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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5332/2021 R.G., avverso la sentenza n. 1989/2021, pronunziata dal Tribunale di Torre
Annunziata, pubblicata in data 11/10/2021, notificata in data
29/11/2021, pendente
TRA
(C.F.: , Parte_1 P.IVA_1
in persona dell'amministratore pro tempore, , Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso Marra (C.F.:
), giusta procura in calce al ricorso in C.F._1
riassunzione, nonché in forza dell'autorizzazione dell'assemblea dei condomini, risultante dal verbale del 01/12/2022;
APPELLANTE
E (P. IVA n. , Controparte_2 P.IVA_2
in persona del titolare, (C.F. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro C.F._2
Trombetta, (C.F. ), giusta procura in calce alla C.F._3
comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
Oggetto: pagamento corrispettivo appalto;
eccezione di inadempimento;
azione di garanzia per pretesi vizi dell'opera.
Conclusioni: nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 22.10.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellante concludeva riportandosi all'atto di appello, con il quale aveva chiesto volersi: “IN VIA PRELIMINARE E/O
PREGIUDIZIALE – disattesa ogni contraria istanza, eccezione, conclusione e difesa, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza di primo grado qui appellata ex art. 283 c.p.c., sussistendo, nel caso de quo, sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, in considerazione del danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per tutte le ragioni sopra esposte;
– accertare e dichiarare, per tutto quanto eccepito, dedotto ed argomentato nel presente atto di appello, che l'Ing. non doveva essere Persona_1
estromesso dal giudizio;
– per l'effetto, disporre la rimessione del giudizio al Giudice di primo grado, con tutte le conseguenze di legge, atteso che
l'erronea estromissione del terzo chiamato in causa Ing. Persona_1
rientra pienamente nei casi di rimessione tassativamente previsti
[...]
per legge (numerus clausus) ex art. 354 c.p.c., ordinando la chiamata in
pag. 2/57 causa del terzo stesso Ing. – conseguentemente, ai Persona_1
sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al Giudice di primo grado, onde consentire alle parti, compreso il terzo, di procedere,
a pieno contraddittorio, all'istruttoria probatoria, compresa la CTU, così come richiesto dal ed al successivo prosieguo, ivi comprese Parte_1
l'accoglimento di tutte le domande formulate dal , così come Parte_1
indicate in atti con il rigetto di tutto quanto ex adverso domandato;
NEL MERITO qualora l'Ecc.ma Corte adita voglia, invece, procedere oltre, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, conclusione e difesa, – accogliere il presente atto di appello;
– ordinare la citazione per chiamata in causa, nel presente procedimento, del terzo Ing. Persona_1
progettista e Direttore dei Lavori, già chiamato in causa nel
[...]
procedimento di primo grado ed erroneamente estromesso dal giudizio stesso, onde procedere, anche in suo contraddittorio, all'espletamento della CTU non ammessa in primo grado e, comunque, al prosieguo della causa;
– accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale e la responsabilità della mancata esecuzione dei lavori a "regola d'arte" di
, titolare della ditta individuale Controparte_2 Controparte_2
e dell'Ing. progettista e direttore dei lavori;
Persona_1
conseguentemente rigettare la domanda di in Controparte_2
quanto infondata in fatto ed in diritto e delle eccezioni e difese svolte dall'Ing. – per l'effetto, condannare , Per_1 Controparte_2
titolare della ditta individuale ad effettuare Controparte_2
l'integrale eliminazione dei vizi dell'opera e/ o a ridurre il prezzo per la somma di Euro 120.403,62 o di quella somma che il Tribunale ritenesse
pag. 3/57 di Giustizia;
– accertare e dichiarare la responsabilità professionale del progettista e Direttore dei Lavori Ing. ordinandone Persona_1
la citazione in giudizio, per violazione delle sue obbligazioni nella qualità di Direttore dei Lavori quali l'accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché
l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera e la mancata segnalazione all'appaltatore delle situazioni anomale e degli inconvenienti che si sono verificati in corso
d'opera; – in accoglimento delle domande riconvenzionali spiegate dal
in primo grado, (erroneamente dichiarate inammissibili), Parte_1
verso e verso il Direttore dei Lavori Ing. Controparte_2 Persona_1
accertata la responsabilità di ex artt. 1667
[...] Controparte_2
– 1669 c.c., titolare della ditta individuale e la Controparte_2
responsabilità professionale del Direttore dei Lavori e progettista Ing.
previa ammissione di CTU tecnica, condannare gli Persona_1
stessi, in solido, ciascuno per quanto di competenza e di ragione, al risarcimento del danno in favore del Parte_2
da quantificarsi in Euro 155.000,00 o di quella somma che
[...]
risultasse accertata all'esito della CTU, oltre agli interessi ex art. 1284 primo e quarto comma cod. proc. civ. ed al risarcimento per il ritardo ex art. 1224 secondo comma cod. civ.; – per l'effetto, rigettare la domanda di titolare della ditta individuale Controparte_2 [...]
, per il pagamento delle restanti somme, così come avanzata CP_2
in primo grado, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
-nella malaugurata ipotesi di soccombenza, condannare l'Ing. Persona_1
pag. 4/57 a garantire, sollevare, manlevare, come meglio visto, l'appellante Per_1
condominio da tutto quanto eventualmente fosse tenuto a pagare a
titolare della ditta individuale GN Controparte_2
DO; – per tutto quanto sopra ampiamente argomentato, dedotto ed eccepito, accertare e dichiarare che il Tribunale di Torre Annunziata, in violazione del combinato disposto degli artt. 1130 n. 4, 1131, 1708,
1667 e 1668 c.c. e degli artt. 84, 106, 269 c.p.c., erroneamente ha dichiarato inammissibili: la chiamata in causa del terzo Ing.
[...]
erroneamente estromettendolo;
le domande riconvenzionali Per_1
spiegate dal Condominio nei confronti di , titolare Controparte_2
della ditta individuale e dell'Ing. Controparte_2 Persona_1
compresa la domanda riconvenzionale di manleva in caso di
[...]
soccombenza; i mezzi istruttori richiesti dal Condominio (compresa la
CTU), con conseguente erronea estromissione dal processo dell'Ing.
Persona_1
IN VIA ISTRUTTORIA – ammettere la CTU tecnica, al fine di verificare i vizi e difetti dell'opera e, quindi, che i lavori effettuati da
[...]
, titolare della ditta individuale , non CP_2 Controparte_2
sono stati eseguiti a regola d'arte e, quindi, al fine di stabilire la somma necessaria per il rifacimento dei lavori, che avrebbe Controparte_2
dovuto eseguire a regola d'arte secondo contratto, secondo capitolato speciale d'appalto e secondo le indicazioni tecniche del Direttore dei lavori e che, invece, non ha fatto;
– constatare, quantificandoli, tutti i danni subiti dal;
Parte_1
pag. 5/57 il tutto, comunque e in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa del doppio grado di giudizio e rimborso spese forfettarie nella misura del
15 %, oltre IVA e C.P.A. come per legge e spese di registrazione della sentenza di primo grado”;
nelle note depositate il 24.10.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellato concludeva come segue: “per il rigetto dell'appello proposto dal e per Parte_1
l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 1989/2021 del
Tribunale di Torre Annunziata.
In via gradata si conclude chiedendo la condanna dell'appellante a corrispondere all'appellato l'importo di € 151.826,94 rivalutato alla data di redazione dell'elaborato peritale di C.T.U., diminuito, ai sensi dell'art.
1688 c.c., del costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi oltre la somma di €1.800,00 per n. 3 saggi espletati a seguito di richiesta della committente, il tutto maggiorato di interessi legali dalla debenza delle somme dovute fino all'instaurazione del giudizio di primo grado e di interessi moratori ex art. 1284 c.c. a decorrere dalla domanda giudiziaria fino al soddisfo.
In via ulteriormente gradata si chiede condannarsi l'appellante a corrispondere all'appellata l'importo di € 151.826,94, diminuito, ai sensi dell'art. 1688 c.c., del costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi calcolato secondo il prezzario regionale delle opere edili per la
Campania del 2012, oltre la somma di €1.800,00 per n. 3 saggi espletati
a seguito di richiesta della committente, il tutto maggiorato di interessi legali dalla debenza delle somme dovute fino all'instaurazione del
pag. 6/57 giudizio di primo grado e di interessi moratori ex art. 1284 c.c. a decorrere dalla domanda giudiziaria fino al soddisfo.
In ogni caso, si chiede condannare quest'ultimo al pagamento delle spese di lite, anche ex art. 91 c.p.c., per entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto difensore antistatario. …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 1 ottobre 2016, , in Controparte_2
qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, esponeva che: in data
24.10.2012 stipulava con il , in Parte_1 Pt_3
, un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei Parte_1
lavori di recupero edilizio e ristrutturazione funzionale dello stabile condominiale, per il pattuito corrispettivo di euro 325.195,00 al netto dell'iva, oltre euro 10.000,00 per oneri di sicurezza, nel quale si prevedeva che il prezzo sarebbe stato corrisposto mediante il pagamento di 36 rate consecutive dell'importo di euro 10.215,00, iva inclusa, ciascuna;
il medesimo contratto specificava che i lavori sarebbero stati contabilizzati a misura;
durante l'esecuzione dei lavori venivano autorizzate, e poi eseguite, opere aggiuntive rispetto a quelle preventivate;
in procinto dell'ultimazione dei lavori, il Parte_1
contestava che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte, lamentando, in particolare, la “presenza di un deflusso di acqua nelle caditoie anche in assenza di eventi atmosferici" e con delibera del
24.10.14 l'assemblea decideva di "eseguire saggi sul terrazzo di copertura - al fine di verificare la qualità dei lavori effettuati ed al
pag. 7/57 contempo deliberava la sospensione dei pagamenti fino all'esito dei predetti accertamenti"; i saggi effettuati rilevavano la fisiologica presenza di umidità in alcuni punti del massetto sottostante la pavimentazione di copertura del terrazzo, che si sarebbe riassorbita nei tempi tecnici;
il contestava, inoltre, la messa in opera Parte_1
del doppio strato di guaina impermeabilizzante, ma l'esecuzione dei carotaggi in data 24.2.2016 ne confermava la presenza;
ciononostante, il pagamento delle rate successive alla ventitreesima ed alla ventiquattresima non veniva erogato.
Sulla scorta di tali premesse, domandava, previo Controparte_2
accertamento della realizzazione di lavori per il valore di euro
324.162,30, come da consuntivo, di dichiarare l'inadempimento contrattuale del condominio e di condannare lo stesso al pagamento dell'importo residuo, quantificato in euro 120.403,62, oltre iva, a titolo di saldo per i lavori inizialmente preventivati, euro 9.620,40 ed euro
21.802,92, il tutto oltre iva, a titolo di corrispettivo per le opere aggiuntive ed euro 1.800,00 per l'esecuzione dei saggi di verifica.
Il in , (d'ora innanzi, Controparte_3 Parte_1
per brevità, ), nel costituirsi in giudizio, deduceva che, Parte_1
dopo il fallimento delle trattative per addivenire ad un accordo transattivo, ricorreva al Tribunale affinché venisse disposto un accertamento tecnico per accertare la corrispondenza alle regole dell'arte dei lavori eseguiti, nonché per quantificare il costo delle opere necessarie ad ottenere la conformità dei lavori allo standard tecnico e i danni subiti.
pag. 8/57 Tanto premesso, il chiedeva la sospensione del giudizio in Parte_1
attesa della definizione di quello di accertamento tecnico preventivo, oltre all'autorizzazione a chiamare in causa il direttore dei lavori, Ing.
obbligato in solido per i danni lamentati dalla committente Per_1
e tenuto a manlevarla in caso di eventuale condanna.
La difesa del condominio, poi, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'appaltatrice all'eliminazione dei vizi dell'opera o alla riduzione del prezzo nella misura di euro 120.403,62, oltre al risarcimento dei danni, quantificati in euro 155.000,00.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, l'Ing nel Per_1
costituirsi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della chiamata in causa, in difetto dell'autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale e chiedeva di essere, a sua volta, autorizzato alla chiamata della compagnia assicurativa Lloyd's, al fine di esser manlevato in caso di condanna.
La compagnia assicurativa, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'inoperatività della polizza, concludendo per il rigetto della domanda di garanzia.
La causa, a seguito dell'udienza del 27.3.2018, fissata per consentire al condominio di produrre la deliberazione dell'assemblea di ratifica dell'operato del proprio legale in merito alla chiamata in causa del direttore dei lavori, veniva rinviata per la precisazione Per_1
delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 5.7.2018 e, con sentenza n. 1685/18, il Tribunale, dando pag. 9/57 atto dell'inammissibilità della chiamata in causa del direttore dei lavori da parte del , in quanto la delibera assembleare prodotta in Parte_1
giudizio autorizzava il difensore del solo a resistere alla Parte_1
domanda, non anche a proporre la domanda riconvenzionale nei confronti dell'appaltatrice e dei terzi, estrometteva dal giudizio i chiamati in causa.
Quindi, la causa, con separata ordinanza, veniva rimessa sul ruolo per l'istruzione della domanda proposta dal nei confronti del CP_2
ed il Giudice, su richiesta del procuratore del , Parte_1 Parte_1
concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Nelle more, lo stesso Condominio depositava, in data 5.12.2018, un ricorso per ATP, in ragione della lamentata sopravvenienza di nuovi vizi e difetti delle opere, consistenti nel distacco della copertura della cassa scala C, con conseguenti infiltrazioni e dispersione del materiale edile.
Il G.I. disattendeva la richiesta di ammissione dei mezzi di prova (CTU e prova per testi) articolata dalle parti e formulava una proposta ex art. 185 bis c.p.c., come risultante dall'ordinanza del 12.2.2020, accettata dall'originario attore ma non anche dal , il quale Parte_1
evidenziava che in assemblea non veniva raggiunto il quorum necessario per deliberare sulla stessa.
La causa veniva rinviata all'udienza, tenutasi in modalità cartolare, del
20.5.2021 per la precisazione delle conclusioni e assegnata in pag. 10/57 decisione concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, I comma c.p.c.
Depositati gli scritti conclusivi, il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza indicata in epigrafe, così decideva: “
1. Accertata la realizzazione da parte della ditta delle opere Controparte_2
appaltate per € 324.162,30, dichiara il grave inadempimento contrattuale del e per Controparte_4
l'effetto condanna il predetto a corrispondere alla ditta
[...]
, a saldo dei predetti lavori la somma di € 120.403,62, oltre CP_2
iva, ed oltre interessi legali dalla scadenza di ciascuna rata e fino alla data di pendenza della lite ed interessi moratori ex art. 1284 cc. sulla somma dovuta a decorrere dalla domanda fino al soddisfo;
2. Accertato e dichiarato l'omesso pagamento da parte del
[...]
, realizzate in corso d'opera, per l'effetto condanna Controparte_5
il predetto , a corrispondere Controparte_4
alla ditta le somme rispettivamente di € 9.620,40 ed Controparte_2
€ 21.802,92, il tutto oltre iva, oltre interessi legali ed interessi moratori ex art. 1284 cc sulla somma dovuta a decorrere dalla domanda fino al soddisfo;
3. Condanna il , a Controparte_4
corrispondere alla ditta la somma di € 1.800,00 per Controparte_2
l'esecuzione di tutti i saggi di verifica, oltre interessi legali sulla somma dovuta a decorrere dalla domanda fino al soddisfo;
pag. 11/57
4. Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal
Condominio, ; Controparte_4 CP_4
5. Condanna il al pagamento Controparte_4
delle spese di lite, in favore della ditta che liquida in Controparte_2
€ 21.387,00 per competenze professionali, oltre spese vive per € 834,00, spese generali al 15%, iva e cpa, con distrazione in favore dell'Avv.
Alessandro Trombetta;
6. Pone le spese di ctu dell'ATP definitivamente a carico del , Parte_1
Controparte_4 CP_4
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, ad esso notificata in data 29.11.2021 ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., il Parte_1
interponeva appello, mediante atto tempestivamente notificato alla controparte, nel rispetto del termine breve di trenta giorni, in data
27.12.2021, con il quale chiedeva riformarsi l'impugnata decisione ed accogliersi le conclusioni dinanzi trascritte.
Con comparsa depositata in data 22.3.2022, si costituiva
[...]
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, il CP_2
quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello e nel merito ne contestava la fondatezza.
Questa Corte, con ordinanza dell'11.3.2022, emessa all'esito del sub- procedimento ex art. 351 c.p.c. instaurato dall'appellante, accogliendone la richiesta, sospendeva, per la ritenuta sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, la provvisoria efficacia pag. 12/57 esecutiva dell'impugnata sentenza nella misura eccedente l'importo di euro 80.000,00.
Con successiva ordinanza del 15.4.2022, la Corte, ravvisandone l'opportunità, disponeva una CTU, affidando al nominato Ausiliare, arch. , l'incarico di dare riposta in ordine ai seguenti Persona_2
quesiti: “1) Previ accertamenti sui luoghi ed esame della documentazione degli atti di causa, descriva il CTU lo stato dei luoghi, descrivendo le opere che ha realizzato in esecuzione Controparte_2
del contratto di appalto intercorso con il Condominio appellante;
2)
Accerti se sussistano i vizi e i difetti delle opere eseguite, come descritti dall'appellante nell'atto di appello;
3) Accerti, in particolare, il CTU se effettivamente sia riscontrabile la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori di impermeabilizzazione del terrazzo e, in specie, CP_6
la cattiva esecuzione della posa del tenuto anche conto delle CP_7
indicazioni di montaggio fornite dalla casa produttrice;
verifichi se i primi tre strati del “pacchetto AI (barriera al vapore, pannello termo isolante e guaina bituminosa), posti a supporto al masso delle pendenze,
Nanoflex e pavimento finale, risultino compromessi dalle infiltrazioni
d'acqua; 4) in ipotesi di positiva risposta al quesito che precede dica se effettivamente sussista la necessità della rimozione dello strato di presente con la nuova posa dello stesso, nonché la necessità di CP_7
una riconfigurazione dei massi di pendenza sottostanti al per CP_7
l'esecuzione del lavoro a regola d'arte; 5) Dica il CTU, svolti gli accertamenti ritenuti necessari, se le opere siano state effettuate in conformità alle previsioni del contratto d'appalto e del capitolato e
pag. 13/57 secondo le regole dell'arte; 6) In ipotesi di accertata sussistenza dei vizi e difetti, indichi il CTU quali lavorazioni saranno necessarie per rendere le opere conformi alle previsioni del contratto d'appalto e del capitolato e per ricondurre le stesse alle regole dell'arte, quantificandone i relativi costi;
7) Determini, per l'effetto, a quanto ammonti il residuo ed eventuale credito dell'appaltatore, tenuto conto delle opere complessivamente realizzate”.
Successivamente, con ordinanza del 10 giugno 2022, veniva integrato il mandato peritale, con la sottoposizione al CTU anche dei quesiti indicati dall'appellato e di seguito trascritti: “
8. dica il CTU se
l'apposizione della predetta guaina in polietilene possa ritenersi una tipologia d'intervento efficace a garantire la tenuta, tra gli strati che compongono il pacchetto solaio, agli scorrimenti determinati dalle escursioni termiche con la conseguenza che la realizzazione del pacchetto solaio possa ritenersi sia conforme al progetto che alla regola dell'arte;
9. verifichi il CTU lo stato di manutenzione del lastrico solare e nell'ipotesi di carenza di manutenzione determini l'incidenza del cattivo stato di manutenzione sulla tenuta impermeabile del pacchetto solaio”.
Intervenuto, nelle more, il decesso dell'avv. , unico Controparte_8
difensore costituito per il Parte_1
, la Corte, con ordinanza del 24.10.2022, dichiarava
[...]
l'interruzione del giudizio ex art. 301 c.p.c., disponendo la sospensione delle operazioni peritali.
A seguito della riassunzione del giudizio, operata dal con Parte_1
ricorso tempestivamente depositato il 7.12.2022 e notificato in data pag. 14/57 14.12.2022, ricostituitosi il contraddittorio, veniva disposta la prosecuzione delle operazioni peritali e, all'esito delle stesse, il CTU depositava l'elaborato peritale in data 29.3.2023.
Quindi, disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 25.10.2024 con il deposito di note scritte, la causa, con ordinanza comunicata alle parti il 22.11.2024, veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, l'ultimo dei quali è scaduto in data 10.02.2025.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza oggetto di impugnazione, riteneva fondata la domanda principale, sostenendo che a fronte della dimostrazione del titolo negoziale, posto a base della pretesa, costituito dal contratto d'appalto e dal capitolato speciale d'appalto, il condominio, che aveva “improntato la propria difesa esclusivamente sulla circostanza dell'esistenza di presunti vizi e/o difformità delle opere realizzate”, non aveva dimostrato l'inadempimento dell'appaltatore, sia in relazione alla dedotta percolazione d'acqua nella pluviale del terrazzo, sia relativamente all'omessa apposizione del doppio strato di guaina alla base del massetto di copertura dello stabile, sia, infine, per quanto concerneva pag. 15/57 la lamentata non corretta posa in opera del pacchetto impermeabilizzante.
