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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Cinzia Caleffi Presidente rel. dott. Cristina Fois Consigliere dott. Doriana Meloni Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 385/2021 RG promossa da
) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA MADRE MARIA PAOLA PALMAS 1 SASSARI presso lo studio dell'avv. GALLERI GIOVANNI PAOLO che lo rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. ARRU PIER GIOVANNI;
appellante-appellato incidentale contro
( ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( elettivamente domiciliati in VIA ROMA 41 SASSARI C.F._3 presso lo studio dell'avv. PEZZATI GIOVANNI DOMENICO che li rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. PEZZATI PIETRO PAOLO;
appellati-appellanti incidentali e
( ) e Controparte_3 C.F._4 Controparte_4 in persona del legale rappresentante ( )
[...] P.IVA_1 appellati contumaci All'udienza del 15.11.2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte, in via pregiudiziale per i motivi in espositiva e previa instaurazione del contradditorio delle parti in causa dichiarare d'ufficio la nullità del testamento olografo per avere il testatore/de cuius disposto di beni non di sua proprietà in Persona_1 favore degli eredi. Di seguito, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della impugnata Sentenza N.168/2021 pubbl. il 19-02-2021 Tribunale Ordinario di Sassari – Seconda Sezione Civile R.G.N.3995/2013, 1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi meglio dedotti nell'espositiva del presente atto;
2) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza N.168/2021 pubbl. il 19-02-2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Sassari – Seconda Sezione Civile, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado di cui al foglio di precisazione delle conclusioni con data 13 Novembre 2018, comparsa
1 conclusionale del 14-01-2019 e note di trattazione del 22-01-2021, che qui di seguito di riportano: “In via subordinata: A) Come chiesto all'udienza del 07/10/2014 e in seconda memoria ex art. 183, comma VI c.p.c., si insiste nella richiesta di richiamare a chiarimenti il CTU di
ovvero a disporre altra consulenza tecnica d'ufficio con Persona_2 incarico ad altro perito al fine di procedere a nuovo accertamento di CTU su scrittura testamentaria datata 02/04/1994 recante il nome “ Persona_1
”, e a tal proposito si richiamano integralmente le “Osservazioni tecniche
[...] alla CTU” in data 18/07/2014 (citate anche alla pagina 30 e segg. della CTU a firma di e in sintesi: Aa) vi è perentorietà nel giudizio Persona_2 conclusivo nella CTU non adeguata alle circostanze peritali indagate, etc;
Ab) inoltre, dalle difformità formali e strutturali osservabili nei grafici di confronto esposti nella CTU, è logico che può determinarsi la non riconducibilità della sottoscrizione testamentaria alla mano del de cuius . Persona_1
B) Si chiede consulenza tecnica d'ufficio al fine di procedere alla divisione e assegnazione di tutti i beni tra gli eredi, non ritenendo esauriente e comunque non conclusa (ovvero espletata integralmente) la relazione peritale del nominato consulente tecnico;
Persona_3
C) quale istanza istruttoria, richiesta di produzione e deposito telematico di: bolla di accompagnamento in data 07/06/1995 relativa al macchinario-pressa e la fattura relativa al trattore, nonché documentazione inerente spese di manutenzione del trattore;
decreto di archiviazione ( Procura della Repubblica di Sassari N.4359/ R.G. mod. P.M. Dr. Paolo Piras – Firmato G.I.P. di Sassari in data 21/04/2011) a seguito di denuncia da parte di (denuncia Controparte_1 in data 06/06/201 ,allegata alla seconda memoria ex art.183 C.P.C. depositata in data 04/12/2014 – datata 03/12/2014, di e ) Controparte_1 Controparte_2
e altro decreto di archiviazione (Procura della Repubblica di Sassari n. 4358/10 R.G. mod. 21 P.M. Dr. Paolo Piras – Firmato G.I.P. di Sassari in data 21/04/2011) a seguito di denuncia di in data 06/06/2010, Controparte_2 denuncia
contro
; D) come da provvedimento in data Parte_1
30/01/2018 (accoglimento n. cronologico 990/2018) del Giudice Dott. Maria Grixoni disporsi a carico di che lo stesso precisi la sua Controparte_2 posizione debitoria con Equitalia S.p.a. (oggi Controparte_4
). Si riportano le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e
[...] integrate all'esito dell' istruttoria e di cui si chiede l'integrale accoglimento: 1) “Contrariis reiectis”; 2) dichiarare la falsità, l'invalidità e l'improduttività di effetti giuridici del testamento olografo pubblicato in data 20 Maggio 2010, Notaio Dott. repertorio 45844, raccolta n. Persona_4
19337; 3) conseguentemente rigettare la domanda proposta dall'attrice; 4) rigettare la domanda proposta da e
contro
Controparte_2 Controparte_3
; 5) procedere alla divisione ed assegnazione tra gli Parte_1 eredi , , e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 [...]
di tutti i beni immobili e mobili ereditati in morte dei genitori CP_3 [...]
e;
6) con vittoria di spese e compensi e spese della Per_5 Persona_1
2 divisione a carico della massa. Con riserva di ulteriori integrazioni e deduzioni.” In via graduata
3) contrariis reiectis;
4) accogliere il presente appello e in riforma dell'impugnata sentenza N.168/2021 pubbl. il 19-02-2021 Tribunale Ordinario di Sassari Seconda Sezione Civile, previa rinnovazione dell'istruttoria accertare e dichiarare la falsità, l'invalidità e l'improduttività di effetti giuridici del testamento olografo con data 2-4-1994 a firma , pubblicato in data 20 Maggio Persona_1
2010, Notaio Dott. Repertorio 45844 Raccolta N.19337; Persona_4
5) rigettare tutte poste contro da Parte_1
, e;
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
6) accertare e dichiarare lo scioglimento della comunione indivisa tra
[...]
, , e e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 conseguentemente procedersi alla divisione ed assegnazione in parti eguali tra i predetti eredi , , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
di tutti i beni immobili e beni mobili ereditati in morte dei Controparte_3 genitori e;
Persona_5 Persona_1
7) con vittoria di spese e compensi di lite e spese della divisione e assegnazione dei beni immobili e beni mobili a carico della massa ereditaria. Nell'interesse degli appellati: voglia la Corte 1)-Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2)-Dichiararsi, per quanto in espositiva, inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Sassari n. 168/2021 pubblicata il 19.2.2021 in esito al giudizio iscritto al n. 3995/2013 R.G., assolvendo gli appellati da ogni avversa pretesa;
3)-In mero subordine, rigettarsi, per quanto in espositiva, l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. Parte_1
168/2021 pubblicata il 19.2.2021 in esito al giudizio iscritto al n. 3995/2013 R.G., assolvendo gli appellati da ogni avversa pretesa;
4)-In accoglimento dell'appello incidentale proposto, condannarsi, per quanto in espositiva,
alla rifusione a favore degli appellati e Parte_1 Controparte_1
delle competenze legali e relativi accessori riguardanti la parte Controparte_2 del giudizio sull'eccepita "invalidità ed improduttività di effetti giuridici del testamento olografo pubblicato in data 20 maggio 2010, Notaio dott.
[...]
Repertorio 45844, Raccolta n. 19337" redatto dal de cuius Per_4 Persona_1 nella misura prevista dalle tariffe vigenti;
5)-Con vittoria
[...] competenze legali, rimborso forfetario spese generali ed ulteriori accessori, come per legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Sassari i germani Controparte_1
e per Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
l'accertamento dell'asse ereditario pervenuto dai genitori - , Persona_5 deceduta il 4.2.2003, e , deceduto il 10.9.2007 - nonché per Persona_1 lo scioglimento della comunione ereditaria e l'individuazione delle singole quote spettanti a ciascun coerede, dando atto che alla madre erano succeduti il coniuge ed i figli per successione legittima mentre il padre aveva disposto del
3 suo patrimonio con testamento olografo del 2.4.1994, assegnando i beni specificatamente a ciascun coerede.
domandava altresì il pagamento dei frutti in relazione ai beni Controparte_1 rimasti nel godimento dei fratelli. Si costituivano e aderendo alla domanda di Controparte_3 Controparte_2 scioglimento e chiedendo ciascuno l'attribuzione di beni determinati. SU
domandava anche il pagamento dei frutti. CP_3
Si costituiva non opponendosi alla domanda di Parte_1 scioglimento della comunione ereditaria ma disconoscendo l'autenticità del testamento olografo. Veniva autorizzata la chiamata del terzo Equitalia, creditore ipotecario di
, rimasta contumace. Controparte_2
In sede di precisazione delle conclusioni e Controparte_1 Controparte_2 domandavano altresì il pagamento della quota parte dell'indennità di esproprio in relazione all'immobile posto in Thiesi in via Roma. Istruita la causa mediante espletamento di c.t.u. grafologica nonché di c.t.u. per la predisposizione di un progetto divisionale, con sentenza n. 168/2021, emessa in data 19.2.2021, il tribunale:
- rigettava la domanda volta alla declaratoria di falsità del testamento olografo;
- dichiarava l'inammissibilità delle domande di pagamento dei frutti e della quota dell'indennità di espropriazione;
- dichiarava lo scioglimento della comunione indivisa tra i fratelli;
CP_2
- assegnava a ciascun coerede le quote individuate nel progetto divisionale contenuto nella c.t.u. con i relativi conguagli;
- disponeva che l'ipoteca iscritta presso l' in data Controparte_4
8.7.2010 a carico di producesse effetto sui beni assegnati allo Controparte_2 stesso;
- compensava integralmente fra le parti le spese di c.t.u. volte alla individuazione del progetto divisionale e quelle processuali;
- poneva definitivamente a carico di le spese della Parte_1
c.t.u. grafologica. In particolare, il tribunale gravato rigettava la domanda preliminare di falsità del testamento olografo del 2.4.1994 sulla scorta degli accertamenti contenuti nella c.t.u. grafologica del 4.7.2016, dott.ssa , in quanto “pienamente Per_2 condivisibile sia per la premessa metodologica, sia perché l'analisi della firma e del testo è stata effettuata con scritture comparative di sicura provenienza del de cuius (Atto Not. Garofalo Rep 1352 del 24.01 1979, Atto Not. Garofalo Rep. 6334 dell'11.06.1980; Atto Not. Porqueddu Rep. 28433 del 13.05.1989, Atto Not. Pitzorno Rep. 21096 del 12.09.1995)”. Inoltre, il giudice di primo grado determinava la consistenza del patrimonio relitto, per un valore totale di euro 485.620,00, sulla base degli elaborati peritali del geom. , e, considerato quanto già pervenuto per Persona_3 successione legittima dalla madre e le “disposizioni testamentarie di
” e, quindi, le specifiche attribuzioni effettuate dal de cuius in Persona_1
4 favore di ciascun figlio, faceva proprie le conclusioni dell'ausiliare in relazione alla determinazione del valore della quota attribuita a ciascun coerede (“ € 99.594,98; € 227.414,98; € 110.508,31: CP_1 CP_2 CP_3
€ 48.101,64”) e, formate quattro quote in natura, le Parte_1 assegnava a ciascuno, regolando i rispettivi conguagli (vedi c.t.u. integrativa 31.10.2019 pagg. 7 e seg.). Infine, rigettava la domanda di pagamento dei frutti posto che Controparte_1 non l'aveva riproposta nelle sue conclusioni e l'aveva Controparte_3 formulata tardivamente, ritenendo invece inammissibile la domanda volta ad ottenere la quota dell'indennità di espropriazione in quanto formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni. Quanto al credito ipotecario vantato da Equitalia, rimasta contumace, nei confronti di , ne regolamentava gli effetti ai sensi dell'art. 2825 Controparte_2
c.c.
