidata al dott.
[...]
, è stata trattenuta in decisione il 13.2.2025: entrambe le parti hanno depositato Per_1
memorie conclusionali e repliche.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva
14. Non risulta fondata la contestazione della banca convenuta di c.d. difetto di legittimazione passiva: l'attore ha chiesto espressamente in primo luogo l'accertamento della “totale inesistenza del saldo passivo di € 83.539,42 alla data del 21/03/2016 e quindi l'inesistenza di qualsiasi debito di a detta data verso Cassa di Risparmio del Veneto”. L'attore ha quindi Parte_1
formulato una domanda specifica nei confronti della società che è succeduta a Cariveneto e come tale la richiesta processuale va esaminata, a prescindere dal fatto che l'odierna pronuncia con riferimento a detta domanda possa essere o meno poi utilizzata nei confronti del titolare del credito registrato in conto corrente a seguito delle cessioni riferite
15. Per altro verso non è invece ammissibile la domanda di accertamento verso i “successivi aventi causa sia a titolo universale che particolare”: detta richiesta andava indirizzata nei confronti dell'avente causa e non può oggi concludersi il giudizio con un accertamento a rivolto a soggetti che non sono parti del giudizio e non sono neppure individuati.
La natura unitaria dei due rapporti
16. Ritiene il Tribunale che i due conti n. 441676H e n. 1125648E presentino natura unitaria e vadano quindi trattati come un unico rapporto.
17. Il contratto con cui è stato aperto il conto n. 1125648E risale al 5/1/1998 (doc. n. 4 attoreo) e registra quale prima operazione un addebito in data 7/1/1998 per lire 259.695.330 (doc. n. 1.07
6 attoreo): si tratta di un giroconto indirizzato al distinto rapporto 441676H, che infatti alla stessa data vede registrata una operazione in “avere” dello stesso identico importo;
la descrizione dell'operazione, registrata in ciascun estratto conto, conferma poi il collegamento tra i due conti correnti riportando i numeri dei due rapporti quale provenienza e destinazione.
18. D'altra parte, la stessa convenuta nel momento in cui ricostruisce che i conti correnti sono
“convissuti per ben tre mesi da gennaio a marzo 1989” (comparsa di costituzione pag. 4) conferma che il conto n.441676H ha avuto una vita davvero breve successivamente all'apertura del secondo rapporto: il periodo di convivenza è infatti ben spiegabile con la mera necessità di non chiudere improvvisamente il conto più risalente per consentire che sullo stesso confluissero addebiti o accrediti connessi ad operazioni già eseguite.
19. Depone in tal senso l'esame della tipologia di operazioni registrate sul conto n. 441676H in detto trimestre: ad esempio in data 8/1/1998 risulta l'addebito della somma di lire 3.481.206 per
“addebito preautorizzato rid”, i successivi addebiti di assegni evidentemente già emessi (doc. n.
1.06 attoreo), l'addebito di interessi passivi, l'addebito delle somme relative ad insoluti connessi a fatture già anticipate, eccetera. Si noti, ancora, che nelle ultime settimane sullo stesso conto n.
441676H risultano registrate in attivo giroconti dal nuovo rapporto 1125648E per evitare che il conto più risalente registrasse un saldo passivo elevato, che infatti al 31/03/1998 ammonta a sole lire 2.298.353. Al contrario le operazioni che risultano registrate nel conto n. 1125648E nello stesso primo trimestre del 1998 sono di tutt'altra natura: è su quell'estratto conto che vengono registrati gli incassi dei crediti, il versamento di assegni e di contanti, sono addebitate le commissioni per il (nuovo) portafoglio elettronico smobilizzato e le spese per il rilascio del carnet di assegni.
20. Gli elementi esposti portano a concludere nel senso che nei tre mesi di convivenza dei due conti il rapporto effettivamente utilizzato da è il conto n. 1125648E, mentre il conto n. Pt_1
441676H risulta in via di evidente esaurimento della sua operatività. Verificata pertanto una continuità tra due rapporti, il conto corrente va trattato in maniera unitaria per i fini che interessano oggi.
La decadenza ex art. 1832 c.c.
21. Non è fondata l'eccezione di decadenza ex art. 1832 c.c. sollevata dalla banca convenuta: vale al riguardo richiamare l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato al riguardo.
22. La Suprema Corte chiarisce infatti che l'approvazione tacita dell'estratto di conto corrente ai sensi dell'art. 1832 c.c. “ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista, menzionati nel conto stesso come causali di determinate annotazioni di debito: poiché, pertanto, gli estratti non
7 contestati si presumono conformi alle disposizioni impartite dal correntista, su questi grava
l'onere di provare l'esistenza di fatti, non necessariamente negativi ma anche positivi, diversi e contrari rispetto al contenuto delle annotazioni” (Cass. n. 3574/2011); non si estende invece alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, cosicché la mancata contestazione degli estratti conto “non preclude la possibilità di contestare il debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile inefficace o, comunque su situazione illecita” (a conferma di un consolidato orientamento, si legga Cass. n. 12372/2006, confermata anche dalla citata
Cass. n. 3574/2011).