Con specifico riguardo a tale ultima eccezione, mediante la quale il lamentava che non era stata correttamente messa in opera Parte_1
la membrana impermeabilizzante in quanto l'appaltatrice non aveva adottato gli accorgimenti previsti dalla casa produttrice oltre CP_9
che i materiali ed accessori, per l'applicazione del Nanoflex, il
Tribunale osservava che l'intervento di realizzazione del cd. pacchetto solaio era, non solo conforme a quanto previsto nel capitolato d'appalto, ma eseguito a regola d'arte “in quanto il quadro progettuale e tecnico applicativo era stato ben descritto dal progettista e direttore dei lavori”, anche in forza di quanto esplicitato dallo stesso nella relazione di predisposizione del saggio.
Inoltre, al riguardo, rilevava che il condominio non aveva “assolto all'onere di allegazione della scheda tecnica della dalla quale si CP_9
sarebbero dovuti desumere “i dettami della casa madre”” per la corretta posa in opera della membrana impermeabilizzante.
Pertanto, il primo Giudice riteneva superflua la nomina di un CTU onde vagliare la sussistenza dei vizi fatti valere dal . Parte_1
Con riferimento alla domanda riconvenzionale, che il convenuto aveva proposto per ottenere “l'integrale eliminazione dei Parte_1
vizi dell'opera e/o la riduzione del prezzo pari ad € 120.403,62 o di quella somma che il Tribunale ritenesse di giustizia oltre al risarcimento del danno, per la somma di € 155.000,00 o di quella che risultasse accertata all'esito della CTU in sede di ATP”, il Giudice di primo grado ne dichiarava l'inammissibilità.
pag. 16/57 In proposito valorizzava il fatto che “benché all'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 24 marzo 2018, indetta a seguito del termine di 120 giorni concesso al dal precedente istruttore, Parte_1
all'udienza del 9 novembre 2017 (cfr. supra), sia stato posto il punto 1 b, avente tra l'altro ad oggetto la “ratifica dell'attività già svolta dall'Avv.
Marina Gargiulo in merito….spiegata riconvenzionale nei confronti della ditta GN DO…”, tuttavia la assemblea del 24.3.18 nulla ha espressamente deliberato sul punto”.
Quindi, in assenza di apposita autorizzazione assembleare, la domanda de qua andava ritenuta inammissibile.
Per la stessa ragione, il Tribunale riteneva inammissibile anche l'ATP che il aveva proposto in corso di causa, al fine di fare Parte_1
accertare “ulteriori vizi, verificatisi “nel corso del giudizio”, ma successivamente alla comparsa di costituzione” quali ““distacchi di piastrelle” e “macchie di umido al di sotto del cornicione”, .. “il distacco di una parte della copertura della cassa scale C” avvenuta nel novembre
2018”.
Peraltro, Il Giudice soggiungeva che, nel merito, comunque,
l'accertamento peritale non era stato dirimente, in quanto le conclusioni in esso rassegnate erano connotate da incertezza “sulla causa dell'accertato “distacco parziale della guaina bituminosa del torrino scala C” ..”.
§ 4.
Con il primo e il secondo motivo, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva disposto, per l'accertata assenza di una delibera assembleare di autorizzazione e ratifica dell'operato pag. 17/57 dell'amministratore, l'estromissione dal giudizio del direttore dei lavori, Ing. di cui esso aveva sollecitato la Persona_1
chiamata in causa, e dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali verso e verso lo stesso direttore Controparte_2
dei lavori.
Al riguardo, lamentava l'erroneità della decisione, per avere il Giudice ritenuto inammissibili siffatte domande per carenza dell'espressa autorizzazione in tal senso da parte dell'assemblea condominiale.
A fondamento del proprio assunto, l'istante sosteneva che, per orientamento consolidato della S.C. di Cassazione, (di cui citava numerose sentenze, tra le quali SS.UU. Cass. Civ n. 4909 del
14/03/2016; Cass. civ., n. 22118 del 29/10/2015), con la procura alle liti la parte realizzava semplicemente una scelta ed una designazione del difensore, e non anche un'attribuzione di poteri, discendendo gli stessi direttamente dalla legge, con la conseguenza che la procura attribuirebbe la facoltà di proporre tutte le difese comunque ricollegabili all'originario oggetto della causa, e, quindi, anche la facoltà di proporre domanda riconvenzionale e di chiamare in causa un terzo, onde proporre nei suoi confronti una domanda di garanzia propria ovvero al fine di essere manlevato o per esigenze difensive.
Peraltro, opinava l'istante, né il Tribunale nel dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa del terzo, né la difesa dell'appaltatore in primo grado, che l'aveva eccepita, avevano corroborato i propri assunti, con il riferimento ad orientamenti della
S.C. di Cassazione, ed avevano anche omesso di considerare che, in base alla giurisprudenza di legittimità, in tema di denunzia dei vizi e pag. 18/57 difformità dell'opera, il potere dell'amministratore di agire ex art. 1667
c.c. non necessitava dell'apposita autorizzazione dell'assemblea, trattandosi di atti conservativi, relativamente ai quali l'amministratore avrebbe autonoma legittimazione ex art. 1130 n. 4 c.c..
Per le medesime ragioni, la pronuncia impugnata era erronea anche nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile l'ATP instaurato dopo la notifica della citazione e quello da esso introdotto in corso di causa per fare accertare i difetti dell'opera medio tempore sopravvenuti.
Secondo l'appellante, quindi, non sarebbe stato necessario “il mandato dell'assemblea condominiale per spiegare le domande riconvenzionali nei confronti dell'attore, la chiamata in causa del terzo Ing. Persona_1
e la domanda riconvenzionale nei confronti dello stesso terzo Ing.
[...]
essendo già sufficiente la procura ad litem Persona_1
rilasciata dall'amministratore all'Avv. Marina Gargiulo”.
Con il secondo motivo d'appello, il sosteneva che il primo Parte_1
Giudice, disponendo l'estromissione dal giudizio del direttore dei lavori, era incorso in un error in procedendo, con palese violazione del diritto di difesa del e conseguente necessità, per il Giudice Parte_1
di appello, di disporre la rimessione degli atti al primo giudice ex art. 354 c.p.c.. Infatti, sosteneva l'appellante, “con la dichiarata inammissibilità delle domande riconvenzionali verso
[...]
e verso l'Ing. nonché con la CP_2 Persona_1
dichiarazione di inammissibilità della chiamata in causa del Direttore dei Lavori Ing. e con la sua estromissione dal Persona_1
processo, l'appellante ha ricevuto un gran danno, perché Parte_1
non ha potuto far accertare, dal Tribunale, i vizi e difetti dell'opera, la
pag. 19/57 responsabilità dell'appaltatore, la “culpa in vigilando” del Direttore dei
Lavori e, conseguentemente, sono stati prevaricati il suo diritto al risarcimento del danno ed il suo diritto di manleva in caso di soccombenza, essendosi verificata un'alterazione nella dialettica processuale, che è in sé produttiva di pregiudizio”.
Quindi, qualora questa Corte non avesse deciso per la rimessione al primo Giudice, esso istante chiedeva nuovamente di chiamare in causa il terzo stesso Ing. e di voler disporre la CTU ingiustamente Per_1
negata dal Tribunale.
§ 5.
I motivi sono inammissibili, nella parte in cui con essi si è inteso contestare l'estromissione dal giudizio, disposta dal primo Giudice, del terzo, Ing. e la ritenuta inammissibilità delle Persona_1
domande contro lo stesso proposte.
Infatti, tali statuizioni venivano rese, non già con la sentenza oggetto dell'atto di appello, ma con la sentenza n. 1685/18, resa dal Tribunale in data 5.7.2018 nel corso del giudizio di primo grado, con la quale, appunto, era stata specificamente affrontata e decisa la questione relativa all'ammissibilità della chiamata in causa, da parte del
, del terzo, Parte_1 Per_1
Invero, con tale sentenza, allegata in copia alla produzione dell'appellato, il Tribunale aveva ritenuto inammissibile tale chiamata in causa, rilevando che, esulando l'azione contro il terzo dai poteri dell'amministratore delineati dall'art. 1130 c.c., questi necessitava, per la proposizione della domanda rivolta contro il direttore dei lavori, di apposita autorizzazione assembleare che, nella specie, nonostante il pag. 20/57 termine concesso ai sensi dell'art. 182 c.p.c. non era intervenuta, non avendo l'assemblea dei condomini, in data 9.12.2017 e 24.3.2018, autorizzato la chiamata in causa del terzo e la proposizione contro lo stesso della domanda riconvenzionale.
Tanto premesso, i motivi di appello in esame sono inammissibili, dal momento che, avendo la citata sentenza definitivamente statuito sulle domande spiegate contro il Direttore dei Lavori, il Parte_1
avrebbe dovuto tempestivamente impugnarla.
Discende da quanto osservato che, non avendo validamente impugnato la predetta sentenza, le censure in esame siano inammissibili, essendo state rivolte contro una sentenza, quella n. 1989 del 2021, che non si era affatto occupata delle pretese azionate dal verso il Parte_1
Direttore dei Lavori.
Resta, di conseguenza, assorbito l'esame nel merito delle indicate censure.
§ 6.
Come dinanzi detto, peraltro, con il primo motivo, l'appellante censurava anche il capo della sentenza n. 1989/2021, nel quale il
Giudice, in piena adesione a quanto già affermato nella precedente sentenza n. 1685/18 riguardo alla domanda rivolta contro il terzo, aveva dichiarato inammissibile la riconvenzionale proposta dal contro l'attore, sempre in ragione della rilevata assenza di Parte_1
autorizzazione assembleare.
La censura è fondata.
E' pacifico che, in primo grado, il si sia costituito in Parte_1
giudizio a ministero dell'avv. Marina Gargiulo, in forza di procura alle pag. 21/57 liti alla stessa conferita dall'amministratore p.t., rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dal seguente chiaro tenore” Nella qualità, conferisco il potere di rappresentanza e difesa, in ogni fase, stato e grado del giudizio ed atti inerenti, conseguenti e successivi, ivi compresa
l'eventuale fase esecutiva ed il giudizio di opposizione, all'avv. Marina
Gargiulo, ivi compreso il potere di proporre domande riconvenzionali, chiedere provvedimenti cautelari, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, transigere, conciliare, abbandonare il giudizio e rilasciare quietanze ...”.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale, che il aveva esercitato con la predetta Parte_1
comparsa di costituzione per ottenere, ai sensi dell'art. 1668 c.c., la condanna del committente, , all'eliminazione dei Controparte_2
vizi o alla riduzione del prezzo dell'appalto, oltre al risarcimento dei danni, in quanto ha opinato che la delibera condominiale del
26.10.2016, in base alla quale l'amministratore aveva rilasciato la procura alle liti al difensore del , non contenesse alcun Parte_1
riferimento al potere di proporre domande riconvenzionali o trasversali (cfr. verbale di udienza del 9.11.2017, nel quale il G.I. concedeva al , ai sensi dell'art. 182 co. c.p.c., il termine di Parte_1
120 giorni per la ratifica dell'operato dell'amministratore da parte dell'assemblea, al quale verbale rinviava per relationem la sentenza impugnata, laddove, nel decidere sulla domanda riconvenzionale, stigmatizzava la mancata ratifica assembleare, per difetto di adozione della delibera entro l'accordato termine).
pag. 22/57 Nondimeno, così procedendo, il Giudice ha, anzitutto, omesso di considerare che, in primo grado, il giammai aveva sollevato la CP_2
relativa eccezione di carenza di ius postulandi in capo all'amministratore, essendo, invero, tale eccezione stata proposta dalla difesa del terzo chiamato in causa, in relazione all'azione Per_1
contro di essa spiegata dal . Parte_1
Inoltre, e, soprattutto, giova evidenziare che, in contrario, non è dirimente che la delibera assembleare del 26.10.2016 aveva autorizzato l'amministratore a resistere alla domanda proposta dal contro il condominio, non menzionando espressamente la CP_2
facoltà di proporre domande riconvenzionali nei confronti della controparte.
Infatti, rientra tra i poteri dell'amministratore il compimento degli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, in essi inclusi la denuncia dei vizi e delle difformità dell'opera nei confronti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1667 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. 2,
Sentenza n. 4619 del 1996, che, proprio valorizzando tale potere dell'amministratore, faceva decorrere il termine per la denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera, ai fini dell'accertamento della tempestività della denunzia, dal momento in cui l'amministratore aveva acquisito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale della imperfetta esecuzione dell'opera).
Inoltre, merita rammentare che, secondo la prevalente giurisprudenza della S.C., “l'art. 1130, n. 4 c.c., che attribuisce all'amministratore del condominio il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle
pag. 23/57 parti comuni dell'edificio deve interpretarsi estensivamente nel senso che. oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o
a quella parte comune, l'amministratore ha il potere - dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti
l'edificio condominiale unitariamente considerato. Pertanto, rientra nel novero degli atti conservativi di cui al citato art. 1130 n. 4 cod. civ.
l'azione di cui all'art. 1669 cod. civ. intesa a rimuovere i gravi difetti dì costruzione, nel caso in cui questi riguardino l'intero edificio condominiale ed i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l'amministratore del condominio ed i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto" (tra le varie, v. Cass. civ., Sez. Seconda , Sent. 23 marzo 1995, n. 3366 e Sent. 18 giugno 1996, n. 5613; Sez. 2, Sentenza n.
441 del 10/02/1968 Rv. 33145; più di recente, v. sez. 2, Sentenza n. 8512 del 2015 non massimata;
Sez. 2, Sentenza n. 25216 del 2017). Analogo principio trovasi, a ben vedere, ribadito anche nella sentenza Sez. 2, n.
22656 del 08/11/2010 Rv. 615545 ove si riconosce la legittimazione dell'amministratore a promuovere azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. nei confronti del costruttore a tutela dell'edificio nella sua unitarietà, in un contesto nel quale i pregiudizi derivano da vizi afferenti le parti comuni dell'immobile, ancorché interessanti di riflesso anche quelle costituenti proprietà esclusiva di condomini, ed a chiederne la relativa rimozione, eliminandone radicalmente le comuni cause o condannando il costruttore alle relative spese (così in motivazione) ..”
(cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 2018).
pag. 24/57 Per quanto tali precedenti si riferiscano all'azione proposta ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., essi appaiono riferibili anche alla fattispecie in esame, nella quale il ha inteso azionare, in via Parte_1
riconvenzionale, i rimedi della garanzia per i vizi, di cui alla disciplina speciale in tema di appalto dettata dagli artt. 1667 e seguenti dello stesso codice, per l'evidente ragione che, anche nel caso di specie, il aveva agito a difesa di una parte comune, quale è, in tutta Parte_1
evidenza, il lastrico solare dell'edificio oggetto dell'appalto stipulato con . Controparte_2
Ha, pertanto, errato il Tribunale, sebbene la procura alle liti rilasciata dall'amministratore al difensore contemplasse espressamente la facoltà di proporre domande riconvenzionali, nel ritenere inammissibile la predetta domanda con la quale il aveva Parte_1
sollecitato la condanna del all'eliminazione dei vizi, alla CP_2
riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni.
§ 7.
Con i successivi motivi d'appello, l'istante lamentava che il Tribunale avesse accolto la domanda di pagamento del corrispettivo proposta dall'appaltatrice, nonostante dalla documentazione in atti emergeva la presenza di consistenti vizi delle opere.
In particolare, con il terzo motivo d'appello il lamentava Parte_1
che il Tribunale avesse escluso la sussistenza dei vizi delle opere alla luce della relazione redatta dal D.L., Ing. in data Persona_1
28.5.2015, senza rilevare che lo stesso si trovava in conflitto di interessi con l'impresa appaltatrice.
pag. 25/57 Infatti, l'istante deduceva che, dal contenuto degli scritti difensivi di primo grado dell'impresa appaltatrice e del direttore dei lavori, emergeva che l'impresa mirava a far ricadere sulla direzione dei lavori la responsabilità per eventuali vizi e difformità dell'opera, mentre il direttore dei lavori, costituitosi a seguito della chiamata in causa da parte del , si difendeva, escludendo ogni sua responsabilità. Parte_1
Inoltre, il contenuto stesso della relazione posta a fondamento della decisione del primo Giudice era smentito dal contenuto della precedente relazione del medesimo D.L., datata 11.12.2014, da cui emergeva la prova della presenza di acqua in copiosa quantità nel massetto sottostante la pavimentazione e quella di una cattiva realizzazione delle opere, in corrispondenza dei punti in cui vennero effettuati i saggi.
L'istante lamentava, altresì, che il Tribunale avesse male interpretato l'entità del vizio, da esso eccepito, avendolo qualificato Parte_1
come relativo ad una “lievissima percolazione” d'acqua nella pluviale del terrazzo, mentre, in primo grado, la difesa del non Parte_1
aveva mai qualificato la perdita in tali termini.
In particolare, l'appellante deduceva che l'erronea qualificazione del vizio derivava dal travisamento, ad opera del primo Giudice, di quanto affermato dal consulente di parte del , che, con la propria Parte_1
relazione, evidenziava come “anche nei “momenti di asciutta”, negli imbocchi delle caditoie dell'acqua piovana si riscontra una “lievissima percolazione di acqua””, la quale era presente in gran quantità nel massetto sottostante, anche nei periodi caratterizzati da eventi atmosferici non consistenti.
pag. 26/57 Il contestava la relazione del D.L. anche nella parte in cui Parte_1
affermava che l'applicazione del materiale isolante Nanoflex, con modalità diverse rispetto a quelle fornite dal produttore, non era circostanza idonea a dimostrare la sussistenza dei vizi, posto che le modalità fornite dalla casa produttrice non erano le uniche valide.
Sul punto sosteneva che, proprio la messa in opera del con CP_7
modalità diverse da quelle indicate dalla casa produttrice CP_10
aveva causato l'infiltrazione nel massetto e la non corrispondenza alle regole tecniche del pacchetto solaio.
Al riguardo, l'appellante richiamava il contenuto della relazione tecnica di parte, ove il consulente specificava che “La modalità con cui viene realizzata l'opera, ossia per superfici di 900,00 mq, avrebbe previsto la necessità di una suddivisione per aree non superiori ai 30,00 mq dell'intero terrazzo, al fine di evitare rischi di lesione della membrana che, pur essendo armata da rete (AQUASTOP AR1), non potrebbe resistere alle sollecitazioni delle escursioni termiche nonché alle micro oscillazioni della struttura stessa. Ragione per cui risulta non corretta, secondo i dettami della casa madre, la realizzazione, per intero su tutta la superficie, quel tipo di impermeabilizzazione senza dare nessun tipo di giuntura o interruzione di continuità ai massetti sottoposti in opera, che sostengono l'impermeabilizzazione così come è stata realizzata”, e che la realizzazione del “"Pacchetto AI" sull'intera area di copertura dello stabile, di cui il manto impermeabile realizzato col NANOFLEX, risulta in difformità a quanto previsto dai dettami della casa costruttrice
Motivo per cui risulta una grave compromissione della CP_9
tenuta impermeabilizzante di tutto il"Pacchetto AI"”.
pag. 27/57 L'istante soggiungeva che il Tribunale, nonostante la presenza di vizi dell'opera, erroneamente dava credito a quanto affermato dal Direttore dei Lavori nella propria relazione, rigettando la richiesta di CTU da esso formulata, ed osservava che il tecnico e l'impresa appaltatrice effettuavano “una valutazione sbagliata dello stato di vetustà e di efficienza degli strati funzionali costituiti dall'isolamento termico
(massetto areato) e dell'asfalto minerale che costituivano il vecchio solaio, al punto tale da ritenerli ancora validi, relativamente alle caratteristiche meccaniche di resistenza e termoisolamento”.
L'istante censurava, inoltre, quanto affermato dal primo Giudice per motivare il rigetto dell'istanza di CTU in considerazione della mancata
“allegazione della scheda tecnica della dalla quale si sarebbero CP_9
dovuti desumere “ i dettami della casa madre” per la posa in opera a regola d'arte della membrana impermeabile e la previsione dei giunti di frazionamento”, deducendo che in allegato alla consulenza tecnica di parte vi era il materiale probatorio richiesto (“oltre al CD Rom con video illustrativo della casa (allegato n. 3), anche la “Guida CP_9
tecnica” “Aqua Expert2” della e la Pianta coperture”). CP_9
La mancata ammissione della CTU da parte del Tribunale era, poi, specificamente censurata con il quarto motivo d'appello, mediante il quale il , invocando la funzione percipiente della CTU, Parte_1
sollecitava la Corte a voler disporre la nomina di un ausiliare.
