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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/04/2025, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott.
Salvatore Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3420 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], residente in [...], C.da Baia del C.F._1
Gambero o Sciammacca s.n.c., ed elettivamente domiciliato in Carlentini, Via Meucci n. 3, presso lo studio dell'Avv. Massimo Vitale, da cui è rappresentato e difeso per procura come in atti
- ATTORE -
E
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliata in , Via Vecchia Ognina, 149, presso gli uffici dell'Avvocatura CP_2
distrettuale dello Stato di Catania, da cui è rappresentata e difesa per legge
- CONVENUTA –
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta senza la esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. Pertanto, si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.3.2021, Parte_1
conveniva in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Catania,
[...] Controparte_1
esponeva di possedere in modo continuativo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco, dal 1995, “uti dominus”, un terreno, sito nel comune di Augusta, c.da
“Sciammacca”, identificato al catasto terreni del detto Comune di Augusta al fg. 18, particelle n. 2073, confinante con l'asse mediano della stradella d'accesso, con terreno di esso attore e con altri terreni di terzi, salvo migliori e più esatti confini.
Riferiva altresì che la particella di terreno oggetto di causa era intestata a
[...]
, nato a [...] il [...], ivi deceduto in data 06.03.1986, e che essendo stata, Per_1
detta eredità, rinunciata da tutti gli aventi diritto, la medesima era stata devoluta all' già Ministero delle Finanze, come da documenti versati in atti in Controparte_1
uno all'atto di citazione.
Evidenziava, ancora, che, in data 21.12.2020, l'attore avanzava istanza di mediazione;
procedimento che si concludeva con esito negativo in quanto la P.A. convenuta non aveva inteso partecipare alla mediazione, come da verbale negativo del 21.01.2021 parimenti allegato alla citazione.
Sulla scorta di tali considerazioni l'attore rassegnava al Tribunale adito le seguenti conclusioni “…Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice Unico del Tribunale adito, reiectis contrariis: Ritenere
e dichiarare che l'esponente, meglio sopra generalizzato, ha posseduto in via esclusiva, ininterrottamente, pacificamente, pubblicamente da oltre vent'anni, il bene immobile de quo. Ritenere
e dichiarare, conseguentemente, che il medesimo ha acquistato, per usucapione ventennale, ai sensi dell'art 1158 c.c., la proprietà del terreno meglio descritto ed identificato sopra. Con sentenza provvisoriamente esecutiva da trascrivere presso la Conservatoria dei RR.II. di Siracusa. Con vittoria di spese e compensi in caso di opposizione.”.
L' si costituiva tardivamente in giudizio eccependo Controparte_3
in via preliminare la carenza di legittimazione passiva al giudizio stante che l' CP_4
2
[...] medesima non ha avuto contezza di alcun provvedimento formale di devoluzione all'Erario dell'eredità del benché abbia richiesto alla competente cancelleria del Persona_1
Tribunale di Siracusa ogni opportuna informazione in ordine alla successione ereditaria di quest'ultimo (v. nota prot. n. 13676/2019).
Rilevava, ancora, che il bene oggetto di causa non era dello Stato;
mentre evidenziava che, diversamente, era presente agli atti d'Ufficio il decreto di devoluzione dell'eredità giacente di (cui parte attrice fa riferimento benché non sia, chiaramente Persona_2
l'ultimo proprietario del fondo rivendicato), le cui unità immobiliari sono state assunte in consistenza al Patrimonio dello Stato con verbali del 26.09.2014.
Precisava, poi, che non risultava attivata dagli eventuali interessati la procedura per la nomina di un curatore dell'eredità al fine di tutelare i diritti di eventuali successibili.
Da quanto sopra faceva quindi derivare che la legittimazione passiva nella controversia in questione non poteva essere dell' convenuta, né sul piano giuridico CP_1
né in relazione ai presupposti fattuali della domanda avanzata.
Nel merito contestava la domanda attorea rilevando che il Parte_1
aveva in modo generico solo sostenuto di avere la disponibilità del bene senza avere tuttavia provato in modo rigoroso la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'usucapione del diritto di proprietà.
Infine, evidenziava che anche nella denegata ipotesi, che nel caso di specie si sia verificata la successione ex lege dello Stato sul bene e che su tale bene controparte abbia effettivamente esercitato un possesso uti dominus, tale possesso sarebbe comunque viziato da violenza e clandestinità e, pertanto, non sarebbe utile ad usucapionem, alla luce della disposizione di cui all'art. 1, comma 260, legge 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007).
Ciò atteso che, sosteneva ancora l' convenuta, solo in data 21.11.2020 era stata CP_1
inoltrata da parte attrice la comunicazione ai sensi dell'art. 1, comma 260, legge 296/2006
(legge finanziaria per l'anno 2007), prima di tale data, a partire dal 2006, il possesso eventualmente esercitato deve ritenersi viziato e non utile ai fini del decorso dei termini per l'usucapione.
3 L' rassegnava quindi al Tribunale adito le seguenti conclusioni Controparte_1
“…Voglia codesto Tribunale adito: • Rigettare le domande di cui alla citazione avversaria, previa eventuale declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione passiva;
• in ogni caso, condannare alle spese ed onorari di lite, che, fin d'ora, avuto riguardo ai parametri del D.M.
55/2014…”.
Instaurato quindi il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 6^ comma c.p.c. per il deposito di memorie, la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale ed espletamento della prova per testi.
Terminata - dopo alcuni differimenti dettati anche dall'emergenza epidemiologica da
Covid 19 - l'attività istruttoria il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 14.11.2024, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'attore ha proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di un immobile, ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Preliminarmente va dichiarata procedibile la domanda attorea, in quanto, è stato, preventivamente, regolarmente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis D. Lgs.
4.3.2010 n. 28 definito con esito negativo (per come risulta dalla documentazione allegata all'atto di citazione).
Sempre in via preliminare, si deve osservare che l'attore ha, correttamente, individuato il proprio contraddittore nella Agenzia convenuta meglio indicata in epigrafe per come attestato anche dalle risultanze della documentazione versata in atti in uno all'atto di citazione atteso che:
a) per un verso, lo Stato veniva evocato in giudizio in quanto, e lo si afferma incidentalmente, allo stesso ex art. 586 c.c. veniva devoluta l'eredità del in Persona_1
assenza – alla luce di quanto dedotto ed allegato in atti - di accettazione espressa dei di lui eredi;
anzi in allegato alla memoria 183 6^ comma n. 2 parte attrice depositava relazione
4 notarile ipocatastale del 23.7.2021 nella quale si dava atto degli atti di rinuncia all'eredità di da parte dei suoi eredi ivi espressamente indicati. Persona_1
Orbene, occorre qui rilevare, anche alla luce delle diverse rinunce all'eredità degli eredi di documentate nella relazione notarile del 23.7.21, che in relazione Persona_1
alla legittimazione passiva della P.A. convenuta ex art. 586 c.c., com'è noto non vi è necessità che venga raggiunta la certezza assoluta dell'inesistenza di altri chiamati, essendo sufficiente un alto grado di probabilità come nel caso che occupa di mancanza di eredi.
Peraltro, è parimenti pacifico in giurisprudenza che il termine decennale, previsto dall'art. 480 C.C., va considerato nel suo decorso obiettivo, senza possibilità di deroga alcuna in considerazione dell'esigenza di certezza giuridica obiettiva circa i passaggi patrimoniali, ragione per cui dopo la scadenza del decennio la devoluzione deve ritenersi comunque certa;
b) per altro verso, mette conto richiamare l'orientamento - ormai costante - della
Giurisprudenza di legittimità secondo cui “…il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, ha previsto la istituzione delle agenzie fiscali per la gestione delle funzioni già esercitate dai vari dipartimenti e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero delle finanze. Testualmente, il citato art. 57, al comma 1, dispone che "Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero sono istituite l'
[...]
l' l' e l' di seguito CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_1
denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia"; - all'Agenzia del demanio è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili" (vedi art. 65, comma 1)” (ex multiis Cass. Ord. Sez. 2 n. 23293/2021). Ne consegue che il giudizio di usucapione di un bene devoluto ex lege al patrimonio dello Stato
(per assenza di successibili e/o comunque per l'intervenuta prescrizione del diritto ad
5 accettare) non può che essere incoato solo nei confronti dell' dal Controparte_1
momento che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dismesso – in forza del D.Lgs.