23. Quindi, la tacita approvazione non consente di contestare a posteriori le passate operazioni nella loro storicità, ma non vieta di contestare la legittimità di addebiti motivati in forza di clausole contrattuali invalide: se ne deve trarre la conclusione che è consentito oggi al di Pt_1 contestare l'addebito di oneri sulla base di clausole di cui nega (a torto o a ragione) la validità, cosicché la ricostruzione contabile non ha tenuto conto in alcun modo del decorso del termine di cui all'art. 1832 c.c.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca
24. Nell'affrontare l'eccezione di prescrizione del diritto restitutorio sollevata dalla banca convenuta vale partire dall'affermazione che la questione rileva anche in presenza di una domanda di accertamento dell'inesistenza di un saldo passivo alla chiusura del conto, come formulata dal correntista quale prima domanda principale.
25. Infatti, anche la domanda di rideterminazione del saldo può contenere una componente per così dire restitutoria, per quanto solo sotto un profilo contabile;
nel senso che gli addebiti che vengano ritenuti illegittimi verranno elisi dal conto corrente: verranno quindi (per quanto solo contabilmente) restituiti alla disponibilità del correntista e quando il saldo del conto raggiunga un determinato valore positivo, una volta chiuso il conto, ben potrà il correntista pretendere che gli venga corrisposto il relativo ammontare: in termini semplici, potrà prelevare dal conto. Ma quella somma, quel saldo attivo, non è altro che il frutto delle rettifiche, della ricostruzione del rapporto: quindi se non operasse la prescrizione già in sede di rideterminazione del saldo, il risultato di quella ricostruzione garantirebbe al correntista un risultato economico favorevole aggirando le regole ordinarie in tema di prescrizione (da ultimo Cass. n. 9756/2024).
26. Venendo quindi al merito dell'eccezione, secondo il noto ed ormai consolidato orientamento introdotto da Cass. SSUU n. 24418/2010 per il periodo a rischio prescrizione vanno distinti i versamenti solutori da quelli ripristinatori, tali dovendosi qualificare i versamenti che intervengano su conto corrente affidato, funzionali quindi non tanto ad estinguere un debito, bensì a ripristinare la provvista della correntista. Solo con riferimento ai versamenti con natura
8 solutoria può infatti operare la prescrizione del relativo diritto restitutorio, mentre con riferimento ai versamenti che intervengano su conto affidato entro il limite dell'affidamento, non avendo gli stessi natura solutoria bensì ripristinatoria, non opererà la prescrizione (in particolare si legga Cass. n. 24051/2019: “L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati;
nell'anzidetta ipotesi, infatti, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" ).
27. Sennonché premono al riguardo tre precisazioni di ordine generale.
28. In primo luogo, va sottolineato che la distinzione tra versamenti solutori e ripristinatori va effettuata sulla base dei numeri registrati in conto (sui cc.dd. numeri banca) invece che sul saldo ricalcolato alla luce dell'eliminazione degli addebiti illegittimi: il Tribunale, infatti, pur consapevole del contrario orientamento della Suprema Corte (ampiamente citato dall'attore in comparsa conclusionale), ritiene piuttosto che la verifica vada condotta sui numeri riportati in conto corrente.
29. È indubbiamente suggestivo il richiamo alla natura imprescrittibile dell'azione di nullità.
Sennonché – come già osservato in tema di applicabilità dell'eccezione di prescrizione anche alla domanda di accertamento e rettifica del saldo corretto - ritiene il Tribunale che effettuare la verifica della natura solutoria o rispristinatoria dei versamenti all'esito delle rettifiche sul conto
(ad esempio dopo aver eliminato dal conto tutti gli addebiti illegittimi per spese o commissioni non spettanti alla banca) significhi non solo aver assecondato (giustamente) la natura imprescrittibile dell'azione di nullità, ma aver anche accolto la relativa domanda di restituzione delle somme ingiustamente addebitate. Cioè, nel momento in cui il conto rettificato registra un movimento attivo, che il correntista vorrebbe valorizzare per spostare l'asticella della prescrizione, ciò avviene non tanto in virtù dell'azione di nullità, bensì in virtù della
“restituzione contabile” della somma che verrebbe effettuata in forma di movimento attivo sul conto: ecco, è questa operazione che risulta invece impedita dall'operare della prescrizione.
9 30. Se infatti la domanda di nullità è imprescrittibile, si prescrive invece la connessa domanda restitutoria degli addebiti che a seguito di detta nullità risultino illegittimi: e la domanda di rettifica del saldo del conto va in parte qua equiparata alla domanda restitutoria, atteso che – come anticipato – rettificare delle poste a favore del correntista implica metterle a sua disposizione, riconoscerle a suo favore: concludere l'accertamento con la rettifica di un saldo da negativo a positivo è inevitabilmente l'anticamera per la successiva richiesta restitutoria.