Con il quinto motivo, il lamentava che, erroneamente, il Parte_1
Tribunale avesse rigettato l'eccezione di inadempimento, deducendo che esso istante legittimamente aveva prontamente denunciato i vizi pag. 28/57 all'impresa appaltatrice e sospeso i pagamenti ai sensi dell'art. 1460
c.c..
Onde sostenere la correttezza del proprio operato e ad ulteriore riprova della sussistenza dei vizi delle opere, l'istante deduceva che la stessa impresa appaltatrice, in via transattiva, aveva proposto al condominio di provvedere al rifacimento del manto di copertura a sue spese oltre alla riduzione del prezzo in misura pari ad euro 20.000,00.
Con il sesto motivo, l'appellante lamentava che il Tribunale avesse ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal condominio nei confronti dell'appaltatrice e ritenuto, di conseguenza, inutilizzabili le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo eseguito in corso di causa volto a fare verificare gli ulteriori vizi medio tempore verificatisi, consistenti nel “distacco di piastrelle e macchie di umido al di sotto del cornicione, il distacco di una parte della cassa scale”.
La difesa del sosteneva che il Tribunale, con una Parte_1
ricostruzione non sorretta da alcun elemento di prova, avesse ritenuto riconducibili all'eccezionalità degli eventi atmosferici gli ulteriori danni verificatisi alla cassa scala, senza tener conto di quanto affermato dal tecnico di parte del , il quale osservava, in risposta Parte_1
all'elaborato peritale svolto in sede di ATP, che i vizi alla scala C dello stabile si verificavano “per la cattiva realizzazione delle CP_6
opere. Queste, poiché eseguite non in conformità di quanto previsto dal
Capitolato d'Appalto, ma realizzate con un goffo tentativo mal riuscito, da parte della Ditta GN, di sovrapporre due guaine bituminose
(guaina nuova su guaina vecchia), senza curarsi della tenuta dell'intero
pag. 29/57 pacchetto impermeabilizzante realizzato, in barba alle disposizioni progettuali e della Direzione dei Lavori” e che “laddove vi fossero stati eventi meteorici di eccezionale portata, questi, avrebbero potuto causare
i medesimi danni nei torrioni A e B delle altre due casse scale p r e s e n t i
n e I condominio, cui collegano al medesimo terrazzo altri due lati dell'edificio condominiale”.
Inoltre, l'istante concludeva soggiungendo che, comunque, anche il
CTU, nominato dal Tribunale nel procedimento per ATP in corso di causa, concludeva affermando la responsabilità dell'appaltatrice per i vizi, contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, il quale, invece, riteneva che l'accertamento, in ordine alla derivazione causale dei vizi dalla non corretta esecuzione dell'opera, non fosse “più probabile che non”.
L'assunto del Tribunale, secondo la prospettazione dell'appellante, non solo era contrario all'accertamento compiuto dal CTU, il quale aveva accertato che “l'impermeabilizzazione della copertura del torrino scala C non è stata realizzata secondo le prescrizioni indicate nel capitolato speciale di appalto”, ma altresì cozzava con la comune esperienza, in quanto la “presenza di erba tra le fughe delle mattonelle, il distacco di piastrelle, l'umidità di risalita nei parapetti, la costante presenza di acqua in corrispondenza degli scarichi anche in assenza di precipitazioni meteoriche, come risulta dai fotogrammi allegati e depositati in primo grado, sono il segno evidente che l'impermeabilizzazione del lastrico solare terrazzato non è stata effettuata a regola d'arte”.
§ 8.
pag. 30/57 I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati per quanto di ragione.
Ribadendo quanto già osservato in relazione ai primi due motivi di appello, deve rimarcarsi che la domanda riconvenzionale, proposta dal
Condominio, per fare valere i vizi dell'opera era ammissibile e che, di conseguenza, ha errato il Giudice nel non disporre, a fronte delle specifiche allegazioni operate dal convenuto, una CTU tesa a far verificare lo stato dei luoghi e la presenza dei denunciati difetti.
In aggiunta merita, poi, osservare che, comunque, a prescindere dall'ammissibilità della riconvenzionale, le difese svolte in primo grado dal , tese a paralizzare la pretesa creditoria del , Parte_1 CP_2
integravano, senz'altro, la fattispecie dell'eccezione di inadempimento, alla cui proposizione, in ogni caso, l'amministratore doveva ritenersi legittimato con la delibera del 26.10.2016.
Sul punto deve, infatti, rilevarsi che, in primo grado, come pure evidenziato dall'impugnata sentenza, il aveva dedotto Parte_1
l'esistenza di presunti vizi e/o difformità delle opere realizzate quali, nello specifico, la mancata “esecuzione dei lavori a regola d'arte e/o secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto e dai dettami della casa produttrice per la posa in opera” della membrana CP_9
impermeabile “ Nanoflex e dell'intero pacchetto impermeabilizzante”
(cfr. pg 4 comparsa costituzione), ed aveva chiesto dunque accertarsi il grave inadempimento contrattuale ed il rigetto della domanda attorea.
Ciò premesso in fatto, giova in diritto rammentare che, secondo consolidata giurisprudenza, “.. l'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. non richiede, per la sua rilevabilità, l'espresso richiamo
pag. 31/57 a tale articolo o l'impiego di formule sacramentali, ben potendo la relativa proposizione essere ravvisata (in base al principio iura novit curia attribuente al giudice la qualificazione delle domande ed eccezioni proposte dalla parti) dal giudice di merito sulla base del complesso delle difese svolte dalla parte interessata, volte a contrastare in tutto o in parte le pretese di adempimento del contratto di cui sia portatrice la controparte (v. in particolare Cass. nn. 20870/09, 11728/02, 10764/99), con accertamento che ove adeguatamente motivato è incensurabile in sede di legittimità. Né tale eccezione può ritenersi incompatibile con la normativa speciale in materia di vizi e difformità dell'opera, in tema di appalto, essendo stato anche chiarito come le disposizioni di cui agli artt.
1667, 1668 e 1669 c.c. integrino, senza escluderne l'applicazione, i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui l'opera sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente cui sia richiesto il pagamento, al fine di paralizzare la pretesa avversaria, può opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, come richiamato dall'art. 1167 c.c.,
u.c., secondo periodo anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta (v.
Cass. n. 9333/04) .. “ (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 4446 del 2012, secondo cui, nell'ipotesi di opera affetta da vizi e difetti, è giustificato nei corrispondenti limiti, equivalenti ai rispettivi importi di spesa occorrenti per eliminare le difformità e i vizi, il rifiuto di pagamento opposto dal committente alla relativa pretesa dell'appaltatrice, potendosi la richiesta dell'appaltatore di pagamento del compenso pag. 32/57 decurtare delle voci di compenso corrispondenti a quelle opere affette da vizi o difformità, nella sola ipotesi di totale inservibilità e correlative necessità di rifacimento ex novo;
conf. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26365 del 26/11/2013).
§ 9.
Ciò posto, si deve, poi, rilevare in fatto che la domanda riconvenzionale e l'eccezione di inadempimento, proposte in primo grado dal e reiterate attraverso la formulazione dei sopra riportati Parte_1
motivi di appello, siano fondate per quanto di ragione.
Ed invero, come pure dinanzi evidenziato, questa Corte disponeva un accertamento peritale, sui quesiti dei quali si è dato conto, all'esito del quale il nominato ausiliare accertava che “il Capitolato d'Appalto prevedeva lo svellimento della pavimentazione in opera e del massetto sottostante .. la realizzazione di un pacchetto solaio che prevedeva nello specifico: la posa in opera di una guaina bituminosa impermeabilizzante di spessore cm. 4; la posa in opera di un pannello termoisolante rigido in polistirene dello spessore di cm. 5; la realizzazione di un nuovo massetto in cls per la configurazione delle pendenze;
la realizzazione di una
“impermeabilizzazione, mediante messa in opera di ecomembrana impermeabile monocomponente a reologia variabile, a basse emissioni di sostanze organiche volatili, tipo NANOFLEX della tale CP_10
prodotto va applicato a spatola americana, applicando la prima mano in spessore di circa 1-2 mm premendo per ottenere la massima adesione al sottofondo. A prodotto indurito, dopo aver rimosso l'eventuale condensa superficiale, applicare la seconda mano di realizzando uno CP_7
spessore continuo ed uniforme di circa 2-3 mm a totale copertura del
pag. 33/57 sottofondo la fornitura e posa in opera su strato di colla di pavimentazione in gres porcellanato e successiva stuccatura della stessa”.
Ciò posto, il CTU rilevava che ”La ditta , su indicazione del CP_2
progettista e direttore dei lavori, eseguiva tali lavorazioni, pertanto, una volta provveduto a demolizioni e svellimenti, riscontrata la presenza in opera di un massetto aerato e di uno strato di asfalto minerale, ritenuti con caratteristiche meccaniche di resistenza e termo-isolamento ancora valide, provvedeva alla posa in opera di malta autolivellante, sulla quale veniva successivamente posta in opera una guaina bituminosa impermeabilizzante e quindi i pannelli termoisolanti in polistirene;
a questo punto la ditta aggiungeva la posa in opera di uno strato di scorrimento in polietilene, non prevista nel Capitolato d'Appalto, sul quale veniva poi realizzato il nuovo massetto in cls, rinforzato con rete
d'armatura in fibra di vetro, anch'esso non previsto nel Capitolato
d'Appalto; su tale massetto veniva quindi posata la membrana impermeabile monocomponente, nel caso specifico il NANOFLEX della
e, a completamento dell'opera, veniva posata la CP_10
pavimentazione su strato di colla e successivamente stuccata”.
Così descritte le opere eseguite dall'impresa, il CTU evidenziava che, in base alle verifiche da esso compiute, consistite in appositi saggi eseguiti “sul terrazzo oggetto di controversia giudiziaria alla presenza di entrambe le parti costituite” e nell'ispezione delle unità “immobiliari di proprietà e e , poste al piano sottostante CP_11 Pt_4 Parte_5
il terrazzo di copertura”, “alla data dei sopralluoghi effettuati non si
pag. 34/57 riscontrano fenomeni infiltrativi, ovvero le acque meteoriche sicuramente non passano attraverso tutti gli strati del pacchetto solaio”.
Il CTU passava, poi, ad esaminare le modalità di esecuzione dell'opera, cui erano indirizzate le principali contestazioni del Parte_1
afferenti alla dedotta omessa apposizione del doppio strato di guaina alla base del massetto di copertura dello stabile ed alla non corretta posa in opera del pacchetto impermeabilizzante.
In proposito, l'arch. premesso che “il pacchetto solaio, così Per_2
come progettato ha la doppia funzione di impermeabilizzazione e di isolamento termico”, rammentate le caratteristiche dell'intervento e, cioè, il fatto che “la guaina bituminosa, posta al di sotto di quelli che possono essere definiti gli strati del cappotto termico, serve ad impedire che l'acqua penetri negli ambienti sottostanti, se mai dovesse superare le barriere soprastanti. Al di sopra della guaina bituminosa il cappotto termico è composto, nel caso specifico, da pannelli termoisolanti in polistirene di spessore pari a cm 5, .. e da una barriera al vapore, strato di scorrimento in polietilene, sul quale è posto un massetto in cls, di spessore che varia tra i cm. 5,5 e i cm. 7, rinforzato con rete d'armatura in fibra di vetro. A protezione del cappotto termico è stata posata la membrana impermeabile monocomponente, nel caso specifico il NANOFLEX della
sulla quale viene posata la pavimentazione”, evidenziava CP_10
che “Il costituisce una membrana impermeabile, che, secondo le CP_12
indicazioni della casa produttrice, la quando utilizzata su CP_10
superfici ampie, come nel caso specifico di un terrazzo di mq. 855, andrebbe posata suddividendo la superficie complessiva in aree più
pag. 35/57 piccole, di superficie non superiore ai mq. 30, attraverso la realizzazione di appositi giunti, allo scopo di contenere al massimo gli sforzi di trazione a cui può essere sottoposto il materiale, ovvero più la superficie
è circoscritta e maggiore è il contenimento degli sforzi di trazione che possono portare al formarsi di lesioni”.
Così analiticamente descritte le opere che la ditta doveva eseguire, il
CTU osservava che il “non ha posto in opera i suddetti giunti, CP_2
disattendendo le indicazioni di posa in opera della casa produttrice, tuttavia, va precisato e chiarito, che la scelta progettuale, finalizzata ad ottenere lo stesso risultato di contenere il fenomeno di trazione del materiale, è stata quella di posare, all'interno del massetto in cls, una rete d'armatura in fibra di vetro a maglia quadrangolare, che presenta valori di resistenza alla trazione piuttosto elevati e un ottimale modulo elastico, particolarmente adatta per massetti di spessore 5-6 cm;
una volta ottenuto il risultato di limitare la fessurazione da ritiro del cls e quindi avendo un massetto piuttosto stabile, il fenomeno di trazione dovrebbe essere limitato anche per il materiale soprastante, ovvero la membrana di Nanoflex. Quindi la mancata realizzazione dei giunti, necessari a limitare il più possibile gli sforzi di trazione, viene ovviata con la posa in opera all'interno del sottostante massetto in cls di una rete
d'armatura in fibra di vetro. Al di sotto del massetto in cls, la ditta provvede a porre in opera una barriera al vapore con uno strato di scorrimento in polietilene, che svolge la funzione di limitare gli sforzi da scorrimento, ovvero serve a far scorrere i materiali che hanno diverse dilatazioni termiche, ma non a limitare gli sforzi di trazione, né assolve la funzione di impermeabilizzazione. Come detto, nel corso del secondo
pag. 36/57 accesso ai luoghi sono stati effettuati due saggi sul terrazzo: con il primo saggio si è arrivati a rimuovere gli strati in opera fino a portare alla luce la guaina bituminosa, mentre con il secondo si è ritenuto esaustivo fermarsi alla rimozione del massetto in cls e quindi portando alla luce la barriera al vapore. In entrambi i casi il massetto risulta bagnato e, nel primo caso, si riscontra presenza di acqua anche sul fondo, ovvero sulla superficie della guaina bituminosa, la quale assolve perfettamente la propria funzione di impermeabilizzante, e ciò spiega l'assenza di infiltrazioni negli ambienti sottostanti. Tuttavia, la presenza di acqua a contatto con i pannelli termoisolanti in polistirene, che appaiono comunque in buono stato, quindi assolutamente non danneggiati, ma compromessi nella loro funzione dal contatto con l'acqua, può limitare le prestazioni termoisolanti di questi ultimi. A protezione degli strati che costituiscono il cappotto termico l'unico materiale che dovrebbe svolgere la funzione di impermeabilizzante è la membrana di Dai saggi CP_7
effettuati si è riscontrato come la membrana in opera presenta uno spessore che oscilla tra 1-1,5 mm, quindi inferiore ai 2-3 mm previsti nel
Capitolato d'Appalto, inoltre all'atto della rimozione, è apparsa piuttosto priva di elasticità, caratteristica tipica del prodotto, ed, anzi, si è sfarinata durante le operazioni di rimozione;
allo stesso tempo va rilevato come il prodotto si presenti con un color di superficie bianco latte, mentre, solitamente il colore ad opera finita è più vicino al grigio- beige. Ciò potrebbe far pensare ad una presenza eccessiva di acqua nel prodotto, che potrebbe essere riconducibile, in via suppositiva, ad un errore materiale nella preparazione dello stesso all'atto della posa in opera, oppure a qualche precipitazione atmosferica nel corso delle
pag. 37/57 lavorazioni. In ogni caso la membrana di Nanoflex sembra presentare dei vizi, che permettono la penetrazione di acqua, seppur in piccola quantità, negli strati sottostanti”.
Il CTU riteneva, altresì, che “Il terrazzo si presenta con pendenze corrette per il deflusso delle acque meteoriche, infatti, dal termine dei lavori non c'è presenza di doglianze in merito, pertanto appare inutile e controproducente pensare di demolire il masso invece di preservarlo, pertanto, considerato quanto esplicitato in precedenza, la soluzione tecnica migliore, preso atto che il in opera non assolve CP_7
pienamente alle proprie funzioni, sarebbe quella di posare nuovamente il sullo strato esistente e quindi procedere alla rimozione della CP_7
sola pavimentazione”.
In conclusione, il CTU riscontrava la sussistenza, sia pure solo parziale, dei lamentati difetti, in quanto asseriva che “le lavorazioni effettuate rispettano quello che era stato previsto nel Capitolato d'Appalto, anzi la ditta ha inserito a maggior tutela del pacchetto solaio uno strato di scorrimento in polietilene, al fine di limitare gli sforzi da scorrimento, mentre ha ovviato alla mancata realizzazione dei giunti sul Nanoflex con la posa in opera all'interno del massetto delle pendenze di una rete
d'armatura in fibra di vetro, allo scopo di contenere gli sforzi di trazione.
Tuttavia, nel corso dei saggi effettuati, si è verificato che il non CP_7
assolve in maniera esaustiva alle proprie funzioni di impermeabilizzazione, presentandosi con uno spessore inferiore a quello previsto nel Capitolato d'Appalto e privo della necessaria elasticità, pertanto si può ritenere che lo strato di non risulti posato CP_7
secondo le regole dell'arte” e che “la membrana di non assolve CP_7
pag. 38/57 più, alla data dei sopralluoghi effettuati, in maniera esaustiva alle proprie funzioni di impermeabilizzazione, mentre i rimanenti strati del pacchetto solaio appaiono in buono stato di manutenzione e non danneggiati dalla presenza dell'acqua rilevata”, per cui se “alla data odierna il cappotto termico può non assolvere appieno alle proprie funzioni, una volta rimossa la causa che consente l'infiltrazione delle acque meteoriche, questo tornerà efficace a tutti gli effetti”.
Per ovviare al riscontrato inconveniente, l'ausiliare suggeriva “di procedere alla sola rimozione della pavimentazione ed alla successiva posa di un nuovo strato di Nanoflex e quindi di nuova pavimentazione ..
Le lavorazioni necessarie a rendere il lavoro a regola d'arte sono le seguenti: · Rimozione della pavimentazione e del battiscopa in opera. ·
Carico su automezzo e trasporto a rifiuto di materiali di risulta provenienti da demolizioni, disfacimenti, rimozioni, a discarica autorizzata. · Posa in opera di membrana impermeabile monocomponente, nella fattispecie il Nanoflex della · Fornitura CP_10
e posa in opera di nuova pavimentazione e battiscopa e successiva stuccatura della stessa”.
Il CTU, in risposta allo specifico quesito ad esso posto, valorizzando anche le deduzioni del CT dell'appellato, quantificava, infine, il costo dei lavori occorrenti per porre rimedio ai riscontrati difetti in complessivi euro 71.173,14.
§ 10.
Tanto premesso, le risultanze dell'espletata CTU, cui questa Corte ritiene di potere aderire in quanto sorrette da idonee argomentazioni e dall'esito di indagini compiute sui luoghi coerenti con le finalità
pag. 39/57 dell'accertamento, consentono, anzitutto, di respingere l'assunto del secondo il quale l'impresa non vanterebbe alcun diritto al Parte_1
pagamento del compenso.
Si è, infatti, visto come l'ausiliare abbia accertato, salvo quanto emerso in relazione alle condizioni della membrana impermeabilizzante, la corretta esecuzione delle lavorazioni attestando che “Il terrazzo di copertura, dopo nove anni dalla conclusione dei lavori appare in un discreto stato di manutenzione, fatta eccezione per un punto dove le mattonelle appaiono sollevate, soggette presumibilmente ad una sollecitazione da compressione, e in alcuni punti, in particolare nelle vicinanze dei bocchettoni di scolo delle acque meteoriche, in cui le fughe appaiono consumate, pertanto si può affermare che le condizioni attuali della pavimentazione non presentano carenze di manutenzione”.
Alcun dubbio, quindi, residua sul diritto dell'impresa di ricevere il pagamento del corrispettivo, che il CTU ha stimato essere pari “ad €
120.403,62 a saldo dell'appalto complessivo dei lavori eseguiti al fabbricato condominiale, oltre ad € 9.620,40 ed € 21.802,92 per opere aggiuntive ed extracontratto, quindi per un credito complessivo pari ad
€ 151.826,94” oltre iva come da Legge.
Del resto, è appena il caso di evidenziare come, in relazione a tali poste creditorie, già liquidate dal Tribunale, alcuna specifica censura veniva formulata dal e come lo stesso nemmeno in primo grado Parte_1
avesse sollevato eccezioni volte a contestare le quantità delle lavorazioni ed i prezzi applicati.
Come dinanzi detto, tuttavia, all'esito della CTU è stato accertato un controcredito del condominio, pari ad euro 71.173,14, oltre Iva,
pag. 40/57 corrispondente al costo delle lavorazioni occorrenti per l'eliminazione dei vizi.
Ne segue che, operando la compensazione tra le contrapposte ragioni di credito, residui, in capo al , una ragione di credito pari ad CP_2
euro 80.653,80 oltre iva come da Legge, al cui pagamento va condannato il . Parte_1
§ 11.