30 luglio 1999, n. 300 - anche la funzione di organo rappresentativo dello Stato ai fini giudiziali.
Ai fini del presente giudizio occorre inoltre aggiungere che l'attore ha notificato l'atto introduttivo del presente giudizio all' presso la sede legale della Controparte_1
medesima e non presso l'avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente.
A prescindere dal fatto che l'Agenzia convenuta – sebbene tardivamente – si è comunque costituita in giudizio, va qui osservato che tale modalità notificatoria, a parere di questo Decidente, deve ritenersi legittima atteso che, in forza del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300, in capo alle agenzie fiscali è da ritenere sussistente la natura di ente pubblico (ed in particolare di enti pubblici non economici distinti ed autonomi dalla struttura ministeriale), atteso che alle medesime agenzie fiscali: a) è stata espressamente riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico (art. 61); b) è stata riconosciuta la titolarità delle funzioni relative alle materie a ciascuna di esse attribuita;
c) è stata alle stesse riconosciuta autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria” (art. 61, commi 1 e 2, d.lgs. 300/1999) per effetto della quale, va ribadito, le medesime Agenzie fiscali risultano essere classificate tra gli enti pubblici non economici titolari di una capacità organizzativa autonoma e pertanto sono enti pubblici soggetti distinti ed autonomi dall'amministrazione dello Stato.
Dalla sua natura di ente pubblico non economico discende che l' CP_1
avuto riguardo alla sua rappresentanza processuale innanzi a tutte le
[...]
giurisdizioni ordinarie e speciali, in virtù dell'art. 72 del d.lgs. 300/99, ha la facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura ai sensi dell'art. 43 del R.D. n. 1611/1933, e non invece l'obbligo di farsi assistere dall'Avvocatura (ex art. 11 R.D. 1611/1933) come accade per le amministrazioni dello Stato, con la conseguenza che va ritenuta legittima la notificazione –come accaduto nel caso che occupa - di un atto introduttivo di giudizio civile
(nella specie per accertamento Usucapione) direttamente alla sede dell' CP_8
[..
[...] [...]
in persona del suo leg. rapp. pro tempore e non già presso l'Avvocatura
[...]
distrettuale dello Stato territorialmente competente.
In tal senso conferma indiretta viene data dai protocolli d'intesa - nel tempo sottoscritti tra l' e l'Avvocatura dello Stato (cfr. Protocollo d'intesa Controparte_1
10.4.2012 integrativo di quello del 21.6.2006) - laddove, appunto, viene affermato che “
2. In caso di notifica di atti giudiziari presso l'Avvocatura, quest'ultima provvede, entro dieci giorni, a informarne la competente struttura centrale o periferica dell'Agenzia, segnalando - ove individuato - il nominativo dell'Avvocato incaricato dell'affare e le modalità di reperibilità. L' può, sotto la propria responsabilità, esprimere CP_1
tempestivamente il proprio orientamento nel senso della non convenienza della costituzione in giudizio” lasciando quindi intendere che la notificazione degli atti giudiziari vada ritenuta legittima anche se effettuata presso la sede legale dell CP_1
medesima.
In tale direzione anche una recente decisione del C.d.S. secondo cui, con riguardo agli enti pubblici autonomi (tra i quali anche le Agenzie Fiscali), “…opera non il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, disciplinato dagli artt. da 1 a 11 del R.D. 30 ottobre 1933,
n. 1611, bensì…omissis.., il patrocinio facoltativo o autorizzato regolato dagli artt. 43 del R.D. n.
1611 del 1933 (come modificato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103) e 45 del medesimo R.D., con i limitati effetti previsti per tale forma di rappresentanza, ovvero: l'esclusione della necessità del mandato e facoltà, salvo i casi di conflitto, di non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato con apposita
e motivata delibera;
l'inapplicabilità del foro dello Stato (art. 25 Cod. proc. civ.) e della domiciliazione presso l'Avvocatura dello Stato ai fini della notificazione di atti e provvedimenti giudiziali (art. 144
Cod. proc. civ.), previsti per le sole amministrazioni dello Stato (ex plurimis: Consiglio di Stato sez.
VI, 8 aprile 2015 che richiama Corte di Cassazione, sezioni unite, 10 maggio 2006, n. 10700; Cons.
Stato, Sez. VI 9 dicembre 2010, n. 8632; 21 settembre 2005, n. 4909; Cass. Civ., Sez. Lav., 29 luglio
2008, n. 20582)” (Sentenza n. 10111/2022).
Nel merito, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.
Com'è noto, ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, i fatti costitutivi della configurabilità del possesso ad usucapionem, ai sensi
7 dell'art. 1158 c.c., sono integrati dalla necessaria sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus.
Ed infatti, la Suprema Corte ha ribadito che “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n.11000, Cass. n. 18392/2006, Cass.n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass.
n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).” (Ord. Sez. 6 n.
8866/2018).
Secondo consolidata giurisprudenza chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costituitivi della detta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'“animus”, elemento quest'ultimo che può essere desunto, in via presuntiva, dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà
“chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; nella specie, quest'ultimo elemento poteva essere desunto in via presuntiva dal primo, essendo dimostrato lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza che fosse stato per contro provato che la disponibilità del bene era stata conseguita dal XXXX mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale, ovvero in forza di una convenzione ad effetti obbligatori, in maniera da vincere la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass. Sez. 2, 27/09/2017, n. 22667; Cass. Sez. 2,
8 11/06/2010, n. 14092; Cass. Sez. 2, 06/08/2004, n. 15145).” (Cassazione Sent. Sez. 2 n.
2054/2019).
In buona sostanza la giurisprudenza ha consolidato il principio che, ai sensi dell'art. 1141 comma 1 c.c., l'animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere un valido titolo che legittimi il potere, posto che
l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.
Va ancora rilevato che è ormai parimenti principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, come detto, debba essere apprezzato con particolare rigore e ciò anche in correlazione con i precetti comunitari atteso che “…in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento
- anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (Cass. Civ. n. 3487 del 06/02/2019).
Orbene, dalla prova testimoniale espletata è invero emerso, in modo chiaro, che l'attore ha posseduto il terreno oggetto di causa ben oltre un ventennio.
In particolare, per come concordemente riferito dai testimoni escussi, entrambi a conoscenza dei fatti di causa, l'attore è entrato in possesso del terreno in questione circa trent'anni orsono (anno 1995).
Il teste – amico da quaranta anni dell'attore – in risposta agli Testimone_1
articolati di prova nn. 1 e 2, aventi ad oggetto le circostanze che l'attore, da oltre venti anni, ha goduto pienamente ed in modo indisturbato del terreno de quo, provvedendo anche alla manutenzione dello stesso, precisava di frequentare a tutt'oggi il fondo oggetto di causa e rilevava che ”…conosco l'attore sin da quando eravamo ragazzini da circa 40 anni e la nostra frequentazione è sempre stata assidua. Ricordo, in particolare, che nel 1995 (l'estate di quell'anno)
9 eravamo impegnati a fare delle serate come musicisti in diversi locali e ricordo che ci recavamo spesso in questo terreno in cui avevamo anche montato una tenda. Invero ciò non solo nel 1995 ma anche negli anni successivi sino, se non ricordo male, intorno all'anno 2018 e da quel terreno ci recavamo anche in spiagge per i bagni estivi...”.