31. Il contrario orientamento della Suprema Corte non risulta del resto convincente laddove, richiamando Cass. n. 9141/2020, osserva che la pronuncia “ha sottolineato la netta separazione tra l'azione di ripetizione e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca e che ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo, infatti, si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 cod. civ. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse "realmente" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato” (testualmente Cass. n. 5577/2025 in motivazione). Nel momento in cui – si ripete – si è ritenuto ed affermato che la domanda di mero accertamento si atteggi in maniera peculiare in materia bancaria ed in particolare quando si tratti di ricostruire il saldo contabile di un conto corrente, giacché “qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione” (Cass. n. 9756/2024),
l'orientamento riportato non chiarisce perché nella fattispecie del conto corrente bancario la regola della prescrizione dell'azione restitutoria conseguente alla pronuncia di nullità stabilita dall'art. 1422 c.c. venga disciplinata con regole speciali e diverse dalle altre ipotesi, che finiscono per depotenziare la disciplina.
32. Passando in secondo luogo alla questione della prova dell'affidamento, va innanzitutto evidenziato che l'affidamento rilevante ai fini della qualificazione dei versamenti come ripristinatori ricorre solo in presenza di una vera e propria apertura di credito: solo in tal caso, infatti, la facilitazione è idonea a mettere a disposizione del correntista una somma di denaro da utilizzare, con successiva facoltà di versare e riutilizzare l'importo nel tempo nei limiti della soglia concordata. Al contrario, l'affidamento su fatture anticipate o altra simile facilitazione rappresenta – appunto – solo l'anticipazione da parte della banca di somme che il correntista
10 avrebbe incamerato in sede di incasso dei propri crediti: quindi gli vengono anticipati soldi suoi e non gli vengono invece “prestati” soldi della banca. Solo nell'apertura di credito il versamento può pertanto assumere natura ripristinatoria, andando a costituire una provvista da cui il correntista può attingere nel tempo, impedendo così l'operare della prescrizione.
33. Quanto poi alla dimostrazione dell'esistenza del contratto di apertura di credito deve sottolinearsi che, poiché l'art. 117/I TUB, laddove impone la forma scritta ai contratti bancari, va letto come norma a protezione del cliente e non a suo danno (art. 127 TUB), il correntista che invochi l'affidamento del conto ben può dimostrare per presunzioni l'esistenza del relativo accordo contrattuale, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.). Cosicché, quello che viene impropriamente ma efficacemente definito quale “fido di fatto” configura in realtà un vero e proprio contratto di apertura di credito, di cui si fornisce prova per presunzioni invece che con forma scritta. Anche la Suprema Corte ha ormai spostato detta ricostruzione, affermando che “in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come
i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato
d.lgs., la nullità stessa” (Cass. n. 34997/2023; in termini Cass. n. 16445/2024 quanto meno per le fattispecie anteriori all'entrata in vigore della l. n. 154/1992: ed oggi il problema si pone proprio per il periodo dal 1989 al 7.1.1998, quando è stato concluso il contratto di apertura di credito come da doc. n. 5 attoreo).
34. Per quanto attiene quindi agli indizi significativi desumibili dall'estratto conto in discussione, il fatto che il conto abbia frequentemente registrato saldi passivi non è di per sé prova dell'affidamento, atteso che la medesima circostanza può dipendere – come si è detto – da altre tipologie di facilitazioni creditizie;
ancora, il fatto che gli estratti conto riportino in alcuni periodi tassi debitori diversi sopra e sotto una determinata soglia è astrattamente elemento sintomatico dell'apertura di credito, ma va calato in un contesto istruttorio articolato giacché, ancora una volta la differenziazione può dipendere dal riconoscimento di facilitazioni creditizie su portafoglio ben diverse dalla vera e propria apertura di credito.
35. Ebbene proprio la circostanza della differenziazione dei tassi di interesse debitorio e delle commissioni di massimo scoperto al di sopra ed al di sotto di determinate soglie nel caso concreto configura un indizio significativo dell'esistenza di un'apertura di credito. Risulta
11 dirimente non tanto e non solo il fatto che in calce a ciascun estratto conto siano indicati interessi debitori diversi al di sopra o al di sotto di una determinata soglia di debito (doc.
1.01 attoreo:
14,250%, 13,500%, 17,250%), quanto il fatto che in occasione della comunicazione della modifica delle condizioni economiche applicate al rapporto è la stessa banca a denominare
“apercredito” il rapporto per il quale vengono addebitati interessi e commissioni diversificate al di sopra e al di sotto delle soglie, distinguendo testualmente l'apercredito a revoca da quella a scadenza (ad esempio pag. 7,15, 22 e 36 citato doc. n.
1.01 attoreo, che registra le operazioni annotate dall'apertura del rapporto fino al 31.12.1991).
36. A fronte di un'indicazione testuale così precisa ritiene il Tribunale che sia integrata la prova presuntiva in ordine all'esistenza di un vero e proprio affidamento che assisteva il contratto di conto corrente fin dalla sua accensione nel 1989: cosicché risulta corretta la ricostruzione e la distinzione tra versamenti ripristinatori e solutori effettuata dal consulente tecnico sulla base della soglia di affidamento risultante dagli estratti conto.
37. Da ultimo va chiarito che la rimessa ripristinatoria non è neppure configurabile in presenza di addebiti che intervengano su un conto attivo, giacché in tal caso vi è stato semplicemente il pagamento degli oneri e non si pone neanche in astratto un problema di provvista da ripristinare.