In contrario non appaiono dirimenti le obiezioni sollevate dalla difesa del alle conclusioni del CTU, avendo l'ausiliare, in sede di CP_2
risposta ai rilievi del tecnico di parte della ditta, condivisibilmente affermato che “la membrana di sembra presentare dei vizi, che CP_7
permettono la penetrazione di acqua, seppur in piccola quantità, negli strati sottostanti, quindi a parere dello scrivente l'acqua riscontrata non
è un residuo delle lavorazioni precedenti risalenti a diversi anni fa, ma è, come afferma anche il Ctp ing. dovuta alle precipitazioni Per_3
atmosferiche, ovvero l'acqua piovana, seppur in minima quantità, penetra attraverso lo strato di Nanoflex che, pertanto non assolve più alle proprie funzioni di impermeabilizzazione”.
Né, inoltre, soccorrono le ulteriori deduzioni svolte dall'impresa nella comparsa conclusionale, a tenore delle quali gli esiti della CTU non sarebbero attendibili in quanto fondati su dei saggi eseguiti a distanza di dieci anni dalla realizzazione delle opere, su due punti di un terrazzo ampio oltre 900 mq e basate sulle sole ispezioni visive senza l'ausilio di strumentazioni per ricerche termografiche oppure mediante l'utilizzo di un igrometro mobile ad impedenza.
pag. 41/57 Le obiezioni non colgono nel segno per l'assorbente ragione che, come emerge dalla stessa CTU, i saggi eseguiti dall'ausiliare durante le operazioni peritali venivano svolti “in posizioni distanti tra loro e concordate con l'intero collegio peritale” (cfr. pag. 4 della CTU).
Appare, quindi, evidente la tardività dei sopra richiamati rilievi, in quanto la difesa del , che non aveva contestato le modalità di CP_2
esecuzione dei saggi, né durante lo svolgimento delle operazioni peritali, né nel termine concesso ai sensi dell'art. 195 c.p.c., solo in sede di comparsa conclusionale ed a contraddittorio con l'ausiliare ormai definito, si doleva dell'inidoneità delle verifiche svolte dal consulente, introducendo una questione mai fatta valere prima.
In aggiunta, le considerazioni svolte non si rivelano in grado di minare la credibilità delle affermazioni del CTU, avendo questi dato conto, in maniera compiuta, degli esiti dei saggi, evidenziando di avere visivamente riscontrato i pure parziali difetti delle lavorazioni.
In particolare, l'arch. scriveva, in ordine all'esito delle Per_2
verifiche compiute, che “nel corso del secondo accesso ai luoghi sono stati effettuati due saggi sul terrazzo: con il primo saggio si è arrivati a rimuovere gli strati in opera fino a portare alla luce la guaina bituminosa, mentre con il secondo si è ritenuto esaustivo fermarsi alla rimozione del massetto in cls e quindi portando alla luce la barriera al vapore. In entrambi i casi il massetto risulta bagnato e, nel primo caso, si riscontra presenza di acqua anche sul fondo, ovvero sulla superficie della guaina bituminosa, la quale assolve perfettamente la propria funzione di impermeabilizzante, e ciò spiega l'assenza di infiltrazioni negli ambienti sottostanti. Tuttavia, la presenza di acqua a contatto con i pannelli
pag. 42/57 termoisolanti in polistirene, che appaiono comunque in buono stato, quindi, assolutamente non danneggiati, ma compromessi nella loro funzione dal contatto con l'acqua, può limitare le prestazioni termoisolanti di questi ultimi”.
L'esito delle verifiche compiute appare assolutamente esaustivo e non consente affatto di qualificare come meramente ipotetiche le conclusioni tratte dal CTU in ordine alla qualità dell'opera eseguita dalla ditta, relativamente alla membrana impermeabile, ed ai riflessi che la presenza di acqua potrebbe avere in relazione alla tenuta del
“pacchetto solaio”.
Ancora, sia nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, che nella comparsa conclusionale, la difesa dell'appellato contestava il calcolo compiuto dal CTU per la quantificazione del credito residuo dell'impresa, opinando che, mentre il computo metrico estimativo dei lavori necessari per l'eliminazione dei vizi era stato redatto sulla base del prezzario regionale del 2022, successivo di ben dieci anni e, pertanto, con prezzi lievitati, viceversa, il corrispettivo dovuto all'appaltatore veniva quantificato secondo i prezzi risalenti al 2012.
Secondo il , quindi, per evitare uno squilibrio del rapporto CP_2
sinallagmatico lesivo delle ragioni dell'impresa, sarebbe necessario rivalutare all'attualità anche il credito della ditta e poi procedere alla detrazione, da esso, del costo delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi.
La doglianza non ha pregio, in quanto non considera che “In tema di appalto, mentre la somma liquidata a favore del committente per la
pag. 43/57 eliminazione dei vizi e difformità dell'opera - a titolo di risarcimento del danno o anche di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668 cod.civ. - ha ad oggetto un debito di valore dell'appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta;
pertanto, in caso di inadempimento o ritardato adempimento della relativa obbligazione la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempreché il creditore alleghi e dimostri, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod.civ., l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dal primo comma dell'art. 1224 cod.civ. Ne consegue che la rivalutazione monetaria del debito di valuta, sostituendosi al danno presunto costituito dagli interessi legali, è idonea a reintegrare totalmente il patrimonio del creditore, sicché non possono essere riconosciuti gli interessi sulla somma rivalutata, se non dal momento della sentenza con cui, a seguito e per effetto della liquidazione, il credito - essendo divenuto liquido ed esigibile - produce interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1282 cod.civ.” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 11594 del 22/06/2004; Sez.
2, Sentenza n. 24301 del 15/11/2006; Sez. 2, Sentenza n. 12828 del
03/06/2009; Sez. 2, Sentenza n. 25015 del 06/11/2013).
pag. 44/57 Correttamente, quindi, nella specie, il credito dell'appaltatore è stato determinato secondo il prezzario del 2012, anno di ultimazione delle opere, mentre la somma occorrente per l'eliminazione dei vizi è stata quantificata secondo i prezzi di mercato correnti nel 2022, anno di espletamento della CTU.
Peraltro, in senso contrario alle deduzioni dell'appellato, appare dirimente evidenziare che, nella citazione di primo grado, lo stesso aveva domandato il pagamento del residuo corrispettivo del contratto, maggiorato degli interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c., e non anche chiesto la rivalutazione monetaria delle somme, sicché la relativa istanza, come formulata nella comparsa conclusionale depositata in questo grado di giudizio, si rivela finanche tardiva ed inammissibile.
§ 12.
Con riguardo, poi, alla richiesta del di riconoscimento degli CP_2
interessi cd. moratori, che l'impresa intende far decorrere dalla data di proposizione della domanda, merita rilevare che “in tema di appalto privato, il corrispettivo deve essere versato alle scadenze contrattuali ovvero, in difetto di pattuizione, quando l'opera sia accettata, sicché è da questo momento che decorrono per l'appaltatore gli interessi sulle somme dovutegli le quali, però, ove siano riscontrati difetti della detta opera legittimanti l'eccezione di inadempimento, sono inesigibili finché questi non siano eliminati od il committente non opti per la riduzione dell'importo a lui spettante. Ne consegue che, qualora il medesimo committente rilevi l'esistenza di vizi e ne domandi l'eliminazione diretta da parte dell'appaltatore, oltre a richiedere il risarcimento del danno per
l'inesatto adempimento, il credito di quest'ultimo per il corrispettivo
pag. 45/57 permane, ma il mancato pagamento dell'appaltante non può ritenersi causa di debenza degli interessi, neppure ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n.
231 del 2002, se non dalla data della sentenza per effetto della quale il credito diviene liquido ed esigibile” (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Sentenza n.
5734 del 27/02/2019).
Orbene, nella specie, dall'espletata CTU è emersa, come dinanzi ampiamente detto, l'esistenza di vizi che legittimavano la formulazione, da parte del committente, dell'eccezione di inadempimento, considerato che il costo delle opere per la relativa rimozione è stato dallo stesso consulente determinato in un importo pari, all'incirca, a poco meno della metà del credito residuo dell'impresa.
In contrario non rileva il dato, valorizzato dal , secondo cui lo CP_2
stesso, ancor prima dell'instaurazione della lite, aveva formulato al condominio una proposta transattiva che contemplava il rifacimento a proprie spese della membrana impermeabile Nanoflex e del soprastante strato di pavimentazione.
Se è vero, infatti, che tale circostanza risulta corroborata dalla lettura della relazione a firma dell'ing. , all'epoca tecnico del , del CP_2
2.12.2015, allegata alla produzione dell'appellato, deve, tuttavia, evidenziarsi che il mancato raggiungimento dell'accordo transattivo non è causalmente ricollegabile ad una condotta del Parte_1
meramente dilatoria ed ingiustificatamente attendista.
Dall'esame degli atti si ricava che, in effetti, le parti non addivennero ad un accordo, essendo emersi contrasti in ordine alle modalità di realizzazione dell'intervento ed alla necessità che esso dovesse pag. 46/57 svolgersi secondo le direttive tecniche della ditta produttrice CP_10
del . CP_7
In ogni caso, la riscontrata, sia pure solo parziale, esistenza dei lamentati difetti del manto impermeabile induce ad escludere che l'eccezione di inadempimento sollevata dal sia contraria a Parte_1
buona fede o non adeguata in relazione al credito residuo vantato dall'impresa.
Quanto sin qui osservato induce il Collegio a ritenere che, nella specie, gli interessi moratori debbano decorrere solo dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
§ 13.
Nella quantificazione del residuo credito dell'impresa si deve, poi, considerare che, nel giudizio di primo grado, il aveva Parte_1
chiesto che il Tribunale riducesse il credito dell'impresa della somma occorrente all'eliminazione dei vizi” somma che risultasse accertata all'esito del presente giudizio, anche sulla base della CTU svolta in corso di causa nel procedimento di ATP RG. 5895-1/16 e di quella che la S.V. vorrà disporre e per la quale si insta” (cfr. note scritte depositate in data
17.5.2021, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni).
Del resto, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1
c.p.c., in data 22.3.2019, la difesa del chiedeva accogliersi Parte_1
la domanda di riduzione del prezzo, tenuto, altresì, conto degli ulteriori danni verificatisi in corso di causa, nel mese di novembre 2018, consistiti nel distacco di una parte della copertura della cassa scala C e che avevano giustificato l'instaurazione, ad opera dello stesso pag. 47/57 Condominio, di un procedimento per ATP in corso di causa iscritto al n.
RG. 5895-1/16.
Come in precedenza rilevato, poi, con l'atto di appello e, specificamente, con il sesto motivo, il aveva contestato la Parte_1
sentenza, nella parte con cui era stata dichiarata l'inammissibilità dell'ATP instaurato ante causam ed in corso di causa.
Orbene, riguardo a quello ante causam, la censura deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse, essendo stato successivamente svolto l'ATP depositato in corso di causa.
Riguardo a quest'ultimo, invece, il motivo è fondato, perché erroneamente il Giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile il ricorso per ATP proposto dal , in ragione della ritenuta Parte_1
inammissibilità della domanda riconvenzionale cui era strumentale il suddetto accertamento peritale.
Sul punto, invero, ribadendo quanto dinanzi osservato in relazione al primo motivo di appello, deve rimarcarsi che la statuizione sia erronea, avendo desunto l'inammissibilità della riconvenzionale dalla ritenuta
(ma, invero, non necessaria) assenza di un'autorizzazione assembleare che abilitasse l'amministratore, già investito dai condomini dell'incarico di resistere alle pretese creditorie dell'impresa, a proporre anche una domanda riconvenzionale.
§ 14.
Ciò premesso, avendo il primo Giudice, comunque, esaminato, nel merito, la domanda, ritenendola infondata, sul rilievo per cui il CTU dell'ATP aveva fornito una risposta non certa in relazione alla causa dell'accertato “distacco parziale della guaina bituminosa del torrino
pag. 48/57 scala C”, valorizzando il passaggio della relazione peritale nella quale si sosteneva che “non si può escludere che il distacco della guaina di copertura del torrino” ..“ sia stato causato dagli eccezionali eventi metereologici”, l'appellante sottoponeva a censura anche tale capo di decisione, lamentandone l'erroneità.
La censura è fondata.
Infatti, il primo Giudice non ha correttamente apprezzato le risultanze della CTU a firma dell'arch. resa all'esito del Persona_5
procedimento di ATP dinanzi richiamato, poiché non ha considerato che quel consulente aveva con certezza evidenziato che il lavoro di impermeabilizzazione della copertura del torrino della scala C del fabbricato non era stato realizzato dal secondo le prescrizioni CP_2
del capitolato di appalto e le regole dell'arte.
Lo stesso CTU dava conto del fatto che, in sede di sopralluogo, aveva appurato il distacco parziale della guaina del torrino della scala C, nonché di alcuni abachini di ardesia posti a coronamento del cornicione del torrino.
Rispetto alla causa di questo fenomeno, pur avendo evidenziato di non poter escludere che il distacco della guaina di copertura del torrino fosse stato causato dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi in concomitanza del distacco dello strato di impermeabilizzazione,
l'ausiliare chiariva, in risposta alle note del CT di parte del , ing. CP_2
, che se il lavoro di impermeabilizzazione fosse stato Persona_6
eseguito a regola d'arte con la sostituzione degli abachini e il successivo strato di guaina impermeabilizzante, in caso di forti raffiche pag. 49/57 di vento i nuovi abachini avrebbero assicurato una maggiore resistenza al vento impedendo lo svellimento del manto.
In conclusione, sulla base delle conclusioni appena riportate, può fondatamente sostenersi che i fenomeni metereologici avversi, verificatisi a novembre del 2018, abbiano solo costituito l'occasione del manifestarsi di un danno (lo svellimento del manto impermeabile) causalmente riconducibile ad una non corretta esecuzione delle opere.
Ne segue che, sul punto, la sentenza debba essere riformata, dovendosi il credito della ditta decurtare anche del costo degli interventi necessari per la rimozione del riscontrato difetto e per la riparazione del danno, stimato dall'arch. n euro 3.186,74 oltre Iva. Per_5
§ 15.
Quindi, operando la dovuta compensazione tra le rispettive partite creditorie, il credito residuo dell'impresa, pari ad euro 151.826,94, deve essere decurtato di euro 71.173,14, stimato dal CTU arch.
e di euro 3.186,74, quantificato dal CTU dell'ATP, e si riduce, Per_2
pertanto, ad euro 77.467,06, somma sulla quale deve calcolarsi l'Iva all'aliquota vigente del 22%.
A tale riguardo è, poi, appena il caso di osservare come destituita di fondamento sia la deduzione della difesa del , di cui alle Parte_1
pagine 1, 2 della comparsa conclusionale, a tenore della quale la richiesta del , di accoglimento della domanda e di condanna CP_2
della controparte al pagamento del credito rivalutato all'attualità, previa detrazione del costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi, sarebbe inammissibile siccome diversa da quella formulata pag. 50/57 con la comparsa di costituzione, nella quale l'appellato si era limitato a sollecitare il rigetto dell'appello.
Infatti, è sufficiente evidenziare che, anche in sede di note di precisazione delle conclusioni, il aveva sollecitato, in via CP_2
principale, l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e, in via gradata, il pagamento del residuo credito scaturente dalla compensazione parziale delle rispettive poste creditorie.
In tal modo, peraltro, non vi è stata alcuna introduzione di una nuova domanda, come paventato dalla difesa dell'appellante, posto che, nella specie, la compensazione era insita nella formulazione della stessa domanda riconvenzionale proposta dal e che, in ogni caso, Parte_1
il Giudice procede a compensazione legale dei contrapposti crediti, fino alla rispettiva concorrenza, previa determinazione di quello opposto in compensazione (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23924 del 05/09/2024).
§ 16.
Con il settimo motivo, il aveva, altresì, censurato la Parte_1
sentenza nella parte in cui poneva a carico dello stesso l'importo di euro 1.800,00, pari al costo dei saggi effettuati prima dell'instaurazione della lite per accertare le cause dei lamentati difetti.
La censura è parzialmente fondata, dovendosi, alla luce di quanto osservato rispetto ai precedenti motivi, l'eccezione di inadempimento del condominio e la riconvenzionale dallo stesso spiegata ritenere fondate, quantomeno nei limiti dei vizi riscontrati dall'arch. Per_2
pag. 51/57 Ne segue che sia equo porre il costo dei predetti saggi in eguale misura a carico di entrambe le parti.
Entro tale limite deve, quindi, accogliersi il motivo di appello, potendo il ripetere solo il 50% di euro 1.800,00, oltre gli interessi al CP_2
tasso legale codicistico di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla notifica della citazione al soddisfo, trattandosi di importo per il quale non operano le considerazioni svolte rispetto al corrispettivo dell'appalto.
§ 17.
L'ottavo motivo di appello, con il quale il si doleva della Parte_1
proposta transattiva formulata dal primo Giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., è inammissibile per carenza di interesse, atteso che tale proposta non ha avuto alcun seguito, per il mancato raggiungimento tra le parti di un'intesa al riguardo.
§ 18.
Rileva, da ultimo, il Collegio che, sebbene il abbia, nelle Parte_1
conclusioni dell'appello, sollecitato la condanna del al CP_2
risarcimento dei danni, da quantificarsi in euro 155.000,00 o nella diversa somma accertata all'esito della CTU, la domanda, sul punto, si è rivelata del tutto carente sul piano assertivo e sfornita di prova.
§ 19.
Infine, l'esame del settimo motivo di appello, con il quale il Parte_1
censurava il capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese processuali, è assorbito in ragione dell'accoglimento parziale dell'appello e della conseguente necessità di fare applicazione del principio secondo cui “in tema di impugnazioni, il potere del giudice
d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese
pag. 52/57 processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
Ciò premesso, rileva la Corte che, nella specie, si sia al cospetto di una chiara ipotesi di soccombenza reciproca parziale, alla luce della ritenuta parziale fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dal per la riduzione del prezzo dell'appalto e Parte_1
dell'accoglimento, anche esso di conseguenza parziale, della domanda dell'impresa.
Quanto precede giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nella misura, da ritenere congrua alla luce del sostanziale dimezzamento della pretesa creditoria della ditta conseguente all'accertata fondatezza della riconvenzionale e dell'eccezione di compensazione del , Parte_1
della metà, mentre per la residua parte le stesse debbono seguire la soccombenza del , in ragione dell'accertata sussistenza Parte_1
della residua ragione di credito del . CP_2
La liquidazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, con applicazione per entrambi i gradi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00, tenuto conto del disputatum, ed applicazione per tutte le pag. 53/57 fasi dei compensi tabellari medi, adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse.
Con specifico riguardo al valore della causa, che l'appellato vorrebbe si valutasse come rientrante nello scaglione superiore a quello dinanzi indicato, in considerazione della riconvenzionale di danni, per euro
155.000,00 proposta dal , è sufficiente replicare che “in Parte_1
tema di liquidazione del compenso per l'esercizio della professione forense, per la determinazione del valore della controversia, agli effetti dell'art. 6 del d.m. n. 127 del 2004 .., la domanda riconvenzionale, non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto, non si cumula con la domanda principale dell'attore, ma, se di valore eccedente quello di quest'ultima, può comportare l'applicazione dello scaglione superiore poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il "thema decidendum" ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23406 del 01/08/2023, che, sebbene riferita al previgente sistema tariffario, esprime un principio applicabile anche in relazione ai nuovi parametri normativi).
Nella specie, quindi, siccome la riconvenzionale era contenuta, pur sempre, nello scaglione delle cause di valore compreso tra euro
52.001,00 ed euro 260.000,00 è a quest'ultimo che occorre riferirsi per la quantificazione dei compensi.
pag. 54/57 Le spese processuali di entrambi i gradi vanno distratte in favore dell'Avv. Alessandro Trombetta, dichiaratosi antistatario.
Sempre per le ragioni dinanzi evidenziate, le spese relative alle CTU, come liquidate dal Giudice dell'ATP e da questa Corte nel presente grado di giudizio, debbono porsi a carico di ciascuna parte al 50%.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna il
[...]
a pagare, in favore di Parte_1 [...]
, l'importo di euro 77.467,06, oltre l'Iva al 22%, oltre CP_2
gli interessi al tasso legale codicistico di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo, nonché
l'importo di euro 900,00, oltre gli interessi al tasso legale codicistico di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 1° ottobre 2016 al soddisfo;
b) compensa le spese processuali di entrambi i gradi nella misura del 50% e condanna il Parte_1
alla rifusione, in favore dell'appellato, del residuo
[...]