Riferiva ancora che “…essendo io stato bracciante agricolo ed oggi imprenditore agricolo mettevo a disposizione dell'attore il mio aiuto e la mia esperienza. Posso dire di averlo aiutato non solo alla manutenzione del fondo mediante i lavori di pulitura che periodicamente si rendevano necessari, ma l'ho aiutato anche ad effettuare la prima recinzione del fondo – intorno all'anno 2000 –
e poi dopo che nel 2019 un grosso incendio ha distrutto un poco tutto – recinzione compresa – ho aiutato l'attore a ripristinare la recinzione medesima provvedendo anche alla sostituzione di alcune parti della medesima…preciso che il fondo è delimitato dalla recinzione su tre lati mentre il quarto lato è quello confinante con la casa dell'attore…preciso che su uno dei lati in cui insiste la recinzione
c'è un cancelletto con chiusura ma non so riferire chi abbia le chiavi...”.
Con riferimento all'articolato di prova 3) di cui all'atto di citazione – avente ad oggetto la circostanza inerente l'eventuale pagamento di canoni da parte dell'attore in favore di eventuali terzi – nell'escludere il pagamento da parte dell'attore di canoni a terzi, il teste riveriva anche che “…mai nessuno ha contestato all'attore la disponibilità del fondo oggetto di causa…”.
Infine, confermava la veridicità dell'articolato di prova sub 1) di cui alla memoria 183
6^ comma n 2) c.p.c. avente ad oggetto la circostanza che durante il godimento del terreno in questione, nessuna rivendicazione della proprietà del terreno è stata avanzata da terze persone.
Tali dichiarazioni venivano, nella sostanza, confermate anche dall'altra teste escussa
- germana dell'attore -, la quale, ha sostanzialmente confermato anch'essa di avere frequentato sin dal 1995 il fondo in questione, che, sin da allora, era nella piena disponibilità dell'attore, il quale se ne occupava e ne disponeva totalmente senza mai alcuna contestazione di tale disponibilità da parte di terzi. Anch'essa confermava che il fondo era recintato e munito di cancello.
10 Dalle dichiarazioni dei medesimi testimoni è risultato, come detto, che il potere sul fondo da parte dell'attore è stato esercitato sempre in modo assolutamente indisturbato, continuo e non interrotto per ben oltre un ventennio;
mai nessuno ebbe infatti a contestare il suddetto possesso.
Né invero valutazioni in senso contrario possono desumersi dal verbale di sopralluogo depositato da parte convenuta, peraltro eseguito solo in data successiva all'inizio del presente giudizio, dal quale, in ogni caso, è rimasta confermata anche la circostanza che il fondo è comunque recintato.
Da tutto quanto sopra se ne desume che parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante e possono pertanto ritenersi provati, sulla base dell'istruttoria espletata, oltre alla sussistenza, nella fattispecie, dei requisiti della continuità ultraventennale, della non interruzione, della pacificità e pubblicità del possesso - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 cod. civ. - sia l'elemento materiale, consistente nell'esercizio dei poteri di signoria sul bene corrispondenti a quelli derivanti dal diritto di proprietà, sia l'elemento psicologico, costituito dalla volontà dell'attore di comportarsi come proprietario del bene immobile oggetto di causa.
Circostanza quest'ultima chiaramente dimostrata, in particolare, dalla prova raggiunta circa la realizzazione, da parte dell'attore, della recinzione tuttora esistente sul fondo oggetto di causa;
ciò atteso l'ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “…al riguardo, va data continuità all'orientamento sezionale (Cass. n.
1796/2022; in termini, Cass. n. 6123/2020), per il quale «il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. Con specifico riferimento ai fondi agricoli [n.d.r.: il discorso non muta in relazione alla fattispecie concreta, nella quale si controverte di un giardino recintato] che - per loro
11 stessa natura - sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo [n.d.r.: o di un giardino], quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios»…” (ex multis
Cass. Ord. N. 18528/23);
Al giorno della domanda (12.3.2021) era dunque ampiamente maturato il ventennio di possesso ad usucapionem, secondo quanto richiesto dall'art. 1158 c.c..
Neppure, in senso contrario, può assumere rilievo ostativo all'usucapione degli immobili de quibus il disposto di cui all'art. 1 comma 260 della L. 27.12.2007 n. 296 (cd. legge finanziaria 2007) – invocato da parte convenuta -, a mente del quale il possesso di beni
“vacanti o derivanti da eredità giacenti” si considera viziato ai sensi dell'art. 1163, sino a quando il possesso stesso non sia notificato all'Agenzia del Demanio.
L'art. 1 comma 260 stabilisce infatti che “Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per
l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità' giacenti. Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale devono essere identificati descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali”.
Orbene, occorre innanzi tutto stabilire l'efficacia temporale di detta norma.
Sul punto vi sono due pronunce della Cassazione (Sentenze n. 14655/13 confermativa di n. 1549/10) in cui la Suprema Corte detta il principio per il quale “….la
12 norma non ha carattere retroattivo, non potendo ritenersi meramente interpretativa delle disposizioni di cui all'art. 1163 c.c., in quanto ha introdotto nell'ordinamento una nuova disciplina del possesso utile ad usucapionem relativamente ai beni vacanti e alle eredità giacenti di cui lo Stato sia divenuto titolare ex art. 586 c.c. allo scopo di consentirgli effettivo esercizio dei diritti successori ed impedirne
l'estinzione a favore di terzi possessori. Infatti, la norma non solo ha imposto a carico di colui che esercita il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacenti l'onere (prima non sussistente) di darne comunicazione all'Agenzia ma, nel subordinare all'effettuazione di tale adempimento il decorso del termine necessario per l'usucapione, ha previsto una nuova ipotesi di vizio del possesso acquistato sui beni in questione, estendendo la previsione di cui all'art. 1163 c.c.- secondo cui il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui sono cessati la violenza o la clandestinità - quando non sia stato effettuato il suddetto adempimento.
Pertanto, la stessa ratio ispiratrice dell'intervento del legislatore, volto ad evitare la perdita di diritti acquistati ai sensi dell'art. 586 c.c. citato su beni di cui l'Amministrazione neppure sia a conoscenza di avere acquistato, non fa altro che confermare che, in coerenza con i principi che regolano l'istituto dell'usucapione, ai sensi dell'art. 1163 c.c. nel testo anteriore alla citata modifica legislativa, le ragioni dell'inerzia dello Stato o la mancata comunicazione dell'altrui possesso ovvero la mancata conoscenza dell'intervenuto acquisto del bene erano circostanze che non potevano assumere alcun rilievo ai fini di impedire il decorso dell'usucapione e tanto meno potevano configurare una situazione di possesso clandestino, atteso che l'acquisto ex art. 1158 c.c. postula, da un lato, l'obiettiva inerzia da parte del proprietario o del titolare di un diritto reale e, dall'altro, l'acquisto e l'esercizio del possesso da parte del terzo in modo pubblico e pacifico…” (Cass. civ. sez. II, 11/06/2013, n.14655; Cass. civ. sez.
II, 26/01/2010, n.1549).
Ai fini del presente giudizio, va rilevato che le sentenze poco sopra richiamate riguardavano casi in cui l'usucapione si era già compiuta alla data di entrata in vigore della norma, in relazione ai quali è del tutto pacifico che detta disposizione non abbia efficacia retroattiva e non possa intaccare i diritti acquisiti.
Il caso a mani, invece, è parzialmente diverso, perché l'attore ha cominciato a possedere gli immobili nel 1995 e dunque nel 2007 (momento di entrata in vigore della
13 disposizione di cui al comma 260 dell'art. 1 della L. 296/06) non era ancora trascorso il ventennio.
Con riferimento a questa ipotesi, invero, allo stato, non risultano precedenti espressi dalla Cassazione, mentre la giurisprudenza di merito è divisa.
Esiste effettivamente un orientamento secondo cui, per effetto della modifica legislativa in vigore dall'1.1.2007, a partire da tale data il possesso dell'usucapente non sarebbe più opponibile nei confronti dell' in quanto ritenuto possesso Controparte_1
clandestino ed inidoneo al compimento del termine ventennale di usucapione.
