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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE Dott.ssa Mariacristina Carpinelli GIUDICE Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE REL.
S E N T E N Z A nel procedimento ex artt. 337 bis c.c.., 473- bis 29 e 51 c.p.c., iscritto al n. 1376/2024 del Ruolo degli Affari da trattarsi in camera di consiglio, riservato per la decisione all'udienza del 30 novembre 2024, e vertente TRA
(C.F. ), nato il [...] in Parte_1 C.F._1
AS Di IA (NA) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Abagnale (c.f. ) del C.F._2
Foro di Torre Annunziata, elettivamente domiciliato presso lo studio legale Abagnale sito in S. Antonio BA (NA) alla via Teilliti n.79, giusta procura in atti E (C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._3
IA (NA) il 09.01.1987 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in AS di IA alla via Giuseppe Cosenza n.277 presso lo studio dell'avv. Ylenia Zaira Alfano (c.f. ) che la rappresenta C.F._4
e difende in virtù di procura in atti RICORRENTI NONCHE' P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 04.11.2024, le parti hanno chiesto di recepire gli accordi di cui al ricorso. Il P.M., in data 26.07.2024, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 01.07.2024, e Parte_1 Controparte_1 hanno dedotto di aver intrattenuto una m nasceva, in data 17.07.2015, in AS di IA, il figlio Persona_1
(c.f.: ), minorenne;
che i due non hanno mai
[...] C.F._5 uto, e empre risieduto con la madre e con la sorella uterina di anni 14; che essendo cessata l'unione sentimentale, i due avevano raggiunto un accordo in relazione all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento del figlio minore. In ordine alla condizione economico patrimoniale delle parti, è emerso che la sig.ra è casalinga e vive in un immobile condotto in locazione versando un CP_1 canon ro 600,00 mensili, mentre il sig. lavora per la società “REAL _1
GROUP SRL” in qualità di operaio part-time e percepisce un guadagno mensile di circa 1.600,00 euro ed anche lui vive in un immobile locato versando un canone di euro 400,00 mensili. Dunque, sulla scorta di tali presupposti, hanno chiesto congiuntamente di regolamentare i rapporti con i figli minori secondo gli accordi indicati in ricorso. Designato il giudice relatore e fissata l'udienza di trattazione - sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, su richiesta delle parti - i ricorrenti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento. La causa, con ordinanza del 30.11.2024, resa all'esito del deposito di note di trattazione scritte in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2024, è stata rimessa in decisione al Collegio. Tanto premesso, risultando le condizioni stabilite in ricorso non in contrasto con norme imperative ed essendo, inoltre, conformi all'interesse del minore, possono essere recepite dal Tribunale e poste alla base della decisione. Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato da _1
, nato a [...] il [...], e
[...] Controparte_1 nata a [...] il [...], così provvede: 1) dispone che il regime di affidamento del minore nato a Persona_1 AS di IA il 17.07.2015, i tempi e modi di permanenza dello stesso presso il genitore non collocatario, nonché il mantenimento dello stesso siano disciplinati in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e di seguito riportati: a) il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
b) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni proprie del minore, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; c) per quanto concerne il diritto di visita spettante al genitore non collocatario si prevede quanto segue:
- Il sig. trascorrerà con il figlio due pomeriggi a settimana, individuati nei _1 giorni di martedì e giovedì - salvo diverse pattuizioni tra le parti - dalle ore 18.00 fino alle ore 20.00 nei mesi invernali;
nei mesi estivi, invece, dalle ore 18.00 alle ore 22.00. Il minore trascorrerà altresì con il papà due fine settimana alternati al mese, dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica sera alle ore 20.00, chiaramente con pernotto e cena presso il di lui domicilio e/o residenza;
- In riferimento al periodo delle vacanze natalizie, si prevede che il minore trascorrerà negli anni dispari con la madre i giorni del 24 dicembre, 26 dicembre e 1° gennaio, mentre con il padre i giorni del 25 dicembre, 31 dicembre e 6 gennaio;
seguendo il criterio dell'alternanza negli anni pari, invece, la prole trascorrerà con il padre i giorni del 24 dicembre, 26 dicembre e 1° gennaio, e con la madre, di conseguenza, i giorni del 25 dicembre, 31 dicembre e 6 gennaio;
- Per il periodo pasquale si prevede che il minore trascorrerà gli anni pari la domenica di Pasqua con la madre, ed il lunedì in albis con il padre dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Secondo il criterio dell'alternanza, negli anni dispari la minore trascorrerà la Pasqua con il papà, ed il lunedi in albis con la madre;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 3 - Per quanto concerne le altre festività, si seguirà il criterio dell'alternanza, ovvero quando, ad esempio, il minore trascorrerà la Festa della Liberazione (25 aprile) con il papà, la festività successiva (1° maggio) sarà trascorsa con la mamma, e dunque il 2 giugno sarà trascorsa con il papà, e così via;
- Ogni anno il minore trascorrerà il giorno del compleanno della madre con la stessa, anche in deroga al diritto di visita paterno (il padre, infatti, poi trascorrerà con il minore altro giorno, a sua scelta, durante la medesima settimana). Analoga previsione risulta valevole per il compleanno del padre, che il minore trascorrerà con il medesimo dalle 16.30 alle 23.00;
- Il compleanno ed onomastico del minore, saranno trascorsi dallo stesso nel modo che riterrà più confacente ai propri desideri. I genitori prediligeranno l'organizzazione congiunta, sempre tenendo debitamente conto della volontà del figlio, fermo restando che le spese relative al festeggiamento della figlia con amichetti e/o compagni di scuola, saranno ripartite tra gli stessi coniugi nella misura del cinquanta per cento ciascuno;
- Per gli eventi di grande rilevanza nella vita del minore, quali recite scolastiche, prima comunione, diciottesimo compleanno ete, parteciperanno entrambi i genitori nonché i nonni - con mutuo rispetto e collaborazione - all'evento, i cui eventuali costi saranno ripartiti tra gli stessi nella misura del cinquanta per cento ciascuno;
- Per le vacanze estive si prevede il minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo, la cui esatta determinazione del periodo di riferimento è da determinarsi e concordarsi in anno in anno tra i rispettivi genitori, comunque non oltre il 30 maggio di ogni anno;
d) il sig. si impegna a corrispondere, entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1 in favore della sig.ra quale contributo al mantenimento del Controparte_1 figlio minore l'importo di euro 200,00, il cui importo sarà Persona_1 soggetto a rivalutazione ISTAT;
e) l'assegno Unico Universale (attualmente dell'importo di circa 199,00 euro) e/o altra misura equivalente, come per legge, sarà percepito per intero dalla signora per espresso accordo tra le parti;
CP_1 f) le spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo tra il Tribunale di Torre Annunziata e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 06 luglio 2021 in materia di spese straordinarie, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del cinquanta per cento cadauno. 2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025
Il giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott.ssa Maria Rosaria Barbato
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 3