ha proposto appello censurando la sentenza: i) nella Parte_1 parte in cui riteneva autentico il testamento in verifica del 2.4.1994, sulla base di una motivazione carente, fondata esclusivamente sulla c.t.u. grafologica e senza contrastare in modo adeguato i rilievi avanzati in sede di espletamento della stessa;
ii) nella parte in cui determinava le quote da attribuire ai singoli coeredi in forza della c.t.u. del 26.7.2017 e relativa integrazione del 31.10.2019, in cui la stima del valore dei beni era viziata in difetto, senza tenere conto delle potenzialità economiche di ogni singolo bene e delle condizioni economiche dei condividenti ed in particolare dei debiti tributari di
, pregiudicando la posizione anche degli altri condividenti. Controparte_2
Si sono costituiti e eccependo in via preliminare Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità del gravame ex art. 342 cpc per difetto di specificità e chiedendone il rigetto nel merito perché infondato in fatto ed in diritto. In via incidentale, gli appellati hanno contestato la sentenza nella parte in cui poneva a carico di solo gli oneri della c.t.u. grafologica e non Parte_1 le spese di lite, nonostante la sua soccombenza in merito alla domanda di falsità del testamento. Sono rimasti contumaci e l' . Controparte_3 Controparte_4
In sede di precisazione delle conclusioni, l'appellante per la prima volta ha eccepito la nullità delle disposizioni testamentarie “per impossibilità di raggiungimento dell'effetto del trasferimento dal de cuius agli eredi”. Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la causa, istruita con c.t.u., è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'impugnazione si compone di una parte volitiva - consistente nell'indicazione chiara delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata unitamente ai relativi motivi di dissenso - e di una parte argomentativa volta a confutare il ragionamento del
5 primo giudice così da comprometterne la logicità, talché i motivi d'appello, esclusa a priori la loro specificità in termini assoluti, debbono essere sviluppati a seconda della maggiore o minore specificità della motivazione cui sono contrapposti nel caso concreto, e senza che l'appellante debba ricorrere a particolari formalismi, né debba indicare nell'atto di appello una soluzione alternativa rispetto a quella fatta propria dal primo giudice. Orbene, in armonia con tali principi, deve osservarsi che, nel caso di specie, l'onere di specificazione dei motivi di impugnazione risulta essere stato soddisfatto, in quanto parte appellante ha motivato le censure avverso le argomentazioni della sentenza impugnata con specifico riguardo al contenuto della c.t.u. grafologica accertativa della autenticità del testamento olografo del de cuius e alla inadeguatezza dell'altra c.t.u. sul valore del compendio ereditario e sulla condizione economica delle parti, così ponendo la parte appellata nelle condizioni di difendersi compiutamente sull'impugnazione proposta e il giudice in condizione di cogliere natura, portata e senso delle critiche. (Cass. SS. UU. civ. 16-11-2017 n. 27199).
Nel merito dell'appello principale, si osserva quanto segue. A) Appello principale: dell'accertamento dell'autenticità del testamento olografo datato 2.4.1994. La c.t.u., dott.ssa all'esito dei suoi accertamenti, Persona_2 concludeva ritenend grafo 2.4.1994 è riconducibile alla grafia di in tutte le sue parti e lo stesso è stato dallo Persona_1 CP_2 sottoscritto”. Tali conclusioni si fondano sulla comparazione dello scritto in verifica con sette sottoscrizioni apposte su quattro atti notarili, rispettivamente risalenti al 24.1.1979, 11.6.1980, 13.5.1989 e 12.9.1995. Gli accertamenti sono consistiti, secondo quanto riportato nella relazione, nella disamina visiva della documentazione, nell'ispezione tecnico-strumentale con irradiazione luminosa per verificare la presenza di eventuali anomalie e, infine, nella analisi particolareggiata del tracciato in verifica e delle scritture di comparazione per rilevare i dati oggettivi aventi valore identificatorio da confrontare tra loro. In base all'ispezione tecnico-strumentale, l'ausiliare sosteneva innanzi tutto che il documento non presentava alcuna anomalia che potesse suggerire la presenza di aggiunte, modifiche, tratti differenti della profondità pressoria o solchi per tracciati preliminari. Dall'analisi diretta del testo testamentario, la dott.ssa evidenziava inoltre Per_2 che:
- la scrittura era “vergata in due facciate di foglio a righe con margini, sviluppata su n. 45 righi: 43 righi contengono le disposizioni testamentarie, il 43° rigo contiene la data e il 44° la firma”;
- la scrittura risultava “realizzata con penna a sfera punta media con inchiostro grasso di colore scuro sino al rigo 33, con penna a sfera punta fine con inchiostro grasso di colore lievemente meno scuro sino al rigo n.
6 45” e, quindi, in due fasi diverse, fino al rigo 33, la prima, e dal rigo 24 in poi, la seconda;
- le scritture di comparazione, pur essendo costituite solo da sottoscrizioni, erano risultate “sufficienti e idonee per qualificare il grafismo del soggetto esaminato, la modulazione grafica e le peculiarità individualizzanti”;
- emergeva “la compatibilità dei parametri grafici”, risultando “annullata dalla quantità e qualità delle concordanze rilevate..ogni ipotesi di imitazione” mentre le “apparenti difformità” sono giustificate “dalla diversità dei tempi di esecuzione” delle diverse scritture. Il tribunale gravato faceva proprie le conclusioni dell'elaborato peritale ritenuto del tutto condivisibile “sia per la premessa metodologica, sia perché l'analisi della firma e del testo è stata effettuata con scritture comparative di sicura provenienza del de cuius (Atto Not. Garofalo Rep 1352 del 24.01 1979, Atto Not. Garofalo Rep. 6334 dell'11.06.1980; Atto Not. Rep. 28433 del Per_6
13.05.1989, Atto Not. Pitzorno Rep. 21096 del 12.09.1995)”.
ha contestato tale valutazione lamentando: Parte_1
- la stringatezza della motivazione;
- l'insufficienza delle scritture di comparizione, consistenti in sole sottoscrizioni a fronte di un testo di 45 righe;
- l'inadeguata considerazione della redazione del testo in due tempi diversi;
- l'omessa esecuzione di approfonditi esami chimici sugli inchiostri per stabilire l'esatta epoca di redazione del testamento;
- l'inconsistenza delle risposte date alle osservazioni avanzate dal procuratore di alla c.t.u. Parte_1
A sostegno delle censure, l'appellante ha depositato una – nuova – perizia di parte redatta dalla dott.ssa , nella quale, in sostanza, vengono riportate le Per_7 medesime osservazioni già avanzate dal procuratore in sede di espletamento della c.t.u. e così riassunte:
- insufficienza delle scritture di comparazione “per una valutazione delle morfo-dinamiche gestuali dell'intera compilazione testamentaria”;
- nel rapporto tra la prima parte del testo, righi 1-33, e la seconda parte, righi 34-45 “(come indicato dallo stesso CTU alle pagine 12, 13,17,) si evidenziano contrasti chiaro-scurali riconducibili all'utilizzo di due differenti mezzi scrittori, che rendono plausibile l'ipotesi di realizzazione con tempistiche redattive differenti”;
- “gli schemi alfabetici e gestuali riportati nell'olografo X in verifica, appaiono compatibili, ma non per questo riconducibili alla mano del de cuius”, data la presenza di “significative difformità non riscontrabili nel corpo del testo e nelle autografie comparative”, specificatamente elencate a pag. 8 dell'atto di appello. Tanto premesso, i rilievi mossi all'elaborato peritale d'ufficio di primo grado, seppur ammissibili a dispetto di quanto eccepito dagli appellati (cfr sul punto Cass. Sez. Un. 5624/22; da ultimo Cass. n. 32965/24), sono infondati.
7 In disparte la doglianza relativa alla stringatezza della motivazione contenuta in sentenza, comunque superabile mediante lo specifico richiamo al contenuto dell'elaborato peritale, quanto all'insufficienza delle scritture di comparazione, vanno innanzi tutto evocate le argomentazioni elaborate dalla stessa c.t.u. sul punto nella sua risposta alle osservazioni, nella quale – oltre alla preliminare considerazione che quasi mai nella disamina dei testamenti i consulenti dispongono, oltre alle firme, di interi testi attribuibili al de cuius – si evidenziava come, nel caso di specie, le firme di confronto siano ben sette e data la loro qualità grafico-stilistica avevano permesso “di comprendere il decorso grafomotorio della gestualità del soggetto in esame e..di valutare l'ambito di variabilità del grafismo in relazione al passare del tempo”, posto che
“una firma riflette le condizioni scrittorie, oggettive e soggettive, del momento in cui la grafia è stata realizzata;
due propongono apprezzabili variazioni individuali;
tre consentono la valutazione di una gamma di variabilità più ampia;
sette, come nel presente caso, consentono di rilevare pienamente gli elementi peculiari identificatori del tracciato in esame, che assumono forza proprio dalle variabili grafiche individuali”. Del resto, l'analisi comparativa del testo in verifica con le molteplici firme autografe è fondata sull'esame di una pluralità di dati oggettivi di natura identificatoria risultati corrispondenti tra loro sul piano “gestuale, costruttivo e dinamico”, come specificatamente riportato da pagg. 10 e ss. dell'elaborato. Con il secondo profilo della censura, l'appellante ha lamentato che la c.t.u. non teneva in giusta considerazione il fatto che nel rapporto tra la prima parte del testo, righi 1-33, e la seconda parte, righi 34-45, “(come indicato dallo stesso CTU alle pagine 12, 13,17,) si evidenziano contrasti chiaro-scurali riconducibili all'utilizzo di due differenti mezzi scrittori, che rendono plausibile l'ipotesi di realizzazione con tempistiche redattive differenti”. Orbene, come evidenziato dallo stesso appellante, anche la c.t.u., pur ritenendo che il testamento sia stato scritto nella sua interezza da un'unica mano, metteva in rilievo non solo che la scrittura in verifica era stata
“realizzata con penna a sfera punta media con inchiostro grasso di colore scuro sino al rigo 33, con penna a sfera punta fine con inchiostro grasso di colore lievemente meno scuro sino al rigo n. 45” ma altresì che tali due diverse parti erano state scritte in un momento diverso per “le differenti pigmentazioni degli inchiostri” e per “la diversità dell'assetto grafomotorio nel passare da un punto all'altro dell'olografo” e cioè la condizione scrittoria soggettiva del momento in cui si scrive. L'appellante non ha contestato di per sé tali conclusioni, anzi ha concordato con il fatto che il documento sia stato scritto con penne diverse ed in due momenti diversi, lamentando invece esclusivamente la mancata esecuzione di approfonditi esami chimici sugli inchiostri, i quali avrebbero potuto “fugare ogni dubbio” per stabilire l'esatta epoca di redazione del testamento. Non indica, però, quali sarebbero tali esami chimici e soprattutto le ragioni della loro rilevanza, dal momento che la stessa c.t.u. riconosceva che lo scritto era stato
