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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio iscritto al n. 5408/2024 promosso da
, nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Rubino Giuseppe
- Ricorrente -
e da nato ad [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. De Risi Luigi
- Resistente - con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola,
- Interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da precisazione conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 31.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.10.2024 parte ricorrente IG. , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con la IG.ra in data 3.5.2017 a Cimitile, che da predetta Parte_2
unione nasceva una figlia il 28.7.2018, che con decreto n. 141/2023 del 7.2.2023 nel proc. RG Per_1
n. 3601/2022 il Tribunale di Nola omologava la separazione consensuale tra detti coniugi e che erano decorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, perdurando tutt'ora lo stato di separazione, chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione, ossia affidamento condiviso della minore e contributo al mantenimento in favore della stessa da porsi a carico Per_1
del ricorrente nella misura di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 27.2.2025 con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva parte resistente IG.ra
[...]
la quale non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e Parte_2
chiedeva provvedere alla modifica del contributo al mantenimento in capo al IG. nella misura Pt_1
di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza fissata per la comparizione delle parti il 31.3.2025 si costituivano entrambe le parti assistite dai rispettivi difensori, i quali chiedevano di essere autorizzati a rassegnare conclusioni congiunte.
La causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta cessazione degli effetti civili.
Inoltre risulta prodotto in atti il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e cioè Decreto di omologazione n. 141/2023 del 7.2.2023 nel proc. RG n. 3601/2022 emesso dal
Tribunale di Nola previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nola in data
20.12.2022.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente, visto che non è stata eccepita da parte resistente la interruzione della separazione da tale data . Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi. Quanto alle determinazioni accessorie, il Tribunale prende atto dell'accordo svolto tra le parti all'udienza del 31.3.2025, ritenendo tali pattuizioni non in contrasto con norme di legge e principi di diritto, nonchè congrue nell'interesse delle parti e della figlia minore Per_1
In particolare, con riferimento all'affidamento della figlia, appare attuabile il regime di affido condiviso della minore così come concordato dalle parti, con collocazione privilegiata presso Per_1
la madre e diritto di visita paterno regolamentato e trasfuso nel verbale di udienza del 31.3.2025.
Le parti concordano altresì nell'assegnare la casa familiare alla IG.ra , in quanto Parte_2
collocataria della minore.
Quanto al contributo al mantenimento della figlia minore, le parti concordano nel determinare lo stesso in euro 300,00 mensili a carico del IG. , da corrispondere alla IG.ra entro il Pt_1 Pt_2
giorno 5 di ogni mese mediante ricarica postepay, oltre contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende atto che le parti dichiarano che l'assegno unico per la minore è percepito dalla IG.ra nella misura di euro 200,00. Pt_2
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria , ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare integralmente le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 Parte_2
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cimitile (NA) il
3.5.2017 da nato in [...] il [...] e nata ad Parte_1 Parte_2
Avellino il 13.10.1993 (atto n.4, parte II, serie A, anno 2017);
2) Dispone affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre e Per_1
diritto di visita paterno come da accordi: due giorni a settimana martedì e sabato dalle ore 16 prelevandola da scuola sino alle ore 21 cena compresa;
due venerdì alternati al mese con pernotto e con rientro a casa della madre per il sabato mattina, sempre previo accordo tra le parti;
domeniche alternate previo accordo tra le parti per l'orario; festività natalizie e pasquali alternate previo accordo tra le parti;
per le vacanze estive (mese di luglio ed agosto) 7 giorni continuativi o disgiunti con pernotto da concordare entro il 30 giugno massimo;
3) Assegna la casa familiare alla IG.ra che la abiterà unitamente alla figlia Parte_2
minore;
4) Determina in euro 300,00 mensili il contributo al mantenimento della minore da porsi a carico del IG. e da corrispondere alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese mediante Pt_1 Pt_2
ricarica postepay, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo del 20.5.2021
(COA Tribunale di Nola);
5) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt.
125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000( regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
6) Spese di lite compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, 2.4.2025.
Il Presidente estensore
Dr. Vincenza Barbalucca