38. La questione è stata più volte risolta in detti termini dalla Corte d'Appello di ZI (da ultimo n. 514/2023, cui per brevità di esposizione si rimanda: doc. n. 46 allegata alla memoria di replica di parte convenuta) e può essere riassunta nei termini seguenti. Se la premessa del riconoscimento o meno della natura ripristinatoria del versamento, della cui ripetizione si discute, sta nella considerazione che gli oneri maturati ed annotati contabilmente su un conto con saldo passivo intrafido sono registrati come dovuti solo al momento della chiusura del conto, cosicché solo da quella data può decorrere a ritroso il termine di prescrizione del diritto restitutorio con riferimento a quei versamenti che abbiano ridotto il saldo passivo, quando si discuta dell'annotazione di oneri che intervengano su un saldo attivo non solo non si pone neanche astrattamente un problema di ripristino della provvista ai fini del rispetto dei limiti dell'affidamento, giacché l'affidamento col conto attivo non è minimamente intaccato, ma non si pone neppure un problema di qualificazione del versamento che intervenga sul conto successivamente all'annotazione “passiva”, giacché gli oneri registrati vengono pagati immediatamente con la provvista (saldo attivo) presente in conto, rimanendo quindi irrilevante il versamento che intervenga successivamente.
39. Quindi, esemplificando: se il conto corrente gode di un'apertura di credito fino a € 100.000 e registra un saldo passivo di € 90.000, nel momento in cui vengano annotati oneri per € 15.000 portando il saldo negativo ad € 105.000, la somma di € 10.000 (fino a raggiungere la soglia
12 dell'affidamento di € 100.000) sarà annotata come posta dovuta alla chiusura del conto o dell'affidamento, mentre € 5.000 (superiore all'affidamento di € 100.000) sarà immediatamente dovuta. Ne consegue che, se a detta annotazione succede un versamento di € 20.000, limitatamente all'importo di € 5.000 opererà quale pagamento del saldo debitorio extrafido
(quindi assume natura solutoria), mentre per la residua quota di € 15.000 vale a ripristinare la provvista riportando il saldo passivo ad € 85.000 e quindi entro i limiti dell'affidamento. Se gli stessi oneri di € 15.000 vengono annotati in un conto con saldo attivo di € 90.000, semplicemente il saldo attivo scenderà ad € 75.000, quindi si verificherà un pagamento immediato della posta debitoria pretesa dall'istituto di credito: non si pone un problema di ripristino della provvista perché sia prima che dopo l'annotazione (cioè sia con saldo positivo di
€ 90.000 che con saldo positivo di € 75.000), la provvista disponibile non viene in alcun modo intaccata: resta in entrambi i casi stabile ad € 100.000.
40. Quanto all'atto cui può agganciarsi l'effetto interruttivo del decorso del termine prescrizionale, va confermata la decisione sul punto adottata dal Tribunale in corso di istruttoria:
“dal verbale di mediazione si evince che la procedura ha avuto ad oggetto i due conti correnti per cui è causa, risulta riportata la data di riferimento, nonché l'importo degli indebiti asseritamente applicati ai rapporti, il quale è coincidente con quello oggetto di perizia di parte poi depositata con l'atto introduttivo” (verbale 26.10.2023). Il termine risulta quindi interrotto in data 20.2.2017, che è la data riportata nel verbale di mediazione del 20/03/2017 (doc. n. 15 attoreo).
41. Discorso a parte va invece fatto quanto alla prescrizione degli interessi attivi.
42. Va infatti condivisa la difesa della banca per cui gli interessi creditori non possono essere riconosciuti al correntista sul nuovo saldo attivo ricalcolato se non dal 20.2.2012. Se il dies a quo a ritroso per il calcolo del termine prescrizionale parte ancora una volta dal 20.2.2017, il termine rilevante è di cinque anni, come previsto dall'art. 2948/I n. 4 c.c., che stabilisce che “si prescrivono in cinque anni … 4) gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, termine che nel caso di specie è trimestrale.
Le contestazioni relative al conto corrente
43. Il prosieguo della motivazione è dedicato all'analisi delle contestazioni attoree sulla disciplina pattizia riservata al conto corrente e sugli addebiti registrati in conto.
44. Quanto in primo luogo alla censura di illegittimità degli addebiti intervenuti sul conto dal
1989 al 1998 a causa dell'assenza del contratto di conto corrente, in diritto va premesso che, una volta che una parte contrattuale contesti all'altra il compimento di condotte non supportate da un
13 valido contratto, è la destinataria della doglianza che ha l'onere di dimostrare che il contratto valido invece esiste.
45. Sin da Cass. SSUU n. 13533/2001 è infatti consolidato l'orientamento per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
46. In concreto, pertanto, se il correntista deduce l'addebito di somme in assenza di valido contratto e chiede conseguentemente la rettifica della ricostruzione del rapporto, la banca è onerata dal dimostrare che invece quei prelievi sono stati legittimi: ha quindi l'onere di dimostrare la stipulazione di un valido contratto.