8 predisposto con penne diverse ed in due tempi diversi;
circostanze che di per sé non provano nulla. In ogni caso, secondo la Corte, come sostenuto dalla c.t.u., la diversità tra le due parti del documento sta più semplicemente ad indicare che il testatore aveva interrotto la predisposizione del testamento per un certo periodo di tempo, anche solo per pochi minuti, per poi riprendere con la definitiva stesura del testo. Del resto, la stessa c.t.p. dott.ssa , nella sua perizia depositata in questo Per_7 giudizio, è pervenuta alla conclusione di “possibile apocrifia” solo in relazione alla seconda parte del testo e alla sua sottoscrizione, ritenendo invece possibilmente “autografa” la prima parte del testo (“la presenza di alcune analogie gestuali della prima porzione del testo orientano verso una possibile redazione autografa della prima porzione testamentaria”: vedi c.t.p.). Non si comprende però, e né viene offerta una plausibile giustificazione sul punto, la ragione per cui il de cuius avrebbe deciso di scrivere solo le prime 33 righe del testamento - nelle quali peraltro risultano contenute sostanzialmente la gran parte delle disposizioni testamentarie - e non le ulteriori 12. Infine, secondo l'appellante - nonostante la compatibilità riscontrata anche dalla propria c.t.p. (“gli schemi alfabetici e gestuali riportati nell'olografo X in verifica, appaiono compatibili”: vedi c.t.p.) – va esclusa la autenticità del testamento, per la presenza di “significative difformità” tra la scrittura in verifica e le autografe comparative non adeguatamente considerate nella c.t.u. Tali difformità sarebbero le seguenti:
“
1. Angolo apicale in prossimità della curvatura superiore della “S” – in SU non riscontrabile nelle autografe comparative;
2. Conformazione difforme delle lettere “ss”, con personalizzazioni non riscontrabili nel corpo del testo e nelle autografe comparative;
3. Tratteggio angoloso e reiterato della vocale terminale “u” in SU non riscontrabile nel corpo del testo e nelle autografe comparative;
4. Ansa di collegamento inscritta nel raccordo del bilittero “Se” in Sebastiano, non riscontrabile nel corpo del testo e nelle autografe comparative;
5. Tratteggio orizzontale, sospetto, apposto sull'asse “t” in , non Per_1 riscontrabile nel corpo del testo e nelle autografe comparative;
6. Insolita angolosità dell'obliqua “s” in Sebastiano, non riscontrabile nel corpo del testo e nelle autografe comparative;
7. Vistosa asola basale in corrispondenza della “t” di Sebastiano, non riscontrabile nel corpo del testo e nelle autografe comparative”. In buona sostanza, si tratta delle medesime “divergenze” rilevate dal procuratore dello nelle osservazioni alla c.t.u. e sulle quale la dott.ssa CP_2
rispondeva già compiutamente in ordine a ciascuna di esse nel giudizio di Per_2 primo grado, evidenziandone la natura di “minime differenze esteriori” inidonee a suffragare una diversità di mano tra le due parti del testamento a fronte invece delle plurime convergenze specificatamente riportate nel suo elaborato. Ad esempio, le eccepite "differenti modalità esecutive in X/A delle morfologiche
“ss" contrastano con gli elementi di compatibilità specificatamente evidenziati
9 alle pagg. 26 e 34 della c.t.u., dove l'ausiliare dava atto che sia nella scrittura in verifica sia nelle autografe la doppia s minuscola si presentava “con apice tendenzialmente curvo e profilo finale avvolto” e “la validità del confronto è data dalla compatibilità del movimento che nelle contrapposte genera il bilittero". Quanto alle presunte diverse gestualità di collegamento esistenti tra le lettere "S-e" del nome , il c.t.u. evidenziava come le lievi differenze Per_1 riscontrate nell'ansa di collegamento - da un lato, sprofondamento lento e ricurvo delle “S-e” e, dall'altro, attacchi di direzione parallela o con verso basso-alto – in realtà sono riscontrabili sia nelle firme sia nelle locuzioni all'interno del testamento (relazione pag. 36). Il rilievo di cui al punto 5 (“Tratteggio orizzontale, sospetto, apposto sull'asse
“t” in Sebastiano, non riscontrabile nel corpo del testo e nelle autografe comparative”), è superato da quanto osservato a pag. 37 della relazione, dove si dava atto che quanto evidenziato, e cioè la presenza di un piccolo tratteggio orizzontale, ha in effetti per oggetto non la lettera “t” ma la lettera “b” del nome e che in ogni caso non è ravvisabile “alcuna sosta o Per_1 apposizione artificiosa”, posto che “la stessa peculiarità espressiva la si riscontra nelle autografe A4 - A7" in relazione alle lettere “p” (relazione pag. 37). In ordine al “tratteggio angoloso” della vocale terminale “u” e dell'obliqua “s”, è sufficiente evidenziare che, come sottolineato dalla c.t.u., “la confrontabilità del dato non viene rappresentata dalla struttura esteriore ma dalla peculiarità espressiva che si ripete in immagini grafiche fra loro differenti”, per cui “si applica la legge di validità del segno grafico, per effetto della quale il valore identificatorio è da ricercare nelle modalità espressive analoghe anche se le strutture grafiche risultano diverse per composizione e rappresentazione conservando così il requisito dell'oggettivabilità del dato" (relazione pag. 32). Ciò posto, deve altresì evidenziarsi come le censure avanzate dall'appellante non tengano in minimo conto le molteplici concordanze evidenziate nella c.t.u. alle pagg. 22 e ss, tutte suffragate da specifiche immagini di confronto tra la scrittura in verifica e le autografe di comparazione nonchè da adeguata motivazione, in relazione a:
- naturalezza-spontaneità;
- stile espressivo;
- livello grafico;
- chiarezza-leggibilità;
- margini;
- direzione del rigo;
- allineamento delle basi letterali;
- valori dimensionali delle altezze;
- valori di spaziatura orizzontale (di lettere - tra lettere - tra parole);
- aspetto formale delle alfabetiche;
- continuità grafica;
- particolarità di movimento;
10 - pressione. Per tutte le suesposte ragioni, quindi, la prima doglianza dell'appello principale va rigettata e la sentenza confermata in punto di accertamento della validità del testamento olografo del 2.4.1994 sulla scorta delle conclusioni della c.t.u. grafologica. B) Appello principale: della valutazione dell'asse ereditario e della determinazione delle quote di spettanza degli eredi. Il tribunale, al fine di procedere alla determinazione dell'asse ereditario pervenuto ai coeredi, prima dalla successione legittima della madre e poi da quella testamentaria del padre, e alla divisione dei beni, con ordinanza in data 5.4.2019 - ritenuto di poter ricostruire “la volontà del de cuius” secondo specifiche attribuzioni (“attribuzione dei beni nn. 3 e 11 a;
Controparte_2 attribuzione dei beni nn. 4 e 8 a;
attribuzione dei beni nn. 1, 9 Controparte_1
e 14 a;
attribuzione del bene n. 7 a , a Controparte_3 CP_2 CP_1
in parti uguali”) - invitava il c.t.u. a “predisporre un progetto Controparte_3 di divisione che tenga conto delle disposizioni testamentarie in atti, come sopra ricostruite, che attribuisca possibilmente per intero i beni a ciascun condividente tenendo altresì conto del possesso attuale da parte di ciascuno, fatti salvi eventuali conguagli”. Nel caso di specie, infatti, giova ricordare come il de cuius , Persona_1 con il testamento del 1994, aveva specificatamente attribuito a ciascun figlio beni determinati mentre lo stesso ed i figli erano già Persona_1 divenuti comproprietari di una quota parte del patrimonio familiare, composto sostanzialmente dai medesimi beni, con la successione materna (2/6 a favore del coniuge ed 1/6 ciascuno a favore dei figli). Il giudice di primo grado, all'esito degli accertamenti peritali e seguendo i criteri di stima utilizzati dall'ausiliare, procedeva innanzi tutto a determinare la consistenza ed il valore complessivo dell'asse ereditario nel seguente modo:
1) Fabbricato in Thiesi, Via Lamarmora civ. 81 Valore € 89.600,00;
2) Fabbricati in Thiesi, Via Roma, espropriati e demoliti per la realizzazione di una piazza pubblica cittadina Valore 0;
3) Fabbricato in Thiesi, Via Gramsci 16 Valore € 198.100,00;
4) Fabbricato in Thiesi, Via Gramsci 16 Valore € 70.000,00;
5) Rudere di Fabbricato in Thiesi, Via Roma Valore € 2.000,00;
6) Fabbricato in Thiesi, Via Carlo Alberto 32 Valore € 18.900,00;
7) Terreno in Comune di Borutta, Fog. 8 Mapp. 137 Valore € 14.400,00;
8) Terreno in Comune di Thiesi Fog. 18 Mapp. 166 e Fog. 20 Mapp. 207-212- 213-214 Valore € 8.000,00; 9) Terreno in Comune di Thiesi, Loc. Badde Serena, Fog. 23 Mapp. 88 Valore € 2.580,00; 10) Terreno e soprastanti fabbricati rurali in Comune di Torralba, Valore € 67.000,00;
11) Terreno in Comune di Torralba valore € 4.630,00;
12) Terreno in Comune di Torralba, Fog. 21 Mapp. 210 Valore € 80,00;
13) Terreno in Comune di Torralba, Fog. 21 Mapp. 128 Valore € 5.560,00;
11 14) Terreno in Comune di Torralba, Loc. S'Adde e Su Laccu, Fog. 21 Mapp. 169 Valore € 4.770,00; per un valore complessivo di euro 485.620,00. Tenuto conto di tale asse ereditario e della quota spettante a ciascun coerede su ogni bene per successione legittima della madre e per successione testamentaria del padre, il c.t.u. individuava, innanzi tutto, il valore della quota ereditaria spettante a ciascun coerede nel modo seguente: “ € CP_1
99.594,98; € 227.414,98; € 110.508,31: CP_2 CP_3 Parte_1
€ 48.101,64”.
[...]
o, l'ausiliare, tenuto conto delle disposizioni testamentarie e dato atto che il bene n. 2, attribuito dal testatore a era stato Parte_1 espropriato, formava quattro quote in natura e le assegnava a ciascuno secondo il seguente prospetto:
“Quota A) a Parte_2
proprietà dei beni n° 3 e 11 e 10.
[...]
Bene n° 3 – valore di stima € 198.100,00 Bene n° 11 – valore di stima € 4.630,00. Bene n° 10 –valore di stima di € 67.000,00. Valore complessivo di stima di tutti i beni = € 269.730,00 Quota B) a Parte_3
proprietà dei beni n° 4 e 8.
[...]
n° 4 – valore di stima € 70.000,00 Bene n° 8 – valore di stima € 8.000,00. Valore complessivo di stima di tutti i beni = € 78.000,00 Quota C) a Parte_4
proprietà dei beni n° 1, 9, 14, 6.
[...]
Bene n° 1 – valore di stima € 89.600,00
Bene n° 9 – valore di stima € 2.580,00.
Bene n° 14 – valore di stima € 4.770,00.
Bene n° 6 –valore di stima di € 18.900,00. Valore complessivo di stima di tutti i beni = € 115.850,00 Quota D) a Parte_5
proprietà dei beni n° 2 e 5, nonché “il terreno sito in Torralba alla Via
[...]
Roma denominato dal Testatore “Sa poia ma da” e “ Antonio” (12 e 13). Per_8
Bene n° 2 – fabbricato non più esistente, demolit realizzare una piazza pubblica
Bene n° 5 – valore di stima € 2.000,00
Bene n° 12 – valore di stima € 80,00 (terreno “Sa Poia- Santo Antonio”).
Bene n° 13 – valore di stima € 5.560,00 (terreno “Sa Poia- Santo Antonio”). Valore complessivo di stima di tutti i beni = € 7.640,00, Quota E) a , e Controparte_2 CP_1 Parte_4
proprietà, in parti uguali, del bene n° 7.