50% che, tenuto già conto della disposta compensazione, liquida, in relazione al giudizio di primo grado, in euro 417,00 per esborsi, euro 7.051,50 per compenso, oltre rimborso forfettario pag. 55/57 per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA come per legge e, in relazione al grado di appello, in euro
7.158,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Alessandro Trombetta;
c) pone le spese relative alle CTU, come liquidate in corso di causa,
a definitivo carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
d) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 17/02/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 56/57 pag. 57/57
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5332/2021 R.G., avverso la sentenza n. 1989/2021, pronunziata dal Tribunale di Torre
Annunziata, pubblicata in data 11/10/2021, notificata in data
29/11/2021, pendente
TRA
(C.F.: , Parte_1 P.IVA_1
in persona dell'amministratore pro tempore, , Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso Marra (C.F.:
), giusta procura in calce al ricorso in C.F._1
riassunzione, nonché in forza dell'autorizzazione dell'assemblea dei condomini, risultante dal verbale del 01/12/2022;
APPELLANTE
E (P. IVA n. , Controparte_2 P.IVA_2
in persona del titolare, (C.F. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro C.F._2
Trombetta, (C.F. ), giusta procura in calce alla C.F._3
comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
Oggetto: pagamento corrispettivo appalto;
eccezione di inadempimento;
azione di garanzia per pretesi vizi dell'opera.
Conclusioni: nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 22.10.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellante concludeva riportandosi all'atto di appello, con il quale aveva chiesto volersi: “IN VIA PRELIMINARE E/O
PREGIUDIZIALE – disattesa ogni contraria istanza, eccezione, conclusione e difesa, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza di primo grado qui appellata ex art. 283 c.p.c., sussistendo, nel caso de quo, sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, in considerazione del danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per tutte le ragioni sopra esposte;
– accertare e dichiarare, per tutto quanto eccepito, dedotto ed argomentato nel presente atto di appello, che l'Ing. non doveva essere Persona_1
estromesso dal giudizio;
– per l'effetto, disporre la rimessione del giudizio al Giudice di primo grado, con tutte le conseguenze di legge, atteso che
l'erronea estromissione del terzo chiamato in causa Ing. Persona_1
rientra pienamente nei casi di rimessione tassativamente previsti
[...]
per legge (numerus clausus) ex art. 354 c.p.c., ordinando la chiamata in
pag. 2/57 causa del terzo stesso Ing. – conseguentemente, ai Persona_1
sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al Giudice di primo grado, onde consentire alle parti, compreso il terzo, di procedere,
a pieno contraddittorio, all'istruttoria probatoria, compresa la CTU, così come richiesto dal ed al successivo prosieguo, ivi comprese Parte_1
l'accoglimento di tutte le domande formulate dal , così come Parte_1
indicate in atti con il rigetto di tutto quanto ex adverso domandato;
NEL MERITO qualora l'Ecc.ma Corte adita voglia, invece, procedere oltre, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, conclusione e difesa, – accogliere il presente atto di appello;
– ordinare la citazione per chiamata in causa, nel presente procedimento, del terzo Ing. Persona_1
progettista e Direttore dei Lavori, già chiamato in causa nel
[...]
procedimento di primo grado ed erroneamente estromesso dal giudizio stesso, onde procedere, anche in suo contraddittorio, all'espletamento della CTU non ammessa in primo grado e, comunque, al prosieguo della causa;
– accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale e la responsabilità della mancata esecuzione dei lavori a "regola d'arte" di
, titolare della ditta individuale Controparte_2 Controparte_2
e dell'Ing. progettista e direttore dei lavori;
Persona_1
conseguentemente rigettare la domanda di in Controparte_2
quanto infondata in fatto ed in diritto e delle eccezioni e difese svolte dall'Ing. – per l'effetto, condannare , Per_1 Controparte_2
titolare della ditta individuale ad effettuare Controparte_2
l'integrale eliminazione dei vizi dell'opera e/ o a ridurre il prezzo per la somma di Euro 120.403,62 o di quella somma che il Tribunale ritenesse
pag. 3/57 di Giustizia;
– accertare e dichiarare la responsabilità professionale del progettista e Direttore dei Lavori Ing. ordinandone Persona_1
la citazione in giudizio, per violazione delle sue obbligazioni nella qualità di Direttore dei Lavori quali l'accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché
l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera e la mancata segnalazione all'appaltatore delle situazioni anomale e degli inconvenienti che si sono verificati in corso
d'opera; – in accoglimento delle domande riconvenzionali spiegate dal
in primo grado, (erroneamente dichiarate inammissibili), Parte_1
verso e verso il Direttore dei Lavori Ing. Controparte_2 Persona_1
accertata la responsabilità di ex artt. 1667
[...] Controparte_2
– 1669 c.c., titolare della ditta individuale e la Controparte_2
responsabilità professionale del Direttore dei Lavori e progettista Ing.
previa ammissione di CTU tecnica, condannare gli Persona_1
stessi, in solido, ciascuno per quanto di competenza e di ragione, al risarcimento del danno in favore del Parte_2
da quantificarsi in Euro 155.000,00 o di quella somma che
[...]
risultasse accertata all'esito della CTU, oltre agli interessi ex art. 1284 primo e quarto comma cod. proc. civ. ed al risarcimento per il ritardo ex art. 1224 secondo comma cod. civ.; – per l'effetto, rigettare la domanda di titolare della ditta individuale Controparte_2 [...]
, per il pagamento delle restanti somme, così come avanzata CP_2
in primo grado, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
-nella malaugurata ipotesi di soccombenza, condannare l'Ing. Persona_1
pag. 4/57 a garantire, sollevare, manlevare, come meglio visto, l'appellante Per_1
condominio da tutto quanto eventualmente fosse tenuto a pagare a
titolare della ditta individuale GN Controparte_2
DO; – per tutto quanto sopra ampiamente argomentato, dedotto ed eccepito, accertare e dichiarare che il Tribunale di Torre Annunziata, in violazione del combinato disposto degli artt. 1130 n. 4, 1131, 1708,
1667 e 1668 c.c. e degli artt. 84, 106, 269 c.p.c., erroneamente ha dichiarato inammissibili: la chiamata in causa del terzo Ing.
[...]
erroneamente estromettendolo;
le domande riconvenzionali Per_1
spiegate dal Condominio nei confronti di , titolare Controparte_2
della ditta individuale e dell'Ing. Controparte_2 Persona_1
compresa la domanda riconvenzionale di manleva in caso di
[...]
soccombenza; i mezzi istruttori richiesti dal Condominio (compresa la
CTU), con conseguente erronea estromissione dal processo dell'Ing.
Persona_1
IN VIA ISTRUTTORIA – ammettere la CTU tecnica, al fine di verificare i vizi e difetti dell'opera e, quindi, che i lavori effettuati da
[...]
, titolare della ditta individuale , non CP_2 Controparte_2
sono stati eseguiti a regola d'arte e, quindi, al fine di stabilire la somma necessaria per il rifacimento dei lavori, che avrebbe Controparte_2
dovuto eseguire a regola d'arte secondo contratto, secondo capitolato speciale d'appalto e secondo le indicazioni tecniche del Direttore dei lavori e che, invece, non ha fatto;
– constatare, quantificandoli, tutti i danni subiti dal;
Parte_1
pag. 5/57 il tutto, comunque e in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa del doppio grado di giudizio e rimborso spese forfettarie nella misura del
15 %, oltre IVA e C.P.A. come per legge e spese di registrazione della sentenza di primo grado”;
nelle note depositate il 24.10.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellato concludeva come segue: “per il rigetto dell'appello proposto dal e per Parte_1
l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 1989/2021 del
Tribunale di Torre Annunziata.
In via gradata si conclude chiedendo la condanna dell'appellante a corrispondere all'appellato l'importo di € 151.826,94 rivalutato alla data di redazione dell'elaborato peritale di C.T.U., diminuito, ai sensi dell'art.
1688 c.c., del costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi oltre la somma di €1.800,00 per n. 3 saggi espletati a seguito di richiesta della committente, il tutto maggiorato di interessi legali dalla debenza delle somme dovute fino all'instaurazione del giudizio di primo grado e di interessi moratori ex art. 1284 c.c. a decorrere dalla domanda giudiziaria fino al soddisfo.
In via ulteriormente gradata si chiede condannarsi l'appellante a corrispondere all'appellata l'importo di € 151.826,94, diminuito, ai sensi dell'art. 1688 c.c., del costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi calcolato secondo il prezzario regionale delle opere edili per la
Campania del 2012, oltre la somma di €1.800,00 per n. 3 saggi espletati
a seguito di richiesta della committente, il tutto maggiorato di interessi legali dalla debenza delle somme dovute fino all'instaurazione del
pag. 6/57 giudizio di primo grado e di interessi moratori ex art. 1284 c.c. a decorrere dalla domanda giudiziaria fino al soddisfo.
In ogni caso, si chiede condannare quest'ultimo al pagamento delle spese di lite, anche ex art. 91 c.p.c., per entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto difensore antistatario. …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 1 ottobre 2016, , in Controparte_2
qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, esponeva che: in data
24.10.2012 stipulava con il , in Parte_1 Pt_3
, un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei Parte_1
lavori di recupero edilizio e ristrutturazione funzionale dello stabile condominiale, per il pattuito corrispettivo di euro 325.195,00 al netto dell'iva, oltre euro 10.000,00 per oneri di sicurezza, nel quale si prevedeva che il prezzo sarebbe stato corrisposto mediante il pagamento di 36 rate consecutive dell'importo di euro 10.215,00, iva inclusa, ciascuna;
il medesimo contratto specificava che i lavori sarebbero stati contabilizzati a misura;
durante l'esecuzione dei lavori venivano autorizzate, e poi eseguite, opere aggiuntive rispetto a quelle preventivate;
in procinto dell'ultimazione dei lavori, il Parte_1
contestava che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte, lamentando, in particolare, la “presenza di un deflusso di acqua nelle caditoie anche in assenza di eventi atmosferici" e con delibera del
24.10.14 l'assemblea decideva di "eseguire saggi sul terrazzo di copertura - al fine di verificare la qualità dei lavori effettuati ed al
pag. 7/57 contempo deliberava la sospensione dei pagamenti fino all'esito dei predetti accertamenti"; i saggi effettuati rilevavano la fisiologica presenza di umidità in alcuni punti del massetto sottostante la pavimentazione di copertura del terrazzo, che si sarebbe riassorbita nei tempi tecnici;
il contestava, inoltre, la messa in opera Parte_1
del doppio strato di guaina impermeabilizzante, ma l'esecuzione dei carotaggi in data 24.2.2016 ne confermava la presenza;
ciononostante, il pagamento delle rate successive alla ventitreesima ed alla ventiquattresima non veniva erogato.
Sulla scorta di tali premesse, domandava, previo Controparte_2
accertamento della realizzazione di lavori per il valore di euro
324.162,30, come da consuntivo, di dichiarare l'inadempimento contrattuale del condominio e di condannare lo stesso al pagamento dell'importo residuo, quantificato in euro 120.403,62, oltre iva, a titolo di saldo per i lavori inizialmente preventivati, euro 9.620,40 ed euro
21.802,92, il tutto oltre iva, a titolo di corrispettivo per le opere aggiuntive ed euro 1.800,00 per l'esecuzione dei saggi di verifica.
Il in , (d'ora innanzi, Controparte_3 Parte_1
per brevità, ), nel costituirsi in giudizio, deduceva che, Parte_1
dopo il fallimento delle trattative per addivenire ad un accordo transattivo, ricorreva al Tribunale affinché venisse disposto un accertamento tecnico per accertare la corrispondenza alle regole dell'arte dei lavori eseguiti, nonché per quantificare il costo delle opere necessarie ad ottenere la conformità dei lavori allo standard tecnico e i danni subiti.
pag. 8/57 Tanto premesso, il chiedeva la sospensione del giudizio in Parte_1
attesa della definizione di quello di accertamento tecnico preventivo, oltre all'autorizzazione a chiamare in causa il direttore dei lavori, Ing.
obbligato in solido per i danni lamentati dalla committente Per_1
e tenuto a manlevarla in caso di eventuale condanna.
La difesa del condominio, poi, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'appaltatrice all'eliminazione dei vizi dell'opera o alla riduzione del prezzo nella misura di euro 120.403,62, oltre al risarcimento dei danni, quantificati in euro 155.000,00.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, l'Ing nel Per_1
costituirsi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della chiamata in causa, in difetto dell'autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale e chiedeva di essere, a sua volta, autorizzato alla chiamata della compagnia assicurativa Lloyd's, al fine di esser manlevato in caso di condanna.
La compagnia assicurativa, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'inoperatività della polizza, concludendo per il rigetto della domanda di garanzia.
La causa, a seguito dell'udienza del 27.3.2018, fissata per consentire al condominio di produrre la deliberazione dell'assemblea di ratifica dell'operato del proprio legale in merito alla chiamata in causa del direttore dei lavori, veniva rinviata per la precisazione Per_1
delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 5.7.2018 e, con sentenza n. 1685/18, il Tribunale, dando pag. 9/57 atto dell'inammissibilità della chiamata in causa del direttore dei lavori da parte del , in quanto la delibera assembleare prodotta in Parte_1
giudizio autorizzava il difensore del solo a resistere alla Parte_1
domanda, non anche a proporre la domanda riconvenzionale nei confronti dell'appaltatrice e dei terzi, estrometteva dal giudizio i chiamati in causa.
Quindi, la causa, con separata ordinanza, veniva rimessa sul ruolo per l'istruzione della domanda proposta dal nei confronti del CP_2
ed il Giudice, su richiesta del procuratore del , Parte_1 Parte_1
concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Nelle more, lo stesso Condominio depositava, in data 5.12.2018, un ricorso per ATP, in ragione della lamentata sopravvenienza di nuovi vizi e difetti delle opere, consistenti nel distacco della copertura della cassa scala C, con conseguenti infiltrazioni e dispersione del materiale edile.
Il G.I. disattendeva la richiesta di ammissione dei mezzi di prova (CTU e prova per testi) articolata dalle parti e formulava una proposta ex art. 185 bis c.p.c., come risultante dall'ordinanza del 12.2.2020, accettata dall'originario attore ma non anche dal , il quale Parte_1
evidenziava che in assemblea non veniva raggiunto il quorum necessario per deliberare sulla stessa.
La causa veniva rinviata all'udienza, tenutasi in modalità cartolare, del
20.5.2021 per la precisazione delle conclusioni e assegnata in pag. 10/57 decisione concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, I comma c.p.c.
Depositati gli scritti conclusivi, il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza indicata in epigrafe, così decideva: “
1. Accertata la realizzazione da parte della ditta delle opere Controparte_2
appaltate per € 324.162,30, dichiara il grave inadempimento contrattuale del e per Controparte_4
l'effetto condanna il predetto a corrispondere alla ditta
[...]
, a saldo dei predetti lavori la somma di € 120.403,62, oltre CP_2
iva, ed oltre interessi legali dalla scadenza di ciascuna rata e fino alla data di pendenza della lite ed interessi moratori ex art. 1284 cc. sulla somma dovuta a decorrere dalla domanda fino al soddisfo;
2. Accertato e dichiarato l'omesso pagamento da parte del
[...]
, realizzate in corso d'opera, per l'effetto condanna Controparte_5
il predetto , a corrispondere Controparte_4
alla ditta le somme rispettivamente di € 9.620,40 ed Controparte_2
€ 21.802,92, il tutto oltre iva, oltre interessi legali ed interessi moratori ex art. 1284 cc sulla somma dovuta a decorrere dalla domanda fino al soddisfo;
3. Condanna il , a Controparte_4
corrispondere alla ditta la somma di € 1.800,00 per Controparte_2
l'esecuzione di tutti i saggi di verifica, oltre interessi legali sulla somma dovuta a decorrere dalla domanda fino al soddisfo;
pag. 11/57
4. Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal
Condominio, ; Controparte_4 CP_4
5. Condanna il al pagamento Controparte_4
delle spese di lite, in favore della ditta che liquida in Controparte_2
€ 21.387,00 per competenze professionali, oltre spese vive per € 834,00, spese generali al 15%, iva e cpa, con distrazione in favore dell'Avv.
Alessandro Trombetta;
6. Pone le spese di ctu dell'ATP definitivamente a carico del , Parte_1
Controparte_4 CP_4
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, ad esso notificata in data 29.11.2021 ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., il Parte_1
interponeva appello, mediante atto tempestivamente notificato alla controparte, nel rispetto del termine breve di trenta giorni, in data
27.12.2021, con il quale chiedeva riformarsi l'impugnata decisione ed accogliersi le conclusioni dinanzi trascritte.
Con comparsa depositata in data 22.3.2022, si costituiva
[...]
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, il CP_2
quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello e nel merito ne contestava la fondatezza.
Questa Corte, con ordinanza dell'11.3.2022, emessa all'esito del sub- procedimento ex art. 351 c.p.c. instaurato dall'appellante, accogliendone la richiesta, sospendeva, per la ritenuta sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, la provvisoria efficacia pag. 12/57 esecutiva dell'impugnata sentenza nella misura eccedente l'importo di euro 80.000,00.
Con successiva ordinanza del 15.4.2022, la Corte, ravvisandone l'opportunità, disponeva una CTU, affidando al nominato Ausiliare, arch. , l'incarico di dare riposta in ordine ai seguenti Persona_2
quesiti: “1) Previ accertamenti sui luoghi ed esame della documentazione degli atti di causa, descriva il CTU lo stato dei luoghi, descrivendo le opere che ha realizzato in esecuzione Controparte_2
del contratto di appalto intercorso con il Condominio appellante;
2)
Accerti se sussistano i vizi e i difetti delle opere eseguite, come descritti dall'appellante nell'atto di appello;
3) Accerti, in particolare, il CTU se effettivamente sia riscontrabile la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori di impermeabilizzazione del terrazzo e, in specie, CP_6
la cattiva esecuzione della posa del tenuto anche conto delle CP_7
indicazioni di montaggio fornite dalla casa produttrice;
verifichi se i primi tre strati del “pacchetto AI (barriera al vapore, pannello termo isolante e guaina bituminosa), posti a supporto al masso delle pendenze,
Nanoflex e pavimento finale, risultino compromessi dalle infiltrazioni
d'acqua; 4) in ipotesi di positiva risposta al quesito che precede dica se effettivamente sussista la necessità della rimozione dello strato di presente con la nuova posa dello stesso, nonché la necessità di CP_7
una riconfigurazione dei massi di pendenza sottostanti al per CP_7
l'esecuzione del lavoro a regola d'arte; 5) Dica il CTU, svolti gli accertamenti ritenuti necessari, se le opere siano state effettuate in conformità alle previsioni del contratto d'appalto e del capitolato e
pag. 13/57 secondo le regole dell'arte; 6) In ipotesi di accertata sussistenza dei vizi e difetti, indichi il CTU quali lavorazioni saranno necessarie per rendere le opere conformi alle previsioni del contratto d'appalto e del capitolato e per ricondurre le stesse alle regole dell'arte, quantificandone i relativi costi;
7) Determini, per l'effetto, a quanto ammonti il residuo ed eventuale credito dell'appaltatore, tenuto conto delle opere complessivamente realizzate”.
Successivamente, con ordinanza del 10 giugno 2022, veniva integrato il mandato peritale, con la sottoposizione al CTU anche dei quesiti indicati dall'appellato e di seguito trascritti: “
8. dica il CTU se
l'apposizione della predetta guaina in polietilene possa ritenersi una tipologia d'intervento efficace a garantire la tenuta, tra gli strati che compongono il pacchetto solaio, agli scorrimenti determinati dalle escursioni termiche con la conseguenza che la realizzazione del pacchetto solaio possa ritenersi sia conforme al progetto che alla regola dell'arte;
9. verifichi il CTU lo stato di manutenzione del lastrico solare e nell'ipotesi di carenza di manutenzione determini l'incidenza del cattivo stato di manutenzione sulla tenuta impermeabile del pacchetto solaio”.
Intervenuto, nelle more, il decesso dell'avv. , unico Controparte_8
difensore costituito per il Parte_1
, la Corte, con ordinanza del 24.10.2022, dichiarava
[...]
l'interruzione del giudizio ex art. 301 c.p.c., disponendo la sospensione delle operazioni peritali.
A seguito della riassunzione del giudizio, operata dal con Parte_1
ricorso tempestivamente depositato il 7.12.2022 e notificato in data pag. 14/57 14.12.2022, ricostituitosi il contraddittorio, veniva disposta la prosecuzione delle operazioni peritali e, all'esito delle stesse, il CTU depositava l'elaborato peritale in data 29.3.2023.
Quindi, disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 25.10.2024 con il deposito di note scritte, la causa, con ordinanza comunicata alle parti il 22.11.2024, veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, l'ultimo dei quali è scaduto in data 10.02.2025.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza oggetto di impugnazione, riteneva fondata la domanda principale, sostenendo che a fronte della dimostrazione del titolo negoziale, posto a base della pretesa, costituito dal contratto d'appalto e dal capitolato speciale d'appalto, il condominio, che aveva “improntato la propria difesa esclusivamente sulla circostanza dell'esistenza di presunti vizi e/o difformità delle opere realizzate”, non aveva dimostrato l'inadempimento dell'appaltatore, sia in relazione alla dedotta percolazione d'acqua nella pluviale del terrazzo, sia relativamente all'omessa apposizione del doppio strato di guaina alla base del massetto di copertura dello stabile, sia, infine, per quanto concerneva pag. 15/57 la lamentata non corretta posa in opera del pacchetto impermeabilizzante.