47. Ancora in diritto, va chiarito in linea generale che ogni addebito per commissione o spesa è legittimo solo in quanto espressamente concordato tra le parti: l'art. 117 tub stabilisce infatti che il contratto bancario debba essere concluso in forma scritta a pena di nullità. In assenza di forma scritta, pertanto, non è legittimo l'addebito di commissioni e spese (proprio perché non pattuite), né l'applicazione del meccanismo delle valute (con la conseguenza che il conto andrà ricostruito valorizzando la data in cui l'operazione a debito o a credito del correntista risulta effettivamente realizzata), né la capitalizzazione degli oneri (perché anche detta operatività non risulta oggetto di pattuizione tra le parti). Con riferimento poi al periodo anteriore all'entrata in vigore della l. n.
154/1992, che ha imposto la forma scritta per il contratto di conto corrente, vale comunque la regola generale di cui all'art. 2721 c.c., per cui non è ammissibile la prova per testimoni dei contratti “quando il valore dell'oggetto eccede le lire cinquemila”.
48. Con riferimento in particolare agli interessi, in assenza di contratto non può applicarsi alla fattispecie neppure l'art. 117/VII tub, che prevede l'addebito ed accredito al correntista di oneri ricostruiti con riferimento al tasso BOT e che non è neppure integralmente applicabile alla fattispecie concreta ratione temporis: detta previsione infatti si applica testualmente “in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6”, e quindi solo quando il contratto vi sia ma non indichi il tasso di interesse, oppure quando il contratto vi sia e la clausola sugli interessi contenga un generico rinvio agli usi. Quando invece il contratto non sia mai stato stipulato (ovvero non vi sia prova della circostanza) la ricostruzione degli interessi attivi e passivi andrà effettuata facendo riferimento all'art. 1282 c.c., che prevede che gli
14 interessi di debiti pecuniari producono interessi di pieno diritto, dovendosi poi richiamare l'art. 1284 c.c. quanto al relativo tasso.
49. Nel caso concreto manca a monte la prova dell'esistenza di un contratto risalente al 1989: non è stato depositato alcun contratto scritto per il periodo successivo all'entrata in vigore della l.
n. 154/1992 ed alcuna istanza istruttoria è stata formulata con riferimento al periodo dal 1989 al
1992.
50. Concludendo sul punto, la ricostruzione del rapporto andrà effettuata fino al 5.1.1998, quando è stato sottoscritto il contratto che ha dato origine alla numerazione 1125648E (doc. n. 4 attoreo), “espungendo tutti gli addebiti e gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi spese commissioni capitalizzazione, calcolando sulle somme sia a credito via debito i soli interessi al tasso legale” (quesito 31/07/2023).
La capitalizzazione degli interessi passivi
51. Per quanto attiene alla questione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, non è contestato nel caso di specie che fino al contratto concluso nel 2002 (modifica condizioni conto corrente: doc. n. 7 attoreo) l'anatocismo non fosse stato pattuito: cosicché ogni relativo effetto va eliminato nella ricostruzione del conto non tanto per l'illegittimità della capitalizzazione quanto per il fatto che la stessa non fosse stata pattuita. La previsione è stata introdotta nei documenti contrattuali solo il 12.4.2002.
52. Ebbene, quanto in primo luogo alla legittimità dell'anatocismo in generale, va ricordato che l'art. 120 TUB è stato modificato dal d.lgs 342/1999 (art. 25), stabilendo (nella versione applicabile ratione temporis) al secondo comma che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori”. La delibera CICR 9.2.2000 è poi intervenuta a stabilire, quanto ai rapporti in conto corrente, che: “
1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base di tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
53. Ebbene, tornando al caso di specie, il documento di modifica delle condizioni contrattuali del 2.4.2002 prevede espressamente un'unica periodicità di capitalizzazione sia per gli interessi passivi che per gli attivi: in particolare la capitalizzazione trimestrale: rispetta quindi il dettato normativo riportato. Sennonché l'attore ha sostenuto al riguardo che difetta nel caso concreto la
Contr effettiva reciprocità nella capitalizzazione giacché e TAE indicati in contratto con
15 riferimento agli interessi creditori coincidono, quindi non sarebbe stata riconosciuta alcuna maggiorazione per effetto della capitalizzazione degli interessi attivi.
54. La difesa non convince, giacché il tasso nominale pattuito dello 0,05% anche in caso di capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori è comunque pari allo 0,05%: quindi il TAE indicato registra fedelmente il dato contabile. Infatti, la maggiorazione connessa alla capitalizzazione che maturi su un interesse così basso incide in maniera insignificante, tanto da emergere solo nel momento in cui si indichi anche il quinto decimale: trattandosi quindi di tassi molto ridotti, fintantochè vengano indicati in contratto come arrotondati, la differenza tra il tasso nominale e quello effettivo non emerge, ma ciò non significa che da un punto di vista meramente matematico che detta differenza non ricorra nella concreta annotazione delle poste attive in conto corrente (Cass. n. 4321/2022).
55. Da ultimo la Suprema Corte ha anche escluso che incida sul meccanismo della capitalizzazione il fatto che sia stato pattuito tra le parti un tasso di interesse creditorio minimo circostanza che - come si è visto - incide direttamente sulla rilevazione degli effetti della capitalizzazione (Cass. n. 11014/2024).