[...]
Bene n° 7 – valore di stima € 14.400,00. Valore complessivo di stima = € 14.400,00”.
12 Infine, in base al valore delle quote in natura assegnate rispetto al valore di ciascuna quota, calcolava i seguenti conguagli: “ +16.794,98; CP_1 CP_2
-47.115,02; -10.141,69; +40.461,64”. CP_3 Parte_1
A fronte di tali attribuzioni, ha censurato la decisione Parte_1 unicamente in relazione:
- alla stima operata dal c.t.u., ritenuta “errata per difetto, nell'attribuzione dei valori effettivi assegnati ai cespiti facenti parte dell'asse ereditario” e “viziata da evidenti errori valutativi”, non tenendo conto “dei requisiti peculiari e delle potenzialità economiche di ogni singolo bene”, invocando sul punto la c.t.p. del 18/09/2021, dott. “esperto in valutazioni Per_9 Persona_10 immobiliari, che ha assegnato al patrimonio ereditario un valore netto approssimativo di € 605.301,40”;
- alla “determinazione delle quote e dei relativi conguagli”, con specifico riguardo al fatto che il tribunale non teneva conto “delle peculiarità del caso concreto e soprattutto delle condizioni economiche dei condividenti ed, in particolare, della circostanza che la sussistenza di debiti tributari a carico del condividente arriverebbero, di fatto, a pregiudicare la Controparte_2 posizione degli altri condividenti tra cui l'odierno appellante”. Solo in sede di precisazione delle conclusioni, l'appellante per la prima volta ha eccepito la nullità delle disposizioni testamentarie “per impossibilità di raggiungimento dell'effetto del trasferimento dal de cuius agli eredi”, per avere il “de cuius disposto con il testamento di beni non di sua proprietà sia al momento della redazione del testamento in data 02/04/1994 (in vita il coniuge
deceduta il 04/02/2003 era proprietaria per ½ dei beni caduti in Persona_5 successione) e sia alla morte del predetto de cuius (il 10/09/2007) il quale era proprietario solo per 8/12 dei beni oggetto del testamento. I 4/12 dei beni, per successione di , erano e sono di proprietà dei quattro fratelli- Persona_5 parti in causa- , , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
”. Controparte_3
Orbene, quest'ultima eccezione di nullità è priva di pregio. Innanzi tutto, come già più volte sottolineato, la presente causa era proposta dalla coerede in relazione sia alla successione legittima materna Controparte_1 sia a quella testamentaria paterna, tanto che nella determinazione dell'asse ereditario il c.t.u. accertava prima quanto pervenuto a tutti i coeredi, coniuge e figli, dalla madre per successione legittima e poi, ai figli per successione testamentaria del padre. Inoltre, giova evidenziare, nonostante tale aspetto non sia stato affrontato, che le disposizioni testamentarie del de cuius sono state, di Persona_1 fatto, configurate quali istituzioni di erede a titolo universale, posto che il valore di ciascuna quota ereditaria è stata determinata in base al valore della quota pervenuta a ciascun coerede sia dalla successione legittima della madre e sia dalle disposizioni testamentarie con indicazione di beni determinati del padre (vedi conteggi sul punto a pag. 45 della c.t.u. e a pag. 8 della relazione integrativa) (cfr sul punto Cass. n. 42121/21: “In materia testamentaria, l'istituzione di beni in quota da parte del testatore impone di accertare,
13 attraverso qualunque mezzo utile per ricostruirne la volontà, ma comunque secondo un'applicazione ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 558 c.c., se l'intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo patrimonio, avendosi, nel primo caso, una successione a titolo particolare o legato e, nel secondo, una successione a titolo universale e istituzione di erede, la quale implica che, in seguito ad esame del complesso delle disposizioni testamentarie, resti accertata l'intenzione del testatore di considerare i beni assegnati come quota della universalità del suo patrimonio”). Tanto premesso, è evidente che con le disposizioni testamentarie, a differenza di quanto eccepito dall'appellante in sede di precisazione delle conclusioni, il de cuius non aveva, pertanto, disposto di beni “non di sua proprietà” ma di beni di cui era comproprietario ed evidentemente solo per la quota di sua spettanza. Una volta determinato il valore della quota spettante a ciascun coerede in base sia alla successione materna sia a quella paterna, il tribunale provvedeva allo scioglimento della comunione venutasi a creare su ciascun bene mediante l'assegnazione diretta di determinate quote in natura e relativo conguaglio. Inoltre, l'appellante, solo con la memoria di replica e, quindi, tardivamente, depositando a tale fine anche nuova documentazione, ha dedotto ed eccepito per la prima volta che alcuni beni facenti parte della comunione ereditaria sarebbero stati di proprietà esclusiva della madre e non in ragione di ½, come accertato nella sentenza impugnata, con statuizione ormai definitiva, in difetto, sul punto, di alcuna tempestiva censura, e come peraltro dallo stesso precedentemente dedotto. Venendo ai due motivi – originari - dell'appello principale, quanto al primo, relativo alla stima operata dal c.t.u. ritenuta “errata per difetto”, la Corte rileva come la perizia di parte, su cui sostanzialmente si fonda tale censura, sia stata espletata solo nel luglio 2021, addirittura dopo il deposito della sentenza di primo grado, pubblicata il 19.2.2001 e come con la stessa il professionista si sia limitato ad effettuare una nuova e diversa valutazione di ciascun immobile senza però specificare le ragioni per cui quella effettuata dal c.t.u. non sarebbe congrua e/o corretta e soprattutto, con particolare riguardo agli edifici, senza indicare i criteri di valutazione utilizzati. Esclusivamente per i terreni (i beni dal n. 7 in poi), il perito di parte ha avanzato i seguenti specifici rilievi. Per il bene n. 7 sito in Borutta, il perito di parte ha precisato che il valore del terreno era stato sottostimato “vista la giacitura pianeggiante e le potenzialità dovute al fatto di essere posto su una strada statale per un lato, con accessi su altri 2 lati da strade comunali, immediatamente confinante con la zona industriale di Cheremule e a pochi Km da Thiesi e dalla S.S. 131”, contestando l'affermata non divisibilità del bene da parte del c.t.u. e sostenendo che non fossero state “mantenute le volontà del testatore in sede di assegnazione del bene”.
14 Quanto a quest'ultimo aspetto, è sufficiente sottolineare che in realtà nel testamento il terreno di Borutta era stato assegnato ai fratelli , CP_2
e , come poi disposto in sede di progetto divisionale e, Per_11 CP_1 quindi, di sentenza. Non si comprende, quindi, a quale volontà del testatore ci si riferisca e né ha pertanto rilievo la divisibilità o meno del bene. Inoltre, il c.t.u. - a differenza del perito di parte il quale non ha indicato i criteri utilizzati per stimare il fondo - fondava la propria valutazione del valore di ciascun terreno su di “una indagine di mercato” per “comparazione” delle
“quotazioni dei valori agrari omogenei dei terreni ubicati nello stesso territorio”. Pertanto, per tali ragioni, anche la stima degli ulteriori terreni contenuta nella relazione di parte non può, di per sé, superare quella effettuata nella c.t.u. e basata sul criterio comparatistico. Ad esempio, per il terreno di cui al n. 8 il perito di parte si è limitato a contestare i valori determinati dal c.t.u. sulla base del criterio comparativo e sempre senza specificare i criteri di stima, limitandosi ad evocare l'omessa considerazione delle “reali potenzialità agronomiche” del terreno. In ordine al terreno n. 10, il perito di parte ha contestato la valutazione del c.t.u. evidenziando, inoltre, che “il terreno, della superficie di Ha 1.94.82, sebbene catastalmente classificato pascolo, sia di fatto un seminativo” e che lo stesso, posizionato su di “una strada di primaria importanza”, presenta “3 pozzi funzionanti”. Peraltro, il c.t.u. ha valutato in euro 67.000,00 complessivi tale bene, anziché euro 98.500,00 come il perito di parte, sempre sulla base del criterio comparatistico e tenendo conto di tutti i dati rilevati dall'agronomo e cioè che il terreno è “posto a breve distanza dal centro abitato, con accesso dalla strada asfaltata 131 Bis…in parte recintato, con disponibilità idrica per la presenza di pozzi”. Pertanto, non si ravvisano giustificati motivi per modificare la valutazione di stima contenuta in sentenza. In ordine, invece, alla seconda doglianza, l'appellante ha contestato la sentenza perché nella “determinazione delle quote e dei relativi conguagli” il tribunale non teneva conto “delle peculiarità del caso concreto e soprattutto delle condizioni economiche dei condividenti ed, in particolare, della circostanza che la sussistenza di debiti tributari a carico del condividente
arriverebbero, di fatto, a pregiudicare la posizione degli altri Controparte_2 condividenti tra cui l'odierno appellante”. Secondo l'appellante, infatti, posto che il coerede si troverebbe Controparte_2 in uno “stato di grave esposizione debitoria nei confronti dell'Erario e di Istituti di credito”, avrebbe difficoltà a versare al fratello il conguaglio di circa euro 40.000,00 in caso di assegnazione delle quote previste in sentenza. Orbene, la censura non ha pregio perchè fondata su situazioni solo ipotetiche, dato che non è dato sapere quale sia l'effettiva capacità patrimoniale ed economica del congiunto e che, come peraltro specificatamente disposto in sentenza, le iscrizioni ipotecarie si trasferiscono sui beni assegnati al coerede debitore.
15 L'appello principale va, pertanto, disatteso e tenuto conto che non è stato possibile neppure con la c.t.u. espletata nel presente giudizio individuare una soluzione alternativa che determini conguagli inferiori, date le specifiche attribuzioni testamentarie e l'esproprio di uno dei beni assegnati a
[...]