Con specifico riguardo a tale ultima eccezione, mediante la quale il lamentava che non era stata correttamente messa in opera Parte_1
la membrana impermeabilizzante in quanto l'appaltatrice non aveva adottato gli accorgimenti previsti dalla casa produttrice oltre CP_9
che i materiali ed accessori, per l'applicazione del Nanoflex, il
Tribunale osservava che l'intervento di realizzazione del cd. pacchetto solaio era, non solo conforme a quanto previsto nel capitolato d'appalto, ma eseguito a regola d'arte “in quanto il quadro progettuale e tecnico applicativo era stato ben descritto dal progettista e direttore dei lavori”, anche in forza di quanto esplicitato dallo stesso nella relazione di predisposizione del saggio.
Inoltre, al riguardo, rilevava che il condominio non aveva “assolto all'onere di allegazione della scheda tecnica della dalla quale si CP_9
sarebbero dovuti desumere “i dettami della casa madre”” per la corretta posa in opera della membrana impermeabilizzante.
Pertanto, il primo Giudice riteneva superflua la nomina di un CTU onde vagliare la sussistenza dei vizi fatti valere dal . Parte_1
Con riferimento alla domanda riconvenzionale, che il convenuto aveva proposto per ottenere “l'integrale eliminazione dei Parte_1
vizi dell'opera e/o la riduzione del prezzo pari ad € 120.403,62 o di quella somma che il Tribunale ritenesse di giustizia oltre al risarcimento del danno, per la somma di € 155.000,00 o di quella che risultasse accertata all'esito della CTU in sede di ATP”, il Giudice di primo grado ne dichiarava l'inammissibilità.
pag. 16/57 In proposito valorizzava il fatto che “benché all'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 24 marzo 2018, indetta a seguito del termine di 120 giorni concesso al dal precedente istruttore, Parte_1
all'udienza del 9 novembre 2017 (cfr. supra), sia stato posto il punto 1 b, avente tra l'altro ad oggetto la “ratifica dell'attività già svolta dall'Avv.
Marina Gargiulo in merito….spiegata riconvenzionale nei confronti della ditta GN DO…”, tuttavia la assemblea del 24.3.18 nulla ha espressamente deliberato sul punto”.
Quindi, in assenza di apposita autorizzazione assembleare, la domanda de qua andava ritenuta inammissibile.
Per la stessa ragione, il Tribunale riteneva inammissibile anche l'ATP che il aveva proposto in corso di causa, al fine di fare Parte_1
accertare “ulteriori vizi, verificatisi “nel corso del giudizio”, ma successivamente alla comparsa di costituzione” quali ““distacchi di piastrelle” e “macchie di umido al di sotto del cornicione”, .. “il distacco di una parte della copertura della cassa scale C” avvenuta nel novembre
2018”.
Peraltro, Il Giudice soggiungeva che, nel merito, comunque,
l'accertamento peritale non era stato dirimente, in quanto le conclusioni in esso rassegnate erano connotate da incertezza “sulla causa dell'accertato “distacco parziale della guaina bituminosa del torrino scala C” ..”.
§ 4.
Con il primo e il secondo motivo, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva disposto, per l'accertata assenza di una delibera assembleare di autorizzazione e ratifica dell'operato pag. 17/57 dell'amministratore, l'estromissione dal giudizio del direttore dei lavori, Ing. di cui esso aveva sollecitato la Persona_1
chiamata in causa, e dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali verso e verso lo stesso direttore Controparte_2
dei lavori.
Al riguardo, lamentava l'erroneità della decisione, per avere il Giudice ritenuto inammissibili siffatte domande per carenza dell'espressa autorizzazione in tal senso da parte dell'assemblea condominiale.
A fondamento del proprio assunto, l'istante sosteneva che, per orientamento consolidato della S.C. di Cassazione, (di cui citava numerose sentenze, tra le quali SS.UU. Cass. Civ n. 4909 del
14/03/2016; Cass. civ., n. 22118 del 29/10/2015), con la procura alle liti la parte realizzava semplicemente una scelta ed una designazione del difensore, e non anche un'attribuzione di poteri, discendendo gli stessi direttamente dalla legge, con la conseguenza che la procura attribuirebbe la facoltà di proporre tutte le difese comunque ricollegabili all'originario oggetto della causa, e, quindi, anche la facoltà di proporre domanda riconvenzionale e di chiamare in causa un terzo, onde proporre nei suoi confronti una domanda di garanzia propria ovvero al fine di essere manlevato o per esigenze difensive.
Peraltro, opinava l'istante, né il Tribunale nel dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa del terzo, né la difesa dell'appaltatore in primo grado, che l'aveva eccepita, avevano corroborato i propri assunti, con il riferimento ad orientamenti della
S.C. di Cassazione, ed avevano anche omesso di considerare che, in base alla giurisprudenza di legittimità, in tema di denunzia dei vizi e pag. 18/57 difformità dell'opera, il potere dell'amministratore di agire ex art. 1667
c.c. non necessitava dell'apposita autorizzazione dell'assemblea, trattandosi di atti conservativi, relativamente ai quali l'amministratore avrebbe autonoma legittimazione ex art. 1130 n. 4 c.c..
Per le medesime ragioni, la pronuncia impugnata era erronea anche nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile l'ATP instaurato dopo la notifica della citazione e quello da esso introdotto in corso di causa per fare accertare i difetti dell'opera medio tempore sopravvenuti.
Secondo l'appellante, quindi, non sarebbe stato necessario “il mandato dell'assemblea condominiale per spiegare le domande riconvenzionali nei confronti dell'attore, la chiamata in causa del terzo Ing. Persona_1
e la domanda riconvenzionale nei confronti dello stesso terzo Ing.
[...]
essendo già sufficiente la procura ad litem Persona_1
rilasciata dall'amministratore all'Avv. Marina Gargiulo”.
Con il secondo motivo d'appello, il sosteneva che il primo Parte_1
Giudice, disponendo l'estromissione dal giudizio del direttore dei lavori, era incorso in un error in procedendo, con palese violazione del diritto di difesa del e conseguente necessità, per il Giudice Parte_1
di appello, di disporre la rimessione degli atti al primo giudice ex art. 354 c.p.c.. Infatti, sosteneva l'appellante, “con la dichiarata inammissibilità delle domande riconvenzionali verso
[...]
e verso l'Ing. nonché con la CP_2 Persona_1
dichiarazione di inammissibilità della chiamata in causa del Direttore dei Lavori Ing. e con la sua estromissione dal Persona_1
processo, l'appellante ha ricevuto un gran danno, perché Parte_1
non ha potuto far accertare, dal Tribunale, i vizi e difetti dell'opera, la
pag. 19/57 responsabilità dell'appaltatore, la “culpa in vigilando” del Direttore dei
Lavori e, conseguentemente, sono stati prevaricati il suo diritto al risarcimento del danno ed il suo diritto di manleva in caso di soccombenza, essendosi verificata un'alterazione nella dialettica processuale, che è in sé produttiva di pregiudizio”.
Quindi, qualora questa Corte non avesse deciso per la rimessione al primo Giudice, esso istante chiedeva nuovamente di chiamare in causa il terzo stesso Ing. e di voler disporre la CTU ingiustamente Per_1
negata dal Tribunale.
§ 5.
I motivi sono inammissibili, nella parte in cui con essi si è inteso contestare l'estromissione dal giudizio, disposta dal primo Giudice, del terzo, Ing. e la ritenuta inammissibilità delle Persona_1
domande contro lo stesso proposte.
Infatti, tali statuizioni venivano rese, non già con la sentenza oggetto dell'atto di appello, ma con la sentenza n. 1685/18, resa dal Tribunale in data 5.7.2018 nel corso del giudizio di primo grado, con la quale, appunto, era stata specificamente affrontata e decisa la questione relativa all'ammissibilità della chiamata in causa, da parte del
, del terzo, Parte_1 Per_1
Invero, con tale sentenza, allegata in copia alla produzione dell'appellato, il Tribunale aveva ritenuto inammissibile tale chiamata in causa, rilevando che, esulando l'azione contro il terzo dai poteri dell'amministratore delineati dall'art. 1130 c.c., questi necessitava, per la proposizione della domanda rivolta contro il direttore dei lavori, di apposita autorizzazione assembleare che, nella specie, nonostante il pag. 20/57 termine concesso ai sensi dell'art. 182 c.p.c. non era intervenuta, non avendo l'assemblea dei condomini, in data 9.12.2017 e 24.3.2018, autorizzato la chiamata in causa del terzo e la proposizione contro lo stesso della domanda riconvenzionale.
Tanto premesso, i motivi di appello in esame sono inammissibili, dal momento che, avendo la citata sentenza definitivamente statuito sulle domande spiegate contro il Direttore dei Lavori, il Parte_1
avrebbe dovuto tempestivamente impugnarla.
Discende da quanto osservato che, non avendo validamente impugnato la predetta sentenza, le censure in esame siano inammissibili, essendo state rivolte contro una sentenza, quella n. 1989 del 2021, che non si era affatto occupata delle pretese azionate dal verso il Parte_1
Direttore dei Lavori.
Resta, di conseguenza, assorbito l'esame nel merito delle indicate censure.
§ 6.
Come dinanzi detto, peraltro, con il primo motivo, l'appellante censurava anche il capo della sentenza n. 1989/2021, nel quale il
Giudice, in piena adesione a quanto già affermato nella precedente sentenza n. 1685/18 riguardo alla domanda rivolta contro il terzo, aveva dichiarato inammissibile la riconvenzionale proposta dal contro l'attore, sempre in ragione della rilevata assenza di Parte_1
autorizzazione assembleare.
La censura è fondata.
E' pacifico che, in primo grado, il si sia costituito in Parte_1
giudizio a ministero dell'avv. Marina Gargiulo, in forza di procura alle pag. 21/57 liti alla stessa conferita dall'amministratore p.t., rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dal seguente chiaro tenore” Nella qualità, conferisco il potere di rappresentanza e difesa, in ogni fase, stato e grado del giudizio ed atti inerenti, conseguenti e successivi, ivi compresa
l'eventuale fase esecutiva ed il giudizio di opposizione, all'avv. Marina
Gargiulo, ivi compreso il potere di proporre domande riconvenzionali, chiedere provvedimenti cautelari, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, transigere, conciliare, abbandonare il giudizio e rilasciare quietanze ...”.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale, che il aveva esercitato con la predetta Parte_1
comparsa di costituzione per ottenere, ai sensi dell'art. 1668 c.c., la condanna del committente, , all'eliminazione dei Controparte_2
vizi o alla riduzione del prezzo dell'appalto, oltre al risarcimento dei danni, in quanto ha opinato che la delibera condominiale del
26.10.2016, in base alla quale l'amministratore aveva rilasciato la procura alle liti al difensore del , non contenesse alcun Parte_1
riferimento al potere di proporre domande riconvenzionali o trasversali (cfr. verbale di udienza del 9.11.2017, nel quale il G.I. concedeva al , ai sensi dell'art. 182 co. c.p.c., il termine di Parte_1
120 giorni per la ratifica dell'operato dell'amministratore da parte dell'assemblea, al quale verbale rinviava per relationem la sentenza impugnata, laddove, nel decidere sulla domanda riconvenzionale, stigmatizzava la mancata ratifica assembleare, per difetto di adozione della delibera entro l'accordato termine).
pag. 22/57 Nondimeno, così procedendo, il Giudice ha, anzitutto, omesso di considerare che, in primo grado, il giammai aveva sollevato la CP_2
relativa eccezione di carenza di ius postulandi in capo all'amministratore, essendo, invero, tale eccezione stata proposta dalla difesa del terzo chiamato in causa, in relazione all'azione Per_1
contro di essa spiegata dal . Parte_1
Inoltre, e, soprattutto, giova evidenziare che, in contrario, non è dirimente che la delibera assembleare del 26.10.2016 aveva autorizzato l'amministratore a resistere alla domanda proposta dal contro il condominio, non menzionando espressamente la CP_2
facoltà di proporre domande riconvenzionali nei confronti della controparte.
Infatti, rientra tra i poteri dell'amministratore il compimento degli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, in essi inclusi la denuncia dei vizi e delle difformità dell'opera nei confronti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1667 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. 2,
Sentenza n. 4619 del 1996, che, proprio valorizzando tale potere dell'amministratore, faceva decorrere il termine per la denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera, ai fini dell'accertamento della tempestività della denunzia, dal momento in cui l'amministratore aveva acquisito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale della imperfetta esecuzione dell'opera).
Inoltre, merita rammentare che, secondo la prevalente giurisprudenza della S.C., “l'art. 1130, n. 4 c.c., che attribuisce all'amministratore del condominio il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle
pag. 23/57 parti comuni dell'edificio deve interpretarsi estensivamente nel senso che. oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o
a quella parte comune, l'amministratore ha il potere - dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti
l'edificio condominiale unitariamente considerato. Pertanto, rientra nel novero degli atti conservativi di cui al citato art. 1130 n. 4 cod. civ.
l'azione di cui all'art. 1669 cod. civ. intesa a rimuovere i gravi difetti dì costruzione, nel caso in cui questi riguardino l'intero edificio condominiale ed i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l'amministratore del condominio ed i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto" (tra le varie, v. Cass. civ., Sez. Seconda , Sent. 23 marzo 1995, n. 3366 e Sent. 18 giugno 1996, n. 5613; Sez. 2, Sentenza n.
441 del 10/02/1968 Rv. 33145; più di recente, v. sez. 2, Sentenza n. 8512 del 2015 non massimata;
Sez. 2, Sentenza n. 25216 del 2017). Analogo principio trovasi, a ben vedere, ribadito anche nella sentenza Sez. 2, n.
22656 del 08/11/2010 Rv. 615545 ove si riconosce la legittimazione dell'amministratore a promuovere azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. nei confronti del costruttore a tutela dell'edificio nella sua unitarietà, in un contesto nel quale i pregiudizi derivano da vizi afferenti le parti comuni dell'immobile, ancorché interessanti di riflesso anche quelle costituenti proprietà esclusiva di condomini, ed a chiederne la relativa rimozione, eliminandone radicalmente le comuni cause o condannando il costruttore alle relative spese (così in motivazione) ..”
(cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 2018).
pag. 24/57 Per quanto tali precedenti si riferiscano all'azione proposta ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., essi appaiono riferibili anche alla fattispecie in esame, nella quale il ha inteso azionare, in via Parte_1
riconvenzionale, i rimedi della garanzia per i vizi, di cui alla disciplina speciale in tema di appalto dettata dagli artt. 1667 e seguenti dello stesso codice, per l'evidente ragione che, anche nel caso di specie, il aveva agito a difesa di una parte comune, quale è, in tutta Parte_1
evidenza, il lastrico solare dell'edificio oggetto dell'appalto stipulato con . Controparte_2
Ha, pertanto, errato il Tribunale, sebbene la procura alle liti rilasciata dall'amministratore al difensore contemplasse espressamente la facoltà di proporre domande riconvenzionali, nel ritenere inammissibile la predetta domanda con la quale il aveva Parte_1
sollecitato la condanna del all'eliminazione dei vizi, alla CP_2
riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni.
§ 7.
Con i successivi motivi d'appello, l'istante lamentava che il Tribunale avesse accolto la domanda di pagamento del corrispettivo proposta dall'appaltatrice, nonostante dalla documentazione in atti emergeva la presenza di consistenti vizi delle opere.
In particolare, con il terzo motivo d'appello il lamentava Parte_1
che il Tribunale avesse escluso la sussistenza dei vizi delle opere alla luce della relazione redatta dal D.L., Ing. in data Persona_1
28.5.2015, senza rilevare che lo stesso si trovava in conflitto di interessi con l'impresa appaltatrice.
pag. 25/57 Infatti, l'istante deduceva che, dal contenuto degli scritti difensivi di primo grado dell'impresa appaltatrice e del direttore dei lavori, emergeva che l'impresa mirava a far ricadere sulla direzione dei lavori la responsabilità per eventuali vizi e difformità dell'opera, mentre il direttore dei lavori, costituitosi a seguito della chiamata in causa da parte del , si difendeva, escludendo ogni sua responsabilità. Parte_1
Inoltre, il contenuto stesso della relazione posta a fondamento della decisione del primo Giudice era smentito dal contenuto della precedente relazione del medesimo D.L., datata 11.12.2014, da cui emergeva la prova della presenza di acqua in copiosa quantità nel massetto sottostante la pavimentazione e quella di una cattiva realizzazione delle opere, in corrispondenza dei punti in cui vennero effettuati i saggi.
L'istante lamentava, altresì, che il Tribunale avesse male interpretato l'entità del vizio, da esso eccepito, avendolo qualificato Parte_1
come relativo ad una “lievissima percolazione” d'acqua nella pluviale del terrazzo, mentre, in primo grado, la difesa del non Parte_1
aveva mai qualificato la perdita in tali termini.
In particolare, l'appellante deduceva che l'erronea qualificazione del vizio derivava dal travisamento, ad opera del primo Giudice, di quanto affermato dal consulente di parte del , che, con la propria Parte_1
relazione, evidenziava come “anche nei “momenti di asciutta”, negli imbocchi delle caditoie dell'acqua piovana si riscontra una “lievissima percolazione di acqua””, la quale era presente in gran quantità nel massetto sottostante, anche nei periodi caratterizzati da eventi atmosferici non consistenti.
pag. 26/57 Il contestava la relazione del D.L. anche nella parte in cui Parte_1
affermava che l'applicazione del materiale isolante Nanoflex, con modalità diverse rispetto a quelle fornite dal produttore, non era circostanza idonea a dimostrare la sussistenza dei vizi, posto che le modalità fornite dalla casa produttrice non erano le uniche valide.
Sul punto sosteneva che, proprio la messa in opera del con CP_7
modalità diverse da quelle indicate dalla casa produttrice CP_10
aveva causato l'infiltrazione nel massetto e la non corrispondenza alle regole tecniche del pacchetto solaio.
Al riguardo, l'appellante richiamava il contenuto della relazione tecnica di parte, ove il consulente specificava che “La modalità con cui viene realizzata l'opera, ossia per superfici di 900,00 mq, avrebbe previsto la necessità di una suddivisione per aree non superiori ai 30,00 mq dell'intero terrazzo, al fine di evitare rischi di lesione della membrana che, pur essendo armata da rete (AQUASTOP AR1), non potrebbe resistere alle sollecitazioni delle escursioni termiche nonché alle micro oscillazioni della struttura stessa. Ragione per cui risulta non corretta, secondo i dettami della casa madre, la realizzazione, per intero su tutta la superficie, quel tipo di impermeabilizzazione senza dare nessun tipo di giuntura o interruzione di continuità ai massetti sottoposti in opera, che sostengono l'impermeabilizzazione così come è stata realizzata”, e che la realizzazione del “"Pacchetto AI" sull'intera area di copertura dello stabile, di cui il manto impermeabile realizzato col NANOFLEX, risulta in difformità a quanto previsto dai dettami della casa costruttrice
Motivo per cui risulta una grave compromissione della CP_9
tenuta impermeabilizzante di tutto il"Pacchetto AI"”.
pag. 27/57 L'istante soggiungeva che il Tribunale, nonostante la presenza di vizi dell'opera, erroneamente dava credito a quanto affermato dal Direttore dei Lavori nella propria relazione, rigettando la richiesta di CTU da esso formulata, ed osservava che il tecnico e l'impresa appaltatrice effettuavano “una valutazione sbagliata dello stato di vetustà e di efficienza degli strati funzionali costituiti dall'isolamento termico
(massetto areato) e dell'asfalto minerale che costituivano il vecchio solaio, al punto tale da ritenerli ancora validi, relativamente alle caratteristiche meccaniche di resistenza e termoisolamento”.
L'istante censurava, inoltre, quanto affermato dal primo Giudice per motivare il rigetto dell'istanza di CTU in considerazione della mancata
“allegazione della scheda tecnica della dalla quale si sarebbero CP_9
dovuti desumere “ i dettami della casa madre” per la posa in opera a regola d'arte della membrana impermeabile e la previsione dei giunti di frazionamento”, deducendo che in allegato alla consulenza tecnica di parte vi era il materiale probatorio richiesto (“oltre al CD Rom con video illustrativo della casa (allegato n. 3), anche la “Guida CP_9
tecnica” “Aqua Expert2” della e la Pianta coperture”). CP_9
La mancata ammissione della CTU da parte del Tribunale era, poi, specificamente censurata con il quarto motivo d'appello, mediante il quale il , invocando la funzione percipiente della CTU, Parte_1
sollecitava la Corte a voler disporre la nomina di un ausiliare.