56. Né può incidere sul riconoscimento della reciprocità della capitalizzazione il fatto che fino ad una determinata soglia di attivo il conto corrente non veda maturare interessi creditori: la circostanza configura una libera pattuizione intervenuta tra correntista e che in alcun CP_5
modo attiene all'operare del meccanismo anatocistico.
57. Deve pertanto concludersi nel senso che la ricostruzione del conto non potrà espungere gli effetti della capitalizzazione successivamente al 2.4.2002.
La dedotta indeterminatezza della clausola avente ad oggetto la commissione di massimo scoperto
58. Il correntista ha altresì denunciato la nullità per indeterminatezza delle clausole che nei
Part successivi contratti hanno riguardato la .
59. Partendo dalle premesse giuridiche sottese alla questione, “la commissione di massimo scoperto, per poter essere ritenuta valida, dev'essere determinata contrattualmente o, comunque determinabile, non solo nel suo ammontare (misura percentuale), ma anche nelle modalità di computo. In altri termini, è necessario che la clausola che la prevede contenga la puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo, per cui, in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto
16 prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e soprattutto del suo peso economico. Laddove la clausola non prevedesse espressamente modalità obiettive e criteri per assicurarne la conoscibilità e la determinabilità,
l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si tradurrebbe infatti in un'imposizione unilaterale della banca priva di legittimazione in una valida pattuizione” (App. ZI n.
775/2024).
60. In presenza delle lacune citate, la relativa clausola pecca infatti di indeterminatezza, violando quindi l'art. 1346 c.c., che, richiamato dall'art. 1325 c.c. tra i requisiti di validità, determina ai sensi dell'art. 1418 e 1419 c.c. la nullità parziale del contratto: ovvero la nullità della singola clausola indeterminata. Ne consegue che sono illegittimi gli addebiti operati a detto titolo, che nella ricostruzione del rapporto andranno quindi espunti.
61. Venendo alle pattuizioni in concreto coinvolte da detta criticità, la clausola relativa alla
CMS riportata nel contratto di apertura di credito (doc. n. 5 attoreo) recita: “commissione massimo scoperto 0,500% per trimestre o frazione sugli utilizzi entro l'apertura di credito”.
Ebbene, non risulta indicato in termini chiari ed oggettivamente non fraintendibili quali siano i criteri di calcolo della commissione. Questa infatti può essere calcolata seguendo diversi criteri –
a) criterio assoluto: la commissione di massimo scoperto viene calcolata sul massimo saldo debitore presente nel conto scalare (o riassunto scalare) del conto corrente;
b) criterio relativo: la commissione di massimo scoperto è calcolata sul massimo saldo debitore facente parte di una sequenza di saldi debitori di durata superiore a 10 giorni;
c) criterio misto: la commissione di massimo scoperto è calcolata sul massimo saldo debitore solo se nel riassunto scalare è presente una successione debitoria superiore a 10 giorni – sicché appare evidente come una valida pattuizione richieda necessariamente anche tale indicazione, giacché, a seconda del criterio utilizzato, il risultato finale può essere molto diverso.
62. Con riferimento poi ai documenti contrattuali del 1998, 2002 e 2005 le commissioni di massimo scoperto sono così pattuite: “per trimestre o frazione” (doc. n. 4 e 7 attorei) e “comm.
MST per superi affidamento” (doc. n. 8 attoreo). Quindi oltre a mancare i criteri di calcolo (come nel doc. n. 5 citato) manca anche l'indicazione della base di calcolo (e cioè non è precisato se la commissione vada rapportata alla massima esposizione utilizzata, ovvero alla massima esposizione accordata).
63. Alla luce degli argomenti in diritto esposti deve concludersi che le pattuizioni riportate relative alla CMS sono nulle: vanno conseguentemente esclusi i relativi addebiti nella ricostruzione del conto e ciò fino all'efficacia della pattuizione contenuta nel contratto 6/10/2011
(doc. n. 9 attoreo).
17 Le valute e lo ius variandi
64. Il meccanismo delle valute (ovvero l'antergarzione degli addebiti e la postergazione degli accrediti) risulta pattuito solamente nel documento di modifica delle condizioni economiche del conto corrente datato 14/11/2005 (doc. 8 attoreo): ne consegue che fino ad allora la ricostruzione del conto dovrà eliminare gli effetti della data valuta, valorizzando le sole date contabili delle singole operazioni, non essendo stato pattuito (e quindi non risultando legittimo) che addebiti ed accrediti siano valorizzati per ogni effetto economico attinente il conto corrente in date differenti rispetto al momento in cui le operazioni sono state effettivamente eseguite.
65. Quanto invece all'eliminazione delle modifiche contrattuali peggiorative introdotte unilateralmente dalla banca, va osservato in primo luogo che la censura di mancato invio al correntista delle proposte di modifica contrattuale unilaterale è stata sollevata genericamente: non vi è cioè alcuna esemplificazione delle modifiche peggiorative che sarebbero state introdotte dalla banca in esercizio dello ius variandi.
66. Al contrario è più specifica la seconda censura attinente alla medesima problematica ovvero l'assenza del “giustificato motivo” che l'art. 118 tub indica quale presupposto del legittimo esercizio di modifica unilaterale del contratto da parte dell'istituto di credito a seguito della modifica normativa introdotta dal d.l. n. 223/2006, convertito nella l. n. 248/2006: la modifica normativa è efficace dal 12/08/2006.