, la sentenza impugnata va integralmente confermata. Parte_1
C) Appello incidentale: delle spese di lite. Il tribunale gravato poneva a carico di le spese della CP_2 Parte_1
c.t.u. grafologica mentre poneva a carico di tutte le parti quelle della c.t.u. sul progetto di divisione e compensava le spese di lite in ragione della natura del procedimento e delle parti. Gli appellati costituiti hanno censurato la decisione in parte qua, posto che l'appellante era risultato soccombente in relazione alla domanda di accertamento della falsità del testamento. Orbene, nel testo vigente ratione temporis (la causa in primo grado era iniziata nel 2013), l'art. 92 cpc disponeva che “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti". Nel caso di specie, la compensazione trovava fondamento nella soccombenza reciproca, dal momento che, se è vero che veniva rigettata la domanda di falsità del testamento olografo proposta da è Parte_1 altrettanto vero che venivano parimenti rigett ili anche le ulteriori domande avanzate da , e Controparte_3 Controparte_2
di pagamento dei frutti e dell'indennità di esproprio. Controparte_1
Pertanto, la decisione del tribunale di porre a carico dell'appellante le sole spese della c.t.u. grafologica e di compensare interamente quelle di lite, tenuto anche conto della natura del procedimento, appare giustificata e conforme alla previsione normativa. Stante l'esito del presente giudizio ed il rigetto sia dell'appello principale sia di quello incidentale, anche le spese di lite di questo grado vanno interamente compensate e gli oneri di c.t.u., come liquidati, posti definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) rigetta l'appello principale proposto da e Parte_1
l'appello incidentale proposto da e Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 168/2021 del Tribunale di Sassari;
2) compensa interamente le spese di lite del presente giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002. Così deciso in Sassari, 20/2/2025
Il Presidente est. Dott. Cinzia Caleffi
16
) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA MADRE MARIA PAOLA PALMAS 1 SASSARI presso lo studio dell'avv. GALLERI GIOVANNI PAOLO che lo rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. ARRU PIER GIOVANNI;
appellante-appellato incidentale contro
( ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( elettivamente domiciliati in VIA ROMA 41 SASSARI C.F._3 presso lo studio dell'avv. PEZZATI GIOVANNI DOMENICO che li rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. PEZZATI PIETRO PAOLO;
appellati-appellanti incidentali e
( ) e Controparte_3 C.F._4 Controparte_4 in persona del legale rappresentante ( )
[...] P.IVA_1 appellati contumaci All'udienza del 15.11.2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte, in via pregiudiziale per i motivi in espositiva e previa instaurazione del contradditorio delle parti in causa dichiarare d'ufficio la nullità del testamento olografo per avere il testatore/de cuius disposto di beni non di sua proprietà in Persona_1 favore degli eredi. Di seguito, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della impugnata Sentenza N.168/2021 pubbl. il 19-02-2021 Tribunale Ordinario di Sassari – Seconda Sezione Civile R.G.N.3995/2013, 1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi meglio dedotti nell'espositiva del presente atto;
2) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza N.168/2021 pubbl. il 19-02-2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Sassari – Seconda Sezione Civile, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado di cui al foglio di precisazione delle conclusioni con data 13 Novembre 2018, comparsa
1 conclusionale del 14-01-2019 e note di trattazione del 22-01-2021, che qui di seguito di riportano: “In via subordinata: A) Come chiesto all'udienza del 07/10/2014 e in seconda memoria ex art. 183, comma VI c.p.c., si insiste nella richiesta di richiamare a chiarimenti il CTU di
ovvero a disporre altra consulenza tecnica d'ufficio con Persona_2 incarico ad altro perito al fine di procedere a nuovo accertamento di CTU su scrittura testamentaria datata 02/04/1994 recante il nome “ Persona_1
”, e a tal proposito si richiamano integralmente le “Osservazioni tecniche
[...] alla CTU” in data 18/07/2014 (citate anche alla pagina 30 e segg. della CTU a firma di e in sintesi: Aa) vi è perentorietà nel giudizio Persona_2 conclusivo nella CTU non adeguata alle circostanze peritali indagate, etc;
Ab) inoltre, dalle difformità formali e strutturali osservabili nei grafici di confronto esposti nella CTU, è logico che può determinarsi la non riconducibilità della sottoscrizione testamentaria alla mano del de cuius . Persona_1
B) Si chiede consulenza tecnica d'ufficio al fine di procedere alla divisione e assegnazione di tutti i beni tra gli eredi, non ritenendo esauriente e comunque non conclusa (ovvero espletata integralmente) la relazione peritale del nominato consulente tecnico;
Persona_3
C) quale istanza istruttoria, richiesta di produzione e deposito telematico di: bolla di accompagnamento in data 07/06/1995 relativa al macchinario-pressa e la fattura relativa al trattore, nonché documentazione inerente spese di manutenzione del trattore;
decreto di archiviazione ( Procura della Repubblica di Sassari N.4359/ R.G. mod. P.M. Dr. Paolo Piras – Firmato G.I.P. di Sassari in data 21/04/2011) a seguito di denuncia da parte di (denuncia Controparte_1 in data 06/06/201 ,allegata alla seconda memoria ex art.183 C.P.C. depositata in data 04/12/2014 – datata 03/12/2014, di e ) Controparte_1 Controparte_2
e altro decreto di archiviazione (Procura della Repubblica di Sassari n. 4358/10 R.G. mod. 21 P.M. Dr. Paolo Piras – Firmato G.I.P. di Sassari in data 21/04/2011) a seguito di denuncia di in data 06/06/2010, Controparte_2 denuncia
contro
; D) come da provvedimento in data Parte_1
30/01/2018 (accoglimento n. cronologico 990/2018) del Giudice Dott. Maria Grixoni disporsi a carico di che lo stesso precisi la sua Controparte_2 posizione debitoria con Equitalia S.p.a. (oggi Controparte_4
). Si riportano le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e
[...] integrate all'esito dell' istruttoria e di cui si chiede l'integrale accoglimento: 1) “Contrariis reiectis”; 2) dichiarare la falsità, l'invalidità e l'improduttività di effetti giuridici del testamento olografo pubblicato in data 20 Maggio 2010, Notaio Dott. repertorio 45844, raccolta n. Persona_4
19337; 3) conseguentemente rigettare la domanda proposta dall'attrice; 4) rigettare la domanda proposta da e
contro
Controparte_2 Controparte_3
; 5) procedere alla divisione ed assegnazione tra gli Parte_1 eredi , , e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 [...]
di tutti i beni immobili e mobili ereditati in morte dei genitori CP_3 [...]
e;
6) con vittoria di spese e compensi e spese della Per_5 Persona_1
2 divisione a carico della massa. Con riserva di ulteriori integrazioni e deduzioni.” In via graduata
3) contrariis reiectis;
4) accogliere il presente appello e in riforma dell'impugnata sentenza N.168/2021 pubbl. il 19-02-2021 Tribunale Ordinario di Sassari Seconda Sezione Civile, previa rinnovazione dell'istruttoria accertare e dichiarare la falsità, l'invalidità e l'improduttività di effetti giuridici del testamento olografo con data 2-4-1994 a firma , pubblicato in data 20 Maggio Persona_1
2010, Notaio Dott. Repertorio 45844 Raccolta N.19337; Persona_4
5) rigettare tutte poste contro da Parte_1
, e;
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
6) accertare e dichiarare lo scioglimento della comunione indivisa tra
[...]
, , e e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 conseguentemente procedersi alla divisione ed assegnazione in parti eguali tra i predetti eredi , , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
di tutti i beni immobili e beni mobili ereditati in morte dei Controparte_3 genitori e;
Persona_5 Persona_1
7) con vittoria di spese e compensi di lite e spese della divisione e assegnazione dei beni immobili e beni mobili a carico della massa ereditaria. Nell'interesse degli appellati: voglia la Corte 1)-Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2)-Dichiararsi, per quanto in espositiva, inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Sassari n. 168/2021 pubblicata il 19.2.2021 in esito al giudizio iscritto al n. 3995/2013 R.G., assolvendo gli appellati da ogni avversa pretesa;
3)-In mero subordine, rigettarsi, per quanto in espositiva, l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. Parte_1
168/2021 pubblicata il 19.2.2021 in esito al giudizio iscritto al n. 3995/2013 R.G., assolvendo gli appellati da ogni avversa pretesa;
4)-In accoglimento dell'appello incidentale proposto, condannarsi, per quanto in espositiva,
alla rifusione a favore degli appellati e Parte_1 Controparte_1
delle competenze legali e relativi accessori riguardanti la parte Controparte_2 del giudizio sull'eccepita "invalidità ed improduttività di effetti giuridici del testamento olografo pubblicato in data 20 maggio 2010, Notaio dott.
[...]
Repertorio 45844, Raccolta n. 19337" redatto dal de cuius Per_4 Persona_1 nella misura prevista dalle tariffe vigenti;
5)-Con vittoria
[...] competenze legali, rimborso forfetario spese generali ed ulteriori accessori, come per legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Sassari i germani Controparte_1
e per Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
l'accertamento dell'asse ereditario pervenuto dai genitori - , Persona_5 deceduta il 4.2.2003, e , deceduto il 10.9.2007 - nonché per Persona_1 lo scioglimento della comunione ereditaria e l'individuazione delle singole quote spettanti a ciascun coerede, dando atto che alla madre erano succeduti il coniuge ed i figli per successione legittima mentre il padre aveva disposto del
3 suo patrimonio con testamento olografo del 2.4.1994, assegnando i beni specificatamente a ciascun coerede.
domandava altresì il pagamento dei frutti in relazione ai beni Controparte_1 rimasti nel godimento dei fratelli. Si costituivano e aderendo alla domanda di Controparte_3 Controparte_2 scioglimento e chiedendo ciascuno l'attribuzione di beni determinati. SU
domandava anche il pagamento dei frutti. CP_3
Si costituiva non opponendosi alla domanda di Parte_1 scioglimento della comunione ereditaria ma disconoscendo l'autenticità del testamento olografo. Veniva autorizzata la chiamata del terzo Equitalia, creditore ipotecario di
, rimasta contumace. Controparte_2
In sede di precisazione delle conclusioni e Controparte_1 Controparte_2 domandavano altresì il pagamento della quota parte dell'indennità di esproprio in relazione all'immobile posto in Thiesi in via Roma. Istruita la causa mediante espletamento di c.t.u. grafologica nonché di c.t.u. per la predisposizione di un progetto divisionale, con sentenza n. 168/2021, emessa in data 19.2.2021, il tribunale:
- rigettava la domanda volta alla declaratoria di falsità del testamento olografo;
- dichiarava l'inammissibilità delle domande di pagamento dei frutti e della quota dell'indennità di espropriazione;
- dichiarava lo scioglimento della comunione indivisa tra i fratelli;
CP_2
- assegnava a ciascun coerede le quote individuate nel progetto divisionale contenuto nella c.t.u. con i relativi conguagli;
- disponeva che l'ipoteca iscritta presso l' in data Controparte_4
8.7.2010 a carico di producesse effetto sui beni assegnati allo Controparte_2 stesso;
- compensava integralmente fra le parti le spese di c.t.u. volte alla individuazione del progetto divisionale e quelle processuali;
- poneva definitivamente a carico di le spese della Parte_1
c.t.u. grafologica. In particolare, il tribunale gravato rigettava la domanda preliminare di falsità del testamento olografo del 2.4.1994 sulla scorta degli accertamenti contenuti nella c.t.u. grafologica del 4.7.2016, dott.ssa , in quanto “pienamente Per_2 condivisibile sia per la premessa metodologica, sia perché l'analisi della firma e del testo è stata effettuata con scritture comparative di sicura provenienza del de cuius (Atto Not. Garofalo Rep 1352 del 24.01 1979, Atto Not. Garofalo Rep. 6334 dell'11.06.1980; Atto Not. Porqueddu Rep. 28433 del 13.05.1989, Atto Not. Pitzorno Rep. 21096 del 12.09.1995)”. Inoltre, il giudice di primo grado determinava la consistenza del patrimonio relitto, per un valore totale di euro 485.620,00, sulla base degli elaborati peritali del geom. , e, considerato quanto già pervenuto per Persona_3 successione legittima dalla madre e le “disposizioni testamentarie di
” e, quindi, le specifiche attribuzioni effettuate dal de cuius in Persona_1
4 favore di ciascun figlio, faceva proprie le conclusioni dell'ausiliare in relazione alla determinazione del valore della quota attribuita a ciascun coerede (“ € 99.594,98; € 227.414,98; € 110.508,31: CP_1 CP_2 CP_3
€ 48.101,64”) e, formate quattro quote in natura, le Parte_1 assegnava a ciascuno, regolando i rispettivi conguagli (vedi c.t.u. integrativa 31.10.2019 pagg. 7 e seg.). Infine, rigettava la domanda di pagamento dei frutti posto che Controparte_1 non l'aveva riproposta nelle sue conclusioni e l'aveva Controparte_3 formulata tardivamente, ritenendo invece inammissibile la domanda volta ad ottenere la quota dell'indennità di espropriazione in quanto formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni. Quanto al credito ipotecario vantato da Equitalia, rimasta contumace, nei confronti di , ne regolamentava gli effetti ai sensi dell'art. 2825 Controparte_2
c.c.