Questo Decidente, però, non condivide questa interpretazione ritenendo di dover aderire al diverso orientamento - assai più convincente e rigoroso già sostenuta in numerosissimi precedenti della giurisprudenza di merito (cfr. tra gli altri Tribunale di
Como, 21/02/2024, n. 228 e Tribunale di Lecco n. 353/2024) – secondo cui “… l'art. 1, comma
260, della L. n. 296/2006 ha dunque introdotto una nuova ipotesi di vizio del possesso, subordinando all'intervenuta comunicazione da parte di colui che esercita il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacenti all' il decorso del termine necessario per l'usucapione. Ebbene, Controparte_1
è evidente che tale ulteriore vizio del possesso possa assumere rilevanza soltanto per le situazioni di possesso iniziate dopo l'entrata in vigore di tale norma, atteso che prima di tale momento la mancata comunicazione dell'altrui possesso, ovvero la mancata conoscenza dell'intervenuto acquisto del bene erano circostanze che non potevano assumere alcun rilievo ai fini di impedire il decorso dell'usucapione e tanto meno potevano configurare una situazione di possesso clandestino (cfr. Cass.
Civ. 1549/2010). L'interpretazione della norma fornita da parte convenuta, […], non risulta condivisibile, atteso che seguendo detta interpretazione si perverrebbe di fatto ad una applicazione retroattiva della norma, imponendo ai fini della non clandestinità del possesso utile ai fini dell'usucapione un requisito non previsto dal legislatore nel momento in cui colui che ne aveva interesse ha iniziato ad esercitare il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacente”.
In sostanza pur considerando che la sopracitata giurisprudenza di legittimità si è riferita solo a fattispecie in cui l'usucapione era già maturata al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione, vi è da ritenere che i summenzionati principi debbano trovare applicazione anche per il caso in cui il termine per il perfezionarsi della fattispecie
14 acquisitiva sia iniziato a decorrere anteriormente al 2007, seppur ancora non compiutosi alla data dell'1.1.2007.
Infatti, la mancata presenza degli elementi che escludono l'idoneità del possesso ad usucapionem (quale la violenza, ai sensi dell'art. 1163 c.c.) giova esclusivamente nel momento dell'acquisto del possesso stesso, non incidendo la sopravvenienza di tali circostanze in un momento successivo, rispetto al compimento del termine utile per usucapire - in tal senso Tribunale di Pordenone n. 135/21 - secondo cui “…essendo stato il possesso, per quanto si è scritto, acquistato (art. 1163 c.c.) in modo non violento né clandestino in data comunque ben antecedente all'entrata in vigore della disciplina speciale, esso è proseguito in modo utile ad usucapionem non potendo il sopravvenire dell'art. 1 comma 260 della Legge del 2007 per sé solo trasformare da quel momento in clandestino un possesso non acquistato come tale;
in altri termini, l'affermata non retroattività della disposizione deve intendersi riferita al momento dell'acquisto del possesso, mantenendo pertanto il possesso, già acquistato in modo utile ad usucapire in data antecedente alla sua entrata in vigore, la propria idoneità a completare la fattispecie acquisitiva in epoca successiva, pur senza la comunicazione prevista al fine dell'acquisto del diritto reale anche per un bene di cui lo Stato sia divenuto titolare ex art. 586 c.c….”
In tal senso anche Corte di Appello di Venezia (Sentenza n. 1846) secondo cui “…il carattere innovativo dell'art. 1 comma 260 della legge n. 296/06 porta quindi ad escludere che la norma possa trovare applicazione per il passato. Ne consegue che non può definirsi clandestino
l'acquisto del possesso da parte del terzo di un bene appartenente allo Stato ai sensi dell'art. 586 che sia avvenuto in epoca antecedente all'1.1.2007, nel periodo in cui non vi era l'onere di comunicare alcunché all'amministrazione. Il possesso acquistato senza vizi, in modo pacifico e non clandestino, continua ad essere utile ai fini dell'usucapione anche ove la violenza o clandestinità sopravvengano
(Cass. n. 1682/82, rv. 419518; n. 1912/87, rv. 451228; n. 6030/88, rv. 460452; n. 26633/19, rv.
655654). Anche nella fattispecie qui in discussione, quindi, il mancato adempimento dell'onere di comunicazione imposto dalla legge n. 296/06 non incide sul compimento del termine per usucapire, costituendo un'ipotesi di clandestinità sopravvenuta di un possesso che è stato in origine acquistato senza vizi. Deve allora ritenersi che solo quando il possesso di immobili vacanti o derivanti da eredità
15 giacenti sia iniziato dopo il 1.1.2007 la notifica all'Agenzia del Demanio costituisca un presupposto perché il termine ventennale inizi a decorrere…”.
In sintesi, l'acquisto del possesso è un fatto giuridico avvenuto - nel caso oggetto del presente giudizio - nel 1995 e si è definitivamente perfezionato secondo il diritto vigente a quell'epoca, in maniera non clandestina e valida ad usucapionem.
Il Legislatore, in generale, non interviene in un momento successivo a modificare la natura di quanto già avvenuto: nella specie, quando la disposizione dell'art. 1 comma 260 della L. 296/06 è entrata in vigore (1.1.2007), l'attore stava possedendo in maniera non clandestina già da oltre 10 anni ed il legislatore non ha inteso intervenire retroattivamente per modificare la natura di quel possesso.
Come più volte rilevato in precedenza, l'art. 1 comma 260 della L.296/2006 disciplina e qualifica, dichiaratamente, il solo momento dell'acquisto del possesso, mediante l'esplicito rimando all'art. 1163 c.c. (“Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata”).
Detto altrimenti, una volta che l'acquisto del possesso sia avvenuto in modo pubblico e pacifico, l'introduzione in epoca successiva (nel caso di specie, oltre 10 anni dopo) di una norma disciplinante i vizi genetici del possesso non può rilevare ai fini dell'interruzione del termine utile ad usucapire (cfr. Tribunale di Reggio Calabria n.
577/21).
Quanto sopra a maggior ragione se si considera anche che la Cassazione ha evidenziato che “…l'inerzia dell'Amministrazione non può ritenersi conseguenza di una situazione di oggettiva impossibilità per lo Stato di conoscere l'intervenuto acquisto della proprietà del bene oggetto del possesso esercitato da terzi posto che - indipendentemente da quanto è stato poi pure previsto con la citata L. del 2007 proprio per sopperire a disfunzioni legate alla mancata adozione di idonee misure - lo Stato avrebbe potuto compiere quelle attività, di carattere amministrativo ed organizzativo, dirette all'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato…” (cfr. ancora Cass. civ. sez. II, 11/06/2013, n.14655;
Cass. civ. sez. II, 26/01/2010, n.1549).
16 La domanda avanzata da parte attrice merita pertanto di essere accolta e si deve quindi dichiarare che , nato a [...] Parte_1 CP_2
25.08.1969, residente in [...], C.da Baia del Gambero o Sciammacca s.n.c., ha acquistato, per usucapione, la piena proprietà del terreno, sito nel comune di Augusta, c.da
“Sciammacca”, identificato al catasto terreni del detto Comune di Augusta al fg. 18, particelle n. 2073, confinante con l'asse mediano della stradella d'accesso, con terreno di esso attore e con altri terreni di terzi, salvo migliori e più esatti confini.
Conseguentemente, va ordinata al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente l'annotazione della presente sentenza, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità.
Sulle spese processuali
Anche alla luce della complessità e relativa novità della questione inerente l'interpretazione della norma di cui all'art. 1 comma 260 L. 296/06 sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3420/2021, per le causali di cui in motivazione, così provvede:
DICHIARA, in accoglimento della domanda proposta da
[...]
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 CP_2
25.08.1969, residente in [...], C.da Baia del Gambero o Sciammacca s.n.c., che il medesimo è divenuto proprietario, per intervenuta usucapione, del terreno, sito nel comune di Augusta, c.da “Sciammacca”, identificato al catasto terreni del detto Comune di Augusta al fg. 18, particelle n. 2073, confinante con l'asse mediano della stradella d'accesso, con terreno di esso attore e con altri terreni di terzi, salvo migliori e più esatti confini;
ORDINA al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità;
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione delle parti.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
17 Così deciso in Catania, il 26 Aprile 2025.
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011 E CP_9
18
IL G.O.T. SALVATORE GENTILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott.