67. Ne consegue che la ricostruzione contabile dovrà eliminare gli effetti dello ius variandi a partire da tale ultima data, non risultando rispettate le condizioni cui la banca deve adeguarsi nell'esercizio dello ius variandi ai sensi dell'art. 118 tub.
Sulla dedotta mancata indicazione del tasso effettivo annuo
68. Il correntista contesta poi la legittimità della pattuizione relativa al tasso di interesse debitorio a partire dal contratto del 07/01/1998, denunciando analoga illegittimità anche nei contratti successivi, affermando che, a fronte dell'art. 6 della delibera CICR 09/02/2000, che stabilisce che nei contratti ove sia prevista la capitalizzazione infrannuale sia indicato anche “il tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”, detta indicazione manchi per ogni ipotesi di interesse debitorio ovvero per il tasso extrafido (ad esempio nel contratto 02/04/2002): ne discende ad avviso dell'attore l'illegittima pattuizione dell'interesse debitorio e quindi la necessità di sostituire la previsione contrattuale con il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, tub.
69. Ritiene il Tribunale che la questione non sia fondata, giacché la mancata precisazione dell'indicatore non è motivo di invalidità del contratto neppure parziale, salvo che nelle limitate
18 ipotesi in cui la lacuna informativa sia espressamente sanzionata dalla legge con l'invalidità contrattuale.
70. Detta ricostruzione è stata del resto confermata dalla Suprema Corte, laddove ha affermato che “poiché (…) l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (Cass. n.
39169/2021, in motivazione): il principio – afferma la stessa pronuncia – è applicabile anche al caso di mancata indicazione dell'informazione, potendo eventualmente la circostanza “dar luogo
a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass. n. 4597/2023).
Il dedotto superamento della soglia antiusura
71. È risultata infondata anche la censura attorea di superamento del tasso soglia antiusura da parte del contratto 29/7/2013 (doc. n. 10 attoreo).
72. Premesso che il c.t.u. sin dal primo elaborato del 12/4/2024 ha escluso si verifichi nel caso di specie il denunciato superamento (pagine 28 e 29); sottolineato che l'attore né in quella sede né in occasione delle successive due integrazioni ha svolto sul punto alcuna contestazione;
osservato infine che la stessa consulenza di parte (doc. 13 attoreo, pag. 17) esclude l'illecito in questione nell'analisi del conto, da ultimo in comparsa conclusionale il correntista insiste nella doglianza, sostenendo che è lo stesso documento contrattuale ad indicare un taeg pari al
17,7187% a fronte del tasso soglia del 16,70% (l'indicazione è correttamente riportata dal c.t.u. nella tabella di pagina 29 del citato primo elaborato): sostiene l'attore che il consulente avrebbe erroneamente ricostruito il TEG nel valore del 16,65% (come da tabella a pagina 29) invece che nel dato contrattuale citato del 17,7187%.
73. Sennonché il signor non considera che il TAEG valorizza non solo gli interessi Pt_1
debitori applicati alla facilitazione creditizia ma in generale tutti gli oneri compresi: ad esempio le spese fisse relative alla gestione del conto corrente. E la circostanza è infatti sottolineata dal dott. laddove precisa che nella ricostruzione del TAEG “è stata ricompresa anche Per_1
“commissione disponibilità fondi” (CFD), in quanto direttamente connessa all'erogazione del credito, a differenza degli altri oneri previsti in sede di pattuizione”.
19 74. È infatti pacifico che per la ricostruzione del costo del credito, unica voce rilevante ai fini della verifica del superamento del tasso soglia antiusura, possono valorizzarsi solo gli oneri effettivamente riconnessi al costo del credito ma non gli altri oneri collegati alla gestione del conto corrente, che non hanno un collegamento diretto con la facilitazione creditizia: quindi non integrano il “costo del credito”. Cosicché l'evidenziazione del TAEG indicato in contratto, nel momento in cui sia pacifico che la voce ricomprende anche oneri irrilevanti ai fini della verifica dell'illecito usurario, non dimostra in alcun modo che il c.t.u. sia incorso in errore nella ricostruzione del tasso effettivo globale nella percentuale del 16,65% inferiore al tasso soglia.
75. La doglianza da quindi rigettata giacché è rimasta sfornita di prova.
Conclusioni
76. Al CTU è stato conferito un quesito che già in origine contemplava plurime ipotesi ricostruttive al fine di tenere conto delle varie opzioni interpretative sul tappeto con riferimento ad alcune questioni in decisione. Successivamente al deposito della prima relazione datata
12/04/2024, all'esperto sono state chieste due integrazioni. In data 14/05/2024 gli è stato chiesto di effettuare i conteggi tenendo conto della qualificazione delle rimesse solutorie e non ripristinatorie anche in presenza di versamenti confluiti su un conto con saldo attivo: è stata così depositata l'integrazione datata 12/06/2024. Con successivo provvedimento gli è stato infine chiesto di condurre detta ultima ricostruzione anche nell'opzione del saldo rettificato (ordinanza
31/10/2024): è stata così depositata la seconda integrazione datata 09/01/2025.