ha proposto appello censurando la sentenza: i) nella Parte_1 parte in cui riteneva autentico il testamento in verifica del 2.4.1994, sulla base di una motivazione carente, fondata esclusivamente sulla c.t.u. grafologica e senza contrastare in modo adeguato i rilievi avanzati in sede di espletamento della stessa;
ii) nella parte in cui determinava le quote da attribuire ai singoli coeredi in forza della c.t.u. del 26.7.2017 e relativa integrazione del 31.10.2019, in cui la stima del valore dei beni era viziata in difetto, senza tenere conto delle potenzialità economiche di ogni singolo bene e delle condizioni economiche dei condividenti ed in particolare dei debiti tributari di
, pregiudicando la posizione anche degli altri condividenti. Controparte_2
Si sono costituiti e eccependo in via preliminare Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità del gravame ex art. 342 cpc per difetto di specificità e chiedendone il rigetto nel merito perché infondato in fatto ed in diritto. In via incidentale, gli appellati hanno contestato la sentenza nella parte in cui poneva a carico di solo gli oneri della c.t.u. grafologica e non Parte_1 le spese di lite, nonostante la sua soccombenza in merito alla domanda di falsità del testamento. Sono rimasti contumaci e l' . Controparte_3 Controparte_4
In sede di precisazione delle conclusioni, l'appellante per la prima volta ha eccepito la nullità delle disposizioni testamentarie “per impossibilità di raggiungimento dell'effetto del trasferimento dal de cuius agli eredi”. Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la causa, istruita con c.t.u., è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'impugnazione si compone di una parte volitiva - consistente nell'indicazione chiara delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata unitamente ai relativi motivi di dissenso - e di una parte argomentativa volta a confutare il ragionamento del
5 primo giudice così da comprometterne la logicità, talché i motivi d'appello, esclusa a priori la loro specificità in termini assoluti, debbono essere sviluppati a seconda della maggiore o minore specificità della motivazione cui sono contrapposti nel caso concreto, e senza che l'appellante debba ricorrere a particolari formalismi, né debba indicare nell'atto di appello una soluzione alternativa rispetto a quella fatta propria dal primo giudice. Orbene, in armonia con tali principi, deve osservarsi che, nel caso di specie, l'onere di specificazione dei motivi di impugnazione risulta essere stato soddisfatto, in quanto parte appellante ha motivato le censure avverso le argomentazioni della sentenza impugnata con specifico riguardo al contenuto della c.t.u. grafologica accertativa della autenticità del testamento olografo del de cuius e alla inadeguatezza dell'altra c.t.u. sul valore del compendio ereditario e sulla condizione economica delle parti, così ponendo la parte appellata nelle condizioni di difendersi compiutamente sull'impugnazione proposta e il giudice in condizione di cogliere natura, portata e senso delle critiche. (Cass. SS. UU. civ. 16-11-2017 n. 27199).
Nel merito dell'appello principale, si osserva quanto segue. A) Appello principale: dell'accertamento dell'autenticità del testamento olografo datato 2.4.1994. La c.t.u., dott.ssa all'esito dei suoi accertamenti, Persona_2 concludeva ritenend grafo 2.4.1994 è riconducibile alla grafia di in tutte le sue parti e lo stesso è stato dallo Persona_1 CP_2 sottoscritto”. Tali conclusioni si fondano sulla comparazione dello scritto in verifica con sette sottoscrizioni apposte su quattro atti notarili, rispettivamente risalenti al 24.1.1979, 11.6.1980, 13.5.1989 e 12.9.1995. Gli accertamenti sono consistiti, secondo quanto riportato nella relazione, nella disamina visiva della documentazione, nell'ispezione tecnico-strumentale con irradiazione luminosa per verificare la presenza di eventuali anomalie e, infine, nella analisi particolareggiata del tracciato in verifica e delle scritture di comparazione per rilevare i dati oggettivi aventi valore identificatorio da confrontare tra loro. In base all'ispezione tecnico-strumentale, l'ausiliare sosteneva innanzi tutto che il documento non presentava alcuna anomalia che potesse suggerire la presenza di aggiunte, modifiche, tratti differenti della profondità pressoria o solchi per tracciati preliminari. Dall'analisi diretta del testo testamentario, la dott.ssa evidenziava inoltre Per_2 che:
- la scrittura era “vergata in due facciate di foglio a righe con margini, sviluppata su n. 45 righi: 43 righi contengono le disposizioni testamentarie, il 43° rigo contiene la data e il 44° la firma”;
- la scrittura risultava “realizzata con penna a sfera punta media con inchiostro grasso di colore scuro sino al rigo 33, con penna a sfera punta fine con inchiostro grasso di colore lievemente meno scuro sino al rigo n.
6 45” e, quindi, in due fasi diverse, fino al rigo 33, la prima, e dal rigo 24 in poi, la seconda;
- le scritture di comparazione, pur essendo costituite solo da sottoscrizioni, erano risultate “sufficienti e idonee per qualificare il grafismo del soggetto esaminato, la modulazione grafica e le peculiarità individualizzanti”;
- emergeva “la compatibilità dei parametri grafici”, risultando “annullata dalla quantità e qualità delle concordanze rilevate..ogni ipotesi di imitazione” mentre le “apparenti difformità” sono giustificate “dalla diversità dei tempi di esecuzione” delle diverse scritture. Il tribunale gravato faceva proprie le conclusioni dell'elaborato peritale ritenuto del tutto condivisibile “sia per la premessa metodologica, sia perché l'analisi della firma e del testo è stata effettuata con scritture comparative di sicura provenienza del de cuius (Atto Not. Garofalo Rep 1352 del 24.01 1979, Atto Not. Garofalo Rep. 6334 dell'11.06.1980; Atto Not. Rep. 28433 del Per_6
13.05.1989, Atto Not. Pitzorno Rep. 21096 del 12.09.1995)”.
ha contestato tale valutazione lamentando: Parte_1
- la stringatezza della motivazione;
- l'insufficienza delle scritture di comparizione, consistenti in sole sottoscrizioni a fronte di un testo di 45 righe;
- l'inadeguata considerazione della redazione del testo in due tempi diversi;
- l'omessa esecuzione di approfonditi esami chimici sugli inchiostri per stabilire l'esatta epoca di redazione del testamento;
- l'inconsistenza delle risposte date alle osservazioni avanzate dal procuratore di alla c.t.u. Parte_1
A sostegno delle censure, l'appellante ha depositato una – nuova – perizia di parte redatta dalla dott.ssa , nella quale, in sostanza, vengono riportate le Per_7 medesime osservazioni già avanzate dal procuratore in sede di espletamento della c.t.u. e così riassunte:
- insufficienza delle scritture di comparazione “per una valutazione delle morfo-dinamiche gestuali dell'intera compilazione testamentaria”;
- nel rapporto tra la prima parte del testo, righi 1-33, e la seconda parte, righi 34-45 “(come indicato dallo stesso CTU alle pagine 12, 13,17,) si evidenziano contrasti chiaro-scurali riconducibili all'utilizzo di due differenti mezzi scrittori, che rendono plausibile l'ipotesi di realizzazione con tempistiche redattive differenti”;
- “gli schemi alfabetici e gestuali riportati nell'olografo X in verifica, appaiono compatibili, ma non per questo riconducibili alla mano del de cuius”, data la presenza di “significative difformità non riscontrabili nel corpo del testo e nelle autografie comparative”, specificatamente elencate a pag. 8 dell'atto di appello. Tanto premesso, i rilievi mossi all'elaborato peritale d'ufficio di primo grado, seppur ammissibili a dispetto di quanto eccepito dagli appellati (cfr sul punto Cass. Sez. Un. 5624/22; da ultimo Cass. n. 32965/24), sono infondati.
7 In disparte la doglianza relativa alla stringatezza della motivazione contenuta in sentenza, comunque superabile mediante lo specifico richiamo al contenuto dell'elaborato peritale, quanto all'insufficienza delle scritture di comparazione, vanno innanzi tutto evocate le argomentazioni elaborate dalla stessa c.t.u. sul punto nella sua risposta alle osservazioni, nella quale – oltre alla preliminare considerazione che quasi mai nella disamina dei testamenti i consulenti dispongono, oltre alle firme, di interi testi attribuibili al de cuius – si evidenziava come, nel caso di specie, le firme di confronto siano ben sette e data la loro qualità grafico-stilistica avevano permesso “di comprendere il decorso grafomotorio della gestualità del soggetto in esame e..di valutare l'ambito di variabilità del grafismo in relazione al passare del tempo”, posto che
“una firma riflette le condizioni scrittorie, oggettive e soggettive, del momento in cui la grafia è stata realizzata;
due propongono apprezzabili variazioni individuali;
tre consentono la valutazione di una gamma di variabilità più ampia;
sette, come nel presente caso, consentono di rilevare pienamente gli elementi peculiari identificatori del tracciato in esame, che assumono forza proprio dalle variabili grafiche individuali”. Del resto, l'analisi comparativa del testo in verifica con le molteplici firme autografe è fondata sull'esame di una pluralità di dati oggettivi di natura identificatoria risultati corrispondenti tra loro sul piano “gestuale, costruttivo e dinamico”, come specificatamente riportato da pagg. 10 e ss. dell'elaborato. Con il secondo profilo della censura, l'appellante ha lamentato che la c.t.u. non teneva in giusta considerazione il fatto che nel rapporto tra la prima parte del testo, righi 1-33, e la seconda parte, righi 34-45, “(come indicato dallo stesso CTU alle pagine 12, 13,17,) si evidenziano contrasti chiaro-scurali riconducibili all'utilizzo di due differenti mezzi scrittori, che rendono plausibile l'ipotesi di realizzazione con tempistiche redattive differenti”. Orbene, come evidenziato dallo stesso appellante, anche la c.t.u., pur ritenendo che il testamento sia stato scritto nella sua interezza da un'unica mano, metteva in rilievo non solo che la scrittura in verifica era stata
“realizzata con penna a sfera punta media con inchiostro grasso di colore scuro sino al rigo 33, con penna a sfera punta fine con inchiostro grasso di colore lievemente meno scuro sino al rigo n. 45” ma altresì che tali due diverse parti erano state scritte in un momento diverso per “le differenti pigmentazioni degli inchiostri” e per “la diversità dell'assetto grafomotorio nel passare da un punto all'altro dell'olografo” e cioè la condizione scrittoria soggettiva del momento in cui si scrive. L'appellante non ha contestato di per sé tali conclusioni, anzi ha concordato con il fatto che il documento sia stato scritto con penne diverse ed in due momenti diversi, lamentando invece esclusivamente la mancata esecuzione di approfonditi esami chimici sugli inchiostri, i quali avrebbero potuto “fugare ogni dubbio” per stabilire l'esatta epoca di redazione del testamento. Non indica, però, quali sarebbero tali esami chimici e soprattutto le ragioni della loro rilevanza, dal momento che la stessa c.t.u. riconosceva che lo scritto era stato