Salvatore Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3420 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], residente in [...], C.da Baia del C.F._1
Gambero o Sciammacca s.n.c., ed elettivamente domiciliato in Carlentini, Via Meucci n. 3, presso lo studio dell'Avv. Massimo Vitale, da cui è rappresentato e difeso per procura come in atti
- ATTORE -
E
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliata in , Via Vecchia Ognina, 149, presso gli uffici dell'Avvocatura CP_2
distrettuale dello Stato di Catania, da cui è rappresentata e difesa per legge
- CONVENUTA –
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta senza la esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. Pertanto, si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.3.2021, Parte_1
conveniva in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Catania,
[...] Controparte_1
esponeva di possedere in modo continuativo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco, dal 1995, “uti dominus”, un terreno, sito nel comune di Augusta, c.da
“Sciammacca”, identificato al catasto terreni del detto Comune di Augusta al fg. 18, particelle n. 2073, confinante con l'asse mediano della stradella d'accesso, con terreno di esso attore e con altri terreni di terzi, salvo migliori e più esatti confini.
Riferiva altresì che la particella di terreno oggetto di causa era intestata a
[...]
, nato a [...] il [...], ivi deceduto in data 06.03.1986, e che essendo stata, Per_1
detta eredità, rinunciata da tutti gli aventi diritto, la medesima era stata devoluta all' già Ministero delle Finanze, come da documenti versati in atti in Controparte_1
uno all'atto di citazione.
Evidenziava, ancora, che, in data 21.12.2020, l'attore avanzava istanza di mediazione;
procedimento che si concludeva con esito negativo in quanto la P.A. convenuta non aveva inteso partecipare alla mediazione, come da verbale negativo del 21.01.2021 parimenti allegato alla citazione.
Sulla scorta di tali considerazioni l'attore rassegnava al Tribunale adito le seguenti conclusioni “…Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice Unico del Tribunale adito, reiectis contrariis: Ritenere
e dichiarare che l'esponente, meglio sopra generalizzato, ha posseduto in via esclusiva, ininterrottamente, pacificamente, pubblicamente da oltre vent'anni, il bene immobile de quo. Ritenere
e dichiarare, conseguentemente, che il medesimo ha acquistato, per usucapione ventennale, ai sensi dell'art 1158 c.c., la proprietà del terreno meglio descritto ed identificato sopra. Con sentenza provvisoriamente esecutiva da trascrivere presso la Conservatoria dei RR.II. di Siracusa. Con vittoria di spese e compensi in caso di opposizione.”.
L' si costituiva tardivamente in giudizio eccependo Controparte_3
in via preliminare la carenza di legittimazione passiva al giudizio stante che l' CP_4
2
[...] medesima non ha avuto contezza di alcun provvedimento formale di devoluzione all'Erario dell'eredità del benché abbia richiesto alla competente cancelleria del Persona_1
Tribunale di Siracusa ogni opportuna informazione in ordine alla successione ereditaria di quest'ultimo (v. nota prot. n. 13676/2019).
Rilevava, ancora, che il bene oggetto di causa non era dello Stato;
mentre evidenziava che, diversamente, era presente agli atti d'Ufficio il decreto di devoluzione dell'eredità giacente di (cui parte attrice fa riferimento benché non sia, chiaramente Persona_2
l'ultimo proprietario del fondo rivendicato), le cui unità immobiliari sono state assunte in consistenza al Patrimonio dello Stato con verbali del 26.09.2014.
Precisava, poi, che non risultava attivata dagli eventuali interessati la procedura per la nomina di un curatore dell'eredità al fine di tutelare i diritti di eventuali successibili.
Da quanto sopra faceva quindi derivare che la legittimazione passiva nella controversia in questione non poteva essere dell' convenuta, né sul piano giuridico CP_1
né in relazione ai presupposti fattuali della domanda avanzata.
Nel merito contestava la domanda attorea rilevando che il Parte_1
aveva in modo generico solo sostenuto di avere la disponibilità del bene senza avere tuttavia provato in modo rigoroso la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'usucapione del diritto di proprietà.
Infine, evidenziava che anche nella denegata ipotesi, che nel caso di specie si sia verificata la successione ex lege dello Stato sul bene e che su tale bene controparte abbia effettivamente esercitato un possesso uti dominus, tale possesso sarebbe comunque viziato da violenza e clandestinità e, pertanto, non sarebbe utile ad usucapionem, alla luce della disposizione di cui all'art. 1, comma 260, legge 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007).
Ciò atteso che, sosteneva ancora l' convenuta, solo in data 21.11.2020 era stata CP_1
inoltrata da parte attrice la comunicazione ai sensi dell'art. 1, comma 260, legge 296/2006
(legge finanziaria per l'anno 2007), prima di tale data, a partire dal 2006, il possesso eventualmente esercitato deve ritenersi viziato e non utile ai fini del decorso dei termini per l'usucapione.
3 L' rassegnava quindi al Tribunale adito le seguenti conclusioni Controparte_1
“…Voglia codesto Tribunale adito: • Rigettare le domande di cui alla citazione avversaria, previa eventuale declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione passiva;
• in ogni caso, condannare alle spese ed onorari di lite, che, fin d'ora, avuto riguardo ai parametri del D.M.
55/2014…”.
Instaurato quindi il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 6^ comma c.p.c. per il deposito di memorie, la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale ed espletamento della prova per testi.
Terminata - dopo alcuni differimenti dettati anche dall'emergenza epidemiologica da
Covid 19 - l'attività istruttoria il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 14.11.2024, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'attore ha proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di un immobile, ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Preliminarmente va dichiarata procedibile la domanda attorea, in quanto, è stato, preventivamente, regolarmente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis D. Lgs.
4.3.2010 n. 28 definito con esito negativo (per come risulta dalla documentazione allegata all'atto di citazione).
Sempre in via preliminare, si deve osservare che l'attore ha, correttamente, individuato il proprio contraddittore nella Agenzia convenuta meglio indicata in epigrafe per come attestato anche dalle risultanze della documentazione versata in atti in uno all'atto di citazione atteso che:
a) per un verso, lo Stato veniva evocato in giudizio in quanto, e lo si afferma incidentalmente, allo stesso ex art. 586 c.c. veniva devoluta l'eredità del in Persona_1
assenza – alla luce di quanto dedotto ed allegato in atti - di accettazione espressa dei di lui eredi;
anzi in allegato alla memoria 183 6^ comma n. 2 parte attrice depositava relazione
4 notarile ipocatastale del 23.7.2021 nella quale si dava atto degli atti di rinuncia all'eredità di da parte dei suoi eredi ivi espressamente indicati. Persona_1
Orbene, occorre qui rilevare, anche alla luce delle diverse rinunce all'eredità degli eredi di documentate nella relazione notarile del 23.7.21, che in relazione Persona_1
alla legittimazione passiva della P.A. convenuta ex art. 586 c.c., com'è noto non vi è necessità che venga raggiunta la certezza assoluta dell'inesistenza di altri chiamati, essendo sufficiente un alto grado di probabilità come nel caso che occupa di mancanza di eredi.
Peraltro, è parimenti pacifico in giurisprudenza che il termine decennale, previsto dall'art. 480 C.C., va considerato nel suo decorso obiettivo, senza possibilità di deroga alcuna in considerazione dell'esigenza di certezza giuridica obiettiva circa i passaggi patrimoniali, ragione per cui dopo la scadenza del decennio la devoluzione deve ritenersi comunque certa;
b) per altro verso, mette conto richiamare l'orientamento - ormai costante - della
Giurisprudenza di legittimità secondo cui “…il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, ha previsto la istituzione delle agenzie fiscali per la gestione delle funzioni già esercitate dai vari dipartimenti e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero delle finanze. Testualmente, il citato art. 57, al comma 1, dispone che "Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero sono istituite l'
[...]
l' l' e l' di seguito CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_1
denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia"; - all'Agenzia del demanio è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili" (vedi art. 65, comma 1)” (ex multiis Cass. Ord. Sez. 2 n. 23293/2021). Ne consegue che il giudizio di usucapione di un bene devoluto ex lege al patrimonio dello Stato
(per assenza di successibili e/o comunque per l'intervenuta prescrizione del diritto ad
5 accettare) non può che essere incoato solo nei confronti dell' dal Controparte_1
momento che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dismesso – in forza del D.Lgs.