77. L'operato del ctu è risultato articolato e completo, rigoroso nella metodologia e chiaro nelle conclusioni, che hanno altresì tenuto conto delle osservazioni svolte dalle parti: i conteggi vanno quindi senz'altro utilizzati in questa sede.
78. Alla luce delle considerazioni esposte con riferimento alle singole questioni dedotte in giudizio l'ipotesi ricostruttiva del conto che va valorizzata ai fini della decisione è quella riportata nella prima integrazione (12/06/2024), ovvero la ricostruzione che valorizza il conto unitario, il “saldo banca” nella ricostruzione degli effetti della prescrizione valorizzata dal
20/02/2007 e che ai fini dell'individuazione della soglia di affidamento del conto tiene conto degli estratti conto depositati dall'attore: seguendo detti presupposti il saldo ricostruito alla chiusura del rapporto in data 21/03/2016 ammonta al saldo negativo di € 49.493,37 (pag. 10 relazione 12/06/2024).
79. Poiché si tratta all'evidenza di un saldo che attesta la permanenza di un debito del correntista nei confronti dell'istituto di credito alla data del passaggio a sofferenza del rapporto, per quanto detto debito sia inferiore all'annotazione contabile di oltre € 83.000, se ne deve trarre la conclusione che è infondata la domanda principale di accertamento dell'inesistenza del debito nei
20 confronti di alla data del 21/03/2016 come a maggior ragione sono infondate le domande CP_1
di restituzione delle somme illegittimamente addebitate in conto, che non risultano pagate una volta che il rapporto sia rimasto negativo.
80. Ritiene poi il Tribunale risultino utili alcune osservazioni conclusive in ordine agli esiti della
CTU, anche al fine della decisione sulla ripartizione delle spese di lite.
81. In primo luogo, va osservato che dalla tabella riportata nel citato primo supplemento di CTU
(pag. 10) emerge con evidenza che non vi è alcuna differenza nella ricostruzione del saldo negativo finale a seconda che l'affidamento venga ricostruito presuntivamente sulla base dei dati desumibili dagli estratti conto piuttosto che dalle risultanze della centrale dei rischi: la questione, pertanto, pur esaminata in precedenza, rimane neutra ai fini della decisione.
82. La questione che invece ad un primo esame parrebbe assumere maggiore rilievo è la scelta del criterio del saldo banca o saldo rettificato nella distinzione dei versamenti solutori e ripristinatori: ma ad una analisi più approfondita non è così.
83. La pretesa dell'attore di vedersi riconosciuto il saldo attivo riportato nella prima consulenza del 12/04/2024 (tabella pag. 43) è fondata non tanto e non solo sul criterio del saldo rettificato, ma ancor più sulla pretesa di qualificare come ripristinatorie le rimesse che intervengano su conto attivo, che invece si è spiegato perché vadano qualificate come solutorie. Infatti, esaminando la prima integrazione del 12/06/2024 la tabella di pag. 10 per l'ipotesi di ricostruzione con valorizzazione del conto unitario e saldo rettificato, soglia dell'affidamento desunta dagli estratti conto e prescrizione operante fino al 20/02/2007, conclude la ricostruzione con un saldo pur sempre negativo di € 4.093,13. Quindi non è il criterio del saldo rettificato che sostiene la pretesa restitutoria del correntista bensì la diversa modalità di distinzione tra versamenti solutori e ripristinatori con specifico riferimento alla questione dei versamenti registrati su un conto con saldo attivo.
84. Tutto ciò premesso, considerata l'integrale soccombenza dell'attore ma d'altro canto la registrazione di un saldo negativo ben inferiore (di quasi la metà) rispetto al saldo contabile registrato al momento del passaggio a sofferenza del rapporto, il Tribunale riconosce gravi motivi per compensare le spese di lite nella quota di un terzo, mentre la residua quota di due terzi va rimborsata dall'attore alla banca convenuta. Per le stesse ragioni le spese di CTU vanno poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, atteso che l'approfondimento contabile si è reso necessario in assenza di un accordo tra le parti in ordine agli effetti delle singole censure attoree, in gran parte ritenute fondate per quanto poi ininfluenti ai fini dell'accoglimento della domanda.
85. Gli oneri vanno liquidati alla luce del DM 55/2014 e successive modifiche, sulla base dei parametri indicati per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale di valore fino ad € 260.000;
21 vanno riconosciuti i compensi per le quattro fasi di attività a valore medio, con leggera maggiorazione della fase istruttoria alla luce delle molteplici integrazioni peritali.
86. Dall'art. 282 cpc discende la provvisoria esecutività della presente decisione.
PQM
Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 2698/2022), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- Rigetta le domande attoree;
- Condanna l'attore a rifondere alla convenuta la quota di due terzi delle spese di lite, liquidate nella misura integrale in € 15.000 per compenso, oltre al 15%, iva e cpa come per legge;
compensa la residua quota di un terzo;
- Pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti in via definitiva, in ragione di metà ciascuno.
Padova, 04/06/2025
La Giudice
Maria Antonia Maiolino
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