Con il quinto motivo, il lamentava che, erroneamente, il Parte_1
Tribunale avesse rigettato l'eccezione di inadempimento, deducendo che esso istante legittimamente aveva prontamente denunciato i vizi pag. 28/57 all'impresa appaltatrice e sospeso i pagamenti ai sensi dell'art. 1460
c.c..
Onde sostenere la correttezza del proprio operato e ad ulteriore riprova della sussistenza dei vizi delle opere, l'istante deduceva che la stessa impresa appaltatrice, in via transattiva, aveva proposto al condominio di provvedere al rifacimento del manto di copertura a sue spese oltre alla riduzione del prezzo in misura pari ad euro 20.000,00.
Con il sesto motivo, l'appellante lamentava che il Tribunale avesse ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal condominio nei confronti dell'appaltatrice e ritenuto, di conseguenza, inutilizzabili le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo eseguito in corso di causa volto a fare verificare gli ulteriori vizi medio tempore verificatisi, consistenti nel “distacco di piastrelle e macchie di umido al di sotto del cornicione, il distacco di una parte della cassa scale”.
La difesa del sosteneva che il Tribunale, con una Parte_1
ricostruzione non sorretta da alcun elemento di prova, avesse ritenuto riconducibili all'eccezionalità degli eventi atmosferici gli ulteriori danni verificatisi alla cassa scala, senza tener conto di quanto affermato dal tecnico di parte del , il quale osservava, in risposta Parte_1
all'elaborato peritale svolto in sede di ATP, che i vizi alla scala C dello stabile si verificavano “per la cattiva realizzazione delle CP_6
opere. Queste, poiché eseguite non in conformità di quanto previsto dal
Capitolato d'Appalto, ma realizzate con un goffo tentativo mal riuscito, da parte della Ditta GN, di sovrapporre due guaine bituminose
(guaina nuova su guaina vecchia), senza curarsi della tenuta dell'intero
pag. 29/57 pacchetto impermeabilizzante realizzato, in barba alle disposizioni progettuali e della Direzione dei Lavori” e che “laddove vi fossero stati eventi meteorici di eccezionale portata, questi, avrebbero potuto causare
i medesimi danni nei torrioni A e B delle altre due casse scale p r e s e n t i
n e I condominio, cui collegano al medesimo terrazzo altri due lati dell'edificio condominiale”.
Inoltre, l'istante concludeva soggiungendo che, comunque, anche il
CTU, nominato dal Tribunale nel procedimento per ATP in corso di causa, concludeva affermando la responsabilità dell'appaltatrice per i vizi, contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, il quale, invece, riteneva che l'accertamento, in ordine alla derivazione causale dei vizi dalla non corretta esecuzione dell'opera, non fosse “più probabile che non”.
L'assunto del Tribunale, secondo la prospettazione dell'appellante, non solo era contrario all'accertamento compiuto dal CTU, il quale aveva accertato che “l'impermeabilizzazione della copertura del torrino scala C non è stata realizzata secondo le prescrizioni indicate nel capitolato speciale di appalto”, ma altresì cozzava con la comune esperienza, in quanto la “presenza di erba tra le fughe delle mattonelle, il distacco di piastrelle, l'umidità di risalita nei parapetti, la costante presenza di acqua in corrispondenza degli scarichi anche in assenza di precipitazioni meteoriche, come risulta dai fotogrammi allegati e depositati in primo grado, sono il segno evidente che l'impermeabilizzazione del lastrico solare terrazzato non è stata effettuata a regola d'arte”.
§ 8.
pag. 30/57 I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati per quanto di ragione.
Ribadendo quanto già osservato in relazione ai primi due motivi di appello, deve rimarcarsi che la domanda riconvenzionale, proposta dal
Condominio, per fare valere i vizi dell'opera era ammissibile e che, di conseguenza, ha errato il Giudice nel non disporre, a fronte delle specifiche allegazioni operate dal convenuto, una CTU tesa a far verificare lo stato dei luoghi e la presenza dei denunciati difetti.
In aggiunta merita, poi, osservare che, comunque, a prescindere dall'ammissibilità della riconvenzionale, le difese svolte in primo grado dal , tese a paralizzare la pretesa creditoria del , Parte_1 CP_2
integravano, senz'altro, la fattispecie dell'eccezione di inadempimento, alla cui proposizione, in ogni caso, l'amministratore doveva ritenersi legittimato con la delibera del 26.10.2016.
Sul punto deve, infatti, rilevarsi che, in primo grado, come pure evidenziato dall'impugnata sentenza, il aveva dedotto Parte_1
l'esistenza di presunti vizi e/o difformità delle opere realizzate quali, nello specifico, la mancata “esecuzione dei lavori a regola d'arte e/o secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto e dai dettami della casa produttrice per la posa in opera” della membrana CP_9
impermeabile “ Nanoflex e dell'intero pacchetto impermeabilizzante”
(cfr. pg 4 comparsa costituzione), ed aveva chiesto dunque accertarsi il grave inadempimento contrattuale ed il rigetto della domanda attorea.
Ciò premesso in fatto, giova in diritto rammentare che, secondo consolidata giurisprudenza, “.. l'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. non richiede, per la sua rilevabilità, l'espresso richiamo
pag. 31/57 a tale articolo o l'impiego di formule sacramentali, ben potendo la relativa proposizione essere ravvisata (in base al principio iura novit curia attribuente al giudice la qualificazione delle domande ed eccezioni proposte dalla parti) dal giudice di merito sulla base del complesso delle difese svolte dalla parte interessata, volte a contrastare in tutto o in parte le pretese di adempimento del contratto di cui sia portatrice la controparte (v. in particolare Cass. nn. 20870/09, 11728/02, 10764/99), con accertamento che ove adeguatamente motivato è incensurabile in sede di legittimità. Né tale eccezione può ritenersi incompatibile con la normativa speciale in materia di vizi e difformità dell'opera, in tema di appalto, essendo stato anche chiarito come le disposizioni di cui agli artt.
1667, 1668 e 1669 c.c. integrino, senza escluderne l'applicazione, i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui l'opera sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente cui sia richiesto il pagamento, al fine di paralizzare la pretesa avversaria, può opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, come richiamato dall'art. 1167 c.c.,
u.c., secondo periodo anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta (v.
Cass. n. 9333/04) .. “ (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 4446 del 2012, secondo cui, nell'ipotesi di opera affetta da vizi e difetti, è giustificato nei corrispondenti limiti, equivalenti ai rispettivi importi di spesa occorrenti per eliminare le difformità e i vizi, il rifiuto di pagamento opposto dal committente alla relativa pretesa dell'appaltatrice, potendosi la richiesta dell'appaltatore di pagamento del compenso pag. 32/57 decurtare delle voci di compenso corrispondenti a quelle opere affette da vizi o difformità, nella sola ipotesi di totale inservibilità e correlative necessità di rifacimento ex novo;
conf. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26365 del 26/11/2013).
§ 9.
Ciò posto, si deve, poi, rilevare in fatto che la domanda riconvenzionale e l'eccezione di inadempimento, proposte in primo grado dal e reiterate attraverso la formulazione dei sopra riportati Parte_1
motivi di appello, siano fondate per quanto di ragione.
Ed invero, come pure dinanzi evidenziato, questa Corte disponeva un accertamento peritale, sui quesiti dei quali si è dato conto, all'esito del quale il nominato ausiliare accertava che “il Capitolato d'Appalto prevedeva lo svellimento della pavimentazione in opera e del massetto sottostante .. la realizzazione di un pacchetto solaio che prevedeva nello specifico: la posa in opera di una guaina bituminosa impermeabilizzante di spessore cm. 4; la posa in opera di un pannello termoisolante rigido in polistirene dello spessore di cm. 5; la realizzazione di un nuovo massetto in cls per la configurazione delle pendenze;
la realizzazione di una
“impermeabilizzazione, mediante messa in opera di ecomembrana impermeabile monocomponente a reologia variabile, a basse emissioni di sostanze organiche volatili, tipo NANOFLEX della tale CP_10
prodotto va applicato a spatola americana, applicando la prima mano in spessore di circa 1-2 mm premendo per ottenere la massima adesione al sottofondo. A prodotto indurito, dopo aver rimosso l'eventuale condensa superficiale, applicare la seconda mano di realizzando uno CP_7
spessore continuo ed uniforme di circa 2-3 mm a totale copertura del
pag. 33/57 sottofondo la fornitura e posa in opera su strato di colla di pavimentazione in gres porcellanato e successiva stuccatura della stessa”.
Ciò posto, il CTU rilevava che ”La ditta , su indicazione del CP_2
progettista e direttore dei lavori, eseguiva tali lavorazioni, pertanto, una volta provveduto a demolizioni e svellimenti, riscontrata la presenza in opera di un massetto aerato e di uno strato di asfalto minerale, ritenuti con caratteristiche meccaniche di resistenza e termo-isolamento ancora valide, provvedeva alla posa in opera di malta autolivellante, sulla quale veniva successivamente posta in opera una guaina bituminosa impermeabilizzante e quindi i pannelli termoisolanti in polistirene;
a questo punto la ditta aggiungeva la posa in opera di uno strato di scorrimento in polietilene, non prevista nel Capitolato d'Appalto, sul quale veniva poi realizzato il nuovo massetto in cls, rinforzato con rete
d'armatura in fibra di vetro, anch'esso non previsto nel Capitolato
d'Appalto; su tale massetto veniva quindi posata la membrana impermeabile monocomponente, nel caso specifico il NANOFLEX della
e, a completamento dell'opera, veniva posata la CP_10
pavimentazione su strato di colla e successivamente stuccata”.
Così descritte le opere eseguite dall'impresa, il CTU evidenziava che, in base alle verifiche da esso compiute, consistite in appositi saggi eseguiti “sul terrazzo oggetto di controversia giudiziaria alla presenza di entrambe le parti costituite” e nell'ispezione delle unità “immobiliari di proprietà e e , poste al piano sottostante CP_11 Pt_4 Parte_5
il terrazzo di copertura”, “alla data dei sopralluoghi effettuati non si
pag. 34/57 riscontrano fenomeni infiltrativi, ovvero le acque meteoriche sicuramente non passano attraverso tutti gli strati del pacchetto solaio”.
Il CTU passava, poi, ad esaminare le modalità di esecuzione dell'opera, cui erano indirizzate le principali contestazioni del Parte_1
afferenti alla dedotta omessa apposizione del doppio strato di guaina alla base del massetto di copertura dello stabile ed alla non corretta posa in opera del pacchetto impermeabilizzante.
In proposito, l'arch. premesso che “il pacchetto solaio, così Per_2
come progettato ha la doppia funzione di impermeabilizzazione e di isolamento termico”, rammentate le caratteristiche dell'intervento e, cioè, il fatto che “la guaina bituminosa, posta al di sotto di quelli che possono essere definiti gli strati del cappotto termico, serve ad impedire che l'acqua penetri negli ambienti sottostanti, se mai dovesse superare le barriere soprastanti. Al di sopra della guaina bituminosa il cappotto termico è composto, nel caso specifico, da pannelli termoisolanti in polistirene di spessore pari a cm 5, .. e da una barriera al vapore, strato di scorrimento in polietilene, sul quale è posto un massetto in cls, di spessore che varia tra i cm. 5,5 e i cm. 7, rinforzato con rete d'armatura in fibra di vetro. A protezione del cappotto termico è stata posata la membrana impermeabile monocomponente, nel caso specifico il NANOFLEX della
sulla quale viene posata la pavimentazione”, evidenziava CP_10
che “Il costituisce una membrana impermeabile, che, secondo le CP_12
indicazioni della casa produttrice, la quando utilizzata su CP_10
superfici ampie, come nel caso specifico di un terrazzo di mq. 855, andrebbe posata suddividendo la superficie complessiva in aree più
pag. 35/57 piccole, di superficie non superiore ai mq. 30, attraverso la realizzazione di appositi giunti, allo scopo di contenere al massimo gli sforzi di trazione a cui può essere sottoposto il materiale, ovvero più la superficie
è circoscritta e maggiore è il contenimento degli sforzi di trazione che possono portare al formarsi di lesioni”.
Così analiticamente descritte le opere che la ditta doveva eseguire, il
CTU osservava che il “non ha posto in opera i suddetti giunti, CP_2
disattendendo le indicazioni di posa in opera della casa produttrice, tuttavia, va precisato e chiarito, che la scelta progettuale, finalizzata ad ottenere lo stesso risultato di contenere il fenomeno di trazione del materiale, è stata quella di posare, all'interno del massetto in cls, una rete d'armatura in fibra di vetro a maglia quadrangolare, che presenta valori di resistenza alla trazione piuttosto elevati e un ottimale modulo elastico, particolarmente adatta per massetti di spessore 5-6 cm;
una volta ottenuto il risultato di limitare la fessurazione da ritiro del cls e quindi avendo un massetto piuttosto stabile, il fenomeno di trazione dovrebbe essere limitato anche per il materiale soprastante, ovvero la membrana di Nanoflex. Quindi la mancata realizzazione dei giunti, necessari a limitare il più possibile gli sforzi di trazione, viene ovviata con la posa in opera all'interno del sottostante massetto in cls di una rete
d'armatura in fibra di vetro. Al di sotto del massetto in cls, la ditta provvede a porre in opera una barriera al vapore con uno strato di scorrimento in polietilene, che svolge la funzione di limitare gli sforzi da scorrimento, ovvero serve a far scorrere i materiali che hanno diverse dilatazioni termiche, ma non a limitare gli sforzi di trazione, né assolve la funzione di impermeabilizzazione. Come detto, nel corso del secondo
pag. 36/57 accesso ai luoghi sono stati effettuati due saggi sul terrazzo: con il primo saggio si è arrivati a rimuovere gli strati in opera fino a portare alla luce la guaina bituminosa, mentre con il secondo si è ritenuto esaustivo fermarsi alla rimozione del massetto in cls e quindi portando alla luce la barriera al vapore. In entrambi i casi il massetto risulta bagnato e, nel primo caso, si riscontra presenza di acqua anche sul fondo, ovvero sulla superficie della guaina bituminosa, la quale assolve perfettamente la propria funzione di impermeabilizzante, e ciò spiega l'assenza di infiltrazioni negli ambienti sottostanti. Tuttavia, la presenza di acqua a contatto con i pannelli termoisolanti in polistirene, che appaiono comunque in buono stato, quindi assolutamente non danneggiati, ma compromessi nella loro funzione dal contatto con l'acqua, può limitare le prestazioni termoisolanti di questi ultimi. A protezione degli strati che costituiscono il cappotto termico l'unico materiale che dovrebbe svolgere la funzione di impermeabilizzante è la membrana di Dai saggi CP_7
effettuati si è riscontrato come la membrana in opera presenta uno spessore che oscilla tra 1-1,5 mm, quindi inferiore ai 2-3 mm previsti nel
Capitolato d'Appalto, inoltre all'atto della rimozione, è apparsa piuttosto priva di elasticità, caratteristica tipica del prodotto, ed, anzi, si è sfarinata durante le operazioni di rimozione;
allo stesso tempo va rilevato come il prodotto si presenti con un color di superficie bianco latte, mentre, solitamente il colore ad opera finita è più vicino al grigio- beige. Ciò potrebbe far pensare ad una presenza eccessiva di acqua nel prodotto, che potrebbe essere riconducibile, in via suppositiva, ad un errore materiale nella preparazione dello stesso all'atto della posa in opera, oppure a qualche precipitazione atmosferica nel corso delle
pag. 37/57 lavorazioni. In ogni caso la membrana di Nanoflex sembra presentare dei vizi, che permettono la penetrazione di acqua, seppur in piccola quantità, negli strati sottostanti”.
Il CTU riteneva, altresì, che “Il terrazzo si presenta con pendenze corrette per il deflusso delle acque meteoriche, infatti, dal termine dei lavori non c'è presenza di doglianze in merito, pertanto appare inutile e controproducente pensare di demolire il masso invece di preservarlo, pertanto, considerato quanto esplicitato in precedenza, la soluzione tecnica migliore, preso atto che il in opera non assolve CP_7
pienamente alle proprie funzioni, sarebbe quella di posare nuovamente il sullo strato esistente e quindi procedere alla rimozione della CP_7
sola pavimentazione”.
In conclusione, il CTU riscontrava la sussistenza, sia pure solo parziale, dei lamentati difetti, in quanto asseriva che “le lavorazioni effettuate rispettano quello che era stato previsto nel Capitolato d'Appalto, anzi la ditta ha inserito a maggior tutela del pacchetto solaio uno strato di scorrimento in polietilene, al fine di limitare gli sforzi da scorrimento, mentre ha ovviato alla mancata realizzazione dei giunti sul Nanoflex con la posa in opera all'interno del massetto delle pendenze di una rete
d'armatura in fibra di vetro, allo scopo di contenere gli sforzi di trazione.
Tuttavia, nel corso dei saggi effettuati, si è verificato che il non CP_7
assolve in maniera esaustiva alle proprie funzioni di impermeabilizzazione, presentandosi con uno spessore inferiore a quello previsto nel Capitolato d'Appalto e privo della necessaria elasticità, pertanto si può ritenere che lo strato di non risulti posato CP_7
secondo le regole dell'arte” e che “la membrana di non assolve CP_7
pag. 38/57 più, alla data dei sopralluoghi effettuati, in maniera esaustiva alle proprie funzioni di impermeabilizzazione, mentre i rimanenti strati del pacchetto solaio appaiono in buono stato di manutenzione e non danneggiati dalla presenza dell'acqua rilevata”, per cui se “alla data odierna il cappotto termico può non assolvere appieno alle proprie funzioni, una volta rimossa la causa che consente l'infiltrazione delle acque meteoriche, questo tornerà efficace a tutti gli effetti”.
Per ovviare al riscontrato inconveniente, l'ausiliare suggeriva “di procedere alla sola rimozione della pavimentazione ed alla successiva posa di un nuovo strato di Nanoflex e quindi di nuova pavimentazione ..
Le lavorazioni necessarie a rendere il lavoro a regola d'arte sono le seguenti: · Rimozione della pavimentazione e del battiscopa in opera. ·
Carico su automezzo e trasporto a rifiuto di materiali di risulta provenienti da demolizioni, disfacimenti, rimozioni, a discarica autorizzata. · Posa in opera di membrana impermeabile monocomponente, nella fattispecie il Nanoflex della · Fornitura CP_10
e posa in opera di nuova pavimentazione e battiscopa e successiva stuccatura della stessa”.
Il CTU, in risposta allo specifico quesito ad esso posto, valorizzando anche le deduzioni del CT dell'appellato, quantificava, infine, il costo dei lavori occorrenti per porre rimedio ai riscontrati difetti in complessivi euro 71.173,14.
§ 10.
Tanto premesso, le risultanze dell'espletata CTU, cui questa Corte ritiene di potere aderire in quanto sorrette da idonee argomentazioni e dall'esito di indagini compiute sui luoghi coerenti con le finalità
pag. 39/57 dell'accertamento, consentono, anzitutto, di respingere l'assunto del secondo il quale l'impresa non vanterebbe alcun diritto al Parte_1
pagamento del compenso.
Si è, infatti, visto come l'ausiliare abbia accertato, salvo quanto emerso in relazione alle condizioni della membrana impermeabilizzante, la corretta esecuzione delle lavorazioni attestando che “Il terrazzo di copertura, dopo nove anni dalla conclusione dei lavori appare in un discreto stato di manutenzione, fatta eccezione per un punto dove le mattonelle appaiono sollevate, soggette presumibilmente ad una sollecitazione da compressione, e in alcuni punti, in particolare nelle vicinanze dei bocchettoni di scolo delle acque meteoriche, in cui le fughe appaiono consumate, pertanto si può affermare che le condizioni attuali della pavimentazione non presentano carenze di manutenzione”.
Alcun dubbio, quindi, residua sul diritto dell'impresa di ricevere il pagamento del corrispettivo, che il CTU ha stimato essere pari “ad €
120.403,62 a saldo dell'appalto complessivo dei lavori eseguiti al fabbricato condominiale, oltre ad € 9.620,40 ed € 21.802,92 per opere aggiuntive ed extracontratto, quindi per un credito complessivo pari ad
€ 151.826,94” oltre iva come da Legge.
Del resto, è appena il caso di evidenziare come, in relazione a tali poste creditorie, già liquidate dal Tribunale, alcuna specifica censura veniva formulata dal e come lo stesso nemmeno in primo grado Parte_1
avesse sollevato eccezioni volte a contestare le quantità delle lavorazioni ed i prezzi applicati.
Come dinanzi detto, tuttavia, all'esito della CTU è stato accertato un controcredito del condominio, pari ad euro 71.173,14, oltre Iva,
pag. 40/57 corrispondente al costo delle lavorazioni occorrenti per l'eliminazione dei vizi.
Ne segue che, operando la compensazione tra le contrapposte ragioni di credito, residui, in capo al , una ragione di credito pari ad CP_2
euro 80.653,80 oltre iva come da Legge, al cui pagamento va condannato il . Parte_1
§ 11.