30 luglio 1999, n. 300 - anche la funzione di organo rappresentativo dello Stato ai fini giudiziali.
Ai fini del presente giudizio occorre inoltre aggiungere che l'attore ha notificato l'atto introduttivo del presente giudizio all' presso la sede legale della Controparte_1
medesima e non presso l'avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente.
A prescindere dal fatto che l'Agenzia convenuta – sebbene tardivamente – si è comunque costituita in giudizio, va qui osservato che tale modalità notificatoria, a parere di questo Decidente, deve ritenersi legittima atteso che, in forza del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300, in capo alle agenzie fiscali è da ritenere sussistente la natura di ente pubblico (ed in particolare di enti pubblici non economici distinti ed autonomi dalla struttura ministeriale), atteso che alle medesime agenzie fiscali: a) è stata espressamente riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico (art. 61); b) è stata riconosciuta la titolarità delle funzioni relative alle materie a ciascuna di esse attribuita;
c) è stata alle stesse riconosciuta autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria” (art. 61, commi 1 e 2, d.lgs. 300/1999) per effetto della quale, va ribadito, le medesime Agenzie fiscali risultano essere classificate tra gli enti pubblici non economici titolari di una capacità organizzativa autonoma e pertanto sono enti pubblici soggetti distinti ed autonomi dall'amministrazione dello Stato.
Dalla sua natura di ente pubblico non economico discende che l' CP_1
avuto riguardo alla sua rappresentanza processuale innanzi a tutte le
[...]
giurisdizioni ordinarie e speciali, in virtù dell'art. 72 del d.lgs. 300/99, ha la facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura ai sensi dell'art. 43 del R.D. n. 1611/1933, e non invece l'obbligo di farsi assistere dall'Avvocatura (ex art. 11 R.D. 1611/1933) come accade per le amministrazioni dello Stato, con la conseguenza che va ritenuta legittima la notificazione –come accaduto nel caso che occupa - di un atto introduttivo di giudizio civile
(nella specie per accertamento Usucapione) direttamente alla sede dell' CP_8
[..
[...] [...]
in persona del suo leg. rapp. pro tempore e non già presso l'Avvocatura
[...]
distrettuale dello Stato territorialmente competente.
In tal senso conferma indiretta viene data dai protocolli d'intesa - nel tempo sottoscritti tra l' e l'Avvocatura dello Stato (cfr. Protocollo d'intesa Controparte_1
10.4.2012 integrativo di quello del 21.6.2006) - laddove, appunto, viene affermato che “
2. In caso di notifica di atti giudiziari presso l'Avvocatura, quest'ultima provvede, entro dieci giorni, a informarne la competente struttura centrale o periferica dell'Agenzia, segnalando - ove individuato - il nominativo dell'Avvocato incaricato dell'affare e le modalità di reperibilità. L' può, sotto la propria responsabilità, esprimere CP_1
tempestivamente il proprio orientamento nel senso della non convenienza della costituzione in giudizio” lasciando quindi intendere che la notificazione degli atti giudiziari vada ritenuta legittima anche se effettuata presso la sede legale dell CP_1
medesima.
In tale direzione anche una recente decisione del C.d.S. secondo cui, con riguardo agli enti pubblici autonomi (tra i quali anche le Agenzie Fiscali), “…opera non il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, disciplinato dagli artt. da 1 a 11 del R.D. 30 ottobre 1933,
n. 1611, bensì…omissis.., il patrocinio facoltativo o autorizzato regolato dagli artt. 43 del R.D. n.
1611 del 1933 (come modificato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103) e 45 del medesimo R.D., con i limitati effetti previsti per tale forma di rappresentanza, ovvero: l'esclusione della necessità del mandato e facoltà, salvo i casi di conflitto, di non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato con apposita
e motivata delibera;
l'inapplicabilità del foro dello Stato (art. 25 Cod. proc. civ.) e della domiciliazione presso l'Avvocatura dello Stato ai fini della notificazione di atti e provvedimenti giudiziali (art. 144
Cod. proc. civ.), previsti per le sole amministrazioni dello Stato (ex plurimis: Consiglio di Stato sez.
VI, 8 aprile 2015 che richiama Corte di Cassazione, sezioni unite, 10 maggio 2006, n. 10700; Cons.
Stato, Sez. VI 9 dicembre 2010, n. 8632; 21 settembre 2005, n. 4909; Cass. Civ., Sez. Lav., 29 luglio
2008, n. 20582)” (Sentenza n. 10111/2022).
Nel merito, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.
Com'è noto, ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, i fatti costitutivi della configurabilità del possesso ad usucapionem, ai sensi
7 dell'art. 1158 c.c., sono integrati dalla necessaria sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus.
Ed infatti, la Suprema Corte ha ribadito che “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n.11000, Cass. n. 18392/2006, Cass.n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass.
n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).” (Ord. Sez. 6 n.
8866/2018).
Secondo consolidata giurisprudenza chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costituitivi della detta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'“animus”, elemento quest'ultimo che può essere desunto, in via presuntiva, dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà
“chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; nella specie, quest'ultimo elemento poteva essere desunto in via presuntiva dal primo, essendo dimostrato lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza che fosse stato per contro provato che la disponibilità del bene era stata conseguita dal XXXX mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale, ovvero in forza di una convenzione ad effetti obbligatori, in maniera da vincere la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass. Sez. 2, 27/09/2017, n. 22667; Cass. Sez. 2,
8 11/06/2010, n. 14092; Cass. Sez. 2, 06/08/2004, n. 15145).” (Cassazione Sent. Sez. 2 n.
2054/2019).
In buona sostanza la giurisprudenza ha consolidato il principio che, ai sensi dell'art. 1141 comma 1 c.c., l'animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere un valido titolo che legittimi il potere, posto che
l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.
Va ancora rilevato che è ormai parimenti principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, come detto, debba essere apprezzato con particolare rigore e ciò anche in correlazione con i precetti comunitari atteso che “…in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento
- anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (Cass. Civ. n. 3487 del 06/02/2019).
Orbene, dalla prova testimoniale espletata è invero emerso, in modo chiaro, che l'attore ha posseduto il terreno oggetto di causa ben oltre un ventennio.
In particolare, per come concordemente riferito dai testimoni escussi, entrambi a conoscenza dei fatti di causa, l'attore è entrato in possesso del terreno in questione circa trent'anni orsono (anno 1995).
Il teste – amico da quaranta anni dell'attore – in risposta agli Testimone_1
articolati di prova nn. 1 e 2, aventi ad oggetto le circostanze che l'attore, da oltre venti anni, ha goduto pienamente ed in modo indisturbato del terreno de quo, provvedendo anche alla manutenzione dello stesso, precisava di frequentare a tutt'oggi il fondo oggetto di causa e rilevava che ”…conosco l'attore sin da quando eravamo ragazzini da circa 40 anni e la nostra frequentazione è sempre stata assidua. Ricordo, in particolare, che nel 1995 (l'estate di quell'anno)
9 eravamo impegnati a fare delle serate come musicisti in diversi locali e ricordo che ci recavamo spesso in questo terreno in cui avevamo anche montato una tenda. Invero ciò non solo nel 1995 ma anche negli anni successivi sino, se non ricordo male, intorno all'anno 2018 e da quel terreno ci recavamo anche in spiagge per i bagni estivi...”.
