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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11048/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11048/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Cecinelli Andrea, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
16/09/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 873 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 25.10.2003 e il 5.08.2009 Per_1
Con ricorso depositato il 30/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare a impugnare l'emananda sentenza e di fare totale acquiescenza ai sensi dell'Art 329 CPC;
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che ciascuno coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
DISPONE che la casa coniugale sita nel Comune di Rivoli (TO), in Via Edoardo Baldi n. 11, di proprietà della sig.ra sia assegnata alla stessa con quanto in essa contenuto. Il sig. , in accordo Pt_2 Pt_1 con la sig.ra se ne è già allontanato stabilendosi nell'immobile sito nel Comune di Andora Pt_2
(SV), in Via Giovanni Molinari n. 26; Per_ DISPONE che la figlia minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore, ogni qual volta vorrà, compatibilmente con le esigenze della minore e previo accordo con la madre. In ogni caso quale regime minimo di frequentazione, i coniugi convengono che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore Per_ :
- A week end alternati e due giorni infrasettimanali dall'uscita di scuola sino al mattino successivo;
- Per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi entro la fine di maggio di ogni anno;
pagina 2 di 3 - Per 7 giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Natale e la successiva il giorno di Capodanno;
- Per 3 giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di
Pasqua e la successiva il Lunedì dell'Angelo;
Le parti dichiarano che tutte le modalità di frequentazione con i minori sono meglio specificate nel separato piano genitoriale, sottoscritto ed allegato che costituisce parte integrante del presente ricorso;
DISPONE che il Sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1 Pt_2 Per_ figlia minore e della figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente, l'assegno Per_1 mensile complessivo di € 400,00 (quattrocento/00), pari ad € 200,00 (duecento/00) per ciascuna figlia, da corrispondersi entro il giorno 3 di ciascun mese, per mezzo di bonifico bancario su c/c intestato alla sig.ra a lui ben noto, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso. Detto importo Pt_2 sarà soggetto al successivo adeguamento automatico annuale secondo le variazioni degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati;
DÀ ATTO che le parti concordano che le spese straordinarie per le figlie saranno integralmente a carico della madre. I Ricorrenti convengono che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto alle voci di spesa individuate secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano, a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17.1.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11048/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Cecinelli Andrea, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
16/09/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 873 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 25.10.2003 e il 5.08.2009 Per_1
Con ricorso depositato il 30/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare a impugnare l'emananda sentenza e di fare totale acquiescenza ai sensi dell'Art 329 CPC;
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che ciascuno coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
DISPONE che la casa coniugale sita nel Comune di Rivoli (TO), in Via Edoardo Baldi n. 11, di proprietà della sig.ra sia assegnata alla stessa con quanto in essa contenuto. Il sig. , in accordo Pt_2 Pt_1 con la sig.ra se ne è già allontanato stabilendosi nell'immobile sito nel Comune di Andora Pt_2
(SV), in Via Giovanni Molinari n. 26; Per_ DISPONE che la figlia minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore, ogni qual volta vorrà, compatibilmente con le esigenze della minore e previo accordo con la madre. In ogni caso quale regime minimo di frequentazione, i coniugi convengono che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore Per_ :
- A week end alternati e due giorni infrasettimanali dall'uscita di scuola sino al mattino successivo;
- Per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi entro la fine di maggio di ogni anno;
pagina 2 di 3 - Per 7 giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Natale e la successiva il giorno di Capodanno;
- Per 3 giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di
Pasqua e la successiva il Lunedì dell'Angelo;
Le parti dichiarano che tutte le modalità di frequentazione con i minori sono meglio specificate nel separato piano genitoriale, sottoscritto ed allegato che costituisce parte integrante del presente ricorso;
DISPONE che il Sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1 Pt_2 Per_ figlia minore e della figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente, l'assegno Per_1 mensile complessivo di € 400,00 (quattrocento/00), pari ad € 200,00 (duecento/00) per ciascuna figlia, da corrispondersi entro il giorno 3 di ciascun mese, per mezzo di bonifico bancario su c/c intestato alla sig.ra a lui ben noto, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso. Detto importo Pt_2 sarà soggetto al successivo adeguamento automatico annuale secondo le variazioni degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati;
DÀ ATTO che le parti concordano che le spese straordinarie per le figlie saranno integralmente a carico della madre. I Ricorrenti convengono che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto alle voci di spesa individuate secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano, a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17.1.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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