8 predisposto con penne diverse ed in due tempi diversi;
circostanze che di per sé non provano nulla. In ogni caso, secondo la Corte, come sostenuto dalla c.t.u., la diversità tra le due parti del documento sta più semplicemente ad indicare che il testatore aveva interrotto la predisposizione del testamento per un certo periodo di tempo, anche solo per pochi minuti, per poi riprendere con la definitiva stesura del testo. Del resto, la stessa c.t.p. dott.ssa , nella sua perizia depositata in questo Per_7 giudizio, è pervenuta alla conclusione di “possibile apocrifia” solo in relazione alla seconda parte del testo e alla sua sottoscrizione, ritenendo invece possibilmente “autografa” la prima parte del testo (“la presenza di alcune analogie gestuali della prima porzione del testo orientano verso una possibile redazione autografa della prima porzione testamentaria”: vedi c.t.p.). Non si comprende però, e né viene offerta una plausibile giustificazione sul punto, la ragione per cui il de cuius avrebbe deciso di scrivere solo le prime 33 righe del testamento - nelle quali peraltro risultano contenute sostanzialmente la gran parte delle disposizioni testamentarie - e non le ulteriori 12. Infine, secondo l'appellante - nonostante la compatibilità riscontrata anche dalla propria c.t.p. (“gli schemi alfabetici e gestuali riportati nell'olografo X in verifica, appaiono compatibili”: vedi c.t.p.) – va esclusa la autenticità del testamento, per la presenza di “significative difformità” tra la scrittura in verifica e le autografe comparative non adeguatamente considerate nella c.t.u. Tali difformità sarebbero le seguenti:
“
1. Angolo apicale in prossimità della curvatura superiore della “S” – in SU non riscontrabile nelle autografe comparative;
2. Conformazione difforme delle lettere “ss”, con personalizzazioni non riscontrabili nel corpo del testo e nelle autografe comparative;
3. Tratteggio angoloso e reiterato della vocale terminale “u” in SU non riscontrabile nel corpo del testo e nelle autografe comparative;
4. Ansa di collegamento inscritta nel raccordo del bilittero “Se” in Sebastiano, non riscontrabile nel corpo del testo e nelle autografe comparative;
5. Tratteggio orizzontale, sospetto, apposto sull'asse “t” in , non Per_1 riscontrabile nel corpo del testo e nelle autografe comparative;
6. Insolita angolosità dell'obliqua “s” in Sebastiano, non riscontrabile nel corpo del testo e nelle autografe comparative;
7. Vistosa asola basale in corrispondenza della “t” di Sebastiano, non riscontrabile nel corpo del testo e nelle autografe comparative”. In buona sostanza, si tratta delle medesime “divergenze” rilevate dal procuratore dello nelle osservazioni alla c.t.u. e sulle quale la dott.ssa CP_2
rispondeva già compiutamente in ordine a ciascuna di esse nel giudizio di Per_2 primo grado, evidenziandone la natura di “minime differenze esteriori” inidonee a suffragare una diversità di mano tra le due parti del testamento a fronte invece delle plurime convergenze specificatamente riportate nel suo elaborato. Ad esempio, le eccepite "differenti modalità esecutive in X/A delle morfologiche
“ss" contrastano con gli elementi di compatibilità specificatamente evidenziati
9 alle pagg. 26 e 34 della c.t.u., dove l'ausiliare dava atto che sia nella scrittura in verifica sia nelle autografe la doppia s minuscola si presentava “con apice tendenzialmente curvo e profilo finale avvolto” e “la validità del confronto è data dalla compatibilità del movimento che nelle contrapposte genera il bilittero". Quanto alle presunte diverse gestualità di collegamento esistenti tra le lettere "S-e" del nome , il c.t.u. evidenziava come le lievi differenze Per_1 riscontrate nell'ansa di collegamento - da un lato, sprofondamento lento e ricurvo delle “S-e” e, dall'altro, attacchi di direzione parallela o con verso basso-alto – in realtà sono riscontrabili sia nelle firme sia nelle locuzioni all'interno del testamento (relazione pag. 36). Il rilievo di cui al punto 5 (“Tratteggio orizzontale, sospetto, apposto sull'asse
“t” in Sebastiano, non riscontrabile nel corpo del testo e nelle autografe comparative”), è superato da quanto osservato a pag. 37 della relazione, dove si dava atto che quanto evidenziato, e cioè la presenza di un piccolo tratteggio orizzontale, ha in effetti per oggetto non la lettera “t” ma la lettera “b” del nome e che in ogni caso non è ravvisabile “alcuna sosta o Per_1 apposizione artificiosa”, posto che “la stessa peculiarità espressiva la si riscontra nelle autografe A4 - A7" in relazione alle lettere “p” (relazione pag. 37). In ordine al “tratteggio angoloso” della vocale terminale “u” e dell'obliqua “s”, è sufficiente evidenziare che, come sottolineato dalla c.t.u., “la confrontabilità del dato non viene rappresentata dalla struttura esteriore ma dalla peculiarità espressiva che si ripete in immagini grafiche fra loro differenti”, per cui “si applica la legge di validità del segno grafico, per effetto della quale il valore identificatorio è da ricercare nelle modalità espressive analoghe anche se le strutture grafiche risultano diverse per composizione e rappresentazione conservando così il requisito dell'oggettivabilità del dato" (relazione pag. 32). Ciò posto, deve altresì evidenziarsi come le censure avanzate dall'appellante non tengano in minimo conto le molteplici concordanze evidenziate nella c.t.u. alle pagg. 22 e ss, tutte suffragate da specifiche immagini di confronto tra la scrittura in verifica e le autografe di comparazione nonchè da adeguata motivazione, in relazione a:
- naturalezza-spontaneità;
- stile espressivo;
- livello grafico;
- chiarezza-leggibilità;
- margini;
- direzione del rigo;
- allineamento delle basi letterali;
- valori dimensionali delle altezze;
- valori di spaziatura orizzontale (di lettere - tra lettere - tra parole);
- aspetto formale delle alfabetiche;
- continuità grafica;
- particolarità di movimento;
10 - pressione. Per tutte le suesposte ragioni, quindi, la prima doglianza dell'appello principale va rigettata e la sentenza confermata in punto di accertamento della validità del testamento olografo del 2.4.1994 sulla scorta delle conclusioni della c.t.u. grafologica. B) Appello principale: della valutazione dell'asse ereditario e della determinazione delle quote di spettanza degli eredi. Il tribunale, al fine di procedere alla determinazione dell'asse ereditario pervenuto ai coeredi, prima dalla successione legittima della madre e poi da quella testamentaria del padre, e alla divisione dei beni, con ordinanza in data 5.4.2019 - ritenuto di poter ricostruire “la volontà del de cuius” secondo specifiche attribuzioni (“attribuzione dei beni nn. 3 e 11 a;
Controparte_2 attribuzione dei beni nn. 4 e 8 a;
attribuzione dei beni nn. 1, 9 Controparte_1
e 14 a;
attribuzione del bene n. 7 a , a Controparte_3 CP_2 CP_1
in parti uguali”) - invitava il c.t.u. a “predisporre un progetto Controparte_3 di divisione che tenga conto delle disposizioni testamentarie in atti, come sopra ricostruite, che attribuisca possibilmente per intero i beni a ciascun condividente tenendo altresì conto del possesso attuale da parte di ciascuno, fatti salvi eventuali conguagli”. Nel caso di specie, infatti, giova ricordare come il de cuius , Persona_1 con il testamento del 1994, aveva specificatamente attribuito a ciascun figlio beni determinati mentre lo stesso ed i figli erano già Persona_1 divenuti comproprietari di una quota parte del patrimonio familiare, composto sostanzialmente dai medesimi beni, con la successione materna (2/6 a favore del coniuge ed 1/6 ciascuno a favore dei figli). Il giudice di primo grado, all'esito degli accertamenti peritali e seguendo i criteri di stima utilizzati dall'ausiliare, procedeva innanzi tutto a determinare la consistenza ed il valore complessivo dell'asse ereditario nel seguente modo:
1) Fabbricato in Thiesi, Via Lamarmora civ. 81 Valore € 89.600,00;
2) Fabbricati in Thiesi, Via Roma, espropriati e demoliti per la realizzazione di una piazza pubblica cittadina Valore 0;
3) Fabbricato in Thiesi, Via Gramsci 16 Valore € 198.100,00;
4) Fabbricato in Thiesi, Via Gramsci 16 Valore € 70.000,00;
5) Rudere di Fabbricato in Thiesi, Via Roma Valore € 2.000,00;
6) Fabbricato in Thiesi, Via Carlo Alberto 32 Valore € 18.900,00;
7) Terreno in Comune di Borutta, Fog. 8 Mapp. 137 Valore € 14.400,00;
8) Terreno in Comune di Thiesi Fog. 18 Mapp. 166 e Fog. 20 Mapp. 207-212- 213-214 Valore € 8.000,00; 9) Terreno in Comune di Thiesi, Loc. Badde Serena, Fog. 23 Mapp. 88 Valore € 2.580,00; 10) Terreno e soprastanti fabbricati rurali in Comune di Torralba, Valore € 67.000,00;
11) Terreno in Comune di Torralba valore € 4.630,00;
12) Terreno in Comune di Torralba, Fog. 21 Mapp. 210 Valore € 80,00;
13) Terreno in Comune di Torralba, Fog. 21 Mapp. 128 Valore € 5.560,00;
11 14) Terreno in Comune di Torralba, Loc. S'Adde e Su Laccu, Fog. 21 Mapp. 169 Valore € 4.770,00; per un valore complessivo di euro 485.620,00. Tenuto conto di tale asse ereditario e della quota spettante a ciascun coerede su ogni bene per successione legittima della madre e per successione testamentaria del padre, il c.t.u. individuava, innanzi tutto, il valore della quota ereditaria spettante a ciascun coerede nel modo seguente: “ € CP_1
99.594,98; € 227.414,98; € 110.508,31: CP_2 CP_3 Parte_1
€ 48.101,64”.
[...]
o, l'ausiliare, tenuto conto delle disposizioni testamentarie e dato atto che il bene n. 2, attribuito dal testatore a era stato Parte_1 espropriato, formava quattro quote in natura e le assegnava a ciascuno secondo il seguente prospetto:
“Quota A) a Parte_2
proprietà dei beni n° 3 e 11 e 10.
[...]
Bene n° 3 – valore di stima € 198.100,00 Bene n° 11 – valore di stima € 4.630,00. Bene n° 10 –valore di stima di € 67.000,00. Valore complessivo di stima di tutti i beni = € 269.730,00 Quota B) a Parte_3
proprietà dei beni n° 4 e 8.
[...]
n° 4 – valore di stima € 70.000,00 Bene n° 8 – valore di stima € 8.000,00. Valore complessivo di stima di tutti i beni = € 78.000,00 Quota C) a Parte_4
proprietà dei beni n° 1, 9, 14, 6.
[...]
Bene n° 1 – valore di stima € 89.600,00
Bene n° 9 – valore di stima € 2.580,00.
Bene n° 14 – valore di stima € 4.770,00.
Bene n° 6 –valore di stima di € 18.900,00. Valore complessivo di stima di tutti i beni = € 115.850,00 Quota D) a Parte_5
proprietà dei beni n° 2 e 5, nonché “il terreno sito in Torralba alla Via
[...]
Roma denominato dal Testatore “Sa poia ma da” e “ Antonio” (12 e 13). Per_8
Bene n° 2 – fabbricato non più esistente, demolit realizzare una piazza pubblica
Bene n° 5 – valore di stima € 2.000,00
Bene n° 12 – valore di stima € 80,00 (terreno “Sa Poia- Santo Antonio”).
Bene n° 13 – valore di stima € 5.560,00 (terreno “Sa Poia- Santo Antonio”). Valore complessivo di stima di tutti i beni = € 7.640,00, Quota E) a , e Controparte_2 CP_1 Parte_4
proprietà, in parti uguali, del bene n° 7.