Riferiva ancora che “…essendo io stato bracciante agricolo ed oggi imprenditore agricolo mettevo a disposizione dell'attore il mio aiuto e la mia esperienza. Posso dire di averlo aiutato non solo alla manutenzione del fondo mediante i lavori di pulitura che periodicamente si rendevano necessari, ma l'ho aiutato anche ad effettuare la prima recinzione del fondo – intorno all'anno 2000 –
e poi dopo che nel 2019 un grosso incendio ha distrutto un poco tutto – recinzione compresa – ho aiutato l'attore a ripristinare la recinzione medesima provvedendo anche alla sostituzione di alcune parti della medesima…preciso che il fondo è delimitato dalla recinzione su tre lati mentre il quarto lato è quello confinante con la casa dell'attore…preciso che su uno dei lati in cui insiste la recinzione
c'è un cancelletto con chiusura ma non so riferire chi abbia le chiavi...”.
Con riferimento all'articolato di prova 3) di cui all'atto di citazione – avente ad oggetto la circostanza inerente l'eventuale pagamento di canoni da parte dell'attore in favore di eventuali terzi – nell'escludere il pagamento da parte dell'attore di canoni a terzi, il teste riveriva anche che “…mai nessuno ha contestato all'attore la disponibilità del fondo oggetto di causa…”.
Infine, confermava la veridicità dell'articolato di prova sub 1) di cui alla memoria 183
6^ comma n 2) c.p.c. avente ad oggetto la circostanza che durante il godimento del terreno in questione, nessuna rivendicazione della proprietà del terreno è stata avanzata da terze persone.
Tali dichiarazioni venivano, nella sostanza, confermate anche dall'altra teste escussa
- germana dell'attore -, la quale, ha sostanzialmente confermato anch'essa di avere frequentato sin dal 1995 il fondo in questione, che, sin da allora, era nella piena disponibilità dell'attore, il quale se ne occupava e ne disponeva totalmente senza mai alcuna contestazione di tale disponibilità da parte di terzi. Anch'essa confermava che il fondo era recintato e munito di cancello.
10 Dalle dichiarazioni dei medesimi testimoni è risultato, come detto, che il potere sul fondo da parte dell'attore è stato esercitato sempre in modo assolutamente indisturbato, continuo e non interrotto per ben oltre un ventennio;
mai nessuno ebbe infatti a contestare il suddetto possesso.
Né invero valutazioni in senso contrario possono desumersi dal verbale di sopralluogo depositato da parte convenuta, peraltro eseguito solo in data successiva all'inizio del presente giudizio, dal quale, in ogni caso, è rimasta confermata anche la circostanza che il fondo è comunque recintato.
Da tutto quanto sopra se ne desume che parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante e possono pertanto ritenersi provati, sulla base dell'istruttoria espletata, oltre alla sussistenza, nella fattispecie, dei requisiti della continuità ultraventennale, della non interruzione, della pacificità e pubblicità del possesso - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 cod. civ. - sia l'elemento materiale, consistente nell'esercizio dei poteri di signoria sul bene corrispondenti a quelli derivanti dal diritto di proprietà, sia l'elemento psicologico, costituito dalla volontà dell'attore di comportarsi come proprietario del bene immobile oggetto di causa.
Circostanza quest'ultima chiaramente dimostrata, in particolare, dalla prova raggiunta circa la realizzazione, da parte dell'attore, della recinzione tuttora esistente sul fondo oggetto di causa;
ciò atteso l'ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “…al riguardo, va data continuità all'orientamento sezionale (Cass. n.
1796/2022; in termini, Cass. n. 6123/2020), per il quale «il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. Con specifico riferimento ai fondi agricoli [n.d.r.: il discorso non muta in relazione alla fattispecie concreta, nella quale si controverte di un giardino recintato] che - per loro
11 stessa natura - sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo [n.d.r.: o di un giardino], quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios»…” (ex multis
Cass. Ord. N. 18528/23);
Al giorno della domanda (12.3.2021) era dunque ampiamente maturato il ventennio di possesso ad usucapionem, secondo quanto richiesto dall'art. 1158 c.c..
Neppure, in senso contrario, può assumere rilievo ostativo all'usucapione degli immobili de quibus il disposto di cui all'art. 1 comma 260 della L. 27.12.2007 n. 296 (cd. legge finanziaria 2007) – invocato da parte convenuta -, a mente del quale il possesso di beni
“vacanti o derivanti da eredità giacenti” si considera viziato ai sensi dell'art. 1163, sino a quando il possesso stesso non sia notificato all'Agenzia del Demanio.
L'art. 1 comma 260 stabilisce infatti che “Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per
l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità' giacenti. Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale devono essere identificati descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali”.
Orbene, occorre innanzi tutto stabilire l'efficacia temporale di detta norma.
Sul punto vi sono due pronunce della Cassazione (Sentenze n. 14655/13 confermativa di n. 1549/10) in cui la Suprema Corte detta il principio per il quale “….la
12 norma non ha carattere retroattivo, non potendo ritenersi meramente interpretativa delle disposizioni di cui all'art. 1163 c.c., in quanto ha introdotto nell'ordinamento una nuova disciplina del possesso utile ad usucapionem relativamente ai beni vacanti e alle eredità giacenti di cui lo Stato sia divenuto titolare ex art. 586 c.c. allo scopo di consentirgli effettivo esercizio dei diritti successori ed impedirne
l'estinzione a favore di terzi possessori. Infatti, la norma non solo ha imposto a carico di colui che esercita il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacenti l'onere (prima non sussistente) di darne comunicazione all'Agenzia ma, nel subordinare all'effettuazione di tale adempimento il decorso del termine necessario per l'usucapione, ha previsto una nuova ipotesi di vizio del possesso acquistato sui beni in questione, estendendo la previsione di cui all'art. 1163 c.c.- secondo cui il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui sono cessati la violenza o la clandestinità - quando non sia stato effettuato il suddetto adempimento.
Pertanto, la stessa ratio ispiratrice dell'intervento del legislatore, volto ad evitare la perdita di diritti acquistati ai sensi dell'art. 586 c.c. citato su beni di cui l'Amministrazione neppure sia a conoscenza di avere acquistato, non fa altro che confermare che, in coerenza con i principi che regolano l'istituto dell'usucapione, ai sensi dell'art. 1163 c.c. nel testo anteriore alla citata modifica legislativa, le ragioni dell'inerzia dello Stato o la mancata comunicazione dell'altrui possesso ovvero la mancata conoscenza dell'intervenuto acquisto del bene erano circostanze che non potevano assumere alcun rilievo ai fini di impedire il decorso dell'usucapione e tanto meno potevano configurare una situazione di possesso clandestino, atteso che l'acquisto ex art. 1158 c.c. postula, da un lato, l'obiettiva inerzia da parte del proprietario o del titolare di un diritto reale e, dall'altro, l'acquisto e l'esercizio del possesso da parte del terzo in modo pubblico e pacifico…” (Cass. civ. sez. II, 11/06/2013, n.14655; Cass. civ. sez.
II, 26/01/2010, n.1549).
Ai fini del presente giudizio, va rilevato che le sentenze poco sopra richiamate riguardavano casi in cui l'usucapione si era già compiuta alla data di entrata in vigore della norma, in relazione ai quali è del tutto pacifico che detta disposizione non abbia efficacia retroattiva e non possa intaccare i diritti acquisiti.
Il caso a mani, invece, è parzialmente diverso, perché l'attore ha cominciato a possedere gli immobili nel 1995 e dunque nel 2007 (momento di entrata in vigore della
13 disposizione di cui al comma 260 dell'art. 1 della L. 296/06) non era ancora trascorso il ventennio.
Con riferimento a questa ipotesi, invero, allo stato, non risultano precedenti espressi dalla Cassazione, mentre la giurisprudenza di merito è divisa.
Esiste effettivamente un orientamento secondo cui, per effetto della modifica legislativa in vigore dall'1.1.2007, a partire da tale data il possesso dell'usucapente non sarebbe più opponibile nei confronti dell' in quanto ritenuto possesso Controparte_1
clandestino ed inidoneo al compimento del termine ventennale di usucapione.