In contrario non appaiono dirimenti le obiezioni sollevate dalla difesa del alle conclusioni del CTU, avendo l'ausiliare, in sede di CP_2
risposta ai rilievi del tecnico di parte della ditta, condivisibilmente affermato che “la membrana di sembra presentare dei vizi, che CP_7
permettono la penetrazione di acqua, seppur in piccola quantità, negli strati sottostanti, quindi a parere dello scrivente l'acqua riscontrata non
è un residuo delle lavorazioni precedenti risalenti a diversi anni fa, ma è, come afferma anche il Ctp ing. dovuta alle precipitazioni Per_3
atmosferiche, ovvero l'acqua piovana, seppur in minima quantità, penetra attraverso lo strato di Nanoflex che, pertanto non assolve più alle proprie funzioni di impermeabilizzazione”.
Né, inoltre, soccorrono le ulteriori deduzioni svolte dall'impresa nella comparsa conclusionale, a tenore delle quali gli esiti della CTU non sarebbero attendibili in quanto fondati su dei saggi eseguiti a distanza di dieci anni dalla realizzazione delle opere, su due punti di un terrazzo ampio oltre 900 mq e basate sulle sole ispezioni visive senza l'ausilio di strumentazioni per ricerche termografiche oppure mediante l'utilizzo di un igrometro mobile ad impedenza.
pag. 41/57 Le obiezioni non colgono nel segno per l'assorbente ragione che, come emerge dalla stessa CTU, i saggi eseguiti dall'ausiliare durante le operazioni peritali venivano svolti “in posizioni distanti tra loro e concordate con l'intero collegio peritale” (cfr. pag. 4 della CTU).
Appare, quindi, evidente la tardività dei sopra richiamati rilievi, in quanto la difesa del , che non aveva contestato le modalità di CP_2
esecuzione dei saggi, né durante lo svolgimento delle operazioni peritali, né nel termine concesso ai sensi dell'art. 195 c.p.c., solo in sede di comparsa conclusionale ed a contraddittorio con l'ausiliare ormai definito, si doleva dell'inidoneità delle verifiche svolte dal consulente, introducendo una questione mai fatta valere prima.
In aggiunta, le considerazioni svolte non si rivelano in grado di minare la credibilità delle affermazioni del CTU, avendo questi dato conto, in maniera compiuta, degli esiti dei saggi, evidenziando di avere visivamente riscontrato i pure parziali difetti delle lavorazioni.
In particolare, l'arch. scriveva, in ordine all'esito delle Per_2
verifiche compiute, che “nel corso del secondo accesso ai luoghi sono stati effettuati due saggi sul terrazzo: con il primo saggio si è arrivati a rimuovere gli strati in opera fino a portare alla luce la guaina bituminosa, mentre con il secondo si è ritenuto esaustivo fermarsi alla rimozione del massetto in cls e quindi portando alla luce la barriera al vapore. In entrambi i casi il massetto risulta bagnato e, nel primo caso, si riscontra presenza di acqua anche sul fondo, ovvero sulla superficie della guaina bituminosa, la quale assolve perfettamente la propria funzione di impermeabilizzante, e ciò spiega l'assenza di infiltrazioni negli ambienti sottostanti. Tuttavia, la presenza di acqua a contatto con i pannelli
pag. 42/57 termoisolanti in polistirene, che appaiono comunque in buono stato, quindi, assolutamente non danneggiati, ma compromessi nella loro funzione dal contatto con l'acqua, può limitare le prestazioni termoisolanti di questi ultimi”.
L'esito delle verifiche compiute appare assolutamente esaustivo e non consente affatto di qualificare come meramente ipotetiche le conclusioni tratte dal CTU in ordine alla qualità dell'opera eseguita dalla ditta, relativamente alla membrana impermeabile, ed ai riflessi che la presenza di acqua potrebbe avere in relazione alla tenuta del
“pacchetto solaio”.
Ancora, sia nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, che nella comparsa conclusionale, la difesa dell'appellato contestava il calcolo compiuto dal CTU per la quantificazione del credito residuo dell'impresa, opinando che, mentre il computo metrico estimativo dei lavori necessari per l'eliminazione dei vizi era stato redatto sulla base del prezzario regionale del 2022, successivo di ben dieci anni e, pertanto, con prezzi lievitati, viceversa, il corrispettivo dovuto all'appaltatore veniva quantificato secondo i prezzi risalenti al 2012.
Secondo il , quindi, per evitare uno squilibrio del rapporto CP_2
sinallagmatico lesivo delle ragioni dell'impresa, sarebbe necessario rivalutare all'attualità anche il credito della ditta e poi procedere alla detrazione, da esso, del costo delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi.
La doglianza non ha pregio, in quanto non considera che “In tema di appalto, mentre la somma liquidata a favore del committente per la
pag. 43/57 eliminazione dei vizi e difformità dell'opera - a titolo di risarcimento del danno o anche di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668 cod.civ. - ha ad oggetto un debito di valore dell'appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta;
pertanto, in caso di inadempimento o ritardato adempimento della relativa obbligazione la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempreché il creditore alleghi e dimostri, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod.civ., l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dal primo comma dell'art. 1224 cod.civ. Ne consegue che la rivalutazione monetaria del debito di valuta, sostituendosi al danno presunto costituito dagli interessi legali, è idonea a reintegrare totalmente il patrimonio del creditore, sicché non possono essere riconosciuti gli interessi sulla somma rivalutata, se non dal momento della sentenza con cui, a seguito e per effetto della liquidazione, il credito - essendo divenuto liquido ed esigibile - produce interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1282 cod.civ.” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 11594 del 22/06/2004; Sez.
2, Sentenza n. 24301 del 15/11/2006; Sez. 2, Sentenza n. 12828 del
03/06/2009; Sez. 2, Sentenza n. 25015 del 06/11/2013).
pag. 44/57 Correttamente, quindi, nella specie, il credito dell'appaltatore è stato determinato secondo il prezzario del 2012, anno di ultimazione delle opere, mentre la somma occorrente per l'eliminazione dei vizi è stata quantificata secondo i prezzi di mercato correnti nel 2022, anno di espletamento della CTU.
Peraltro, in senso contrario alle deduzioni dell'appellato, appare dirimente evidenziare che, nella citazione di primo grado, lo stesso aveva domandato il pagamento del residuo corrispettivo del contratto, maggiorato degli interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c., e non anche chiesto la rivalutazione monetaria delle somme, sicché la relativa istanza, come formulata nella comparsa conclusionale depositata in questo grado di giudizio, si rivela finanche tardiva ed inammissibile.
§ 12.
Con riguardo, poi, alla richiesta del di riconoscimento degli CP_2
interessi cd. moratori, che l'impresa intende far decorrere dalla data di proposizione della domanda, merita rilevare che “in tema di appalto privato, il corrispettivo deve essere versato alle scadenze contrattuali ovvero, in difetto di pattuizione, quando l'opera sia accettata, sicché è da questo momento che decorrono per l'appaltatore gli interessi sulle somme dovutegli le quali, però, ove siano riscontrati difetti della detta opera legittimanti l'eccezione di inadempimento, sono inesigibili finché questi non siano eliminati od il committente non opti per la riduzione dell'importo a lui spettante. Ne consegue che, qualora il medesimo committente rilevi l'esistenza di vizi e ne domandi l'eliminazione diretta da parte dell'appaltatore, oltre a richiedere il risarcimento del danno per
l'inesatto adempimento, il credito di quest'ultimo per il corrispettivo
pag. 45/57 permane, ma il mancato pagamento dell'appaltante non può ritenersi causa di debenza degli interessi, neppure ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n.
231 del 2002, se non dalla data della sentenza per effetto della quale il credito diviene liquido ed esigibile” (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Sentenza n.
5734 del 27/02/2019).
Orbene, nella specie, dall'espletata CTU è emersa, come dinanzi ampiamente detto, l'esistenza di vizi che legittimavano la formulazione, da parte del committente, dell'eccezione di inadempimento, considerato che il costo delle opere per la relativa rimozione è stato dallo stesso consulente determinato in un importo pari, all'incirca, a poco meno della metà del credito residuo dell'impresa.
In contrario non rileva il dato, valorizzato dal , secondo cui lo CP_2
stesso, ancor prima dell'instaurazione della lite, aveva formulato al condominio una proposta transattiva che contemplava il rifacimento a proprie spese della membrana impermeabile Nanoflex e del soprastante strato di pavimentazione.
Se è vero, infatti, che tale circostanza risulta corroborata dalla lettura della relazione a firma dell'ing. , all'epoca tecnico del , del CP_2
2.12.2015, allegata alla produzione dell'appellato, deve, tuttavia, evidenziarsi che il mancato raggiungimento dell'accordo transattivo non è causalmente ricollegabile ad una condotta del Parte_1
meramente dilatoria ed ingiustificatamente attendista.
Dall'esame degli atti si ricava che, in effetti, le parti non addivennero ad un accordo, essendo emersi contrasti in ordine alle modalità di realizzazione dell'intervento ed alla necessità che esso dovesse pag. 46/57 svolgersi secondo le direttive tecniche della ditta produttrice CP_10
del . CP_7
In ogni caso, la riscontrata, sia pure solo parziale, esistenza dei lamentati difetti del manto impermeabile induce ad escludere che l'eccezione di inadempimento sollevata dal sia contraria a Parte_1
buona fede o non adeguata in relazione al credito residuo vantato dall'impresa.
Quanto sin qui osservato induce il Collegio a ritenere che, nella specie, gli interessi moratori debbano decorrere solo dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
§ 13.
Nella quantificazione del residuo credito dell'impresa si deve, poi, considerare che, nel giudizio di primo grado, il aveva Parte_1
chiesto che il Tribunale riducesse il credito dell'impresa della somma occorrente all'eliminazione dei vizi” somma che risultasse accertata all'esito del presente giudizio, anche sulla base della CTU svolta in corso di causa nel procedimento di ATP RG. 5895-1/16 e di quella che la S.V. vorrà disporre e per la quale si insta” (cfr. note scritte depositate in data
17.5.2021, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni).
Del resto, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1
c.p.c., in data 22.3.2019, la difesa del chiedeva accogliersi Parte_1
la domanda di riduzione del prezzo, tenuto, altresì, conto degli ulteriori danni verificatisi in corso di causa, nel mese di novembre 2018, consistiti nel distacco di una parte della copertura della cassa scala C e che avevano giustificato l'instaurazione, ad opera dello stesso pag. 47/57 Condominio, di un procedimento per ATP in corso di causa iscritto al n.
RG. 5895-1/16.
Come in precedenza rilevato, poi, con l'atto di appello e, specificamente, con il sesto motivo, il aveva contestato la Parte_1
sentenza, nella parte con cui era stata dichiarata l'inammissibilità dell'ATP instaurato ante causam ed in corso di causa.
Orbene, riguardo a quello ante causam, la censura deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse, essendo stato successivamente svolto l'ATP depositato in corso di causa.
Riguardo a quest'ultimo, invece, il motivo è fondato, perché erroneamente il Giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile il ricorso per ATP proposto dal , in ragione della ritenuta Parte_1
inammissibilità della domanda riconvenzionale cui era strumentale il suddetto accertamento peritale.
Sul punto, invero, ribadendo quanto dinanzi osservato in relazione al primo motivo di appello, deve rimarcarsi che la statuizione sia erronea, avendo desunto l'inammissibilità della riconvenzionale dalla ritenuta
(ma, invero, non necessaria) assenza di un'autorizzazione assembleare che abilitasse l'amministratore, già investito dai condomini dell'incarico di resistere alle pretese creditorie dell'impresa, a proporre anche una domanda riconvenzionale.
§ 14.
Ciò premesso, avendo il primo Giudice, comunque, esaminato, nel merito, la domanda, ritenendola infondata, sul rilievo per cui il CTU dell'ATP aveva fornito una risposta non certa in relazione alla causa dell'accertato “distacco parziale della guaina bituminosa del torrino
pag. 48/57 scala C”, valorizzando il passaggio della relazione peritale nella quale si sosteneva che “non si può escludere che il distacco della guaina di copertura del torrino” ..“ sia stato causato dagli eccezionali eventi metereologici”, l'appellante sottoponeva a censura anche tale capo di decisione, lamentandone l'erroneità.
La censura è fondata.
Infatti, il primo Giudice non ha correttamente apprezzato le risultanze della CTU a firma dell'arch. resa all'esito del Persona_5
procedimento di ATP dinanzi richiamato, poiché non ha considerato che quel consulente aveva con certezza evidenziato che il lavoro di impermeabilizzazione della copertura del torrino della scala C del fabbricato non era stato realizzato dal secondo le prescrizioni CP_2
del capitolato di appalto e le regole dell'arte.
Lo stesso CTU dava conto del fatto che, in sede di sopralluogo, aveva appurato il distacco parziale della guaina del torrino della scala C, nonché di alcuni abachini di ardesia posti a coronamento del cornicione del torrino.
Rispetto alla causa di questo fenomeno, pur avendo evidenziato di non poter escludere che il distacco della guaina di copertura del torrino fosse stato causato dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi in concomitanza del distacco dello strato di impermeabilizzazione,
l'ausiliare chiariva, in risposta alle note del CT di parte del , ing. CP_2
, che se il lavoro di impermeabilizzazione fosse stato Persona_6
eseguito a regola d'arte con la sostituzione degli abachini e il successivo strato di guaina impermeabilizzante, in caso di forti raffiche pag. 49/57 di vento i nuovi abachini avrebbero assicurato una maggiore resistenza al vento impedendo lo svellimento del manto.
In conclusione, sulla base delle conclusioni appena riportate, può fondatamente sostenersi che i fenomeni metereologici avversi, verificatisi a novembre del 2018, abbiano solo costituito l'occasione del manifestarsi di un danno (lo svellimento del manto impermeabile) causalmente riconducibile ad una non corretta esecuzione delle opere.
Ne segue che, sul punto, la sentenza debba essere riformata, dovendosi il credito della ditta decurtare anche del costo degli interventi necessari per la rimozione del riscontrato difetto e per la riparazione del danno, stimato dall'arch. n euro 3.186,74 oltre Iva. Per_5
§ 15.
Quindi, operando la dovuta compensazione tra le rispettive partite creditorie, il credito residuo dell'impresa, pari ad euro 151.826,94, deve essere decurtato di euro 71.173,14, stimato dal CTU arch.
e di euro 3.186,74, quantificato dal CTU dell'ATP, e si riduce, Per_2
pertanto, ad euro 77.467,06, somma sulla quale deve calcolarsi l'Iva all'aliquota vigente del 22%.
A tale riguardo è, poi, appena il caso di osservare come destituita di fondamento sia la deduzione della difesa del , di cui alle Parte_1
pagine 1, 2 della comparsa conclusionale, a tenore della quale la richiesta del , di accoglimento della domanda e di condanna CP_2
della controparte al pagamento del credito rivalutato all'attualità, previa detrazione del costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi, sarebbe inammissibile siccome diversa da quella formulata pag. 50/57 con la comparsa di costituzione, nella quale l'appellato si era limitato a sollecitare il rigetto dell'appello.
Infatti, è sufficiente evidenziare che, anche in sede di note di precisazione delle conclusioni, il aveva sollecitato, in via CP_2
principale, l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e, in via gradata, il pagamento del residuo credito scaturente dalla compensazione parziale delle rispettive poste creditorie.
In tal modo, peraltro, non vi è stata alcuna introduzione di una nuova domanda, come paventato dalla difesa dell'appellante, posto che, nella specie, la compensazione era insita nella formulazione della stessa domanda riconvenzionale proposta dal e che, in ogni caso, Parte_1
il Giudice procede a compensazione legale dei contrapposti crediti, fino alla rispettiva concorrenza, previa determinazione di quello opposto in compensazione (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23924 del 05/09/2024).
§ 16.
Con il settimo motivo, il aveva, altresì, censurato la Parte_1
sentenza nella parte in cui poneva a carico dello stesso l'importo di euro 1.800,00, pari al costo dei saggi effettuati prima dell'instaurazione della lite per accertare le cause dei lamentati difetti.
La censura è parzialmente fondata, dovendosi, alla luce di quanto osservato rispetto ai precedenti motivi, l'eccezione di inadempimento del condominio e la riconvenzionale dallo stesso spiegata ritenere fondate, quantomeno nei limiti dei vizi riscontrati dall'arch. Per_2
pag. 51/57 Ne segue che sia equo porre il costo dei predetti saggi in eguale misura a carico di entrambe le parti.
Entro tale limite deve, quindi, accogliersi il motivo di appello, potendo il ripetere solo il 50% di euro 1.800,00, oltre gli interessi al CP_2
tasso legale codicistico di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla notifica della citazione al soddisfo, trattandosi di importo per il quale non operano le considerazioni svolte rispetto al corrispettivo dell'appalto.
§ 17.
L'ottavo motivo di appello, con il quale il si doleva della Parte_1
proposta transattiva formulata dal primo Giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., è inammissibile per carenza di interesse, atteso che tale proposta non ha avuto alcun seguito, per il mancato raggiungimento tra le parti di un'intesa al riguardo.
§ 18.
Rileva, da ultimo, il Collegio che, sebbene il abbia, nelle Parte_1
conclusioni dell'appello, sollecitato la condanna del al CP_2
risarcimento dei danni, da quantificarsi in euro 155.000,00 o nella diversa somma accertata all'esito della CTU, la domanda, sul punto, si è rivelata del tutto carente sul piano assertivo e sfornita di prova.
§ 19.
Infine, l'esame del settimo motivo di appello, con il quale il Parte_1
censurava il capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese processuali, è assorbito in ragione dell'accoglimento parziale dell'appello e della conseguente necessità di fare applicazione del principio secondo cui “in tema di impugnazioni, il potere del giudice
d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese
pag. 52/57 processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
Ciò premesso, rileva la Corte che, nella specie, si sia al cospetto di una chiara ipotesi di soccombenza reciproca parziale, alla luce della ritenuta parziale fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dal per la riduzione del prezzo dell'appalto e Parte_1
dell'accoglimento, anche esso di conseguenza parziale, della domanda dell'impresa.
Quanto precede giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nella misura, da ritenere congrua alla luce del sostanziale dimezzamento della pretesa creditoria della ditta conseguente all'accertata fondatezza della riconvenzionale e dell'eccezione di compensazione del , Parte_1
della metà, mentre per la residua parte le stesse debbono seguire la soccombenza del , in ragione dell'accertata sussistenza Parte_1
della residua ragione di credito del . CP_2
La liquidazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, con applicazione per entrambi i gradi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00, tenuto conto del disputatum, ed applicazione per tutte le pag. 53/57 fasi dei compensi tabellari medi, adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse.
Con specifico riguardo al valore della causa, che l'appellato vorrebbe si valutasse come rientrante nello scaglione superiore a quello dinanzi indicato, in considerazione della riconvenzionale di danni, per euro
155.000,00 proposta dal , è sufficiente replicare che “in Parte_1
tema di liquidazione del compenso per l'esercizio della professione forense, per la determinazione del valore della controversia, agli effetti dell'art. 6 del d.m. n. 127 del 2004 .., la domanda riconvenzionale, non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto, non si cumula con la domanda principale dell'attore, ma, se di valore eccedente quello di quest'ultima, può comportare l'applicazione dello scaglione superiore poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il "thema decidendum" ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23406 del 01/08/2023, che, sebbene riferita al previgente sistema tariffario, esprime un principio applicabile anche in relazione ai nuovi parametri normativi).
Nella specie, quindi, siccome la riconvenzionale era contenuta, pur sempre, nello scaglione delle cause di valore compreso tra euro
52.001,00 ed euro 260.000,00 è a quest'ultimo che occorre riferirsi per la quantificazione dei compensi.
pag. 54/57 Le spese processuali di entrambi i gradi vanno distratte in favore dell'Avv. Alessandro Trombetta, dichiaratosi antistatario.
Sempre per le ragioni dinanzi evidenziate, le spese relative alle CTU, come liquidate dal Giudice dell'ATP e da questa Corte nel presente grado di giudizio, debbono porsi a carico di ciascuna parte al 50%.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna il
[...]
a pagare, in favore di Parte_1 [...]
, l'importo di euro 77.467,06, oltre l'Iva al 22%, oltre CP_2
gli interessi al tasso legale codicistico di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo, nonché
l'importo di euro 900,00, oltre gli interessi al tasso legale codicistico di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 1° ottobre 2016 al soddisfo;
b) compensa le spese processuali di entrambi i gradi nella misura del 50% e condanna il Parte_1
alla rifusione, in favore dell'appellato, del residuo
[...]
50% che, tenuto già conto della disposta compensazione, liquida, in relazione al giudizio di primo grado, in euro 417,00 per esborsi, euro 7.051,50 per compenso, oltre rimborso forfettario pag. 55/57 per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA come per legge e, in relazione al grado di appello, in euro
7.158,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Alessandro Trombetta;
c) pone le spese relative alle CTU, come liquidate in corso di causa,
a definitivo carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
d) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 17/02/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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