[...]
Bene n° 7 – valore di stima € 14.400,00. Valore complessivo di stima = € 14.400,00”.
12 Infine, in base al valore delle quote in natura assegnate rispetto al valore di ciascuna quota, calcolava i seguenti conguagli: “ +16.794,98; CP_1 CP_2
-47.115,02; -10.141,69; +40.461,64”. CP_3 Parte_1
A fronte di tali attribuzioni, ha censurato la decisione Parte_1 unicamente in relazione:
- alla stima operata dal c.t.u., ritenuta “errata per difetto, nell'attribuzione dei valori effettivi assegnati ai cespiti facenti parte dell'asse ereditario” e “viziata da evidenti errori valutativi”, non tenendo conto “dei requisiti peculiari e delle potenzialità economiche di ogni singolo bene”, invocando sul punto la c.t.p. del 18/09/2021, dott. “esperto in valutazioni Per_9 Persona_10 immobiliari, che ha assegnato al patrimonio ereditario un valore netto approssimativo di € 605.301,40”;
- alla “determinazione delle quote e dei relativi conguagli”, con specifico riguardo al fatto che il tribunale non teneva conto “delle peculiarità del caso concreto e soprattutto delle condizioni economiche dei condividenti ed, in particolare, della circostanza che la sussistenza di debiti tributari a carico del condividente arriverebbero, di fatto, a pregiudicare la Controparte_2 posizione degli altri condividenti tra cui l'odierno appellante”. Solo in sede di precisazione delle conclusioni, l'appellante per la prima volta ha eccepito la nullità delle disposizioni testamentarie “per impossibilità di raggiungimento dell'effetto del trasferimento dal de cuius agli eredi”, per avere il “de cuius disposto con il testamento di beni non di sua proprietà sia al momento della redazione del testamento in data 02/04/1994 (in vita il coniuge
deceduta il 04/02/2003 era proprietaria per ½ dei beni caduti in Persona_5 successione) e sia alla morte del predetto de cuius (il 10/09/2007) il quale era proprietario solo per 8/12 dei beni oggetto del testamento. I 4/12 dei beni, per successione di , erano e sono di proprietà dei quattro fratelli- Persona_5 parti in causa- , , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
”. Controparte_3
Orbene, quest'ultima eccezione di nullità è priva di pregio. Innanzi tutto, come già più volte sottolineato, la presente causa era proposta dalla coerede in relazione sia alla successione legittima materna Controparte_1 sia a quella testamentaria paterna, tanto che nella determinazione dell'asse ereditario il c.t.u. accertava prima quanto pervenuto a tutti i coeredi, coniuge e figli, dalla madre per successione legittima e poi, ai figli per successione testamentaria del padre. Inoltre, giova evidenziare, nonostante tale aspetto non sia stato affrontato, che le disposizioni testamentarie del de cuius sono state, di Persona_1 fatto, configurate quali istituzioni di erede a titolo universale, posto che il valore di ciascuna quota ereditaria è stata determinata in base al valore della quota pervenuta a ciascun coerede sia dalla successione legittima della madre e sia dalle disposizioni testamentarie con indicazione di beni determinati del padre (vedi conteggi sul punto a pag. 45 della c.t.u. e a pag. 8 della relazione integrativa) (cfr sul punto Cass. n. 42121/21: “In materia testamentaria, l'istituzione di beni in quota da parte del testatore impone di accertare,
13 attraverso qualunque mezzo utile per ricostruirne la volontà, ma comunque secondo un'applicazione ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 558 c.c., se l'intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo patrimonio, avendosi, nel primo caso, una successione a titolo particolare o legato e, nel secondo, una successione a titolo universale e istituzione di erede, la quale implica che, in seguito ad esame del complesso delle disposizioni testamentarie, resti accertata l'intenzione del testatore di considerare i beni assegnati come quota della universalità del suo patrimonio”). Tanto premesso, è evidente che con le disposizioni testamentarie, a differenza di quanto eccepito dall'appellante in sede di precisazione delle conclusioni, il de cuius non aveva, pertanto, disposto di beni “non di sua proprietà” ma di beni di cui era comproprietario ed evidentemente solo per la quota di sua spettanza. Una volta determinato il valore della quota spettante a ciascun coerede in base sia alla successione materna sia a quella paterna, il tribunale provvedeva allo scioglimento della comunione venutasi a creare su ciascun bene mediante l'assegnazione diretta di determinate quote in natura e relativo conguaglio. Inoltre, l'appellante, solo con la memoria di replica e, quindi, tardivamente, depositando a tale fine anche nuova documentazione, ha dedotto ed eccepito per la prima volta che alcuni beni facenti parte della comunione ereditaria sarebbero stati di proprietà esclusiva della madre e non in ragione di ½, come accertato nella sentenza impugnata, con statuizione ormai definitiva, in difetto, sul punto, di alcuna tempestiva censura, e come peraltro dallo stesso precedentemente dedotto. Venendo ai due motivi – originari - dell'appello principale, quanto al primo, relativo alla stima operata dal c.t.u. ritenuta “errata per difetto”, la Corte rileva come la perizia di parte, su cui sostanzialmente si fonda tale censura, sia stata espletata solo nel luglio 2021, addirittura dopo il deposito della sentenza di primo grado, pubblicata il 19.2.2001 e come con la stessa il professionista si sia limitato ad effettuare una nuova e diversa valutazione di ciascun immobile senza però specificare le ragioni per cui quella effettuata dal c.t.u. non sarebbe congrua e/o corretta e soprattutto, con particolare riguardo agli edifici, senza indicare i criteri di valutazione utilizzati. Esclusivamente per i terreni (i beni dal n. 7 in poi), il perito di parte ha avanzato i seguenti specifici rilievi. Per il bene n. 7 sito in Borutta, il perito di parte ha precisato che il valore del terreno era stato sottostimato “vista la giacitura pianeggiante e le potenzialità dovute al fatto di essere posto su una strada statale per un lato, con accessi su altri 2 lati da strade comunali, immediatamente confinante con la zona industriale di Cheremule e a pochi Km da Thiesi e dalla S.S. 131”, contestando l'affermata non divisibilità del bene da parte del c.t.u. e sostenendo che non fossero state “mantenute le volontà del testatore in sede di assegnazione del bene”.
14 Quanto a quest'ultimo aspetto, è sufficiente sottolineare che in realtà nel testamento il terreno di Borutta era stato assegnato ai fratelli , CP_2
e , come poi disposto in sede di progetto divisionale e, Per_11 CP_1 quindi, di sentenza. Non si comprende, quindi, a quale volontà del testatore ci si riferisca e né ha pertanto rilievo la divisibilità o meno del bene. Inoltre, il c.t.u. - a differenza del perito di parte il quale non ha indicato i criteri utilizzati per stimare il fondo - fondava la propria valutazione del valore di ciascun terreno su di “una indagine di mercato” per “comparazione” delle
“quotazioni dei valori agrari omogenei dei terreni ubicati nello stesso territorio”. Pertanto, per tali ragioni, anche la stima degli ulteriori terreni contenuta nella relazione di parte non può, di per sé, superare quella effettuata nella c.t.u. e basata sul criterio comparatistico. Ad esempio, per il terreno di cui al n. 8 il perito di parte si è limitato a contestare i valori determinati dal c.t.u. sulla base del criterio comparativo e sempre senza specificare i criteri di stima, limitandosi ad evocare l'omessa considerazione delle “reali potenzialità agronomiche” del terreno. In ordine al terreno n. 10, il perito di parte ha contestato la valutazione del c.t.u. evidenziando, inoltre, che “il terreno, della superficie di Ha 1.94.82, sebbene catastalmente classificato pascolo, sia di fatto un seminativo” e che lo stesso, posizionato su di “una strada di primaria importanza”, presenta “3 pozzi funzionanti”. Peraltro, il c.t.u. ha valutato in euro 67.000,00 complessivi tale bene, anziché euro 98.500,00 come il perito di parte, sempre sulla base del criterio comparatistico e tenendo conto di tutti i dati rilevati dall'agronomo e cioè che il terreno è “posto a breve distanza dal centro abitato, con accesso dalla strada asfaltata 131 Bis…in parte recintato, con disponibilità idrica per la presenza di pozzi”. Pertanto, non si ravvisano giustificati motivi per modificare la valutazione di stima contenuta in sentenza. In ordine, invece, alla seconda doglianza, l'appellante ha contestato la sentenza perché nella “determinazione delle quote e dei relativi conguagli” il tribunale non teneva conto “delle peculiarità del caso concreto e soprattutto delle condizioni economiche dei condividenti ed, in particolare, della circostanza che la sussistenza di debiti tributari a carico del condividente
arriverebbero, di fatto, a pregiudicare la posizione degli altri Controparte_2 condividenti tra cui l'odierno appellante”. Secondo l'appellante, infatti, posto che il coerede si troverebbe Controparte_2 in uno “stato di grave esposizione debitoria nei confronti dell'Erario e di Istituti di credito”, avrebbe difficoltà a versare al fratello il conguaglio di circa euro 40.000,00 in caso di assegnazione delle quote previste in sentenza. Orbene, la censura non ha pregio perchè fondata su situazioni solo ipotetiche, dato che non è dato sapere quale sia l'effettiva capacità patrimoniale ed economica del congiunto e che, come peraltro specificatamente disposto in sentenza, le iscrizioni ipotecarie si trasferiscono sui beni assegnati al coerede debitore.
15 L'appello principale va, pertanto, disatteso e tenuto conto che non è stato possibile neppure con la c.t.u. espletata nel presente giudizio individuare una soluzione alternativa che determini conguagli inferiori, date le specifiche attribuzioni testamentarie e l'esproprio di uno dei beni assegnati a
[...]
, la sentenza impugnata va integralmente confermata. Parte_1
C) Appello incidentale: delle spese di lite. Il tribunale gravato poneva a carico di le spese della CP_2 Parte_1
c.t.u. grafologica mentre poneva a carico di tutte le parti quelle della c.t.u. sul progetto di divisione e compensava le spese di lite in ragione della natura del procedimento e delle parti. Gli appellati costituiti hanno censurato la decisione in parte qua, posto che l'appellante era risultato soccombente in relazione alla domanda di accertamento della falsità del testamento. Orbene, nel testo vigente ratione temporis (la causa in primo grado era iniziata nel 2013), l'art. 92 cpc disponeva che “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti". Nel caso di specie, la compensazione trovava fondamento nella soccombenza reciproca, dal momento che, se è vero che veniva rigettata la domanda di falsità del testamento olografo proposta da è Parte_1 altrettanto vero che venivano parimenti rigett ili anche le ulteriori domande avanzate da , e Controparte_3 Controparte_2
di pagamento dei frutti e dell'indennità di esproprio. Controparte_1
Pertanto, la decisione del tribunale di porre a carico dell'appellante le sole spese della c.t.u. grafologica e di compensare interamente quelle di lite, tenuto anche conto della natura del procedimento, appare giustificata e conforme alla previsione normativa. Stante l'esito del presente giudizio ed il rigetto sia dell'appello principale sia di quello incidentale, anche le spese di lite di questo grado vanno interamente compensate e gli oneri di c.t.u., come liquidati, posti definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) rigetta l'appello principale proposto da e Parte_1
l'appello incidentale proposto da e Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 168/2021 del Tribunale di Sassari;
2) compensa interamente le spese di lite del presente giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002. Così deciso in Sassari, 20/2/2025
Il Presidente est. Dott. Cinzia Caleffi
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