Questo Decidente, però, non condivide questa interpretazione ritenendo di dover aderire al diverso orientamento - assai più convincente e rigoroso già sostenuta in numerosissimi precedenti della giurisprudenza di merito (cfr. tra gli altri Tribunale di
Como, 21/02/2024, n. 228 e Tribunale di Lecco n. 353/2024) – secondo cui “… l'art. 1, comma
260, della L. n. 296/2006 ha dunque introdotto una nuova ipotesi di vizio del possesso, subordinando all'intervenuta comunicazione da parte di colui che esercita il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacenti all' il decorso del termine necessario per l'usucapione. Ebbene, Controparte_1
è evidente che tale ulteriore vizio del possesso possa assumere rilevanza soltanto per le situazioni di possesso iniziate dopo l'entrata in vigore di tale norma, atteso che prima di tale momento la mancata comunicazione dell'altrui possesso, ovvero la mancata conoscenza dell'intervenuto acquisto del bene erano circostanze che non potevano assumere alcun rilievo ai fini di impedire il decorso dell'usucapione e tanto meno potevano configurare una situazione di possesso clandestino (cfr. Cass.
Civ. 1549/2010). L'interpretazione della norma fornita da parte convenuta, […], non risulta condivisibile, atteso che seguendo detta interpretazione si perverrebbe di fatto ad una applicazione retroattiva della norma, imponendo ai fini della non clandestinità del possesso utile ai fini dell'usucapione un requisito non previsto dal legislatore nel momento in cui colui che ne aveva interesse ha iniziato ad esercitare il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacente”.
In sostanza pur considerando che la sopracitata giurisprudenza di legittimità si è riferita solo a fattispecie in cui l'usucapione era già maturata al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione, vi è da ritenere che i summenzionati principi debbano trovare applicazione anche per il caso in cui il termine per il perfezionarsi della fattispecie
14 acquisitiva sia iniziato a decorrere anteriormente al 2007, seppur ancora non compiutosi alla data dell'1.1.2007.
Infatti, la mancata presenza degli elementi che escludono l'idoneità del possesso ad usucapionem (quale la violenza, ai sensi dell'art. 1163 c.c.) giova esclusivamente nel momento dell'acquisto del possesso stesso, non incidendo la sopravvenienza di tali circostanze in un momento successivo, rispetto al compimento del termine utile per usucapire - in tal senso Tribunale di Pordenone n. 135/21 - secondo cui “…essendo stato il possesso, per quanto si è scritto, acquistato (art. 1163 c.c.) in modo non violento né clandestino in data comunque ben antecedente all'entrata in vigore della disciplina speciale, esso è proseguito in modo utile ad usucapionem non potendo il sopravvenire dell'art. 1 comma 260 della Legge del 2007 per sé solo trasformare da quel momento in clandestino un possesso non acquistato come tale;
in altri termini, l'affermata non retroattività della disposizione deve intendersi riferita al momento dell'acquisto del possesso, mantenendo pertanto il possesso, già acquistato in modo utile ad usucapire in data antecedente alla sua entrata in vigore, la propria idoneità a completare la fattispecie acquisitiva in epoca successiva, pur senza la comunicazione prevista al fine dell'acquisto del diritto reale anche per un bene di cui lo Stato sia divenuto titolare ex art. 586 c.c….”
In tal senso anche Corte di Appello di Venezia (Sentenza n. 1846) secondo cui “…il carattere innovativo dell'art. 1 comma 260 della legge n. 296/06 porta quindi ad escludere che la norma possa trovare applicazione per il passato. Ne consegue che non può definirsi clandestino
l'acquisto del possesso da parte del terzo di un bene appartenente allo Stato ai sensi dell'art. 586 che sia avvenuto in epoca antecedente all'1.1.2007, nel periodo in cui non vi era l'onere di comunicare alcunché all'amministrazione. Il possesso acquistato senza vizi, in modo pacifico e non clandestino, continua ad essere utile ai fini dell'usucapione anche ove la violenza o clandestinità sopravvengano
(Cass. n. 1682/82, rv. 419518; n. 1912/87, rv. 451228; n. 6030/88, rv. 460452; n. 26633/19, rv.
655654). Anche nella fattispecie qui in discussione, quindi, il mancato adempimento dell'onere di comunicazione imposto dalla legge n. 296/06 non incide sul compimento del termine per usucapire, costituendo un'ipotesi di clandestinità sopravvenuta di un possesso che è stato in origine acquistato senza vizi. Deve allora ritenersi che solo quando il possesso di immobili vacanti o derivanti da eredità
15 giacenti sia iniziato dopo il 1.1.2007 la notifica all'Agenzia del Demanio costituisca un presupposto perché il termine ventennale inizi a decorrere…”.
In sintesi, l'acquisto del possesso è un fatto giuridico avvenuto - nel caso oggetto del presente giudizio - nel 1995 e si è definitivamente perfezionato secondo il diritto vigente a quell'epoca, in maniera non clandestina e valida ad usucapionem.
Il Legislatore, in generale, non interviene in un momento successivo a modificare la natura di quanto già avvenuto: nella specie, quando la disposizione dell'art. 1 comma 260 della L. 296/06 è entrata in vigore (1.1.2007), l'attore stava possedendo in maniera non clandestina già da oltre 10 anni ed il legislatore non ha inteso intervenire retroattivamente per modificare la natura di quel possesso.
Come più volte rilevato in precedenza, l'art. 1 comma 260 della L.296/2006 disciplina e qualifica, dichiaratamente, il solo momento dell'acquisto del possesso, mediante l'esplicito rimando all'art. 1163 c.c. (“Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata”).
Detto altrimenti, una volta che l'acquisto del possesso sia avvenuto in modo pubblico e pacifico, l'introduzione in epoca successiva (nel caso di specie, oltre 10 anni dopo) di una norma disciplinante i vizi genetici del possesso non può rilevare ai fini dell'interruzione del termine utile ad usucapire (cfr. Tribunale di Reggio Calabria n.
577/21).
Quanto sopra a maggior ragione se si considera anche che la Cassazione ha evidenziato che “…l'inerzia dell'Amministrazione non può ritenersi conseguenza di una situazione di oggettiva impossibilità per lo Stato di conoscere l'intervenuto acquisto della proprietà del bene oggetto del possesso esercitato da terzi posto che - indipendentemente da quanto è stato poi pure previsto con la citata L. del 2007 proprio per sopperire a disfunzioni legate alla mancata adozione di idonee misure - lo Stato avrebbe potuto compiere quelle attività, di carattere amministrativo ed organizzativo, dirette all'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato…” (cfr. ancora Cass. civ. sez. II, 11/06/2013, n.14655;
Cass. civ. sez. II, 26/01/2010, n.1549).
16 La domanda avanzata da parte attrice merita pertanto di essere accolta e si deve quindi dichiarare che , nato a [...] Parte_1 CP_2
25.08.1969, residente in [...], C.da Baia del Gambero o Sciammacca s.n.c., ha acquistato, per usucapione, la piena proprietà del terreno, sito nel comune di Augusta, c.da
“Sciammacca”, identificato al catasto terreni del detto Comune di Augusta al fg. 18, particelle n. 2073, confinante con l'asse mediano della stradella d'accesso, con terreno di esso attore e con altri terreni di terzi, salvo migliori e più esatti confini.
Conseguentemente, va ordinata al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente l'annotazione della presente sentenza, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità.
Sulle spese processuali
Anche alla luce della complessità e relativa novità della questione inerente l'interpretazione della norma di cui all'art. 1 comma 260 L. 296/06 sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3420/2021, per le causali di cui in motivazione, così provvede:
DICHIARA, in accoglimento della domanda proposta da
[...]
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 CP_2
25.08.1969, residente in [...], C.da Baia del Gambero o Sciammacca s.n.c., che il medesimo è divenuto proprietario, per intervenuta usucapione, del terreno, sito nel comune di Augusta, c.da “Sciammacca”, identificato al catasto terreni del detto Comune di Augusta al fg. 18, particelle n. 2073, confinante con l'asse mediano della stradella d'accesso, con terreno di esso attore e con altri terreni di terzi, salvo migliori e più esatti confini;
ORDINA al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità;
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione delle parti.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
17 Così deciso in Catania, il 26 Aprile 2025.
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011 E CP_9
18
IL G.O.T. SALVATORE GENTILE