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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 245/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3881/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240019659038000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella n. 29120240019659038000 emessa all'esito di un controllo ex art. 36 -ter del DPR n. 600/73 su Modello Unico/2021.
Sono state recuperate somme (€ 6.253,78) a seguito della omessa presentazione dei documenti richiesti
(art. 36 ter DPR n. 600/73) in relazione al reddito percepito dall'Asp di Agrigento (cfr. documentazione in atti).
La contribuente - il 08/03/2024 - infatti, aveva presentato “dichiarazione integrativa” indicando il reddito in contestazione nel Quadro LM, Rigo LM22 (cfr. documentazione in atti).
In questa sede ha dedotto l'illegittimità della pretesa ritenendo che con la presentazione della dichiarazione integrativa avrebbe “corretto” gli errori commessi con la prima dichiarazione (cfr. ricorso in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto.
La contribuente ha versato in atti memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
1.- Va osservato che non è possibile “emendare” la dichiarazione già presentata dopo la notifica dell'esito del controllo, ex art. 36 ter del DPR n. 600/73 (Cassazione, sentenza n. 25554/2022).
L'art. 13 c. 1 D.lgs. 472/97, infatti, consente la riduzione della sanzione purchè la violazione non sia stata già constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
2.- Nella fattispecie, la Contribuente non ha aderito all'Invito di produzione documentale ed ha presentato
“dichiarazione integrativa” posteriormente alla notifica della comunicazione ex 36 ter Dpr n. 600/73.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in euro
400,00 (quattrocento/00). Agrigento, 26 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
IG NA
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3881/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240019659038000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella n. 29120240019659038000 emessa all'esito di un controllo ex art. 36 -ter del DPR n. 600/73 su Modello Unico/2021.
Sono state recuperate somme (€ 6.253,78) a seguito della omessa presentazione dei documenti richiesti
(art. 36 ter DPR n. 600/73) in relazione al reddito percepito dall'Asp di Agrigento (cfr. documentazione in atti).
La contribuente - il 08/03/2024 - infatti, aveva presentato “dichiarazione integrativa” indicando il reddito in contestazione nel Quadro LM, Rigo LM22 (cfr. documentazione in atti).
In questa sede ha dedotto l'illegittimità della pretesa ritenendo che con la presentazione della dichiarazione integrativa avrebbe “corretto” gli errori commessi con la prima dichiarazione (cfr. ricorso in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto.
La contribuente ha versato in atti memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
1.- Va osservato che non è possibile “emendare” la dichiarazione già presentata dopo la notifica dell'esito del controllo, ex art. 36 ter del DPR n. 600/73 (Cassazione, sentenza n. 25554/2022).
L'art. 13 c. 1 D.lgs. 472/97, infatti, consente la riduzione della sanzione purchè la violazione non sia stata già constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
2.- Nella fattispecie, la Contribuente non ha aderito all'Invito di produzione documentale ed ha presentato
“dichiarazione integrativa” posteriormente alla notifica della comunicazione ex 36 ter Dpr n. 600/73.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in euro
400,00 (quattrocento/00). Agrigento, 26 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
IG NA